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Resoconto della seduta n. 46 del 23/11/2004

XLVI Seduta

Mercoledì 23 Novembre 2004

Presidenza del Vicepresidente Paolo Fadda

indi

del Presidente Spissu

indi

del Vicepresidente Paolo Fadda

La seduta è aperta alle ore 10 e 16.

SANNA FRANCO, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 novembre 2004 (41), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Capelli e Fedele Sanciu hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 23 novembre 2004; il consigliere regionale Eugenio Murgioni ha chiesto congedo per la seduta del 23 novembre 2004. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

"Interrogazione BALIA - MASIA, con richiesta di risposta scritta, sull'illegittimità dell'articolo n. 17 del Contratto Integrativo di Lavoro (CIRL) degli operai e impiegati dell'Ente foreste della Sardegna". (84)

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenute alla Presidenza.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

"Mozione DEDONI - CASSANO - VARGIU - PISANO sulla situazione venutasi a creare relativamente alla contrattualistica dei dipendenti della Regione Sardegna". (21)

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Possiamo dare inizio ai nostri lavori; siamo alla votazione dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti numero 848, soppressivo parziale, 849, sostitutivo parziale, 14 e 1884, aggiuntivi, a partire dal primo.

Metto in votazione l'emendamento numero 848. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 849, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Capisco che ci vogliano cinque colleghi per chiedere la verifica del numero legale però ci vorrebbe maggiore buon senso, comunque chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Io non so a chi si riferisca dicendo che ci vuole buon senso, a se stesso immagino, perché poteva chiedere di sospendere la seduta, onorevole Sanjust, bastava alzare la mano e chiedere dieci minuti di sospensione.

Siccome lei è intervenuto le voglio dire un'altra cosa, che io stavo aprendo i lavori con l'accordo che qualcuno chiedesse una sospensione, mi sono avvicinato all'onorevole Pili e ho chiesto se potevamo iniziare i lavori regolarmente e mi ha detto che potevamo iniziare, quindi la battuta sul buon senso credo che fosse riferita più a lei che alla Presidenza.

Prego, onorevole Sanjust.

SANJUST (F.I.). Non volevo offendere assolutamente la Presidenza. Penso che possano bastare anche dieci minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni riprendiamo i lavori alle ore 10 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore alle ore 10 e 20, viene ripresa alle ore 10 e 31.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, onorevole Marrocu possiamo riprendere?

Invito qualcuno dei Segretari ad accomodarsi presso il banco della Presidenza.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Bisogna prendere atto che non siamo ancora presenti in numero congruo, mi dispiace. Chiedo se è possibile sospendere i lavori per altri dieci minuti così consentiamo ai colleghi di raggiungere l'aula, o un quarto d'ora addirittura!

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, quindi lei chiede di sospendere per un quarto d'ora?

MARROCU (D.S.). Sì.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni da parte dei colleghi i lavori riprenderanno alle ore 10 e 45.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 32, viene ripresa alle ore 10 e 48.)

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto. Invito qualcuno dei segretari ad accomodarsi presso il banco della Presidenza. Riprendiamo i nostri lavori.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo 1884, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 14 della Giunta regionale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Chiederei se è possibile una brevissima riunione della Conferenza dei Capigruppo per decidere su come procedere nell'esame dell'articolo 7, perché ci sono stati preannunciati, ma non sono ancora a disposizione, degli emendamenti presentati da un collega e quindi ritengo giusto che ci si veda per capire come procedere.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni da parte dei colleghi, sospendo i lavori per trenta minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 50, viene ripresa alle ore 11 e 50.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, invito i colleghi a prendere posto. Siamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

Art. 7

Zone F turistiche

1. Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibile nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi: numero 850, 851 e 854 che sono identici, 852 e 853; al numero 851 sono stati presentati poi degli emendamenti aggiuntivi che vanno dal numero 1892 al numero 2287; poi dobbiamo esaminare ancora la riformulazione del comma quattro dell'emendamento 13, precedentemente sospeso, che è in distribuzione. Se ne dia lettura.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo le parole "nelle Zone F" sono aggiunte le seguenti:

"ricomprese nella fascia dei duemila metri dal mare". (850)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1 bis. La residua volumetria, pari al 50% di quella consentita con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell' Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 2266/U/1983, potrà essere programmata nelle zone urbanistiche "B", "C" e "G", individuate ai sensi del medesimo decreto Assessoriale, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa. " (851)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per la definizione e l'attuazione di programmi integrati di sviluppo, caratterizzati dalla integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, e da una dimensione tale da incidere sulla organizzazione complessiva del territorio e che richiedono, per la loro completa realizzazione, modifiche ed integrazioni alla disciplina urbanistica e territoriale, la Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli o associati, possono stipulare accordi di programma con soggetti pubblici e privati che propongano iniziative di rilevante interesse economico e produttivo, con l'obiettivo primario dello sviluppo economico-sociale mediante l'incremento della base occupazionale del territorio, nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.

1 ter. Il Programma Integrato di Sviluppo deve essere corredato da apposito studio di fattibilità, redatto secondo le indicazioni della delibera CIPE 106/99. Ad esso deve essere allegata una proposta di variante della pianificazione urbanistica vigente che deve essere elaborata, qualora riguardi ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04, secondo le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 1, quinto comma e 4.

1 quater. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di Programma Integrato di Sviluppo, convoca una conferenza tra tutti i rappresentanti delle amministrazioni interessate; qualora si raggiunga l'intesa, lo schema di accordo di programma, previa istruttoria pubblica di cui all'articolo 18 della L.R. 40/90, entro i successivi sessanta giorni viene adottato dalle amministrazioni pubbliche interessate e trasmesso alla Giunta regionale che, acquisito il parere del C.T.R.U., ne delibera l'approvazione definitiva. L'accordo, sottoscritto da tutti i soggetti interessati e corredato dalla dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza delle opere programmate, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione ed esplica la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.A.S., determinando le eventuali e conseguenti variazioni alla disciplina urbanistica e territoriale e, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato, sostituendo le concessioni edilizie.

1 quinque. Negli ambiti territoriali compresi nella fascia dei 300 metri dal mare l'accordo di programma potrà prevedere interventi limitatamente a:

- ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 22/84 per le quali sono consentiti incrementi volumetrici, purché attigui alle strutture preesistenti, nella misura massima del 30% delle preesistenze, purché non venga superato complessivamente l'indice fondiario di 1 mc/mq; almeno il 50% di detto incremento volumetrico dovrà essere riservato al miglioramento della qualità dei servizi offerti;

- riconversione mediante ristrutturazione o ricostruzione a seguito di demolizione di complessi edilizi preesistenti da destinare a strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 22/84 e successive modifiche ed integrazioni per i quali sono consentiti incrementi volumetrici nella misura massima del 25% delle preesistenze;

- le opere pubbliche o di preminente interesse pubblico che per la loro natura non possono essere localizzate in altri ambiti e le relative varianti, ivi comprese le opere riconducibili alle preesistenti previsioni della programmazione regionale;

- interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente; interventi di risanamento e disinquinamento nella fascia costiera, di valorizzazione delle zone umide e di acquacoltura. " (852)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"1 bis. In sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale dovrà darsi preminenza alla programmazione degli interventi riferiti al comparto ricettivo alberghiero ed ai servizi turistici. Nella fascia dei 1000 metri dal mare deve essere comunque riservata, a funzioni ricettivo alberghiere e per servizi locali e/o territoriali, una dotazione volumetrica non inferiore al 75% di quella programmata, secondo le modalità di cui al comma precedente. Nelle aree ricomprese fra i 1.000 e i 2.000 mt. dal mare e/o contigue ai centri abitati la predetta percentuale non potrà essere inferiore al 50%. " (853)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1 bis. La residua volumetria, pari al 50% di quella consentita con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell'Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 2266/U/1983, potrà essere programmata nelle zone urbanistiche "B", "C" e "G", individuate ai sensi del medesimo decreto Assessoriale, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa." (854)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ALGHERO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1892)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARZACHENA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1893)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CASTELSARDO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1894)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LA MADDALENA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1895)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di OLBIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1896)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PALAU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1897)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PORTOTORRES. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1898)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di AGLIENTU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1899)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.TERESA DI GALLURA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1900)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SASSARI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1901)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SORSO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1902)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TEMPIO PAUSANIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1903)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TRINITA′ D'ALGULTU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1904)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLANOVA MONTELEONE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1905)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VALLEDORIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1906)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BADESI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1907)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GOLFO ARANCI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1908)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1909)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di STINTINO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1910)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARZANA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1911)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BARISARDO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1912)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BAUNEI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1913)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BOSA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1914)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BUDONI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1915)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di DORGALI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1916)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GAIRO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1917)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GIRASOLE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1918)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LANUSEI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1919)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LOCERI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1920)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LOTZORAI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1921)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MAGOMADAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1922)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di OROSEI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1923)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di POSADA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1924)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.TEODORO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1925)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SINISCOLA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1926)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TERTENIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1927)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TORTOLI′. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1928)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CARDEDU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1929)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARBUS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1930)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ASSEMINI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1931)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BUGGERRU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1932)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CAGLIARI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1933)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CALASETTA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1934)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CAPOTERRA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1935)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CARBONIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1936)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CARLOFORTE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1937)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di DOMUSDEMARIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1938)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di FLUMINIMAGGIORE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1939)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GIBA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1940)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GONNESA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1941)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GUSPINI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1942)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di IGLASIAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1943)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MARACALAGONIS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1944)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MURAVERA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1945)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PORTOSCUSO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1946)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PULA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1947)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di QUARTU S.ELENA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1948)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.GIOVANNI SUERGIU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1949)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.ANTIOCO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1950)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SARROCH. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1951)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SINNAI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1952)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TEULADA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1953)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLAPUTZU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1954)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLA S.PIETRO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1955)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLASIMIUS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1956)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MASAINAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1957)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CASTIADAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1958)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ELMAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1959)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARBOREA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1960)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CABRAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1961)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CUGLIERI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1962)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di NARBOLIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1963)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ORISTANO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1964)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di RIOLA SARDO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1965)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.ANNA ARRESI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1966)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.GIUSTA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1967)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.VERO MILIS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1968)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TERRALBA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1969)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TRESNURAGHES. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1970)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ALGHERO.". (1971)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARZACHENA.". (1972)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CASTELSARDO.". (1973)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LA MADDALENA.". (1974)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di OLBIA.". (1975)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PALAU.". (1976)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PORTOTORRES.". (1977)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di AGLIENTU.". (1978)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.TERESA DI GALLURA.". (1979)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SASSARI.". (1980)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SORSO.". (1981)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TEMPIO PAUSANIA.". (1982)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TRINITA′ D'AGULTU.". (1983)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLANOVA MONTELEONE.". (1984)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VALLEDORIA.". (1985)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BADESI.". (1986)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GOLFO ARANCI.". (1987)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO.". (1988)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di STINTINO.". (1989)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARZANA.". (1990)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BARISARDO.". (1991)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BAUNEI.". (1992)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BOSA.". (1993)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BUDONI.". (1994)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di DORGALI.". (1995)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GAIRO.". (1996)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GIRASOLE.". (1997)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LANUSEI.". (1998)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LOCERI.". (1999)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LOTZORAI.". (2000)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MAGOMADAS.". (2001)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di OROSEI.". (2002)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di POSADA.". (2003)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.TEODORO.". (2004)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SINISCOLA.". (2005)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TERTENIA.". (2006)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TORTOLI′.".(2007)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CARDEDU.". (2008)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARBUS.". (2009)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ASSEMINI.". (2010)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BUGGERRU.". (2011)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CAGLIARI.". (2012)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CALASETTA.". (2013)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CAPOTERRA.". (2014)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CARBONIA.". (2015)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CARLOFORTE.". (2016)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di DOMUSDEMARIA.". (2017)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di FLUMINIMAGGIORE.". (2018)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GIBA.". (2019)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GONNESA.". (2020)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GUSPINI.". (2021)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di IGLESIAS.". (2022)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MARACALAGONIS.". (2023)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MURAVERA.". (2024)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PORTOSCUSO.". (2025)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PULA.". (2026)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di QUARTU S.ELENA.". (2027)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.GIOVANNI SUERGIU.". (2028)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.ANNA ARRESI.". (2029)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.ANTIOCO.". (2030)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SARROCH.". (2031)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SINNAI.". (2032)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TEULADA.". (2033)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLAPUTZU.". (2034)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLA S.PIETRO.". (2035)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLASIMIUS.". (2036)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MASAINAS.". (2037)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CASTIADAS.". (2038)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ELMAS.". (2039)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARBOREA.". (2040)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CABRAS.". (2041)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CUGLIERI.". (2042)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di NARBOLIA.". (2043)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ORISTANO.". (2044)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di RIOLA SARDO.". (2045)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.GIUSTA.". (2046)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.VERO MILIS.". (2047)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TERRALBA.". (2048)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TRESNURAGHES.". (2049)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ALGHERO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2050)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARZACHENA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2051)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CASTELSARDO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2052)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LA MADDALENA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2053)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di OLBIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2054)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PALAU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2055)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PORTOTORRES, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2056)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di AGLIENTU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2057)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.TERESA DI GALLURA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2058)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SASSARI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2059)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SORSO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2060)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TEMPIO PAUSANIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2061)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TRINITA′ D'AGULTU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2062)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLANOVA MONTELEONE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2063)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VALLEDORIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2064)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BADESI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2065)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GOLFO ARANCI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2066)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2067)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di STINTINO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2068)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARZANA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2069)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BARISARDO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2070)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BAUNEI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2071)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BOSA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2072)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BUDONI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2073)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di DORGALI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2074)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GAIRO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2075)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GIRASOLE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2076)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LANUSEI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2077)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LOCERI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2078)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LOTZORAI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2079)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MAGOMADAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2080)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di OROSEI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2081)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di POSADA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2082)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.TEODORO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2083)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SINISCOLA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2084)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TERTENIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2085)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TORTOLI′, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2086)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CARDEDU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2087)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARBUS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2088)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ASSEMINI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2089)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BUGGERRU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2090)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CAGLIARI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2091)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CALASETTA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2092)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CAPOTERRA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2093)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CARBONIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2094)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CARLOFORTE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2095)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di DOMUSDEMARIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2096)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di FLUMINIMAGGIORE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2097)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GIBA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2098)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GONNESA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2099)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GUSPINI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2100)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di IGLESIAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2101)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MARACALAGONIS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2102)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MURAVERA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2103)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PORTOSCUSO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2104)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PULA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2105)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di QUARTU S.ELENA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2106)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.GIOVANNI SUERGIU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2107)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.ANNA ARRESI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2108)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.ANTIOCO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2109)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SARROCH, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2110)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SINNAI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2111)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TEULADA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2112)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLAPUTZU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2113)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLA S.PIETRO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2114)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLASIMIUS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2115)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MASAINAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2116)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CASTIADAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2117)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ELMAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2118)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARBOREA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2119)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CABRAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2120)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CUGLIERI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2122)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di NARBOLIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2123)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ORISTANO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2124)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di RIOLA SARDO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2125)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.GIUSTA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2126)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.VERO MILIS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2127)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TERRALBA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2128)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TRESNURAGHES, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2129)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ALGHERO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2130)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARZACHENA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2131)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CASTELSARDO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2132)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LA MADDALENA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2133)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di OLBIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2134)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PALAU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2135)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PORTOTORRES le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2136)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di AGLIENTU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2137)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.TERESA DI GALLURA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2138)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SASSARI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2139)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SORSO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2140)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TEMPIO PAUSANIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2141)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TRINITA′ D'AGULTU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2142)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLANOVA MONTELEONE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2143)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VALLEDORIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2144)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BADESI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2145)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GOLFO ARANCI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2146)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LOIRI PORTO S.PAOLO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2147)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di STINTINO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2148)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARZANA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2149)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BARISARDO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2150)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BAUNEI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2151)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BOSA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2152)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BUDONI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2153)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di DORGALI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2154)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GAIRO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2155)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GIRASOLE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2156)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LANUSEI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2157)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LOCERI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2158)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LOTZORAI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2159)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MAGOMADAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2160)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di OROSEI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2161)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di POSADA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2162)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.TEODORO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2163)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SINISCOLA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2164)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TERTENIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2165)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TORTOLI′ le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2166)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CARDEDU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2167)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARBUS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2168)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ASSEMINI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2169)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BUGGERRU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2170)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CAGLIARI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2171)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CALASETTA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2172)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CAPOTERRA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2173)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CARBONIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2174)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CARLOFORTE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2175)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di DOMUSDEMARIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2176)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di FLUMINIMAGGIORE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2177)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GIBA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2178)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GONNESA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2179)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GUSPINI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2180)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di IGLESIAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2181)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MARACALAGONIS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2182)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MURAVERA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2183)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PORTOSCUSO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2184)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PULA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2185)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di QUARTU S.ELENA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2186)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.GIOVANNI SUERGIU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2187)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.ANNA ARRESI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2188)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.ANTIOCO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2189)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SARROCH le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2190)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SINNAI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2191)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TEULADA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2192)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLAPUTZU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2193)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLA S.PIETRO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2194)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLASIMIUS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2195)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MASAINAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2196)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CASTIADAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2197)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ELMAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2198)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARBOREA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2199)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CABRAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2200)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CUGLIERI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2201)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di NARBOLIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2202)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ORISTANO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2203)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di RIOLA SARDO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2204)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.GIUSTA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2205)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.VERO MILIS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2206)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TERRALBA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2207)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TRESNURAGHES le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2208)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ALGHERO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2209)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARZACHENA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2210)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CASTELSARDO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2211)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LA MADDALENA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2212)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di OLBIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2213)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PALAU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2214)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PORTOTORRES. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2215)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di AGLIENTU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2216)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.TERESA DI GALLURA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2217)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SASSARI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2218)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SORSO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2219)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TEMPIO PAUSANIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2220)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TRINITA′ D'AGULTU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2221)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLANOVA MONTELEONE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2222)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VALLEDORIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2223)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BADESI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2224)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GOLFO ARANCI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2225)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2226)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di STINTINO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2227)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARZANA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2228)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BARISARDO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2229)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BAUNEI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2230)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BOSA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2231)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BUDONI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2232)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di DORGALI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2233)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GAIRO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2234)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GIRASOLE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2235)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LANUSEI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2236)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LOCERI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2237)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LOTZORAI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2238)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MAGOMADAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2239)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di OROSEI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2240)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di POSADA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2241)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.TEODORO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2242)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SINISCOLA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2243)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TERTENIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2244)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TORTOLI′. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2245)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CARDEDU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2246)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARBUS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2247)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ASSEMINI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2248)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BUGGERRU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2249)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CAGLIARI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2250)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CALASETTA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2251)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CAPOTERRA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2252)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CARBONIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2253)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CARLOFORTE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2254)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di DOMUSDEMARIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2255)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di FLUMINIMAGGIORE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2256)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GIBA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2257)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GONNESA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2258)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GUSPINI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2259)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di IGLESIAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2260)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MARACALAGONIS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2261)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MURAVERA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2262)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PORTOSCUSO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2263)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PULA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2264)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di QUARTU S.ELENA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2265)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.GIOVANNI SUERGIU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2266)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.ANNA ARRESI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2267)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.ANTIOCO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2268)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SARROCH. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2269)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SINNAI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2270)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TEULADA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2271)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLAPUTZU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2272)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLA S.PIETRO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2273)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLASIMIUS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2274)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MASAINAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2275)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CASTIADAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2276)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ELMAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2277)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARBOREA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2278)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CABRAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2279)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CUGLIERI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2280)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di NARBOLIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2281)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ORISTANO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2282)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di RIOLA SARDO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2283)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.GIUSTA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2284)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.VERO MILIS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2285)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TERRALBA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2286)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TRESNURAGHES. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2287)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

(Riformulazione del comma 4 dell'emendamento numero 13)

Art. 7

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7 bis

La realizzazione degli interventi pubblici già finanziati dall'Unione Europea dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga in quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 6 del precedente articolo 2 e pubblicati sul BURAS.

PRESIDENTE. L'emendamento 850 può essere illustrato. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento 850.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, la ratio di questo emendamento, il numero 850 all'articolo 7, è quella di tentare di limitare il dimensionato delle volumetrie solo nelle zone F site all'interno della fascia dei duemila metri; perché è evidente che non tutti i comuni della Sardegna, anche quelli costieri, hanno le zone F interamente ricomprese nella fascia dei duemila metri. Ed è evidente che il dimensionamento delle volumetrie che viene qui richiamato, definito in base al decreto dell'Assessore dell'urbanistica del 20 dicembre del 1983, che aveva disciplinato le volumetrie insediabili nelle zone F, può essere allocato soltanto nella fascia dei duemila metri; e quindi riteniamo che, qualora quel dimensionamento sia ancora capace di contenere ulteriori potenzialità di sviluppo, queste possono essere utilizzate anche fuori dalla fascia dei duemila metri.

E, quindi, stiamo sostenendo una tesi che è assolutamente plausibile sul piano della pianificazione urbanistica e che semmai soddisfa l'esigenza di dare al dimensionamento delle zone F una prospettiva politica non solo legata alle coste. E cioè, in teoria questo nostro emendamento va nella direzione che in qualche modo si vorrebbe seguire con la stessa filosofia con la quale si voleva, in termini radicali ed assolutamente improponibili, tracciare la strada di questa norma. Quindi, si chiede sostanzialmente di poter avere un quadro delle zone F non soltanto limitato ai duemila metri, ma di poter utilizzare le volumetrie ancora disponibili nei singoli agglomerati urbani, nei singoli contesti comunali, anche fuori dai duemila metri. Noi abbiamo ritenuto di proporre questo emendamento proprio allo scopo di perseguire uno sviluppo articolato ed equilibrato tra le zone interne e le zone costiere, uno sviluppo equilibrato che possa, tra le coste e le zone interne, articolare la scelta turistica e di valutazione anche in questo caso ambientale.

È anche evidente che negli emendamenti che seguiranno è prevista la possibilità e la necessità di tener conto in maniera assolutamente determinante della esigenza di allocare all'interno delle zone F, entro le fasce dei duemila metri e dei trecento metri tutta una serie di interventi che sono assolutamente necessari sul piano non solo dello sviluppo economico ma anche della riqualificazione dell'esistente; in questa direzione noi dobbiamo assolutamente tener conto dell'esigenza prospettata per consentire in alcuni casi l'ampliamento delle strutture già esistenti, e per dare la possibilità di tener conto di nuovi insediamenti che si vogliono allocare oltre i duemila metri ai fini dello stesso sviluppo economico del territorio. Non vogliamo cioè "relegare" le zone F soltanto nelle coste, anche perché noi riteniamo che per gli insediamenti costieri debba essere perseguito prioritariamente l'ampliamento dell'esistente e la riqualificazione di ciò che è già fruibile e semmai spostare tutti i nuovi insediamenti oltre la fascia dei trecento metri, e anche oltre quella dei duemila. Per queste ragioni noi abbiamo voluto presentare questo emendamento aggiungendo dopo le parole "nelle zone F" le parole "ricomprese nella fascia dei duemila metri dal mare" ritenendo che questa possa essere una norma che corregge, almeno in parte, la strada perseguita in termini drastici dalla norma che ha espropriato i comuni della funzione di pianificazione urbanistica territoriale da parte.

Se questo indirizzo si vuole mantenere, noi riteniamo che debba essere fatta salva comunque la potenzialità di sviluppo che ogni singolo comune ha ancora in sé, anche perché altrimenti si creerebbe un effetto sperequativo nei confronti di quei comuni che non avessero utilizzato per niente le volumetrie delle zone F, e la maggior parte dei comuni sardi che aveva allocato erroneamente le zone F soltanto nella fascia dei trecento metri non le ha assolutamente utilizzate.

Con questo emendamento cerchiamo di ricomporre il ciclo edilizio urbanistico di ogni singolo comune per allocare anche fuori dai duemila metri quelle potenzialità residue che il decreto del 20 dicembre 1983 aveva sostanzialmente individuato, come ricorderete, con un calcolo matematico legato al numero degli abitanti insediabili in proporzione alla lunghezza della costa disponibile. Noi riteniamo che anche quel calcolo sia stato superato dall'introduzione in questa legge dello studio di compatibilità paesistico - ambientale che non rende più quel parametro plausibile, e noi condividiamo questa tesi, rispetto a valutazioni che non tengono conto di parametri numerici ma di parametri qualitativi di insediabilità degli interventi che vengono proposti.

Quindi io sono dell'avviso che questo emendamento, che i proponenti hanno voluto sottoporre all'attenzione dell'Aula, tenga appunto conto di questa esigenza primaria di ridare ai comuni la potestà di governo sulla pianificazione urbanistica, seppur sulla base di un parametro vecchio, di un parametro non verificabile, un parametro che non è stato in alcun modo graduato rispetto a quelle che erano le esigenze che invece in ogni singolo territorio si sono manifestate, ed anche rispetto a quei comuni che hanno avuto un forte sviluppo turistico con un dimensionamento che appare oggi, rispetto a queste logiche, saturo magari per la fascia dei duemila metri ma che potrebbe essere utilizzato allocando ulteriori zone F, cioè zone turistiche, fuori dalla fascia dei duemila metri.

E l'aver titolato questo articolo 7 "Zone F turistiche" significa che occorre disciplinare in ogni singolo dettaglio quello che è possibile ed è necessario fare nelle zone F per dare compiutezza ad una pianificazione urbanistica che sappia davvero fornire le risposte necessarie per realizzare al meglio sul piano non quantitativo ma qualitativo quello sviluppo che ogni singolo comune, ogni singolo consiglio comunale nell'esercizio delle sue prerogative di pianificatore deve assolutamente poter incentivare a pieno.

A tal fine noi riteniamo che si debba introdurre questo emendamento che aggiunge le parole "ricomprese nella fascia dei duemila metri dal mare" perché è evidente che in questo modo si consente un minimo di utilizzo ulteriore di queste zone F, che altrimenti sarebbero abbandonate a sé stesse senza, come capita molto spesso, aver integrato la pianificazione urbanistica e lo sviluppo cosa che invece dovrebbe essere il cuore pulsante di qualsiasi scelta economica; integrazione che, evidentemente, non è stata tenuta in alcuna considerazione in questa legge. Noi crediamo che, il "core business" dell'economia sarda futura, lo sviluppo turistico integrato delle zone interne e delle zone costiere, possa essere recuperato e giustamente meglio dimensionato e calibrato con l'introduzione di questo limite dei duemila metri per quanto riguarda una contabilità "quantitativa" della pianificazione delle zone F, lasciando alle altre parti la possibilità di dare quello sviluppo che è assolutamente necessario, che va dagli insediamenti particolari, cito per tutti gli insediamenti agrituristici, per arrivare a quelli che abbracciano più settori e che richiedono investimenti da reperire tramite la programmazione negoziata, così come è capitato in diverse parti della Sardegna.

PRESIDENTE. Possono essere illustrati gli emendamenti numero 851 e 854, sempre a firma Pili e più. Ripeto, ricordo ai colleghi che sono uguali.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti 851 e 854.

PILI (F.I.). L'emendamento numero 851 propone di aggiungere all'articolo 7, dopo il primo comma, il seguente comma 1 bis: "La residua volumetria pari, al cinquanta per cento di quella consentita con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistiche 2266/U del 1983, potrà essere programmata nelle zone urbanistiche B, C e G individuate ai sensi del medesimo decreto assessoriale, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa". Con quest'emendamento i presentatori avevano l'intenzione e l'obiettivo di creare tutta una serie di peculiarità nella pianificazione urbanistica che va nella direzione di accogliere un'esigenza di diffusione sul territorio, più organica, più omogenea, più inserita nel tessuto urbano e non solo delle città e degli agglomerati urbani ed extraurbani, ed in particolar modo delle zone B, C e G. Quando citiamo le zone B, ci riferiamo a quelle zone che sono interne al tessuto urbano che possono anch'esse, proprio sulla base dell'esperienza dell'albergo diffuso, conferire maggiore valore allo sviluppo economico del singolo centro abitato; con questo emendamento quelle zone B potrebbero essere trasformate, potrebbero vedere riallocate le funzioni delle zone F turistiche. Così dicasi per le zone C che, come voi sapete, colleghi, sono le zone d'espansione urbana, di ricucitura in alcuni casi tra le zone urbane e quelle extraurbane, molto spesso in Sardegna un punto di raccordo tra le zone d'espansione e le stesse zone agricole a causa della mancanza di un parametro d'unità culturale minima, che non è stata mai assegnato in Sardegna - nonostante le direttive agricole approvate dal Consiglio regionale questo parametro non esiste - per cui è necessario prevedere questa rifunzionalizzazione degli aspetti urbanistici delle zone contigue ai centri abitati, le zone C d'espansione in particolar modo. Stessa cosa vale per le zone G. Molto spesso nei centri urbani sono allocate zone G, che storicamente hanno avuto come unico utilizzo quello di essere destinate all'insediamento di centri commerciali. Ecco noi riteniamo che molte di queste zone che sono state destinate nei piani urbanistici all'allocazione di servizi, servizi che molto spesso sono diventati servizi funzionali soltanto alla grande distribuzione, è indispensabile e necessario che oggi possano essere rifunzionalizzate. In questo caso noi riteniamo che anche in queste zone urbanistiche B, C e G, possa essere programmata una volumetria, nella misura residua pari a cinquanta per cento di quella consentita con l'applicazione di parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell'Assessore all'Urbanistica del 1983. Riteniamo che questa linea di condotta possa riqualificare la programmazione urbanistica comunale, recependo anche quello che è stato detto illustrando l'emendamento numero 850, teso anche ad accogliere nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa quelle volumetrie che riguardano i residuati del decreto dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica del 1983.

Quindi noi riproponiamo l'esigenza di reinterpretare le finalità del decreto dell'Assessore degli enti locali del 1983 in termini di contingenza e di strategicità sul piano della pianificazione territoriale in Sardegna. In quegli anni era stata fatta una mera pianificazione legata alla quantificazione numerica dei volumi insediabili, senza tenere in alcun conto delle peculiarità di ogni singolo territorio, poco importava se era territorio montuoso, poco importava se era un sistema dunale complesso, sciolto o consolidato, ciò che importava era che ci fosse una certa distanza della costa e in base ad essa si imponeva un vincolo che andava a bloccare qualsiasi tipo di valorizzazione ambientale, in alcuni casi, così come è capitato in alcune coste della Sardegna, a depauperare, a creare tutta una serie di elementi che hanno davvero condannato per sempre alla loro devastazione ambientale.

Ecco, noi riteniamo che l'introduzione dello studio di compatibilità paesistico ambientale per i piani urbanistici, ed anche per gli stessi piani attuativi e per quello che vedremo dopo nel corso degli emendamenti, rappresenti una crescita sul piano culturale per la pianificazione urbanistica che dovrà avvalersi non di parametri numerici, non di parametri discrezionali, ma di elementi che sono certamente riconoscibili nella pianificazione del paesaggio, elementi cardine che ormai in Europa, ma crediamo anche in Italia, e mi riferisco ad alcune regioni in particolar modo, cito per tutte l'Emilia Romagna, la Toscana, la stessa Calabria hanno trovato condivisione in riferimento alla pianificazione del paesaggio. Noi abbiamo il dovere di muoverci verso questa direzione.

Quindi non è un residuo volumetrico funzionale solo ed esclusivamente ad un utilizzo costretto ed obbligatorio delle volumetrie, come per dire "io ce le ho ed io le sfrutto sino alla fine", ma significa metterci nelle condizioni di riqualificare quelle volumetrie, metterci nelle condizioni di dare massimo e pieno utilizzo qualitativo e non quantitativo a quelle volumetrie. E non è un caso che noi proponiamo in quest'emendamento di ricollocarle nelle zone B, C e G. Cioè, nei centri abitati, cioè nelle zone B, perché diventino motore pulsante, sistema di raccordo e di collegamento capace di coniugare l'attrazione verso i centri storici con lo sviluppo turistico, nelle zone C molto spesso in Sardegna zone di raccordo tra i centri urbani e le zone agricole, per strutture che possono serviere, anche sul piano dell'utilizzo e della funzionalità, per le funzioni legate sia al servizio della comunità, sia a quello per la recettività che dovesse essere proposta in queste zone F in alcuni periodi dell'anno

In buona sostanza quest'emendamento è un emendamento teso a favorire una concezione di pianificazione urbanistica organica non basata su una visione radicale, una visione limitata, punitiva ma su una visione d'apertura rispetto alle esigenze, alle molteplici esigenze di ciascun centro abitato. Quante volte è capitato che in un comune si volesse realizzare in una zona G un albergo e questo venisse assolutamente bloccato, perché il comune non aveva la possibilità di allocare quel tipo di volumetrie nelle zone G. Ecco, quest'emendamento accoglie quell'esigenza che invece ci pare assolutamente prioritaria per lo sviluppo delle nostre città e dei nostri centri urbani. E in questa ottica noi riteniamo che sia proponibile un intervento teso a modificare una concezione che ha ormai 21 anni di storia, attraverso una rilettura del decreto 2266 dell'Assessore dell'urbanistica, una rilettura che certamente la pianificazione urbanistica merita, per quanto è cresciuta non soltanto in Sardegna, ma in Italia e in Europa,.

PRESIDENTE. All'emendamento 851 sono stati presentati, come già annunciato all'Aula, 396 emendamenti. Nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo concordato che si illustreranno per blocchi; quindi, adesso si procederà ad illustrare gli emendamenti dal numero 1892 al numero 1970; il secondo blocco va dal 1971 al 2049; il terzo blocco dal 2050 al 2129; mentre gli emendamenti dal 2130 al 2208 e dal 2209 al 2287 non sono stati ammessi in quanto in contrasto con precedenti emendamenti che erano stati già approvati dall'Aula, in modo particolare mi riferisco all'emendamento 13 e all'emendamento 12. Quindi il primo blocco può essere illustrato; c'è un unico presentatore, l'onorevole Pili.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti del primo blocco dal numero 1892 al numero 1970.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, io credo che - come dicevo poc'anzi - quest'emendamento riproponga un tema che l'Aula non ha ancora affrontato o meglio che ha affrontato ma non è arrivata a definire un passaggio assolutamente rilevante. Mi riferisco al tema della programmazione negoziata. E cioè un tema che, nella lunga discussione di questa legge, probabilmente non è stato ancora affrontato con l'attenzione che merita da parte del Consiglio regionale, un tema che con quest'emendamento si vuole riproporre, non soltanto in termini generali, ma anche in termini particolari per ogni singolo comune della Sardegna, perché si possa ragionare sulla realtà di ogni comune della Sardegna, e considerato che non è consentito in sede di illustrazione degli emendamenti, lo faremo sicuramente e lo farò sicuramente in sede di dichiarazioni di voto per capire l'incidenza economico - finanziaria ed occupazionale che questa legge ha su ogni comune della il Sardegna. Cioè, si dovrà sapere per ogni singolo emendamento che viene bocciato cosa conseguentemente viene bocciato in quel singolo comune. Partendo dal comune di Alghero per arrivare a quello di Tresnuraghes si capirà tutto quello che è avvenuto dal 1996 in poi, con particolare attenzione a quello che è successo con l'utilizzo dei fondi CIPE, e mi riferisco alla programmazione negoziata di carattere nazionale e regionale, dai piani integrati d'area inventati dal centrosinistra nel 1996, ai piani integrati territoriali di nuova generazione, che il Consiglio regionale ha voluto introdurre.

Io vorrei ricordarvi che la programmazione negoziata e i piani integrati territoriali sono stati introdotti con un ordine del giorno di questo Consiglio regionale, con il voto unanime del centrosinistra e del centrodestra, che aveva chiesto di rimodulare l'utilizzo del quaranta per cento dei fondi comunitari del POR Sardegna, attraverso la pianificazione integrata. Pianificazione integrata che aveva la finalità allora, come oggi, di creare le condizioni perché l'intervento che si pianifica nelle zone interne sia collegato con le zone costiere e viceversa. Cioè si disse, con l'intesa anche del partenariato sociale: "Bisogna creare una sinergia tra ciò che si progetta nelle zone interne e ciò che si persegue nelle zone costiere". Quello era lo strumento innovativo proposto dalla Regione Sarda a questo fine. Ma poi c'è anche tutta una serie di atti amministrativi, finanziari, del Ministero dell'Economia e della Regione Sardegna, dai contratti d'area, ai contratti di programma, ai patti agricoli che sono stati pure sottoposti e sottoscritti in buona parte dalla Regione che riguardano in alcuni casi le zone interne ma che hanno sempre una proiezione sullo sviluppo turistico delle zone costiere in quest'osmosi, in questo collegamento tra una parte e l'altra del territorio regionale.

Ecco, i contratti d'area, i contratti di programma, i patti territoriali, i PIT, con questa legge verrebbero bloccati, e bloccare queste risorse finanziarie significa - colleghi del Consiglio - per molti aspetti perdere le risorse finanziarie, ed è una responsabilità che occorre che ognuno di voi, personalmente, si assuma su ogni singolo emendamento; perché se è vero come è vero che le norme comunitarie parlano di disimpegno automatico delle risorse finanziarie, qualora entro il biennio di pianificazione non sia stata impegnata e spesa parte della risorsa finanziaria attribuita a quel progetto, quel progetto non solo non può andare avanti, ma il disimpegno automatico comporta che lo Stato prelevi tutte quelle risorse e le riversi in un fondo indistinto nazionale per attribuirle a quelle regioni che sono state capaci di utilizzare quelle risorse finanziarie. Ebbene, colleghi, questa è una responsabilità che questo Consiglio si deve assumere anche rispetto ai fondi CIPE, e mi riferisco ai fondi del 2002 e del 2003 che hanno sposato in pieno la logica comunitaria del disimpegno automatico, per cui quei comuni che non avranno potuto utilizzare a pieno quelle risorse finanziarie dovranno restituirle al Fondo Indistinto Nazionale perché possano essere nuovamente pianificate. Chi perde oggi non recupera domani! Perchè nessuna possibilità di riprogrammazione è stata prevista dalle direttive del CIPE del 2002.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU

(Segue PILI.) Si è detto che se una regione cambia le priorità di sviluppo, cambia le priorità della programmazione negoziata in corso d'opera vuol dire che ha sbagliato e perciò paga perdendo tutte le risorse.

Il fatto che il Consiglio dovrà pronunciarsi su questa serie di emendamenti votandoli uno per uno, consente che ognuno di noi, colleghi, si assuma la responsabilità di andare ad Alghero e dire che ha votato contro la programmazione negoziata, che in quel comune è stata pure approvata con il voto di questo Consiglio regionale, perché io vi voglio ricordare che parte dei debiti, così chiamati da una parte politica, riguardano il cofinanziamento con fondi regionali di progetti da realizzare con fondi comunitari, quindi, significa che abbiamo contribuito finanziariamente ad indebitare la Regione, come dice qualcuno, io dico che in riferimento alla pianificazione e allo sviluppo, non si può parlare mai d'indebitamento ma di investimento, per finanziare quei progetti. La bocciatura di questi emendamenti comporterà la perdita delle risorse finanziarie destinate al Comune di Alghero, al Comune di Arzachena, al Comune di Castelsardo, al Comune di La Maddalena, al Comune di Olbia, al Comune di Porto Torres, al Comune di Palau e via dicendo, per tutti i 79 comuni costieri che subiranno danni devastanti a causa di questa legge e bisogna, colleghi, che ognuno sia consapevole di quello che realmente succederà in Sardegna. E potremo, prendendo la parola in sede di dichiarazioni di voto, comune per comune, elencare tutto quello che sarà inficiato a causa dell'approvazione di questa legge, dal comune di Arzachena per finire con quello di Tresnuraghes. Conosceremo tutto quello che con la pianificazione negoziata si è fatto in ogni singolo comune, tutte le aspettative, anche in termini occupazionali, che sono state create e che saranno cancellate con l'approvazione di una legge che non vuole tener conto di questi effetti. Lo hanno detto i sindacati, lo hanno detto le forze sociali, lo hanno detto tanti colleghi intervenuti in questo Consiglio: non si può approvare una legge senza conoscere minimamente la ricaduta in termini economici, occupazionali e sociali. Per quanto riguarda la ricaduta sociale di questa legge vorrei ricordare che, come tutti voi sapete, nei cantieri, per realizzare gli interventi finanziati, non lavorano soltanto coloro che orbitano nelle coste, ma lavorano molto spesso le imprese, i dipendenti che invece risiedono nelle zone interne. Ci sarà una ricaduta negativa sull'intero territorio della Sardegna che certamente non potrà essere sopportata. Ed è giusto che rimanga agli atti di questo Consiglio che eravamo stati avvisati sulla ricaduta in ogni singolo comune e sulla Sardegna tutta di questo davvero malaugurato provvedimento.

In questa prospettiva abbiamo voluto richiamare anche l'ex articolo 28 della legge 45, che vedremo dopo, in un emendamento successivo, il numero 852, che noi riproponiamo in termini di progetto strategico di sviluppo, con variante urbanistica automatica. L'abbiamo riproposto pur sapendo che mai in Sardegna si è fatto dal 1985 ad oggi alcun progetto integrato di sviluppo che sapesse davvero creare economia integrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti del secondo blocco, dall'emendamento numero 1971 al 2049.

PILI (F.I.). Grazie, Presidente. Anche questi emendamenti hanno una ratio e una ispirazione. L'ispirazione è quella di dare risposta ai tanti sindaci della Sardegna che hanno, in questi giorni, ripetutamente, manifestato contro questo provvedimento di legge. Un provvedimento di legge che blocca lo sviluppo, che blocca e che inficia la potestà pianificatrice degli enti locali. E' una legge che oltre ad aver cancellato le prerogative del Consiglio regionale, vorrebbe, e per gran parte l'ha già fatto, compromettere la potestà di pianificatore che il comune ha del proprio territorio. Con questo emendamento, che è proposto e che è ribadito per ogni singolo comune, si intendono creare le condizioni perché quel dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici nelle zone F sia escluso in tutti i comuni indicati. Ho volutamente scelto l'articolo 7 che rappresenta la prima possibilità di parlare di ricadute economiche. E' la prima norma in cui si parla delle zone F, che dovrebbero essere dimensionate rispetto a un parametro vecchio che non può trovare più applicazione in Sardegna - lo abbiamo detto con estrema chiarezza - perché riteniamo che, dal momento che è stato introdotto in questa stessa legge lo studio di compatibilità paesistico-ambientale per quanto riguarda i piani urbanistici comunali, per quanto riguarda gli strumenti attuativi - e qualcuno dice anche per altro, ma lo vedremo nelle prossime ore - sia sbagliato sovrapporre un limite quantitativo a un limite che invece deve essere qualitativo. Se introduciamo lo studio di compatibilità paesistico-ambientale che senso ha applicare un vincolo basato su un indice meramente quantitativo, così come prevedeva il decreto 22/66 del 1983 dell'Assessore dell'urbanistica? Si sta cancellando un criterio che è stato appena introdotto, quello della qualità del paesaggio, su cui si basa la valutazione di impatto paesistico-ambientale per far prevalere, a questo punto, il decreto dell'Assessore dell'urbanistica dell'83. Come può vivere ancora una norma così stantia, così vecchia, così antiquata, così poco adeguata ai nuovi metodi, alle nuove procedure di valutazione paesistico-ambientale? Dico questo illustrando l'emendamento relativo ad Alghero, ma potrei citare Tresnuraghes, potrei citare Bosa, potrei citare anche comuni che hanno già avuto, come Bosa, il Piano urbanistico comunale approvato, com'è possibile quantificare le volumetrie delle zone F di un territorio soltanto in riferimento al numero di chilometri o di metri lineari sulla costa? Non è pensabile che esista una pianificazione basata su un criterio di questa portata e invece è necessario che vi sia una valutazione qualitativa del territorio comunale.

E' per questo che noi riteniamo che tutte quelle aree che hanno manifestato una vocazione turistica, per volontà delle comunità locali, per capacità imprenditoriali delle stesse comunità, per scelta del mercato, non possano essere condizionate da norme che sono assolutamente prive di qualsiasi fondamento logico, basate su una visione ragionieristica; ma il paesaggio non lo si può pianificare con visioni e con regole ragionieristiche, ma ricorrendo a valutazioni basate su criteri qualitativi, perseverando nella tutela ambientale, che non può essere perseguita in questo modo. Se vi è un territorio che è tutto pianeggiante com'è pensabile far costruire oltre la fascia dei duemila metri? In quel territorio non potrà essere costruito nemmeno oltre quella fascia perché è evidente che l'impatto paesistico ambientale di un grattacielo costruito oltre i duemila metri sarebbe un impatto devastante, che distruggerebbe la costa e che non terrebbe conto di quei parametri paesistico-ambientali di qualità del paesaggio che pure abbiamo cercato con forza e determinazione di introdurre in questa legge.

Bene, colleghi, anche in questo caso noi crediamo che i limiti volumetrici di cui all'articolo 7, comma 1, non possano essere imposti a tutti questi 79 comuni, e per ognuno di questi, rispetto a tutti i progetti presentati nei comuni, in Regione, in Provincia, elencheremo tutti gli interventi previsti dalla programmazione negoziata che verrebbero bloccati se fosse possibile si potrebbe fare una comparazione tra la spesa per tali interventi e quello che la Regione ha stanziato in questi anni, cito per tutti la legge 488 per la parte riguardante il turismo, cito le norme regionali in materia di incentivazione e di contribuzione per i nuovi insediamenti turistici e per la riqualificazione degli stessi. Se dovessimo tener conto di queste volumetrie, mai nessuno in Sardegna le ha quantificate e quindi questo dato che serve come parametro di riscontro per quantificare le volumetrie ancora ammissibili, non si conosce, c'è la gara a chi la spara più grossa, chi dice 3 milioni, chi dice 10 milioni, chi dice centinaia di milioni di metri cubi. Non esiste nessun calcolo realistico di questa portata! Esiste invece un'approssimazione diffusa, che bisogna ricondurre a metodo. Non soltanto in Europa, lo voglio ribadire, ma anche in avanzate regioni italiane, certamente non governate solo dal centrodestra, ma quelle più lungimiranti governate dal centrosinistra, cito per tutte di nuovo l'Emilia Romagna e la Toscana, hanno posto non la quantificazione delle volumetrie, ma la qualità delle volumetrie che devono essere insediate sul territorio, come parametro fondamentale per la ricomposizione del ciclo edilizio-urbanistico.

Per questo motivo, colleghi, saremo chiamati a pronunciarci con un voto che sarà pure silenzioso, perché espresso attraverso questo marchingegno elettronico, ma che consentirà a ognuno di assumersi la responsabilità delle scelte che ha fatto per il comune di Alghero, per il comune di Arzachena, per il comune di Bosa, per il comune di Castelsardo, di Tortolì, di Iglesias, Sant'Anna Arresi e quanti altri. Per ogni singolo comune bisognerà che il Consiglio si esprima e non mi interessano i tempi di discussione, io spero che siano i più rapidi, è interesse non solo mio ma credo di tutti che siano i più rapidi, ma occorre certificare che questa legge ha un padre, ha una madre e purtroppo avrà anche dei figli disoccupati.

E' evidente che noi abbiamo necessità di far conoscere tutte le norme che avranno effetti negativi dicendo anche tutto ciò che può diventare positivo, se dovesse per caso essere percepito un minimo segnale di apertura, di visione positiva dell'urbanistica, una visione che non sia basata esclusivamente su una concezione punitiva: si deve punire qualcuno, come se tutti coloro che si sono presentati in Sardegna per investire dovessero essere puniti. Puniti da chi oggi si candida a governare non con idee di sviluppo, ma bloccando gli interventi già decisi da sindaci di destra e di sinistra, da sindaci senza bandiere, da comunità locali che hanno per anni investito e sperato in progetti di sviluppo articolati, e condannando tanti comuni della Sardegna, che avevano iniziato a pianificare senza riuscire a portare a termine tale attività per le mille difficoltà di una Regione che dava prima i dimensionamenti e poi non li ha più dati, una Regione che voleva verificare la compatibilità paesistico-ambientale senza averne avuto e dato strumenti di attuazione ai comuni, senza aver dato risorse finanziarie che non sono mai arrivate a tempo debito per pianificare e per adeguare gli strumenti urbanistici comunali a piani territoriali paesistici che erano illegittimi sin dalla loro nascita, ma sui quali i comuni si dono dovuti purtroppo confrontare, costruendo un nulla di fatto, cosa che, purtroppo, questa legge riconosce.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti del terzo blocco, dal numero 2050 al numero 2129.

PILI (F.I.). Grazie, Presidente. Ovviamente, senza nessuno spirito di polemica, dichiaro di non condividere la tesi secondo la quale il quarto e quinto blocco di emendamenti sono inammissibili e pertanto non possano essere illustrati e conseguentemente votati. Le norme che sono state approvate precedentemente, con le quali contrasterebbero, riguardano l'intero contesto territoriale e non le zone F. Questa norma, così come è stato abbondantemente richiamato, disciplina con più specifica e più dettagliata attenzione i limiti volumetrici delle zone F, quindi non ha nessuna attinenza con le norme già votate dal Consiglio regionale e quindi chiedo di valutare con maggiore attenzione gli emendamenti dichiarati inammissibili che, per quanto attiene all'ampliamento del 25 per cento della volumetria, riguardano interventi pubblici e privati per insediamenti già realizzati entro la fascia dei 300 metri, e nuovi insediamenti oltre i 300. Ma, tant'è, se gli uffici e, credo, la Presidenza hanno dato questa interpretazione, non mi resta che manifestare la mia totale contrarietà a questa arbitraria valutazione, ma chi ha il coltello dalla parte del manico - passatemi questo termine - non sono io, che devo svolgere il mio ruolo.

Per quanto riguarda i limiti volumetrici di cui al comma 1 dell'articolo in discussione, con l'emendamento numero 2050, presentato all'emendamento 851, ho inteso introdurre un termine per quanto riguarda le opere pubbliche. Abbiamo approvato, ed è giunta a conclusione, una grande azione regionale per quanto riguarda i PIT. I PIT, come sapete, prevedono due tipi di intervento: quelli privati, che non possono essere finanziati con le risorse che il POR metteva a disposizione, e i comuni e i capofila che avevano pianificato i PIT, in corso d'opera hanno dovuto prendere atto che tutte le risorse, sia quelle attribuite in base alla ripartizione originaria sia quelle aggiuntive a seguito della fase di ottimizzazione, non potevano essere utilizzate per iniziative di sviluppo promosse da privati. Allora si è detto: "Quelle iniziative private di sviluppo possono essere finanziate con le risorse ordinarie previste dalle leggi di settore". Ma, a questo punto, poiché gran parte dei PIT finanziati erano funzionali a progetti di sviluppo turistico, perché dieci dei tredici PIT approvati si basavano sull'idea forza dello sviluppo turistico, e gran parte delle opere finanziate sono ubicate all'interno della fascia dei duemila metri o comunque sono funzionali a quello sviluppo turistico, ebbene, colleghi, noi abbiamo stabilito,con assoluta certezza che con questa norma tutte quelle opere saranno bloccate e che i tempi della burocrazia comunitaria sono talmente veloci che non ci si può permettere nessuna ulteriore lungaggine e che è necessario che in termini univoci, il Consiglio regionale ci dica e dica a tutti i comuni, alla Regione, agli enti delegati che si possono realizzare queste opere nelle zone costiere senza andare a fare un calcolo numerico quantitativo delle volumetrie, calcolo che è legato ai criteri utilizzati nel 1983, cioè a 21 anni fa.

Possono le opere portuali, le opere museali, le opere funzionali allo sviluppo turistico, gli stessi aeroporti, le strutture congressistiche, che pure sono state finanziate in gran numero, in questi anni, proprio con l'obiettivo di diversificare l'offerta turistica in Sardegna, ecco, tutto il progetto di qualificazione del sistema turistico sardo - cioè quello che mancava rispetto al modello errato degli anni passati, basato su troppe residenze private, pochi insediamenti alberghieri e nessuna azione per sviluppare i servizi - essere bloccate? Ora che noi abbiamo stanziato le risorse finanziarie con decisioni di questo Consiglio regionale, e, ripeto, in alcuni casi adottate all'unanimità, per creare tutte queste strutture, queste risorse saranno bloccate, perché non è stata prevista nel disegno di legge nessuna corsia preferenziale per le opere pubbliche. E bisogna ricordare che un'opera pubblica per diventare tale, se costa una cifra superiore ai dieci milioni di euro, deve aver ottenuto l'approvazione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e i comuni che hanno le strutture tecniche a ciò deputate, per quanto attiene la responsabilità del procedimento amministrativo, possono approvare direttamente il relativo progetto. Ebbene, ci sentiamo di dire a tutti quei comuni che hanno approvato quei progetti, che hanno messo in campo quelle strategie, che quei progetti vengono accantonati? Quei progetti non possono essere accantonati e se questo Consiglio dovesse decidere di accantonarli non si bloccherebbe un'opera pubblica, si bloccherebbe l'intera idea forza basata sull'equilibro tra l'investimento pubblico e quello privato e l'investimento privato ha ragione d'essere solo se c'è quello pubblico, solo se il pubblico si fa carico di alcune azioni importanti che sono indispensabili per motivare l'attrazione di quell'investimento privato in quel territorio.

Ci potrà essere un investimento privato laddove non c'è un aeroporto efficiente? La fortuna è che gli aeroporti sono completati, ma se questa legge fosse entrata in vigore tre anni fa, gli aeroporti della Sardegna, tutti ricadenti nella fascia dei duemila metri, non si sarebbero potuti realizzare. Così vale per la portualità: quanti porti in Sardegna hanno bisogno di strutture di approdo e di strutture di servizio a terra? Tutte quelle opere portuali progettate nella logica dello sviluppo della cantieristica, della diportistica nazionale e mediterranea verranno bloccate e se ne assumerà la responsabilità chi approverà questa legge. Per ogni singolo comune in cui sono in corso iniziative private, cito Alghero, cito Olbia, cito Villasimius, cito tante altre iniziative che sono ormai partite, con interventi sia in chiave pubblica che privata, tutte le opere si fermeranno o dovranno passare tutt'al più al vaglio di una Giunta regionale che si arrogherà il potere, assolutamente arbitrario, di dire quali potranno andare avanti e quali no.

Credo non sia un processo di pianificazione corretto, anzi è un principio che assolutamente non può reggere. Noi diciamo che le opere già finanziate o da finanziare, colleghi, devono poter essere realizzate e includiamo anche quelle da finanziare perché chi avrà la possibilità di leggere le nuove disposizioni comunitarie, e in particolar modo le leggi finanziarie dello Stato, si renderà conto che è in atto un trend che tutti i soggetti dell'impresa privata stanno seguendo, cioè quello di investire al sud per limitare quel gap infrastrutturale che condiziona lo sviluppo che invece va agevolato riequilibrando il deficit infrastrutturale.

Ebbene, se noi non contempliamo anche le opere da finanziare in Sardegna non potremo più ottenere risorse finanziarie per la diportistica, non potremo più ottenere risorse finanziarie per la congressistica, non potremo più avere risorse finanziarie che ci consentano di essere al passo con i tempi, non potremmo più ottenere le risorse finanziarie che vengono messe a disposizione; non solo perdiamo quello che già abbiamo, ma perdiamo anche quelle cui avremmo avuto diritto per i prossimi anni.

È una gran bella responsabilità, colleghi del Consiglio, ed è giusto che ognuno se la assuma, anche in questo caso, pienamente. So che anche su questo versante non c'è nessuna volontà di introdurre modifiche, ma è giusto che risulti agli atti chi era contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento numero 852.

PILI (F.I.). Questo emendamento ha l'obiettivo di aggiornare la disciplina dettata dall'articolo 28 della legge 45 dell'89, un articolo che dall'89 ad oggi non ha trovato mai applicazione. A dire il vero nella precedente legislatura eravamo quasi riusciti ad approvare un accordo di programma tra pubblico e privato; lo ricorderete tutti, quello tra la Regione ed il comune di Palau per la costruzione di un campo da golf, approvato dalla Giunta regionale, approvato dai consigli comunali, approvato dai privati, portato qui in Consiglio regionale e bloccato, nonostante fosse condiviso quasi unanime dell'intera Assemblea legislativa, da chi, utilizzando tutti gli strumenti che il Regolamento metteva a disposizione, disse: "Prima bisogna che la Giunta regionale lo approvi e poi lo può approvare il Consiglio". Facemmo anche quello, ma inventandoci, ora dopo ora, minuto dopo minuto le procedure per approvare gli accordi di programma previsti dall'ex articolo 28.

Ebbene colleghi, oggi non esiste in Sardegna nessuna disciplina che ci consenta di approvare un programma integrato di sviluppo proposto da privati, neanche qualora interessasse tutta la classe dirigente della Sardegna; non c'è un solo percorso amministrativo chiaro, codificato, che dia certezza di diritto, che possa essere proposto a chicchessia, che sia un imprenditore americano, milanese o sardo poco importa. Addirittura quello che è stato proposto qui in Consiglio regionale era - guarda caso - di un sardo, di un gruppo di sardi, ebbene, ha avuto una corsia preferenziale? No. Per scarsa volontà della politica? No, perché c'era una norma che era confusa, che era totalmente priva di quel presupposto della certezza del diritto assolutamente indispensabile per norme così complesse come quelle in materia urbanistica.

L'obiettivo di questo emendamento è quello di metterci nelle condizioni di dire che se viene presentato un progetto di sviluppo, i soggetti preposti alla sua approvazione lo devono immediatamente vagliare in una conferenza di servizio, e se ci sono i presupposti economici, cioè riteniamo quel progetto giusto, cioè se la maggioranza lo ritiene tale, posto che resista questo muro di incomunicabilità tra la maggioranza e la minoranza, può dare a quell'impresa privata o anche al soggetto pubblico la possibilità di essere inserito in un programma integrato di sviluppo, corredato di tutti i documenti previsti, dello studio di fattibilità e quant'altro, in modo da approvarlo e dare certezza di diritto. Oggi questa possibilità non esiste!

Noi stiamo chiedendo di introdurre, nelle more dell'approvazione di una legge più organica in materia, un articolo che disciplini il programma integrato di sviluppo. Significa, per la prima volta, creare le condizioni perché se la Regione finanzia un intervento, poi non lo possa bloccare con l'altra mano perché dal punto di vista urbanistico non è possibile approvarlo! Deve essere deciso nello stesso momento se quel progetto è finanziabile ed è anche realizzabile; i due processi vanno di pari passo perché altrimenti si formano le giacenze di bilancio, i residui passivi che mai si utilizzano.

Gran parte degli investimenti previsti per i PIA, cito per tutti quello relativo al centro lattiero - caseario di Siliqua, 40 miliardi, sono ancora fermi. Perché quel PIA non si può realizzare? Perché il centro è allocato su terreni gravati da usi civici e la Regione non ha dato la possibilità di liquidare gli usi civici, quindi 40 miliardi, dall'86 ad oggi, sono bloccati! Oggi, con questo articolo 7, saranno migliaia i miliardi di vecchie lire che rimarranno bloccati, perché manca una regola che possa, anche di fronte alla visione negativa dello sviluppo che volete proporre con questa legge, offrire un barlume di positività, non c'è un raggio di sole che possa illuminare il percorso di un privato, di una qualsiasi intrapresa economica.

Noi prevediamo, con questo emendamento, tutte le procedure chiarendo che non intendiamo in alcun modo far costruire seconde case da nessuna parte della Sardegna, siamo favorevoli a cancellarle le seconde residenze, vogliamo creare condizioni per qualificare le infrastrutture che già esistono, intendiamo valorizzare, così come diciamo in questo emendamento, i settori artigianale, industriale, agricolo, turistico, commerciale e dei servizi, perché abbiamo l'esigenza di creare uno sviluppo che sia integrato. Il programma integrato di sviluppo lo possono proporre la Regione, la Provincia, i comuni singoli o associati, che possono stipulare accordi di programma con soggetti pubblici e privati che propongano iniziative di rilevante interesse economico e produttivo.

