Capo III

Capo III

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

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Art. 7
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza, giudica della ricevibilità dei testi ai sensi dell'articolo 72. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovraintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio.¹

2 bis. Il Presidente garantisce e tutela le funzioni e le prerogative del Consiglio e dei Consiglieri.²

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma aggiunto il 22 settembre 2005..
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Art. 8
Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente a presiedere la Giunta delle elezioni e l'altro a presiedere la Commissione per la Biblioteca. Il Presidente designa, inoltre, di volta in volta, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 9
Attribuzioni dei Questori

1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 11, provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio, sovraintendono alla polizia interna ed al cerimoniale, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori al Consiglio.

3. Le assunzioni di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.

4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal Consigliere Questore più anziano di età.

Art. 10¹
Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio e ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine della richiesta; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e che non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le direttive del Presidente.

2. In caso di necessità il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. I Segretari verificano, altresì, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente che ne informa il Consiglio alla prima seduta.

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1 Il terzo comma del presente articolo è decaduto in seguito all'approvazione, il 22 settembre 2005, dell'articolo aggiuntivo 19 bis. Il comma decaduto recitava: "I Segretari verificano, altresì, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente che ne informa il Consiglio alla prima seduta.".
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Art. 11
Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del Consiglio, adotta le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

3. Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

4. Esprime il parere, a norma dell'articolo 9, sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

5. Emana, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.

6. Provvede, altresì, a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'articolo 21.¹

7. Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

8. Le dimissioni del Presidente del Consiglio o dell'intero Ufficio di Presidenza o di altri suoi componenti vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta il Consiglio procede alle votazioni per le sostituzioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le funzioni fino alla loro sostituzione.

9. I Consiglieri che subentrano prima della scadenza dei trenta mesi, di cui al comma 1, restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e tale scadenza.

10. Allo scadere della legislatura o dei trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio, o in caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

11. Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario generale del Consiglio. Quando il Presidente decide di riunire l'Ufficio di Presidenza in seduta riservata esclusivamente ai suoi componenti funge da Segretario un Segretario del Consiglio.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 12
Incompatibilità

1. Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo e di Presidente di Commissione permanente o speciale, sono tra loro incompatibili.

2. Trascorsi quindici giorni dal verificarsi dell'incompatibilità, senza che sia intervenuta una opzione fra le due cariche, il Consigliere decade dalla prima carica e tutti gli atti compiuti in tale veste sono nulli.

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