Capo XIV

Capo XIV

DELL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE

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Art. 105
Diritto all'informazione del Consigliere

1. Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

3. Parimenti ogni Consigliere ha diritto di ottenere dai predetti uffici, informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del Servizio, il Presidente della Giunta regionale non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il Consigliere può sottoporre la questione alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso.

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