Ve la sentite, per cinque anni, quanto durerà l'arco temporale di questa norma, di non accogliere nessun investimento di tipo turistico e industriale in Sardegna che comporti anche l'adozione della variante urbanistica automatica? Qualcuno ha persino detto (e il vostro Presidente l'ha affermato più volte) che non abbiamo carenza di infrastrutture, le infrastrutture ci sono - ha detto - è pieno di infrastrutture, ce ne sono anche troppe, bisogna smantellarle; bisogna cancellare le dighe, bisogna cancellare le reti idriche, bisogna cancellare le strade, bisogna rimuovere le ferrovie. Mi domando: c'è forse un problema di procedure che ostacola questi investimenti? Io penso di sì, credo che vi sia anche un problema di procedure perché non abbiamo disciplinato l'iter di approvazione dei programmi integrati di sviluppo, non esiste alcuna norma in tal senso. Noi abbiamo cercato di introdurla negli anni passati, in leggi finanziarie, ci fu una levata di scudi, non l'ostruzionismo, ci fu molto di più dell'ostruzionismo, contro le logiche dello sviluppo. Noi volevamo lo sviluppo, volevamo le regole.

Ed oggi stiamo facendo tutto il possibile per proporre azioni di sviluppo secondo regole assolutamente chiare, assolutamente codificabili perché ciascun progetto passa attraverso la Giunta regionale, che dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico regionale dell'urbanistica, lo approva sia sul piano dell'investimento economico e ancora prima sul piano urbanistico. Proponiamo inoltre che anche nella fascia dei 300 metri possano essere previsti interventi limitatamente ad alcune fattispecie: ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive per non più del 30 per cento della volumetria preesistente, - e noi consigliamo di votare questa legge soltanto a chi non ha strutture abbandonate nella fascia dei 300 metri, perché se qualcuno ce le ha potrebbe essere accusato di perseguire il proprio interesse privato -; riconversione mediante ristrutturazione o ricostruzione a seguito di demolizione di complessi edilizi preesistenti da trasformare in strutture ricettive - ciò significa che se ci sono lottizzazioni con unità abitative, quelle possono, nei 300 metri, essere abbattute per realizzare strutture ricettive alberghiere -; interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente; interventi per il risanamento e disinquinamento nella fascia costiera. Pensate ai depuratori: abbiamo finanziato in Sardegna, negli ultimi cinque anni, gran parte dei depuratori per proteggere le acque marine, ebbene, in base a questo articolo 7 non potranno essere realizzati. Se è vero come è vero che un depuratore non si costruisce a monte, ma si costruisce a valle - sono regole idrauliche che certamente non serve spiegare in quest'Aula - è evidente che quei depuratori dovranno essere ubicati in fasce che molto spesso rientrano nei duemila metri; con questa legge non faremo nemmeno i depuratori, continueremo, così come in passato, ad inquinare i nostri mari e le nostre coste, altro che tutela ambientale!

Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda quelle opere pubbliche che non possono essere localizzate in altri ambiti territoriali rispetto a quelli dei duemila metri; anche a tal fine riteniamo che questo emendamento sia positivo, innovativo e costruttivo e che possa dare risposte alla Sardegna.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento 853 ha facoltà di parlare il consigliere Pili. Se vuole, lo diamo per illustrato.

PILI (F.I.). La ringrazio per il suggerimento, Presidente, spero che per i prossimi possa valere lo stesso. L'emendamento numero 853 prevede che, in sede di redazione del piano urbanistico comunale, debba darsi preminenza alla programmazione degli interventi riferiti al comparto ricettivo alberghiero e ai servizi turistici. Questo è un indirizzo regionale che vorremmo che fosse sostanzialmente confermato proprio nell'affrontare la tematica delle zone F turistiche perché vi è tutta una serie di azioni correlate alle idee forza dello sviluppo che sono state tracciate nei Dpef passati. Vi è una costante, seppure nella differenziazione dell'impostazione, che ritroviamo nei Dpef del periodo 1994-1999 e in quelli del periodo 1999-2004, e cioè che lo sviluppo turistico è uno degli elementi su cui occorre fondare l'integrazione dello sviluppo economico della Sardegna e sul quale bisogna puntare. Noi proponiamo questa norma che non è assolutamente precettiva, ma è una norma di indirizzo a favore del comparto ricettivo alberghiero e dei servizi turistici.

Diciamo anche che nella fascia dei mille metri dal mare dev'essere comunque riservata a funzioni ricettivo alberghiere e per i servizi locali o territoriali, una dotazione volumetrica non inferire al 75 per cento di quella programmata secondo le modalità di cui al comma precedente. Stiamo arrivando ad un punto su cui possiamo mediare, vi stiamo dicendo che abbiamo ridotto le volumetrie, per chi non l'avesse capito, vi stiamo dicendo che siamo disposti a che nella fascia dei mille metri, quindi non soltanto dei trecento, ma sino ai mille, ci sia la possibilità di realizzare una volumetria non inferiore al 75 per cento e che nelle aree comprese tra i mille e duemila metri dal mare e/o contigue ai centri abitati, la percentuale non potrà essere inferiore al 50 per cento.

Io credo che questa articolazione che è stata proposta tenga conto di una valutazione che è stata fatta in questi anni, che abbiamo riproposto anche nella proposta di legge, a firma di Milia, Onida e dello stesso collega Biancareddu, cioè quella di dare, nella fascia di massimo rispetto, una priorità assoluta agli interventi turistici; e riteniamo che tutto questo possa trovare allocazione nella fascia tra i mille e i duemila metri dal mare e comunque nei centri abitati contigui, che dovranno avere il 50 per cento di quella volumetria, rispetto al 75 per cento di quella residua, che dal decreto dell'83 che era stata pianificata allora in termini lineari, in termini assolutamente poco efficaci sul piano della valutazione qualitativa. Colleghi, noi riteniamo che questo, rispetto a quello che è stato già fatto, purtroppo, imponendo il vincolo dei duemila metri, sia un elemento che introduce, per quanto riguarda la fascia delle zone costiere, delle zone F, un ragionamento diverso che consente, rispetto a quel limite del dimensionamento, l'allocazione del 75 per cento e del 50 per cento della volumetria a seconda delle diverse fasce.

Io vorrei che fosse ben chiaro il parametro che proponiamo; nella prima fascia, quella che è stata individuata dalla direttiva precedente, vi era la possibilità di realizzare soltanto una minima percentuale della volumetria stabilita dal decreto dell'Assessore del 20 dicembre '83 e cioè il 50 per cento. Noi stiamo dicendo, attenzione, che di quel 50 per cento se ne calcoli il 75 per cento, quindi stiamo arrivando a ridurre anche quel 50 per cento e vi diciamo: mettiamolo nella fascia dei mille metri quel 75 per cento del 50 per cento. Vi diciamo: obbligatoriamente riposizioniamo il restante minimo 50 per cento (ma può essere anche molto di più) nella fascia tra i mille e i duemila metri. Ve lo stiamo dicendo in termini propositivi, in termini di riflessione anche questa quantitativa - lo voglio premettere - ma che certamente inverte la tendenza punitiva di questa legge riconvertendola in termini di sviluppo sostenibile che deve essere perseguito.

Se si vuole comprendere questo ragionamento, lo si può comprendere, ma se non lo si vuole assolutamente considerare valido l'unica strada possibile resta quella dei vincoli e della negazione delle politiche di sviluppo. Noi vogliamo riaffermare quello che dicevo poc'anzi: attenzione, a noi non interessa nessun tipo di lottizzazione di carattere residenziale, ci interessa, così come abbiamo visto nell'emendamento precedente, riconvertire ciò che è residenziale in turistico, riqualificare ciò che esiste del ricettivo alberghiero, ma per fare questo bisogna modificare questa legge in modo da poter dare risposte puntuali al settore turistico.

Il sistema turistico in Sardegna può vivere solo ed esclusivamente se vi sono le condizioni per dare delle risposte puntuali che consentano di ampliare la stagione turistica; e la stagione turistica si può ampliare solo ed esclusivamente se si pongono in essere tutti gli strumenti necessari per ampliarla, estendendo la gamma di strutture disponibili, da quelle sportive e congressuali ai centri di benessere, integrandole con quelle già esistenti e qualificando la stessa struttura ricettiva. In Sardegna l'assessore Manchinu, qualche decennio fa, propose a quest'Aula, devo dire purtroppo anche allora con scarso risultato, una norma che consentiva di ampliare del 25 per cento la volumetria delle strutture ricettive insediate. Io ricordo allora che l'assessore Manchinu argomentò citando dei parametri: in Italia l'altezza media degli alberghi è di sette metri, in Europa è di dieci metri, in Sardegna è di tre metri e cinquanta, cioè la metà di quella italiana e un terzo di quella europea. Cosa voleva dire? Che noi abbiamo dovuto sacrificare la struttura ricettiva non consentendo di costruire magari due o tre camere in più necessarie per creare un maggior tornaconto economico e abbiamo condizionato qualitativamente la nostra capacità di strare nel mercato, perché un albergo è funzionale quando ha servizi collettivi che siano capaci di attrarre il maggior numero di turisti e resti aperto e funzionale per il maggior numero di mesi.

Allora, colleghi, io sono dell'avviso che non possiamo e non dobbiamo perdere questa opportunità, perché se è vero che si vuole bloccare la nascita di nuovi villaggi perché si sostiene che devono vivere meglio quelli che ci sono (poi sarebbe utile sapere quanti ce ne sono e di chi sono), sarebbe assolutamente necessario fare una valutazione di quello che serve a quelli che già esistono. Chi compila il questionario che si dà all'uscita degli aeroporti, alla domanda: "Cosa serve di più?" ha risposto, secondo un'analisi fatta dalla Confcommercio e anche dalla Camera di Commercio di Cagliari, che servono strutture annesse e connesse a quelle ricettive per qualificarle, ma questa legge vieta qualsiasi possibilità di miglioramento delle strutture alberghiere in Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (D.S.), relatore. Negativo su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, intervengo in sede di discussione sugli emendamenti e sull'articolo per esprimere la mia valutazione su questo articolo e complessivamente sugli emendamenti presentati, e questo mi consente di fare una valutazione più compiuta e più generale sull'obiettivo che questo articolo voleva perseguire. Il titolo reca: "Zone F turistiche" e il presupposto è che in queste zone F turistiche ci sia un potenziale di sviluppo. Che zone F sarebbero se non si pianificasse lo sviluppo, se non si creasse un elemento di crescita importante per la nostra terra? Ebbene, la realtà è che al titolo, che volutamente non abbiamo proposto di modificare perché era propedeutico ad un insieme di norme che potessero favorire interventi per la valorizzazione della nostra regione, fa seguito tutta una serie di elementi che punta, se così dovesse restare il testo, ad eliminare le potenzialità delle zone F, richiamando un decreto, quello 2266 del 20 dicembre dell'83, che già era negativo per la Sardegna i cui parametri, invece, abbiamo utilizzato per riallocare, in base ai nostri emendamenti, la volumetria residua, purtroppo, quantificata in base a quel decreto, anche oltre la fascia dei duemila metri. Cioè se non c'è più disponibilità all'interno dei duemila metri occorre, in una visione di prospettiva, consentire di ricollocare le volumetrie nelle zone B, nelle zone C e nelle stesse zone G, cioè nelle zone che erano prima destinate a servizi, senza che le norme e gli stessi decreti che sono succeduti ne abbiano mai specificato la tipologia. Da una parte si è detto che possono essere utilizzate per centri commerciali, dall'altra che possono essere utilizzate per alberghi, ma non c'è un'applicazione univoca della norma.

Abbiamo proposto di introdurre, in questo articolo 7, elementi positivi; se questa è una legge dei vincoli, dei danni, se questa è una legge che impone soltanto condizionamenti negativi, noi abbiamo detto: c'è una possibilità che è quella di aggiungere un nuovo articolo che riformuli il contenuto dell'ex articolo 28 e che codifichi la programmazione integrata, che possa mettere insieme l'intervento pubblico, anche finanziario, e contestualmente le prescritte autorizzazioni urbanistiche. Cioè, se la Regione finanzia con le proprie leggi un albergo, automaticamente deve esserci la concessione edilizia, perché altrimenti non può finanziare gli alberghi, altrimenti non può finanziare gli investimenti commerciali, artigianali, agricoli, non c'è la possibilità tecnica di unire queste due procedure, quella finanziaria e quella urbanistica. Vi è quest'esigenza, colleghi, c'è l'esigenza di compenetrare questi due passaggi tecnico - finanziari e amministrativi. Noi vi abbiamo proposto un articolo aggiuntivo all'articolo 7, che disciplina il programma integrato di sviluppo, che prevede la variante urbanistica automatica se la Regione approva il programma finanziario ed economico, altrimenti anche sul piano economico dovrà essere subito bocciato. Perché bloccare risorse finanziarie se non si ha la possibilità di porre immediatamente in essere i provvedimenti necessari per dare una continuità a questo processo? Ebbene, io credo che sia assolutamente necessario porre dei rimedi. Fino all'articolo 6 abbiamo visto soltanto elementi che caratterizzano un approccio quantitativo alla pianificazione urbanistica in Sardegna; continuo a parlare di pianificazione urbanistica perché quando si richiamano i parametri quantitativi del decreto del 20 dicembre dell'83, si pone come cardine della pianificazione in Sardegna un decreto di 21 anni fa, che non tiene minimamente conto della procedura di pianificazione paesaggistica; ribadisco, non si tiene conto del fatto che a due chilometri dal mare si può costruire un grattacielo e si può devastare per sempre una costa, se quella costa è pianeggiante, e non si tiene minimamente conto di quella qualità del paesaggio che è salvaguardata a livello europeo, che è salvaguardata in più regioni italiane con una normativa più avanzata. Ognuno di voi, colleghi, anche quelli che non sono addentro a questi temi, deve rendersi conto di quello che voterà e sapere che sulla base di queste norme, sarà consentito realizzare a due chilometri dal mare, senza tener conto che quel territorio sia in pianura o in montagna, un albergo di dieci piani, senza che ci sia una norma che imponga di valutare la qualità del paesaggio. La norma sulla qualità del paesaggio confligge con questa, che quantifica le volumetrie in base al numero di metri lineari della costa e al numero di abitanti "turistici" insediabile, è evidente che un criterio è quantitativo e l'altro qualitativo. Quale prevale? Quello discrezionale o quello numerico? Io credo debba valere quello delle regole che in materia di tutela del paesaggio sono codificate attraverso la valutazione di impatto paesistico ambientale, non soltanto a livello europeo ma, come dicevo, anche a livello nazionale.

Per questo motivo credo sia assolutamente necessario creare tutte le condizioni per dare delle risposte in questo settore, che altrimenti con questa legge rischia di essere irrimediabilmente tagliato fuori da qualsiasi processo di inserimento nel circuito non soltanto del Mediterraneo, ma anche mondiale del turismo. Nelle altre realtà del Mediterraneo, quelle italiane, dove si applica la normativa nazionale sui vincoli, isole comprese, c'è il codice Urbani che vale per tutti; non c'è chi si autoinfligge elementi negativi, c'è chi sa utilizzare al meglio queste nuove regole non sposando la logica dei vincoli, ma la logica della pianificazione positiva. Ebbene, in tutte queste realtà, gli alberghi, le strutture ricettive, quelle esistenti avranno il massimo dei servizi; noi invece, in Sardegna, resteremo con le strutture ricettive attuali e non solo non ne potremo costruire di nuove, ma soprattutto non avremo la possibilità di qualificare quelle esistenti.

Io vi invito a dirmi qual è la norma, in base a questa legge, che consentirà in uno dei comuni della Sardegna di migliorare un albergo; Alghero, ad esempio, non ha il piano urbanistico comunale, gli alberghi sono tutti all'interno della fascia dei duemila metri. Chi potrà realizzare una struttura sportiva? Chi potrà realizzare una struttura per ampliare la stagione turistica in quella zona? Nessun albergo potrà realizzare l'incremento di qualità necessario che voi tanto declamate, ma che tanto state ostacolando,. Così ad Olbia, così a Castelsardo, così a Tortolì, così a Villasimius, così ad Iglesias, così a Sant'Anna Arresi, potrei parlare dei comuni dell'oristanese, citerei per tutti Narbolia, dove c'è uno splendido campo da golf, riconosciuto come uno dei migliori in Europa, eppure c'è un europarlamentere che lo blocca soltanto perché in Sardegna non c'è una legge chiara che consenta a quella struttura di poter rilanciare l'economia dell'intera provincia e dare lavoro ai suoi giovani.

Questa è una legge negativa per la Sardegna, una legge che davvero farà, purtroppo, tanti e tanti danni alla nostra isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Innanzitutto due osservazioni sul lavoro di stamani: io penso che molti degli emendamenti che il collega Pili ha illustrato in gran parte siano recepiti da un emendamento all'articolo 8 già concordato, il numero 1889, che dice: "Se non diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano agli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 3", cioè entro la fascia dei duemila metri, per cui assorbe anche l'emendamento numero 850 che aggiunge dopo zone F: "Ricomprese nella fascia dei duemila metri". È evidente che la Giunta, non avendo presentato un emendamento all'articolo 7, che ne estenda l'applicazione a tutto il territorio regionale, intenda applicarlo alla fascia dei duemila metri, quindi molti degli emendamenti presentati risultano meno garantisti.

È da settimane che si continua a parlare di programmazione negoziata bloccata, di miliardi stanziati e che non si spenderebbero. Io ho ribadito più volte, ma oggi, dopo un'attenta analisi, ne sono ancora più convinto, che questa legge non blocca in Sardegna, alcun progetto finanziato di programmazione negoziata, perché questo aspetto è stato, a mio parere, già superato con l'emendamento all'articolo 4, quello già approvato, non quello rimandato all'articolo 8. Vorrei dire ai colleghi - che su questo argomento è da settimane che riportano il dibattito, indipendemente dall'articolo che stiamo discutendo - di indicare non in termini generici, ma concretamente quale progetto finanziato verrà bloccato. A me non risulta che ne verrà bloccato neanche uno, perché l'emendamento che abbiamo già approvato fa salvi anche in quei comuni in cui non c'è il PUC, perché dove c'è il PUC non ci sono problemi, gli interventi che ricadono in zone in cui non il singolo progetto, ma i piani attuativi di quel territorio, siano stati già avviati, convenzionati, ovvero si sia semplicemente fatto il reticolato stradale. Io sono sicuro che non c'è nessun progetto previsto in nessun piano di programmazione negoziata approvato che non possa essere ricompreso nell'emendamento 13 già approvato dal Consiglio regionale; credo che se i colleghi, invece di parlare, portassero argomenti concreti e avessero verificato i singoli casi, avremo questa conferma.

Un'ultima considerazione la faccio perché mi dispiace per Mauro: una volta un collega di maggioranza nella precedente Legislatura, il collega Pili era Presidente e si avviava la crisi all'interno del centrodestra, per motivare la propria non condivisione dell'azione della Giunta e della maggioranza, e criticò il collega Pili parlando di un uomo solo al comando. Adesso non c'è più il comando, è rimasto esclusivamente un uomo solo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente e colleghi, in più riprese ormai da giorni abbiamo manifestato il nostro profondo dissenso, forte e convinto, sul disegno di legge in discussione; non abbiamo espresso nessuna riserva, denunciando ripetutamente le conseguenze, gravi ed irreparabili per il nostro già debole tessuto economico, di questa legge che segue la perversa logica delle spallate, del vincolo, dei boscaioli, delle revoche e delle sospensioni, e mai, come in questo specifico caso accade, con logiche di programmazione, rinviate quest'ultime non si sa a quando e comunque a futura memoria.

Non oggi, ma fin dal primo giorno di discussione, abbiamo sostenuto che questa legge, per gli obiettivi che si propone e per il metodo che è stato testardamente perseguito, non è discutibile, non è trattabile, su di essa non esiste nessuna possibilità di mediazione. Per questi motivi e per nostra diretta e non suggerita scelta, abbiamo chiesto che venisse ritirata - e reiteriamo la proposta - o quantomeno riportata in Commissione. Quest'ultimo passaggio avrebbe consentito di costruire quel percorso basato sulla concertazione che per questa legge, come per altre azioni portate avanti dall'Esecutivo, è stato negato; negata la concertazione sull'obbligo formativo, negata sui contratti dei dipendenti regionali, negata sui temi sanitari.

I sindacati, le associazioni e più in generale le parti sociali, per non parlare del Consiglio regionale, le parti sociali non asservite al potere monocratico - tali sono l'impostazione e l'interpretazione data dal Presidente al governo della Sardegna - sono state accantonate, considerate solo di disturbo e non capaci o degne di poter contribuire. Oggi la Sardegna per questo è divisa, per vostro volere, in buoni e cattivi; la pace sociale è un obiettivo, non un miraggio, a cui qualsiasi seria parte politica dovrebbe tendere. Su tutte queste proposte abbiamo trovato un muro invalicabile, solo qualche audace collega del centrosinistra ha tentato solitarie azioni per un possibile dialogo e ripensamento, ma è stato tutto inutile:. tutti nel gregge, oppure si va tutti a casa.

Noi siamo disponibili anche a questo, se dobbiamo rientrare a casa per conservare noi e per far riconquistare a voi la libertà di azione e di pensiero, ben venga anche questa soluzione, è una via democratica e garantista. Non intendiamo mediare su niente e su nessuno, non intendiamo prestare il fianco a nessuna mediazione. I nostri emendamenti sono sul tavolo, quelle erano le proposte e per quanto ci riguarda, fin da questo momento, non ci sono più neanche quelle per poter migliorare questa legge. Assumetevi voi la totale responsabilità delle vostre scelte. Per questo, fin da questo momento, le nostre firme, quelle mia e del Capogruppo dell' U.D.C., sugli emendamenti sono ritirate. Confermiamo la nostra volontà di non ingessare l'Aula su questo argomento, di cui non vogliamo avere nessuna responsabilità.

Le priorità per noi sarebbero state ben altre, l'assestamento di bilancio, il DPEF, la finanziaria, discutere in Aula del problema dell'obbligo formativo, dei problemi sanitari, le priorità rimangono discutere in Aula su problemi, quelli sì, prioritari per il futuro della Sardegna. Non avete acceduto neanche a questo, avete scelto di discutere, come vostra prima azione di governo, la legge urbanistica. Non era e non è la priorità della Sardegna. Avete scelto di non concertare, avete scelto il braccio di ferro, avete scelto di mostrare i muscoli invece che dialogare. Bene, noi crediamo che tutto questo a voi serva per non discutere in quest'Aula di importanti problemi. Ripeto, vorremmo discutere in Aula della formazione, vorremmo discutere in Aula del contratto dei dipendenti regionali, vorremmo discutere in Aula più seriamente dell'ambiente e dello sviluppo economico e turistico della nostra Isola. Di questo vogliamo discutere e vogliamo discutere celermente delle problematiche inerenti i tempi dell'iter di questa legge, le modalità di discussione di questa legge; delle opportunità che non ci avete dato per poter contribuire a un miglioramento della stessa, ve ne farete totale carico. Per quanto ci riguarda nessun contributo, visto che nessuna mediazione, nessun emendamento sono stati accettati da parte vostra.

PRESIDENTE. Colleghi passiamo ora alla votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Prioritariamente, Presidente, le chiederei di essere iscritto a parlare per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Non ho capito, onorevole Pili.

PILI (F.I.). Per evitare che poi non riesca a vedermi durante le concitate votazioni, le chiedo di intervenire per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Pili, c'era un'intesa di procedere alle dichiarazioni di voto per blocchi di emendamenti e io farò rispettare questa intesa. Faccia la dichiarazione di voto sull'articolo, prego.

PILI (F.I.). Presidente, se questa sua determinazione fosse supportata da un deliberato della Conferenza dei Capigruppo, vorrei che fosse data lettura all'Aula di questo deliberato. Non mi risulta che ci siano norme regolamentari relativamente all'accorpamento delle dichiarazioni di voto, innanzitutto perché non si è mai verificato nella storia autonomistica che si siano fatte dichiarazioni di voto accorpate, quindi questa sarebbe una chiarissima violazione delle norme regolamentari, e per quanto mi riguarda intendo assolutamente avvalermi degli articoli, a partire dal 95, che attribuiscono a ogni singolo consigliere, prima di ogni votazione, la facoltà di dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Io chiedo se in quest'Aula esistono ancora le prerogative dei singoli consiglieri regionali e se nella Conferenza dei Capigruppo sia stata adottata una decisione sull'organizzazione dei lavori dell'Aula che richiami il comma 5 dell'articolo 22, perché sarebbe utile conoscere se nel decidere il contingentamento dei tempi, decisione che comunque sarebbe stata arbitraria, sia stata rispettata la norma che prescrive che tale decisione debba essere adottata con il consenso dei presidenti di gruppo, la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei consiglieri e sarebbe utile sapere se i tre quarti dei consiglieri sono d'accordo, per prenderne atto - non perché non possa teoricamente esistessero deciso il contingentamento a queste condizioni, anzi, io credo che con l'accordo di tale maggioranza si possano anche contingentare le dichiarazioni di voto - in caso contrario sarebbe una decisione arbitraria che violerebbe totalmente le norme sulle prerogative dei consiglieri.

PRESIDENTE. Onorevole Pili, di che cosa sta parlando, mi scusi?

PILI (F.I.). Io credo del Regolamento, se poi lei ha capito che sto parlando di altro…Sto parlando del Regolamento e controbattendo alla sua affermazione.

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Parli velocemente del Regolamento, lei sta facendo un intervento. Mi dica qual è il problema, ce lo spieghi rapidamente, così come prevede il Regolamento e poi si accomodi.

PILI (F.I.). Mi pare di essere stato chiaro, Presidente, chiedo che lei applichi pienamente il Regolamento.

PRESIDENTE. Perfetto, ho capito cosa intende chiedere al Presidente. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di procedere alla discussione, come lei sa, all'unanimità, quindi con una maggioranza che va ben oltre quella dei due terzi richiesta dal Regolamento, accorpando gli emendamenti per argomenti omogenei e accorpando anche le relative dichiarazioni di voto. L'unica cosa che non è stata decisa è quella di votare per blocchi, di fare singole votazioni per blocchi. Questa è la decisione dei Capigruppo, che parte dal presupposto che i lavori dell'Aula devono avere un inizio e una conclusione. La conclusione è stata definita, anche qui unanimemente, in Conferenza dei Capigruppo. Ogni altra prerogativa che si scontra con questa esigenza naturalmente entra in conflitto con le decisioni della Conferenza stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, intervengo soltanto per dirle che probabilmente quello che le è stato riferito sulla Conferenza dei Capigruppo non è esattamente ciò che è avvenuto nella Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. La interrompo, onorevole Vargiu, solo per aiutarla nel ragionare. Non mi riferisco alla Conferenza di stamattina, mi riferisco alla Conferenza che insieme abbiamo tenuto la settimana scorsa e che ha deciso la modalità dei lavori e la data di conclusione dei lavori. Alla Conferenza di stamani io non ero presente, ma penso che non si possano ogni volta modificare le decisioni già assunte.

VARGIU (Riformatori Sardi). Le chiedo scusa, ma allora, perché ci sia perlomeno contezza di quella che è la posizione dei Riformatori, stamattina alla Conferenza alla quale lei non era presente, sia a quella in cui eravamo insieme presenti, e comunque prima di oggi e dopo di oggi, per quanto ci riguarda noi riteniamo che sia sempre possibile procedere, se c'è un accordo, all'accorpamento in fase di discussione o di illustrazione degli emendamenti, però non riteniamo che sia possibile procedere a una votazione unificata. Questa è la posizione che io ho sempre sostenuto in Conferenza dei Capigruppo, pertanto intervengo soltanto per segnare che non c'è unanimità di valutazione intorno al problema.

Io credo che sia assolutamente legittimo che ogni consigliere regionale possa fare una dichiarazione di voto separata, se gli emendamenti hanno titolo di esistere singolarquindi mente; quindi, indipendentemente dalla condivisione o meno dell'azione che il collega Pili sta portando avanti, noi difendiamo il principio che su ogni emendamento sia possibile intervenire per dichiarazione di voto, e siamo contrari, come Riformatori, a qualsiasi statuizione che sia differente rispetto a questa. Ciò soltanto per una questione di chiarezza delle posizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Vargiu, naturalmente è una materia sulla quale le opinioni si possono anche cambiare.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io non l'ho cambiata mai, Presidente.

PRESIDENTE. Noi eravamo rimasti d'intesa, in Conferenza di Capigruppo, che si accorpassero le dichiarazioni di voto unificando gli emendamenti unificabili sulla base del contenuto. Questa era la decisione. Naturalmente la decisione consegue dal fatto che era stato stabilito un contingentamento dei tempi. Se si decide di far fare dichiarazioni di voto su ogni singolo emendamento, salvaguardando la prerogativa del singolo, questo naturalmente fa saltare l'intesa generale, perché ha conseguenze sui termini temporali che ci siamo dati per la conclusione dell'esame della legge. Quindi le due cose insieme non stanno o hanno difficoltà a stare assieme se si fa un semplice calcolo aritmetico dei tempi necessari per l'esercizio di questa fondamentale prerogativa, che non viene negata, ma viene semplicemente disciplinata in maniera diversa.

Io resto di questa opinione, sulla base del presupposto che i lavori dell'Aula si devono concludere, che non possono essere prorogati in modo surrettizio attraverso l'esercizio di giuste prerogative dei consiglieri, presentando, per esempio, trecento emendamenti alla volta, una prerogativa anche questa assolutamente legittima e consentita da questo Regolamento, però in contraddizione col fatto che noi dobbiamo garantire il risultato fondamentale, che è quello di legiferare, di legiferare in tempi non infiniti e non biblici. Del diritto dovere di assicurare il buon andamento dei lavori io intendo avvalermi.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, io vorrei lasciare agli atti una mia dichiarazione, che leggo: "La sua decisione di contingentare le dichiarazioni di voto e di accorparle è una violazione del Regolamento consiliare e lede le prerogative dei consiglieri regionali che, in base all'articolo 95, hanno diritto di dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto". Non mi risulta perché non conosco i verbali della Conferenza dei Capigruppo, li sto chiedendo, ma non mi sono stati ancora forniti, considerato che all'Aula non è mai stato comunicato né per la discussione generale né tanto meno per quella degli articoli e degli emendamenti, che vi sia un deliberato della Conferenza dei Capigruppo di contingentare i tempi ai sensi dell'articolo 22, comma 5, la cui applicazione risulterebbe comunque arbitraria. Appare chiaro comunque che in via subordinata, di fronte ad una violazione palese del Regolamento, non è ipotizzabile nessun tipo di forzatura - Presidente, mi rivolgo a lei - del comma 8 dell'articolo 85, che intendo assolutamente utilizzare. Non è previsto in alcun articolo del Regolamento nessun tipo di contingentamento e qualora io non potessi svolgere nessuna dichiarazione di voto sugli emendamenti che ho presentato, mi avvarrò della facoltà prevista dal comma 8 dell'articolo 85, che dice: "Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti". E siccome credo di poter valutare la possibilità di ritirare ogni singolo emendamento, mi avvarrò di questa norma che certamente è fuori da qualsiasi possibilità di contingentamento, perché sarebbe anche questa una forzatura inaudita delle prerogative dei consiglieri regionali in spregio di chi spera di avere delle regole evitando di trasformare questa Assemblea in un consesso senza regole.

PRESIDENTE. Annotiamo la sua dichiarazione, onorevole. Le ricordo che io non intendo sottrarre all'Assemblea regionale, e non al singolo consigliere, la facoltà di legiferare e che su questo, come ho già dichiarato, sono disposto a sostenere una polemica anche esterna all'Aula, se lei intende procedere in questo modo.

A questo punto interrompiamo la seduta. Convoco la Conferenza dei Capigruppo. I lavori Riprenderanno alle ore 16 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 34, è ripresa alle ore 16 e 59.)

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Colleghi, se riprendete posto ricominciamo dal punto dal quale avevamo sospeso la seduta questa mattina e cioè dalle dichiarazioni di voto sull'articolo e sugli emendamenti. Eravamo alla dichiarazione di voto sull'articolo, con l'iscrizione a parlare dell'onorevole Pili; io riprenderei da questo punto confermando che la Conferenza dei Capigruppo ha riaffermato la decisione, assunta ai sensi dell'articolo 22 del nostro Regolamento nella riunione del 16, di definire il termine entro cui la nostra discussione sulla legge in esame dovrà concludersi, e cioè il giorno 24.

Questa decisione è stata confermata, c'è stata una discussione aperta anche sull'interpretazione dell'articolo 22, come prerogativa dei Capigruppo per gestire i tempi di lavoro di questo provvedimento per quanto riguarda la possibilità di contingentamento delle dichiarazioni di voto, che è una delle conseguenze collegate al contingentamento dei tempi. Inoltre il Presidente dell'Assemblea intende garantire all'Assemblea il raggiungimento del fine generale per il quale l'Assemblea stessa è convocata oramai da molte giornate, che è quello di legiferare.

Riprendiamo quindi dalla dichiarazione di voto sull'articolo; onorevole Pili renda la sua dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto.

PILI (F.I.). Sull'emendamento numero 1892, e credo che siamo in fase di dichiarazione di voto sul questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Pili, siamo alla dichiarazione di voto sull'articolo, se lei intende rendere la dichiarazione di voto sull'articolo, perché gli emendamenti, essendo tutti emendamenti aggiuntivi, verranno votati successivamente all'articolo.

PILI (F.I.). Il mio voto su questo articolo sarà contrario perché così impostato è un articolo che non solo non pianifica le zone F turistiche, che rappresentavano per come erano state concepite, l'elemento e supporto necessario per creare tutte le condizioni dello sviluppo turistico in Sardegna nei singoli ambiti locali, ma davvero questa formulazione che parte dal presupposto non di qualificare il turismo, ma di quantificarlo, rappresenta un errore strategico che è assolutamente inaccettabile; e per giunta questo articolo, per come è stato formulato, prevede una quantificazione in base a parametri stabiliti nel 1983.

Cioè, non solo non si cambia niente ma si vuol far fare al turismo sardo un passo indietro riportandolo alla concezione della pianificazione territoriale di ventun anni fa rispetto all'attuale. Ed è evidente che riproporre al Consiglio regionale una logica di pianificazione che non tiene conto in alcun modo di quelli che sono i presupposti che stanno alla base di questa stessa legge, cioè la qualità del paesaggio, significa cancellare tutti gli obiettivi che il Codice Urbani ha posto all'esame delle Assemblee legislative regionali, e cioè quelli di arrivare ad identificare categorie e criteri funzionali a garantire la qualità dell'insediamento, e non quelli basati sulla quantificazione delle volumetrie che fanno parte di una logica cementificatrice che non ci appartiene, e che invece con questa norma si vuole assolutamente riproporre.

Una logica cementificatrice che non dà nessun tipo di valenza alla qualità del paesaggio, perché si valuta l'insediamento turistico non rispetto alle qualità ma alle quantità; e in questo caso soprattutto non si tiene conto delle proposte contenute negli emendamenti che abbiamo presentato, di utilizzare tutte quelle volumetrie rispetto a quel parametro vecchio, obsoleto, come abbiamo detto, quel parametro del dicembre 1983, anche oltre la fascia dei 2000 metri. Cioè si stanno togliendo le potenzialità di sviluppo ai comuni che non possono spostare le volumetrie delle zone F, in sostituzione, in zone B, C e G, così come abbiamo proposto con gli emendamenti che andremo a votare più avanti.

È evidente che è un articolo negativo per lo sviluppo economico del turismo in Sardegna con conseguenze e ripercussioni nelle zone interne perché nel momento in cui non ci sarà una capacità di articolare con giusto equilibrio le volumetrie nelle coste, nelle zone interne, si finirà per creare davvero uno squilibrio rispetto al tessuto non solo urbanistico ma anche territoriale. E la differenza, colleghi, non è di poco conto.

Allora è evidente che bisogna dire no a questo articolo, un articolo che in nessun modo tiene conto di quello che è il titolo che voi stessi avete voluto richiamare, e cioè zone F turistiche. Ci saremmo aspettati non una proiezione negativa rispetto a questo settore, ma una proiezione positiva, cioè l'indicazione di quello che non si può fare, ma anche di quello che si può fare; questo è il grande limite di questa norma: avete detto tutto ciò che non si può e non si deve fare, ma non avete detto una sola cosa di ciò che in Sardegna nel campo del turismo si può fare.

PRESIDENTE. Si vota l'articolo colleghi. Si vota. È già in votazione onorevoli colleghi. Stavamo votando, ho chiamato la votazione. Lo diciamo che le pause non vanno bene; onorevole Diana, chiede la votazione nominale?. Ha chiesto di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.).Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. I colleghi che sostengano la dichiarazione dell'onorevole Oppi?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri BIANCAREDDU, AMADU, CAPELLI, LA SPISA, LOMBARDO, PETRINI.)

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Diana, io pensavo che intendesse iscrivendosi a parlare per dichiarazione di voto. Le chiedo scusa, avevo capito male.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Rispondono sì i consiglieri: ADDIS - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - LOMBARDO - MORO - OPPI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANJUST - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - VARGIU.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CHERCHI Oscar - FLORIS Mario.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 66

Votanti 62

Astenuti 4

Maggioranza 32

Favorevoli 40

Contrari 22

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto sull'emendamento numero 850. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Il mio voto su questo emendamento è favorevole perché l'emendamento 850 è un emendamento che rende giustizia a quei territori che non potranno utilizzare le volumetrie consentite, rispetto ad un vecchio decreto, lo ribadisco, quello del 1983, che aveva sancito in termini quantitativi la volumetria da assegnare ad ogni singolo comune della Sardegna; basandosi su un calcolo matematico i cui parametri sono rappresentati dai metri lineari di costa rispetto agli abitanti insediabili e alle potenzialità turistiche. Un dato che, sul piano quantitativo, definiva il dimensionamento volumetrico di quelle aree. Voi dite che si possono utilizzare soltanto il 50 per cento di quelle volumetrie all'interno delle zone F, dentro i 2000 metri; noi riteniamo che ci sia la necessità invece di riallocare le volumetrie residue anche fuori dai 2000 metri, cioè diciamo che qualora non possano essere utilizzate per insediamenti all'interno di quella fascia che voi avete individuato, quelle che residuano vanno collocate fuori dai 2000 metri.

E diciamo questo perché riteniamo assolutamente fondante il principio che lo sviluppo turistico non lo si debba fare solo ed esclusivamente nelle aree costiere, ma che possa essere ricollocato, lo vedremo dopo, anche in altre aree che non sono certamente marginali, perché riteniamo che nella ricomposizione del ciclo edilizio-urbanistico gli insediamenti turistici devono trovare ubicazione anche in altre aree diversamente codificate sul piano urbanistico. Mi riferisco alle zone B, alle zone C e alle stesse zone G, la cui disciplina ha avuto negli anni interpretazioni diverse, non sempre univoche, in qualche caso equivoche, che certamente non hanno consentito il massimo utilizzo nella pianificazione del comune stesso.

Ed allora è evidente che l'emendamento che abbiamo predisposto tenta di limitare questo vincolo soltanto ai 2000 metri, lasciando la possibilità di riallocare le volumetrie residue in base a quel calcolo aberrante, quantitativo e non qualitativo, anche al di fuori dei 2000 metri. È una valutazione che riteniamo utile per tutti quei comuni che non hanno utilizzato appieno le volumetrie consentite dal decreto 2266 del 20 dicembre 1983 e che possono decidere di riallocare quelle volumetrie, quelle potenzialità di sviluppo, fuori dalla fascia dei 2000 metri. Con questo articolo, invece, la parte residua andrebbe cancellata, non avrebbe più ragione di esistere; noi chiediamo che possa essere riallocata fuori da quella fascia. Ed è una scelta di giustizia che abbiamo bisogno di sottoporre alla valutazione di questo Consiglio perché crediamo che sia indispensabile articolare e ricucire sul piano urbanistico-territoriale le zone costiere con i centri urbani e i centri urbani con le aree interne e questo lo si può fare solo se non ci sono dei diktat, delle chiusure nette, e la pianificazione territoriale ed urbanistica ha l'obiettivo di ricomporre i territori rispetto….

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie Presidente, sarò quasi telegrafico. Io credevo che questo fine settimane avesse portato consiglio ad ambo le parti chiaramente, non a una parte solamente, così non è stato Innanzitutto dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, avrei voluto intervenire sull'articolo 7 ma per un equivoco da parte mia, non ho fatto in tempo a farlo.

Il mio voto sarà favorevole perché in questi giorni mi sono premurato, credetemi, di sentire la gente comune non della mia zona, ma che opera a Santa Teresa di Gallura, in costa, e ho potuto appurare, sentendo gli amministratori delle piccole imprese con cui avevo contatti quando ho lavorato per cinque anni presso la sede della Banca CIS di Olbia, che molte piccole imprese hanno disdetto i loro contratti per lavori nel campo dell'edilizia già concordati con delle parti sociali, per cui molti lavoratori che, principalmente dal Campidano, ma anche dalla nostra zona, andavano lì a lavorare praticamente si verranno a trovare senza lavoro.

Io non dico molto di più perché condivido quello che ha detto stamattina il collega Capelli. Questa legge provocherà dei danni enormi che stanno già avvenendo, a vari settori della nostra economia: alla piccola e media impresa, ai privati cittadini, al mondo agropastorale, a tutti, proprio perché non si è voluta discutere, non si è voluta modificare in Aula, ma si vuole lasciare così com'è, probabilmente, con l'intento di salvare le coste, presuppongo in buona fede; probabilmente salverà poche coste ma ammazzerà molte iniziative, ammazzerà la nostra economia. Allora io dico questo; se così deve essere, lasciamola andare, è meglio che i cittadini l'abbiano a disposizione subito e tocchino con mano quali sono i risultati di questa legge.

Noi ci stiamo opponendo, chiaramente, ma senza fare ostruzionismo, ci stiamo opponendo perché siamo consci del danno che questa legge, che pur può essere nata con dei buoni presupposti, non essendo stato possibile, per vostra volontà, in alcun modo discuterla, migliorarla, rivederla, arrecherà dei danni, li sta già arrecando. Lasciamola esitare, vediamo quello che succede, saranno i cittadini a giudicare. Io volevo dire questo prima, intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 7, mi dispiace di non aver fatto in tempo ad iscrivermi a parlare perché ciò che ha affermato il collega Pili lo ritengo motivato ed è giusto che venga specificato che le zone F sono quelle entro la fascia dei 2000 metri perché la legge lascia adito ad equivoci, e quando dovrà essere interpretata dagli uffici tecnici comunali, leggeranno quello che c'è scritto e quello che c'è scritto faranno. Se si vuole migliorarla si è ancora in tempo, sennò il mio parere è che la si lasci approvare, perché noi la nostra posizione l'abbiamo chiaramente definita. Sia l'elettorato che gli enti locali, le parti sociali, le piccole e medie imprese sanno qual è la nostra posizione, la conoscono chiaramente. Se questa legge la si vuole così, la si lasci approvare; qualunque miglioria la si deve a noi e in questo modo stiamo fornendo un alibi alla maggioranza perché facciamo noi ciò che non possono fare loro; noi per coscienza lo stiamo anche facendo, per coscienza politica e per coscienza come cittadini. Io direi di lasciare andare le cose come stanno, portiamo all'approvazione questa legge, poiché sinceramente si rischia, credetemi, di vanificare molti sforzi che sono stati fatti. Per queste ragioni il mio voto su questo emendamento sarà favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su quest'emendamento numero 850, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Votiamo ora gli emendamenti all'emendamento 851, dal 1892 al 1970. Avevamo già accettato il principio del raggruppamento per omogeneità di questi emendamenti. Io stamattina ho proposto che su questi emendamenti omogenei si accedesse, così come già fatto in sede di discussione di precedenti articoli con medesima quantità di emendamenti, ad un contingentamento anche nelle dichiarazioni di voto. Questo principio non è stato accolto, evidentemente, mi pare dall'onorevole Pili. Io ripropongo in Aula all'onorevole Pili, ma all'intera Assemblea, perché la valutazione è dell'intera Assemblea, un modo che ci consenta di non limitare la facoltà, anche dei singoli, di rappresentare la propria opinione fino in fondo, e tuttavia di evitare che questo diventi una modalità di atteggiarsi chiaramente ostativa dell'attività dell'Assemblea. Quindi io ripropongo questa modalità di lavoro, che mi sembra ci consenta di produrre quel risultato, che resta fermo, della conclusione della discussione nella giornata di domani, quindi ripropongo all'onorevole Pili, che è quello che ha chiesto di poter fare una dichiarazione di voto su ciascuno degli emendamenti, la richiesta di accedere a questa ipotesi.

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, io davvero con tutto rispetto per la Presidenza e per lei in particolar modo, e per la stessa Aula, vorrei che si tenesse conto, nell'esame di questo passaggio, che questo Consiglio ha una sua dignità che viene rispettata quando tutti i colleghi del Consiglio possono utilizzare tutte le prerogative, nessuna esclusa, che il Regolamento gli attribuisce. Io, Presidente, non intendo recedere di un solo passo rispetto alla richiesta che ho formulato stamani, e cioè quella di potermi avvalere della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 95, che prevede che ogni consigliere regionale ha diritto a cinque minuti per illustrare la propria posizione. Qualora dovesse essere adottata una soluzione diversa si creerebbe per ognuno dei colleghi di quest'Aula un precedente pericoloso, ed è significativo che mai in quest'Aula, in cinquant'anni di autonomia, quanto meno da quando c'è questo Regolamento, mai sia stato proposto un accorpamento delle dichiarazioni di voto. Sarebbe, Presidente me lo consenta, una violazione totale del Regolamento ed aggiungo: qualora lei intendesse proporre questa forzatura io ho già preannunciato che mi avvarrò del diritto, anche quello certamente non contingentabile, di ritirare ogni emendamento che riterrò di non proporre più all'Aula e di utilizzare per spiegare quel ritiro i cinque minuti a mia disposizione.

Siccome stiamo discutendo una legge importante, Presidente, correre da una parte o dall'altra non ha senso, c'è chi ha davvero sentito di dover spiegare le sue ricadute su ogni comune della Sardegna, perché per ogni comune della Sardegna c'è da dire a quest'Aula quello che non sarà possibile realizzare dopo questa legge, c'è chi ha diritto a lasciare queste motivazioni agli atti di questo Consiglio, io lo voglio fare e vorrei, Presidente, che è stato eletto per fare il Presidente del Consiglio e quindi tutelare anche le mie prerogative, che lei le tutelasse nella maniera più chiara e anche autorevole, come le compete. E' per questa ragione che le chiedo di motivare la sua richiesta in riferimento agli articoli e ai commi che devono in qualche modo regolare le mie dichiarazioni di voto, perché io possa, in base alle sue indicazioni, decidere come comportarmi.

PRESIDENTE. Io ho registrato la sua opinione, anche se l'ha motivata con considerazioni che meriterebbero di essere discusse; onorevole Pili, nessuno intende negare ad alcuno la possibilità di articolare la sua posizione, del resto lei lo fa da giorni, lo fa lungamente ed estesamente, lo ha fatto anche nella giornata odierna su questi emendamenti e su quest'articolo. Il contingentamento, per quanto mi riguarda, valeva anche sulle dichiarazioni di voto, penso che se avesse acceduto ad un'ipotesi di poter usufruire di un tempo congruo per fornire dichiarazione di voto, non per illustrare gli emendamenti, per fornire dichiarazioni di voto su ciascun emendamento, ci avrebbe consentito di condurre il nostro lavoro in maniera adeguata, tuttavia lei ripropone uno schema di lavoro che non è assolutamente compatibile col tempo a nostra disposizione, con la decisione di arrivare a una definizione del nostro lavoro rispettando anche gli orari di inizio e fine dei lavori dell'Assemblea che avevamo annunciato per tempo. Quindi io continuo a riproporre l'ipotesi, che secondo me è quella preferibile, di utilizzare una forma di contingentamento delle dichiarazioni di voto accorpandole per gruppi di emendamenti che contengono il medesimo principio ispiratore e che differiscono per l'indicazione del comune. Siccome io ho dei dubbi che per ciascun comune in cinque minuti si riesca a definire questioni puntuali in sede di dichiarazioni di voto, insisto sulla tesi che quella che lei propone mi sembra una modalità di lavoro tesa ad impedire che l'Aula concluda i lavori nel tempo che c'eravamo assegnati, e siccome questo è l'obiettivo che io intendo garantire, proporrò all'Aula una modalità di lavoro, se lei onorevole Pili non accede al contingentamento, che ci consenta di votare utilizzando il criterio della votazione per principi; criterio consentito dal nostro Regolamento e dai regolamenti di altre Assemblee parlamentari per far fronte a queste situazioni aventi palese intento ostruzionistico. Quindi intendo assicurare il buon andamento dei lavori, limitando le votazioni ai principi ispiratori dei diversi blocchi di emendamenti presentati e non consentendole sulle singole articolazioni formali di un medesimo principio.

Quindi io intendo far esprimere l'Assemblea esercitando il diritto - dovere di giungere ad una decisione. Su questo, cioè su una votazione per principi, penso che si debba pronunziare l'Assemblea, l'opinione del Presidente è che sia una modalità assolutamente compatibile con il rispetto delle prerogative di ciascuno ed è alternativa naturalmente all'ipotesi di contingentamento dei tempi in fase di dichiarazioni di voto che io ho proposto e riproposto e che naturalmente ripropongo ancora adesso prima di fare pronunziare l'Assemblea sull'adozione della votazione per principi. Bene colleghi, siccome la proposta di contingentamento non viene accolta..... Onorevole Caligaris su che cosa intende intervenire?

CALIGARIS (Gruppo Misto). Sulla sua proposta per cercare di capire e chiarire una questione che secondo me oggi in Aula è molto importante. Non vi è dubbio che la richiesta avanzata dall'onorevole Pili ha un valore positivo, nel senso che appunto chiede di poter intervenire in base al Regolamento. Però volevo ricordare all'onorevole Pili che sono stati assunti degli impegni precedentemente e ricordare anche che l'onorevole Pili si è assentato dall'Aula nei giorni scorsi, assumendo...

PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, non è aperto un dibattito su questi temi.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Però lei ha chiesto di esprimere la nostra opinione.

PRESIDENTE. Non ho chiesto di esprimersi non aprendo un dibattito, ci si esprime con il voto.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, lei ha chiesto anche un parere un attimo fa all'Assemblea.

PRESIDENTE. No, non ho chiesto un parere.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Va bene, chiedo di parlare sul Regolamento Presidente, posso?

PRESIDENTE. Sì, parli sul Regolamento non sull'assenza dell'onorevole Pili, onorevole Caligaris.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Stavo facendo una valutazione generale cercando di offrire un aiuto affinché da un punto di vista formale venga comunque rispettato il Regolamento cercando di far capire che si tratta di una situazione eccezionale, che quindi gli impegni assunti vanno rispettati in questa situazione che ci vede in difficoltà. Io esprimo un disagio in quest'Aula proprio perché ritengo che dobbiamo superare questo momento difficile e andare al voto superando tutti questi ostacoli che si configurano, a mio avviso, semplicemente, come lei ha detto bene, come azioni di ostruzionismo esasperato, fermo restando il valore del principio che ciascun consigliere ha diritto di esprimersi in ogni circostanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Mi è sembrato di capire che c'è una proposta su cui l'Aula si deve pronunciare, vorrei capire se può parlare uno a favore e uno contro.

PRESIDENTE. Certamente, due a favore e due contro, prego.

LA SPISA (F.I.). Io non sono a favore della proposta che fa il Presidente di interpretare il Regolamento in questo modo. Credo che la situazione sicuramente difficile in cui si trova quest'Aula, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista politico, non possa essere affrontata in questo modo, soprattutto non possa essere affrontata creando un precedente che, a nostro parere, alla fine limiterebbe l'azione di tutti i consiglieri, però certamente in modo particolare quella dell'opposizione che per tutto il tempo che durerà questa legislatura, evidentemente avrà la necessità di esprimere liberamente la propria posizione di contrarietà rispetto alle proposte che arrivano in quest'Aula. Credo che sia doveroso da parte nostra chiedere che non venga adottata questa interpretazione; mi rendo conto della difficoltà che tutto questo comporta, ma certamente forzare l'interpretazione del Regolamento credo che non giovi a tutta l'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Rif. Sardi). Parlerò contro la proposta del Presidente, nel senso che purtroppo, colleghi, noi abbiamo visto in questi giorni di dibattito in Aula quanti e quali limiti abbia il nostro Regolamento. L'abbiamo visto quando voi vi siete trovati in imbarazzo perché non c'erano possibilità di frenare, oltre quella dello scontro muscolare, dello scontro fisico, un'azione tecnicamente ostruzionistica da parte della minoranza, l'abbiamo visto quando abbiamo scoperto che un emendamento all'emendamento presentato all'ultimo minuto utile, il famoso colpo di genio dell'onorevole Sanna, ha provocato la decadenza di numerosi altri emendamenti precedentemente presentati, per cui se tale principio venisse applicato in maniera scientifica e costante in quest'Aula, si impedirebbe all'Aula di discutere le leggi, perché in qualsiasi momento all'ultimo minuto chi ha la maggioranza può presentare un emendamento sostitutivo che non fa venir meno l'attività ostruzionistica, perché gli emendamenti aggiuntivi e gli emendamenti soppressivi continuano a valere, ma di fatto rende non più discutibile né emendabile in alcun modo da nessuno, il testo di legge che viene presentato, quindi è una cosa gravissima.

Oggi ne abbiamo scoperto un'altra, che non è altrettanto grave probabilmente, ma che è ugualmente un limite del nostro Regolamento, cioè abbiamo scoperto che quando la conferenza dei Capigruppo prende atto - perché noi non abbiamo fatto un accordo, abbiamo fatto una presa d'atto - dei tempi consiliari necessari per arrivare fisiologicamente alla fine dell'esame di questa legge nella giornata di domani -quindi le due parti non si sono accordate su niente, né sulla sostanza della legge, né sui tempi, hanno semplicemente preso atto che continuando a lavorare per 18 ore al giorno, si sarebbe comunque arrivati a terminare il suo esame il 24. Quindi il 24, per presa d'atto consensuale, veniva stabilito come il giorno di fine delle ostilità ostruzionistiche in quest'Aula - abbiamo scoperto che il nostro Regolamento consente comunque anche ad un singolo consigliere che dissentisse rispetto ai Capigruppo, rispetto quindi alle prese d'atto che noi abbiamo fatto, di continuare all'interno dell'Aula un'azione tecnica di ostruzionismo.

Noi non siamo d'accordo su questa azione di ostruzionismo, ma siamo dell'idea che se questo è il Regolamento, il consigliere ha diritto di effettuare questa azione ostruzionistica. Quindi consentire questo è un limite del Regolamento, ma finché è il Regolamento che detta le regole, come ha detto la collega Caligaris, che disciplinano i lavori dell'Aula, e finché il Regolamento non viene modificato, non può essere neppure mortificato, perché la mortificazione dei regolamenti per casi di straordinarietà, collega Caligaris, l'abbiamo vista e l'abbiamo soprattutto letta sui libri di storia. Sappiamo che le condizioni di straordinarietà normalmente sono interpretate dalle maggioranze e vengono subite dalle minoranze. Quindi noi in questo momento chiediamo al Presidente che sia garante dei diritti di tutti, anche di quelli dei singoli consiglieri regionali di cui non condividiamo in questo momento l'azione politica.

PRESIDENTE. Due colleghi sono intervenuti a favore. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Nessuno di noi vuole impedire a nessun collega di poter esercitare il proprio ruolo e di potere utilizzare il Regolamento a difesa dei propri diritti. La proposta, però, che viene avanzata a me pare non forzi o violenti in alcun modo il Regolamento. Gli emendamenti all'articolo 7, che sono stati indicati in questo fascicolo come prima parte, e che vanno dal numero 1892 al numero 1970, hanno identico testo, che riguarda la deroga ai limiti volumetrici di cui all'articolo 7, cioè il testo di tutti questi emendamenti è lo stesso, con un'unica variante rappresentata dal nome del comune. Mi sembra che l'emendamento sia composto da due parti: una che indica un principio generale, cioè la deroga, la possibilità che i limiti volumetrici previsti dall'articolo 7, già approvati da quest'Aula, non siano applicati, e poi una parte che individua i comuni. A me pare che l'Aula possa votare intanto il principio generale, cioè la deroga, decidendo se si può o non si può fare eccezione alla regola che abbiamo già approvato. Quello è un principio generale. Se l'Assemblea decide che quel principio generale già approvato può essere derogato, poi si va avanti con i singoli emendamenti. Se invece l'Assemblea decide che non ci possa essere deroga, cioè che non siano ammesse eccezioni al principio generale, a me pare che decadono gli emendamenti, perché non si fa eccezione per nessuno.

Quindi mi pare che la proposta del Presidente non rappresenti né una forzatura del Regolamento, né una violenza nei confronti di un collega che perderebbe i suoi diritti, ma si tratta di un proposta di buon senso. I due emendamenti sono composti da due parti: un principio generale e la sua applicazione ad una realtà concreta, si vota il principio generale e se l'Aula dice che le deroghe si possono fare, poi discutiamo comune per comune chi può derogare. Se l'Aula decide che nessuno possa derogare, perché vale il principio già approvato all'articolo 7, gli emendamenti decadono. Per questo motivo sono d'accordo con la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Altri colleghi intendono intervenire a favore? Va bene colleghi. Io capisco le ragioni e anche lo spirito che anima i colleghi che ritengono che stiamo forzando il Regolamento. Io penso che non sia così, sopratutto quando viene avanzata una proposta che concede congruo tempo ai consiglieri che si somma a quello già usato e utilizzato. Ricordo che siamo in Aula dal 26 ottobre e che sono stati presentati a questa legge 2.287 emendamenti, un numero, questo sì, straordinario ed eccezionale per una legge in discussione nell'Assemblea regionale sarda. Siccome l'ipotesi di contingentamento non è stata accolta di fatto e mette in difficoltà evidentemente i Presidenti dei Gruppi, che dovrebbero assentire a questa modalità, penso che il Presidente abbia comunque il diritto e il dovere di garantire all'Assemblea il diritto di esercitare l'attività legislativa che è perlomeno analogo, non dico superiore, ma analogo a quello che ha ciascun consigliere di rappresentare la propria opinione. Penso che quest'ultimo sia assolutamente garantito e che la Presidenza, per quanto mi riguarda, abbia fatto ogni utile sforzo per garantire l'esercizio di questa prerogativa, mi pare che siamo in una fattispecie diversa e non mediabile dall'azione politica, né addebitabile a questo Regolamento.

A questo punto, siccome gran parte degli emendamenti è riconducibile ad un unico principio ed essi differiscono soltanto per il comune a cui si applicano gli interventi ricompresi negli atti di programmazione negoziata, penso che possiamo adottare la votazione per principi, penso cioè che all'Aula debba essere sottoposto il principio generale e cioè se in qualche comune della Sardegna possa adottarsi una modalità diversa di applicazione della legge. Se questo l'Aula accetta, affronteremo i singoli casi. Quindi io penso che dobbiamo votare per principi e chiedo all'Aula, dato che non è stato accolto il contingentamento, di pronunciarsi sulla votazione per principi.

Onorevole Diana, su che cosa intende intervenire?

DIANA (A.N.). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione, onorevole Diana, mi dica su che cosa intende intervenire.

DIANA (A.N.). Siccome ci troviamo davanti ad una situazione nuova e non vi sono precedenti in materia, quindi potremmo anche cadere tutti quanti in una leggerezza, chiederei almeno dieci minuti, un quarto d'ora di sospensione perché stiamo affrontando una materia che richiede altre valutazioni prima che si proceda alla votazione sull'interpretazione regolamentare proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, accoglierei la proposta di sospendere per dieci minuti i nostri lavori. I lavori riprenderanno alle ore 17 e 55.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 42, viene ripresa alle ore 18 e 26.)

PRESIDENTE. L'interruzione è stata più lunga del previsto. Colleghi, abbiamo fatto due dichiarazioni a favore e una contro la proposta di votazione per principi, che, insomma, è un modalità della votazione per parti.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Su che cosa, onorevole La Spisa?

