Capo XIII

Capo XIII

DELLE PETIZIONI

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Art. 103
Modalità di presentazione

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, può inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o espongano comuni necessità, purché accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.

2. Le petizioni vengono quindi comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni Consigliere può prenderne visione.

Art. 104
Esame

1. Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti propongono al Consiglio la presa in considerazione o la archiviazione.

2. Nel caso di presa in considerazione il Consiglio può deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.

3. Se uno o più Consiglieri su una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.

4. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

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