LA SPISA (F.I.). A questo punto sull'ordine del giorno, perché, essendo stata chiesta una sospensione della seduta, vorrei comunicare a nome di tutti i colleghi dell'opposizione di centrodestra che - confermando le valutazioni già fatte sul problema che è in discussione, che è di tipo procedurale e regolamentare che riguarda un'interpretazione del Regolamento che potrebbe creare un precedente molto grave ed attribuendo quindi alla decisione che può scaturire da questa votazione un significato veramente molto grave - non parteciperemo alla votazione e usciremo dall'Aula.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole La Spisa. Io ho il dovere di dire che mi sembra non condivisibile, per quanto mi riguarda, la posizione dei colleghi, avendo ricercato ogni utile possibilità che evitasse il chiarissimo intento ostruzionistico degli emendamenti e l'adozione di questa interpretazione regolamentare. Penso che in assenza di un'intesa politica su come sbloccare questa situazione anche attraverso il contingentamento dei tempi proposto da me in Aula, e proposto anche riservatamente all'onorevole Pili, assegnandogli un congruo tempo perché potesse rappresentare le sue ragioni, come è naturale che avvenga, penso che stiamo adottando una modalità di discussione che è assolutamente compatibile con il nostro Regolamento ed è compatibile con il Regolamento di analoghe assemblee parlamentari democratiche, rappresentative, in cui è consentita l'espressione dell'opinione.

La sospensione ha prodotto l'uscita dall'Aula dei colleghi, a me questo dispiace molto, avendo ricercato con i colleghi della opposizione e con i colleghi della maggioranza un'intesa che ci consentisse di mantenere gli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo esclusivamente sul calendario dei lavori, perché come ho avuto modo di dire più volte, il contenuto politico della legge non è nelle mani del Presidente, è nelle mani dei Gruppi politici e della dinamica che liberamente si sviluppa. Il Presidente ha però l'obbligo di garantire la funzionalità dell'Aula e il raggiungimento dell'obiettivo generale per il quale siamo tutti qui a rappresentare il popolo sardo, che è quello cioè di fare delle leggi di cui ognuno poi risponde al popolo dal quale riceviamo il mandato.

(L'opposizione abbandona l'aula in segno di protesta.)

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di procedere alla votazione per principi, cioè mettendo in votazione la parte comune a tutti gli emendamenti. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

(Applausi dell'opposizione dai locali adiacenti all'aula.)

PRESIDENTE. Se i colleghi vogliono rientrare in Aula possono accomodarsi, altrimenti li invito a evitare di schiamazzare in prossimità dell'aula. Procediamo, colleghi.

(Vive proteste da parte del consigliere Liori)

PRESIDENTE. Onorevole Liori! Lo accompagnate fuori dall'Aula, per cortesia. Accompagnate fuori dall'Aula l'onorevole Liori, grazie.

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte dell'emendamento numero 1892 che è comune a tutti gli emendamenti dal numero 1892 al numero 1970, dall'inizio fino al punto in cui si dice: "ovvero adottati dalla Giunta regionale".

(I consiglieri dell'opposizione rientrano in aula.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Dichiaro il mio voto favorevole sul principio, ovviamente censurando, passatemi la parola, questa interpretazione che però è in linea totalmente con l'excursus di questa legge, cioè non si vuole considerare la peculiarità di ogni comune e oggi, con questa determinazione di questo Consiglio regionale sono state cancellate tutte le specificità di ogni singolo comune. E sono state cancellate per timore che ogni singolo consigliere possa decidere di far naufragare centinaia di iniziative e possa deliberatamente cancellare migliaia di opportunità di lavoro in tutti i comuni della Sardegna.

Il primo comune su cui si sarebbe dovuto discutere è quello di Alghero. Nel comune di Alghero, se qualcuno avesse avuto la bontà di stare attento alla programmazione negoziata e in particolare modo a un documento che è pubblicato, e con ciò rispondo a chi dice che non si conoscevano i documenti, perché non avete voluto nemmeno aprire i documenti pubblicati dalla Regione, io vi invito ad aprire il PIT SS2 Costa del Corallo per leggere cosa c'è scritto sull'idea forza di quel PIT, che coinvolge decine di comuni, coinvolge decine di imprese, che dice: "L'idea del progetto attribuisce al turismo un ruolo centrale nello sviluppo locale". Riviera del Corallo, per iniziative poste tutte nella fascia dei duemila metri, soprattutto tese a individuare un'offerta di nicchia complementare alla stessa offerta turistica delle zone costiere. Le azioni finanziate hanno l'obiettivo di allungare la stagione turistica attraverso la messa a valore del patrimonio ambientale, storico, culturale delle produzioni agro-alimentari e utilizzare il turismo marino-balneare come leva per lo sviluppo delle zone interne. Questo stanziamento della Regione sarda verrà cancellato da questa legge! Decine di imprese saranno messe sul lastrico e sapete quali comuni state danneggiando? Il Comune di Banari, di Bessude, di Bonannaro, di Bonorva, di Borutta, di Bosa, di Cheremule, di Thiesi, di Cossoine, di Giave, di Mara, di Padria, di Pozzomaggiore, di Semestene, di Siligo, di Stintino, di Torralba, la V Comunità montana e tutta la zona del Logudoro che ha sottoscritto questo patto, ma insieme alla Confartigianato che ha firmato, all'Apisarda, alla Confindustria, alla Confcommercio, alla Coldiretti, alla Confcooperative, alla Confesercenti, alla CNA, alla CIA, alla CIGL, CISL e UIL e ad altri soggetti privati che hanno detto che questo era il piano di sviluppo! Voi con questo voto cancellerete questo piano di sviluppo che stanzia centinaia di miliardi per questo territorio.

Tutti questi interventi nella costa del Corallo saranno bloccati da questa legge, saranno cancellati per sempre, perché perderemo le risorse comunitarie e voi, consiglieri di Alghero, consiglieri del sassarese di quella parte politica, ve ne state assumendo la responsabilità e quando si voterà dal tabulato risulteranno nome e cognome di ogni singolo consigliere regionale che avrà deciso di chiudere quelle imprese economiche.

PIRISI (D.S.). C'eri tu al governo! Nasconditi!

(Interruzioni)

PILI (F.I.). Noi li abbiamo approvati e voi li state bocciando! Noi li abbiamo approvati e voi li state bocciando! Lo sanno tutti che noi li abbiamo approvati e voi li state bocciando! E lo dovrete spiegare ai cittadini, a quelle imprese, a quelle associazioni di categoria che certamente non vi saranno grati per il trattamento riservato a questo territorio.

Il mio voto è favorevole a tutti questi emendamenti, è favorevole al principio che salvava la programmazione negoziata, che è nata tanti anni fa e che voi oggi avete fatto naufragare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo gruppo di emendamenti, ma credo che oggi sia inutile parlare del singolo emendamento, in quanto quello che è avvenuto in quest'Aula credo che sia quanto meno deprecabile. Noi non avremmo mai trasgredito, per quello che ho detto stamattina, gli impegni sui tempi stabiliti per l'esame di questa legge. Ci saremmo affidati, credetemi avreste fatto bene anche voi a fare lo stesso, all'autoregolamentazione. Noi prendiamo degli impegni e li manteniamo.

Quanto è successo nell'Aula poco fa con l'interpretazione del Regolamento che è stata adottata, forzando il Regolamento, non fa onore alla Presidenza né ai colleghi che hanno votato a favore di questa interpretazione. Io credo, come diceva qualcuno, che si possa non essere d'accordo con quello qualcuno dice, ma è opportuno e legittimo battersi, e io mi batterò sempre, affinché quel qualcuno comunque abbia sempre la possibilità di dirlo. Questo diritto è stato negato in quest'Aula, è un pericoloso precedente, come altri pericolosi precedenti si sono creati nel corso dell'esame di questa legge.

Il mio Capogruppo aveva preso degli impegni nella Conferenza dei Capigruppo giorni fa, si poteva essere d'accordo o dissentire, ma per il ruolo che noi vogliamo dare ai partiti e riconosciamo ai partiti, e quindi ai Gruppi, mai avrei delegittimato l'operato del mio Capogruppo o del mio partito e mai nessuno di noi l'avrebbe fatto. Perciò la nostra autoregolamentazione sarebbe valsa fino alla fine, nel pieno rispetto degli impegni assunti dal nostro Capogruppo. Avremmo voluto non partecipare a questa giornata in cui il Regolamento, le prerogative del Consiglio, il diritto di ogni consigliere a esprimere la propria opinione sono stati sicuramente violati e prevaricati.

Più volte abbiamo detto, e lo si ripeterà ancora per i giorni a venire, quanto danno, a nostro avviso, questa legge potrà procurare,. Ma non saranno le nostre parole ad aprire gli occhi a quanti ancora oggi credono in questo disegno di legge. Saranno i cittadini, non solo sindaci, a verificare l'inopportunità di questa legge. Abbiamo provato con l'ostruzionismo, abbiamo provato col dialogo, abbiamo provato col confronto, abbiamo provato e hanno provato i sindaci a farvi ragionare, manca soltanto l'intero popolo sardo che cerchi all'ultimo momento di farvi ragionare. Soltanto un movimento di popolo potrà frenare l'ascesa negativa di questa legge. Soltanto un movimento di popolo potrà frenare i disastri che con questa legge si annunciano, e non voglio essere catastrofista. Le forze sociali, i sindacati, tutti hanno riconosciuto che questa legge rischia di portare verso il baratro la Sardegna. Non abbiamo bisogno solo di vincoli, di imporre scelte venute dall'alto, ma abbiamo necessità del dialogo, del recupero del dialogo e del confronto con tutte le parti sociali.

Queste giornate hanno posto in evidenza tutti gli aspetti negativi e antidemocratici di questa interpretazione del presidenzialismo. Tutti noi abbiamo riconosciuto comunque il diritto del Presidente, di questa maggioranza di governare, a noi è stato negato invece il diritto di fare opposizione, il diritto al dialogo, il diritto al confronto. Questa è una responsabilità che vi porterete dietro. Oltre all'esito e al merito di questa legge, vi porterete dietro questa triste eredità di aver calpestato i diritti democratici di ogni singolo consigliere in quest'Aula. Spero che di questo il popolo possa chiedervi conto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Ovviamente annuncio il voto favorevole a tutti gli emendamenti. Io stasera non a caso avevo chiesto un'interruzione di un quarto d'ora perché ritenevo che non fosse possibile mettere in votazione una proposta come quella che è stata avanzata dalla Presidenza. Nei giorni scorsi ci siamo impegnati, credo tutti quanti, maggioranza ed opposizione, per evitare che si potesse stravolgere il Regolamento; questa sera si è consumato uno strappo che spero non sia irreversibile, perché le problematiche che sono state sollevate sono tali e tante che si dovrebbero capire, ancora di più, le ragioni della nostra contrarietà a questa legge.

Non si tratta di fare ostruzionismo, l'abbiamo detto nelle svariate riunioni della Conferenza dei Capigruppo, noi ci siamo impegnati molto perché i lavori comunque andassero avanti, ma andassero avanti sempre nel rispetto del Regolamento. Mi pare che abbiamo aperto una breccia in questo Consiglio e non a caso ci sono state delle astensioni. E' una breccia che non vorrei rimanesse una fessura, ma vorrei che servisse per evitare che atteggiamenti e comportamenti come questo non si debbano più ripetere.

In altre circostanze avevo suggerito al presidente Soru che la prima cosa da fare dopo il suo insediamento era modificare il Regolamento, gliel'ho suggerito io, badate bene, che pur non essendo un profondo conoscitore di questo Regolamento però ne conosco certamente i limiti. E dissi appunto al presidente Soru che la modifica del Regolamento doveva essere fatta prima di qualsiasi altra legge. Così come dissi che era opportuno non portare in Aula questa legge ma altri provvedimenti che sono all'attenzione di questo Consiglio.

Abbiamo probabilmente una visione diversa, ma questo l'abbiamo detto, l'abbiamo sulle problematiche ambientali, l'abbiamo sulla salvaguardia sulla quale non abbiamo mai manifestato contrarietà, siamo perfettamente d'accordo che sia necessario un regime di salvaguardia; ma il decreto prima e questa legge dopo, che vuole passare come salva coste, credo che non possa essere assolutamente denominata in questo modo, perché qui non si tratta di salvaguardare le coste, qui si tratta di tutelare quegli interventi che, sulla base dell'emendamento numero 1969 e seguenti, ma anche del numero 1870 e seguenti, interessano amministrazioni pubbliche e nomino, per citarne alcune, il Comune di Tresnuraghes, il Comune di Terralba, di San Vero Milis, di Santa Giusta, di Riola Sardo, di Oristano, di Narbolia, di Cuglieri, tutti inseriti nel PTP numero 7 che comunque è interessato anche da queste problematiche. Certo, magari non nella parte centrale, ma certamente nelle parti che sono adiacenti al PTP numero 7. E non si capisce come possa essere conciliata la posizione di comuni che insistono per una parte nel PTP numero 7 e per una parte nel PTP numero 9; qualcuno ce lo deve spiegare questo fatto. Non c'è una norma di salvaguardia per i comuni, non esiste, non ce l'avete evidenziata.

Allora vorrei capire che fine faranno tutti gli sforzi delle pubbliche amministrazioni, di tutti i soggetti pubblici e privati che si sono impegnati nella programmazione negoziata in questi anni. Saranno vanificati gli sforzi non delle amministrazioni di centrodestra, delle amministrazioni di decenni, perché per varare un contratto di programma ci si impiega anche quindici anni.

Allora qualcuno ci deve spiegare come è giustificabile un atteggiamento di questo genere. Non stiamo parlando di un'opera che ha mandato avanti la Giunta con un Presidente di destra o di centrodestra, stiamo parlando di un programma che ha impiegato decenni per essere approvato, e qua si sta vanificando tutto, l'impegno di consiglieri di destra, di sinistra e di centro, non è possibile un fatto di questo genere, e nessuno interviene. Vi ho invitato centomila volte, consiglieri della maggioranza, perché so che siete persone attente, persone che sanno ragionare con la loro testa…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie signor Presidente. Mi viene da pensare, credetemi, o che la cecità sia tutta da questa parte, non parlo, voi sapete perché, di sordità, o che sia dall'altra, perché altrimenti non si spiegherebbe, credetemi, il fatto che non si voglia in alcun modo vedere effettivamente quali siano le ricadute su determinate iniziative a livello regionale, nazionale, comunale e provinciale di alcuni articoli della legge.

Sono cose che sono state dette dall'inizio, io non mi soffermo più di tanto a parlare di ciò che è successo poc'anzi sul Regolamento, ognuno risponde delle azioni che fa anche dal punto di vista politico. Credo che un'Aula non si possa imbavagliare, e non la si debba mai imbavagliare anche nel caso in cui l'opposizione assuma una posizione forte ed ostruzionistica.

Voglio parlare dell'emendamento. Ma scusate un attimo, io ho davanti il Dpef presentato dalla Giunta dove, al punto 10, si parla di altre risorse programmatiche, l'intesa istituzionale di programma, e quindi si elencano nei quadri di riferimento di sviluppo locale mano a mano gli interventi della programmazione negoziata a partire dai patti territoriali per i quali sono stati stanziati quasi 262 milioni di euro di cui quasi 56 milioni di quota regionale, che interessano buona parte dei comuni rivieraschi, parlo dell'Anglona, delle Baronie, della bassa Gallura, della riviera della Gallura, di Alghero e quant'altro. Continuando, abbiamo i contratti d'area, parlo per non evadere dalla Provincia, ma questo discorso vale per tutta la Regione, del contratto d'area di Sassari, Alghero e Porto Torres, e chi ha fatto l'amministratore in quel periodo sa quanti anni ci sono voluti a predisporlo; e a che punto siamo? Al completamento del secondo protocollo la cui sottoscrizione è avvenuta nel 1998 da parte chiaramente della Regione. Per continuare poi con i contratti di programma che coinvolgono in parte le zone industriali del Sulcis-Iglesiente o di Cagliari che si affacciano direttamente sul mare, e con l'accordo di programma per la chimica e quant'altro.

Io dico questo, qual è la difficoltà obiettiva che si incontra ad escludere da questi vincoli la programmazione negoziata, chi e dove si vuole colpire? E non mi si venga a dire che invece la programmazione negoziata è già esclusa perché non lo si legge da nessuna parte nella legge. Perché nella legge sono stabiliti i vincoli, le proibizioni, i limiti, e tutto quello che non è specificato, vuol dire che è proibito, perché quando si legge che, cito l'articolo testualmente: "il ridimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici..." eccetera, non sono citati neanche i duemila metri, per essere chiari, che ha proposto con l'emendamento orale il collega Marrocu, io mi attengo al testo scritto.

Così come mi devo attenere al disposto dell'articolo 6, dell'articolo 5, dell'articolo 4, dell'articolo 3. Qual è la difficoltà di aggiungere due parole "e sono esclusi dai vincoli gli accordi di programma, i contratti di programma, tutto ciò che consente la programmazione negoziata"?. Io ho detto poc'anzi di non soffermarci più di tanto su queste proposte, perché se riuscissimo, e Dio lo voglia, a smontare qualcuna di queste norme sarebbe un vantaggio, ma un vantaggio per la maggioranza. Lasciamo la legge com'è, saranno i cittadini, ha detto bene Capelli, a valutare, se la legge è giusta a sopportarla, se non è giusta a rimostrare, e saranno i cittadini a giudicare chi ha voluto e chi vorrà questa legge. Ecco quindi perché voterò a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Grazie Presidente. Sinceramente non credo che la scelta di votare questo blocco di emendamenti per parti possa scatenare una reazione come quella che vedo in Aula in questo momento da parte dei colleghi.

Prima intervengo sul merito. Come ho detto prima, questo blocco di emendamenti non c'entra nulla con la programmazione negoziata; qui si parla di deroghe alle volumetrie rispetto ai PTP a suo tempo approvati, ai PUC e così via, allora vi chiedo: voi sapete che ci sono progetti di programmazione negoziata ad Alghero, a Carbonia, a San Teodoro, Lanusei, Valledoria e così via che sono stati approvati in deroga alle riduzioni di volumetrie stabilite da parte dei comuni? Ci sono casi di questo tipo? Se ce ne sono è giusto che si blocchino perché sarebbero abusi. A me non risulta. In questa norma non stiamo parlando di programmazione negoziata perché il quarto comma dell'articolo 4, che disciplina la materia, l'abbiamo rinviato all'articolo 8, stiamo parlando esclusivamente del fatto che gli emendamenti in discussione prevedono che in questi comuni si possa procedere in deroga, quindi non accettando i limiti posti dall'articolo 7, già approvato, che prevede la riduzione al 50 per cento della volumetria stabilita dal vecchio decreto definito "decreto Floris", che era quanto avevano stabilito i PTP a livello regionale. Voi dite: per questi comuni si prevede una deroga, non si applica quella riduzione per tutti i progetti approvati con atti di programmazione negoziata. Io vi chiedo quali sono questi progetti e quali comuni interessano.

Seconda questione. Ho detto che il comma 4 dell'articolo 4 in cui si ipotizzava di recuperare la questione della programmazione negoziata, è rinviato all'articolo 8, ma ho aggiunto anche, rivolgendomi al collega Sanciu oggi, che io sono disposto ad un confronto con lui e con chiunque per capire quale, dei progetti e piani di programmazione negoziata già finanziati, si blocca e dove si blocca, comune per comune e progetto per progetto, perché, lo ribadisco, sono convinto che il secondo comma dell'emendamento numero 13 all'articolo 4, già approvato, faccia salvi i progetti di programmazione negoziata. Per cui o quei progetti erano fasulli, cioè gli interventi dei piani attuativi già convenzionati non ricadevano in aree C, D, E ed F del PUC, oppure quei progetti sono fatti salvi; ho chiesto al colleghi di entrare nel merito progetto per progetto, piano per piano, e indicarci dove, secondo loro, la programmazione negoziata viene bloccata.

Questo stock di emendamenti non c'entra nulla con la programmazione negoziata, si parla solo di deroghe ai limiti volumetrici, è utilizzato un escamotage che io pensavo non coinvolgesse l'intero centrodestra, lo dico sinceramente, che fosse semplicemente una battaglia del collega Pili - anzi chiedo scusa a Mauro al quale ho detto che era solitario, è solitario Mauro più nei vostri confronti che nei nostri confronti - e che non ci fosse da parte vostra la volontà di venir meno a quella che Vargiu chiamava "presa d'atto", io potrei chiamarla intesa, che stabiliva che comunque l'iter di discussione del provvedimento di legge si concludesse il 24. Non pensavo che, improvvisamente il giorno prima, sarebbero stati presentati da parte di un collega trecento emendamenti per impedire di raggiungere quell'obiettivo che insieme ci siamo posti, un obiettivo che non comportava un accordo sul merito, ma rispondeva ad una esigenza comune che era quella di impedire che continuasse ad accreditarsi di fronte all'opinione pubblica l'immagine di un Consiglio paralizzato, di un Consiglio che discute solo di regole, di regolamenti e così via, e che non riesce a legiferare e non riesce ad approvare una legge.

Quell'obiettivo era comune, quell'obiettivo vi ha portato a dire - ferme restando le differenze di opinioni tra maggioranza ed opposizione, fermo restando il giudizio severo e diverso che voi date su questo provvedimento - che comunque non intendete impedire ad una maggioranza legittimata dal voto di giugno di approvare un disegno di legge, e ritenete congruo il termine del 24; allora la presentazione di tanti emendamenti mi sembra un escamotage che io non voglio pensare, possa appartenere all'intera opposizione per venir meno ad un'intesa, pensavo che tale scelta appartenesse solo ad un consigliere in dissenso rispetto alla decisione adottata dal suo Gruppo e dalla sua maggioranza, comunque di terminare l'esame di questa legge il 24 al di là delle differenze di posizione, invece prendo atto che a questo punto si utilizzano emendamenti che non hanno nulla a che vedere rispetto all'obiettivo indicato, ma hanno l'unica finalità di proseguire oltre la data entro la quale insieme, d'intesa, d'accordo, per presa d'atto, comunque la si voglia presentare, avevamo deciso...

PRESIDENTE. Concluda onorevole Marrocu.

MARROCU (D.S.). Che questa legge poteva essere approvata. Quindi sinceramente, se non è così, se permane la volontà di rispettare l'impegno assunto o l'intesa, o presa d'atto, chiamatela come volete a seconda delle esigenze che ogni Gruppo ha nei confronti del suo referente, di concludere l'esame di questo provvedimento, allora discutiamone nel merito e ripeto, e nel merito, di questi emendamenti non ce n'è neanche uno accoglibile e non hanno nulla a che vedere con l'argomento di cui voi stessi discutete.

Sapete benissimo che questi emendamenti non avevano l'obiettivo di rimettere in gioco la programmazione negoziata la cui disciplina è trasferita all'articolo 8; avevano solo l'obiettivo di non farci concludere nella data che insieme abbiamo concordato per concludere l'esame di questo provvedimento e siamo tornati a quell'immagine...

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu...

MARROCU (D.S.). A quell'immagine di un Consiglio che si paralizza, che si blocca esclusivamente grazie ad un Regolamento che ci porterà magari a ritardare l'approvazione del provvedimento. Io mi auguro che non sia questa la strada che si vuole proseguire e che magari si possa anche tornare ad un chiarimento che ci consente di chiudere nei termini previsti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole al gruppo degli emendamenti che si sta discutendo perché aveva l'obiettivo, questo gruppo di emendamenti, di migliorare la legge. Evidentemente questo non interessa in questo momento alla maggioranza, si stanno seguendo altre logiche.

Ma quello che preoccupa più di tutto e quello che voglio rimarcare è che si è consumato un fatto gravissimo stasera in quest'Aula, davvero senza precedenti perché praticamente si vuole negare oggi ai consiglieri il diritto di esprimere un'idea, si vuole impedire ai consiglieri regionali il diritto di confrontarsi anche su alcuni obiettivi che sicuramente potevano essere raggiungibili. Quindi io credo che quello che è successo oggi veramente sia un fatto di assoluta gravità. Tanto più che l'interpretazione del Regolamento adottata è una forzatura assolutamente inutile. Abbiamo detto ripetutamente che volevamo confrontarci e siamo arrivati anche a fissare una data, una data per la votazione finale della legge; e questo era già un tentativo di arrivare ad una sintesi perché io sono del parere effettivamente che chi vince deve governare, deve essere messo in condizioni di governare.

Ma quando noi come Capigruppo abbiamo stabilito che entro il 24 si sarebbe dovuta votare la legge, abbiamo assunto questo impegno proprio nella consapevolezza che chi vince deve governare, semmai risponderà di fronte alla popolazione, agli elettori delle scelte che farà, però è giusto che chi oggi governa la Regione, chi ha la maggioranza in questa Regione debba potere approvare le leggi, debba comunque poter andare avanti.

Noi diciamo subito che siamo contrari a questa legge, non condividiamo praticamente assolutamente nulla, anche perché nulla è stato accolto di tutto quello che noi abbiamo proposto; è una legge praticamente che è l'esaltazione, è il trionfo dei vincoli, è una legge osteggiata anche dalla vostra parte politica, dagli enti locali, dalle associazioni, dai rappresentanti di categoria, praticamente da tutti. È una legge che praticamente nega i diritti acquisiti dai cittadini, un altro fatto inedito, gravissimo pure questo, che secondo noi compromette fortissimamente la programmazione negoziata, anche se Marrocu dice il contrario; affronteremo nel merito quando si discuterà l'articolo specifico questo problema, ed elencheremo quali atti di programmazione negoziata verranno danneggiati.

L'onorevole Marrocu entra nel merito delle cubature e dice: "Ma come, perché voi volete estendere le cubature oltre i due chilometri?" Non è questo il problema, noi contestiamo l'idea che voi avete dello sviluppo, praticamente voi avete detto in diversi interventi che ormai la cubatura che c'è in Sardegna oggi è sufficiente, che i posti letto che sono presenti in Sardegna sono anche troppi, ma mi dovete spiegare com'è che voi volete sviluppare il turismo in Sardegna, com'è che voi volete sviluppare la crescita di questa Regione. Noi siamo contrari, all'idea che voi avete dello sviluppo. Stiamo pensando cose che sono diametralmente opposte. Chiudo Presidente, quello che voglio rimarcare questa sera è che non si governa con la forza. Voi stasera avete forzato e calpestato il Regolamento e questo non è mai successa in quest'Aula. Chiudo dicendo che comunque questo è un precedente che lascerà il segno. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Matteo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA MATTEO (A.N.). Presidente, signori Assessori, onorevole colleghi, mi sia consentito esprimere sconcerto e preoccupazione per quello che è accaduto oggi in quest'Aula. Sconcerto perché dobbiamo prendere atto che con i soliti giochetti interpretativi, arte nella quale eccelle una certa parte politica, si sta tentando di mettere il bavaglio ad un'opposizione legittimamente eletta, legittimamente preposta a fare opposizione, a fare proposte, a discutere, a dialogare nell'interesse di tutti i sardi. Nel dichiarare il mio voto favorevole a tutta questa serie di emendamenti dico anche che sono molto preoccupato, e siamo molto preoccupati, per l'andazzo che stanno prendendo i lavori di quest'Aula. Siamo preoccupati perché questa legge mina veramente lo sviluppo, il progresso e il futuro della nostra Sardegna.

PRESIDENTE. Le ricordo che siamo in fase di dichiarazioni di voto su un emendamento preciso, onorevole Sanna e che nessuno ha il bavaglio in quest'Aula. Prego.

SANNA MATTEO (A.N.). Si ricordi signor Presidente, perché lei qua rappresenta tutti e non rappresenta solo i DS ed una certa parte politica, che chi mi ha preceduto, in particolare il Presidente del suo Gruppo, ha potuto parlare tre minuti in più rispetto ad altri. Continuo dicendo che siamo fortemente preoccupati e per questo noi continueremo a fare opposizione, continueremo a fare proposte, nell'interesse dei sardi e della Sardegna. Mentre oggi qui si riuniva il Consiglio regionale, a Budoni, quattrocento persone, non certamente di sinistra e non certamente tutti di destra, manifestavano contro questo disegno di legge ed a favore dello sviluppo, uno sviluppo che ci deve essere, perché i nostri giovani devono lavorare, i nostri giovani devono produrre, la Sardegna deve crescere. Non può certamente crescere con questo disegno di legge che, continuiamo a dire, è un disegno di legge iniquo che non tiene conto delle reali esigenze dello sviluppo del territorio. È un disegno di legge calato dall'alto, è un disegno di legge che non contempla la permanenza e l'esistenza dell'uomo in quest'Isola. È basato su una visione estremista dell'ambientalismo che può portare solo disoccupazione e nuove forme di emigrazione. Lo dico con grande sincerità; quando ho avuto l'onore di essere eletto, sinceramente mai avrei pensato di trovarmi di fronte ad una situazione di questo tipo, e lo dico soprattutto alla luce dei numerosi incontri, delle numerose lettere e attestati di stima e di fiducia che in questi giorni non solo io ma tutta l'opposizione ha ricevuto affinché questo mostro, questo obbrobrio giuridico possa essere bloccato perché deve essere bloccato, è un danno che voi state facendo alla Sardegna tutta e alle future generazioni condannate, come negli anni settanta, ad emigrare.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il tema è l'emendamento numero 1892. Ha domandato di parlare il consigliere Contu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CONTU (F.I.). Signor Presidente, colleghi, colleghe del Consiglio, signori della Giunta, mentre seguivo attentamente gli interventi di chi mi ha preceduto riflettevo anche su quello che è stato l'atto caratterizzante di questa seduta. Signor Presidente, la sua proposta sinceramente avrebbe meritato maggiore meditazione perché davvero non è possibile che in quest'Aula venga negato un diritto, venga negato il diritto di parlare, venga negato il diritto della discussione e soprattutto venga negato ad un consigliere il diritto di avanzare proposte e che venga rigettata una proposta fraintendendone lo spirito come si è verificato in tanti altri passaggi che hanno caratterizzato i lavori nell'Aula di questa legislatura, in cui gran parte dell'impegno è stato profuso dall'opposizione, non di sicuro dalla maggioranza il cui fiato sinceramente è stato risparmiato a sufficienza e soprattutto è stato risparmiato l'uso della materia grigia, nel senso che tanti consiglieri ancora non hanno trovato il coraggio di esprimersi neanche una volta e dire cosa pensavano del testo di legge anche quando si andava a discutere soltanto un emendamento ad un articolo o ad un comma, durante queste lunghe sedute di Consiglio che hanno caratterizzato questa prima fase della legislatura.

Sinceramente ho ascoltato anche quanto diceva il Capogruppo dei D.S., il collega Marrocu, che ha parlato di accordi; consigliere Marrocu forse non ci siamo capiti; gli accordi anzi le intese - se lei li vuole chiamare accordi io le posso chiamare intese - raggiunte in Conferenza dei Capigruppo sulla conduzione dei lavori, non vogliono significare condivisione di alcun passaggio di questa proposta di legge. Non mi sembra si siano e si possano trovare accordi sulla data di votazione finale di una legge, perché nessuno è in grado di stabilire cosa succederà qui tra mezz'ora, potrebbe succedere di tutto, potrebbero succedere tanti di quegli avvenimenti tali da determinare la sospensione dei lavori, per cui davvero non si può parlare assolutamente di una scadenza così precisa come se fossimo dall'orologiaio a determinare la durata delle ore e la durata dei minuti.

Allora, convinto del fatto che questo emendamento avrebbe garantito la programmazione negoziata, io dichiaro il mio voto favorevole e vorrei citare soltanto il PIT Cagliari sud est, perché riguarda il territorio da cui provengo; ma non perché mi interessi, perché qui vengo a rappresentare tutti i sardi, non vengo a rappresentare soltanto i cittadini della provincia di Cagliari oppure del mio territorio. Il blocco degli atti di programmazione negoziata nei comuni riportati in questi emendamenti lede l'interesse di tanti cittadini non solo del mio comune, ma dell'area del sud est, dell'area del Campidano, e di tutta la Sardegna e io non accetto assolutamente che non venga presa in considerazione la necessità di fermarci un attimino.

Consigliere Marrocu, se davvero i sindaci fossero stati sentiti, se fossero stati consultati per capire quali potevano essere i limiti, i vincoli che incidevano negativamente su ogni comune, partendo dai settantasei comuni costieri, per arrivare poi a verificare quanto i limiti imposti anche solo da questo articolo, i limiti imposti sulle zone...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ARTIZZU (A.N.). Grazie signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole agli emendamenti, annuncio il mio impegno a proseguire questa battaglia parlamentare e all'inizio di questa mia dichiarazione di voto non posso e non voglio astenermi dall'esprimere una parola di apprezzamento verso alcuni colleghi. Io sono cresciuto con il culto dell'anticomunismo..

CALLEDDA (D.S.). E io dell'antifascismo.

ARTIZZU (A.N.). Ognuno cresce con i propri ideali, che infatti io rispetto, anche quelli diametralmente opposti ai miei. Chi interrompe i colleghi non ha il culto del rispetto per i colleghi. Questo è palese.

Sono cresciuto col culto dell'anticomunismo ma io oggi mi tolgo il cappello davanti agli stimati colleghi comunisti che si sono astenuti nella votazione precedente; come cittadino prima ancora che come consigliere regionale voglio esprimervi la mia ammirazione estesa anche ai colleghi socialisti.

Signor Presidente, io non mi permetto di fare osservazioni su quanto è avvenuto perché rispetto la sua persona e ho rispetto per il ruolo istituzionale che lei ricopre, ho memoria però di quello che avvenne nella passata legislatura alla quale non ho partecipato come consigliere, ma seguivo lo stesso quanto avveniva qua. Io credo che il livello di dibattito che esula dal contesto parlamentare richieda, e quindi avanzo questa richiesta formalmente, che come avvenne in momenti cruciali nella passata legislatura anche per questo momento cruciale i sardi possano essere informati nel modo più capillare e quindi la prego, se questo rientra nelle sue prerogative, di attivarsi affinché sia garantita una diretta televisiva dei lavori del Consiglio regionale sino alla votazione finale di questa legge, sulla quale legge continua la nostra opposizione. Più passa il tempo più in coscienza ci rendiamo conto che questa opposizione è un dovere, è un dovere per tutti noi, e ci rendiamo anche conto che alcune parti della stessa maggioranza sentono come un dovere perlomeno il distinguersi da alcune posizioni e questo, ripeto, vi fa onore.

Questa legge è un mostro, questa legge è stata chiamata assolutamente in modo improprio come salvacoste, in modo un po' più appropriato legge bloccasviluppo, ma questa legge io la chiamerei da oggi in poi la legge di Frankenstein perché questo è un mostro come il mostro del dottor Frankenstein, è stata creata accorpando pezzi di cadaveri, pezzi di ideologie, di estremismi che sono vecchi e stantii, che erano morti e sepolti e sono stati riesumati; è come il mostro del dottor Frankenstein il cui creatore non lo controlla più perché è uscito dal laboratorio, ha rotto le catene ed ora è più difficile controllarlo; questo blob che sta invadendo l'opinione pubblica sarda non riuscite più a controllarlo, come il mostro del dottor Frankenstein sta girando per il territorio terrorizzando la gente, questo è quello che questo provvedimento, signor Presidente, sta facendo in tutta la Sardegna.

Ed allora ci troviamo davanti a dei diritti acquisiti negati, ci troviamo davanti a dei comuni umiliati, ci troviamo davanti anche ad un Consiglio regionale umiliato, che comunque saprà riacquistare la propria dignità, ci troviamo davanti al pericolo concreto di una bolla speculativa che favorirà pochi e danneggerà molti, ma ormai mi pare che sia anche chiaro, non solo chi saranno quelli che saranno danneggiati, ma soprattutto coloro che saranno agevolati in modo ingiusto, perché quando c'è una bolla speculativa come quella che abbiamo avuto nel settore dell'alta tecnologia, si sa bene chi si arricchisce e poi a posteriori, quando è troppo tardi, ci si rende conto di chi si è impoverito, questo sta succedendo questo stiamo denunciando e questo continueremo a denunciare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'emendamento interviene a colpire, per questo voteremo contro, i limiti di salvaguardia che riguardano in modo specifico le zone F, utilizzando uno strumento che, secondo noi, è uno strumento improprio; siamo assolutamente contrari a tutti gli strumenti di programmazione negoziata che favoriscono lo sventramento delle norme sulla pianificazione urbanistica, che oggi si vogliono salvaguardare con questo emendamento, anzi che propongono uno sventramento anticipato, delle norme sulla pianificazione paesistica.

Questo perché noi riteniamo che la legge nel suo complesso abbia un compito, quello di dare un ordine al sistema della pianificazione paesistica ed urbanistica in Sardegna in funzione della salvaguardia del patrimonio più importante che hanno i sardi, cioè il loro territorio. Così come siamo convinti che gran parte della battaglia che si è svolta in quest'Aula e che è stata promossa dal capo dell'opposizione in Consiglio regionale, non ha solo un obiettivo, ma ne ha due; da una parte impedire che vi sia nell'ordinamento regionale un sistema di regole che miri alla salvaguardia del nostro territorio, del nostro patrimonio naturalistico ed ambientale, e dall'altra di porre nelle condizioni di difficoltà questo Consiglio, cioè di farlo apparire ai sardi insufficiente e incapace di svolgere la propria funzione, e di imboccare in questo modo derive che riducano lo spazio della democrazia e del dibattito proprio nella massima espressione della rappresentanza politica dei sardi.

Ed è su questo che noi esprimiamo la nostra posizione diversa non perché riteniamo non legittima, anzi la riteniamo legittima, la soluzione che l'Aula ha votato; non perché siamo poco o meno solidali nei confronti della maggioranza, anzi siamo parte integrante assolutamente solidale con questa maggioranza; non perché solleviamo critiche nei confronti della Presidenza, di come si è gestita questa fase di dibattito in Consiglio regionale, anzi siamo solidali pienamente nei confronti della Presidenza più di quanto lo saremmo stati se avessimo votato e non ci fossimo potuti esprimere rispetto a questo obiettivo. Siamo invece assolutamente contrari al modo in cui si sono gestite in quest'Aula le relazioni anche politiche per arrivare alla conclusione dell'esame della legge, alla conclusione dei lavori, perché ogni lavoro che si intraprende si può condividere o non condividere, in parte o in tutto, ma quest'Aula ha il dovere di completarlo. E si pone, direi, con urgenza, ma anche con tutto il senso che deve avere questa urgenza, il problema del Regolamento; il che vuol dire porsi il problema di ampliare gli spazi di democrazia, non di ridurli, di ampliarli attraverso un sistema ordinato di regole che consenta a tutti di esprimersi, ma che renda concludente il lavoro di quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, signori Assessori, colleghi, non posso non far riferimento, prima di dichiarare il mio voto sull'emendamento in discussione, al fattaccio cui abbiamo assistito, perché non può passare sotto silenzio, né si può pensare che possa non avere ripercussioni future sui lavori di quest'Aula, perché si è compiuto un sacrilegio e bene ha fatto parte di questa maggioranza a non seguire l'indicazione del Presidente. Chissà quali sviluppi avrà nello svolgimento dei lavori della tredicesima legislatura questo sacrilegio.

Il collega Sanna ha detto che questa è una legge calata dall'alto. Io mi permetto di correggere il tiro, perché vorrei ricordare al collega che tutto nasce, come qualcuno ricorderà, dalla partecipazione del presidente Soru a un convegno dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. In quella sede, parlando delle future scelte del Governo regionale, il presidente Soru disse testualmente, frase che non ha mai smentito: "Per me andrebbe bene il vincolo di due chilometri, ma mi devo confrontare". Poi, effettivamente, non si è confrontato con nessuno, perché altrimenti non ci sarebbero state tutte queste divisioni.

Annuncio, nel frattempo, che voterò a favore degli emendamenti soprattutto per il fatto che sono espressione di un territorio che ha un PIT approvato, quello di Sassari, un progetto integrato territoriale che intende realizzare un rafforzamento del sistema metropolitano di area vasta e creare nuove possibilità di sviluppo sostenibile tramite la valorizzazione delle risorse ambientali, l'incremento della capacità della città capoluogo di erogare servizi di eccellenza, il miglioramento della qualità della vita complessiva dei cittadini, il potenziamento dei settori produttivi, con particolare riferimento alla destagionalizzazione del turismo, e il potenziamento del capitale sociale con azioni innovative nel campo culturale, produttivo, eccetera.

Ricordo anche che sono sempre maggiormente a favore di questi emendamenti perché in questo caso il soggetto proponente è il comune di Sassari, e i soggetti promotori sono i comuni di Porto Torres, Sennori e Sorso, i cui territori, come tutti ben sanno, fanno parte di una zona costiera che cade sotto la mannaia dei duemila metri, quindi questo emendamento serve, e purtroppo verrà bocciato da quest'Aula, per cercare di mettere in risalto quelle che sono le peculiarità di un territorio che andrà incontro ad un periodo di depressione economica, quando tutti gli operatori del settore vedranno chiuse le porte da una legge iniqua, come quella che noi stiamo cercando di combattere. Vorrei che fosse percepito all'esterno che la nostra battaglia ha un solo obiettivo, quello di impedire che si possa dare ai sardi una legge iniqua che li costringerà a un gap differenziale col resto delle regioni. Ma non solo, abbiamo detto che questa legge cosiddetta salva coste, o meglio blocca tutto, creerà diverse velocità di sviluppo in questa regione, per cui avremo delle zone che, casualmente, si troveranno nella possibilità di poter investire e operare, quindi creando dei ricchi ma soprattutto poveri, perché bastava vedere la scarsa attenzione da parte di questa maggioranza nei confronti di tutti quei sindaci che sono venuti a reclamare, a chiedere che questa legge non venisse approvata, perché la maggior parte del territorio della costa verrà bloccata e quindi logicamente ci sarà una recessione piuttosto grave in tutti i comuni costieri della Sardegna. E tra l'altro, come abbiamo detto diverse volte, non riguarderà solo ed esclusivamente le zone costiere, ma impedirà la crescita anche delle zone dell'interno che vanno al traino dello sviluppo costiero e che si troveranno praticamente a essere nella impossibilità di ottenere un investimento che possa portare loro ricchezza e benessere.

Ecco per quale motivo, signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo emendamento per cercare di bloccare questa legge che non è che salvi nulla, ma blocca tutto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Milia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

Milia (F.I.). Grazie. Annuncio il voto favorevole al gruppo di emendamenti. Annuncio il voto favorevole e a malincuore; Presidente, debbo dire che quello che è successo in quest'Aula ha certamente creato un vulnus per il prosieguo della legislatura. Ha creato un vulnus perché chi ha azzannato per cinque anni nella precedente legislatura il Presidente di turno continuamente e scientemente e non perché ha stravolto il Regolamento, ma perché si è permesso di votare, di esprimere una preferenza politica a inizio legislatura, non credo che in questa legislatura possa permettersi di delegittimare questa Assise e attentare alla sua democrazia. Non è Mauro Pili che ha questa intenzione, non è Mauro Pili che ci tiene in ostaggio, noi siamo ostaggio di un'idea e questa idea la stiamo portando avanti da settimane con il conforto con chi fuori di quest'aula si è reso conto delle mostruosità proposte da questa Giunta regionale.

Chi dà le carte siete voi e avete scelto di portare in Aula questa legge sapendo benissimo qual è il Regolamento di questo Consiglio, e avete scelto di andare avanti in questa battaglia conoscendo quello che avevate di fronte. Avreste potuto fare altre scelte, avreste potuto mettere mano a quello che è, sì, un argomento importante e anzi portante di questa Assemblea, e cioè la riforma di questo Regolamento. Se ne parla da legislature, voi non l'avete fatta ed eravate voi a doverla fare. Avete scelto di venire in quest'Aula per fare questa battaglia sapendo che da questa parte non ci sarebbe stato nessuno sconto; difatti non c'è accordo sul metodo, non c'è accordo sul contenuto soprattutto. Allora, poiché io so che i miei rappresentanti Capigruppo sono delle persone serie, sono delle persone di parola e leali, non vi era bisogno di ricorrere a questi stravolgimenti estemporanei del Regolamento consiliare per cercare di ottenere un risultato che in ogni caso arriverà, ora più ora meno. Questo è un momento difficile di questa legislatura, un momento che rimarrà certamente nelle coscienze di tutti, un momento in cui certamente si stanno anche modificando i rapporti fra maggioranza e opposizione. Noi crediamo che sulle idee forza non si possa derogare; crediamo che la legittimazione di quest'Aula debba essere, giorno per giorno, ricercata attraverso il comportamento di tutti. Quando il comportamento di qualcuno va in direzione opposta è difficile che un'assemblea parlamentare, come ha ricordato il collega Uras, possa trovare quegli spazi di democrazia più ampi che noi tutti vorremmo che si aprissero in quest'Aula.

Il collega Marrocu ha tentato di fare il pompiere, ma, sinceramente, non c'è bisogno, non possiamo cadere in simili trappole quando si attacca un nostro rappresentante per cercare di dividere questa minoranza che certamente è sempre più coesa. Per il collega Marrocu proporremo una promozione, dato che il Ministro degli interni ha la competenza sui vigili del fuoco, chissà che magari si possa riuscire ad accontentarlo.

Gli emendamenti di cui discutiamo e per i quali voteremo favorevolmente, riguardano centri vitali della nostra Isola. Mi riferisco ad Alghero prima di tutti, mi rivolgo a qualche collega catalano fino al midollo, per ricordare che le iniziative in corso, ne ricordo alcune: della società Valverde, della società Calabella, dei Manca di San Giuliano e di altri, dell'Hotel Terragona, verranno cancellate con questo disegno di legge, che noi crediamo veramente inqualificabile sotto il profilo della programmazione e le ripercussioni che si avranno saremo noi per primi a pubblicizzarle perché è giusto che chi sta fuori da quest'Aula e legge solamente le scarne cronache riportate dai giornali...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Grazie, Presidente. Devo dire che mi accomuna ad alcuni colleghi la sensazione di sconcerto per quello che sta succedendo in Aula. Devo notare che di nuovo, dai banchi della minoranza, sono state proferite parole che io non ritengo appropriate per quest'Aula e non pertinenti rispetto a quello che è successo in questi giorni. Siamo passati dalle immagini macabre, i pezzi di cadavere messi insieme da questa legge, che ha citato l'onorevole Artizzu, ai fattacci, ai bavagli, al soffocamento, a toni, a mio avviso, non appropriati rispetto a quello che è successo in Consiglio in questi ultimi giorni.

Io credo che lo sconcerto ci sia e ci sia pienamente per quello che è successo, e vorrei ricordare che qui ci può essere stato di tutto, ma sicuramente non bavagli. Abbiamo ascoltato l'onorevole Pili in questi giorni per oltre ottocento minuti, sono circa dodici ore di discussione ininterrotta; ma non è lui la persona che ha parlato di più, è l'onorevole La Spisa, che ha parlato per oltre tredici ore; ci sono altri autorevoli rappresentanti del centrodestra che hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni anche negative su questa legge per sei, sette ore. Quindi credo che di tutto si possa parlare tranne che di bavaglio. E' un mese che siamo in quest'Aula, sono stati presentati oltre 2200 emendamenti, credo che ognuno abbia avuto le occasioni, l'opportunità di esprimere le proprie opinioni.

Che voi non siate d'accordo con noi per noi è un motivo di auspicio, di augurio perché saremmo terrorizzati se fossimo d'accordo e posso quindi essere d'accordo con l'onorevole Ladu sul fatto che non siamo d'accordo. Noi vi contestiamo di avere una concezione ottocentesca dello sviluppo, dovreste tornare ai tempi delle ferrovie, dell'industria tessile inglese, perché per voi lo sviluppo è fatto dai mezzi di produzione, se ci sono si vende. Il turismo è fatto di posti letto, se ci sono i posti letto c'è turismo; la sanità è fatta di ospedali, se c'è l'ospedale c'è il servizio sanitario; l'energia è fatta dai mezzi di produzione energetici, se ci sono i mezzi per produrre energia c'è qualcuno che la compra, non importa se il costo è improponibile per il mercato. La vostra è una concezione ottocentesca, non la pensiamo nello stesso modo, lo sappiamo, ce lo siamo detti per un mese, potremmo continuare a dircelo per un altro mese.

Allora io credo che il vero Frankenstein non sia questa legge che non è una legge salva coste ma, a mio avviso, il termine più appropriato è quello di una legge che salvaguarda lo sviluppo sostenibile per oggi e per domani. Io credo che il vero mostro sia quello che rischiamo di perpetrare se tutti noi insieme, minoranza e maggioranza, non ci riconosciamo reciproci ruoli e reciproci diritti. Voi avete il diritto legittimo di controllare, di monitorare, di criticare, di esprimere le vostre opinioni, e se non lo faceste sarei il primo a iscrivermi ad uno dei Gruppi della minoranza, sarei il primo a mettermi da quella parte a fare da coscienza critica. Ma noi vi chiediamo di riconoscere a noi un diritto altrettanto importante, che è il diritto, dopo un mese di discussione, di poter anche decidere, di poter governare, di evitare questo muro contro muro.

Io non voglio pensare male e rivolgo anche un appello all'onorevole Pili; non voglio pensare che la sua posizione oggi sia la posizione personale di chi vuole mascherare un proprio insuccesso politico con l'insuccesso di altri, perché io credo che anche l'onorevole Pili abbia un ruolo e che sia legittimato a esprimere le sue idee, l'ha fatto in maniera abile, l'ha fatto in maniera efficace, credo che debba e possa continuare a farlo, ma credo che quello che dobbiamo fare oggi e nei prossimi giorni sia salvaguardare il ruolo di questo Consiglio, la sua legittimazione presso l'opinione pubblica, la sua legittimità a discutere, ma alla fine a trovare una sintesi o comunque a decidere e approvare leggi. Quindi mi auguro che non si produca oggi in quest'Aula il vero mostro, che sarebbe quello di delegittimare un'istituzione democratica come quella del nostro Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANCIU (F.I.). Grazie, Presidente. Riprendo oggi la parola in quest'Aula dopo che non sono volutamente potuto intervenire nella discussione degli articoli precedenti. Volutamente, infatti, non avevo preso parte al dibattito e in particolare alle dichiarazioni di voto in merito all'articolo 4, che individuava gli interventi ammissibili. Avevo preferito non intervenire per coerenza con quanto affermato nei giorni precedenti in merito al mio coinvolgimento, peraltro legittimo, in un'iniziativa che in un certo qual senso interessava questa legge, inoltre perché ritenevo giusto separare il mio ruolo pubblico dal mio ruolo privato, quindi anche dalla mia attività di imprenditore.

Sento invece il dovere di intervenire oggi, dopo aver partecipato all'incontro con i sindaci della settimana scorsa, ma soprattutto dopo aver trascorso questi tre giorni di pausa dei lavori consiliari nel mio territorio, spostandomi da Badesi a San Teodoro, passando per Santa Teresa e Olbia, dove ho potuto ascoltare i malumori espressi ormai non solo dagli imprenditori, dagli addetti ai lavori, ma anche dagli amministratori locali e dai cittadini, sia che si riconoscano nel centrodestra che nel centrosinistra. Oggi ho partecipato a un'assemblea popolare nel mio collegio, a Budoni, dove volutamente non sono intervenuto per evitare facili strumentalizzazioni politiche, ma soprattutto perché ho voluto ascoltare la moltissima gente presente, proveniente da diversi comuni limitrofi e dall'interno, unita dalle stesse preoccupazioni. Durante l'incontro ho avuto modo di conoscere, inoltre, la posizione di alcuni dirigenti dei D.S. di Budoni e di San Teodoro, anche di amici della Margherita di quel territorio, che pubblicamente hanno dichiarato di aver votato il presidente Soru e di averlo sostenuto, ma che non l'avrebbero sicuramente votato se nel suo programma elettorale fossero stati indicati i limiti allo sviluppo determinati da questa norma, e cioè il divieto di edificare entro la fascia di due chilometri. Questa gente sosteneva che questo avrebbe dovuto essere scritto con chiarezza.

Intervengo per ribadire le mie critiche a questo articolo, a questa legge, e non con lo spirito o con l'intento di andare contro o a favore della decisione assunta dai Capigruppo o delle decisioni prese nella Conferenza dei Capigruppo e neanche per allinearmi ottusamente o viceversa scontrarmi aspramente con le posizioni di un leader. Sono a favore del confronto democratico, sono favorevole al rispetto in buona fede delle regole e dei regolamenti; questo pomeriggio ho qualche dubbio che si sia rispettato questo principio. Tutti siamo in buona fede, mi auguro, sia i Capigruppo quando hanno concordato il contingentamento dei tempi, sia l'onorevole Pili, che, sempre in buona fede, ha presentato oggi questi ulteriori emendamenti perché convinto della loro necessità, convinto e convinti come siamo che bisogna fare chiarezza, perché i sardi debbono capire chi ha voluto e vuole questa legge.

Che noi non condividiamo questa legge, l'abbiamo sbandierato a più riprese e non abbiamo certo nascosto che la norma creerà danni all'economia isolana, anzi in più occasioni e con più motivazioni l'abbiamo portato all'attenzione di quest'Aula. Abbiamo continuato in questi giorni con convinzione e fermezza a portare avanti la nostra generale avversione; abbiamo però anche voluto provare a scavalcare il muro dell'incomprensione e dello scontro frontale convinti che quest'Aula fosse il luogo deputato a raccogliere e discutere le attese e le necessità di tutti i sardi. Abbiamo voluto compiere un passo in avanti e non uno indietro, convinti che il dialogo e il serio confronto avrebbero portato ad una più attenta analisi dei risultati e delle ricadute di questa norma.

Non condivido in nessun modo l'approccio, che potremmo definire forte e chiuso, che il presidente Soru ha assunto su questa legge. Mi sono invece piaciute alcune...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PETRINI (F.I.). Grazie. Presidente, colleghi, stiamo discutendo dell'articolo 7: secondo me è proprio un disastro questo articolo 7, un vero disastro; un disastro per l'imprenditoria, un disastro per il turismo, cari colleghi, il turismo che ci sta tanto a cuore, il turismo che porta benessere ad una parte di sardi; senza il turismo la Sardegna cosa ha? Le industrie che ci rovinano, che ci hanno rovinato fino ad oggi? Vogliamo incrementare l'industria? Incrementiamo l'industria, affossiamo il turismo; questo articolo 7 vuole affossare il turismo.

Io ho preso un comune a caso, Assemini; Assemini, cari colleghi, è distante dalle coste o no? Dunque i sardi pensavano che noi ci stessimo battendo per le coste, ma la maggior parte dei sardi non ha capito che neanche ad Assemini possono costruire siti turistici, non l'hanno capito; gli amministratori, io mi chiedo cosa ci stanno più a fare se non si può più costruire niente. Pensate un po', cari colleghi, non si possono più costruire alberghi; l'onorevole Porcu diceva che non c'entrano niente i posti letto, secondo me c'entrano i posti letto, altrimenti facciamo venire in Sardegna, come stiamo facendo venire, i turisti con il sacco a pelo, continuiamo a farli venire!

Per carità, è giusto che vengano anche quelli, però cari colleghi la Sardegna vive di un turismo di alto livello, c'è anche il basso livello, ma chi ci dà da vivere, chi dà i posti di lavoro è il turismo. Senza il turismo, cari colleghi, la Sardegna se ne va. L'unica industria in Sardegna che mi risulta essere attiva, ma molto attiva, è la SARAS, l'unica industria attiva che ha un sacco di dipendenti, le altre sono un fallimento totale. Allora io mi chiedo: la vera industria per noi sardi qual è? Qual è lo dice anche Soru che vuole salvaguardare le coste. Perfetto, allora la vera industria è il turismo, la vera industria della Sardegna è il turismo. Non si può limitare il turismo. Allora io mi chiedo: perché mai si vuole approvare questo articolo 7? Ogni volta che voi votate, ogni volta che alzate la mano mi spavento, un sacco di persone, siamo tre ad uno, anche prima si è votato, una cosa terribile, Presidente. Va bene, il Presidente non ci sta ascoltando, va bene, non fa niente.

Allora io mi chiedo, anche i nostri amministratori non hanno più voglia di amministrare Perché non hanno più voglia di amministrare? L'altro giorno ero a Tortolì, Baunei (qui c'è qualcuno di Tortolì, Baunei, quella zona) anche lì forse non hanno capito bene che cosa stiamo discutendo qui nell'Aula, non l'hanno capito bene. Assessore, quando i cittadini apprenderanno veramente, capiranno quello che abbiamo deciso qui, quello che voi decidete qui, non noi, voi, non so cosa potrà...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Voterò a favore di questo emendamento e di questi emendamenti che hanno identico significato cercando di tornare alle motivazioni sostanziali della nostra contrarietà a questa legge e richiamando, per chi avesse ancora voglia di affrontare la sostanza dei problemi, il contenuto dell'articolo 7 su cui agisce questo ed altri emendamenti, ed il suo significato negativo dal momento che interviene su un problema di fondo della pianificazione urbanistica che è quello del dimensionamento delle volumetrie. Un problema che è stato affrontato dal decreto dell'Assessore degli enti locali del 1983 in una maniera che poi, con le interpretazioni ed applicazioni susseguenti anche alla legge numero 45, in sostanza ha introdotto un sistema definito da tutti, credo veramente da tutti, razionale di affrontare il problema della oggettiva necessità di contenere le dimensioni volumetriche sulle coste, senza impedendo un altrettanto razionale sviluppo del sistema ricettivo, e cioè affermando che se il dimensionamento delle volumetrie deve essere ridotto del 50 per cento nelle zone F, e in particolare di quelle che insistono sulle coste, quindi sullo sviluppo lineare della costa, queste volumetrie sacrificate potessero essere però recuperate in altre zone omogenee già disciplinate dagli strumenti urbanistici. Una soluzione razionale, che permetteva di recuperare in altre aree del territorio le volumetrie che si sacrificavano sulla costa.

Questo è stato un criterio che ha di fatto, in maniera intelligente, inciso nella direzione del contenimento dello sviluppo volumetrico, quindi per dirla in maniera brutale come dicono alcuni: diminuiamo il cemento sulle coste, ma non sacrifichiamo la capacità ricettiva del nostro sistema turistico, facendo recuperare quelle volumetrie che si perdono sulla base dei parametri stabiliti dalle norme, in altre zone omogenee dalla A alla B, alla C ed alle altre.

Questo articolo 7 blocca invece il dimensionamento volumetrico al 50 per cento senza consentire il recupero delle volumetrie eccedenti, questo è un problema grave. Poi le polemiche politiche ormai anche più accese a causa del significato mediatico di ciò che viene deciso e detto in quest'Aula, possono avere distratto l'attenzione di molti, qui è fuori, dal vero problema; ma questi emendamenti, ed è per questo che voterò a favore, tendono ad indicare che si può fare eccezione almeno per quegli interventi contenuti nella programmazione negoziata, poi anche gli altri emendamenti propongono modifiche che tendono a diminuire l'impatto negativo che purtroppo oggettivamente questo articolo rischierà di avere per il fatto che non consente un reale sviluppo di capacità ricettiva che viene drasticamente ridotta. E non credo che questa sia una scelta razionale approvabile.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, colleghi, dell'emendamento 1892 fino a "Giunta regionale". Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi sostiene la richiesta dell'onorevole Pili?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri LIORI, MORO, ARTIZZU, CAPPAI, LADU, ONIDA, DIANA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico, dell'emendamento 1892 fino a "Giunta regionale".

Prendo atto che il consigliere Pili ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPPAI - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - ONIDA - OPPI - PILI - PISANO - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIORICO - IBBA - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato dello votazione:

Presenti 60

Votanti 59

Astenuti 1

Maggioranza 30

Favorevoli 20

Contrari 39

(Il Consiglio non approva).

Conseguentemente alla decisione che abbiamo assunto precedentemente, avendo votato la parte comune a tutti gli emendamenti dal 1892 al 1970, gli altri emendamenti fino al 1970 sono decaduti.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti dal numero 1971 al numero 2049. Nel caso nascessero equivoci, del 1971 stiamo mettendo in voto la parte comune a tutti gli altri, ossia: "i limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione", anche se abbiamo votato un testo analogo comune al precedente blocco di emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Grazie per il suggerimento. Stiamo analizzando questo gruppo di emendamenti sui quali, a parte uno che chiederei all'onorevole Pili di ritirare, cioé l'emendamento numero 2009, ovviamente annuncio il voto favorevole e mi inserisco in un filone tracciato dall'onorevole Porcu che non vedo in Aula, probabilmente fa delle toccate e fuga e quindi ritiene di non dover partecipare continuativamente, ma faccio riferimento a lui, perché già in altri interventi abbiamo discusso di uno di quegli argomenti che dovrebbe rappresentare una peculiarità di questa legge: la sostenibilità ambientale.

Siccome si è tanto attivato l'onorevole Porcu a discutere di sostenibilità ambientale, approfittando anche del fatto che è presente in Aula l'onorevole Pigliaru, vorrei leggere alcuni brevi passi di un suo scritto su uno dei modi di interpretare la sostenibilità ambientale di qualche decennio fa, uno scritto in cui l'assessore Pigliaru, molto opportunamente credo, già da allora - e non si è smentito neanche negli anni successivi, visto che ho già avuto modo di dialogare con lui in altre occasioni fuori dal Consiglio regionale - riteneva importante il principio della proprietà della risorsa naturale ma diceva, credo nel 1994, quindi in tempi non sospetti - quando ancora queste idee importanti potevano essere trasmesse a quella parte politica che governò in quegli anni, che poi non ebbe la fortuna di governare dopo, e che oggi invece si ritrova nella favorevole situazione di poter governare forse approfittando troppo della propria consistenza numerica - diceva il professor Pigliaru allora: "Una delle definizioni di sostenibilità è basata su un semplice principio di equità economica - intergenerazionale la chiamava - secondo il quale non interessa che le generazioni future abbiano in eredità la stessa quota pro capite di capitale naturale oggi esistente, interessa invece garantire che la redditività pro capite della risorsa non diminuisca nel tempo". Osservazione di grandissimo spessore, non è l'unica definizione che il professor Pigliaru diede allora di sostenibilità ambientale o di sviluppo sostenibile o di turismo sostenibile visto che tutto il contesto è riferito al turismo sostenibile. "In questa definizione è quindi sostenibile" - diceva il professor Pigliaru, non è una critica professore, lo riporto per far capire a qualche collega le norme che stiamo esaminando - "In questa definizione è quindi sostenibile" - diceva il professor Pigliaru e lo dirà ancora, non ho dubbi - "una strategia di sviluppo turistico che permetta alla risorsa naturale di generare in futuro almeno tanto reddito quanto è capace di generarne oggi". Pensate che concetto profondo, un concetto che è completamente disatteso da questa legge...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente. Intanto se non ho compreso male, l'onorevole Diana mi chiede di ritirare l'emendamento numero 2009 relativo al comune di Arbus. Onorevole Diana, colgo il suo invito al ritiro di questo emendamento, anzi la ringrazio perché credo possa nascere un equivoco sul comune di Arbus rispetto a tutta una serie di questioni già sottoposte all'attenzione di questo Consiglio, anche nell'eventualità che insorgano conflitti di interesse evidenti di colleghi di questo Consiglio in relazione alle norma urbanistica contenuta nell'articolo 7 e nel nostro emendamento.

Si dirà: con questa formulazione i limiti volumetrici non trovano applicazione, per cui qualcuno può pensare che noi vogliamo eliminare i limiti. È l'esatto contrario, vogliamo applicare già da subito una parte della vostra legge che noi abbiamo condiviso, abbiamo messo ripetutamente nei nostri disegni di legge, e cioè quella relativa allo studio di compatibilità paesistico - ambientale. Ma che senso ha che con l'articolo 6 ci abbiate imposto, con un voto anch'esso unilaterale, che occorre supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico ambientali? Cosa significa che bisogna individuare per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico edilizie, che bisogna definire le basi del piano attuativo? Si dice che lo studio di compatibilità paesistico ambientale deve prevedere: il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture, e nei capoversi successivi: "la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente". L'articolo 7 andava cassato su richiesta vostra, non nostra, perché l'articolo 7 prevede di applicare norme di vent'un anni fa basate sulla quantificazione brutale della volumetria insediabile sposando una logica che contrasta con quella che prevede l'adozione dei piani paesaggistici regionali.

Noi vi abbiamo detto che bisognava fondare le scelte di pianificazione non sulla quantità, ma sulla qualità, elemento che avete richiamato con precisione riportando le norme del codice Urbani. Le poche volte che riprendete queste norme poi le disattendete puntualmente nell'articolo successivo. Non c'è ragione di imporre delle quantificazioni, se poi avete scritto nel passaggio successivo che occorre, all'interno dello studio di compatibilità paesistico ambientale, determinare parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente. Tutto ciò vuol dire proprio questo, che siccome non esiste in Sardegna nessun quadro esatto dell'applicazione del decreto 2266 dell'83 dell'Assessore regionale dell'urbanistica di allora, non esiste nessun monitoraggio puntuale che abbia saputo ricostruire il ciclo edilizio urbanistico sulle coste in questi ultimi ventuno anni, oggi ci dite: "facciamo una legge moderna, però applichiamo i parametri di ventun anni fa." È una legge che nasce vecchia, una legge che non tiene conto della qualità del paesaggio, della qualità dell'ambiente, ma che tiene conto di parametri numerici quantitativi di ventun anni fa.

È per questo motivo che io voterò a favore di questo gruppo di emendamenti accorpati in maniera arbitraria, in maniera assolutamente priva di logica, mettendo insieme comuni che sono diversi nelle caratteristiche paesistiche ed ambientali e che avrebbero meritato, anche per tutta una serie di elementi conoscitivi diversi, un diverso trattamento. Un voto a favore di questo emendamento, ma un voto contro le contraddizioni che in questa legge emergono tutte, emergono nella loro gravità e nella loro nefandezza per il peso negativo che avranno sul futuro della Sardegna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FADDA

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie. Presidente, signori della Giunta, un detto sardo dice: "abba ch'in pistone pistas, abba est e abba s'istat" e cioè anche se si continua a pestare sull'acqua, questa sempre acqua è e sempre acqua resta. I sardi, noi cioè, nei detti e nei proverbi sinceramente eccelliamo, è un'esperienza millenaria che ha portato questo ed altri detti a fare dei sardi anche un popolo culturalmente avanzato. Perché dico questo? Perché nel leggere attentamente in questi giorni riga per riga, comma per comma questo provvedimento, ogni due articoli ed ogni due - tre commi c'è un ritorno, proprio un ritorno, al vincolismo, al proibizionismo, alla voglia di bloccare oppure alla paura di concedere qualcosa affinché non si apra qualche breccia che poi può diventare una voragine. Perché ho avuto questa impressione? Ha detto bene il collega Pili: l'articolo 7, una volta formulato e approvato l'articolo 6, non ha ragione d'esistere. Leggo il terzo comma dell'articolo 6 sullo studio di compatibilità, premesso che è obbligatorio per i PUC predisporre il piano paesaggistico eccetera, che poi giustamente diventa il quadro di riferimento per qualsiasi intervento urbanistico, comunque il comma 3 dice che lo studio di compatibilità paesaggistico ambientale, che è la base della programmazione e della pianificazione urbanistica comunale, provinciale e regionale, va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere: "a) l'indicazione degli insediamenti previsti con l'illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati; b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni; c) le concrete misure per l'eliminazione di possibili effetti negativi, ovvero per minimizzare e compensare l'impatto ambientale sul paesaggio". L'articolo 7, invece, si limita nuovamente ad identificare un quantum, una quantità di metri cubi che può essere concessa per gli insediamenti turistici nelle zone F. Ma allora, non è che voglio dare sempre ragione al collega Pili anzi se su molte cose, anche se mi dispiace, lo contraddico e lo contesto, questo è veramente l'opposto di quello che dice l'articolo 6. L'articolo 6 è preciso, dice cosa si può o non si può fare e a che condizioni nei casi in cui verrà proposto un insediamento. Quindi, sinceramente, non capisco il perché dell'esistenza di questo articolo 7, se non per il fatto che in tutte le maniere e ad ogni piè sospinto si vuole nuovamente riportare quella norma vincolistica per la paura, perché per me è solo questo, di cedere un qualcosa affinché non diventi poi una cosa grave. Ecco perché voterò a favore, ma non tanto in relazione ai singoli comuni indicati, ma al senso di questo gruppo di emendamenti proposti, perché di fatto, come ho detto poc'anzi, l'articolo 7 di per se stesso non ha ragione di esistere perché l'articolo 6 è compiuto e completo e mira alla qualità dell'insediamento e non a misurare quantitativamente le volumetrie concedibili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Grazie signor Presidente. Ho chiesto la parola per un breve intervento perché c'è una sorta di furia da parte dei colleghi che stanno intervenendo e muovendo delle critiche alla legge e parlano delle contraddizioni che esistono; si sono dimenticati però di leggere le proposte che loro hanno presentato, ciò che voi avete presentato onorevole Pili. Voi prevedete nella vostra proposta di legge esattamente le cose che avete criticato. Voi parlate nella vostra proposta di legge, esattamente come noi, del decreto 2266/U del 1983, il decreto Floris. Ma scusi, onorevole Pili, chiede coerenza a noi, io le chiedo un minimo di coerenza con sé stesso, sto constatando delle dissociazioni che sono incomprensibili. Si dovrebbe guardare alla foga con la quale lei critica le cose che avete scritto; il suo è un atteggiamento incomprensibile. Se avessi il tempo le leggerei tutto l'articolo sullo studio di compatibilità paesistico ambientale, è quasi identico a quello che abbiamo scritto noi, l'ha detto nel suo intervento l'onorevole Pasquale Onida, che ha espresso un forte apprezzamento nei confronti di questa legge segnatamente sullo studio di compatibilità paesistico ambientale. Quindi non riesco a capire la sua posizione, onorevole Pili, e anche la sua onorevole Rassu, lei dice che c'è una furia scatenata da parte di questa maggioranza, ad instaurare vincoli, io le rispondo: onorevole Rassu, per cortesia, abbia la compiacenza di leggere quello che voi stessi avete scritto.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, si rivolga alla Presidenza.

PIRISI (D.S.). Mi rivolgo a loro perché, Presidente, so che lei queste cose le ha già viste con attenzione. Mi rivolgo quindi a coloro i quali stanno cercando di darci delle lezioni e stanno parlando in una maniera che è sinceramente incoerente; diventa un po' patetico ascoltare come vi state scagliando contro voi stessi, è una sorta di autoflagellazione pubblica questa. Mi aspetto che fra poco l'onorevole Pili indossi addirittura il cilicio. Questa è la verità, perché ogni cosa riferita allo studio di compatibilità ambientale e paesistica è mutuata da quello che voi avete indicato. I riferimenti legislativi al decreto Floris sono gli stessi che voi avete fatto. Quindi mi pare che questi emendamenti che avete presentato, lo dico sinceramente, rientrino nella strategia di cui si è parlato, rientrino nella strategia di voler strizzare l'occhio sempre e comunque ai sindaci che sono stati convocati qui con l'intento di farli manifestare contro la maggioranza consiliare. L'onorevole Pili è stato riportato qui dentro dai sindaci, si sta facendo grande confusione. C'è un atteggiamento, l'avete detto, vostro contrario a ciò che noi consideriamo essere giusto, esprimetelo, non ci sono problemi di sorta, noi però abbiamo il dovere di richiamarvi soltanto con interventi brevissimi ad un minimo di coerenza. Così pure quando vi mettete a parlare, come ha fatto l'onorevole Pili poco fa, della programmazione negoziata che coinvolgerebbe i comuni di Semestene, Pozzo Maggiore… ma che c'entra!? O Assemini, ma che c'entra, onorevole Pili, che c'entra!? Lì si può fare tutto quello che volete. Noi nella passata legislatura abbiamo denunciato gli estremi ritardi, vostri, con mozioni di cui vi posso anche citare la data di presentazione e i firmatari. Quindi, onorevole Pili, non cerchi di portare i suoi colleghi sulla cattiva strada, invito i colleghi anche a non prendere per oro colato le cose che sta dicendo l'onorevole Pili che sono sinceramente fuorvianti e completamente al di fuori anche di ciò che io credo sia il suo pensiero. Quindi io voterò contro questo gruppo di emendamenti, ma sarebbe stato molto più serio non averli presentati.

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte comune agli emendamenti dal 1971 al 2049.

PILI (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri PISANO, LOMBARDO, RASSU, SANCIU, PETRINI, LA SPISA, AMADU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della parte comune agli emendamenti dal 1971 al 2049".

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LA SPISA - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato dello votazione:

Presenti 61

Votanti 61

Maggioranza 31

Favorevoli 18

Contrari 43

(Il Consiglio non approva).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul blocco di emendamenti che va dal numero 2050 al numero 2129. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, il mio voto è favorevole, e se fosse attento l'onorevole Pirisi, che durante tutta la discussione in commissione ha solo pensato a precorrere i tempi pur di soddisfare le esigenze di chi dall'alto ordinava tempi e modi di approvazione della legge, si sarebbe accorto che sullo studio di compatibilità paesistico - ambientale vi era una totale condivisione del testo, che è il medesimo che era stato approvato anche dalle precedenti Giunte e quindi assolutamente condiviso anche ora. Ciò che non è condivisibile è che si proponga, in un quadro così fatto che prevede un vincolo di inedificabilità entro la fascia dei duemila metri, una disciplina delle zone F che è assolutamente improponibile. Se l'onorevole Pirisi, anziché cercare di manipolare, come abilmente molto spesso cerca di fare, ma senza riuscirci, le norme e i punti di riferimento, ascoltasse con maggiore attenzione, si sarebbe dovuto accorgere che stiamo parlando di zone F, e le zone F, anche per un architetto come lui, sono quelle zone che possono ricadere nella fasce dei trecento, dai trecento ai duemila metri, e che possono ricadere anche al di fuori dei duemila metri, a meno che l'insegnamento che gli hanno impartito non gli abbia configurato le zone F come quelle ubicate subentro i trecento metri, cosa che mi pare da escludere.

Questo emendamento punta a razionalizzare la legge per quanto possibile in riferimento a tutte quelle opere pubbliche funzionali allo sviluppo turistico ubicate nelle zone F. Stiamo dicendo cioè che è indispensabile creare le condizioni perché quelle opere non possano subire ulteriori ritardi a causa di procedure che sono assolutamente improponibili. Si tratta di opere che, in alcuni casi, sono corredate da tutte le valutazioni di carattere paesaggistico ambientale che sono legate alla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione che è in capo alla Regione per una certa tipologia di opere, ed è in capo allo Stato nazionale per un altro tipo di opere. Quindi è evidente, non si può assolutamente bloccare le opere pubbliche con una legge come questa. Stiamo dicendo: attenzione, guardate che centinaia di miliardi delle vecchie lire, centinaia di milioni di euro stanziati per opere importanti per la Sardegna possono essere bloccati. Io mi prenderò la briga, siccome ormai è presentato, di verificare tutto quello che è contenuto nel DPEF presentato dall'Assessore della programmazione, per dimostrare quante opere nella fascia dei duemila metri finanziate, date per approvate nello stesso DPEF e sul piano economico finanziate con delibere CIPE già approvate, saranno bloccate da questa norma. Sarebbe stato utile che venissero fatte salve almeno le opere pubbliche, almeno quelle opere funzionali allo sviluppo turistico che invece, con questa procedura che si vuole assolutamente seguire, si cerca di minare alla base perché evidentemente, con quello spirito punitivo nei confronti degli investimenti turistici di coloro che hanno partecipato alla seconda fase di definizione degli stessi PIT, cioè quella che prevede la partecipazione privata come presupposto per rendere possibile la realizzazione di certe opere pubbliche funzionali alla infrastrutturazione di quel territorio. Con questo voler in qualche modo dimenticare l'investimento pubblico sulla costa, da una parte voi state cancellando l'infrastrutturazione utile al territorio, dall'altra state mettendo in condizioni i privati di non investire più in quell'idea forza, cito per tutti i PIT, ma potrei citare i PIA, potrei citare le delibere CIPE e i contratti di programma che certamente, con questa vostra determinazione, saranno resi vani tradendo una aspettativa che nel territorio è forte.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che eravamo d'accordo sul fatto che le iscrizioni per le dichiarazioni di voto effettuate dopo il primo intervento si intendevano non accolte. Prego, onorevole La Spisa, poi anche l'onorevole Rassu.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo scusa, ma l'applicazione di questo criterio forse andrebbe omogeneizzata un po' di più, nel senso che poco fa sono state accolte iscrizioni anche dopo il primo intervento, quindi è per questo motivo che stiamo usando il metodo tradizionale, che è quello di iscriversi anche successivamente, non contravvenendo a nessuna regola, ci sembra.

Il mio voto sarà a favore di questo gruppo di emendamenti ed il motivo è riconducibile a una questione di fondo che è quella già indicata anche nelle precedenti dichiarazioni di voto e riguarda, appunto, l'articolo 7, e cioè una disposizione normativa che colpisce direttamente le zone F turistiche. Noi non sappiamo davvero come questo articolo possa essere condiviso dalla gran parte di questo Consiglio regionale, in cui la maggioranza dei voti, diciamo così, neanche quella politica, di fatto si costruisce sulla base di prese di posizione in un certo senso, soprattutto per alcuni argomenti, acritiche. Questo è un articolo che colpisce in particolare le zone omogenee F, quelle turistiche, blocca in maniera rigida le volumetrie e con questo corpo di emendamenti si tenderebbe, evidentemente, non essendo stati accolti i precedenti, a introdurre una disposizione che faccia salvi almeno quegli interventi che possono essere definiti coerentemente come opere pubbliche, oltretutto con la specifica limitazione che siano opere funzionali allo sviluppo turistico e che abbiano già finanziamenti in corso, oppure finanziamenti ancora da attrarre su quei territori, opere che, quindi, comporterebbero un intervento certamente non invasivo dell'equilibrio paesaggistico e ambientale dei territori. Opere pubbliche che riqualificherebbero, che drenerebbero risorse dal sistema nazionale a quello regionale e dal sistema regionale a quelli locali. Si tratterebbe di un intervento e di una eccezione anche al criterio generale contenuto nell'articolo 7, che farebbe salvi interventi evidentemente non speculativi.

Il mancato accoglimento anche di questi emendamenti porta senza dubbio all'inasprimento del contenuto di questa legge, che continua ad essere, l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, lo diremo ancora fino all'ultimo secondo di discussione, una legge che man mano che i giorni passano crea negli operatori locali, pubblici e privati, ma direi soprattutto pubblici, uno sconcerto sempre più palpabile, sempre più misurabile sul territorio. Sono sempre più numerosi i sindaci, gli amministratori locali di tutti i colori politici, questo è da sottolineare, che vedono in questo intervento, man mano che lo leggono, man mano che lo approfondiscono nel contenuto, un provvedimento legislativo che limita davvero in maniera molto forte e drastica l'iniziativa pubblica e privata sul territorio. In particolare, in questo caso, sulle zone che hanno vocazione turistica e che almeno meriterebbero un intervento, in termini di opere pubbliche, più consistente di quello che invece in questo modo può essere effettuato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Non ritengo proprio di essermi espresso furiosamente, caro collega Pirisi, o almeno di essere posseduto da un furia che legittimi i miei interventi, anzi direi proprio il contrario. Non ho mai negato sin dal mio primo intervento che in Sardegna è necessaria e indispensabile una concreta tutela ambientale, anche perché è sempre mancata una politica inerente al territorio, ma se si parla di sviluppo sostenibile, così come ho sentito e visto negli atti anche della Giunta, non si può intendere il bene ambiente come un bene statico, inviolabile del tutto o almeno non equilibratamente e in modo giustamente consono alle esigenze dell'uomo che in quell'ambiente vive, dall'ambiente trae vantaggio e tenendo conto di esso programma anche lo sviluppo socioeconomico di quel territorio. Quindi lo sviluppo sostenibile di un territorio, così come storicamente provato nei decenni e nei secoli, deve essere inteso anche come utilizzo e uso dell'ambiente compatibile, chiaramente, con la sua tutela e la sua salvaguardia.

Ritengo, e lo dico ancora una volta, che l'articolo 7 nella sua formulazione sia un qualcosa in più, poi può rimanere, può essere cassato, tanto non dipenderà da me questo, perché all'articolo 6 sono riportate le norme alle quali i comuni e i soggetti interessati debbono attenersi per poter edificare nelle varie zone, siano zone F, siano zone C, siano zone B, siano zone A o siano zone E agricole. Perché ho fatto questa premessa sull'ambiente? Perché ancora una volta, a mio parere, c'è la paura di poter concedere una qualche piccola cosa e si rafforza il concetto del vincolo quantitativo, quindi contraddicendo anche lo spirito della legge stessa, che è uno spirito volto alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente anche e principalmente nella sua qualità inestimabile, nella sua qualità irripetibile, nella sua qualità inesistente in altre zone o in altre regioni d'Italia e d'Europa e probabilmente del mondo.

Detto questo, non voglio fare assolutamente un'arringa a favore, sto solo precisando che in molti casi, come in questo, la voglia proprio del vincolo fa andare oltre quello che è lo spirito stesso della legge. Io non mi attardo a dire se la zona F possa essere ubicata entro i 2000 metri o in tutto il territorio regionale, di fatto si vuole ancora una volta precisare il concetto del vincolo. Ma tutto questo da cosa discende? Dal fatto che questa legge non è stata sufficientemente discussa e lo stesso sviluppo sostenibile che è promosso da questa Giunta regionale non può essere attuato se non con la concertazione di tutti i soggetti attivi che debbono concorrere alla tutela del paesaggio, allo sviluppo socioeconomico di un territorio, cosa che è mancata, come è notorio, e la carenza in questo disegno di legge di questi elementi essenziali lo rende monco, lo rende purtroppo, malgrado le buone intenzioni, un disegno di legge che tutto fa fuorché andare incontro alle esigenze socioeconomiche del territorio. Ecco perché voterò a favore di questo gruppo di emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole agli emendamenti dal 2050 al 2129. Dicevo nel precedente intervento che gran parte delle argomentazioni dei consiglieri della maggioranza e della Giunta, a difesa di questa legge hanno come presupposto fondamentale lo sviluppo sostenibile. Ho dato una breve indicazione di come un grande esperto, certamente uno dei massimi esperti italiani, ma forse internazionali, come il professor Pigliaru, già dieci anni fa definiva lo "sviluppo sostenibile", cioè quello che consente che il reddito futuro che si trarrà dall'ambiente sia pari almeno a quello che suo utilizzo può garantire oggi. Questo è uno dei modi di intendere lo sviluppo sostenibile, ma ce ne sono altri, sempre definiti dal professor Pigliaru, mi dispiace che non sia presente, ma voglio dire che condivido molte delle cose che ha scritto, poche di quelle che invece sono state messe in pratica, perché un'altra delle definizioni di sviluppo sostenibile è quella relativa al soggetto fruitore del turismo e quindi l'utente. Dice il professor Pigliaru che uno dei grandi problemi è quello di individuare qual è il concetto che ha il turista relativamente all'ambiente. Dice il professor Pigliaru che spesso il turista vuole un ambiente incontaminato, ma molto più spesso ha bisogno dell'ambiente e ha bisogno anche di una serie di servizi che gli garantiscano una buona permanenza, e quindi quelli che lui definisce snob goods, i beni dello snob. In tutto questo disquisire del professor Pigliaru non appare una definizione chiara e coerente del significato di sviluppo sostenibile. E quindi da un lato si pensa che possa essere una fonte di reddito che garantisca anche le future generazioni, da un altro lato si pensa che sia l'ambiente incontaminato, da un altro ancora si pensa che sia invece un ambiente con tutti i comfort, e che abbia quindi tutta una serie di servizi che possono concorrere a far stare bene chi utilizza il bene ambientale, il capitale ambientale, lo definisce il professor Pigliaru, facendo sottintendere che il turismo non può essere inteso come una cosa astratta, come una cosa virtuale, ma deve essere inteso come un bene anche produttivo, anche economico.

Allora quando in questi emendamenti, noi diciamo che i comuni devono essere autorizzati a fare le opere che sono indispensabili e fondamentali per garantire il maggior numero dei servizi ai turisti, non è che stiamo facendo delle richieste assurde, noi stiamo facendo delle richieste legittime! La realtà è che più andiamo avanti nella discussione e più si affacciano i problemi, e non scordiamoci che ne abbiamo accantonati alcuni, che discuteremo presumo nella giornata di domani, relativamente all'eolico, relativamente alle opere pubbliche, tutta una serie di problemi che ancora non abbiamo toccato e che sono, mi pare, di grande interesse, perlomeno per le considerazioni che sono state fatte in quest'Aula, per cui dico veramente che il fatto che noi abbiamo fatto questa strenua opposizione, strenua nel senso che intendiamo mantenere le nostre posizioni, ha anche lo scopo di rendere edotti coloro che sono fuori da quest'Aula, ma credo che lo abbiano capito bene, del fatto che i nostri interventi, il nostro modo di operare è a tutela dei loro interessi e a tutela della nostra coerenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Signor Presidente, due minuti perché vorrei rispondere all'onorevole Pili che adesso è distratto dall'onorevole Oppi, in quanto pensavo che il discorso che ho fatto fosse stato chiaro. Allora, leggo testualmente il comma 2 dell'articolo 6 della proposta di legge numero 28.

DIANA (A.N.). Erano altri tempi dai!

PIRISI (D.S.). La norma che ho citato dice così - Presidente, solo il tempo di leggere questo -: "Nelle more della redazione del Piano urbanistico di coordinamento territoriale, fatti salvi gli obblighi ed i poteri di cui al comma precedente, i comuni che hanno adottato il PUC, ai sensi del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale numero 45 del 1989, in adeguamento alla disciplina paesistica previgente, e la cui delibera è stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono procedere al completamente dell'iter di formazione del predetto atto di pianificazione, fermo restando che per i comuni costieri la capacità insediativa nella fascia dei 2 chilometri - onorevole Pili - deve comunque essere non superiore al 50 per cento di quella determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel decreto assessoriale numero 2266/U del 20 dicembre '83, e la relativa previsione volumetrica non può essere localizzata negli areali di cui all'articolo" eccetera eccetera.

Questo è quanto contenuto nella proposta di legge che il centrodestra ha presentato. Allora, onorevole Pili, può darsi che nella facoltà di architettura non mi abbiano insegnato bene, ma la mistificazione io non so in quale scuola l'abbia imparata. Certamente molto ad Arcore e forse anche qui, nelle ville più vicine.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi.

PIRISI (D.S). Presidente, scusi, dato che mi si parla della facoltà di architettura io sono orgoglioso di averla frequentata, però non so se chi ha studiato in altre ville e dependance abbia gli stessi strumenti. Mi scusi.

(Interruzione del consigliere Pili)

PIRISI (D.S). Onorevole Pili non si arrabbi. Presidente, ritengo che gli emendamenti complessivamente proposti all'articolo 7 nascano da un equivoco fondamentale e bisognerebbe che l'onorevole Pili, anche se ostinatamente sta cercando di indurre i propri colleghi in errori macroscopici, ammettesse l'errore commesso, andasse dai sindaci a dire: "Scusateci perché noi avevamo proposto nell'articolo 6 queste sciocchezze e quindi adesso tutte le cose che ho detto, le accuse nei confronti del centrosinistra, sono accuse che sto rivolgendo a me stesso", e noi questo atto di contrizione suo lo accetteremmo ben volentieri, onorevole Pili, soltanto che sta inducendo in errore tutti i colleghi del centrodestra. Quindi io la pregherei davvero di dire: "Ho fatto un errore, ritiro tutti gli emendamenti". Grazie a lei Presidente.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pirisi, anche per avere sfruttato tutti i cinque minuti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANCIU (F.I.). Grazie Presidente. Dichiaro il mio voto a favore di questo blocco di emendamenti dal 2050 al 2129. Come possiamo notare il termine "blocco" ricorre frequentemente nel vocabolario di questa maggioranza, che sempre più risulta allineata e asservita agli ordini del suo Presidente.

Anche il testo di questo articolo manifesta la volontà di chiudere ogni possibilità di andare oltre l'elaborazione di un lungo elenco di divieti e limiti e di aprire prospettive di intervento attraverso delle proposte di sviluppo. Ben vengano i divieti se però sono compensati da un insieme coerente di proposte operative e di certezze giuridiche in base alle quali tutti i soggetti interessati possono pianificare le attività private e pubbliche. Qui invece stiamo assistendo ad un agire distruttivo e privo del più elementare buon senso. Si distrugge il preesistente e si rimandano al futuro tutte le decisioni inerenti le linee di indirizzo che andrebbero proposte e discusse oggi. Ormai ho la certezza, e non più solo il sospetto, che non si abbia la minima idea di quali principi adottare per la pianificazione del territorio. Devo confessare che ho sperato a lungo in un cambiamento di rotta; ho sperato che in queste settimane di dibattito si aprisse uno spiraglio in parte grazie alle sollecitazioni della minoranza, in parte e soprattutto per i forti segnali di disagio che stanno giungendo da tutta l'isola, in merito alle conseguenze che avrà questa legge sui sardi. Ho sperato che, seppure nella confusione con cui si pretende di valorizzare l'ambiente della Sardegna, venissero almeno salvaguardati quegli interventi avviati o che vantano un diritto acquisito sulla base delle leggi vigenti; interventi che meritano di essere salvaguardati per l'alta valenza sociale, economica e di tutela anche ambientale.

Ho auspicato più volte un'apertura al dialogo e al confronto tra le diverse posizioni in campo, alcune delle quali sicuramente inconciliabili tra di loro, ho auspicato più volte la possibilità di raggiungere una sintesi, di trovare dei punti di incontro sui quali convenire, invece stasera assistiamo all'epilogo naturale di un dibattito che ha visto una maggioranza sorda e chiusa a qualsiasi richiamo, a qualsiasi proposta, a qualsiasi idea avanzata dai nostri banchi per attenuare le gravi ripercussioni che questa legge avrà sul tessuto sociale ed economico della Sardegna. Ormai è chiaro che anche i flebili segnali che, comunque, sono giunti dalla maggioranza, e la disponibilità a ragionare attorno ad alcune questioni chiave sollevate da questa legge, sono stati sepolti inesorabilmente da un atteggiamento troppo remissivo, oserei dire quasi sottomesso, nei confronti del Presidente.

Voterò a favore di questo gruppo di emendamenti perché richiamano la necessità di consentire a tutte le realtà comunali, piccole e grandi, amministrate da giunte di centrodestra o di centrosinistra, di portare avanti tutto un insieme di progetti, in molti casi già avviati, o comunque già pianificati e finanziati. Non stiamo parlando soltanto di grandi investimenti. Spesso, come ho già detto più volte, anche un piccolo intervento sul tessuto locale può avere la forza di capovolgere positivamente le realtà presenti e garantire delle concrete possibilità di sviluppo; immaginiamoci la rilevanza che quelle opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, alcune delle quali già finanziate, possono avere per i 79 comuni ricompresi in questo blocco di emendamenti..

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Grazie Presidente. Per maggiore chiarimento di quanto previsto dal progetto di legge 28, visto che ne sono firmatario anch'io, sarebbe opportuno che il presidente Pirisi leggesse le norme fino in fondo, perché nel capoverso successivo dello stesso comma 2 dell'articolo 6 si dice: "La residua volumetria può essere programmata nelle zone urbanistiche B, C, G individuate ai sensi..." cosa che voi non avete previsto, rigettando il nostro emendamento; ma non è mia intenzione discutere nel merito di questa legge, perché ho già detto che nel merito io non intendo più intervenire, nel senso che è opportuno che vi carichiate tutta la responsabilità di questa legge e facciamo male noi anche a darvi suggerimenti per migliorarla. In che senso?

I suggerimenti non sono stati accettati; è inutile che si continui a discutere da soli perché è evidente che la maggioranza ha scelto la sua via. C'è anche un'altra differenza nel comma 2 della norma che ho citato della nostra proposta di legge, cioè il fatto che esso si riferisce al PUC, e non al PTP come dispone il vostro disegno di legge. Ma - ripeto - nel merito credo che non serva a nulla discuterne perché voi avete i vostri convincimenti, o meglio portate avanti una linea più che seguire dei convincimenti.

Ne approfitto per sottolineare ancora alcune cose, in particolare in risposta a quanto detto dal Capogruppo D.S. nel suo intervento per cercare di isolare nostri rappresentanti della minoranza. Io credo che il voto di prima sull'interpretazione del Regolamento abbia evidenziato che diversificazioni, chiamiamole così, o vedute diverse sono presenti anche nella maggioranza, ma mentre è giustificabile che una opposizione possa essere fatta in modi diversi pur tenendo presente lo stesso obiettivo, diverso è che la maggioranza abbia posizioni di merito diverse evidenziate anche nella serata di oggi. Comunque continuo a dire che nel merito non c'è niente da discutere, e che, per quanto riguarda il nostro Gruppo, sicuramente chiuderemo i lavori entro i termini previsti, perché intendiamo discutere in quest'Aula di temi ben più scottanti che attendono; e non vogliamo essere noi di freno alla trattazione dei temi che interessano la maggioranza dei cittadini, non che questo non li interessi, ma ormai tutti i cittadini hanno ben presente quale sarà il loro futuro e che cosa si sta preparando per il futuro dei loro figli.

Così come è inutile insistere sul fatto che la programmazione negoziata, non so in base a quale norma possa fare questa affermazione il collega Marrocu, è salvaguardata; basta leggersi l'emendamento 855 della Giunta per capire che non è salvaguardata affatto, ma che c'è la volontà di azzerarla. Io credo che nel comune di Budoni, se il consorzio Sandalia e tutti i suoi componenti, se i cittadini di Budoni fossero convinti che la programmazione negoziata è salvaguardata non sarebbero lì a parlarne e a chiedere alla Giunta e alla maggioranza di salvaguardare i loro investimenti. Sarebbero in troppi ad aver capito male, presumo che siano in tanti invece ad avere capito benissimo.

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte dell'emendamento numero 2050 comune a tutto il blocco di emendamenti, così come era già stato comunicato del resto dal Presidente.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri ARTIZZU, SANCIU, LOMBARDO, RASSU, PETRINI, MILIA, DIANA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico della parte generale dell'emendamento 2050.

Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - DEDONI - DIANA - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - OPPI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Si è astenuto il consiglieri: ATZERI.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 58

Votanti 57

Astenuti 1

Maggioranza 29

Favorevoli 17

Contrari 40

(Il Consiglio non approva).

Di conseguenza consideriamo decaduti tutti gli altri emendamenti del blocco.

Passiamo adesso alla votazione dell'emendamento numero 851.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente. Il mio voto su questo emendamento sarà favorevole e riprendo le parole che poc'anzi l'onorevole Capelli ha utilizzato per sottolineare come molto spesso si cerchi, da parte di persone che ricoprono incarichi di responsabilità non soltanto in quest'Aula, ma anche nella Commissione competente, di manipolare, e sottolineo manipolare, la realtà.

Noi stiamo qui riproponendo all'articolo 7, dopo il primo comma, un emendamento che consente di andare incontro ad una articolazione corretta di un processo di pianificazione quantitativo. E chiunque avesse letto le prime parole dell'articolo che ha richiamato l'onorevole Pirisi, e cioè "nelle more dell'approvazione del piano urbanistico comunale territoriale", si sarebbe reso conto che questo articolo fa parte delle norme transitorie, cioè uno che è in questo Consiglio regionale da molte legislature non ha guardato il titolo, c'è scritto "norme transitorie"; cioè fino a quando non si approva il PUC si deve adottare una procedura che tenga conto del vecchio sistema, del parametro quantitativo, e si cerca di confondere, io spero che sia un tentativo di confondere gli altri, perché se fosse invece una carenza di comprensione - ribadisco - sul piano concettuale, del richiamo che qui viene fatto sarebbe molto più grave. Ma sono convinto, per conoscenza diretta dell'onorevole Pirisi, che lui abbia utilizzato un artifizio per convincere i suoi della bontà delle sue idee senza riuscirci perché è rimasto solo ad intervenire, evidentemente non c'era condivisione della sua posizione, a meno che non viga da quella parte il principio del silenzio-assenso.

L'intento di questo emendamento è quello di distribuire le quantità delle volumetrie residue valutando l'insediamento sulla base di criteri quantitativi e non qualitativi; stando quindi all'interno della vostra concezione aberrante della pianificazione della quantità noi vi diciamo: "Attenzione, è indispensabile creare le condizioni perché le volumetrie residue rispetto alla norma di 21 anni fa, che voi avete richiamato facendo un rinvio non transitorio ma permanente alla norma, possa essere distribuita nelle zone B, C e G, cioè si possano mettere i centri abitati delle zone costiere nelle condizioni di poter rifunzionalizzare le zone B, così come le zone C e le zone G, in zone F.

È evidente che questa vostra chiara ottusità a non voler tenere conto della necessità di applicare un criterio di equità nei comuni, perché ci sono comuni che hanno utilizzato tutta quella volumetria e l'hanno tutta utilizzata nella fascia dei 2000 metri, ma ci sono molti comuni della Sardegna che non hanno utilizzato per niente la potenzialità delle zone F e adesso non possono dislocare le volumetrie residue né nella fascia dei 2000 metri né oltre tale fascia.

Quindi la disciplina che voi proponete adotta un criterio di gravissima iniquità in riferimento alla pianificazione territoriale ed alle potenzialità di sviluppo che devono essere date ad ogni singolo comune. E di questo ve ne dovete assumere la responsabilità perché questo emendamento punta a dare davvero una potenzialità forte ad ogni singola realtà locale, che deve avere il compito di pianificare lo sviluppo urbanistico sulla base di condizioni di parità e di norme urbanistiche che dettino indirizzi e non vincoli come fa questa nuova legge.

Quindi questo emendamento avrà il mio voto favorevole essendo stato presentato da tutti i colleghi della opposizione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento 851, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto sull' emendamento numero 852. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Il mio voto è favorevole a questo emendamento che riprende totalmente il disegno di legge numero 28 presentato dai colleghi Milia, Onida, Biancareddu e più. Propone una disciplina innovativa sul piano della procedura relativa alla pianificazione territoriale, infatti è la prima volta che in Sardegna si propone di abbinare il processo di pianificazione territoriale a quello della pianificazione economica.

Cioè stiamo dicendo: "Attenzione, in Sardegna si sono investite molte risorse finanziarie nella programmazione economica, ma molto di quello che veniva investito, e in alcuni casi con indebitamento della Regione, non poteva essere speso perché le opere non potevano essere realizzate, in quanto non avevano i requisiti per ottenere le prescritte autorizzazioni urbanistiche". Ecco, questo emendamento presentato da tutta l'opposizione, ha davvero l'obiettivo di programmare lo sviluppo superando la disciplina dettata dall'articolo 28 della legge 45 che non è stato mai utilizzato in questa Regione. L'unico tentativo di utilizzo riguarda l'intervento per il Comune di Palau, approvato dalla Giunta regionale nella precedente legislatura, sottoposto all'esame del Consiglio, e poi non approvato, che è davvero la dimostrazione di come servano in Sardegna procedure che consentano a questa Giunta regionale, a questa maggioranza, di individuare percorsi, strategie che possano davvero metterci nelle condizioni di dare delle risposte puntuali, attraverso la predisposizione di un programma integrato di sviluppo economico.

Un programma di sviluppo economico è tale se è integralmente realizzabile e integralmente fattibile sul piano urbanistico, e noi proponiamo in questo emendamento la variante urbanistica automatica in mano alla Giunta regionale, che qualora dovesse valutare positivamente quell'investimento economico può consentire l'immediata realizzazione anche urbanistica di quel progetto. Cioè vi stiamo proponendo di legare il processo di pianificazione urbanistica al piano economico di un'intrapresa; la mancanza di tale integrazione, infatti, ha bloccato tantissimi comuni, tantissimi sindaci, tantissime amministrazioni pubbliche che pur avendo le risorse finanziarie per realizzare un'opera, poi dovevano aspettare anni ed anni per ottenere le modifiche urbanistiche necessarie. Questa è una proposta che mira in 60 giorni ad arrivare al compimento del ciclo urbanistico e economico del progetto che si vuole realizzare in riferimento a diversi comparti: da quello industriale, a quello artigianale, a quello agricolo, a quello turistico - commerciale e dei servizi, mettendoci anche nelle condizioni di individuare alcune fattispecie di interventi, limitatamente alla fascia dei 300 metri. Ebbene, questo è un emendamento positivo, un emendamento innovativo, un emendamento che consente non di costruire volumetrie, ma di costruire un piano integrato di sviluppo. Ebbene, io credo che a questa legge di divieti, di vincoli, di condizionamenti al mercato, di condizionamenti alla tutela ambientale, un emendamento come questo contribuirebbe a togliere quell'alone di negatività per il futuro della Sardegna. Il mio voto è veramente favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 852.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri LOMBARDO, RASSU, ARTIZZU, MURGIONI, CAPPAI, DIANA, CONTU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento 852.

Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MORO - MURGIONI - OPPI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Si sono astenuti i consiglieri: ATZERI - CHERCHI Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 66

Votanti 64

Astenuti 2

Maggioranza 33

Favorevoli 23

Contrari 41

(Il Consiglio non approva).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 853.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Il mio voto è favorevole a questo emendamento proposto dai Capigruppo della maggioranza perché rappresenta una proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Pili, è dell'opposizione.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, era un auspicio il mio, un auspicio che ci fosse una riconversione, non dell'elettorato, ma vostra perché sarebbe stato piacevole che questo emendamento fosse stato proposto come correttivo e proposta di mediazione dalla maggioranza; così non è, e quindi resta un emendamento della opposizione. Un emendamento che puntava a ridistribuire le funzioni ricettive entro la fascia dei 1000 metri dal mare, consentendo all'interno di quella fascia di riservare a funzioni ricettivo alberghiere e per servizi locali e/o territoriali, una dotazione volumetrica non inferiore al 75 per cento di quella programmata secondo le modalità di cui al comma uno dell'articolo in discussione, cioè quella pari al 50 per cento. E abbiamo, per questo motivo, ritenuto di dover focalizzare ancora una volta l'obiettivo di fondare tutto l'intervento urbanistico di pianificazione solo ed esclusivamente sulla funzione ricettivo alberghiera e per i servizi locali e/o territoriali, cioè dismettendo totalmente quella pratica che era assolutamente consueta nel passato, di focalizzare lo sviluppo relativamente alle residenze e a tutta una serie di azioni che andavano a svilire il patrimonio ambientale che certamente non dava concretezza economica all'investimento. E abbiamo anche detto, in questo emendamento, che era necessario ricomprendere nelle fasce tra i 1000 e i 2000 metri dal mare, e/o contigue ai centri abitati, la percentuale non superiore al 50 per cento di quella residua, quella che è stata posta nei primi 1000 metri. È evidente che con questo emendamento si tenta di dare una connotazione positiva alla legge, cioè di non creare solo vincoli e solo negatività, ma di incentivare lo sviluppo economico, che non può essere condizionato in tutti i modi. Lo scopo di questo emendamento è quello di contemperare davvero la tutela ambientale con lo sviluppo economico, secondo una logica non di chiusura. Con questa legge si pone soltanto un grande cancello alla Sardegna, si pone un lungo filo spinato sulle coste della Sardegna, non si creano le condizioni per dare alla Sardegna nessun tipo di sviluppo, e per giunta senza aver calcolato nessun tipo di ricaduta, una ricaduta che, consentitemelo, non sarà soltanto economica, non sarà soltanto occupazionale, ma sarà soprattutto di carattere sociale, cioè la Sardegna con questa legge farà, sul piano sociale, passi indietro di decenni, determinando una ripresa di quel fenomeno che abbiamo cercato tutti, purtroppo molti a parole, di combattere, della nuova emigrazione. Con questa legge si aprirà una nuova frontiera di emigrazione, avremo chiuso la Sardegna e avremo aperto i cancelli per spingere i sardi ad andare via per trovare da altre parti nuove potenzialità di occupazione, che in Sardegna saranno negate da una legge nefasta che cancella davvero il diritto allo sviluppo della nostra comunità.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro domanda di parlare sull'emendamento 853, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione adesso la nuova formulazione del comma 4 dell'emendamento numero 13 che avevamo spostato a questo articolo, .

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, chiedo che questo emendamento venga distribuito.

PRESIDENTE. Possiamo anche trasferire questo comma all'articolo 8, desidero conoscere il parere della Giunta.

DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforme della Regione. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Trasferiamo quindi questo comma all'articolo 8.

Si dia lettura dell'articolo 8.

SANNA FRANCO, Segretario f.f.:

Art. 8

Norme transitorie

1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività, purché non successivamente modificati.

2. I Comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla sua definitiva approvazione, purché venga corredato dello studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 6.

L'adozione degli strumenti attuativi, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone "F", deve essere corredata dello studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati gli emendamenti 856, 857, 855, 1889, 1890, 1891 e le riformulazioni del comma 3 dell'emendamento numero 1887 e del comma 4 dell'emendamento numero 13, presentate dalla Giunta regionale. Se ne dia lettura.

SANNA FRANCO, Segretario f.f.:

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 8

All'Art. 8, primo comma, le parole:

"della Deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna)"

sono soppresse. (856)

EMENDAMENTO modificativo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 8

All'Art. 8, secondo comma dopo le parole "alla data della pubblicazione" va aggiunto:

"della presente legge hanno avviato il processo di pianificazione comunale con l'adozione da parte del Consiglio comunale degli indirizzi da porre a base della formazione del P.U.C. o".

Vanno conseguentemente soppresse le parole:

"della Deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1". (857)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 8

All'Art. 8, primo comma, dopo le parole "alla data della pubblicazione" sono aggiunte le seguenti:

"della presente legge". (855)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

comma 2bis. "Se non diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 3.". (1889)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Entro i termini di adozione del Piano Paesaggistico Regionale, negli ambiti immediatamente adiacenti a quelli definiti al comma 1 dell'articolo 3, con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale su proposta degli Assessori all'Urbanistica e alla Pubblica Istruzione, sono assoggettabili alle misure di salvaguardia di cui alla presente legge, quelle aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, qualificate ed individuate come tali da motivata determinazione del Responsabile del Procedimento. (1890)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Entro i termini fissati per l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale su proposta degli Assessori dell'Urbanistica e della Pubblica Istruzione, sono assoggettabili alle misure di salvaguardia di cui alla presente legge, quelle aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, qualificate ed individuate come tali da motivata determinazione del Responsabile del Procedimento, indipendentemente dagli ambiti di cui all'articolo 3. (1891)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

(Riformulazione del comma 3 emendamento numero 1887)

Art. 8

Dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell'intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli peri quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia avuto esito positivo la procedura di valutazione di impatto ambientale ed i relativi lavori abbiano avuto inizio. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque subordinata alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.".

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

(Riformulazione del comma 4 emendamento numero 13)

Art. 7

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7 bis

La realizzazione degli interventi pubblici già finanziati dall'Unione Europea dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga in quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 6 del precedente articolo 2 e pubblicati sul BURAS.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (F.I.). Grazie Presidente. Quest'emendamento soppressivo parziale...

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Pili, siccome sono collegati a questo potrebbe anche illustrare gli emendamenti numero 856 e 855 perché non possono essere messi in votazione separatamente, se intende farlo. Devono essere messi in votazione assieme.

PILI (F.I.). Presidente io ritengo che debbano essere illustrati ognuno con il tempo necessario.

PRESIDENTE. No, no potrebbe prendere anche il doppio del tempo, non è questo il problema.

PILI (F.I.). Come intendiamo procedere, Presidente, perché sono le 21 e 15. Lei ritiene che si debba andare avanti sino alla loro votazione?

PRESIDENTE. No, credo che stiamo andando avanti abbastanza velocemente, mi sembra; Quindi, se lei illustra questi emendamenti poi potremmo anche chiudere la seduta.

PILI (F.I.). Illustro l'emendamento numero 856 e lo illustro nella piena consapevolezza che il dover assolutamente fondare una legge su una delibera che non salva niente, che blocca tutto, che è sotto ogni punto di vista illegittima - è illegittima sul piano costituzionale; è illegittima perché viola totalmente leggi regionali, cito per tutte l'articolo 10 bis della legge 23 -, che mette a repentaglio le coste della Sardegna; che ha messo a repentaglio per tre mesi e che per una decisione...

Presidente, gradirei un po' di cortese silenzio, non dico attenzione, ma almeno un po' di silenzio.

Con questo emendamento proponiamo di cassare dalla legge il richiamo ad un atto amministrativo che non poteva disciplinare una materia riservata alla legge, che non poteva codificare vincoli, che non poteva soprattutto modificare i vincoli che erano stati stabiliti dalle norme precedenti, una delibera che oggi, invece, introduce la possibilità di ristrutturare gli stabili esistenti, cosa che è stata per 21 anni vietata nella fascia dei 300 metri, una delibera amministrativa adottata da chi si trova in un conflitto di interessi vero sulla partita dall'urbanistica ed ha voluto modificare i vincoli preesistenti con atto amministrativo, violando davvero tutte le norme in materia. Violando quel principio sacrosanto in base al quale chi fa le leggi è il Consiglio regionale e non la Giunta regionale. Una delibera assolutamente priva di qualsiasi elemento di legittimità, cosa che noi abbiamo più volte richiamato, che ha determinato la presentazione di ricorsi sui quali sicuramente nei prossimi giorni anche organi giudiziari saranno chiamati a pronunciarsi e per legittimare la quale si sta in tutti i modi forzando il Regolamento. La forzatura che ha fatto il Presidente del Consiglio stasera è una forzatura funzionale a tappare la bocca non soltanto a quest'Aula, ma è funzionale a tentare di tappare la bocca al Tribunale Amministrativo Regionale, perché questa maggioranza ha paura dell'illegittimità commessa e ha paura di trovarsi di fronte ad un giudizio, che sarebbe stato sereno, di un tribunale amministrativo, che potrebbe sancire che quella deliberazione impugnata è illegittima sotto più punti di vista. È una deliberazione che avete richiamato in questa legge e che è possibile che venga sospesa ancora prima del giudizio di merito, per il quale purtroppo occorreranno tempi ben più lunghi.

Se avessimo avuto la possibilità di un conforto avremmo certamente potuto spiegare che con quella delibera non solo non si applica il Codice Urbani, ma con quella delibera ci si dimentica di una regola vigente in questa Regione, derivante dalla disciplina dettata dal Codice Urbani da una parte e dalla legge numero 23, articolo 10 bis, dall'altra, che sancisce che nella fascia dei 300 metri non può essere fatto assolutamente niente. Ebbene, voi, anzi qualche birichino, qualcuno attento alle parole e al posizionamento delle parole nei capoversi, ha introdotto la parola "ristrutturazione". E' lei onorevole Pisu quel birichino? No, non ci credo, lei ha fatto il sindaco e so, per la sua militanza politica, che certamente non avrebbe consentito l'introduzione di quella parola, giacché in questi ultimi vent'anni un vostro esponente ha combattuto in quast'Aula numerose battaglie, con migliaia di emendamenti, per evitare che nell'ambito dei 300 metri venisse proposto qualsiasi intervento modificativo del territorio. Ebbene, alla faccia di quel partito che ha avuto come militante l'onorevole Cogodi, ciò è stato fatto con un atto amministrativo. Cioè quel birichino che ha avuto la geniale intuizione di dire: "Ma perché, visto che ci siamo, siccome non se ne accorge nessuno, non inseriamo anche la parola ristrutturazione", aveva un fine preciso, che al termine della discussione di questa legge spiegheremo. Spiegheremo dove si voleva andare a parare - ha fatto bene l'onorevole Diana a chiedermi di ritirare l'emendamento relativo al comune di Arbus - spiegheremo cosa si potrà fare in molte altre parti della Sardegna grazie alla vostra legge. Altro che tutela delle coste! Vi dimostreremo che non tutela le coste, che siete stati utilizzati per perseguire interessi diversi da quelli dei sardi.

Avete ammantato questa legge di perbenismo e in realtà quel birichino vi ha messo tutti dentro il sacco. Dentro il sacco delle coste, colleghi! Il sacco delle coste che sarà attuato con questa legge. Perché con quella delibera si vuole perseguire un altro obiettivo, quello della grande speculazione edilizia, perché i terreni saranno deprezzati, tutte le fasce costiere saranno deprezzate; chi avrà liquidità potrà comprare e poi da solo potrà modificare i parametri e i vincoli. E quei terreni comprati a poco prezzo con la modifica dei vincoli, fra qualche anno varranno molto! Chi è che persegue questa logica? Non credo che sia Rifondazione Comunista.

Anch'io sono d'accordo con il collega Artizzu, che ha contezza che molto spesso quello che viene utilizzato come interesse generale nasconde, cela interessi privati, interessi di lobby che si stanno muovendo in Sardegna, quelle sì con scientificità e con legami politici molto chiari, che dovranno essere puntualmente denunciati il giorno dopo l'approvazione di questa legge. E' per questo motivo che noi proponiamo di cassare dalla legge quel richiamo ad un atto amministrativo; è un richiamo fuori luogo, è un richiamo cassando il quale, a cascata, si fa cadere la retroattività della norma mettendo tantissimi comuni che non hanno un piano urbanistico comunale alla pari di quei comuni che si sono adeguati a un PTP che è stato annullato, che è caduto per le stesse incongruenze che oggi voi state riproponendo e cioè l'episodicità della proposta di pianificazione. Fate le norme urbanistiche in funzione di pochi per punire i nemici e aiutare gli amici. E' una logica in base alla quale si dispone una determinata interpretazione della legge per gli amici e l'applicazione della norma per i nemici. Ecco, questo, colleghi, è quello che succederà se voi doveste decidere di mantenere ferma quella norma che dispone la retroattività della validità dei PUC alla data di adozione della nefasta, ingloriosa delibera del 10 agosto 2004.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 857 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento numero 855.

PILI (F.I.). Presidente, il richiamo alla data della pubblicazione deve essere integrato. Pubblicazione di che? Non c'è legge della Regione che dopo la parola pubblicazione non abbia "della presente legge" e siccome nella confusione che ha dettato l'adozione della delibera prima e del disegno di legge poi, vi siete dimenticati che bisogna pubblicare la legge e che bisogna scriverlo, noi proponiamo di aggiungere tali parole. In tutte le leggi della Regione c'è scritto: "alla data della pubblicazione" di che cosa? "della presente legge"! Io vi chiedo di non accogliere questo emendamento, perché sarebbe una concessione troppo grande al legislatore, a questo Consiglio regionale, perché davvero se riconosceste che mancano le parole "della presente legge" sarebbe una concessione, un riconoscimento troppo grande. Sarebbe un'apertura politica troppo rilevante da valutare davvero negativamente. E allora noi vi chiediamo, con questo emendamento, di introdurre all'articolo 8, dopo le parole "alla data della pubblicazione" le parole "della presente legge", perché è evidente anche secondo le regole di tecnica legislativa, mi pare che si chiami così - i miei professori in quest'Aula, per molti anni, mi hanno richiamato sulla tecnica legislativa - sia necessario indicare cosa si intenda pubblicare. E' evidente che purtroppo nella confusione, nella superficialità, nella chiarezza con cui si sono voluti perseguire alcuni obiettivi, la parola "ristrutturazione" è stata introdotta, però ci si è dimenticati dell'inciso "della presente legge". Sono stati talmente precisi i proponenti questa legge che si sono accorti di inserire la parola "ristrutturazione", ma non si sono accorti che mancava l'inciso "della presente legge". E' evidente che noi riteniamo davvero importante questo emendamento perché se la data richiamata dovesse essere riferita, invece, alla pubblicazione della delibera sarebbe una cosa assolutamente nefasta.

Io credo e sono convinto, colleghi, che anche questo emendamento serva per richiamare tutte le illegittimità che sono contenute in questa legge; illegittimità che abbiamo richiamato anche in riferimento alla delibera del 10 agosto del 2004, che ha imposto ai comuni della Sardegna una sperequazione di trattamento che certamente non può essere assolutamente posta in essere. E allora è evidente che non si possono fare salvi i piani urbanistici di quei comuni che li hanno modificati per adeguarli ai PTP. Quei PTP sono stati dichiarati illegittimi e chiunque ha la bontà, il buonsenso di andare a vedere i motivi per i quali quei PTP sono stati dichiarati illegittimi e conseguentemente annullati, potrebbe rendersi conto che non è assolutamente chiaro come mai i PUC adeguati a piani dichiarati illegittimi vengano fatti salvi e i PUC che magari sono stati predisposti in ossequio non ai PTP, ma alle norme vigenti, non siano considerati validi. Su che cosa un comune deve fondare il proprio operato? Deve fondarlo, deve mettersi nelle condizioni di operare rispetto a delle norme certe. I PTP si sapeva che non contenevano norme certe, i comuni sapevano che sarebbero stati caducati, che i TAR li avrebbero annullati, lo sapevano. Lo sapevano addirittura dal 1996 e quindi credo che fosse davvero già nella competenza delle Giunte precedenti, qualora si fosse riscontrata questa esigenza, porre rimedio. In realtà esistevano i punti cardine legislativi che disciplinavano comunque, con norme generali, la predisposizione dei piani urbanistici comunali.

Ebbene, l'aver in tutti i modi richiamato la delibera, l'aver richiamato interessi diversi da quelli della norma stessa, io credo che in qualche modo renda davvero grave l'applicazione di questa legge, richiamando un processo che è assolutamente privo di concretezza. L'aver richiamato all'interno di questo testo di legge, più volte, la delibera amministrativa, significa che state assodando il principio secondo il quale, davvero, chi fa le leggi è la Giunta regionale. State dichiarando, con questo voto, che chi decide le date non è il Consiglio regionale, ma che il Consiglio regionale è chiamato a ratificare le date che impone, con provvedimenti amministrativi, la Giunta regionale in carica.

Ebbene, colleghi, questa non è regola, questo non è rispetto del principio democratico secondo il quale vi è una netta separazione tra il potere esecutivo e quello legislativo, qui c'è davvero una compromissione del potere legislativo e vi è un'ingerenza insopportabile nel ruolo che a questo Consiglio è assegnato dalla Costituzione, dal Regolamento e dallo stesso Statuto regionale, che gli affida un compito ben preciso, che è quello di legiferare. Oggi stiamo abdicando a quel ruolo, stiamo dicendo che non possiamo in alcun modo metterci nelle condizioni di dare delle risposte puntuali alle esigenze di sviluppo della Sardegna, perché perseguiamo una logica propria di un consiglio di amministrazione. Questo consiglio di amministrazione perseguirà non gli interessi dei sardi, ma gli interessi particolari, così come ha fatto quel birichino che ha aggiunto la parola "ristrutturazione" perché sapeva che non tutelava gli interessi dei sardi, ma interessi ben precisi che presto denunceremo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per illustrare gli emendamenti numero 1889, 1890 e 1891.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie, Presidente. Gli emendamenti si danno per illustrati.

Ne approfitto per consigliare al collega Pili, di cui comprendendo la stanchezza, di rileggersi bene l'emendamento numero 855 e il contesto del primo comma e poi leggersi anche la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 bis, troverà che nel 1989, anno in cui non c'era nessun consiglio di amministrazione, si legiferava allo stesso modo, c'era lo stesso rispetto del legislatore che la Giunta oggi riconosce a quest'Aula. Per quanto riguarda l'emendamento numero 1890, la Giunta lo ritira.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (D.S.), relatore. Grazie, Presidente. Esprimo parere negativo sugli emendamenti che sono stati illustrati testé dall'onorevole Pili, in attesa delle denunce di cui ha parlato. Mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti che sono stati illustrati dalla Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prima di aggiornare i lavori a domani mattina per il proseguo della discussione, desidererei almeno conoscere chi sarà il primo iscritto a parlare, in modo tale che sappia che domani mattina dovrà intervenire per primo. Il primo iscritto è l'onorevole Pili. I lavori sono aggiornati a domani mattina alle ore 10. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 21 e 32.



Allegati seduta

XLVI Seduta

Mercoledì 23 Novembre 2004

Presidenza del Vicepresidente Paolo Fadda

indi

del Presidente Spissu

indi

del Vicepresidente Paolo Fadda

La seduta è aperta alle ore 10 e 16.

SANNA FRANCO, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 novembre 2004 (41), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Capelli e Fedele Sanciu hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 23 novembre 2004; il consigliere regionale Eugenio Murgioni ha chiesto congedo per la seduta del 23 novembre 2004. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

"Interrogazione BALIA - MASIA, con richiesta di risposta scritta, sull'illegittimità dell'articolo n. 17 del Contratto Integrativo di Lavoro (CIRL) degli operai e impiegati dell'Ente foreste della Sardegna". (84)

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenute alla Presidenza.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

"Mozione DEDONI - CASSANO - VARGIU - PISANO sulla situazione venutasi a creare relativamente alla contrattualistica dei dipendenti della Regione Sardegna". (21)

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Possiamo dare inizio ai nostri lavori; siamo alla votazione dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti numero 848, soppressivo parziale, 849, sostitutivo parziale, 14 e 1884, aggiuntivi, a partire dal primo.

Metto in votazione l'emendamento numero 848. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 849, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Capisco che ci vogliano cinque colleghi per chiedere la verifica del numero legale però ci vorrebbe maggiore buon senso, comunque chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Io non so a chi si riferisca dicendo che ci vuole buon senso, a se stesso immagino, perché poteva chiedere di sospendere la seduta, onorevole Sanjust, bastava alzare la mano e chiedere dieci minuti di sospensione.

Siccome lei è intervenuto le voglio dire un'altra cosa, che io stavo aprendo i lavori con l'accordo che qualcuno chiedesse una sospensione, mi sono avvicinato all'onorevole Pili e ho chiesto se potevamo iniziare i lavori regolarmente e mi ha detto che potevamo iniziare, quindi la battuta sul buon senso credo che fosse riferita più a lei che alla Presidenza.

Prego, onorevole Sanjust.

SANJUST (F.I.). Non volevo offendere assolutamente la Presidenza. Penso che possano bastare anche dieci minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni riprendiamo i lavori alle ore 10 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore alle ore 10 e 20, viene ripresa alle ore 10 e 31.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, onorevole Marrocu possiamo riprendere?

Invito qualcuno dei Segretari ad accomodarsi presso il banco della Presidenza.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Bisogna prendere atto che non siamo ancora presenti in numero congruo, mi dispiace. Chiedo se è possibile sospendere i lavori per altri dieci minuti così consentiamo ai colleghi di raggiungere l'aula, o un quarto d'ora addirittura!

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, quindi lei chiede di sospendere per un quarto d'ora?

MARROCU (D.S.). Sì.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni da parte dei colleghi i lavori riprenderanno alle ore 10 e 45.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 32, viene ripresa alle ore 10 e 48.)

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto. Invito qualcuno dei segretari ad accomodarsi presso il banco della Presidenza. Riprendiamo i nostri lavori.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo 1884, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 14 della Giunta regionale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Chiederei se è possibile una brevissima riunione della Conferenza dei Capigruppo per decidere su come procedere nell'esame dell'articolo 7, perché ci sono stati preannunciati, ma non sono ancora a disposizione, degli emendamenti presentati da un collega e quindi ritengo giusto che ci si veda per capire come procedere.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni da parte dei colleghi, sospendo i lavori per trenta minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 50, viene ripresa alle ore 11 e 50.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, invito i colleghi a prendere posto. Siamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

Art. 7

Zone F turistiche

1. Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibile nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi: numero 850, 851 e 854 che sono identici, 852 e 853; al numero 851 sono stati presentati poi degli emendamenti aggiuntivi che vanno dal numero 1892 al numero 2287; poi dobbiamo esaminare ancora la riformulazione del comma quattro dell'emendamento 13, precedentemente sospeso, che è in distribuzione. Se ne dia lettura.

SANNA Franco, Segretario f.f.:

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo le parole "nelle Zone F" sono aggiunte le seguenti:

"ricomprese nella fascia dei duemila metri dal mare". (850)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1 bis. La residua volumetria, pari al 50% di quella consentita con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell' Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 2266/U/1983, potrà essere programmata nelle zone urbanistiche "B", "C" e "G", individuate ai sensi del medesimo decreto Assessoriale, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa. " (851)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per la definizione e l'attuazione di programmi integrati di sviluppo, caratterizzati dalla integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, e da una dimensione tale da incidere sulla organizzazione complessiva del territorio e che richiedono, per la loro completa realizzazione, modifiche ed integrazioni alla disciplina urbanistica e territoriale, la Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli o associati, possono stipulare accordi di programma con soggetti pubblici e privati che propongano iniziative di rilevante interesse economico e produttivo, con l'obiettivo primario dello sviluppo economico-sociale mediante l'incremento della base occupazionale del territorio, nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.

1 ter. Il Programma Integrato di Sviluppo deve essere corredato da apposito studio di fattibilità, redatto secondo le indicazioni della delibera CIPE 106/99. Ad esso deve essere allegata una proposta di variante della pianificazione urbanistica vigente che deve essere elaborata, qualora riguardi ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04, secondo le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 1, quinto comma e 4.

1 quater. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di Programma Integrato di Sviluppo, convoca una conferenza tra tutti i rappresentanti delle amministrazioni interessate; qualora si raggiunga l'intesa, lo schema di accordo di programma, previa istruttoria pubblica di cui all'articolo 18 della L.R. 40/90, entro i successivi sessanta giorni viene adottato dalle amministrazioni pubbliche interessate e trasmesso alla Giunta regionale che, acquisito il parere del C.T.R.U., ne delibera l'approvazione definitiva. L'accordo, sottoscritto da tutti i soggetti interessati e corredato dalla dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza delle opere programmate, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione ed esplica la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.A.S., determinando le eventuali e conseguenti variazioni alla disciplina urbanistica e territoriale e, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato, sostituendo le concessioni edilizie.

1 quinque. Negli ambiti territoriali compresi nella fascia dei 300 metri dal mare l'accordo di programma potrà prevedere interventi limitatamente a:

- ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 22/84 per le quali sono consentiti incrementi volumetrici, purché attigui alle strutture preesistenti, nella misura massima del 30% delle preesistenze, purché non venga superato complessivamente l'indice fondiario di 1 mc/mq; almeno il 50% di detto incremento volumetrico dovrà essere riservato al miglioramento della qualità dei servizi offerti;

- riconversione mediante ristrutturazione o ricostruzione a seguito di demolizione di complessi edilizi preesistenti da destinare a strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 22/84 e successive modifiche ed integrazioni per i quali sono consentiti incrementi volumetrici nella misura massima del 25% delle preesistenze;

- le opere pubbliche o di preminente interesse pubblico che per la loro natura non possono essere localizzate in altri ambiti e le relative varianti, ivi comprese le opere riconducibili alle preesistenti previsioni della programmazione regionale;

- interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente; interventi di risanamento e disinquinamento nella fascia costiera, di valorizzazione delle zone umide e di acquacoltura. " (852)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"1 bis. In sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale dovrà darsi preminenza alla programmazione degli interventi riferiti al comparto ricettivo alberghiero ed ai servizi turistici. Nella fascia dei 1000 metri dal mare deve essere comunque riservata, a funzioni ricettivo alberghiere e per servizi locali e/o territoriali, una dotazione volumetrica non inferiore al 75% di quella programmata, secondo le modalità di cui al comma precedente. Nelle aree ricomprese fra i 1.000 e i 2.000 mt. dal mare e/o contigue ai centri abitati la predetta percentuale non potrà essere inferiore al 50%. " (853)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 7

All'Art. 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1 bis. La residua volumetria, pari al 50% di quella consentita con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell'Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 2266/U/1983, potrà essere programmata nelle zone urbanistiche "B", "C" e "G", individuate ai sensi del medesimo decreto Assessoriale, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa." (854)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ALGHERO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1892)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARZACHENA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1893)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CASTELSARDO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1894)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LA MADDALENA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1895)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di OLBIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1896)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PALAU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1897)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PORTOTORRES. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1898)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di AGLIENTU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1899)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.TERESA DI GALLURA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1900)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SASSARI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1901)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SORSO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1902)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TEMPIO PAUSANIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1903)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TRINITA′ D'ALGULTU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1904)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLANOVA MONTELEONE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1905)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VALLEDORIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1906)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BADESI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1907)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GOLFO ARANCI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1908)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1909)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di STINTINO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1910)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARZANA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1911)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BARISARDO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1912)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BAUNEI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1913)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BOSA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1914)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BUDONI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1915)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di DORGALI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1916)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GAIRO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1917)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GIRASOLE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1918)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LANUSEI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1919)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LOCERI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1920)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di LOTZORAI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1921)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MAGOMADAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1922)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di OROSEI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1923)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di POSADA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1924)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.TEODORO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1925)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SINISCOLA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1926)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TERTENIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1927)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TORTOLI′. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1928)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CARDEDU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1929)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARBUS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1930)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ASSEMINI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1931)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di BUGGERRU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1932)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CAGLIARI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1933)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CALASETTA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1934)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CAPOTERRA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1935)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CARBONIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1936)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CARLOFORTE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1937)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di DOMUSDEMARIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1938)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di FLUMINIMAGGIORE. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1939)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GIBA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1940)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GONNESA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1941)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di GUSPINI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1942)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di IGLASIAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1943)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MARACALAGONIS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1944)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MURAVERA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1945)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PORTOSCUSO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1946)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di PULA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1947)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di QUARTU S.ELENA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1948)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.GIOVANNI SUERGIU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1949)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.ANTIOCO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1950)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SARROCH. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1951)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di SINNAI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1952)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TEULADA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1953)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLAPUTZU. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1954)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLA S.PIETRO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1955)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di VILLASIMIUS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1956)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di MASAINAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1957)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CASTIADAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1958)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ELMAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1959)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ARBOREA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1960)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CABRAS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1961)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di CUGLIERI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1962)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di NARBOLIA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1963)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di ORISTANO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1964)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di RIOLA SARDO. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1965)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.ANNA ARRESI. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1966)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.GIUSTA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1967)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di S.VERO MILIS. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1968)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TERRALBA. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1969)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle LL.RR. 16/1994 e 14/1996, alla L. 23.12.1996, n.622, art. 2, commi da 202 a 214, al D.Lgs 18.8.2000, n.267, alle Delibere CIPE dal 21.3.1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R. 45/1989 già sottoscritti fra la Regione Sarda ed i soggetti pubblici e privati, ovvero adottati dalla Giunta regionale, ricadenti nel territorio del Comune di TRESNURAGHES. Tali interventi sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R". (1970)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ALGHERO.". (1971)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARZACHENA.". (1972)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CASTELSARDO.". (1973)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LA MADDALENA.". (1974)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di OLBIA.". (1975)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PALAU.". (1976)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PORTOTORRES.". (1977)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di AGLIENTU.". (1978)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.TERESA DI GALLURA.". (1979)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SASSARI.". (1980)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SORSO.". (1981)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TEMPIO PAUSANIA.". (1982)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TRINITA′ D'AGULTU.". (1983)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLANOVA MONTELEONE.". (1984)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VALLEDORIA.". (1985)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BADESI.". (1986)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GOLFO ARANCI.". (1987)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO.". (1988)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di STINTINO.". (1989)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARZANA.". (1990)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BARISARDO.". (1991)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BAUNEI.". (1992)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BOSA.". (1993)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BUDONI.". (1994)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di DORGALI.". (1995)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GAIRO.". (1996)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GIRASOLE.". (1997)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LANUSEI.". (1998)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LOCERI.". (1999)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di LOTZORAI.". (2000)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MAGOMADAS.". (2001)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di OROSEI.". (2002)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di POSADA.". (2003)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.TEODORO.". (2004)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SINISCOLA.". (2005)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TERTENIA.". (2006)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TORTOLI′.".(2007)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CARDEDU.". (2008)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARBUS.". (2009)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ASSEMINI.". (2010)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di BUGGERRU.". (2011)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CAGLIARI.". (2012)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CALASETTA.". (2013)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CAPOTERRA.". (2014)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CARBONIA.". (2015)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CARLOFORTE.". (2016)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di DOMUSDEMARIA.". (2017)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di FLUMINIMAGGIORE.". (2018)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GIBA.". (2019)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GONNESA.". (2020)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di GUSPINI.". (2021)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di IGLESIAS.". (2022)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MARACALAGONIS.". (2023)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MURAVERA.". (2024)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PORTOSCUSO.". (2025)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di PULA.". (2026)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di QUARTU S.ELENA.". (2027)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.GIOVANNI SUERGIU.". (2028)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.ANNA ARRESI.". (2029)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.ANTIOCO.". (2030)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SARROCH.". (2031)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di SINNAI.". (2032)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TEULADA.". (2033)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLAPUTZU.". (2034)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLA S.PIETRO.". (2035)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di VILLASIMIUS.". (2036)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di MASAINAS.". (2037)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CASTIADAS.". (2038)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ELMAS.". (2039)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ARBOREA.". (2040)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CABRAS.". (2041)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di CUGLIERI.". (2042)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di NARBOLIA.". (2043)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di ORISTANO.". (2044)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di RIOLA SARDO.". (2045)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.GIUSTA.". (2046)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di S.VERO MILIS.". (2047)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TERRALBA.". (2048)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione nel Comune di TRESNURAGHES.". (2049)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ALGHERO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2050)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARZACHENA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2051)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CASTELSARDO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2052)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LA MADDALENA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2053)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di OLBIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2054)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PALAU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2055)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PORTOTORRES, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2056)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di AGLIENTU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2057)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.TERESA DI GALLURA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2058)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SASSARI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2059)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SORSO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2060)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TEMPIO PAUSANIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2061)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TRINITA′ D'AGULTU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2062)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLANOVA MONTELEONE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2063)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VALLEDORIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2064)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BADESI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2065)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GOLFO ARANCI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2066)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2067)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di STINTINO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2068)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARZANA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2069)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BARISARDO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2070)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BAUNEI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2071)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BOSA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2072)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BUDONI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2073)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di DORGALI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2074)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GAIRO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2075)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GIRASOLE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2076)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LANUSEI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2077)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LOCERI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2078)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di LOTZORAI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2079)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MAGOMADAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2080)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di OROSEI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2081)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di POSADA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2082)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.TEODORO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2083)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SINISCOLA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2084)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TERTENIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2085)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TORTOLI′, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2086)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CARDEDU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2087)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARBUS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2088)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ASSEMINI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2089)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di BUGGERRU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2090)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CAGLIARI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2091)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CALASETTA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2092)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CAPOTERRA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2093)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CARBONIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2094)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CARLOFORTE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2095)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di DOMUSDEMARIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2096)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di FLUMINIMAGGIORE, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2097)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GIBA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2098)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GONNESA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2099)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di GUSPINI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2100)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di IGLESIAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2101)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MARACALAGONIS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2102)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MURAVERA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2103)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PORTOSCUSO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2104)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di PULA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2105)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di QUARTU S.ELENA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2106)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.GIOVANNI SUERGIU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2107)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.ANNA ARRESI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2108)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.ANTIOCO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2109)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SARROCH, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2110)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di SINNAI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2111)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TEULADA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2112)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLAPUTZU, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2113)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLA S.PIETRO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2114)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di VILLASIMIUS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2115)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di MASAINAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2116)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CASTIADAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2117)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ELMAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2118)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ARBOREA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2119)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CABRAS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2120)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di CUGLIERI, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2122)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di NARBOLIA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2123)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di ORISTANO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2124)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di RIOLA SARDO, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2125)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.GIUSTA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2126)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di S.VERO MILIS, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2127)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TERRALBA, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2128)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per le opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, già finanziate o da finanziare, ricadenti nel Comune di TRESNURAGHES, autorizzate o da autorizzare da parte del Comune competente. Tali opere pubbliche sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2129)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ALGHERO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2130)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARZACHENA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2131)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CASTELSARDO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2132)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LA MADDALENA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2133)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di OLBIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2134)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PALAU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2135)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PORTOTORRES le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2136)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di AGLIENTU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2137)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.TERESA DI GALLURA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2138)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SASSARI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2139)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SORSO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2140)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TEMPIO PAUSANIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2141)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TRINITA′ D'AGULTU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2142)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLANOVA MONTELEONE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2143)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VALLEDORIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2144)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BADESI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2145)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GOLFO ARANCI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2146)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LOIRI PORTO S.PAOLO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2147)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di STINTINO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2148)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARZANA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2149)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BARISARDO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2150)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BAUNEI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2151)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BOSA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2152)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BUDONI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2153)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di DORGALI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2154)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GAIRO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2155)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GIRASOLE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2156)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LANUSEI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2157)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LOCERI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2158)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di LOTZORAI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2159)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MAGOMADAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2160)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di OROSEI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2161)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di POSADA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2162)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.TEODORO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2163)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SINISCOLA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2164)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TERTENIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2165)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TORTOLI′ le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2166)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CARDEDU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2167)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARBUS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2168)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ASSEMINI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2169)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di BUGGERRU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2170)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CAGLIARI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2171)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CALASETTA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2172)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CAPOTERRA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2173)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CARBONIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2174)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CARLOFORTE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2175)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di DOMUSDEMARIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2176)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di FLUMINIMAGGIORE le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2177)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GIBA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2178)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GONNESA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2179)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di GUSPINI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2180)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di IGLESIAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2181)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MARACALAGONIS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2182)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MURAVERA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2183)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PORTOSCUSO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2184)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di PULA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2185)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di QUARTU S.ELENA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2186)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.GIOVANNI SUERGIU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2187)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.ANNA ARRESI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2188)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.ANTIOCO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2189)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SARROCH le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2190)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di SINNAI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2191)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TEULADA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2192)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLAPUTZU le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2193)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLA S.PIETRO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2194)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di VILLASIMIUS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2195)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di MASAINAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2196)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CASTIADAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2197)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ELMAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2198)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ARBOREA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2199)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CABRAS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2200)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di CUGLIERI le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2201)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di NARBOLIA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2202)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di ORISTANO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2203)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di RIOLA SARDO le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2204)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.GIUSTA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2205)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di S.VERO MILIS le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2206)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TERRALBA le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2207)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All'Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i piani attuativi pubblici, ovvero per quelli privati, ricadenti nel territorio comunale di TRESNURAGHES le cui convenzioni siano state già sottoscritte dalle parti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali piani sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2208)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ALGHERO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2209)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARZACHENA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2210)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CASTELSARDO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2211)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LA MADDALENA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2212)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di OLBIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2213)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PALAU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2214)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PORTOTORRES. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2215)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di AGLIENTU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2216)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.TERESA DI GALLURA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2217)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SASSARI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2218)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SORSO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2219)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TEMPIO PAUSANIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2220)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TRINITA′ D'AGULTU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2221)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLANOVA MONTELEONE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2222)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VALLEDORIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2223)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BADESI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2224)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GOLFO ARANCI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2225)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LOIRI PORTO S.PAOLO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2226)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di STINTINO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2227)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARZANA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2228)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BARISARDO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2229)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BAUNEI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2230)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BOSA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2231)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BUDONI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2232)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di DORGALI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2233)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GAIRO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2234)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GIRASOLE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2235)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LANUSEI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2236)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LOCERI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2237)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di LOTZORAI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2238)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MAGOMADAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2239)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di OROSEI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2240)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di POSADA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2241)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.TEODORO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2242)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SINISCOLA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2243)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TERTENIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2244)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TORTOLI′. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2245)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CARDEDU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2246)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARBUS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2247)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ASSEMINI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2248)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di BUGGERRU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2249)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CAGLIARI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2250)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CALASETTA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2251)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CAPOTERRA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2252)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CARBONIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2253)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CARLOFORTE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2254)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di DOMUSDEMARIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2255)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di FLUMINIMAGGIORE. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2256)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GIBA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2257)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GONNESA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2258)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di GUSPINI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2259)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di IGLESIAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2260)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MARACALAGONIS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2261)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MURAVERA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2262)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PORTOSCUSO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2263)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di PULA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2264)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di QUARTU S.ELENA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2265)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.GIOVANNI SUERGIU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2266)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.ANNA ARRESI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2267)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.ANTIOCO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2268)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SARROCH. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2269)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di SINNAI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2270)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TEULADA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2271)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLAPUTZU. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2272)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLA S.PIETRO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2273)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di VILLASIMIUS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2274)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di MASAINAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.". (2275)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CASTIADAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2276)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ELMAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2277)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ARBOREA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2278)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CABRAS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2279)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di CUGLIERI. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2280)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di NARBOLIA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2281)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di ORISTANO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2282)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di RIOLA SARDO. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2283)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.GIUSTA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2284)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di S.VERO MILIS. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2285)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TERRALBA. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2286)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI

Emendamento n. 851

All' Art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. I limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per gli interventi pubblici e/o privati, ricadenti nella fascia oltre i 300 metri dalla battigia, che risultano finanziati o finanziabili con contribuiti pubblici o a totale capitale privato, relativi a strutture di natura turistico ricettiva, compresi gli ampliamenti non superiori al 25% della volumetria esistente anche se compresi nella fascia entro i 300 metri dalla battigia con categorica esclusione delle funzioni residenziali, ricadenti nel Comune di TRESNURAGHES. Tali opere, sono immediatamente eseguibili nelle more dell'approvazione del P.P.R.".(2287)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

(Riformulazione del comma 4 dell'emendamento numero 13)

Art. 7

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7 bis

La realizzazione degli interventi pubblici già finanziati dall'Unione Europea dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga in quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 6 del precedente articolo 2 e pubblicati sul BURAS.

PRESIDENTE. L'emendamento 850 può essere illustrato. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento 850.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, la ratio di questo emendamento, il numero 850 all'articolo 7, è quella di tentare di limitare il dimensionato delle volumetrie solo nelle zone F site all'interno della fascia dei duemila metri; perché è evidente che non tutti i comuni della Sardegna, anche quelli costieri, hanno le zone F interamente ricomprese nella fascia dei duemila metri. Ed è evidente che il dimensionamento delle volumetrie che viene qui richiamato, definito in base al decreto dell'Assessore dell'urbanistica del 20 dicembre del 1983, che aveva disciplinato le volumetrie insediabili nelle zone F, può essere allocato soltanto nella fascia dei duemila metri; e quindi riteniamo che, qualora quel dimensionamento sia ancora capace di contenere ulteriori potenzialità di sviluppo, queste possono essere utilizzate anche fuori dalla fascia dei duemila metri.

E, quindi, stiamo sostenendo una tesi che è assolutamente plausibile sul piano della pianificazione urbanistica e che semmai soddisfa l'esigenza di dare al dimensionamento delle zone F una prospettiva politica non solo legata alle coste. E cioè, in teoria questo nostro emendamento va nella direzione che in qualche modo si vorrebbe seguire con la stessa filosofia con la quale si voleva, in termini radicali ed assolutamente improponibili, tracciare la strada di questa norma. Quindi, si chiede sostanzialmente di poter avere un quadro delle zone F non soltanto limitato ai duemila metri, ma di poter utilizzare le volumetrie ancora disponibili nei singoli agglomerati urbani, nei singoli contesti comunali, anche fuori dai duemila metri. Noi abbiamo ritenuto di proporre questo emendamento proprio allo scopo di perseguire uno sviluppo articolato ed equilibrato tra le zone interne e le zone costiere, uno sviluppo equilibrato che possa, tra le coste e le zone interne, articolare la scelta turistica e di valutazione anche in questo caso ambientale.

È anche evidente che negli emendamenti che seguiranno è prevista la possibilità e la necessità di tener conto in maniera assolutamente determinante della esigenza di allocare all'interno delle zone F, entro le fasce dei duemila metri e dei trecento metri tutta una serie di interventi che sono assolutamente necessari sul piano non solo dello sviluppo economico ma anche della riqualificazione dell'esistente; in questa direzione noi dobbiamo assolutamente tener conto dell'esigenza prospettata per consentire in alcuni casi l'ampliamento delle strutture già esistenti, e per dare la possibilità di tener conto di nuovi insediamenti che si vogliono allocare oltre i duemila metri ai fini dello stesso sviluppo economico del territorio. Non vogliamo cioè "relegare" le zone F soltanto nelle coste, anche perché noi riteniamo che per gli insediamenti costieri debba essere perseguito prioritariamente l'ampliamento dell'esistente e la riqualificazione di ciò che è già fruibile e semmai spostare tutti i nuovi insediamenti oltre la fascia dei trecento metri, e anche oltre quella dei duemila. Per queste ragioni noi abbiamo voluto presentare questo emendamento aggiungendo dopo le parole "nelle zone F" le parole "ricomprese nella fascia dei duemila metri dal mare" ritenendo che questa possa essere una norma che corregge, almeno in parte, la strada perseguita in termini drastici dalla norma che ha espropriato i comuni della funzione di pianificazione urbanistica territoriale da parte.

Se questo indirizzo si vuole mantenere, noi riteniamo che debba essere fatta salva comunque la potenzialità di sviluppo che ogni singolo comune ha ancora in sé, anche perché altrimenti si creerebbe un effetto sperequativo nei confronti di quei comuni che non avessero utilizzato per niente le volumetrie delle zone F, e la maggior parte dei comuni sardi che aveva allocato erroneamente le zone F soltanto nella fascia dei trecento metri non le ha assolutamente utilizzate.

Con questo emendamento cerchiamo di ricomporre il ciclo edilizio urbanistico di ogni singolo comune per allocare anche fuori dai duemila metri quelle potenzialità residue che il decreto del 20 dicembre 1983 aveva sostanzialmente individuato, come ricorderete, con un calcolo matematico legato al numero degli abitanti insediabili in proporzione alla lunghezza della costa disponibile. Noi riteniamo che anche quel calcolo sia stato superato dall'introduzione in questa legge dello studio di compatibilità paesistico - ambientale che non rende più quel parametro plausibile, e noi condividiamo questa tesi, rispetto a valutazioni che non tengono conto di parametri numerici ma di parametri qualitativi di insediabilità degli interventi che vengono proposti.

Quindi io sono dell'avviso che questo emendamento, che i proponenti hanno voluto sottoporre all'attenzione dell'Aula, tenga appunto conto di questa esigenza primaria di ridare ai comuni la potestà di governo sulla pianificazione urbanistica, seppur sulla base di un parametro vecchio, di un parametro non verificabile, un parametro che non è stato in alcun modo graduato rispetto a quelle che erano le esigenze che invece in ogni singolo territorio si sono manifestate, ed anche rispetto a quei comuni che hanno avuto un forte sviluppo turistico con un dimensionamento che appare oggi, rispetto a queste logiche, saturo magari per la fascia dei duemila metri ma che potrebbe essere utilizzato allocando ulteriori zone F, cioè zone turistiche, fuori dalla fascia dei duemila metri.

E l'aver titolato questo articolo 7 "Zone F turistiche" significa che occorre disciplinare in ogni singolo dettaglio quello che è possibile ed è necessario fare nelle zone F per dare compiutezza ad una pianificazione urbanistica che sappia davvero fornire le risposte necessarie per realizzare al meglio sul piano non quantitativo ma qualitativo quello sviluppo che ogni singolo comune, ogni singolo consiglio comunale nell'esercizio delle sue prerogative di pianificatore deve assolutamente poter incentivare a pieno.

A tal fine noi riteniamo che si debba introdurre questo emendamento che aggiunge le parole "ricomprese nella fascia dei duemila metri dal mare" perché è evidente che in questo modo si consente un minimo di utilizzo ulteriore di queste zone F, che altrimenti sarebbero abbandonate a sé stesse senza, come capita molto spesso, aver integrato la pianificazione urbanistica e lo sviluppo cosa che invece dovrebbe essere il cuore pulsante di qualsiasi scelta economica; integrazione che, evidentemente, non è stata tenuta in alcuna considerazione in questa legge. Noi crediamo che, il "core business" dell'economia sarda futura, lo sviluppo turistico integrato delle zone interne e delle zone costiere, possa essere recuperato e giustamente meglio dimensionato e calibrato con l'introduzione di questo limite dei duemila metri per quanto riguarda una contabilità "quantitativa" della pianificazione delle zone F, lasciando alle altre parti la possibilità di dare quello sviluppo che è assolutamente necessario, che va dagli insediamenti particolari, cito per tutti gli insediamenti agrituristici, per arrivare a quelli che abbracciano più settori e che richiedono investimenti da reperire tramite la programmazione negoziata, così come è capitato in diverse parti della Sardegna.

PRESIDENTE. Possono essere illustrati gli emendamenti numero 851 e 854, sempre a firma Pili e più. Ripeto, ricordo ai colleghi che sono uguali.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti 851 e 854.

PILI (F.I.). L'emendamento numero 851 propone di aggiungere all'articolo 7, dopo il primo comma, il seguente comma 1 bis: "La residua volumetria pari, al cinquanta per cento di quella consentita con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistiche 2266/U del 1983, potrà essere programmata nelle zone urbanistiche B, C e G individuate ai sensi del medesimo decreto assessoriale, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa". Con quest'emendamento i presentatori avevano l'intenzione e l'obiettivo di creare tutta una serie di peculiarità nella pianificazione urbanistica che va nella direzione di accogliere un'esigenza di diffusione sul territorio, più organica, più omogenea, più inserita nel tessuto urbano e non solo delle città e degli agglomerati urbani ed extraurbani, ed in particolar modo delle zone B, C e G. Quando citiamo le zone B, ci riferiamo a quelle zone che sono interne al tessuto urbano che possono anch'esse, proprio sulla base dell'esperienza dell'albergo diffuso, conferire maggiore valore allo sviluppo economico del singolo centro abitato; con questo emendamento quelle zone B potrebbero essere trasformate, potrebbero vedere riallocate le funzioni delle zone F turistiche. Così dicasi per le zone C che, come voi sapete, colleghi, sono le zone d'espansione urbana, di ricucitura in alcuni casi tra le zone urbane e quelle extraurbane, molto spesso in Sardegna un punto di raccordo tra le zone d'espansione e le stesse zone agricole a causa della mancanza di un parametro d'unità culturale minima, che non è stata mai assegnato in Sardegna - nonostante le direttive agricole approvate dal Consiglio regionale questo parametro non esiste - per cui è necessario prevedere questa rifunzionalizzazione degli aspetti urbanistici delle zone contigue ai centri abitati, le zone C d'espansione in particolar modo. Stessa cosa vale per le zone G. Molto spesso nei centri urbani sono allocate zone G, che storicamente hanno avuto come unico utilizzo quello di essere destinate all'insediamento di centri commerciali. Ecco noi riteniamo che molte di queste zone che sono state destinate nei piani urbanistici all'allocazione di servizi, servizi che molto spesso sono diventati servizi funzionali soltanto alla grande distribuzione, è indispensabile e necessario che oggi possano essere rifunzionalizzate. In questo caso noi riteniamo che anche in queste zone urbanistiche B, C e G, possa essere programmata una volumetria, nella misura residua pari a cinquanta per cento di quella consentita con l'applicazione di parametri massimi stabiliti per le zone F dal decreto dell'Assessore all'Urbanistica del 1983. Riteniamo che questa linea di condotta possa riqualificare la programmazione urbanistica comunale, recependo anche quello che è stato detto illustrando l'emendamento numero 850, teso anche ad accogliere nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa quelle volumetrie che riguardano i residuati del decreto dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica del 1983.

Quindi noi riproponiamo l'esigenza di reinterpretare le finalità del decreto dell'Assessore degli enti locali del 1983 in termini di contingenza e di strategicità sul piano della pianificazione territoriale in Sardegna. In quegli anni era stata fatta una mera pianificazione legata alla quantificazione numerica dei volumi insediabili, senza tenere in alcun conto delle peculiarità di ogni singolo territorio, poco importava se era territorio montuoso, poco importava se era un sistema dunale complesso, sciolto o consolidato, ciò che importava era che ci fosse una certa distanza della costa e in base ad essa si imponeva un vincolo che andava a bloccare qualsiasi tipo di valorizzazione ambientale, in alcuni casi, così come è capitato in alcune coste della Sardegna, a depauperare, a creare tutta una serie di elementi che hanno davvero condannato per sempre alla loro devastazione ambientale.

Ecco, noi riteniamo che l'introduzione dello studio di compatibilità paesistico ambientale per i piani urbanistici, ed anche per gli stessi piani attuativi e per quello che vedremo dopo nel corso degli emendamenti, rappresenti una crescita sul piano culturale per la pianificazione urbanistica che dovrà avvalersi non di parametri numerici, non di parametri discrezionali, ma di elementi che sono certamente riconoscibili nella pianificazione del paesaggio, elementi cardine che ormai in Europa, ma crediamo anche in Italia, e mi riferisco ad alcune regioni in particolar modo, cito per tutte l'Emilia Romagna, la Toscana, la stessa Calabria hanno trovato condivisione in riferimento alla pianificazione del paesaggio. Noi abbiamo il dovere di muoverci verso questa direzione.

Quindi non è un residuo volumetrico funzionale solo ed esclusivamente ad un utilizzo costretto ed obbligatorio delle volumetrie, come per dire "io ce le ho ed io le sfrutto sino alla fine", ma significa metterci nelle condizioni di riqualificare quelle volumetrie, metterci nelle condizioni di dare massimo e pieno utilizzo qualitativo e non quantitativo a quelle volumetrie. E non è un caso che noi proponiamo in quest'emendamento di ricollocarle nelle zone B, C e G. Cioè, nei centri abitati, cioè nelle zone B, perché diventino motore pulsante, sistema di raccordo e di collegamento capace di coniugare l'attrazione verso i centri storici con lo sviluppo turistico, nelle zone C molto spesso in Sardegna zone di raccordo tra i centri urbani e le zone agricole, per strutture che possono serviere, anche sul piano dell'utilizzo e della funzionalità, per le funzioni legate sia al servizio della comunità, sia a quello per la recettività che dovesse essere proposta in queste zone F in alcuni periodi dell'anno

In buona sostanza quest'emendamento è un emendamento teso a favorire una concezione di pianificazione urbanistica organica non basata su una visione radicale, una visione limitata, punitiva ma su una visione d'apertura rispetto alle esigenze, alle molteplici esigenze di ciascun centro abitato. Quante volte è capitato che in un comune si volesse realizzare in una zona G un albergo e questo venisse assolutamente bloccato, perché il comune non aveva la possibilità di allocare quel tipo di volumetrie nelle zone G. Ecco, quest'emendamento accoglie quell'esigenza che invece ci pare assolutamente prioritaria per lo sviluppo delle nostre città e dei nostri centri urbani. E in questa ottica noi riteniamo che sia proponibile un intervento teso a modificare una concezione che ha ormai 21 anni di storia, attraverso una rilettura del decreto 2266 dell'Assessore dell'urbanistica, una rilettura che certamente la pianificazione urbanistica merita, per quanto è cresciuta non soltanto in Sardegna, ma in Italia e in Europa,.

PRESIDENTE. All'emendamento 851 sono stati presentati, come già annunciato all'Aula, 396 emendamenti. Nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo concordato che si illustreranno per blocchi; quindi, adesso si procederà ad illustrare gli emendamenti dal numero 1892 al numero 1970; il secondo blocco va dal 1971 al 2049; il terzo blocco dal 2050 al 2129; mentre gli emendamenti dal 2130 al 2208 e dal 2209 al 2287 non sono stati ammessi in quanto in contrasto con precedenti emendamenti che erano stati già approvati dall'Aula, in modo particolare mi riferisco all'emendamento 13 e all'emendamento 12. Quindi il primo blocco può essere illustrato; c'è un unico presentatore, l'onorevole Pili.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti del primo blocco dal numero 1892 al numero 1970.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, io credo che - come dicevo poc'anzi - quest'emendamento riproponga un tema che l'Aula non ha ancora affrontato o meglio che ha affrontato ma non è arrivata a definire un passaggio assolutamente rilevante. Mi riferisco al tema della programmazione negoziata. E cioè un tema che, nella lunga discussione di questa legge, probabilmente non è stato ancora affrontato con l'attenzione che merita da parte del Consiglio regionale, un tema che con quest'emendamento si vuole riproporre, non soltanto in termini generali, ma anche in termini particolari per ogni singolo comune della Sardegna, perché si possa ragionare sulla realtà di ogni comune della Sardegna, e considerato che non è consentito in sede di illustrazione degli emendamenti, lo faremo sicuramente e lo farò sicuramente in sede di dichiarazioni di voto per capire l'incidenza economico - finanziaria ed occupazionale che questa legge ha su ogni comune della il Sardegna. Cioè, si dovrà sapere per ogni singolo emendamento che viene bocciato cosa conseguentemente viene bocciato in quel singolo comune. Partendo dal comune di Alghero per arrivare a quello di Tresnuraghes si capirà tutto quello che è avvenuto dal 1996 in poi, con particolare attenzione a quello che è successo con l'utilizzo dei fondi CIPE, e mi riferisco alla programmazione negoziata di carattere nazionale e regionale, dai piani integrati d'area inventati dal centrosinistra nel 1996, ai piani integrati territoriali di nuova generazione, che il Consiglio regionale ha voluto introdurre.

Io vorrei ricordarvi che la programmazione negoziata e i piani integrati territoriali sono stati introdotti con un ordine del giorno di questo Consiglio regionale, con il voto unanime del centrosinistra e del centrodestra, che aveva chiesto di rimodulare l'utilizzo del quaranta per cento dei fondi comunitari del POR Sardegna, attraverso la pianificazione integrata. Pianificazione integrata che aveva la finalità allora, come oggi, di creare le condizioni perché l'intervento che si pianifica nelle zone interne sia collegato con le zone costiere e viceversa. Cioè si disse, con l'intesa anche del partenariato sociale: "Bisogna creare una sinergia tra ciò che si progetta nelle zone interne e ciò che si persegue nelle zone costiere". Quello era lo strumento innovativo proposto dalla Regione Sarda a questo fine. Ma poi c'è anche tutta una serie di atti amministrativi, finanziari, del Ministero dell'Economia e della Regione Sardegna, dai contratti d'area, ai contratti di programma, ai patti agricoli che sono stati pure sottoposti e sottoscritti in buona parte dalla Regione che riguardano in alcuni casi le zone interne ma che hanno sempre una proiezione sullo sviluppo turistico delle zone costiere in quest'osmosi, in questo collegamento tra una parte e l'altra del territorio regionale.

Ecco, i contratti d'area, i contratti di programma, i patti territoriali, i PIT, con questa legge verrebbero bloccati, e bloccare queste risorse finanziarie significa - colleghi del Consiglio - per molti aspetti perdere le risorse finanziarie, ed è una responsabilità che occorre che ognuno di voi, personalmente, si assuma su ogni singolo emendamento; perché se è vero come è vero che le norme comunitarie parlano di disimpegno automatico delle risorse finanziarie, qualora entro il biennio di pianificazione non sia stata impegnata e spesa parte della risorsa finanziaria attribuita a quel progetto, quel progetto non solo non può andare avanti, ma il disimpegno automatico comporta che lo Stato prelevi tutte quelle risorse e le riversi in un fondo indistinto nazionale per attribuirle a quelle regioni che sono state capaci di utilizzare quelle risorse finanziarie. Ebbene, colleghi, questa è una responsabilità che questo Consiglio si deve assumere anche rispetto ai fondi CIPE, e mi riferisco ai fondi del 2002 e del 2003 che hanno sposato in pieno la logica comunitaria del disimpegno automatico, per cui quei comuni che non avranno potuto utilizzare a pieno quelle risorse finanziarie dovranno restituirle al Fondo Indistinto Nazionale perché possano essere nuovamente pianificate. Chi perde oggi non recupera domani! Perchè nessuna possibilità di riprogrammazione è stata prevista dalle direttive del CIPE del 2002.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU

(Segue PILI.) Si è detto che se una regione cambia le priorità di sviluppo, cambia le priorità della programmazione negoziata in corso d'opera vuol dire che ha sbagliato e perciò paga perdendo tutte le risorse.

Il fatto che il Consiglio dovrà pronunciarsi su questa serie di emendamenti votandoli uno per uno, consente che ognuno di noi, colleghi, si assuma la responsabilità di andare ad Alghero e dire che ha votato contro la programmazione negoziata, che in quel comune è stata pure approvata con il voto di questo Consiglio regionale, perché io vi voglio ricordare che parte dei debiti, così chiamati da una parte politica, riguardano il cofinanziamento con fondi regionali di progetti da realizzare con fondi comunitari, quindi, significa che abbiamo contribuito finanziariamente ad indebitare la Regione, come dice qualcuno, io dico che in riferimento alla pianificazione e allo sviluppo, non si può parlare mai d'indebitamento ma di investimento, per finanziare quei progetti. La bocciatura di questi emendamenti comporterà la perdita delle risorse finanziarie destinate al Comune di Alghero, al Comune di Arzachena, al Comune di Castelsardo, al Comune di La Maddalena, al Comune di Olbia, al Comune di Porto Torres, al Comune di Palau e via dicendo, per tutti i 79 comuni costieri che subiranno danni devastanti a causa di questa legge e bisogna, colleghi, che ognuno sia consapevole di quello che realmente succederà in Sardegna. E potremo, prendendo la parola in sede di dichiarazioni di voto, comune per comune, elencare tutto quello che sarà inficiato a causa dell'approvazione di questa legge, dal comune di Arzachena per finire con quello di Tresnuraghes. Conosceremo tutto quello che con la pianificazione negoziata si è fatto in ogni singolo comune, tutte le aspettative, anche in termini occupazionali, che sono state create e che saranno cancellate con l'approvazione di una legge che non vuole tener conto di questi effetti. Lo hanno detto i sindacati, lo hanno detto le forze sociali, lo hanno detto tanti colleghi intervenuti in questo Consiglio: non si può approvare una legge senza conoscere minimamente la ricaduta in termini economici, occupazionali e sociali. Per quanto riguarda la ricaduta sociale di questa legge vorrei ricordare che, come tutti voi sapete, nei cantieri, per realizzare gli interventi finanziati, non lavorano soltanto coloro che orbitano nelle coste, ma lavorano molto spesso le imprese, i dipendenti che invece risiedono nelle zone interne. Ci sarà una ricaduta negativa sull'intero territorio della Sardegna che certamente non potrà essere sopportata. Ed è giusto che rimanga agli atti di questo Consiglio che eravamo stati avvisati sulla ricaduta in ogni singolo comune e sulla Sardegna tutta di questo davvero malaugurato provvedimento.

In questa prospettiva abbiamo voluto richiamare anche l'ex articolo 28 della legge 45, che vedremo dopo, in un emendamento successivo, il numero 852, che noi riproponiamo in termini di progetto strategico di sviluppo, con variante urbanistica automatica. L'abbiamo riproposto pur sapendo che mai in Sardegna si è fatto dal 1985 ad oggi alcun progetto integrato di sviluppo che sapesse davvero creare economia integrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti del secondo blocco, dall'emendamento numero 1971 al 2049.

PILI (F.I.). Grazie, Presidente. Anche questi emendamenti hanno una ratio e una ispirazione. L'ispirazione è quella di dare risposta ai tanti sindaci della Sardegna che hanno, in questi giorni, ripetutamente, manifestato contro questo provvedimento di legge. Un provvedimento di legge che blocca lo sviluppo, che blocca e che inficia la potestà pianificatrice degli enti locali. E' una legge che oltre ad aver cancellato le prerogative del Consiglio regionale, vorrebbe, e per gran parte l'ha già fatto, compromettere la potestà di pianificatore che il comune ha del proprio territorio. Con questo emendamento, che è proposto e che è ribadito per ogni singolo comune, si intendono creare le condizioni perché quel dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici nelle zone F sia escluso in tutti i comuni indicati. Ho volutamente scelto l'articolo 7 che rappresenta la prima possibilità di parlare di ricadute economiche. E' la prima norma in cui si parla delle zone F, che dovrebbero essere dimensionate rispetto a un parametro vecchio che non può trovare più applicazione in Sardegna - lo abbiamo detto con estrema chiarezza - perché riteniamo che, dal momento che è stato introdotto in questa stessa legge lo studio di compatibilità paesistico-ambientale per quanto riguarda i piani urbanistici comunali, per quanto riguarda gli strumenti attuativi - e qualcuno dice anche per altro, ma lo vedremo nelle prossime ore - sia sbagliato sovrapporre un limite quantitativo a un limite che invece deve essere qualitativo. Se introduciamo lo studio di compatibilità paesistico-ambientale che senso ha applicare un vincolo basato su un indice meramente quantitativo, così come prevedeva il decreto 22/66 del 1983 dell'Assessore dell'urbanistica? Si sta cancellando un criterio che è stato appena introdotto, quello della qualità del paesaggio, su cui si basa la valutazione di impatto paesistico-ambientale per far prevalere, a questo punto, il decreto dell'Assessore dell'urbanistica dell'83. Come può vivere ancora una norma così stantia, così vecchia, così antiquata, così poco adeguata ai nuovi metodi, alle nuove procedure di valutazione paesistico-ambientale? Dico questo illustrando l'emendamento relativo ad Alghero, ma potrei citare Tresnuraghes, potrei citare Bosa, potrei citare anche comuni che hanno già avuto, come Bosa, il Piano urbanistico comunale approvato, com'è possibile quantificare le volumetrie delle zone F di un territorio soltanto in riferimento al numero di chilometri o di metri lineari sulla costa? Non è pensabile che esista una pianificazione basata su un criterio di questa portata e invece è necessario che vi sia una valutazione qualitativa del territorio comunale.

E' per questo che noi riteniamo che tutte quelle aree che hanno manifestato una vocazione turistica, per volontà delle comunità locali, per capacità imprenditoriali delle stesse comunità, per scelta del mercato, non possano essere condizionate da norme che sono assolutamente prive di qualsiasi fondamento logico, basate su una visione ragionieristica; ma il paesaggio non lo si può pianificare con visioni e con regole ragionieristiche, ma ricorrendo a valutazioni basate su criteri qualitativi, perseverando nella tutela ambientale, che non può essere perseguita in questo modo. Se vi è un territorio che è tutto pianeggiante com'è pensabile far costruire oltre la fascia dei duemila metri? In quel territorio non potrà essere costruito nemmeno oltre quella fascia perché è evidente che l'impatto paesistico ambientale di un grattacielo costruito oltre i duemila metri sarebbe un impatto devastante, che distruggerebbe la costa e che non terrebbe conto di quei parametri paesistico-ambientali di qualità del paesaggio che pure abbiamo cercato con forza e determinazione di introdurre in questa legge.

Bene, colleghi, anche in questo caso noi crediamo che i limiti volumetrici di cui all'articolo 7, comma 1, non possano essere imposti a tutti questi 79 comuni, e per ognuno di questi, rispetto a tutti i progetti presentati nei comuni, in Regione, in Provincia, elencheremo tutti gli interventi previsti dalla programmazione negoziata che verrebbero bloccati se fosse possibile si potrebbe fare una comparazione tra la spesa per tali interventi e quello che la Regione ha stanziato in questi anni, cito per tutti la legge 488 per la parte riguardante il turismo, cito le norme regionali in materia di incentivazione e di contribuzione per i nuovi insediamenti turistici e per la riqualificazione degli stessi. Se dovessimo tener conto di queste volumetrie, mai nessuno in Sardegna le ha quantificate e quindi questo dato che serve come parametro di riscontro per quantificare le volumetrie ancora ammissibili, non si conosce, c'è la gara a chi la spara più grossa, chi dice 3 milioni, chi dice 10 milioni, chi dice centinaia di milioni di metri cubi. Non esiste nessun calcolo realistico di questa portata! Esiste invece un'approssimazione diffusa, che bisogna ricondurre a metodo. Non soltanto in Europa, lo voglio ribadire, ma anche in avanzate regioni italiane, certamente non governate solo dal centrodestra, ma quelle più lungimiranti governate dal centrosinistra, cito per tutte di nuovo l'Emilia Romagna e la Toscana, hanno posto non la quantificazione delle volumetrie, ma la qualità delle volumetrie che devono essere insediate sul territorio, come parametro fondamentale per la ricomposizione del ciclo edilizio-urbanistico.

Per questo motivo, colleghi, saremo chiamati a pronunciarci con un voto che sarà pure silenzioso, perché espresso attraverso questo marchingegno elettronico, ma che consentirà a ognuno di assumersi la responsabilità delle scelte che ha fatto per il comune di Alghero, per il comune di Arzachena, per il comune di Bosa, per il comune di Castelsardo, di Tortolì, di Iglesias, Sant'Anna Arresi e quanti altri. Per ogni singolo comune bisognerà che il Consiglio si esprima e non mi interessano i tempi di discussione, io spero che siano i più rapidi, è interesse non solo mio ma credo di tutti che siano i più rapidi, ma occorre certificare che questa legge ha un padre, ha una madre e purtroppo avrà anche dei figli disoccupati.

E' evidente che noi abbiamo necessità di far conoscere tutte le norme che avranno effetti negativi dicendo anche tutto ciò che può diventare positivo, se dovesse per caso essere percepito un minimo segnale di apertura, di visione positiva dell'urbanistica, una visione che non sia basata esclusivamente su una concezione punitiva: si deve punire qualcuno, come se tutti coloro che si sono presentati in Sardegna per investire dovessero essere puniti. Puniti da chi oggi si candida a governare non con idee di sviluppo, ma bloccando gli interventi già decisi da sindaci di destra e di sinistra, da sindaci senza bandiere, da comunità locali che hanno per anni investito e sperato in progetti di sviluppo articolati, e condannando tanti comuni della Sardegna, che avevano iniziato a pianificare senza riuscire a portare a termine tale attività per le mille difficoltà di una Regione che dava prima i dimensionamenti e poi non li ha più dati, una Regione che voleva verificare la compatibilità paesistico-ambientale senza averne avuto e dato strumenti di attuazione ai comuni, senza aver dato risorse finanziarie che non sono mai arrivate a tempo debito per pianificare e per adeguare gli strumenti urbanistici comunali a piani territoriali paesistici che erano illegittimi sin dalla loro nascita, ma sui quali i comuni si dono dovuti purtroppo confrontare, costruendo un nulla di fatto, cosa che, purtroppo, questa legge riconosce.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare gli emendamenti del terzo blocco, dal numero 2050 al numero 2129.

PILI (F.I.). Grazie, Presidente. Ovviamente, senza nessuno spirito di polemica, dichiaro di non condividere la tesi secondo la quale il quarto e quinto blocco di emendamenti sono inammissibili e pertanto non possano essere illustrati e conseguentemente votati. Le norme che sono state approvate precedentemente, con le quali contrasterebbero, riguardano l'intero contesto territoriale e non le zone F. Questa norma, così come è stato abbondantemente richiamato, disciplina con più specifica e più dettagliata attenzione i limiti volumetrici delle zone F, quindi non ha nessuna attinenza con le norme già votate dal Consiglio regionale e quindi chiedo di valutare con maggiore attenzione gli emendamenti dichiarati inammissibili che, per quanto attiene all'ampliamento del 25 per cento della volumetria, riguardano interventi pubblici e privati per insediamenti già realizzati entro la fascia dei 300 metri, e nuovi insediamenti oltre i 300. Ma, tant'è, se gli uffici e, credo, la Presidenza hanno dato questa interpretazione, non mi resta che manifestare la mia totale contrarietà a questa arbitraria valutazione, ma chi ha il coltello dalla parte del manico - passatemi questo termine - non sono io, che devo svolgere il mio ruolo.

Per quanto riguarda i limiti volumetrici di cui al comma 1 dell'articolo in discussione, con l'emendamento numero 2050, presentato all'emendamento 851, ho inteso introdurre un termine per quanto riguarda le opere pubbliche. Abbiamo approvato, ed è giunta a conclusione, una grande azione regionale per quanto riguarda i PIT. I PIT, come sapete, prevedono due tipi di intervento: quelli privati, che non possono essere finanziati con le risorse che il POR metteva a disposizione, e i comuni e i capofila che avevano pianificato i PIT, in corso d'opera hanno dovuto prendere atto che tutte le risorse, sia quelle attribuite in base alla ripartizione originaria sia quelle aggiuntive a seguito della fase di ottimizzazione, non potevano essere utilizzate per iniziative di sviluppo promosse da privati. Allora si è detto: "Quelle iniziative private di sviluppo possono essere finanziate con le risorse ordinarie previste dalle leggi di settore". Ma, a questo punto, poiché gran parte dei PIT finanziati erano funzionali a progetti di sviluppo turistico, perché dieci dei tredici PIT approvati si basavano sull'idea forza dello sviluppo turistico, e gran parte delle opere finanziate sono ubicate all'interno della fascia dei duemila metri o comunque sono funzionali a quello sviluppo turistico, ebbene, colleghi, noi abbiamo stabilito,con assoluta certezza che con questa norma tutte quelle opere saranno bloccate e che i tempi della burocrazia comunitaria sono talmente veloci che non ci si può permettere nessuna ulteriore lungaggine e che è necessario che in termini univoci, il Consiglio regionale ci dica e dica a tutti i comuni, alla Regione, agli enti delegati che si possono realizzare queste opere nelle zone costiere senza andare a fare un calcolo numerico quantitativo delle volumetrie, calcolo che è legato ai criteri utilizzati nel 1983, cioè a 21 anni fa.

Possono le opere portuali, le opere museali, le opere funzionali allo sviluppo turistico, gli stessi aeroporti, le strutture congressistiche, che pure sono state finanziate in gran numero, in questi anni, proprio con l'obiettivo di diversificare l'offerta turistica in Sardegna, ecco, tutto il progetto di qualificazione del sistema turistico sardo - cioè quello che mancava rispetto al modello errato degli anni passati, basato su troppe residenze private, pochi insediamenti alberghieri e nessuna azione per sviluppare i servizi - essere bloccate? Ora che noi abbiamo stanziato le risorse finanziarie con decisioni di questo Consiglio regionale, e, ripeto, in alcuni casi adottate all'unanimità, per creare tutte queste strutture, queste risorse saranno bloccate, perché non è stata prevista nel disegno di legge nessuna corsia preferenziale per le opere pubbliche. E bisogna ricordare che un'opera pubblica per diventare tale, se costa una cifra superiore ai dieci milioni di euro, deve aver ottenuto l'approvazione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e i comuni che hanno le strutture tecniche a ciò deputate, per quanto attiene la responsabilità del procedimento amministrativo, possono approvare direttamente il relativo progetto. Ebbene, ci sentiamo di dire a tutti quei comuni che hanno approvato quei progetti, che hanno messo in campo quelle strategie, che quei progetti vengono accantonati? Quei progetti non possono essere accantonati e se questo Consiglio dovesse decidere di accantonarli non si bloccherebbe un'opera pubblica, si bloccherebbe l'intera idea forza basata sull'equilibro tra l'investimento pubblico e quello privato e l'investimento privato ha ragione d'essere solo se c'è quello pubblico, solo se il pubblico si fa carico di alcune azioni importanti che sono indispensabili per motivare l'attrazione di quell'investimento privato in quel territorio.

Ci potrà essere un investimento privato laddove non c'è un aeroporto efficiente? La fortuna è che gli aeroporti sono completati, ma se questa legge fosse entrata in vigore tre anni fa, gli aeroporti della Sardegna, tutti ricadenti nella fascia dei duemila metri, non si sarebbero potuti realizzare. Così vale per la portualità: quanti porti in Sardegna hanno bisogno di strutture di approdo e di strutture di servizio a terra? Tutte quelle opere portuali progettate nella logica dello sviluppo della cantieristica, della diportistica nazionale e mediterranea verranno bloccate e se ne assumerà la responsabilità chi approverà questa legge. Per ogni singolo comune in cui sono in corso iniziative private, cito Alghero, cito Olbia, cito Villasimius, cito tante altre iniziative che sono ormai partite, con interventi sia in chiave pubblica che privata, tutte le opere si fermeranno o dovranno passare tutt'al più al vaglio di una Giunta regionale che si arrogherà il potere, assolutamente arbitrario, di dire quali potranno andare avanti e quali no.

Credo non sia un processo di pianificazione corretto, anzi è un principio che assolutamente non può reggere. Noi diciamo che le opere già finanziate o da finanziare, colleghi, devono poter essere realizzate e includiamo anche quelle da finanziare perché chi avrà la possibilità di leggere le nuove disposizioni comunitarie, e in particolar modo le leggi finanziarie dello Stato, si renderà conto che è in atto un trend che tutti i soggetti dell'impresa privata stanno seguendo, cioè quello di investire al sud per limitare quel gap infrastrutturale che condiziona lo sviluppo che invece va agevolato riequilibrando il deficit infrastrutturale.

Ebbene, se noi non contempliamo anche le opere da finanziare in Sardegna non potremo più ottenere risorse finanziarie per la diportistica, non potremo più ottenere risorse finanziarie per la congressistica, non potremo più avere risorse finanziarie che ci consentano di essere al passo con i tempi, non potremmo più ottenere le risorse finanziarie che vengono messe a disposizione; non solo perdiamo quello che già abbiamo, ma perdiamo anche quelle cui avremmo avuto diritto per i prossimi anni.

È una gran bella responsabilità, colleghi del Consiglio, ed è giusto che ognuno se la assuma, anche in questo caso, pienamente. So che anche su questo versante non c'è nessuna volontà di introdurre modifiche, ma è giusto che risulti agli atti chi era contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento numero 852.

PILI (F.I.). Questo emendamento ha l'obiettivo di aggiornare la disciplina dettata dall'articolo 28 della legge 45 dell'89, un articolo che dall'89 ad oggi non ha trovato mai applicazione. A dire il vero nella precedente legislatura eravamo quasi riusciti ad approvare un accordo di programma tra pubblico e privato; lo ricorderete tutti, quello tra la Regione ed il comune di Palau per la costruzione di un campo da golf, approvato dalla Giunta regionale, approvato dai consigli comunali, approvato dai privati, portato qui in Consiglio regionale e bloccato, nonostante fosse condiviso quasi unanime dell'intera Assemblea legislativa, da chi, utilizzando tutti gli strumenti che il Regolamento metteva a disposizione, disse: "Prima bisogna che la Giunta regionale lo approvi e poi lo può approvare il Consiglio". Facemmo anche quello, ma inventandoci, ora dopo ora, minuto dopo minuto le procedure per approvare gli accordi di programma previsti dall'ex articolo 28.

Ebbene colleghi, oggi non esiste in Sardegna nessuna disciplina che ci consenta di approvare un programma integrato di sviluppo proposto da privati, neanche qualora interessasse tutta la classe dirigente della Sardegna; non c'è un solo percorso amministrativo chiaro, codificato, che dia certezza di diritto, che possa essere proposto a chicchessia, che sia un imprenditore americano, milanese o sardo poco importa. Addirittura quello che è stato proposto qui in Consiglio regionale era - guarda caso - di un sardo, di un gruppo di sardi, ebbene, ha avuto una corsia preferenziale? No. Per scarsa volontà della politica? No, perché c'era una norma che era confusa, che era totalmente priva di quel presupposto della certezza del diritto assolutamente indispensabile per norme così complesse come quelle in materia urbanistica.

L'obiettivo di questo emendamento è quello di metterci nelle condizioni di dire che se viene presentato un progetto di sviluppo, i soggetti preposti alla sua approvazione lo devono immediatamente vagliare in una conferenza di servizio, e se ci sono i presupposti economici, cioè riteniamo quel progetto giusto, cioè se la maggioranza lo ritiene tale, posto che resista questo muro di incomunicabilità tra la maggioranza e la minoranza, può dare a quell'impresa privata o anche al soggetto pubblico la possibilità di essere inserito in un programma integrato di sviluppo, corredato di tutti i documenti previsti, dello studio di fattibilità e quant'altro, in modo da approvarlo e dare certezza di diritto. Oggi questa possibilità non esiste!

Noi stiamo chiedendo di introdurre, nelle more dell'approvazione di una legge più organica in materia, un articolo che disciplini il programma integrato di sviluppo. Significa, per la prima volta, creare le condizioni perché se la Regione finanzia un intervento, poi non lo possa bloccare con l'altra mano perché dal punto di vista urbanistico non è possibile approvarlo! Deve essere deciso nello stesso momento se quel progetto è finanziabile ed è anche realizzabile; i due processi vanno di pari passo perché altrimenti si formano le giacenze di bilancio, i residui passivi che mai si utilizzano.

Gran parte degli investimenti previsti per i PIA, cito per tutti quello relativo al centro lattiero - caseario di Siliqua, 40 miliardi, sono ancora fermi. Perché quel PIA non si può realizzare? Perché il centro è allocato su terreni gravati da usi civici e la Regione non ha dato la possibilità di liquidare gli usi civici, quindi 40 miliardi, dall'86 ad oggi, sono bloccati! Oggi, con questo articolo 7, saranno migliaia i miliardi di vecchie lire che rimarranno bloccati, perché manca una regola che possa, anche di fronte alla visione negativa dello sviluppo che volete proporre con questa legge, offrire un barlume di positività, non c'è un raggio di sole che possa illuminare il percorso di un privato, di una qualsiasi intrapresa economica.

Noi prevediamo, con questo emendamento, tutte le procedure chiarendo che non intendiamo in alcun modo far costruire seconde case da nessuna parte della Sardegna, siamo favorevoli a cancellarle le seconde residenze, vogliamo creare condizioni per qualificare le infrastrutture che già esistono, intendiamo valorizzare, così come diciamo in questo emendamento, i settori artigianale, industriale, agricolo, turistico, commerciale e dei servizi, perché abbiamo l'esigenza di creare uno sviluppo che sia integrato. Il programma integrato di sviluppo lo possono proporre la Regione, la Provincia, i comuni singoli o associati, che possono stipulare accordi di programma con soggetti pubblici e privati che propongano iniziative di rilevante interesse economico e produttivo.

Ve la sentite, per cinque anni, quanto durerà l'arco temporale di questa norma, di non accogliere nessun investimento di tipo turistico e industriale in Sardegna che comporti anche l'adozione della variante urbanistica automatica? Qualcuno ha persino detto (e il vostro Presidente l'ha affermato più volte) che non abbiamo carenza di infrastrutture, le infrastrutture ci sono - ha detto - è pieno di infrastrutture, ce ne sono anche troppe, bisogna smantellarle; bisogna cancellare le dighe, bisogna cancellare le reti idriche, bisogna cancellare le strade, bisogna rimuovere le ferrovie. Mi domando: c'è forse un problema di procedure che ostacola questi investimenti? Io penso di sì, credo che vi sia anche un problema di procedure perché non abbiamo disciplinato l'iter di approvazione dei programmi integrati di sviluppo, non esiste alcuna norma in tal senso. Noi abbiamo cercato di introdurla negli anni passati, in leggi finanziarie, ci fu una levata di scudi, non l'ostruzionismo, ci fu molto di più dell'ostruzionismo, contro le logiche dello sviluppo. Noi volevamo lo sviluppo, volevamo le regole.

Ed oggi stiamo facendo tutto il possibile per proporre azioni di sviluppo secondo regole assolutamente chiare, assolutamente codificabili perché ciascun progetto passa attraverso la Giunta regionale, che dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico regionale dell'urbanistica, lo approva sia sul piano dell'investimento economico e ancora prima sul piano urbanistico. Proponiamo inoltre che anche nella fascia dei 300 metri possano essere previsti interventi limitatamente ad alcune fattispecie: ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive per non più del 30 per cento della volumetria preesistente, - e noi consigliamo di votare questa legge soltanto a chi non ha strutture abbandonate nella fascia dei 300 metri, perché se qualcuno ce le ha potrebbe essere accusato di perseguire il proprio interesse privato -; riconversione mediante ristrutturazione o ricostruzione a seguito di demolizione di complessi edilizi preesistenti da trasformare in strutture ricettive - ciò significa che se ci sono lottizzazioni con unità abitative, quelle possono, nei 300 metri, essere abbattute per realizzare strutture ricettive alberghiere -; interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente; interventi per il risanamento e disinquinamento nella fascia costiera. Pensate ai depuratori: abbiamo finanziato in Sardegna, negli ultimi cinque anni, gran parte dei depuratori per proteggere le acque marine, ebbene, in base a questo articolo 7 non potranno essere realizzati. Se è vero come è vero che un depuratore non si costruisce a monte, ma si costruisce a valle - sono regole idrauliche che certamente non serve spiegare in quest'Aula - è evidente che quei depuratori dovranno essere ubicati in fasce che molto spesso rientrano nei duemila metri; con questa legge non faremo nemmeno i depuratori, continueremo, così come in passato, ad inquinare i nostri mari e le nostre coste, altro che tutela ambientale!

Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda quelle opere pubbliche che non possono essere localizzate in altri ambiti territoriali rispetto a quelli dei duemila metri; anche a tal fine riteniamo che questo emendamento sia positivo, innovativo e costruttivo e che possa dare risposte alla Sardegna.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento 853 ha facoltà di parlare il consigliere Pili. Se vuole, lo diamo per illustrato.

PILI (F.I.). La ringrazio per il suggerimento, Presidente, spero che per i prossimi possa valere lo stesso. L'emendamento numero 853 prevede che, in sede di redazione del piano urbanistico comunale, debba darsi preminenza alla programmazione degli interventi riferiti al comparto ricettivo alberghiero e ai servizi turistici. Questo è un indirizzo regionale che vorremmo che fosse sostanzialmente confermato proprio nell'affrontare la tematica delle zone F turistiche perché vi è tutta una serie di azioni correlate alle idee forza dello sviluppo che sono state tracciate nei Dpef passati. Vi è una costante, seppure nella differenziazione dell'impostazione, che ritroviamo nei Dpef del periodo 1994-1999 e in quelli del periodo 1999-2004, e cioè che lo sviluppo turistico è uno degli elementi su cui occorre fondare l'integrazione dello sviluppo economico della Sardegna e sul quale bisogna puntare. Noi proponiamo questa norma che non è assolutamente precettiva, ma è una norma di indirizzo a favore del comparto ricettivo alberghiero e dei servizi turistici.

Diciamo anche che nella fascia dei mille metri dal mare dev'essere comunque riservata a funzioni ricettivo alberghiere e per i servizi locali o territoriali, una dotazione volumetrica non inferire al 75 per cento di quella programmata secondo le modalità di cui al comma precedente. Stiamo arrivando ad un punto su cui possiamo mediare, vi stiamo dicendo che abbiamo ridotto le volumetrie, per chi non l'avesse capito, vi stiamo dicendo che siamo disposti a che nella fascia dei mille metri, quindi non soltanto dei trecento, ma sino ai mille, ci sia la possibilità di realizzare una volumetria non inferiore al 75 per cento e che nelle aree comprese tra i mille e duemila metri dal mare e/o contigue ai centri abitati, la percentuale non potrà essere inferiore al 50 per cento.

Io credo che questa articolazione che è stata proposta tenga conto di una valutazione che è stata fatta in questi anni, che abbiamo riproposto anche nella proposta di legge, a firma di Milia, Onida e dello stesso collega Biancareddu, cioè quella di dare, nella fascia di massimo rispetto, una priorità assoluta agli interventi turistici; e riteniamo che tutto questo possa trovare allocazione nella fascia tra i mille e i duemila metri dal mare e comunque nei centri abitati contigui, che dovranno avere il 50 per cento di quella volumetria, rispetto al 75 per cento di quella residua, che dal decreto dell'83 che era stata pianificata allora in termini lineari, in termini assolutamente poco efficaci sul piano della valutazione qualitativa. Colleghi, noi riteniamo che questo, rispetto a quello che è stato già fatto, purtroppo, imponendo il vincolo dei duemila metri, sia un elemento che introduce, per quanto riguarda la fascia delle zone costiere, delle zone F, un ragionamento diverso che consente, rispetto a quel limite del dimensionamento, l'allocazione del 75 per cento e del 50 per cento della volumetria a seconda delle diverse fasce.

Io vorrei che fosse ben chiaro il parametro che proponiamo; nella prima fascia, quella che è stata individuata dalla direttiva precedente, vi era la possibilità di realizzare soltanto una minima percentuale della volumetria stabilita dal decreto dell'Assessore del 20 dicembre '83 e cioè il 50 per cento. Noi stiamo dicendo, attenzione, che di quel 50 per cento se ne calcoli il 75 per cento, quindi stiamo arrivando a ridurre anche quel 50 per cento e vi diciamo: mettiamolo nella fascia dei mille metri quel 75 per cento del 50 per cento. Vi diciamo: obbligatoriamente riposizioniamo il restante minimo 50 per cento (ma può essere anche molto di più) nella fascia tra i mille e i duemila metri. Ve lo stiamo dicendo in termini propositivi, in termini di riflessione anche questa quantitativa - lo voglio premettere - ma che certamente inverte la tendenza punitiva di questa legge riconvertendola in termini di sviluppo sostenibile che deve essere perseguito.

Se si vuole comprendere questo ragionamento, lo si può comprendere, ma se non lo si vuole assolutamente considerare valido l'unica strada possibile resta quella dei vincoli e della negazione delle politiche di sviluppo. Noi vogliamo riaffermare quello che dicevo poc'anzi: attenzione, a noi non interessa nessun tipo di lottizzazione di carattere residenziale, ci interessa, così come abbiamo visto nell'emendamento precedente, riconvertire ciò che è residenziale in turistico, riqualificare ciò che esiste del ricettivo alberghiero, ma per fare questo bisogna modificare questa legge in modo da poter dare risposte puntuali al settore turistico.

Il sistema turistico in Sardegna può vivere solo ed esclusivamente se vi sono le condizioni per dare delle risposte puntuali che consentano di ampliare la stagione turistica; e la stagione turistica si può ampliare solo ed esclusivamente se si pongono in essere tutti gli strumenti necessari per ampliarla, estendendo la gamma di strutture disponibili, da quelle sportive e congressuali ai centri di benessere, integrandole con quelle già esistenti e qualificando la stessa struttura ricettiva. In Sardegna l'assessore Manchinu, qualche decennio fa, propose a quest'Aula, devo dire purtroppo anche allora con scarso risultato, una norma che consentiva di ampliare del 25 per cento la volumetria delle strutture ricettive insediate. Io ricordo allora che l'assessore Manchinu argomentò citando dei parametri: in Italia l'altezza media degli alberghi è di sette metri, in Europa è di dieci metri, in Sardegna è di tre metri e cinquanta, cioè la metà di quella italiana e un terzo di quella europea. Cosa voleva dire? Che noi abbiamo dovuto sacrificare la struttura ricettiva non consentendo di costruire magari due o tre camere in più necessarie per creare un maggior tornaconto economico e abbiamo condizionato qualitativamente la nostra capacità di strare nel mercato, perché un albergo è funzionale quando ha servizi collettivi che siano capaci di attrarre il maggior numero di turisti e resti aperto e funzionale per il maggior numero di mesi.

Allora, colleghi, io sono dell'avviso che non possiamo e non dobbiamo perdere questa opportunità, perché se è vero che si vuole bloccare la nascita di nuovi villaggi perché si sostiene che devono vivere meglio quelli che ci sono (poi sarebbe utile sapere quanti ce ne sono e di chi sono), sarebbe assolutamente necessario fare una valutazione di quello che serve a quelli che già esistono. Chi compila il questionario che si dà all'uscita degli aeroporti, alla domanda: "Cosa serve di più?" ha risposto, secondo un'analisi fatta dalla Confcommercio e anche dalla Camera di Commercio di Cagliari, che servono strutture annesse e connesse a quelle ricettive per qualificarle, ma questa legge vieta qualsiasi possibilità di miglioramento delle strutture alberghiere in Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (D.S.), relatore. Negativo su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, intervengo in sede di discussione sugli emendamenti e sull'articolo per esprimere la mia valutazione su questo articolo e complessivamente sugli emendamenti presentati, e questo mi consente di fare una valutazione più compiuta e più generale sull'obiettivo che questo articolo voleva perseguire. Il titolo reca: "Zone F turistiche" e il presupposto è che in queste zone F turistiche ci sia un potenziale di sviluppo. Che zone F sarebbero se non si pianificasse lo sviluppo, se non si creasse un elemento di crescita importante per la nostra terra? Ebbene, la realtà è che al titolo, che volutamente non abbiamo proposto di modificare perché era propedeutico ad un insieme di norme che potessero favorire interventi per la valorizzazione della nostra regione, fa seguito tutta una serie di elementi che punta, se così dovesse restare il testo, ad eliminare le potenzialità delle zone F, richiamando un decreto, quello 2266 del 20 dicembre dell'83, che già era negativo per la Sardegna i cui parametri, invece, abbiamo utilizzato per riallocare, in base ai nostri emendamenti, la volumetria residua, purtroppo, quantificata in base a quel decreto, anche oltre la fascia dei duemila metri. Cioè se non c'è più disponibilità all'interno dei duemila metri occorre, in una visione di prospettiva, consentire di ricollocare le volumetrie nelle zone B, nelle zone C e nelle stesse zone G, cioè nelle zone che erano prima destinate a servizi, senza che le norme e gli stessi decreti che sono succeduti ne abbiano mai specificato la tipologia. Da una parte si è detto che possono essere utilizzate per centri commerciali, dall'altra che possono essere utilizzate per alberghi, ma non c'è un'applicazione univoca della norma.

Abbiamo proposto di introdurre, in questo articolo 7, elementi positivi; se questa è una legge dei vincoli, dei danni, se questa è una legge che impone soltanto condizionamenti negativi, noi abbiamo detto: c'è una possibilità che è quella di aggiungere un nuovo articolo che riformuli il contenuto dell'ex articolo 28 e che codifichi la programmazione integrata, che possa mettere insieme l'intervento pubblico, anche finanziario, e contestualmente le prescritte autorizzazioni urbanistiche. Cioè, se la Regione finanzia con le proprie leggi un albergo, automaticamente deve esserci la concessione edilizia, perché altrimenti non può finanziare gli alberghi, altrimenti non può finanziare gli investimenti commerciali, artigianali, agricoli, non c'è la possibilità tecnica di unire queste due procedure, quella finanziaria e quella urbanistica. Vi è quest'esigenza, colleghi, c'è l'esigenza di compenetrare questi due passaggi tecnico - finanziari e amministrativi. Noi vi abbiamo proposto un articolo aggiuntivo all'articolo 7, che disciplina il programma integrato di sviluppo, che prevede la variante urbanistica automatica se la Regione approva il programma finanziario ed economico, altrimenti anche sul piano economico dovrà essere subito bocciato. Perché bloccare risorse finanziarie se non si ha la possibilità di porre immediatamente in essere i provvedimenti necessari per dare una continuità a questo processo? Ebbene, io credo che sia assolutamente necessario porre dei rimedi. Fino all'articolo 6 abbiamo visto soltanto elementi che caratterizzano un approccio quantitativo alla pianificazione urbanistica in Sardegna; continuo a parlare di pianificazione urbanistica perché quando si richiamano i parametri quantitativi del decreto del 20 dicembre dell'83, si pone come cardine della pianificazione in Sardegna un decreto di 21 anni fa, che non tiene minimamente conto della procedura di pianificazione paesaggistica; ribadisco, non si tiene conto del fatto che a due chilometri dal mare si può costruire un grattacielo e si può devastare per sempre una costa, se quella costa è pianeggiante, e non si tiene minimamente conto di quella qualità del paesaggio che è salvaguardata a livello europeo, che è salvaguardata in più regioni italiane con una normativa più avanzata. Ognuno di voi, colleghi, anche quelli che non sono addentro a questi temi, deve rendersi conto di quello che voterà e sapere che sulla base di queste norme, sarà consentito realizzare a due chilometri dal mare, senza tener conto che quel territorio sia in pianura o in montagna, un albergo di dieci piani, senza che ci sia una norma che imponga di valutare la qualità del paesaggio. La norma sulla qualità del paesaggio confligge con questa, che quantifica le volumetrie in base al numero di metri lineari della costa e al numero di abitanti "turistici" insediabile, è evidente che un criterio è quantitativo e l'altro qualitativo. Quale prevale? Quello discrezionale o quello numerico? Io credo debba valere quello delle regole che in materia di tutela del paesaggio sono codificate attraverso la valutazione di impatto paesistico ambientale, non soltanto a livello europeo ma, come dicevo, anche a livello nazionale.

Per questo motivo credo sia assolutamente necessario creare tutte le condizioni per dare delle risposte in questo settore, che altrimenti con questa legge rischia di essere irrimediabilmente tagliato fuori da qualsiasi processo di inserimento nel circuito non soltanto del Mediterraneo, ma anche mondiale del turismo. Nelle altre realtà del Mediterraneo, quelle italiane, dove si applica la normativa nazionale sui vincoli, isole comprese, c'è il codice Urbani che vale per tutti; non c'è chi si autoinfligge elementi negativi, c'è chi sa utilizzare al meglio queste nuove regole non sposando la logica dei vincoli, ma la logica della pianificazione positiva. Ebbene, in tutte queste realtà, gli alberghi, le strutture ricettive, quelle esistenti avranno il massimo dei servizi; noi invece, in Sardegna, resteremo con le strutture ricettive attuali e non solo non ne potremo costruire di nuove, ma soprattutto non avremo la possibilità di qualificare quelle esistenti.

Io vi invito a dirmi qual è la norma, in base a questa legge, che consentirà in uno dei comuni della Sardegna di migliorare un albergo; Alghero, ad esempio, non ha il piano urbanistico comunale, gli alberghi sono tutti all'interno della fascia dei duemila metri. Chi potrà realizzare una struttura sportiva? Chi potrà realizzare una struttura per ampliare la stagione turistica in quella zona? Nessun albergo potrà realizzare l'incremento di qualità necessario che voi tanto declamate, ma che tanto state ostacolando,. Così ad Olbia, così a Castelsardo, così a Tortolì, così a Villasimius, così ad Iglesias, così a Sant'Anna Arresi, potrei parlare dei comuni dell'oristanese, citerei per tutti Narbolia, dove c'è uno splendido campo da golf, riconosciuto come uno dei migliori in Europa, eppure c'è un europarlamentere che lo blocca soltanto perché in Sardegna non c'è una legge chiara che consenta a quella struttura di poter rilanciare l'economia dell'intera provincia e dare lavoro ai suoi giovani.

Questa è una legge negativa per la Sardegna, una legge che davvero farà, purtroppo, tanti e tanti danni alla nostra isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Innanzitutto due osservazioni sul lavoro di stamani: io penso che molti degli emendamenti che il collega Pili ha illustrato in gran parte siano recepiti da un emendamento all'articolo 8 già concordato, il numero 1889, che dice: "Se non diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano agli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 3", cioè entro la fascia dei duemila metri, per cui assorbe anche l'emendamento numero 850 che aggiunge dopo zone F: "Ricomprese nella fascia dei duemila metri". È evidente che la Giunta, non avendo presentato un emendamento all'articolo 7, che ne estenda l'applicazione a tutto il territorio regionale, intenda applicarlo alla fascia dei duemila metri, quindi molti degli emendamenti presentati risultano meno garantisti.

È da settimane che si continua a parlare di programmazione negoziata bloccata, di miliardi stanziati e che non si spenderebbero. Io ho ribadito più volte, ma oggi, dopo un'attenta analisi, ne sono ancora più convinto, che questa legge non blocca in Sardegna, alcun progetto finanziato di programmazione negoziata, perché questo aspetto è stato, a mio parere, già superato con l'emendamento all'articolo 4, quello già approvato, non quello rimandato all'articolo 8. Vorrei dire ai colleghi - che su questo argomento è da settimane che riportano il dibattito, indipendemente dall'articolo che stiamo discutendo - di indicare non in termini generici, ma concretamente quale progetto finanziato verrà bloccato. A me non risulta che ne verrà bloccato neanche uno, perché l'emendamento che abbiamo già approvato fa salvi anche in quei comuni in cui non c'è il PUC, perché dove c'è il PUC non ci sono problemi, gli interventi che ricadono in zone in cui non il singolo progetto, ma i piani attuativi di quel territorio, siano stati già avviati, convenzionati, ovvero si sia semplicemente fatto il reticolato stradale. Io sono sicuro che non c'è nessun progetto previsto in nessun piano di programmazione negoziata approvato che non possa essere ricompreso nell'emendamento 13 già approvato dal Consiglio regionale; credo che se i colleghi, invece di parlare, portassero argomenti concreti e avessero verificato i singoli casi, avremo questa conferma.

Un'ultima considerazione la faccio perché mi dispiace per Mauro: una volta un collega di maggioranza nella precedente Legislatura, il collega Pili era Presidente e si avviava la crisi all'interno del centrodestra, per motivare la propria non condivisione dell'azione della Giunta e della maggioranza, e criticò il collega Pili parlando di un uomo solo al comando. Adesso non c'è più il comando, è rimasto esclusivamente un uomo solo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente e colleghi, in più riprese ormai da giorni abbiamo manifestato il nostro profondo dissenso, forte e convinto, sul disegno di legge in discussione; non abbiamo espresso nessuna riserva, denunciando ripetutamente le conseguenze, gravi ed irreparabili per il nostro già debole tessuto economico, di questa legge che segue la perversa logica delle spallate, del vincolo, dei boscaioli, delle revoche e delle sospensioni, e mai, come in questo specifico caso accade, con logiche di programmazione, rinviate quest'ultime non si sa a quando e comunque a futura memoria.

Non oggi, ma fin dal primo giorno di discussione, abbiamo sostenuto che questa legge, per gli obiettivi che si propone e per il metodo che è stato testardamente perseguito, non è discutibile, non è trattabile, su di essa non esiste nessuna possibilità di mediazione. Per questi motivi e per nostra diretta e non suggerita scelta, abbiamo chiesto che venisse ritirata - e reiteriamo la proposta - o quantomeno riportata in Commissione. Quest'ultimo passaggio avrebbe consentito di costruire quel percorso basato sulla concertazione che per questa legge, come per altre azioni portate avanti dall'Esecutivo, è stato negato; negata la concertazione sull'obbligo formativo, negata sui contratti dei dipendenti regionali, negata sui temi sanitari.

I sindacati, le associazioni e più in generale le parti sociali, per non parlare del Consiglio regionale, le parti sociali non asservite al potere monocratico - tali sono l'impostazione e l'interpretazione data dal Presidente al governo della Sardegna - sono state accantonate, considerate solo di disturbo e non capaci o degne di poter contribuire. Oggi la Sardegna per questo è divisa, per vostro volere, in buoni e cattivi; la pace sociale è un obiettivo, non un miraggio, a cui qualsiasi seria parte politica dovrebbe tendere. Su tutte queste proposte abbiamo trovato un muro invalicabile, solo qualche audace collega del centrosinistra ha tentato solitarie azioni per un possibile dialogo e ripensamento, ma è stato tutto inutile:. tutti nel gregge, oppure si va tutti a casa.

Noi siamo disponibili anche a questo, se dobbiamo rientrare a casa per conservare noi e per far riconquistare a voi la libertà di azione e di pensiero, ben venga anche questa soluzione, è una via democratica e garantista. Non intendiamo mediare su niente e su nessuno, non intendiamo prestare il fianco a nessuna mediazione. I nostri emendamenti sono sul tavolo, quelle erano le proposte e per quanto ci riguarda, fin da questo momento, non ci sono più neanche quelle per poter migliorare questa legge. Assumetevi voi la totale responsabilità delle vostre scelte. Per questo, fin da questo momento, le nostre firme, quelle mia e del Capogruppo dell' U.D.C., sugli emendamenti sono ritirate. Confermiamo la nostra volontà di non ingessare l'Aula su questo argomento, di cui non vogliamo avere nessuna responsabilità.

Le priorità per noi sarebbero state ben altre, l'assestamento di bilancio, il DPEF, la finanziaria, discutere in Aula del problema dell'obbligo formativo, dei problemi sanitari, le priorità rimangono discutere in Aula su problemi, quelli sì, prioritari per il futuro della Sardegna. Non avete acceduto neanche a questo, avete scelto di discutere, come vostra prima azione di governo, la legge urbanistica. Non era e non è la priorità della Sardegna. Avete scelto di non concertare, avete scelto il braccio di ferro, avete scelto di mostrare i muscoli invece che dialogare. Bene, noi crediamo che tutto questo a voi serva per non discutere in quest'Aula di importanti problemi. Ripeto, vorremmo discutere in Aula della formazione, vorremmo discutere in Aula del contratto dei dipendenti regionali, vorremmo discutere in Aula più seriamente dell'ambiente e dello sviluppo economico e turistico della nostra Isola. Di questo vogliamo discutere e vogliamo discutere celermente delle problematiche inerenti i tempi dell'iter di questa legge, le modalità di discussione di questa legge; delle opportunità che non ci avete dato per poter contribuire a un miglioramento della stessa, ve ne farete totale carico. Per quanto ci riguarda nessun contributo, visto che nessuna mediazione, nessun emendamento sono stati accettati da parte vostra.

PRESIDENTE. Colleghi passiamo ora alla votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Prioritariamente, Presidente, le chiederei di essere iscritto a parlare per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Non ho capito, onorevole Pili.

PILI (F.I.). Per evitare che poi non riesca a vedermi durante le concitate votazioni, le chiedo di intervenire per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Pili, c'era un'intesa di procedere alle dichiarazioni di voto per blocchi di emendamenti e io farò rispettare questa intesa. Faccia la dichiarazione di voto sull'articolo, prego.

PILI (F.I.). Presidente, se questa sua determinazione fosse supportata da un deliberato della Conferenza dei Capigruppo, vorrei che fosse data lettura all'Aula di questo deliberato. Non mi risulta che ci siano norme regolamentari relativamente all'accorpamento delle dichiarazioni di voto, innanzitutto perché non si è mai verificato nella storia autonomistica che si siano fatte dichiarazioni di voto accorpate, quindi questa sarebbe una chiarissima violazione delle norme regolamentari, e per quanto mi riguarda intendo assolutamente avvalermi degli articoli, a partire dal 95, che attribuiscono a ogni singolo consigliere, prima di ogni votazione, la facoltà di dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Io chiedo se in quest'Aula esistono ancora le prerogative dei singoli consiglieri regionali e se nella Conferenza dei Capigruppo sia stata adottata una decisione sull'organizzazione dei lavori dell'Aula che richiami il comma 5 dell'articolo 22, perché sarebbe utile conoscere se nel decidere il contingentamento dei tempi, decisione che comunque sarebbe stata arbitraria, sia stata rispettata la norma che prescrive che tale decisione debba essere adottata con il consenso dei presidenti di gruppo, la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei consiglieri e sarebbe utile sapere se i tre quarti dei consiglieri sono d'accordo, per prenderne atto - non perché non possa teoricamente esistessero deciso il contingentamento a queste condizioni, anzi, io credo che con l'accordo di tale maggioranza si possano anche contingentare le dichiarazioni di voto - in caso contrario sarebbe una decisione arbitraria che violerebbe totalmente le norme sulle prerogative dei consiglieri.

PRESIDENTE. Onorevole Pili, di che cosa sta parlando, mi scusi?

PILI (F.I.). Io credo del Regolamento, se poi lei ha capito che sto parlando di altro…Sto parlando del Regolamento e controbattendo alla sua affermazione.

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Parli velocemente del Regolamento, lei sta facendo un intervento. Mi dica qual è il problema, ce lo spieghi rapidamente, così come prevede il Regolamento e poi si accomodi.

PILI (F.I.). Mi pare di essere stato chiaro, Presidente, chiedo che lei applichi pienamente il Regolamento.

PRESIDENTE. Perfetto, ho capito cosa intende chiedere al Presidente. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di procedere alla discussione, come lei sa, all'unanimità, quindi con una maggioranza che va ben oltre quella dei due terzi richiesta dal Regolamento, accorpando gli emendamenti per argomenti omogenei e accorpando anche le relative dichiarazioni di voto. L'unica cosa che non è stata decisa è quella di votare per blocchi, di fare singole votazioni per blocchi. Questa è la decisione dei Capigruppo, che parte dal presupposto che i lavori dell'Aula devono avere un inizio e una conclusione. La conclusione è stata definita, anche qui unanimemente, in Conferenza dei Capigruppo. Ogni altra prerogativa che si scontra con questa esigenza naturalmente entra in conflitto con le decisioni della Conferenza stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, intervengo soltanto per dirle che probabilmente quello che le è stato riferito sulla Conferenza dei Capigruppo non è esattamente ciò che è avvenuto nella Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. La interrompo, onorevole Vargiu, solo per aiutarla nel ragionare. Non mi riferisco alla Conferenza di stamattina, mi riferisco alla Conferenza che insieme abbiamo tenuto la settimana scorsa e che ha deciso la modalità dei lavori e la data di conclusione dei lavori. Alla Conferenza di stamani io non ero presente, ma penso che non si possano ogni volta modificare le decisioni già assunte.

VARGIU (Riformatori Sardi). Le chiedo scusa, ma allora, perché ci sia perlomeno contezza di quella che è la posizione dei Riformatori, stamattina alla Conferenza alla quale lei non era presente, sia a quella in cui eravamo insieme presenti, e comunque prima di oggi e dopo di oggi, per quanto ci riguarda noi riteniamo che sia sempre possibile procedere, se c'è un accordo, all'accorpamento in fase di discussione o di illustrazione degli emendamenti, però non riteniamo che sia possibile procedere a una votazione unificata. Questa è la posizione che io ho sempre sostenuto in Conferenza dei Capigruppo, pertanto intervengo soltanto per segnare che non c'è unanimità di valutazione intorno al problema.

Io credo che sia assolutamente legittimo che ogni consigliere regionale possa fare una dichiarazione di voto separata, se gli emendamenti hanno titolo di esistere singolarquindi mente; quindi, indipendentemente dalla condivisione o meno dell'azione che il collega Pili sta portando avanti, noi difendiamo il principio che su ogni emendamento sia possibile intervenire per dichiarazione di voto, e siamo contrari, come Riformatori, a qualsiasi statuizione che sia differente rispetto a questa. Ciò soltanto per una questione di chiarezza delle posizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Vargiu, naturalmente è una materia sulla quale le opinioni si possono anche cambiare.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io non l'ho cambiata mai, Presidente.

PRESIDENTE. Noi eravamo rimasti d'intesa, in Conferenza di Capigruppo, che si accorpassero le dichiarazioni di voto unificando gli emendamenti unificabili sulla base del contenuto. Questa era la decisione. Naturalmente la decisione consegue dal fatto che era stato stabilito un contingentamento dei tempi. Se si decide di far fare dichiarazioni di voto su ogni singolo emendamento, salvaguardando la prerogativa del singolo, questo naturalmente fa saltare l'intesa generale, perché ha conseguenze sui termini temporali che ci siamo dati per la conclusione dell'esame della legge. Quindi le due cose insieme non stanno o hanno difficoltà a stare assieme se si fa un semplice calcolo aritmetico dei tempi necessari per l'esercizio di questa fondamentale prerogativa, che non viene negata, ma viene semplicemente disciplinata in maniera diversa.

Io resto di questa opinione, sulla base del presupposto che i lavori dell'Aula si devono concludere, che non possono essere prorogati in modo surrettizio attraverso l'esercizio di giuste prerogative dei consiglieri, presentando, per esempio, trecento emendamenti alla volta, una prerogativa anche questa assolutamente legittima e consentita da questo Regolamento, però in contraddizione col fatto che noi dobbiamo garantire il risultato fondamentale, che è quello di legiferare, di legiferare in tempi non infiniti e non biblici. Del diritto dovere di assicurare il buon andamento dei lavori io intendo avvalermi.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, io vorrei lasciare agli atti una mia dichiarazione, che leggo: "La sua decisione di contingentare le dichiarazioni di voto e di accorparle è una violazione del Regolamento consiliare e lede le prerogative dei consiglieri regionali che, in base all'articolo 95, hanno diritto di dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto". Non mi risulta perché non conosco i verbali della Conferenza dei Capigruppo, li sto chiedendo, ma non mi sono stati ancora forniti, considerato che all'Aula non è mai stato comunicato né per la discussione generale né tanto meno per quella degli articoli e degli emendamenti, che vi sia un deliberato della Conferenza dei Capigruppo di contingentare i tempi ai sensi dell'articolo 22, comma 5, la cui applicazione risulterebbe comunque arbitraria. Appare chiaro comunque che in via subordinata, di fronte ad una violazione palese del Regolamento, non è ipotizzabile nessun tipo di forzatura - Presidente, mi rivolgo a lei - del comma 8 dell'articolo 85, che intendo assolutamente utilizzare. Non è previsto in alcun articolo del Regolamento nessun tipo di contingentamento e qualora io non potessi svolgere nessuna dichiarazione di voto sugli emendamenti che ho presentato, mi avvarrò della facoltà prevista dal comma 8 dell'articolo 85, che dice: "Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti". E siccome credo di poter valutare la possibilità di ritirare ogni singolo emendamento, mi avvarrò di questa norma che certamente è fuori da qualsiasi possibilità di contingentamento, perché sarebbe anche questa una forzatura inaudita delle prerogative dei consiglieri regionali in spregio di chi spera di avere delle regole evitando di trasformare questa Assemblea in un consesso senza regole.

PRESIDENTE. Annotiamo la sua dichiarazione, onorevole. Le ricordo che io non intendo sottrarre all'Assemblea regionale, e non al singolo consigliere, la facoltà di legiferare e che su questo, come ho già dichiarato, sono disposto a sostenere una polemica anche esterna all'Aula, se lei intende procedere in questo modo.

A questo punto interrompiamo la seduta. Convoco la Conferenza dei Capigruppo. I lavori Riprenderanno alle ore 16 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 34, è ripresa alle ore 16 e 59.)

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Colleghi, se riprendete posto ricominciamo dal punto dal quale avevamo sospeso la seduta questa mattina e cioè dalle dichiarazioni di voto sull'articolo e sugli emendamenti. Eravamo alla dichiarazione di voto sull'articolo, con l'iscrizione a parlare dell'onorevole Pili; io riprenderei da questo punto confermando che la Conferenza dei Capigruppo ha riaffermato la decisione, assunta ai sensi dell'articolo 22 del nostro Regolamento nella riunione del 16, di definire il termine entro cui la nostra discussione sulla legge in esame dovrà concludersi, e cioè il giorno 24.

Questa decisione è stata confermata, c'è stata una discussione aperta anche sull'interpretazione dell'articolo 22, come prerogativa dei Capigruppo per gestire i tempi di lavoro di questo provvedimento per quanto riguarda la possibilità di contingentamento delle dichiarazioni di voto, che è una delle conseguenze collegate al contingentamento dei tempi. Inoltre il Presidente dell'Assemblea intende garantire all'Assemblea il raggiungimento del fine generale per il quale l'Assemblea stessa è convocata oramai da molte giornate, che è quello di legiferare.

Riprendiamo quindi dalla dichiarazione di voto sull'articolo; onorevole Pili renda la sua dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto.

PILI (F.I.). Sull'emendamento numero 1892, e credo che siamo in fase di dichiarazione di voto sul questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Pili, siamo alla dichiarazione di voto sull'articolo, se lei intende rendere la dichiarazione di voto sull'articolo, perché gli emendamenti, essendo tutti emendamenti aggiuntivi, verranno votati successivamente all'articolo.

PILI (F.I.). Il mio voto su questo articolo sarà contrario perché così impostato è un articolo che non solo non pianifica le zone F turistiche, che rappresentavano per come erano state concepite, l'elemento e supporto necessario per creare tutte le condizioni dello sviluppo turistico in Sardegna nei singoli ambiti locali, ma davvero questa formulazione che parte dal presupposto non di qualificare il turismo, ma di quantificarlo, rappresenta un errore strategico che è assolutamente inaccettabile; e per giunta questo articolo, per come è stato formulato, prevede una quantificazione in base a parametri stabiliti nel 1983.

Cioè, non solo non si cambia niente ma si vuol far fare al turismo sardo un passo indietro riportandolo alla concezione della pianificazione territoriale di ventun anni fa rispetto all'attuale. Ed è evidente che riproporre al Consiglio regionale una logica di pianificazione che non tiene conto in alcun modo di quelli che sono i presupposti che stanno alla base di questa stessa legge, cioè la qualità del paesaggio, significa cancellare tutti gli obiettivi che il Codice Urbani ha posto all'esame delle Assemblee legislative regionali, e cioè quelli di arrivare ad identificare categorie e criteri funzionali a garantire la qualità dell'insediamento, e non quelli basati sulla quantificazione delle volumetrie che fanno parte di una logica cementificatrice che non ci appartiene, e che invece con questa norma si vuole assolutamente riproporre.

Una logica cementificatrice che non dà nessun tipo di valenza alla qualità del paesaggio, perché si valuta l'insediamento turistico non rispetto alle qualità ma alle quantità; e in questo caso soprattutto non si tiene conto delle proposte contenute negli emendamenti che abbiamo presentato, di utilizzare tutte quelle volumetrie rispetto a quel parametro vecchio, obsoleto, come abbiamo detto, quel parametro del dicembre 1983, anche oltre la fascia dei 2000 metri. Cioè si stanno togliendo le potenzialità di sviluppo ai comuni che non possono spostare le volumetrie delle zone F, in sostituzione, in zone B, C e G, così come abbiamo proposto con gli emendamenti che andremo a votare più avanti.

È evidente che è un articolo negativo per lo sviluppo economico del turismo in Sardegna con conseguenze e ripercussioni nelle zone interne perché nel momento in cui non ci sarà una capacità di articolare con giusto equilibrio le volumetrie nelle coste, nelle zone interne, si finirà per creare davvero uno squilibrio rispetto al tessuto non solo urbanistico ma anche territoriale. E la differenza, colleghi, non è di poco conto.

Allora è evidente che bisogna dire no a questo articolo, un articolo che in nessun modo tiene conto di quello che è il titolo che voi stessi avete voluto richiamare, e cioè zone F turistiche. Ci saremmo aspettati non una proiezione negativa rispetto a questo settore, ma una proiezione positiva, cioè l'indicazione di quello che non si può fare, ma anche di quello che si può fare; questo è il grande limite di questa norma: avete detto tutto ciò che non si può e non si deve fare, ma non avete detto una sola cosa di ciò che in Sardegna nel campo del turismo si può fare.

PRESIDENTE. Si vota l'articolo colleghi. Si vota. È già in votazione onorevoli colleghi. Stavamo votando, ho chiamato la votazione. Lo diciamo che le pause non vanno bene; onorevole Diana, chiede la votazione nominale?. Ha chiesto di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.).Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. I colleghi che sostengano la dichiarazione dell'onorevole Oppi?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri BIANCAREDDU, AMADU, CAPELLI, LA SPISA, LOMBARDO, PETRINI.)

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Diana, io pensavo che intendesse iscrivendosi a parlare per dichiarazione di voto. Le chiedo scusa, avevo capito male.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Rispondono sì i consiglieri: ADDIS - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - LOMBARDO - MORO - OPPI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANJUST - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - VARGIU.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CHERCHI Oscar - FLORIS Mario.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 66

Votanti 62

Astenuti 4

Maggioranza 32

Favorevoli 40

Contrari 22

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto sull'emendamento numero 850. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Il mio voto su questo emendamento è favorevole perché l'emendamento 850 è un emendamento che rende giustizia a quei territori che non potranno utilizzare le volumetrie consentite, rispetto ad un vecchio decreto, lo ribadisco, quello del 1983, che aveva sancito in termini quantitativi la volumetria da assegnare ad ogni singolo comune della Sardegna; basandosi su un calcolo matematico i cui parametri sono rappresentati dai metri lineari di costa rispetto agli abitanti insediabili e alle potenzialità turistiche. Un dato che, sul piano quantitativo, definiva il dimensionamento volumetrico di quelle aree. Voi dite che si possono utilizzare soltanto il 50 per cento di quelle volumetrie all'interno delle zone F, dentro i 2000 metri; noi riteniamo che ci sia la necessità invece di riallocare le volumetrie residue anche fuori dai 2000 metri, cioè diciamo che qualora non possano essere utilizzate per insediamenti all'interno di quella fascia che voi avete individuato, quelle che residuano vanno collocate fuori dai 2000 metri.

E diciamo questo perché riteniamo assolutamente fondante il principio che lo sviluppo turistico non lo si debba fare solo ed esclusivamente nelle aree costiere, ma che possa essere ricollocato, lo vedremo dopo, anche in altre aree che non sono certamente marginali, perché riteniamo che nella ricomposizione del ciclo edilizio-urbanistico gli insediamenti turistici devono trovare ubicazione anche in altre aree diversamente codificate sul piano urbanistico. Mi riferisco alle zone B, alle zone C e alle stesse zone G, la cui disciplina ha avuto negli anni interpretazioni diverse, non sempre univoche, in qualche caso equivoche, che certamente non hanno consentito il massimo utilizzo nella pianificazione del comune stesso.

Ed allora è evidente che l'emendamento che abbiamo predisposto tenta di limitare questo vincolo soltanto ai 2000 metri, lasciando la possibilità di riallocare le volumetrie residue in base a quel calcolo aberrante, quantitativo e non qualitativo, anche al di fuori dei 2000 metri. È una valutazione che riteniamo utile per tutti quei comuni che non hanno utilizzato appieno le volumetrie consentite dal decreto 2266 del 20 dicembre 1983 e che possono decidere di riallocare quelle volumetrie, quelle potenzialità di sviluppo, fuori dalla fascia dei 2000 metri. Con questo articolo, invece, la parte residua andrebbe cancellata, non avrebbe più ragione di esistere; noi chiediamo che possa essere riallocata fuori da quella fascia. Ed è una scelta di giustizia che abbiamo bisogno di sottoporre alla valutazione di questo Consiglio perché crediamo che sia indispensabile articolare e ricucire sul piano urbanistico-territoriale le zone costiere con i centri urbani e i centri urbani con le aree interne e questo lo si può fare solo se non ci sono dei diktat, delle chiusure nette, e la pianificazione territoriale ed urbanistica ha l'obiettivo di ricomporre i territori rispetto….

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie Presidente, sarò quasi telegrafico. Io credevo che questo fine settimane avesse portato consiglio ad ambo le parti chiaramente, non a una parte solamente, così non è stato Innanzitutto dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, avrei voluto intervenire sull'articolo 7 ma per un equivoco da parte mia, non ho fatto in tempo a farlo.

Il mio voto sarà favorevole perché in questi giorni mi sono premurato, credetemi, di sentire la gente comune non della mia zona, ma che opera a Santa Teresa di Gallura, in costa, e ho potuto appurare, sentendo gli amministratori delle piccole imprese con cui avevo contatti quando ho lavorato per cinque anni presso la sede della Banca CIS di Olbia, che molte piccole imprese hanno disdetto i loro contratti per lavori nel campo dell'edilizia già concordati con delle parti sociali, per cui molti lavoratori che, principalmente dal Campidano, ma anche dalla nostra zona, andavano lì a lavorare praticamente si verranno a trovare senza lavoro.

Io non dico molto di più perché condivido quello che ha detto stamattina il collega Capelli. Questa legge provocherà dei danni enormi che stanno già avvenendo, a vari settori della nostra economia: alla piccola e media impresa, ai privati cittadini, al mondo agropastorale, a tutti, proprio perché non si è voluta discutere, non si è voluta modificare in Aula, ma si vuole lasciare così com'è, probabilmente, con l'intento di salvare le coste, presuppongo in buona fede; probabilmente salverà poche coste ma ammazzerà molte iniziative, ammazzerà la nostra economia. Allora io dico questo; se così deve essere, lasciamola andare, è meglio che i cittadini l'abbiano a disposizione subito e tocchino con mano quali sono i risultati di questa legge.

Noi ci stiamo opponendo, chiaramente, ma senza fare ostruzionismo, ci stiamo opponendo perché siamo consci del danno che questa legge, che pur può essere nata con dei buoni presupposti, non essendo stato possibile, per vostra volontà, in alcun modo discuterla, migliorarla, rivederla, arrecherà dei danni, li sta già arrecando. Lasciamola esitare, vediamo quello che succede, saranno i cittadini a giudicare. Io volevo dire questo prima, intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 7, mi dispiace di non aver fatto in tempo ad iscrivermi a parlare perché ciò che ha affermato il collega Pili lo ritengo motivato ed è giusto che venga specificato che le zone F sono quelle entro la fascia dei 2000 metri perché la legge lascia adito ad equivoci, e quando dovrà essere interpretata dagli uffici tecnici comunali, leggeranno quello che c'è scritto e quello che c'è scritto faranno. Se si vuole migliorarla si è ancora in tempo, sennò il mio parere è che la si lasci approvare, perché noi la nostra posizione l'abbiamo chiaramente definita. Sia l'elettorato che gli enti locali, le parti sociali, le piccole e medie imprese sanno qual è la nostra posizione, la conoscono chiaramente. Se questa legge la si vuole così, la si lasci approvare; qualunque miglioria la si deve a noi e in questo modo stiamo fornendo un alibi alla maggioranza perché facciamo noi ciò che non possono fare loro; noi per coscienza lo stiamo anche facendo, per coscienza politica e per coscienza come cittadini. Io direi di lasciare andare le cose come stanno, portiamo all'approvazione questa legge, poiché sinceramente si rischia, credetemi, di vanificare molti sforzi che sono stati fatti. Per queste ragioni il mio voto su questo emendamento sarà favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su quest'emendamento numero 850, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Votiamo ora gli emendamenti all'emendamento 851, dal 1892 al 1970. Avevamo già accettato il principio del raggruppamento per omogeneità di questi emendamenti. Io stamattina ho proposto che su questi emendamenti omogenei si accedesse, così come già fatto in sede di discussione di precedenti articoli con medesima quantità di emendamenti, ad un contingentamento anche nelle dichiarazioni di voto. Questo principio non è stato accolto, evidentemente, mi pare dall'onorevole Pili. Io ripropongo in Aula all'onorevole Pili, ma all'intera Assemblea, perché la valutazione è dell'intera Assemblea, un modo che ci consenta di non limitare la facoltà, anche dei singoli, di rappresentare la propria opinione fino in fondo, e tuttavia di evitare che questo diventi una modalità di atteggiarsi chiaramente ostativa dell'attività dell'Assemblea. Quindi io ripropongo questa modalità di lavoro, che mi sembra ci consenta di produrre quel risultato, che resta fermo, della conclusione della discussione nella giornata di domani, quindi ripropongo all'onorevole Pili, che è quello che ha chiesto di poter fare una dichiarazione di voto su ciascuno degli emendamenti, la richiesta di accedere a questa ipotesi.

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, io davvero con tutto rispetto per la Presidenza e per lei in particolar modo, e per la stessa Aula, vorrei che si tenesse conto, nell'esame di questo passaggio, che questo Consiglio ha una sua dignità che viene rispettata quando tutti i colleghi del Consiglio possono utilizzare tutte le prerogative, nessuna esclusa, che il Regolamento gli attribuisce. Io, Presidente, non intendo recedere di un solo passo rispetto alla richiesta che ho formulato stamani, e cioè quella di potermi avvalere della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 95, che prevede che ogni consigliere regionale ha diritto a cinque minuti per illustrare la propria posizione. Qualora dovesse essere adottata una soluzione diversa si creerebbe per ognuno dei colleghi di quest'Aula un precedente pericoloso, ed è significativo che mai in quest'Aula, in cinquant'anni di autonomia, quanto meno da quando c'è questo Regolamento, mai sia stato proposto un accorpamento delle dichiarazioni di voto. Sarebbe, Presidente me lo consenta, una violazione totale del Regolamento ed aggiungo: qualora lei intendesse proporre questa forzatura io ho già preannunciato che mi avvarrò del diritto, anche quello certamente non contingentabile, di ritirare ogni emendamento che riterrò di non proporre più all'Aula e di utilizzare per spiegare quel ritiro i cinque minuti a mia disposizione.

Siccome stiamo discutendo una legge importante, Presidente, correre da una parte o dall'altra non ha senso, c'è chi ha davvero sentito di dover spiegare le sue ricadute su ogni comune della Sardegna, perché per ogni comune della Sardegna c'è da dire a quest'Aula quello che non sarà possibile realizzare dopo questa legge, c'è chi ha diritto a lasciare queste motivazioni agli atti di questo Consiglio, io lo voglio fare e vorrei, Presidente, che è stato eletto per fare il Presidente del Consiglio e quindi tutelare anche le mie prerogative, che lei le tutelasse nella maniera più chiara e anche autorevole, come le compete. E' per questa ragione che le chiedo di motivare la sua richiesta in riferimento agli articoli e ai commi che devono in qualche modo regolare le mie dichiarazioni di voto, perché io possa, in base alle sue indicazioni, decidere come comportarmi.

PRESIDENTE. Io ho registrato la sua opinione, anche se l'ha motivata con considerazioni che meriterebbero di essere discusse; onorevole Pili, nessuno intende negare ad alcuno la possibilità di articolare la sua posizione, del resto lei lo fa da giorni, lo fa lungamente ed estesamente, lo ha fatto anche nella giornata odierna su questi emendamenti e su quest'articolo. Il contingentamento, per quanto mi riguarda, valeva anche sulle dichiarazioni di voto, penso che se avesse acceduto ad un'ipotesi di poter usufruire di un tempo congruo per fornire dichiarazione di voto, non per illustrare gli emendamenti, per fornire dichiarazioni di voto su ciascun emendamento, ci avrebbe consentito di condurre il nostro lavoro in maniera adeguata, tuttavia lei ripropone uno schema di lavoro che non è assolutamente compatibile col tempo a nostra disposizione, con la decisione di arrivare a una definizione del nostro lavoro rispettando anche gli orari di inizio e fine dei lavori dell'Assemblea che avevamo annunciato per tempo. Quindi io continuo a riproporre l'ipotesi, che secondo me è quella preferibile, di utilizzare una forma di contingentamento delle dichiarazioni di voto accorpandole per gruppi di emendamenti che contengono il medesimo principio ispiratore e che differiscono per l'indicazione del comune. Siccome io ho dei dubbi che per ciascun comune in cinque minuti si riesca a definire questioni puntuali in sede di dichiarazioni di voto, insisto sulla tesi che quella che lei propone mi sembra una modalità di lavoro tesa ad impedire che l'Aula concluda i lavori nel tempo che c'eravamo assegnati, e siccome questo è l'obiettivo che io intendo garantire, proporrò all'Aula una modalità di lavoro, se lei onorevole Pili non accede al contingentamento, che ci consenta di votare utilizzando il criterio della votazione per principi; criterio consentito dal nostro Regolamento e dai regolamenti di altre Assemblee parlamentari per far fronte a queste situazioni aventi palese intento ostruzionistico. Quindi intendo assicurare il buon andamento dei lavori, limitando le votazioni ai principi ispiratori dei diversi blocchi di emendamenti presentati e non consentendole sulle singole articolazioni formali di un medesimo principio.

Quindi io intendo far esprimere l'Assemblea esercitando il diritto - dovere di giungere ad una decisione. Su questo, cioè su una votazione per principi, penso che si debba pronunziare l'Assemblea, l'opinione del Presidente è che sia una modalità assolutamente compatibile con il rispetto delle prerogative di ciascuno ed è alternativa naturalmente all'ipotesi di contingentamento dei tempi in fase di dichiarazioni di voto che io ho proposto e riproposto e che naturalmente ripropongo ancora adesso prima di fare pronunziare l'Assemblea sull'adozione della votazione per principi. Bene colleghi, siccome la proposta di contingentamento non viene accolta..... Onorevole Caligaris su che cosa intende intervenire?

CALIGARIS (Gruppo Misto). Sulla sua proposta per cercare di capire e chiarire una questione che secondo me oggi in Aula è molto importante. Non vi è dubbio che la richiesta avanzata dall'onorevole Pili ha un valore positivo, nel senso che appunto chiede di poter intervenire in base al Regolamento. Però volevo ricordare all'onorevole Pili che sono stati assunti degli impegni precedentemente e ricordare anche che l'onorevole Pili si è assentato dall'Aula nei giorni scorsi, assumendo...

PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, non è aperto un dibattito su questi temi.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Però lei ha chiesto di esprimere la nostra opinione.

PRESIDENTE. Non ho chiesto di esprimersi non aprendo un dibattito, ci si esprime con il voto.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, lei ha chiesto anche un parere un attimo fa all'Assemblea.

PRESIDENTE. No, non ho chiesto un parere.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Va bene, chiedo di parlare sul Regolamento Presidente, posso?

PRESIDENTE. Sì, parli sul Regolamento non sull'assenza dell'onorevole Pili, onorevole Caligaris.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Stavo facendo una valutazione generale cercando di offrire un aiuto affinché da un punto di vista formale venga comunque rispettato il Regolamento cercando di far capire che si tratta di una situazione eccezionale, che quindi gli impegni assunti vanno rispettati in questa situazione che ci vede in difficoltà. Io esprimo un disagio in quest'Aula proprio perché ritengo che dobbiamo superare questo momento difficile e andare al voto superando tutti questi ostacoli che si configurano, a mio avviso, semplicemente, come lei ha detto bene, come azioni di ostruzionismo esasperato, fermo restando il valore del principio che ciascun consigliere ha diritto di esprimersi in ogni circostanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Mi è sembrato di capire che c'è una proposta su cui l'Aula si deve pronunciare, vorrei capire se può parlare uno a favore e uno contro.

PRESIDENTE. Certamente, due a favore e due contro, prego.

LA SPISA (F.I.). Io non sono a favore della proposta che fa il Presidente di interpretare il Regolamento in questo modo. Credo che la situazione sicuramente difficile in cui si trova quest'Aula, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista politico, non possa essere affrontata in questo modo, soprattutto non possa essere affrontata creando un precedente che, a nostro parere, alla fine limiterebbe l'azione di tutti i consiglieri, però certamente in modo particolare quella dell'opposizione che per tutto il tempo che durerà questa legislatura, evidentemente avrà la necessità di esprimere liberamente la propria posizione di contrarietà rispetto alle proposte che arrivano in quest'Aula. Credo che sia doveroso da parte nostra chiedere che non venga adottata questa interpretazione; mi rendo conto della difficoltà che tutto questo comporta, ma certamente forzare l'interpretazione del Regolamento credo che non giovi a tutta l'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Rif. Sardi). Parlerò contro la proposta del Presidente, nel senso che purtroppo, colleghi, noi abbiamo visto in questi giorni di dibattito in Aula quanti e quali limiti abbia il nostro Regolamento. L'abbiamo visto quando voi vi siete trovati in imbarazzo perché non c'erano possibilità di frenare, oltre quella dello scontro muscolare, dello scontro fisico, un'azione tecnicamente ostruzionistica da parte della minoranza, l'abbiamo visto quando abbiamo scoperto che un emendamento all'emendamento presentato all'ultimo minuto utile, il famoso colpo di genio dell'onorevole Sanna, ha provocato la decadenza di numerosi altri emendamenti precedentemente presentati, per cui se tale principio venisse applicato in maniera scientifica e costante in quest'Aula, si impedirebbe all'Aula di discutere le leggi, perché in qualsiasi momento all'ultimo minuto chi ha la maggioranza può presentare un emendamento sostitutivo che non fa venir meno l'attività ostruzionistica, perché gli emendamenti aggiuntivi e gli emendamenti soppressivi continuano a valere, ma di fatto rende non più discutibile né emendabile in alcun modo da nessuno, il testo di legge che viene presentato, quindi è una cosa gravissima.

Oggi ne abbiamo scoperto un'altra, che non è altrettanto grave probabilmente, ma che è ugualmente un limite del nostro Regolamento, cioè abbiamo scoperto che quando la conferenza dei Capigruppo prende atto - perché noi non abbiamo fatto un accordo, abbiamo fatto una presa d'atto - dei tempi consiliari necessari per arrivare fisiologicamente alla fine dell'esame di questa legge nella giornata di domani -quindi le due parti non si sono accordate su niente, né sulla sostanza della legge, né sui tempi, hanno semplicemente preso atto che continuando a lavorare per 18 ore al giorno, si sarebbe comunque arrivati a terminare il suo esame il 24. Quindi il 24, per presa d'atto consensuale, veniva stabilito come il giorno di fine delle ostilità ostruzionistiche in quest'Aula - abbiamo scoperto che il nostro Regolamento consente comunque anche ad un singolo consigliere che dissentisse rispetto ai Capigruppo, rispetto quindi alle prese d'atto che noi abbiamo fatto, di continuare all'interno dell'Aula un'azione tecnica di ostruzionismo.

Noi non siamo d'accordo su questa azione di ostruzionismo, ma siamo dell'idea che se questo è il Regolamento, il consigliere ha diritto di effettuare questa azione ostruzionistica. Quindi consentire questo è un limite del Regolamento, ma finché è il Regolamento che detta le regole, come ha detto la collega Caligaris, che disciplinano i lavori dell'Aula, e finché il Regolamento non viene modificato, non può essere neppure mortificato, perché la mortificazione dei regolamenti per casi di straordinarietà, collega Caligaris, l'abbiamo vista e l'abbiamo soprattutto letta sui libri di storia. Sappiamo che le condizioni di straordinarietà normalmente sono interpretate dalle maggioranze e vengono subite dalle minoranze. Quindi noi in questo momento chiediamo al Presidente che sia garante dei diritti di tutti, anche di quelli dei singoli consiglieri regionali di cui non condividiamo in questo momento l'azione politica.

PRESIDENTE. Due colleghi sono intervenuti a favore. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Nessuno di noi vuole impedire a nessun collega di poter esercitare il proprio ruolo e di potere utilizzare il Regolamento a difesa dei propri diritti. La proposta, però, che viene avanzata a me pare non forzi o violenti in alcun modo il Regolamento. Gli emendamenti all'articolo 7, che sono stati indicati in questo fascicolo come prima parte, e che vanno dal numero 1892 al numero 1970, hanno identico testo, che riguarda la deroga ai limiti volumetrici di cui all'articolo 7, cioè il testo di tutti questi emendamenti è lo stesso, con un'unica variante rappresentata dal nome del comune. Mi sembra che l'emendamento sia composto da due parti: una che indica un principio generale, cioè la deroga, la possibilità che i limiti volumetrici previsti dall'articolo 7, già approvati da quest'Aula, non siano applicati, e poi una parte che individua i comuni. A me pare che l'Aula possa votare intanto il principio generale, cioè la deroga, decidendo se si può o non si può fare eccezione alla regola che abbiamo già approvato. Quello è un principio generale. Se l'Assemblea decide che quel principio generale già approvato può essere derogato, poi si va avanti con i singoli emendamenti. Se invece l'Assemblea decide che non ci possa essere deroga, cioè che non siano ammesse eccezioni al principio generale, a me pare che decadono gli emendamenti, perché non si fa eccezione per nessuno.

Quindi mi pare che la proposta del Presidente non rappresenti né una forzatura del Regolamento, né una violenza nei confronti di un collega che perderebbe i suoi diritti, ma si tratta di un proposta di buon senso. I due emendamenti sono composti da due parti: un principio generale e la sua applicazione ad una realtà concreta, si vota il principio generale e se l'Aula dice che le deroghe si possono fare, poi discutiamo comune per comune chi può derogare. Se l'Aula decide che nessuno possa derogare, perché vale il principio già approvato all'articolo 7, gli emendamenti decadono. Per questo motivo sono d'accordo con la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Altri colleghi intendono intervenire a favore? Va bene colleghi. Io capisco le ragioni e anche lo spirito che anima i colleghi che ritengono che stiamo forzando il Regolamento. Io penso che non sia così, sopratutto quando viene avanzata una proposta che concede congruo tempo ai consiglieri che si somma a quello già usato e utilizzato. Ricordo che siamo in Aula dal 26 ottobre e che sono stati presentati a questa legge 2.287 emendamenti, un numero, questo sì, straordinario ed eccezionale per una legge in discussione nell'Assemblea regionale sarda. Siccome l'ipotesi di contingentamento non è stata accolta di fatto e mette in difficoltà evidentemente i Presidenti dei Gruppi, che dovrebbero assentire a questa modalità, penso che il Presidente abbia comunque il diritto e il dovere di garantire all'Assemblea il diritto di esercitare l'attività legislativa che è perlomeno analogo, non dico superiore, ma analogo a quello che ha ciascun consigliere di rappresentare la propria opinione. Penso che quest'ultimo sia assolutamente garantito e che la Presidenza, per quanto mi riguarda, abbia fatto ogni utile sforzo per garantire l'esercizio di questa prerogativa, mi pare che siamo in una fattispecie diversa e non mediabile dall'azione politica, né addebitabile a questo Regolamento.

A questo punto, siccome gran parte degli emendamenti è riconducibile ad un unico principio ed essi differiscono soltanto per il comune a cui si applicano gli interventi ricompresi negli atti di programmazione negoziata, penso che possiamo adottare la votazione per principi, penso cioè che all'Aula debba essere sottoposto il principio generale e cioè se in qualche comune della Sardegna possa adottarsi una modalità diversa di applicazione della legge. Se questo l'Aula accetta, affronteremo i singoli casi. Quindi io penso che dobbiamo votare per principi e chiedo all'Aula, dato che non è stato accolto il contingentamento, di pronunciarsi sulla votazione per principi.

Onorevole Diana, su che cosa intende intervenire?

DIANA (A.N.). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione, onorevole Diana, mi dica su che cosa intende intervenire.

DIANA (A.N.). Siccome ci troviamo davanti ad una situazione nuova e non vi sono precedenti in materia, quindi potremmo anche cadere tutti quanti in una leggerezza, chiederei almeno dieci minuti, un quarto d'ora di sospensione perché stiamo affrontando una materia che richiede altre valutazioni prima che si proceda alla votazione sull'interpretazione regolamentare proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, accoglierei la proposta di sospendere per dieci minuti i nostri lavori. I lavori riprenderanno alle ore 17 e 55.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 42, viene ripresa alle ore 18 e 26.)

PRESIDENTE. L'interruzione è stata più lunga del previsto. Colleghi, abbiamo fatto due dichiarazioni a favore e una contro la proposta di votazione per principi, che, insomma, è un modalità della votazione per parti.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Su che cosa, onorevole La Spisa?

LA SPISA (F.I.). A questo punto sull'ordine del giorno, perché, essendo stata chiesta una sospensione della seduta, vorrei comunicare a nome di tutti i colleghi dell'opposizione di centrodestra che - confermando le valutazioni già fatte sul problema che è in discussione, che è di tipo procedurale e regolamentare che riguarda un'interpretazione del Regolamento che potrebbe creare un precedente molto grave ed attribuendo quindi alla decisione che può scaturire da questa votazione un significato veramente molto grave - non parteciperemo alla votazione e usciremo dall'Aula.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole La Spisa. Io ho il dovere di dire che mi sembra non condivisibile, per quanto mi riguarda, la posizione dei colleghi, avendo ricercato ogni utile possibilità che evitasse il chiarissimo intento ostruzionistico degli emendamenti e l'adozione di questa interpretazione regolamentare. Penso che in assenza di un'intesa politica su come sbloccare questa situazione anche attraverso il contingentamento dei tempi proposto da me in Aula, e proposto anche riservatamente all'onorevole Pili, assegnandogli un congruo tempo perché potesse rappresentare le sue ragioni, come è naturale che avvenga, penso che stiamo adottando una modalità di discussione che è assolutamente compatibile con il nostro Regolamento ed è compatibile con il Regolamento di analoghe assemblee parlamentari democratiche, rappresentative, in cui è consentita l'espressione dell'opinione.

La sospensione ha prodotto l'uscita dall'Aula dei colleghi, a me questo dispiace molto, avendo ricercato con i colleghi della opposizione e con i colleghi della maggioranza un'intesa che ci consentisse di mantenere gli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo esclusivamente sul calendario dei lavori, perché come ho avuto modo di dire più volte, il contenuto politico della legge non è nelle mani del Presidente, è nelle mani dei Gruppi politici e della dinamica che liberamente si sviluppa. Il Presidente ha però l'obbligo di garantire la funzionalità dell'Aula e il raggiungimento dell'obiettivo generale per il quale siamo tutti qui a rappresentare il popolo sardo, che è quello cioè di fare delle leggi di cui ognuno poi risponde al popolo dal quale riceviamo il mandato.

(L'opposizione abbandona l'aula in segno di protesta.)

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di procedere alla votazione per principi, cioè mettendo in votazione la parte comune a tutti gli emendamenti. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

(Applausi dell'opposizione dai locali adiacenti all'aula.)

PRESIDENTE. Se i colleghi vogliono rientrare in Aula possono accomodarsi, altrimenti li invito a evitare di schiamazzare in prossimità dell'aula. Procediamo, colleghi.

(Vive proteste da parte del consigliere Liori)

PRESIDENTE. Onorevole Liori! Lo accompagnate fuori dall'Aula, per cortesia. Accompagnate fuori dall'Aula l'onorevole Liori, grazie.

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte dell'emendamento numero 1892 che è comune a tutti gli emendamenti dal numero 1892 al numero 1970, dall'inizio fino al punto in cui si dice: "ovvero adottati dalla Giunta regionale".

(I consiglieri dell'opposizione rientrano in aula.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Dichiaro il mio voto favorevole sul principio, ovviamente censurando, passatemi la parola, questa interpretazione che però è in linea totalmente con l'excursus di questa legge, cioè non si vuole considerare la peculiarità di ogni comune e oggi, con questa determinazione di questo Consiglio regionale sono state cancellate tutte le specificità di ogni singolo comune. E sono state cancellate per timore che ogni singolo consigliere possa decidere di far naufragare centinaia di iniziative e possa deliberatamente cancellare migliaia di opportunità di lavoro in tutti i comuni della Sardegna.

Il primo comune su cui si sarebbe dovuto discutere è quello di Alghero. Nel comune di Alghero, se qualcuno avesse avuto la bontà di stare attento alla programmazione negoziata e in particolare modo a un documento che è pubblicato, e con ciò rispondo a chi dice che non si conoscevano i documenti, perché non avete voluto nemmeno aprire i documenti pubblicati dalla Regione, io vi invito ad aprire il PIT SS2 Costa del Corallo per leggere cosa c'è scritto sull'idea forza di quel PIT, che coinvolge decine di comuni, coinvolge decine di imprese, che dice: "L'idea del progetto attribuisce al turismo un ruolo centrale nello sviluppo locale". Riviera del Corallo, per iniziative poste tutte nella fascia dei duemila metri, soprattutto tese a individuare un'offerta di nicchia complementare alla stessa offerta turistica delle zone costiere. Le azioni finanziate hanno l'obiettivo di allungare la stagione turistica attraverso la messa a valore del patrimonio ambientale, storico, culturale delle produzioni agro-alimentari e utilizzare il turismo marino-balneare come leva per lo sviluppo delle zone interne. Questo stanziamento della Regione sarda verrà cancellato da questa legge! Decine di imprese saranno messe sul lastrico e sapete quali comuni state danneggiando? Il Comune di Banari, di Bessude, di Bonannaro, di Bonorva, di Borutta, di Bosa, di Cheremule, di Thiesi, di Cossoine, di Giave, di Mara, di Padria, di Pozzomaggiore, di Semestene, di Siligo, di Stintino, di Torralba, la V Comunità montana e tutta la zona del Logudoro che ha sottoscritto questo patto, ma insieme alla Confartigianato che ha firmato, all'Apisarda, alla Confindustria, alla Confcommercio, alla Coldiretti, alla Confcooperative, alla Confesercenti, alla CNA, alla CIA, alla CIGL, CISL e UIL e ad altri soggetti privati che hanno detto che questo era il piano di sviluppo! Voi con questo voto cancellerete questo piano di sviluppo che stanzia centinaia di miliardi per questo territorio.

Tutti questi interventi nella costa del Corallo saranno bloccati da questa legge, saranno cancellati per sempre, perché perderemo le risorse comunitarie e voi, consiglieri di Alghero, consiglieri del sassarese di quella parte politica, ve ne state assumendo la responsabilità e quando si voterà dal tabulato risulteranno nome e cognome di ogni singolo consigliere regionale che avrà deciso di chiudere quelle imprese economiche.

PIRISI (D.S.). C'eri tu al governo! Nasconditi!

(Interruzioni)

PILI (F.I.). Noi li abbiamo approvati e voi li state bocciando! Noi li abbiamo approvati e voi li state bocciando! Lo sanno tutti che noi li abbiamo approvati e voi li state bocciando! E lo dovrete spiegare ai cittadini, a quelle imprese, a quelle associazioni di categoria che certamente non vi saranno grati per il trattamento riservato a questo territorio.

Il mio voto è favorevole a tutti questi emendamenti, è favorevole al principio che salvava la programmazione negoziata, che è nata tanti anni fa e che voi oggi avete fatto naufragare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo gruppo di emendamenti, ma credo che oggi sia inutile parlare del singolo emendamento, in quanto quello che è avvenuto in quest'Aula credo che sia quanto meno deprecabile. Noi non avremmo mai trasgredito, per quello che ho detto stamattina, gli impegni sui tempi stabiliti per l'esame di questa legge. Ci saremmo affidati, credetemi avreste fatto bene anche voi a fare lo stesso, all'autoregolamentazione. Noi prendiamo degli impegni e li manteniamo.

Quanto è successo nell'Aula poco fa con l'interpretazione del Regolamento che è stata adottata, forzando il Regolamento, non fa onore alla Presidenza né ai colleghi che hanno votato a favore di questa interpretazione. Io credo, come diceva qualcuno, che si possa non essere d'accordo con quello qualcuno dice, ma è opportuno e legittimo battersi, e io mi batterò sempre, affinché quel qualcuno comunque abbia sempre la possibilità di dirlo. Questo diritto è stato negato in quest'Aula, è un pericoloso precedente, come altri pericolosi precedenti si sono creati nel corso dell'esame di questa legge.

Il mio Capogruppo aveva preso degli impegni nella Conferenza dei Capigruppo giorni fa, si poteva essere d'accordo o dissentire, ma per il ruolo che noi vogliamo dare ai partiti e riconosciamo ai partiti, e quindi ai Gruppi, mai avrei delegittimato l'operato del mio Capogruppo o del mio partito e mai nessuno di noi l'avrebbe fatto. Perciò la nostra autoregolamentazione sarebbe valsa fino alla fine, nel pieno rispetto degli impegni assunti dal nostro Capogruppo. Avremmo voluto non partecipare a questa giornata in cui il Regolamento, le prerogative del Consiglio, il diritto di ogni consigliere a esprimere la propria opinione sono stati sicuramente violati e prevaricati.

Più volte abbiamo detto, e lo si ripeterà ancora per i giorni a venire, quanto danno, a nostro avviso, questa legge potrà procurare,. Ma non saranno le nostre parole ad aprire gli occhi a quanti ancora oggi credono in questo disegno di legge. Saranno i cittadini, non solo sindaci, a verificare l'inopportunità di questa legge. Abbiamo provato con l'ostruzionismo, abbiamo provato col dialogo, abbiamo provato col confronto, abbiamo provato e hanno provato i sindaci a farvi ragionare, manca soltanto l'intero popolo sardo che cerchi all'ultimo momento di farvi ragionare. Soltanto un movimento di popolo potrà frenare l'ascesa negativa di questa legge. Soltanto un movimento di popolo potrà frenare i disastri che con questa legge si annunciano, e non voglio essere catastrofista. Le forze sociali, i sindacati, tutti hanno riconosciuto che questa legge rischia di portare verso il baratro la Sardegna. Non abbiamo bisogno solo di vincoli, di imporre scelte venute dall'alto, ma abbiamo necessità del dialogo, del recupero del dialogo e del confronto con tutte le parti sociali.

Queste giornate hanno posto in evidenza tutti gli aspetti negativi e antidemocratici di questa interpretazione del presidenzialismo. Tutti noi abbiamo riconosciuto comunque il diritto del Presidente, di questa maggioranza di governare, a noi è stato negato invece il diritto di fare opposizione, il diritto al dialogo, il diritto al confronto. Questa è una responsabilità che vi porterete dietro. Oltre all'esito e al merito di questa legge, vi porterete dietro questa triste eredità di aver calpestato i diritti democratici di ogni singolo consigliere in quest'Aula. Spero che di questo il popolo possa chiedervi conto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Ovviamente annuncio il voto favorevole a tutti gli emendamenti. Io stasera non a caso avevo chiesto un'interruzione di un quarto d'ora perché ritenevo che non fosse possibile mettere in votazione una proposta come quella che è stata avanzata dalla Presidenza. Nei giorni scorsi ci siamo impegnati, credo tutti quanti, maggioranza ed opposizione, per evitare che si potesse stravolgere il Regolamento; questa sera si è consumato uno strappo che spero non sia irreversibile, perché le problematiche che sono state sollevate sono tali e tante che si dovrebbero capire, ancora di più, le ragioni della nostra contrarietà a questa legge.

Non si tratta di fare ostruzionismo, l'abbiamo detto nelle svariate riunioni della Conferenza dei Capigruppo, noi ci siamo impegnati molto perché i lavori comunque andassero avanti, ma andassero avanti sempre nel rispetto del Regolamento. Mi pare che abbiamo aperto una breccia in questo Consiglio e non a caso ci sono state delle astensioni. E' una breccia che non vorrei rimanesse una fessura, ma vorrei che servisse per evitare che atteggiamenti e comportamenti come questo non si debbano più ripetere.

In altre circostanze avevo suggerito al presidente Soru che la prima cosa da fare dopo il suo insediamento era modificare il Regolamento, gliel'ho suggerito io, badate bene, che pur non essendo un profondo conoscitore di questo Regolamento però ne conosco certamente i limiti. E dissi appunto al presidente Soru che la modifica del Regolamento doveva essere fatta prima di qualsiasi altra legge. Così come dissi che era opportuno non portare in Aula questa legge ma altri provvedimenti che sono all'attenzione di questo Consiglio.

Abbiamo probabilmente una visione diversa, ma questo l'abbiamo detto, l'abbiamo sulle problematiche ambientali, l'abbiamo sulla salvaguardia sulla quale non abbiamo mai manifestato contrarietà, siamo perfettamente d'accordo che sia necessario un regime di salvaguardia; ma il decreto prima e questa legge dopo, che vuole passare come salva coste, credo che non possa essere assolutamente denominata in questo modo, perché qui non si tratta di salvaguardare le coste, qui si tratta di tutelare quegli interventi che, sulla base dell'emendamento numero 1969 e seguenti, ma anche del numero 1870 e seguenti, interessano amministrazioni pubbliche e nomino, per citarne alcune, il Comune di Tresnuraghes, il Comune di Terralba, di San Vero Milis, di Santa Giusta, di Riola Sardo, di Oristano, di Narbolia, di Cuglieri, tutti inseriti nel PTP numero 7 che comunque è interessato anche da queste problematiche. Certo, magari non nella parte centrale, ma certamente nelle parti che sono adiacenti al PTP numero 7. E non si capisce come possa essere conciliata la posizione di comuni che insistono per una parte nel PTP numero 7 e per una parte nel PTP numero 9; qualcuno ce lo deve spiegare questo fatto. Non c'è una norma di salvaguardia per i comuni, non esiste, non ce l'avete evidenziata.

Allora vorrei capire che fine faranno tutti gli sforzi delle pubbliche amministrazioni, di tutti i soggetti pubblici e privati che si sono impegnati nella programmazione negoziata in questi anni. Saranno vanificati gli sforzi non delle amministrazioni di centrodestra, delle amministrazioni di decenni, perché per varare un contratto di programma ci si impiega anche quindici anni.

Allora qualcuno ci deve spiegare come è giustificabile un atteggiamento di questo genere. Non stiamo parlando di un'opera che ha mandato avanti la Giunta con un Presidente di destra o di centrodestra, stiamo parlando di un programma che ha impiegato decenni per essere approvato, e qua si sta vanificando tutto, l'impegno di consiglieri di destra, di sinistra e di centro, non è possibile un fatto di questo genere, e nessuno interviene. Vi ho invitato centomila volte, consiglieri della maggioranza, perché so che siete persone attente, persone che sanno ragionare con la loro testa…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie signor Presidente. Mi viene da pensare, credetemi, o che la cecità sia tutta da questa parte, non parlo, voi sapete perché, di sordità, o che sia dall'altra, perché altrimenti non si spiegherebbe, credetemi, il fatto che non si voglia in alcun modo vedere effettivamente quali siano le ricadute su determinate iniziative a livello regionale, nazionale, comunale e provinciale di alcuni articoli della legge.

Sono cose che sono state dette dall'inizio, io non mi soffermo più di tanto a parlare di ciò che è successo poc'anzi sul Regolamento, ognuno risponde delle azioni che fa anche dal punto di vista politico. Credo che un'Aula non si possa imbavagliare, e non la si debba mai imbavagliare anche nel caso in cui l'opposizione assuma una posizione forte ed ostruzionistica.

Voglio parlare dell'emendamento. Ma scusate un attimo, io ho davanti il Dpef presentato dalla Giunta dove, al punto 10, si parla di altre risorse programmatiche, l'intesa istituzionale di programma, e quindi si elencano nei quadri di riferimento di sviluppo locale mano a mano gli interventi della programmazione negoziata a partire dai patti territoriali per i quali sono stati stanziati quasi 262 milioni di euro di cui quasi 56 milioni di quota regionale, che interessano buona parte dei comuni rivieraschi, parlo dell'Anglona, delle Baronie, della bassa Gallura, della riviera della Gallura, di Alghero e quant'altro. Continuando, abbiamo i contratti d'area, parlo per non evadere dalla Provincia, ma questo discorso vale per tutta la Regione, del contratto d'area di Sassari, Alghero e Porto Torres, e chi ha fatto l'amministratore in quel periodo sa quanti anni ci sono voluti a predisporlo; e a che punto siamo? Al completamento del secondo protocollo la cui sottoscrizione è avvenuta nel 1998 da parte chiaramente della Regione. Per continuare poi con i contratti di programma che coinvolgono in parte le zone industriali del Sulcis-Iglesiente o di Cagliari che si affacciano direttamente sul mare, e con l'accordo di programma per la chimica e quant'altro.

Io dico questo, qual è la difficoltà obiettiva che si incontra ad escludere da questi vincoli la programmazione negoziata, chi e dove si vuole colpire? E non mi si venga a dire che invece la programmazione negoziata è già esclusa perché non lo si legge da nessuna parte nella legge. Perché nella legge sono stabiliti i vincoli, le proibizioni, i limiti, e tutto quello che non è specificato, vuol dire che è proibito, perché quando si legge che, cito l'articolo testualmente: "il ridimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici..." eccetera, non sono citati neanche i duemila metri, per essere chiari, che ha proposto con l'emendamento orale il collega Marrocu, io mi attengo al testo scritto.

Così come mi devo attenere al disposto dell'articolo 6, dell'articolo 5, dell'articolo 4, dell'articolo 3. Qual è la difficoltà di aggiungere due parole "e sono esclusi dai vincoli gli accordi di programma, i contratti di programma, tutto ciò che consente la programmazione negoziata"?. Io ho detto poc'anzi di non soffermarci più di tanto su queste proposte, perché se riuscissimo, e Dio lo voglia, a smontare qualcuna di queste norme sarebbe un vantaggio, ma un vantaggio per la maggioranza. Lasciamo la legge com'è, saranno i cittadini, ha detto bene Capelli, a valutare, se la legge è giusta a sopportarla, se non è giusta a rimostrare, e saranno i cittadini a giudicare chi ha voluto e chi vorrà questa legge. Ecco quindi perché voterò a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Grazie Presidente. Sinceramente non credo che la scelta di votare questo blocco di emendamenti per parti possa scatenare una reazione come quella che vedo in Aula in questo momento da parte dei colleghi.

Prima intervengo sul merito. Come ho detto prima, questo blocco di emendamenti non c'entra nulla con la programmazione negoziata; qui si parla di deroghe alle volumetrie rispetto ai PTP a suo tempo approvati, ai PUC e così via, allora vi chiedo: voi sapete che ci sono progetti di programmazione negoziata ad Alghero, a Carbonia, a San Teodoro, Lanusei, Valledoria e così via che sono stati approvati in deroga alle riduzioni di volumetrie stabilite da parte dei comuni? Ci sono casi di questo tipo? Se ce ne sono è giusto che si blocchino perché sarebbero abusi. A me non risulta. In questa norma non stiamo parlando di programmazione negoziata perché il quarto comma dell'articolo 4, che disciplina la materia, l'abbiamo rinviato all'articolo 8, stiamo parlando esclusivamente del fatto che gli emendamenti in discussione prevedono che in questi comuni si possa procedere in deroga, quindi non accettando i limiti posti dall'articolo 7, già approvato, che prevede la riduzione al 50 per cento della volumetria stabilita dal vecchio decreto definito "decreto Floris", che era quanto avevano stabilito i PTP a livello regionale. Voi dite: per questi comuni si prevede una deroga, non si applica quella riduzione per tutti i progetti approvati con atti di programmazione negoziata. Io vi chiedo quali sono questi progetti e quali comuni interessano.

Seconda questione. Ho detto che il comma 4 dell'articolo 4 in cui si ipotizzava di recuperare la questione della programmazione negoziata, è rinviato all'articolo 8, ma ho aggiunto anche, rivolgendomi al collega Sanciu oggi, che io sono disposto ad un confronto con lui e con chiunque per capire quale, dei progetti e piani di programmazione negoziata già finanziati, si blocca e dove si blocca, comune per comune e progetto per progetto, perché, lo ribadisco, sono convinto che il secondo comma dell'emendamento numero 13 all'articolo 4, già approvato, faccia salvi i progetti di programmazione negoziata. Per cui o quei progetti erano fasulli, cioè gli interventi dei piani attuativi già convenzionati non ricadevano in aree C, D, E ed F del PUC, oppure quei progetti sono fatti salvi; ho chiesto al colleghi di entrare nel merito progetto per progetto, piano per piano, e indicarci dove, secondo loro, la programmazione negoziata viene bloccata.

Questo stock di emendamenti non c'entra nulla con la programmazione negoziata, si parla solo di deroghe ai limiti volumetrici, è utilizzato un escamotage che io pensavo non coinvolgesse l'intero centrodestra, lo dico sinceramente, che fosse semplicemente una battaglia del collega Pili - anzi chiedo scusa a Mauro al quale ho detto che era solitario, è solitario Mauro più nei vostri confronti che nei nostri confronti - e che non ci fosse da parte vostra la volontà di venir meno a quella che Vargiu chiamava "presa d'atto", io potrei chiamarla intesa, che stabiliva che comunque l'iter di discussione del provvedimento di legge si concludesse il 24. Non pensavo che, improvvisamente il giorno prima, sarebbero stati presentati da parte di un collega trecento emendamenti per impedire di raggiungere quell'obiettivo che insieme ci siamo posti, un obiettivo che non comportava un accordo sul merito, ma rispondeva ad una esigenza comune che era quella di impedire che continuasse ad accreditarsi di fronte all'opinione pubblica l'immagine di un Consiglio paralizzato, di un Consiglio che discute solo di regole, di regolamenti e così via, e che non riesce a legiferare e non riesce ad approvare una legge.

Quell'obiettivo era comune, quell'obiettivo vi ha portato a dire - ferme restando le differenze di opinioni tra maggioranza ed opposizione, fermo restando il giudizio severo e diverso che voi date su questo provvedimento - che comunque non intendete impedire ad una maggioranza legittimata dal voto di giugno di approvare un disegno di legge, e ritenete congruo il termine del 24; allora la presentazione di tanti emendamenti mi sembra un escamotage che io non voglio pensare, possa appartenere all'intera opposizione per venir meno ad un'intesa, pensavo che tale scelta appartenesse solo ad un consigliere in dissenso rispetto alla decisione adottata dal suo Gruppo e dalla sua maggioranza, comunque di terminare l'esame di questa legge il 24 al di là delle differenze di posizione, invece prendo atto che a questo punto si utilizzano emendamenti che non hanno nulla a che vedere rispetto all'obiettivo indicato, ma hanno l'unica finalità di proseguire oltre la data entro la quale insieme, d'intesa, d'accordo, per presa d'atto, comunque la si voglia presentare, avevamo deciso...

PRESIDENTE. Concluda onorevole Marrocu.

MARROCU (D.S.). Che questa legge poteva essere approvata. Quindi sinceramente, se non è così, se permane la volontà di rispettare l'impegno assunto o l'intesa, o presa d'atto, chiamatela come volete a seconda delle esigenze che ogni Gruppo ha nei confronti del suo referente, di concludere l'esame di questo provvedimento, allora discutiamone nel merito e ripeto, e nel merito, di questi emendamenti non ce n'è neanche uno accoglibile e non hanno nulla a che vedere con l'argomento di cui voi stessi discutete.

Sapete benissimo che questi emendamenti non avevano l'obiettivo di rimettere in gioco la programmazione negoziata la cui disciplina è trasferita all'articolo 8; avevano solo l'obiettivo di non farci concludere nella data che insieme abbiamo concordato per concludere l'esame di questo provvedimento e siamo tornati a quell'immagine...

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu...

MARROCU (D.S.). A quell'immagine di un Consiglio che si paralizza, che si blocca esclusivamente grazie ad un Regolamento che ci porterà magari a ritardare l'approvazione del provvedimento. Io mi auguro che non sia questa la strada che si vuole proseguire e che magari si possa anche tornare ad un chiarimento che ci consente di chiudere nei termini previsti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole al gruppo degli emendamenti che si sta discutendo perché aveva l'obiettivo, questo gruppo di emendamenti, di migliorare la legge. Evidentemente questo non interessa in questo momento alla maggioranza, si stanno seguendo altre logiche.

Ma quello che preoccupa più di tutto e quello che voglio rimarcare è che si è consumato un fatto gravissimo stasera in quest'Aula, davvero senza precedenti perché praticamente si vuole negare oggi ai consiglieri il diritto di esprimere un'idea, si vuole impedire ai consiglieri regionali il diritto di confrontarsi anche su alcuni obiettivi che sicuramente potevano essere raggiungibili. Quindi io credo che quello che è successo oggi veramente sia un fatto di assoluta gravità. Tanto più che l'interpretazione del Regolamento adottata è una forzatura assolutamente inutile. Abbiamo detto ripetutamente che volevamo confrontarci e siamo arrivati anche a fissare una data, una data per la votazione finale della legge; e questo era già un tentativo di arrivare ad una sintesi perché io sono del parere effettivamente che chi vince deve governare, deve essere messo in condizioni di governare.

Ma quando noi come Capigruppo abbiamo stabilito che entro il 24 si sarebbe dovuta votare la legge, abbiamo assunto questo impegno proprio nella consapevolezza che chi vince deve governare, semmai risponderà di fronte alla popolazione, agli elettori delle scelte che farà, però è giusto che chi oggi governa la Regione, chi ha la maggioranza in questa Regione debba potere approvare le leggi, debba comunque poter andare avanti.

Noi diciamo subito che siamo contrari a questa legge, non condividiamo praticamente assolutamente nulla, anche perché nulla è stato accolto di tutto quello che noi abbiamo proposto; è una legge praticamente che è l'esaltazione, è il trionfo dei vincoli, è una legge osteggiata anche dalla vostra parte politica, dagli enti locali, dalle associazioni, dai rappresentanti di categoria, praticamente da tutti. È una legge che praticamente nega i diritti acquisiti dai cittadini, un altro fatto inedito, gravissimo pure questo, che secondo noi compromette fortissimamente la programmazione negoziata, anche se Marrocu dice il contrario; affronteremo nel merito quando si discuterà l'articolo specifico questo problema, ed elencheremo quali atti di programmazione negoziata verranno danneggiati.

L'onorevole Marrocu entra nel merito delle cubature e dice: "Ma come, perché voi volete estendere le cubature oltre i due chilometri?" Non è questo il problema, noi contestiamo l'idea che voi avete dello sviluppo, praticamente voi avete detto in diversi interventi che ormai la cubatura che c'è in Sardegna oggi è sufficiente, che i posti letto che sono presenti in Sardegna sono anche troppi, ma mi dovete spiegare com'è che voi volete sviluppare il turismo in Sardegna, com'è che voi volete sviluppare la crescita di questa Regione. Noi siamo contrari, all'idea che voi avete dello sviluppo. Stiamo pensando cose che sono diametralmente opposte. Chiudo Presidente, quello che voglio rimarcare questa sera è che non si governa con la forza. Voi stasera avete forzato e calpestato il Regolamento e questo non è mai successa in quest'Aula. Chiudo dicendo che comunque questo è un precedente che lascerà il segno. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Matteo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA MATTEO (A.N.). Presidente, signori Assessori, onorevole colleghi, mi sia consentito esprimere sconcerto e preoccupazione per quello che è accaduto oggi in quest'Aula. Sconcerto perché dobbiamo prendere atto che con i soliti giochetti interpretativi, arte nella quale eccelle una certa parte politica, si sta tentando di mettere il bavaglio ad un'opposizione legittimamente eletta, legittimamente preposta a fare opposizione, a fare proposte, a discutere, a dialogare nell'interesse di tutti i sardi. Nel dichiarare il mio voto favorevole a tutta questa serie di emendamenti dico anche che sono molto preoccupato, e siamo molto preoccupati, per l'andazzo che stanno prendendo i lavori di quest'Aula. Siamo preoccupati perché questa legge mina veramente lo sviluppo, il progresso e il futuro della nostra Sardegna.

PRESIDENTE. Le ricordo che siamo in fase di dichiarazioni di voto su un emendamento preciso, onorevole Sanna e che nessuno ha il bavaglio in quest'Aula. Prego.

SANNA MATTEO (A.N.). Si ricordi signor Presidente, perché lei qua rappresenta tutti e non rappresenta solo i DS ed una certa parte politica, che chi mi ha preceduto, in particolare il Presidente del suo Gruppo, ha potuto parlare tre minuti in più rispetto ad altri. Continuo dicendo che siamo fortemente preoccupati e per questo noi continueremo a fare opposizione, continueremo a fare proposte, nell'interesse dei sardi e della Sardegna. Mentre oggi qui si riuniva il Consiglio regionale, a Budoni, quattrocento persone, non certamente di sinistra e non certamente tutti di destra, manifestavano contro questo disegno di legge ed a favore dello sviluppo, uno sviluppo che ci deve essere, perché i nostri giovani devono lavorare, i nostri giovani devono produrre, la Sardegna deve crescere. Non può certamente crescere con questo disegno di legge che, continuiamo a dire, è un disegno di legge iniquo che non tiene conto delle reali esigenze dello sviluppo del territorio. È un disegno di legge calato dall'alto, è un disegno di legge che non contempla la permanenza e l'esistenza dell'uomo in quest'Isola. È basato su una visione estremista dell'ambientalismo che può portare solo disoccupazione e nuove forme di emigrazione. Lo dico con grande sincerità; quando ho avuto l'onore di essere eletto, sinceramente mai avrei pensato di trovarmi di fronte ad una situazione di questo tipo, e lo dico soprattutto alla luce dei numerosi incontri, delle numerose lettere e attestati di stima e di fiducia che in questi giorni non solo io ma tutta l'opposizione ha ricevuto affinché questo mostro, questo obbrobrio giuridico possa essere bloccato perché deve essere bloccato, è un danno che voi state facendo alla Sardegna tutta e alle future generazioni condannate, come negli anni settanta, ad emigrare.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il tema è l'emendamento numero 1892. Ha domandato di parlare il consigliere Contu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CONTU (F.I.). Signor Presidente, colleghi, colleghe del Consiglio, signori della Giunta, mentre seguivo attentamente gli interventi di chi mi ha preceduto riflettevo anche su quello che è stato l'atto caratterizzante di questa seduta. Signor Presidente, la sua proposta sinceramente avrebbe meritato maggiore meditazione perché davvero non è possibile che in quest'Aula venga negato un diritto, venga negato il diritto di parlare, venga negato il diritto della discussione e soprattutto venga negato ad un consigliere il diritto di avanzare proposte e che venga rigettata una proposta fraintendendone lo spirito come si è verificato in tanti altri passaggi che hanno caratterizzato i lavori nell'Aula di questa legislatura, in cui gran parte dell'impegno è stato profuso dall'opposizione, non di sicuro dalla maggioranza il cui fiato sinceramente è stato risparmiato a sufficienza e soprattutto è stato risparmiato l'uso della materia grigia, nel senso che tanti consiglieri ancora non hanno trovato il coraggio di esprimersi neanche una volta e dire cosa pensavano del testo di legge anche quando si andava a discutere soltanto un emendamento ad un articolo o ad un comma, durante queste lunghe sedute di Consiglio che hanno caratterizzato questa prima fase della legislatura.

Sinceramente ho ascoltato anche quanto diceva il Capogruppo dei D.S., il collega Marrocu, che ha parlato di accordi; consigliere Marrocu forse non ci siamo capiti; gli accordi anzi le intese - se lei li vuole chiamare accordi io le posso chiamare intese - raggiunte in Conferenza dei Capigruppo sulla conduzione dei lavori, non vogliono significare condivisione di alcun passaggio di questa proposta di legge. Non mi sembra si siano e si possano trovare accordi sulla data di votazione finale di una legge, perché nessuno è in grado di stabilire cosa succederà qui tra mezz'ora, potrebbe succedere di tutto, potrebbero succedere tanti di quegli avvenimenti tali da determinare la sospensione dei lavori, per cui davvero non si può parlare assolutamente di una scadenza così precisa come se fossimo dall'orologiaio a determinare la durata delle ore e la durata dei minuti.

Allora, convinto del fatto che questo emendamento avrebbe garantito la programmazione negoziata, io dichiaro il mio voto favorevole e vorrei citare soltanto il PIT Cagliari sud est, perché riguarda il territorio da cui provengo; ma non perché mi interessi, perché qui vengo a rappresentare tutti i sardi, non vengo a rappresentare soltanto i cittadini della provincia di Cagliari oppure del mio territorio. Il blocco degli atti di programmazione negoziata nei comuni riportati in questi emendamenti lede l'interesse di tanti cittadini non solo del mio comune, ma dell'area del sud est, dell'area del Campidano, e di tutta la Sardegna e io non accetto assolutamente che non venga presa in considerazione la necessità di fermarci un attimino.

Consigliere Marrocu, se davvero i sindaci fossero stati sentiti, se fossero stati consultati per capire quali potevano essere i limiti, i vincoli che incidevano negativamente su ogni comune, partendo dai settantasei comuni costieri, per arrivare poi a verificare quanto i limiti imposti anche solo da questo articolo, i limiti imposti sulle zone...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ARTIZZU (A.N.). Grazie signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole agli emendamenti, annuncio il mio impegno a proseguire questa battaglia parlamentare e all'inizio di questa mia dichiarazione di voto non posso e non voglio astenermi dall'esprimere una parola di apprezzamento verso alcuni colleghi. Io sono cresciuto con il culto dell'anticomunismo..

CALLEDDA (D.S.). E io dell'antifascismo.

ARTIZZU (A.N.). Ognuno cresce con i propri ideali, che infatti io rispetto, anche quelli diametralmente opposti ai miei. Chi interrompe i colleghi non ha il culto del rispetto per i colleghi. Questo è palese.

Sono cresciuto col culto dell'anticomunismo ma io oggi mi tolgo il cappello davanti agli stimati colleghi comunisti che si sono astenuti nella votazione precedente; come cittadino prima ancora che come consigliere regionale voglio esprimervi la mia ammirazione estesa anche ai colleghi socialisti.

Signor Presidente, io non mi permetto di fare osservazioni su quanto è avvenuto perché rispetto la sua persona e ho rispetto per il ruolo istituzionale che lei ricopre, ho memoria però di quello che avvenne nella passata legislatura alla quale non ho partecipato come consigliere, ma seguivo lo stesso quanto avveniva qua. Io credo che il livello di dibattito che esula dal contesto parlamentare richieda, e quindi avanzo questa richiesta formalmente, che come avvenne in momenti cruciali nella passata legislatura anche per questo momento cruciale i sardi possano essere informati nel modo più capillare e quindi la prego, se questo rientra nelle sue prerogative, di attivarsi affinché sia garantita una diretta televisiva dei lavori del Consiglio regionale sino alla votazione finale di questa legge, sulla quale legge continua la nostra opposizione. Più passa il tempo più in coscienza ci rendiamo conto che questa opposizione è un dovere, è un dovere per tutti noi, e ci rendiamo anche conto che alcune parti della stessa maggioranza sentono come un dovere perlomeno il distinguersi da alcune posizioni e questo, ripeto, vi fa onore.

Questa legge è un mostro, questa legge è stata chiamata assolutamente in modo improprio come salvacoste, in modo un po' più appropriato legge bloccasviluppo, ma questa legge io la chiamerei da oggi in poi la legge di Frankenstein perché questo è un mostro come il mostro del dottor Frankenstein, è stata creata accorpando pezzi di cadaveri, pezzi di ideologie, di estremismi che sono vecchi e stantii, che erano morti e sepolti e sono stati riesumati; è come il mostro del dottor Frankenstein il cui creatore non lo controlla più perché è uscito dal laboratorio, ha rotto le catene ed ora è più difficile controllarlo; questo blob che sta invadendo l'opinione pubblica sarda non riuscite più a controllarlo, come il mostro del dottor Frankenstein sta girando per il territorio terrorizzando la gente, questo è quello che questo provvedimento, signor Presidente, sta facendo in tutta la Sardegna.

Ed allora ci troviamo davanti a dei diritti acquisiti negati, ci troviamo davanti a dei comuni umiliati, ci troviamo davanti anche ad un Consiglio regionale umiliato, che comunque saprà riacquistare la propria dignità, ci troviamo davanti al pericolo concreto di una bolla speculativa che favorirà pochi e danneggerà molti, ma ormai mi pare che sia anche chiaro, non solo chi saranno quelli che saranno danneggiati, ma soprattutto coloro che saranno agevolati in modo ingiusto, perché quando c'è una bolla speculativa come quella che abbiamo avuto nel settore dell'alta tecnologia, si sa bene chi si arricchisce e poi a posteriori, quando è troppo tardi, ci si rende conto di chi si è impoverito, questo sta succedendo questo stiamo denunciando e questo continueremo a denunciare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'emendamento interviene a colpire, per questo voteremo contro, i limiti di salvaguardia che riguardano in modo specifico le zone F, utilizzando uno strumento che, secondo noi, è uno strumento improprio; siamo assolutamente contrari a tutti gli strumenti di programmazione negoziata che favoriscono lo sventramento delle norme sulla pianificazione urbanistica, che oggi si vogliono salvaguardare con questo emendamento, anzi che propongono uno sventramento anticipato, delle norme sulla pianificazione paesistica.

Questo perché noi riteniamo che la legge nel suo complesso abbia un compito, quello di dare un ordine al sistema della pianificazione paesistica ed urbanistica in Sardegna in funzione della salvaguardia del patrimonio più importante che hanno i sardi, cioè il loro territorio. Così come siamo convinti che gran parte della battaglia che si è svolta in quest'Aula e che è stata promossa dal capo dell'opposizione in Consiglio regionale, non ha solo un obiettivo, ma ne ha due; da una parte impedire che vi sia nell'ordinamento regionale un sistema di regole che miri alla salvaguardia del nostro territorio, del nostro patrimonio naturalistico ed ambientale, e dall'altra di porre nelle condizioni di difficoltà questo Consiglio, cioè di farlo apparire ai sardi insufficiente e incapace di svolgere la propria funzione, e di imboccare in questo modo derive che riducano lo spazio della democrazia e del dibattito proprio nella massima espressione della rappresentanza politica dei sardi.

Ed è su questo che noi esprimiamo la nostra posizione diversa non perché riteniamo non legittima, anzi la riteniamo legittima, la soluzione che l'Aula ha votato; non perché siamo poco o meno solidali nei confronti della maggioranza, anzi siamo parte integrante assolutamente solidale con questa maggioranza; non perché solleviamo critiche nei confronti della Presidenza, di come si è gestita questa fase di dibattito in Consiglio regionale, anzi siamo solidali pienamente nei confronti della Presidenza più di quanto lo saremmo stati se avessimo votato e non ci fossimo potuti esprimere rispetto a questo obiettivo. Siamo invece assolutamente contrari al modo in cui si sono gestite in quest'Aula le relazioni anche politiche per arrivare alla conclusione dell'esame della legge, alla conclusione dei lavori, perché ogni lavoro che si intraprende si può condividere o non condividere, in parte o in tutto, ma quest'Aula ha il dovere di completarlo. E si pone, direi, con urgenza, ma anche con tutto il senso che deve avere questa urgenza, il problema del Regolamento; il che vuol dire porsi il problema di ampliare gli spazi di democrazia, non di ridurli, di ampliarli attraverso un sistema ordinato di regole che consenta a tutti di esprimersi, ma che renda concludente il lavoro di quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, signori Assessori, colleghi, non posso non far riferimento, prima di dichiarare il mio voto sull'emendamento in discussione, al fattaccio cui abbiamo assistito, perché non può passare sotto silenzio, né si può pensare che possa non avere ripercussioni future sui lavori di quest'Aula, perché si è compiuto un sacrilegio e bene ha fatto parte di questa maggioranza a non seguire l'indicazione del Presidente. Chissà quali sviluppi avrà nello svolgimento dei lavori della tredicesima legislatura questo sacrilegio.

Il collega Sanna ha detto che questa è una legge calata dall'alto. Io mi permetto di correggere il tiro, perché vorrei ricordare al collega che tutto nasce, come qualcuno ricorderà, dalla partecipazione del presidente Soru a un convegno dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. In quella sede, parlando delle future scelte del Governo regionale, il presidente Soru disse testualmente, frase che non ha mai smentito: "Per me andrebbe bene il vincolo di due chilometri, ma mi devo confrontare". Poi, effettivamente, non si è confrontato con nessuno, perché altrimenti non ci sarebbero state tutte queste divisioni.

Annuncio, nel frattempo, che voterò a favore degli emendamenti soprattutto per il fatto che sono espressione di un territorio che ha un PIT approvato, quello di Sassari, un progetto integrato territoriale che intende realizzare un rafforzamento del sistema metropolitano di area vasta e creare nuove possibilità di sviluppo sostenibile tramite la valorizzazione delle risorse ambientali, l'incremento della capacità della città capoluogo di erogare servizi di eccellenza, il miglioramento della qualità della vita complessiva dei cittadini, il potenziamento dei settori produttivi, con particolare riferimento alla destagionalizzazione del turismo, e il potenziamento del capitale sociale con azioni innovative nel campo culturale, produttivo, eccetera.

Ricordo anche che sono sempre maggiormente a favore di questi emendamenti perché in questo caso il soggetto proponente è il comune di Sassari, e i soggetti promotori sono i comuni di Porto Torres, Sennori e Sorso, i cui territori, come tutti ben sanno, fanno parte di una zona costiera che cade sotto la mannaia dei duemila metri, quindi questo emendamento serve, e purtroppo verrà bocciato da quest'Aula, per cercare di mettere in risalto quelle che sono le peculiarità di un territorio che andrà incontro ad un periodo di depressione economica, quando tutti gli operatori del settore vedranno chiuse le porte da una legge iniqua, come quella che noi stiamo cercando di combattere. Vorrei che fosse percepito all'esterno che la nostra battaglia ha un solo obiettivo, quello di impedire che si possa dare ai sardi una legge iniqua che li costringerà a un gap differenziale col resto delle regioni. Ma non solo, abbiamo detto che questa legge cosiddetta salva coste, o meglio blocca tutto, creerà diverse velocità di sviluppo in questa regione, per cui avremo delle zone che, casualmente, si troveranno nella possibilità di poter investire e operare, quindi creando dei ricchi ma soprattutto poveri, perché bastava vedere la scarsa attenzione da parte di questa maggioranza nei confronti di tutti quei sindaci che sono venuti a reclamare, a chiedere che questa legge non venisse approvata, perché la maggior parte del territorio della costa verrà bloccata e quindi logicamente ci sarà una recessione piuttosto grave in tutti i comuni costieri della Sardegna. E tra l'altro, come abbiamo detto diverse volte, non riguarderà solo ed esclusivamente le zone costiere, ma impedirà la crescita anche delle zone dell'interno che vanno al traino dello sviluppo costiero e che si troveranno praticamente a essere nella impossibilità di ottenere un investimento che possa portare loro ricchezza e benessere.

Ecco per quale motivo, signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo emendamento per cercare di bloccare questa legge che non è che salvi nulla, ma blocca tutto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Milia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

Milia (F.I.). Grazie. Annuncio il voto favorevole al gruppo di emendamenti. Annuncio il voto favorevole e a malincuore; Presidente, debbo dire che quello che è successo in quest'Aula ha certamente creato un vulnus per il prosieguo della legislatura. Ha creato un vulnus perché chi ha azzannato per cinque anni nella precedente legislatura il Presidente di turno continuamente e scientemente e non perché ha stravolto il Regolamento, ma perché si è permesso di votare, di esprimere una preferenza politica a inizio legislatura, non credo che in questa legislatura possa permettersi di delegittimare questa Assise e attentare alla sua democrazia. Non è Mauro Pili che ha questa intenzione, non è Mauro Pili che ci tiene in ostaggio, noi siamo ostaggio di un'idea e questa idea la stiamo portando avanti da settimane con il conforto con chi fuori di quest'aula si è reso conto delle mostruosità proposte da questa Giunta regionale.

Chi dà le carte siete voi e avete scelto di portare in Aula questa legge sapendo benissimo qual è il Regolamento di questo Consiglio, e avete scelto di andare avanti in questa battaglia conoscendo quello che avevate di fronte. Avreste potuto fare altre scelte, avreste potuto mettere mano a quello che è, sì, un argomento importante e anzi portante di questa Assemblea, e cioè la riforma di questo Regolamento. Se ne parla da legislature, voi non l'avete fatta ed eravate voi a doverla fare. Avete scelto di venire in quest'Aula per fare questa battaglia sapendo che da questa parte non ci sarebbe stato nessuno sconto; difatti non c'è accordo sul metodo, non c'è accordo sul contenuto soprattutto. Allora, poiché io so che i miei rappresentanti Capigruppo sono delle persone serie, sono delle persone di parola e leali, non vi era bisogno di ricorrere a questi stravolgimenti estemporanei del Regolamento consiliare per cercare di ottenere un risultato che in ogni caso arriverà, ora più ora meno. Questo è un momento difficile di questa legislatura, un momento che rimarrà certamente nelle coscienze di tutti, un momento in cui certamente si stanno anche modificando i rapporti fra maggioranza e opposizione. Noi crediamo che sulle idee forza non si possa derogare; crediamo che la legittimazione di quest'Aula debba essere, giorno per giorno, ricercata attraverso il comportamento di tutti. Quando il comportamento di qualcuno va in direzione opposta è difficile che un'assemblea parlamentare, come ha ricordato il collega Uras, possa trovare quegli spazi di democrazia più ampi che noi tutti vorremmo che si aprissero in quest'Aula.

Il collega Marrocu ha tentato di fare il pompiere, ma, sinceramente, non c'è bisogno, non possiamo cadere in simili trappole quando si attacca un nostro rappresentante per cercare di dividere questa minoranza che certamente è sempre più coesa. Per il collega Marrocu proporremo una promozione, dato che il Ministro degli interni ha la competenza sui vigili del fuoco, chissà che magari si possa riuscire ad accontentarlo.

Gli emendamenti di cui discutiamo e per i quali voteremo favorevolmente, riguardano centri vitali della nostra Isola. Mi riferisco ad Alghero prima di tutti, mi rivolgo a qualche collega catalano fino al midollo, per ricordare che le iniziative in corso, ne ricordo alcune: della società Valverde, della società Calabella, dei Manca di San Giuliano e di altri, dell'Hotel Terragona, verranno cancellate con questo disegno di legge, che noi crediamo veramente inqualificabile sotto il profilo della programmazione e le ripercussioni che si avranno saremo noi per primi a pubblicizzarle perché è giusto che chi sta fuori da quest'Aula e legge solamente le scarne cronache riportate dai giornali...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Grazie, Presidente. Devo dire che mi accomuna ad alcuni colleghi la sensazione di sconcerto per quello che sta succedendo in Aula. Devo notare che di nuovo, dai banchi della minoranza, sono state proferite parole che io non ritengo appropriate per quest'Aula e non pertinenti rispetto a quello che è successo in questi giorni. Siamo passati dalle immagini macabre, i pezzi di cadavere messi insieme da questa legge, che ha citato l'onorevole Artizzu, ai fattacci, ai bavagli, al soffocamento, a toni, a mio avviso, non appropriati rispetto a quello che è successo in Consiglio in questi ultimi giorni.

Io credo che lo sconcerto ci sia e ci sia pienamente per quello che è successo, e vorrei ricordare che qui ci può essere stato di tutto, ma sicuramente non bavagli. Abbiamo ascoltato l'onorevole Pili in questi giorni per oltre ottocento minuti, sono circa dodici ore di discussione ininterrotta; ma non è lui la persona che ha parlato di più, è l'onorevole La Spisa, che ha parlato per oltre tredici ore; ci sono altri autorevoli rappresentanti del centrodestra che hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni anche negative su questa legge per sei, sette ore. Quindi credo che di tutto si possa parlare tranne che di bavaglio. E' un mese che siamo in quest'Aula, sono stati presentati oltre 2200 emendamenti, credo che ognuno abbia avuto le occasioni, l'opportunità di esprimere le proprie opinioni.

Che voi non siate d'accordo con noi per noi è un motivo di auspicio, di augurio perché saremmo terrorizzati se fossimo d'accordo e posso quindi essere d'accordo con l'onorevole Ladu sul fatto che non siamo d'accordo. Noi vi contestiamo di avere una concezione ottocentesca dello sviluppo, dovreste tornare ai tempi delle ferrovie, dell'industria tessile inglese, perché per voi lo sviluppo è fatto dai mezzi di produzione, se ci sono si vende. Il turismo è fatto di posti letto, se ci sono i posti letto c'è turismo; la sanità è fatta di ospedali, se c'è l'ospedale c'è il servizio sanitario; l'energia è fatta dai mezzi di produzione energetici, se ci sono i mezzi per produrre energia c'è qualcuno che la compra, non importa se il costo è improponibile per il mercato. La vostra è una concezione ottocentesca, non la pensiamo nello stesso modo, lo sappiamo, ce lo siamo detti per un mese, potremmo continuare a dircelo per un altro mese.

Allora io credo che il vero Frankenstein non sia questa legge che non è una legge salva coste ma, a mio avviso, il termine più appropriato è quello di una legge che salvaguarda lo sviluppo sostenibile per oggi e per domani. Io credo che il vero mostro sia quello che rischiamo di perpetrare se tutti noi insieme, minoranza e maggioranza, non ci riconosciamo reciproci ruoli e reciproci diritti. Voi avete il diritto legittimo di controllare, di monitorare, di criticare, di esprimere le vostre opinioni, e se non lo faceste sarei il primo a iscrivermi ad uno dei Gruppi della minoranza, sarei il primo a mettermi da quella parte a fare da coscienza critica. Ma noi vi chiediamo di riconoscere a noi un diritto altrettanto importante, che è il diritto, dopo un mese di discussione, di poter anche decidere, di poter governare, di evitare questo muro contro muro.

Io non voglio pensare male e rivolgo anche un appello all'onorevole Pili; non voglio pensare che la sua posizione oggi sia la posizione personale di chi vuole mascherare un proprio insuccesso politico con l'insuccesso di altri, perché io credo che anche l'onorevole Pili abbia un ruolo e che sia legittimato a esprimere le sue idee, l'ha fatto in maniera abile, l'ha fatto in maniera efficace, credo che debba e possa continuare a farlo, ma credo che quello che dobbiamo fare oggi e nei prossimi giorni sia salvaguardare il ruolo di questo Consiglio, la sua legittimazione presso l'opinione pubblica, la sua legittimità a discutere, ma alla fine a trovare una sintesi o comunque a decidere e approvare leggi. Quindi mi auguro che non si produca oggi in quest'Aula il vero mostro, che sarebbe quello di delegittimare un'istituzione democratica come quella del nostro Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANCIU (F.I.). Grazie, Presidente. Riprendo oggi la parola in quest'Aula dopo che non sono volutamente potuto intervenire nella discussione degli articoli precedenti. Volutamente, infatti, non avevo preso parte al dibattito e in particolare alle dichiarazioni di voto in merito all'articolo 4, che individuava gli interventi ammissibili. Avevo preferito non intervenire per coerenza con quanto affermato nei giorni precedenti in merito al mio coinvolgimento, peraltro legittimo, in un'iniziativa che in un certo qual senso interessava questa legge, inoltre perché ritenevo giusto separare il mio ruolo pubblico dal mio ruolo privato, quindi anche dalla mia attività di imprenditore.

Sento invece il dovere di intervenire oggi, dopo aver partecipato all'incontro con i sindaci della settimana scorsa, ma soprattutto dopo aver trascorso questi tre giorni di pausa dei lavori consiliari nel mio territorio, spostandomi da Badesi a San Teodoro, passando per Santa Teresa e Olbia, dove ho potuto ascoltare i malumori espressi ormai non solo dagli imprenditori, dagli addetti ai lavori, ma anche dagli amministratori locali e dai cittadini, sia che si riconoscano nel centrodestra che nel centrosinistra. Oggi ho partecipato a un'assemblea popolare nel mio collegio, a Budoni, dove volutamente non sono intervenuto per evitare facili strumentalizzazioni politiche, ma soprattutto perché ho voluto ascoltare la moltissima gente presente, proveniente da diversi comuni limitrofi e dall'interno, unita dalle stesse preoccupazioni. Durante l'incontro ho avuto modo di conoscere, inoltre, la posizione di alcuni dirigenti dei D.S. di Budoni e di San Teodoro, anche di amici della Margherita di quel territorio, che pubblicamente hanno dichiarato di aver votato il presidente Soru e di averlo sostenuto, ma che non l'avrebbero sicuramente votato se nel suo programma elettorale fossero stati indicati i limiti allo sviluppo determinati da questa norma, e cioè il divieto di edificare entro la fascia di due chilometri. Questa gente sosteneva che questo avrebbe dovuto essere scritto con chiarezza.

Intervengo per ribadire le mie critiche a questo articolo, a questa legge, e non con lo spirito o con l'intento di andare contro o a favore della decisione assunta dai Capigruppo o delle decisioni prese nella Conferenza dei Capigruppo e neanche per allinearmi ottusamente o viceversa scontrarmi aspramente con le posizioni di un leader. Sono a favore del confronto democratico, sono favorevole al rispetto in buona fede delle regole e dei regolamenti; questo pomeriggio ho qualche dubbio che si sia rispettato questo principio. Tutti siamo in buona fede, mi auguro, sia i Capigruppo quando hanno concordato il contingentamento dei tempi, sia l'onorevole Pili, che, sempre in buona fede, ha presentato oggi questi ulteriori emendamenti perché convinto della loro necessità, convinto e convinti come siamo che bisogna fare chiarezza, perché i sardi debbono capire chi ha voluto e vuole questa legge.

Che noi non condividiamo questa legge, l'abbiamo sbandierato a più riprese e non abbiamo certo nascosto che la norma creerà danni all'economia isolana, anzi in più occasioni e con più motivazioni l'abbiamo portato all'attenzione di quest'Aula. Abbiamo continuato in questi giorni con convinzione e fermezza a portare avanti la nostra generale avversione; abbiamo però anche voluto provare a scavalcare il muro dell'incomprensione e dello scontro frontale convinti che quest'Aula fosse il luogo deputato a raccogliere e discutere le attese e le necessità di tutti i sardi. Abbiamo voluto compiere un passo in avanti e non uno indietro, convinti che il dialogo e il serio confronto avrebbero portato ad una più attenta analisi dei risultati e delle ricadute di questa norma.

Non condivido in nessun modo l'approccio, che potremmo definire forte e chiuso, che il presidente Soru ha assunto su questa legge. Mi sono invece piaciute alcune...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PETRINI (F.I.). Grazie. Presidente, colleghi, stiamo discutendo dell'articolo 7: secondo me è proprio un disastro questo articolo 7, un vero disastro; un disastro per l'imprenditoria, un disastro per il turismo, cari colleghi, il turismo che ci sta tanto a cuore, il turismo che porta benessere ad una parte di sardi; senza il turismo la Sardegna cosa ha? Le industrie che ci rovinano, che ci hanno rovinato fino ad oggi? Vogliamo incrementare l'industria? Incrementiamo l'industria, affossiamo il turismo; questo articolo 7 vuole affossare il turismo.

Io ho preso un comune a caso, Assemini; Assemini, cari colleghi, è distante dalle coste o no? Dunque i sardi pensavano che noi ci stessimo battendo per le coste, ma la maggior parte dei sardi non ha capito che neanche ad Assemini possono costruire siti turistici, non l'hanno capito; gli amministratori, io mi chiedo cosa ci stanno più a fare se non si può più costruire niente. Pensate un po', cari colleghi, non si possono più costruire alberghi; l'onorevole Porcu diceva che non c'entrano niente i posti letto, secondo me c'entrano i posti letto, altrimenti facciamo venire in Sardegna, come stiamo facendo venire, i turisti con il sacco a pelo, continuiamo a farli venire!

Per carità, è giusto che vengano anche quelli, però cari colleghi la Sardegna vive di un turismo di alto livello, c'è anche il basso livello, ma chi ci dà da vivere, chi dà i posti di lavoro è il turismo. Senza il turismo, cari colleghi, la Sardegna se ne va. L'unica industria in Sardegna che mi risulta essere attiva, ma molto attiva, è la SARAS, l'unica industria attiva che ha un sacco di dipendenti, le altre sono un fallimento totale. Allora io mi chiedo: la vera industria per noi sardi qual è? Qual è lo dice anche Soru che vuole salvaguardare le coste. Perfetto, allora la vera industria è il turismo, la vera industria della Sardegna è il turismo. Non si può limitare il turismo. Allora io mi chiedo: perché mai si vuole approvare questo articolo 7? Ogni volta che voi votate, ogni volta che alzate la mano mi spavento, un sacco di persone, siamo tre ad uno, anche prima si è votato, una cosa terribile, Presidente. Va bene, il Presidente non ci sta ascoltando, va bene, non fa niente.

Allora io mi chiedo, anche i nostri amministratori non hanno più voglia di amministrare Perché non hanno più voglia di amministrare? L'altro giorno ero a Tortolì, Baunei (qui c'è qualcuno di Tortolì, Baunei, quella zona) anche lì forse non hanno capito bene che cosa stiamo discutendo qui nell'Aula, non l'hanno capito bene. Assessore, quando i cittadini apprenderanno veramente, capiranno quello che abbiamo deciso qui, quello che voi decidete qui, non noi, voi, non so cosa potrà...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Voterò a favore di questo emendamento e di questi emendamenti che hanno identico significato cercando di tornare alle motivazioni sostanziali della nostra contrarietà a questa legge e richiamando, per chi avesse ancora voglia di affrontare la sostanza dei problemi, il contenuto dell'articolo 7 su cui agisce questo ed altri emendamenti, ed il suo significato negativo dal momento che interviene su un problema di fondo della pianificazione urbanistica che è quello del dimensionamento delle volumetrie. Un problema che è stato affrontato dal decreto dell'Assessore degli enti locali del 1983 in una maniera che poi, con le interpretazioni ed applicazioni susseguenti anche alla legge numero 45, in sostanza ha introdotto un sistema definito da tutti, credo veramente da tutti, razionale di affrontare il problema della oggettiva necessità di contenere le dimensioni volumetriche sulle coste, senza impedendo un altrettanto razionale sviluppo del sistema ricettivo, e cioè affermando che se il dimensionamento delle volumetrie deve essere ridotto del 50 per cento nelle zone F, e in particolare di quelle che insistono sulle coste, quindi sullo sviluppo lineare della costa, queste volumetrie sacrificate potessero essere però recuperate in altre zone omogenee già disciplinate dagli strumenti urbanistici. Una soluzione razionale, che permetteva di recuperare in altre aree del territorio le volumetrie che si sacrificavano sulla costa.

Questo è stato un criterio che ha di fatto, in maniera intelligente, inciso nella direzione del contenimento dello sviluppo volumetrico, quindi per dirla in maniera brutale come dicono alcuni: diminuiamo il cemento sulle coste, ma non sacrifichiamo la capacità ricettiva del nostro sistema turistico, facendo recuperare quelle volumetrie che si perdono sulla base dei parametri stabiliti dalle norme, in altre zone omogenee dalla A alla B, alla C ed alle altre.

Questo articolo 7 blocca invece il dimensionamento volumetrico al 50 per cento senza consentire il recupero delle volumetrie eccedenti, questo è un problema grave. Poi le polemiche politiche ormai anche più accese a causa del significato mediatico di ciò che viene deciso e detto in quest'Aula, possono avere distratto l'attenzione di molti, qui è fuori, dal vero problema; ma questi emendamenti, ed è per questo che voterò a favore, tendono ad indicare che si può fare eccezione almeno per quegli interventi contenuti nella programmazione negoziata, poi anche gli altri emendamenti propongono modifiche che tendono a diminuire l'impatto negativo che purtroppo oggettivamente questo articolo rischierà di avere per il fatto che non consente un reale sviluppo di capacità ricettiva che viene drasticamente ridotta. E non credo che questa sia una scelta razionale approvabile.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, colleghi, dell'emendamento 1892 fino a "Giunta regionale". Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi sostiene la richiesta dell'onorevole Pili?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri LIORI, MORO, ARTIZZU, CAPPAI, LADU, ONIDA, DIANA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico, dell'emendamento 1892 fino a "Giunta regionale".

Prendo atto che il consigliere Pili ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPPAI - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - ONIDA - OPPI - PILI - PISANO - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIORICO - IBBA - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato dello votazione:

Presenti 60

Votanti 59

Astenuti 1

Maggioranza 30

Favorevoli 20

Contrari 39

(Il Consiglio non approva).

Conseguentemente alla decisione che abbiamo assunto precedentemente, avendo votato la parte comune a tutti gli emendamenti dal 1892 al 1970, gli altri emendamenti fino al 1970 sono decaduti.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti dal numero 1971 al numero 2049. Nel caso nascessero equivoci, del 1971 stiamo mettendo in voto la parte comune a tutti gli altri, ossia: "i limiti volumetrici di cui al comma 1 del presente articolo non trovano applicazione", anche se abbiamo votato un testo analogo comune al precedente blocco di emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Grazie per il suggerimento. Stiamo analizzando questo gruppo di emendamenti sui quali, a parte uno che chiederei all'onorevole Pili di ritirare, cioé l'emendamento numero 2009, ovviamente annuncio il voto favorevole e mi inserisco in un filone tracciato dall'onorevole Porcu che non vedo in Aula, probabilmente fa delle toccate e fuga e quindi ritiene di non dover partecipare continuativamente, ma faccio riferimento a lui, perché già in altri interventi abbiamo discusso di uno di quegli argomenti che dovrebbe rappresentare una peculiarità di questa legge: la sostenibilità ambientale.

Siccome si è tanto attivato l'onorevole Porcu a discutere di sostenibilità ambientale, approfittando anche del fatto che è presente in Aula l'onorevole Pigliaru, vorrei leggere alcuni brevi passi di un suo scritto su uno dei modi di interpretare la sostenibilità ambientale di qualche decennio fa, uno scritto in cui l'assessore Pigliaru, molto opportunamente credo, già da allora - e non si è smentito neanche negli anni successivi, visto che ho già avuto modo di dialogare con lui in altre occasioni fuori dal Consiglio regionale - riteneva importante il principio della proprietà della risorsa naturale ma diceva, credo nel 1994, quindi in tempi non sospetti - quando ancora queste idee importanti potevano essere trasmesse a quella parte politica che governò in quegli anni, che poi non ebbe la fortuna di governare dopo, e che oggi invece si ritrova nella favorevole situazione di poter governare forse approfittando troppo della propria consistenza numerica - diceva il professor Pigliaru allora: "Una delle definizioni di sostenibilità è basata su un semplice principio di equità economica - intergenerazionale la chiamava - secondo il quale non interessa che le generazioni future abbiano in eredità la stessa quota pro capite di capitale naturale oggi esistente, interessa invece garantire che la redditività pro capite della risorsa non diminuisca nel tempo". Osservazione di grandissimo spessore, non è l'unica definizione che il professor Pigliaru diede allora di sostenibilità ambientale o di sviluppo sostenibile o di turismo sostenibile visto che tutto il contesto è riferito al turismo sostenibile. "In questa definizione è quindi sostenibile" - diceva il professor Pigliaru, non è una critica professore, lo riporto per far capire a qualche collega le norme che stiamo esaminando - "In questa definizione è quindi sostenibile" - diceva il professor Pigliaru e lo dirà ancora, non ho dubbi - "una strategia di sviluppo turistico che permetta alla risorsa naturale di generare in futuro almeno tanto reddito quanto è capace di generarne oggi". Pensate che concetto profondo, un concetto che è completamente disatteso da questa legge...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente. Intanto se non ho compreso male, l'onorevole Diana mi chiede di ritirare l'emendamento numero 2009 relativo al comune di Arbus. Onorevole Diana, colgo il suo invito al ritiro di questo emendamento, anzi la ringrazio perché credo possa nascere un equivoco sul comune di Arbus rispetto a tutta una serie di questioni già sottoposte all'attenzione di questo Consiglio, anche nell'eventualità che insorgano conflitti di interesse evidenti di colleghi di questo Consiglio in relazione alle norma urbanistica contenuta nell'articolo 7 e nel nostro emendamento.

Si dirà: con questa formulazione i limiti volumetrici non trovano applicazione, per cui qualcuno può pensare che noi vogliamo eliminare i limiti. È l'esatto contrario, vogliamo applicare già da subito una parte della vostra legge che noi abbiamo condiviso, abbiamo messo ripetutamente nei nostri disegni di legge, e cioè quella relativa allo studio di compatibilità paesistico - ambientale. Ma che senso ha che con l'articolo 6 ci abbiate imposto, con un voto anch'esso unilaterale, che occorre supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico ambientali? Cosa significa che bisogna individuare per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico edilizie, che bisogna definire le basi del piano attuativo? Si dice che lo studio di compatibilità paesistico ambientale deve prevedere: il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture, e nei capoversi successivi: "la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente". L'articolo 7 andava cassato su richiesta vostra, non nostra, perché l'articolo 7 prevede di applicare norme di vent'un anni fa basate sulla quantificazione brutale della volumetria insediabile sposando una logica che contrasta con quella che prevede l'adozione dei piani paesaggistici regionali.

Noi vi abbiamo detto che bisognava fondare le scelte di pianificazione non sulla quantità, ma sulla qualità, elemento che avete richiamato con precisione riportando le norme del codice Urbani. Le poche volte che riprendete queste norme poi le disattendete puntualmente nell'articolo successivo. Non c'è ragione di imporre delle quantificazioni, se poi avete scritto nel passaggio successivo che occorre, all'interno dello studio di compatibilità paesistico ambientale, determinare parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente. Tutto ciò vuol dire proprio questo, che siccome non esiste in Sardegna nessun quadro esatto dell'applicazione del decreto 2266 dell'83 dell'Assessore regionale dell'urbanistica di allora, non esiste nessun monitoraggio puntuale che abbia saputo ricostruire il ciclo edilizio urbanistico sulle coste in questi ultimi ventuno anni, oggi ci dite: "facciamo una legge moderna, però applichiamo i parametri di ventun anni fa." È una legge che nasce vecchia, una legge che non tiene conto della qualità del paesaggio, della qualità dell'ambiente, ma che tiene conto di parametri numerici quantitativi di ventun anni fa.

È per questo motivo che io voterò a favore di questo gruppo di emendamenti accorpati in maniera arbitraria, in maniera assolutamente priva di logica, mettendo insieme comuni che sono diversi nelle caratteristiche paesistiche ed ambientali e che avrebbero meritato, anche per tutta una serie di elementi conoscitivi diversi, un diverso trattamento. Un voto a favore di questo emendamento, ma un voto contro le contraddizioni che in questa legge emergono tutte, emergono nella loro gravità e nella loro nefandezza per il peso negativo che avranno sul futuro della Sardegna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FADDA

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie. Presidente, signori della Giunta, un detto sardo dice: "abba ch'in pistone pistas, abba est e abba s'istat" e cioè anche se si continua a pestare sull'acqua, questa sempre acqua è e sempre acqua resta. I sardi, noi cioè, nei detti e nei proverbi sinceramente eccelliamo, è un'esperienza millenaria che ha portato questo ed altri detti a fare dei sardi anche un popolo culturalmente avanzato. Perché dico questo? Perché nel leggere attentamente in questi giorni riga per riga, comma per comma questo provvedimento, ogni due articoli ed ogni due - tre commi c'è un ritorno, proprio un ritorno, al vincolismo, al proibizionismo, alla voglia di bloccare oppure alla paura di concedere qualcosa affinché non si apra qualche breccia che poi può diventare una voragine. Perché ho avuto questa impressione? Ha detto bene il collega Pili: l'articolo 7, una volta formulato e approvato l'articolo 6, non ha ragione d'esistere. Leggo il terzo comma dell'articolo 6 sullo studio di compatibilità, premesso che è obbligatorio per i PUC predisporre il piano paesaggistico eccetera, che poi giustamente diventa il quadro di riferimento per qualsiasi intervento urbanistico, comunque il comma 3 dice che lo studio di compatibilità paesaggistico ambientale, che è la base della programmazione e della pianificazione urbanistica comunale, provinciale e regionale, va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere: "a) l'indicazione degli insediamenti previsti con l'illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati; b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni; c) le concrete misure per l'eliminazione di possibili effetti negativi, ovvero per minimizzare e compensare l'impatto ambientale sul paesaggio". L'articolo 7, invece, si limita nuovamente ad identificare un quantum, una quantità di metri cubi che può essere concessa per gli insediamenti turistici nelle zone F. Ma allora, non è che voglio dare sempre ragione al collega Pili anzi se su molte cose, anche se mi dispiace, lo contraddico e lo contesto, questo è veramente l'opposto di quello che dice l'articolo 6. L'articolo 6 è preciso, dice cosa si può o non si può fare e a che condizioni nei casi in cui verrà proposto un insediamento. Quindi, sinceramente, non capisco il perché dell'esistenza di questo articolo 7, se non per il fatto che in tutte le maniere e ad ogni piè sospinto si vuole nuovamente riportare quella norma vincolistica per la paura, perché per me è solo questo, di cedere un qualcosa affinché non diventi poi una cosa grave. Ecco perché voterò a favore, ma non tanto in relazione ai singoli comuni indicati, ma al senso di questo gruppo di emendamenti proposti, perché di fatto, come ho detto poc'anzi, l'articolo 7 di per se stesso non ha ragione di esistere perché l'articolo 6 è compiuto e completo e mira alla qualità dell'insediamento e non a misurare quantitativamente le volumetrie concedibili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Grazie signor Presidente. Ho chiesto la parola per un breve intervento perché c'è una sorta di furia da parte dei colleghi che stanno intervenendo e muovendo delle critiche alla legge e parlano delle contraddizioni che esistono; si sono dimenticati però di leggere le proposte che loro hanno presentato, ciò che voi avete presentato onorevole Pili. Voi prevedete nella vostra proposta di legge esattamente le cose che avete criticato. Voi parlate nella vostra proposta di legge, esattamente come noi, del decreto 2266/U del 1983, il decreto Floris. Ma scusi, onorevole Pili, chiede coerenza a noi, io le chiedo un minimo di coerenza con sé stesso, sto constatando delle dissociazioni che sono incomprensibili. Si dovrebbe guardare alla foga con la quale lei critica le cose che avete scritto; il suo è un atteggiamento incomprensibile. Se avessi il tempo le leggerei tutto l'articolo sullo studio di compatibilità paesistico ambientale, è quasi identico a quello che abbiamo scritto noi, l'ha detto nel suo intervento l'onorevole Pasquale Onida, che ha espresso un forte apprezzamento nei confronti di questa legge segnatamente sullo studio di compatibilità paesistico ambientale. Quindi non riesco a capire la sua posizione, onorevole Pili, e anche la sua onorevole Rassu, lei dice che c'è una furia scatenata da parte di questa maggioranza, ad instaurare vincoli, io le rispondo: onorevole Rassu, per cortesia, abbia la compiacenza di leggere quello che voi stessi avete scritto.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, si rivolga alla Presidenza.

PIRISI (D.S.). Mi rivolgo a loro perché, Presidente, so che lei queste cose le ha già viste con attenzione. Mi rivolgo quindi a coloro i quali stanno cercando di darci delle lezioni e stanno parlando in una maniera che è sinceramente incoerente; diventa un po' patetico ascoltare come vi state scagliando contro voi stessi, è una sorta di autoflagellazione pubblica questa. Mi aspetto che fra poco l'onorevole Pili indossi addirittura il cilicio. Questa è la verità, perché ogni cosa riferita allo studio di compatibilità ambientale e paesistica è mutuata da quello che voi avete indicato. I riferimenti legislativi al decreto Floris sono gli stessi che voi avete fatto. Quindi mi pare che questi emendamenti che avete presentato, lo dico sinceramente, rientrino nella strategia di cui si è parlato, rientrino nella strategia di voler strizzare l'occhio sempre e comunque ai sindaci che sono stati convocati qui con l'intento di farli manifestare contro la maggioranza consiliare. L'onorevole Pili è stato riportato qui dentro dai sindaci, si sta facendo grande confusione. C'è un atteggiamento, l'avete detto, vostro contrario a ciò che noi consideriamo essere giusto, esprimetelo, non ci sono problemi di sorta, noi però abbiamo il dovere di richiamarvi soltanto con interventi brevissimi ad un minimo di coerenza. Così pure quando vi mettete a parlare, come ha fatto l'onorevole Pili poco fa, della programmazione negoziata che coinvolgerebbe i comuni di Semestene, Pozzo Maggiore… ma che c'entra!? O Assemini, ma che c'entra, onorevole Pili, che c'entra!? Lì si può fare tutto quello che volete. Noi nella passata legislatura abbiamo denunciato gli estremi ritardi, vostri, con mozioni di cui vi posso anche citare la data di presentazione e i firmatari. Quindi, onorevole Pili, non cerchi di portare i suoi colleghi sulla cattiva strada, invito i colleghi anche a non prendere per oro colato le cose che sta dicendo l'onorevole Pili che sono sinceramente fuorvianti e completamente al di fuori anche di ciò che io credo sia il suo pensiero. Quindi io voterò contro questo gruppo di emendamenti, ma sarebbe stato molto più serio non averli presentati.

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte comune agli emendamenti dal 1971 al 2049.

PILI (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri PISANO, LOMBARDO, RASSU, SANCIU, PETRINI, LA SPISA, AMADU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della parte comune agli emendamenti dal 1971 al 2049".

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LA SPISA - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato dello votazione:

Presenti 61

Votanti 61

Maggioranza 31

Favorevoli 18

Contrari 43

(Il Consiglio non approva).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul blocco di emendamenti che va dal numero 2050 al numero 2129. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, il mio voto è favorevole, e se fosse attento l'onorevole Pirisi, che durante tutta la discussione in commissione ha solo pensato a precorrere i tempi pur di soddisfare le esigenze di chi dall'alto ordinava tempi e modi di approvazione della legge, si sarebbe accorto che sullo studio di compatibilità paesistico - ambientale vi era una totale condivisione del testo, che è il medesimo che era stato approvato anche dalle precedenti Giunte e quindi assolutamente condiviso anche ora. Ciò che non è condivisibile è che si proponga, in un quadro così fatto che prevede un vincolo di inedificabilità entro la fascia dei duemila metri, una disciplina delle zone F che è assolutamente improponibile. Se l'onorevole Pirisi, anziché cercare di manipolare, come abilmente molto spesso cerca di fare, ma senza riuscirci, le norme e i punti di riferimento, ascoltasse con maggiore attenzione, si sarebbe dovuto accorgere che stiamo parlando di zone F, e le zone F, anche per un architetto come lui, sono quelle zone che possono ricadere nella fasce dei trecento, dai trecento ai duemila metri, e che possono ricadere anche al di fuori dei duemila metri, a meno che l'insegnamento che gli hanno impartito non gli abbia configurato le zone F come quelle ubicate subentro i trecento metri, cosa che mi pare da escludere.

Questo emendamento punta a razionalizzare la legge per quanto possibile in riferimento a tutte quelle opere pubbliche funzionali allo sviluppo turistico ubicate nelle zone F. Stiamo dicendo cioè che è indispensabile creare le condizioni perché quelle opere non possano subire ulteriori ritardi a causa di procedure che sono assolutamente improponibili. Si tratta di opere che, in alcuni casi, sono corredate da tutte le valutazioni di carattere paesaggistico ambientale che sono legate alla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione che è in capo alla Regione per una certa tipologia di opere, ed è in capo allo Stato nazionale per un altro tipo di opere. Quindi è evidente, non si può assolutamente bloccare le opere pubbliche con una legge come questa. Stiamo dicendo: attenzione, guardate che centinaia di miliardi delle vecchie lire, centinaia di milioni di euro stanziati per opere importanti per la Sardegna possono essere bloccati. Io mi prenderò la briga, siccome ormai è presentato, di verificare tutto quello che è contenuto nel DPEF presentato dall'Assessore della programmazione, per dimostrare quante opere nella fascia dei duemila metri finanziate, date per approvate nello stesso DPEF e sul piano economico finanziate con delibere CIPE già approvate, saranno bloccate da questa norma. Sarebbe stato utile che venissero fatte salve almeno le opere pubbliche, almeno quelle opere funzionali allo sviluppo turistico che invece, con questa procedura che si vuole assolutamente seguire, si cerca di minare alla base perché evidentemente, con quello spirito punitivo nei confronti degli investimenti turistici di coloro che hanno partecipato alla seconda fase di definizione degli stessi PIT, cioè quella che prevede la partecipazione privata come presupposto per rendere possibile la realizzazione di certe opere pubbliche funzionali alla infrastrutturazione di quel territorio. Con questo voler in qualche modo dimenticare l'investimento pubblico sulla costa, da una parte voi state cancellando l'infrastrutturazione utile al territorio, dall'altra state mettendo in condizioni i privati di non investire più in quell'idea forza, cito per tutti i PIT, ma potrei citare i PIA, potrei citare le delibere CIPE e i contratti di programma che certamente, con questa vostra determinazione, saranno resi vani tradendo una aspettativa che nel territorio è forte.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che eravamo d'accordo sul fatto che le iscrizioni per le dichiarazioni di voto effettuate dopo il primo intervento si intendevano non accolte. Prego, onorevole La Spisa, poi anche l'onorevole Rassu.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo scusa, ma l'applicazione di questo criterio forse andrebbe omogeneizzata un po' di più, nel senso che poco fa sono state accolte iscrizioni anche dopo il primo intervento, quindi è per questo motivo che stiamo usando il metodo tradizionale, che è quello di iscriversi anche successivamente, non contravvenendo a nessuna regola, ci sembra.

Il mio voto sarà a favore di questo gruppo di emendamenti ed il motivo è riconducibile a una questione di fondo che è quella già indicata anche nelle precedenti dichiarazioni di voto e riguarda, appunto, l'articolo 7, e cioè una disposizione normativa che colpisce direttamente le zone F turistiche. Noi non sappiamo davvero come questo articolo possa essere condiviso dalla gran parte di questo Consiglio regionale, in cui la maggioranza dei voti, diciamo così, neanche quella politica, di fatto si costruisce sulla base di prese di posizione in un certo senso, soprattutto per alcuni argomenti, acritiche. Questo è un articolo che colpisce in particolare le zone omogenee F, quelle turistiche, blocca in maniera rigida le volumetrie e con questo corpo di emendamenti si tenderebbe, evidentemente, non essendo stati accolti i precedenti, a introdurre una disposizione che faccia salvi almeno quegli interventi che possono essere definiti coerentemente come opere pubbliche, oltretutto con la specifica limitazione che siano opere funzionali allo sviluppo turistico e che abbiano già finanziamenti in corso, oppure finanziamenti ancora da attrarre su quei territori, opere che, quindi, comporterebbero un intervento certamente non invasivo dell'equilibrio paesaggistico e ambientale dei territori. Opere pubbliche che riqualificherebbero, che drenerebbero risorse dal sistema nazionale a quello regionale e dal sistema regionale a quelli locali. Si tratterebbe di un intervento e di una eccezione anche al criterio generale contenuto nell'articolo 7, che farebbe salvi interventi evidentemente non speculativi.

Il mancato accoglimento anche di questi emendamenti porta senza dubbio all'inasprimento del contenuto di questa legge, che continua ad essere, l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, lo diremo ancora fino all'ultimo secondo di discussione, una legge che man mano che i giorni passano crea negli operatori locali, pubblici e privati, ma direi soprattutto pubblici, uno sconcerto sempre più palpabile, sempre più misurabile sul territorio. Sono sempre più numerosi i sindaci, gli amministratori locali di tutti i colori politici, questo è da sottolineare, che vedono in questo intervento, man mano che lo leggono, man mano che lo approfondiscono nel contenuto, un provvedimento legislativo che limita davvero in maniera molto forte e drastica l'iniziativa pubblica e privata sul territorio. In particolare, in questo caso, sulle zone che hanno vocazione turistica e che almeno meriterebbero un intervento, in termini di opere pubbliche, più consistente di quello che invece in questo modo può essere effettuato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Non ritengo proprio di essermi espresso furiosamente, caro collega Pirisi, o almeno di essere posseduto da un furia che legittimi i miei interventi, anzi direi proprio il contrario. Non ho mai negato sin dal mio primo intervento che in Sardegna è necessaria e indispensabile una concreta tutela ambientale, anche perché è sempre mancata una politica inerente al territorio, ma se si parla di sviluppo sostenibile, così come ho sentito e visto negli atti anche della Giunta, non si può intendere il bene ambiente come un bene statico, inviolabile del tutto o almeno non equilibratamente e in modo giustamente consono alle esigenze dell'uomo che in quell'ambiente vive, dall'ambiente trae vantaggio e tenendo conto di esso programma anche lo sviluppo socioeconomico di quel territorio. Quindi lo sviluppo sostenibile di un territorio, così come storicamente provato nei decenni e nei secoli, deve essere inteso anche come utilizzo e uso dell'ambiente compatibile, chiaramente, con la sua tutela e la sua salvaguardia.

Ritengo, e lo dico ancora una volta, che l'articolo 7 nella sua formulazione sia un qualcosa in più, poi può rimanere, può essere cassato, tanto non dipenderà da me questo, perché all'articolo 6 sono riportate le norme alle quali i comuni e i soggetti interessati debbono attenersi per poter edificare nelle varie zone, siano zone F, siano zone C, siano zone B, siano zone A o siano zone E agricole. Perché ho fatto questa premessa sull'ambiente? Perché ancora una volta, a mio parere, c'è la paura di poter concedere una qualche piccola cosa e si rafforza il concetto del vincolo quantitativo, quindi contraddicendo anche lo spirito della legge stessa, che è uno spirito volto alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente anche e principalmente nella sua qualità inestimabile, nella sua qualità irripetibile, nella sua qualità inesistente in altre zone o in altre regioni d'Italia e d'Europa e probabilmente del mondo.

Detto questo, non voglio fare assolutamente un'arringa a favore, sto solo precisando che in molti casi, come in questo, la voglia proprio del vincolo fa andare oltre quello che è lo spirito stesso della legge. Io non mi attardo a dire se la zona F possa essere ubicata entro i 2000 metri o in tutto il territorio regionale, di fatto si vuole ancora una volta precisare il concetto del vincolo. Ma tutto questo da cosa discende? Dal fatto che questa legge non è stata sufficientemente discussa e lo stesso sviluppo sostenibile che è promosso da questa Giunta regionale non può essere attuato se non con la concertazione di tutti i soggetti attivi che debbono concorrere alla tutela del paesaggio, allo sviluppo socioeconomico di un territorio, cosa che è mancata, come è notorio, e la carenza in questo disegno di legge di questi elementi essenziali lo rende monco, lo rende purtroppo, malgrado le buone intenzioni, un disegno di legge che tutto fa fuorché andare incontro alle esigenze socioeconomiche del territorio. Ecco perché voterò a favore di questo gruppo di emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole agli emendamenti dal 2050 al 2129. Dicevo nel precedente intervento che gran parte delle argomentazioni dei consiglieri della maggioranza e della Giunta, a difesa di questa legge hanno come presupposto fondamentale lo sviluppo sostenibile. Ho dato una breve indicazione di come un grande esperto, certamente uno dei massimi esperti italiani, ma forse internazionali, come il professor Pigliaru, già dieci anni fa definiva lo "sviluppo sostenibile", cioè quello che consente che il reddito futuro che si trarrà dall'ambiente sia pari almeno a quello che suo utilizzo può garantire oggi. Questo è uno dei modi di intendere lo sviluppo sostenibile, ma ce ne sono altri, sempre definiti dal professor Pigliaru, mi dispiace che non sia presente, ma voglio dire che condivido molte delle cose che ha scritto, poche di quelle che invece sono state messe in pratica, perché un'altra delle definizioni di sviluppo sostenibile è quella relativa al soggetto fruitore del turismo e quindi l'utente. Dice il professor Pigliaru che uno dei grandi problemi è quello di individuare qual è il concetto che ha il turista relativamente all'ambiente. Dice il professor Pigliaru che spesso il turista vuole un ambiente incontaminato, ma molto più spesso ha bisogno dell'ambiente e ha bisogno anche di una serie di servizi che gli garantiscano una buona permanenza, e quindi quelli che lui definisce snob goods, i beni dello snob. In tutto questo disquisire del professor Pigliaru non appare una definizione chiara e coerente del significato di sviluppo sostenibile. E quindi da un lato si pensa che possa essere una fonte di reddito che garantisca anche le future generazioni, da un altro lato si pensa che sia l'ambiente incontaminato, da un altro ancora si pensa che sia invece un ambiente con tutti i comfort, e che abbia quindi tutta una serie di servizi che possono concorrere a far stare bene chi utilizza il bene ambientale, il capitale ambientale, lo definisce il professor Pigliaru, facendo sottintendere che il turismo non può essere inteso come una cosa astratta, come una cosa virtuale, ma deve essere inteso come un bene anche produttivo, anche economico.

Allora quando in questi emendamenti, noi diciamo che i comuni devono essere autorizzati a fare le opere che sono indispensabili e fondamentali per garantire il maggior numero dei servizi ai turisti, non è che stiamo facendo delle richieste assurde, noi stiamo facendo delle richieste legittime! La realtà è che più andiamo avanti nella discussione e più si affacciano i problemi, e non scordiamoci che ne abbiamo accantonati alcuni, che discuteremo presumo nella giornata di domani, relativamente all'eolico, relativamente alle opere pubbliche, tutta una serie di problemi che ancora non abbiamo toccato e che sono, mi pare, di grande interesse, perlomeno per le considerazioni che sono state fatte in quest'Aula, per cui dico veramente che il fatto che noi abbiamo fatto questa strenua opposizione, strenua nel senso che intendiamo mantenere le nostre posizioni, ha anche lo scopo di rendere edotti coloro che sono fuori da quest'Aula, ma credo che lo abbiano capito bene, del fatto che i nostri interventi, il nostro modo di operare è a tutela dei loro interessi e a tutela della nostra coerenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Signor Presidente, due minuti perché vorrei rispondere all'onorevole Pili che adesso è distratto dall'onorevole Oppi, in quanto pensavo che il discorso che ho fatto fosse stato chiaro. Allora, leggo testualmente il comma 2 dell'articolo 6 della proposta di legge numero 28.

DIANA (A.N.). Erano altri tempi dai!

PIRISI (D.S.). La norma che ho citato dice così - Presidente, solo il tempo di leggere questo -: "Nelle more della redazione del Piano urbanistico di coordinamento territoriale, fatti salvi gli obblighi ed i poteri di cui al comma precedente, i comuni che hanno adottato il PUC, ai sensi del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale numero 45 del 1989, in adeguamento alla disciplina paesistica previgente, e la cui delibera è stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono procedere al completamente dell'iter di formazione del predetto atto di pianificazione, fermo restando che per i comuni costieri la capacità insediativa nella fascia dei 2 chilometri - onorevole Pili - deve comunque essere non superiore al 50 per cento di quella determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel decreto assessoriale numero 2266/U del 20 dicembre '83, e la relativa previsione volumetrica non può essere localizzata negli areali di cui all'articolo" eccetera eccetera.

Questo è quanto contenuto nella proposta di legge che il centrodestra ha presentato. Allora, onorevole Pili, può darsi che nella facoltà di architettura non mi abbiano insegnato bene, ma la mistificazione io non so in quale scuola l'abbia imparata. Certamente molto ad Arcore e forse anche qui, nelle ville più vicine.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi.

PIRISI (D.S). Presidente, scusi, dato che mi si parla della facoltà di architettura io sono orgoglioso di averla frequentata, però non so se chi ha studiato in altre ville e dependance abbia gli stessi strumenti. Mi scusi.

(Interruzione del consigliere Pili)

PIRISI (D.S). Onorevole Pili non si arrabbi. Presidente, ritengo che gli emendamenti complessivamente proposti all'articolo 7 nascano da un equivoco fondamentale e bisognerebbe che l'onorevole Pili, anche se ostinatamente sta cercando di indurre i propri colleghi in errori macroscopici, ammettesse l'errore commesso, andasse dai sindaci a dire: "Scusateci perché noi avevamo proposto nell'articolo 6 queste sciocchezze e quindi adesso tutte le cose che ho detto, le accuse nei confronti del centrosinistra, sono accuse che sto rivolgendo a me stesso", e noi questo atto di contrizione suo lo accetteremmo ben volentieri, onorevole Pili, soltanto che sta inducendo in errore tutti i colleghi del centrodestra. Quindi io la pregherei davvero di dire: "Ho fatto un errore, ritiro tutti gli emendamenti". Grazie a lei Presidente.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pirisi, anche per avere sfruttato tutti i cinque minuti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANCIU (F.I.). Grazie Presidente. Dichiaro il mio voto a favore di questo blocco di emendamenti dal 2050 al 2129. Come possiamo notare il termine "blocco" ricorre frequentemente nel vocabolario di questa maggioranza, che sempre più risulta allineata e asservita agli ordini del suo Presidente.

Anche il testo di questo articolo manifesta la volontà di chiudere ogni possibilità di andare oltre l'elaborazione di un lungo elenco di divieti e limiti e di aprire prospettive di intervento attraverso delle proposte di sviluppo. Ben vengano i divieti se però sono compensati da un insieme coerente di proposte operative e di certezze giuridiche in base alle quali tutti i soggetti interessati possono pianificare le attività private e pubbliche. Qui invece stiamo assistendo ad un agire distruttivo e privo del più elementare buon senso. Si distrugge il preesistente e si rimandano al futuro tutte le decisioni inerenti le linee di indirizzo che andrebbero proposte e discusse oggi. Ormai ho la certezza, e non più solo il sospetto, che non si abbia la minima idea di quali principi adottare per la pianificazione del territorio. Devo confessare che ho sperato a lungo in un cambiamento di rotta; ho sperato che in queste settimane di dibattito si aprisse uno spiraglio in parte grazie alle sollecitazioni della minoranza, in parte e soprattutto per i forti segnali di disagio che stanno giungendo da tutta l'isola, in merito alle conseguenze che avrà questa legge sui sardi. Ho sperato che, seppure nella confusione con cui si pretende di valorizzare l'ambiente della Sardegna, venissero almeno salvaguardati quegli interventi avviati o che vantano un diritto acquisito sulla base delle leggi vigenti; interventi che meritano di essere salvaguardati per l'alta valenza sociale, economica e di tutela anche ambientale.

Ho auspicato più volte un'apertura al dialogo e al confronto tra le diverse posizioni in campo, alcune delle quali sicuramente inconciliabili tra di loro, ho auspicato più volte la possibilità di raggiungere una sintesi, di trovare dei punti di incontro sui quali convenire, invece stasera assistiamo all'epilogo naturale di un dibattito che ha visto una maggioranza sorda e chiusa a qualsiasi richiamo, a qualsiasi proposta, a qualsiasi idea avanzata dai nostri banchi per attenuare le gravi ripercussioni che questa legge avrà sul tessuto sociale ed economico della Sardegna. Ormai è chiaro che anche i flebili segnali che, comunque, sono giunti dalla maggioranza, e la disponibilità a ragionare attorno ad alcune questioni chiave sollevate da questa legge, sono stati sepolti inesorabilmente da un atteggiamento troppo remissivo, oserei dire quasi sottomesso, nei confronti del Presidente.

Voterò a favore di questo gruppo di emendamenti perché richiamano la necessità di consentire a tutte le realtà comunali, piccole e grandi, amministrate da giunte di centrodestra o di centrosinistra, di portare avanti tutto un insieme di progetti, in molti casi già avviati, o comunque già pianificati e finanziati. Non stiamo parlando soltanto di grandi investimenti. Spesso, come ho già detto più volte, anche un piccolo intervento sul tessuto locale può avere la forza di capovolgere positivamente le realtà presenti e garantire delle concrete possibilità di sviluppo; immaginiamoci la rilevanza che quelle opere pubbliche, funzionali allo sviluppo turistico, alcune delle quali già finanziate, possono avere per i 79 comuni ricompresi in questo blocco di emendamenti..

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Grazie Presidente. Per maggiore chiarimento di quanto previsto dal progetto di legge 28, visto che ne sono firmatario anch'io, sarebbe opportuno che il presidente Pirisi leggesse le norme fino in fondo, perché nel capoverso successivo dello stesso comma 2 dell'articolo 6 si dice: "La residua volumetria può essere programmata nelle zone urbanistiche B, C, G individuate ai sensi..." cosa che voi non avete previsto, rigettando il nostro emendamento; ma non è mia intenzione discutere nel merito di questa legge, perché ho già detto che nel merito io non intendo più intervenire, nel senso che è opportuno che vi carichiate tutta la responsabilità di questa legge e facciamo male noi anche a darvi suggerimenti per migliorarla. In che senso?

I suggerimenti non sono stati accettati; è inutile che si continui a discutere da soli perché è evidente che la maggioranza ha scelto la sua via. C'è anche un'altra differenza nel comma 2 della norma che ho citato della nostra proposta di legge, cioè il fatto che esso si riferisce al PUC, e non al PTP come dispone il vostro disegno di legge. Ma - ripeto - nel merito credo che non serva a nulla discuterne perché voi avete i vostri convincimenti, o meglio portate avanti una linea più che seguire dei convincimenti.

Ne approfitto per sottolineare ancora alcune cose, in particolare in risposta a quanto detto dal Capogruppo D.S. nel suo intervento per cercare di isolare nostri rappresentanti della minoranza. Io credo che il voto di prima sull'interpretazione del Regolamento abbia evidenziato che diversificazioni, chiamiamole così, o vedute diverse sono presenti anche nella maggioranza, ma mentre è giustificabile che una opposizione possa essere fatta in modi diversi pur tenendo presente lo stesso obiettivo, diverso è che la maggioranza abbia posizioni di merito diverse evidenziate anche nella serata di oggi. Comunque continuo a dire che nel merito non c'è niente da discutere, e che, per quanto riguarda il nostro Gruppo, sicuramente chiuderemo i lavori entro i termini previsti, perché intendiamo discutere in quest'Aula di temi ben più scottanti che attendono; e non vogliamo essere noi di freno alla trattazione dei temi che interessano la maggioranza dei cittadini, non che questo non li interessi, ma ormai tutti i cittadini hanno ben presente quale sarà il loro futuro e che cosa si sta preparando per il futuro dei loro figli.

Così come è inutile insistere sul fatto che la programmazione negoziata, non so in base a quale norma possa fare questa affermazione il collega Marrocu, è salvaguardata; basta leggersi l'emendamento 855 della Giunta per capire che non è salvaguardata affatto, ma che c'è la volontà di azzerarla. Io credo che nel comune di Budoni, se il consorzio Sandalia e tutti i suoi componenti, se i cittadini di Budoni fossero convinti che la programmazione negoziata è salvaguardata non sarebbero lì a parlarne e a chiedere alla Giunta e alla maggioranza di salvaguardare i loro investimenti. Sarebbero in troppi ad aver capito male, presumo che siano in tanti invece ad avere capito benissimo.

PRESIDENTE. Metto in votazione la parte dell'emendamento numero 2050 comune a tutto il blocco di emendamenti, così come era già stato comunicato del resto dal Presidente.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri ARTIZZU, SANCIU, LOMBARDO, RASSU, PETRINI, MILIA, DIANA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico della parte generale dell'emendamento 2050.

Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - DEDONI - DIANA - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - OPPI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Si è astenuto il consiglieri: ATZERI.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 58

Votanti 57

Astenuti 1

Maggioranza 29

Favorevoli 17

Contrari 40

(Il Consiglio non approva).

Di conseguenza consideriamo decaduti tutti gli altri emendamenti del blocco.

Passiamo adesso alla votazione dell'emendamento numero 851.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Grazie Presidente. Il mio voto su questo emendamento sarà favorevole e riprendo le parole che poc'anzi l'onorevole Capelli ha utilizzato per sottolineare come molto spesso si cerchi, da parte di persone che ricoprono incarichi di responsabilità non soltanto in quest'Aula, ma anche nella Commissione competente, di manipolare, e sottolineo manipolare, la realtà.

Noi stiamo qui riproponendo all'articolo 7, dopo il primo comma, un emendamento che consente di andare incontro ad una articolazione corretta di un processo di pianificazione quantitativo. E chiunque avesse letto le prime parole dell'articolo che ha richiamato l'onorevole Pirisi, e cioè "nelle more dell'approvazione del piano urbanistico comunale territoriale", si sarebbe reso conto che questo articolo fa parte delle norme transitorie, cioè uno che è in questo Consiglio regionale da molte legislature non ha guardato il titolo, c'è scritto "norme transitorie"; cioè fino a quando non si approva il PUC si deve adottare una procedura che tenga conto del vecchio sistema, del parametro quantitativo, e si cerca di confondere, io spero che sia un tentativo di confondere gli altri, perché se fosse invece una carenza di comprensione - ribadisco - sul piano concettuale, del richiamo che qui viene fatto sarebbe molto più grave. Ma sono convinto, per conoscenza diretta dell'onorevole Pirisi, che lui abbia utilizzato un artifizio per convincere i suoi della bontà delle sue idee senza riuscirci perché è rimasto solo ad intervenire, evidentemente non c'era condivisione della sua posizione, a meno che non viga da quella parte il principio del silenzio-assenso.

L'intento di questo emendamento è quello di distribuire le quantità delle volumetrie residue valutando l'insediamento sulla base di criteri quantitativi e non qualitativi; stando quindi all'interno della vostra concezione aberrante della pianificazione della quantità noi vi diciamo: "Attenzione, è indispensabile creare le condizioni perché le volumetrie residue rispetto alla norma di 21 anni fa, che voi avete richiamato facendo un rinvio non transitorio ma permanente alla norma, possa essere distribuita nelle zone B, C e G, cioè si possano mettere i centri abitati delle zone costiere nelle condizioni di poter rifunzionalizzare le zone B, così come le zone C e le zone G, in zone F.

È evidente che questa vostra chiara ottusità a non voler tenere conto della necessità di applicare un criterio di equità nei comuni, perché ci sono comuni che hanno utilizzato tutta quella volumetria e l'hanno tutta utilizzata nella fascia dei 2000 metri, ma ci sono molti comuni della Sardegna che non hanno utilizzato per niente la potenzialità delle zone F e adesso non possono dislocare le volumetrie residue né nella fascia dei 2000 metri né oltre tale fascia.

Quindi la disciplina che voi proponete adotta un criterio di gravissima iniquità in riferimento alla pianificazione territoriale ed alle potenzialità di sviluppo che devono essere date ad ogni singolo comune. E di questo ve ne dovete assumere la responsabilità perché questo emendamento punta a dare davvero una potenzialità forte ad ogni singola realtà locale, che deve avere il compito di pianificare lo sviluppo urbanistico sulla base di condizioni di parità e di norme urbanistiche che dettino indirizzi e non vincoli come fa questa nuova legge.

Quindi questo emendamento avrà il mio voto favorevole essendo stato presentato da tutti i colleghi della opposizione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento 851, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto sull' emendamento numero 852. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Il mio voto è favorevole a questo emendamento che riprende totalmente il disegno di legge numero 28 presentato dai colleghi Milia, Onida, Biancareddu e più. Propone una disciplina innovativa sul piano della procedura relativa alla pianificazione territoriale, infatti è la prima volta che in Sardegna si propone di abbinare il processo di pianificazione territoriale a quello della pianificazione economica.

Cioè stiamo dicendo: "Attenzione, in Sardegna si sono investite molte risorse finanziarie nella programmazione economica, ma molto di quello che veniva investito, e in alcuni casi con indebitamento della Regione, non poteva essere speso perché le opere non potevano essere realizzate, in quanto non avevano i requisiti per ottenere le prescritte autorizzazioni urbanistiche". Ecco, questo emendamento presentato da tutta l'opposizione, ha davvero l'obiettivo di programmare lo sviluppo superando la disciplina dettata dall'articolo 28 della legge 45 che non è stato mai utilizzato in questa Regione. L'unico tentativo di utilizzo riguarda l'intervento per il Comune di Palau, approvato dalla Giunta regionale nella precedente legislatura, sottoposto all'esame del Consiglio, e poi non approvato, che è davvero la dimostrazione di come servano in Sardegna procedure che consentano a questa Giunta regionale, a questa maggioranza, di individuare percorsi, strategie che possano davvero metterci nelle condizioni di dare delle risposte puntuali, attraverso la predisposizione di un programma integrato di sviluppo economico.

Un programma di sviluppo economico è tale se è integralmente realizzabile e integralmente fattibile sul piano urbanistico, e noi proponiamo in questo emendamento la variante urbanistica automatica in mano alla Giunta regionale, che qualora dovesse valutare positivamente quell'investimento economico può consentire l'immediata realizzazione anche urbanistica di quel progetto. Cioè vi stiamo proponendo di legare il processo di pianificazione urbanistica al piano economico di un'intrapresa; la mancanza di tale integrazione, infatti, ha bloccato tantissimi comuni, tantissimi sindaci, tantissime amministrazioni pubbliche che pur avendo le risorse finanziarie per realizzare un'opera, poi dovevano aspettare anni ed anni per ottenere le modifiche urbanistiche necessarie. Questa è una proposta che mira in 60 giorni ad arrivare al compimento del ciclo urbanistico e economico del progetto che si vuole realizzare in riferimento a diversi comparti: da quello industriale, a quello artigianale, a quello agricolo, a quello turistico - commerciale e dei servizi, mettendoci anche nelle condizioni di individuare alcune fattispecie di interventi, limitatamente alla fascia dei 300 metri. Ebbene, questo è un emendamento positivo, un emendamento innovativo, un emendamento che consente non di costruire volumetrie, ma di costruire un piano integrato di sviluppo. Ebbene, io credo che a questa legge di divieti, di vincoli, di condizionamenti al mercato, di condizionamenti alla tutela ambientale, un emendamento come questo contribuirebbe a togliere quell'alone di negatività per il futuro della Sardegna. Il mio voto è veramente favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 852.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri LOMBARDO, RASSU, ARTIZZU, MURGIONI, CAPPAI, DIANA, CONTU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento 852.

Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MORO - MURGIONI - OPPI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ADDIS - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - URAS.

Si sono astenuti i consiglieri: ATZERI - CHERCHI Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 66

Votanti 64

Astenuti 2

Maggioranza 33

Favorevoli 23

Contrari 41

(Il Consiglio non approva).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 853.

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Il mio voto è favorevole a questo emendamento proposto dai Capigruppo della maggioranza perché rappresenta una proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Pili, è dell'opposizione.

PILI (F.I.). Grazie Presidente, era un auspicio il mio, un auspicio che ci fosse una riconversione, non dell'elettorato, ma vostra perché sarebbe stato piacevole che questo emendamento fosse stato proposto come correttivo e proposta di mediazione dalla maggioranza; così non è, e quindi resta un emendamento della opposizione. Un emendamento che puntava a ridistribuire le funzioni ricettive entro la fascia dei 1000 metri dal mare, consentendo all'interno di quella fascia di riservare a funzioni ricettivo alberghiere e per servizi locali e/o territoriali, una dotazione volumetrica non inferiore al 75 per cento di quella programmata secondo le modalità di cui al comma uno dell'articolo in discussione, cioè quella pari al 50 per cento. E abbiamo, per questo motivo, ritenuto di dover focalizzare ancora una volta l'obiettivo di fondare tutto l'intervento urbanistico di pianificazione solo ed esclusivamente sulla funzione ricettivo alberghiera e per i servizi locali e/o territoriali, cioè dismettendo totalmente quella pratica che era assolutamente consueta nel passato, di focalizzare lo sviluppo relativamente alle residenze e a tutta una serie di azioni che andavano a svilire il patrimonio ambientale che certamente non dava concretezza economica all'investimento. E abbiamo anche detto, in questo emendamento, che era necessario ricomprendere nelle fasce tra i 1000 e i 2000 metri dal mare, e/o contigue ai centri abitati, la percentuale non superiore al 50 per cento di quella residua, quella che è stata posta nei primi 1000 metri. È evidente che con questo emendamento si tenta di dare una connotazione positiva alla legge, cioè di non creare solo vincoli e solo negatività, ma di incentivare lo sviluppo economico, che non può essere condizionato in tutti i modi. Lo scopo di questo emendamento è quello di contemperare davvero la tutela ambientale con lo sviluppo economico, secondo una logica non di chiusura. Con questa legge si pone soltanto un grande cancello alla Sardegna, si pone un lungo filo spinato sulle coste della Sardegna, non si creano le condizioni per dare alla Sardegna nessun tipo di sviluppo, e per giunta senza aver calcolato nessun tipo di ricaduta, una ricaduta che, consentitemelo, non sarà soltanto economica, non sarà soltanto occupazionale, ma sarà soprattutto di carattere sociale, cioè la Sardegna con questa legge farà, sul piano sociale, passi indietro di decenni, determinando una ripresa di quel fenomeno che abbiamo cercato tutti, purtroppo molti a parole, di combattere, della nuova emigrazione. Con questa legge si aprirà una nuova frontiera di emigrazione, avremo chiuso la Sardegna e avremo aperto i cancelli per spingere i sardi ad andare via per trovare da altre parti nuove potenzialità di occupazione, che in Sardegna saranno negate da una legge nefasta che cancella davvero il diritto allo sviluppo della nostra comunità.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro domanda di parlare sull'emendamento 853, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione adesso la nuova formulazione del comma 4 dell'emendamento numero 13 che avevamo spostato a questo articolo, .

Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I.). Presidente, chiedo che questo emendamento venga distribuito.

PRESIDENTE. Possiamo anche trasferire questo comma all'articolo 8, desidero conoscere il parere della Giunta.

DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforme della Regione. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Trasferiamo quindi questo comma all'articolo 8.

Si dia lettura dell'articolo 8.

SANNA FRANCO, Segretario f.f.:

Art. 8

Norme transitorie

1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività, purché non successivamente modificati.

2. I Comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla sua definitiva approvazione, purché venga corredato dello studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 6.

L'adozione degli strumenti attuativi, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone "F", deve essere corredata dello studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati gli emendamenti 856, 857, 855, 1889, 1890, 1891 e le riformulazioni del comma 3 dell'emendamento numero 1887 e del comma 4 dell'emendamento numero 13, presentate dalla Giunta regionale. Se ne dia lettura.

SANNA FRANCO, Segretario f.f.:

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 8

All'Art. 8, primo comma, le parole:

"della Deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna)"

sono soppresse. (856)

EMENDAMENTO modificativo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 8

All'Art. 8, secondo comma dopo le parole "alla data della pubblicazione" va aggiunto:

"della presente legge hanno avviato il processo di pianificazione comunale con l'adozione da parte del Consiglio comunale degli indirizzi da porre a base della formazione del P.U.C. o".

Vanno conseguentemente soppresse le parole:

"della Deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1". (857)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 8

All'Art. 8, primo comma, dopo le parole "alla data della pubblicazione" sono aggiunte le seguenti:

"della presente legge". (855)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

comma 2bis. "Se non diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 3.". (1889)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Entro i termini di adozione del Piano Paesaggistico Regionale, negli ambiti immediatamente adiacenti a quelli definiti al comma 1 dell'articolo 3, con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale su proposta degli Assessori all'Urbanistica e alla Pubblica Istruzione, sono assoggettabili alle misure di salvaguardia di cui alla presente legge, quelle aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, qualificate ed individuate come tali da motivata determinazione del Responsabile del Procedimento. (1890)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Entro i termini fissati per l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale su proposta degli Assessori dell'Urbanistica e della Pubblica Istruzione, sono assoggettabili alle misure di salvaguardia di cui alla presente legge, quelle aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, qualificate ed individuate come tali da motivata determinazione del Responsabile del Procedimento, indipendentemente dagli ambiti di cui all'articolo 3. (1891)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

(Riformulazione del comma 3 emendamento numero 1887)

Art. 8

Dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell'intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli peri quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia avuto esito positivo la procedura di valutazione di impatto ambientale ed i relativi lavori abbiano avuto inizio. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque subordinata alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.".

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

(Riformulazione del comma 4 emendamento numero 13)

Art. 7

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7 bis

La realizzazione degli interventi pubblici già finanziati dall'Unione Europea dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga in quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 6 del precedente articolo 2 e pubblicati sul BURAS.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (F.I.). Grazie Presidente. Quest'emendamento soppressivo parziale...

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Pili, siccome sono collegati a questo potrebbe anche illustrare gli emendamenti numero 856 e 855 perché non possono essere messi in votazione separatamente, se intende farlo. Devono essere messi in votazione assieme.

PILI (F.I.). Presidente io ritengo che debbano essere illustrati ognuno con il tempo necessario.

PRESIDENTE. No, no potrebbe prendere anche il doppio del tempo, non è questo il problema.

PILI (F.I.). Come intendiamo procedere, Presidente, perché sono le 21 e 15. Lei ritiene che si debba andare avanti sino alla loro votazione?

PRESIDENTE. No, credo che stiamo andando avanti abbastanza velocemente, mi sembra; Quindi, se lei illustra questi emendamenti poi potremmo anche chiudere la seduta.

PILI (F.I.). Illustro l'emendamento numero 856 e lo illustro nella piena consapevolezza che il dover assolutamente fondare una legge su una delibera che non salva niente, che blocca tutto, che è sotto ogni punto di vista illegittima - è illegittima sul piano costituzionale; è illegittima perché viola totalmente leggi regionali, cito per tutte l'articolo 10 bis della legge 23 -, che mette a repentaglio le coste della Sardegna; che ha messo a repentaglio per tre mesi e che per una decisione...

Presidente, gradirei un po' di cortese silenzio, non dico attenzione, ma almeno un po' di silenzio.

Con questo emendamento proponiamo di cassare dalla legge il richiamo ad un atto amministrativo che non poteva disciplinare una materia riservata alla legge, che non poteva codificare vincoli, che non poteva soprattutto modificare i vincoli che erano stati stabiliti dalle norme precedenti, una delibera che oggi, invece, introduce la possibilità di ristrutturare gli stabili esistenti, cosa che è stata per 21 anni vietata nella fascia dei 300 metri, una delibera amministrativa adottata da chi si trova in un conflitto di interessi vero sulla partita dall'urbanistica ed ha voluto modificare i vincoli preesistenti con atto amministrativo, violando davvero tutte le norme in materia. Violando quel principio sacrosanto in base al quale chi fa le leggi è il Consiglio regionale e non la Giunta regionale. Una delibera assolutamente priva di qualsiasi elemento di legittimità, cosa che noi abbiamo più volte richiamato, che ha determinato la presentazione di ricorsi sui quali sicuramente nei prossimi giorni anche organi giudiziari saranno chiamati a pronunciarsi e per legittimare la quale si sta in tutti i modi forzando il Regolamento. La forzatura che ha fatto il Presidente del Consiglio stasera è una forzatura funzionale a tappare la bocca non soltanto a quest'Aula, ma è funzionale a tentare di tappare la bocca al Tribunale Amministrativo Regionale, perché questa maggioranza ha paura dell'illegittimità commessa e ha paura di trovarsi di fronte ad un giudizio, che sarebbe stato sereno, di un tribunale amministrativo, che potrebbe sancire che quella deliberazione impugnata è illegittima sotto più punti di vista. È una deliberazione che avete richiamato in questa legge e che è possibile che venga sospesa ancora prima del giudizio di merito, per il quale purtroppo occorreranno tempi ben più lunghi.

Se avessimo avuto la possibilità di un conforto avremmo certamente potuto spiegare che con quella delibera non solo non si applica il Codice Urbani, ma con quella delibera ci si dimentica di una regola vigente in questa Regione, derivante dalla disciplina dettata dal Codice Urbani da una parte e dalla legge numero 23, articolo 10 bis, dall'altra, che sancisce che nella fascia dei 300 metri non può essere fatto assolutamente niente. Ebbene, voi, anzi qualche birichino, qualcuno attento alle parole e al posizionamento delle parole nei capoversi, ha introdotto la parola "ristrutturazione". E' lei onorevole Pisu quel birichino? No, non ci credo, lei ha fatto il sindaco e so, per la sua militanza politica, che certamente non avrebbe consentito l'introduzione di quella parola, giacché in questi ultimi vent'anni un vostro esponente ha combattuto in quast'Aula numerose battaglie, con migliaia di emendamenti, per evitare che nell'ambito dei 300 metri venisse proposto qualsiasi intervento modificativo del territorio. Ebbene, alla faccia di quel partito che ha avuto come militante l'onorevole Cogodi, ciò è stato fatto con un atto amministrativo. Cioè quel birichino che ha avuto la geniale intuizione di dire: "Ma perché, visto che ci siamo, siccome non se ne accorge nessuno, non inseriamo anche la parola ristrutturazione", aveva un fine preciso, che al termine della discussione di questa legge spiegheremo. Spiegheremo dove si voleva andare a parare - ha fatto bene l'onorevole Diana a chiedermi di ritirare l'emendamento relativo al comune di Arbus - spiegheremo cosa si potrà fare in molte altre parti della Sardegna grazie alla vostra legge. Altro che tutela delle coste! Vi dimostreremo che non tutela le coste, che siete stati utilizzati per perseguire interessi diversi da quelli dei sardi.

Avete ammantato questa legge di perbenismo e in realtà quel birichino vi ha messo tutti dentro il sacco. Dentro il sacco delle coste, colleghi! Il sacco delle coste che sarà attuato con questa legge. Perché con quella delibera si vuole perseguire un altro obiettivo, quello della grande speculazione edilizia, perché i terreni saranno deprezzati, tutte le fasce costiere saranno deprezzate; chi avrà liquidità potrà comprare e poi da solo potrà modificare i parametri e i vincoli. E quei terreni comprati a poco prezzo con la modifica dei vincoli, fra qualche anno varranno molto! Chi è che persegue questa logica? Non credo che sia Rifondazione Comunista.

Anch'io sono d'accordo con il collega Artizzu, che ha contezza che molto spesso quello che viene utilizzato come interesse generale nasconde, cela interessi privati, interessi di lobby che si stanno muovendo in Sardegna, quelle sì con scientificità e con legami politici molto chiari, che dovranno essere puntualmente denunciati il giorno dopo l'approvazione di questa legge. E' per questo motivo che noi proponiamo di cassare dalla legge quel richiamo ad un atto amministrativo; è un richiamo fuori luogo, è un richiamo cassando il quale, a cascata, si fa cadere la retroattività della norma mettendo tantissimi comuni che non hanno un piano urbanistico comunale alla pari di quei comuni che si sono adeguati a un PTP che è stato annullato, che è caduto per le stesse incongruenze che oggi voi state riproponendo e cioè l'episodicità della proposta di pianificazione. Fate le norme urbanistiche in funzione di pochi per punire i nemici e aiutare gli amici. E' una logica in base alla quale si dispone una determinata interpretazione della legge per gli amici e l'applicazione della norma per i nemici. Ecco, questo, colleghi, è quello che succederà se voi doveste decidere di mantenere ferma quella norma che dispone la retroattività della validità dei PUC alla data di adozione della nefasta, ingloriosa delibera del 10 agosto 2004.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 857 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pili per illustrare l'emendamento numero 855.

PILI (F.I.). Presidente, il richiamo alla data della pubblicazione deve essere integrato. Pubblicazione di che? Non c'è legge della Regione che dopo la parola pubblicazione non abbia "della presente legge" e siccome nella confusione che ha dettato l'adozione della delibera prima e del disegno di legge poi, vi siete dimenticati che bisogna pubblicare la legge e che bisogna scriverlo, noi proponiamo di aggiungere tali parole. In tutte le leggi della Regione c'è scritto: "alla data della pubblicazione" di che cosa? "della presente legge"! Io vi chiedo di non accogliere questo emendamento, perché sarebbe una concessione troppo grande al legislatore, a questo Consiglio regionale, perché davvero se riconosceste che mancano le parole "della presente legge" sarebbe una concessione, un riconoscimento troppo grande. Sarebbe un'apertura politica troppo rilevante da valutare davvero negativamente. E allora noi vi chiediamo, con questo emendamento, di introdurre all'articolo 8, dopo le parole "alla data della pubblicazione" le parole "della presente legge", perché è evidente anche secondo le regole di tecnica legislativa, mi pare che si chiami così - i miei professori in quest'Aula, per molti anni, mi hanno richiamato sulla tecnica legislativa - sia necessario indicare cosa si intenda pubblicare. E' evidente che purtroppo nella confusione, nella superficialità, nella chiarezza con cui si sono voluti perseguire alcuni obiettivi, la parola "ristrutturazione" è stata introdotta, però ci si è dimenticati dell'inciso "della presente legge". Sono stati talmente precisi i proponenti questa legge che si sono accorti di inserire la parola "ristrutturazione", ma non si sono accorti che mancava l'inciso "della presente legge". E' evidente che noi riteniamo davvero importante questo emendamento perché se la data richiamata dovesse essere riferita, invece, alla pubblicazione della delibera sarebbe una cosa assolutamente nefasta.

Io credo e sono convinto, colleghi, che anche questo emendamento serva per richiamare tutte le illegittimità che sono contenute in questa legge; illegittimità che abbiamo richiamato anche in riferimento alla delibera del 10 agosto del 2004, che ha imposto ai comuni della Sardegna una sperequazione di trattamento che certamente non può essere assolutamente posta in essere. E allora è evidente che non si possono fare salvi i piani urbanistici di quei comuni che li hanno modificati per adeguarli ai PTP. Quei PTP sono stati dichiarati illegittimi e chiunque ha la bontà, il buonsenso di andare a vedere i motivi per i quali quei PTP sono stati dichiarati illegittimi e conseguentemente annullati, potrebbe rendersi conto che non è assolutamente chiaro come mai i PUC adeguati a piani dichiarati illegittimi vengano fatti salvi e i PUC che magari sono stati predisposti in ossequio non ai PTP, ma alle norme vigenti, non siano considerati validi. Su che cosa un comune deve fondare il proprio operato? Deve fondarlo, deve mettersi nelle condizioni di operare rispetto a delle norme certe. I PTP si sapeva che non contenevano norme certe, i comuni sapevano che sarebbero stati caducati, che i TAR li avrebbero annullati, lo sapevano. Lo sapevano addirittura dal 1996 e quindi credo che fosse davvero già nella competenza delle Giunte precedenti, qualora si fosse riscontrata questa esigenza, porre rimedio. In realtà esistevano i punti cardine legislativi che disciplinavano comunque, con norme generali, la predisposizione dei piani urbanistici comunali.

Ebbene, l'aver in tutti i modi richiamato la delibera, l'aver richiamato interessi diversi da quelli della norma stessa, io credo che in qualche modo renda davvero grave l'applicazione di questa legge, richiamando un processo che è assolutamente privo di concretezza. L'aver richiamato all'interno di questo testo di legge, più volte, la delibera amministrativa, significa che state assodando il principio secondo il quale, davvero, chi fa le leggi è la Giunta regionale. State dichiarando, con questo voto, che chi decide le date non è il Consiglio regionale, ma che il Consiglio regionale è chiamato a ratificare le date che impone, con provvedimenti amministrativi, la Giunta regionale in carica.

Ebbene, colleghi, questa non è regola, questo non è rispetto del principio democratico secondo il quale vi è una netta separazione tra il potere esecutivo e quello legislativo, qui c'è davvero una compromissione del potere legislativo e vi è un'ingerenza insopportabile nel ruolo che a questo Consiglio è assegnato dalla Costituzione, dal Regolamento e dallo stesso Statuto regionale, che gli affida un compito ben preciso, che è quello di legiferare. Oggi stiamo abdicando a quel ruolo, stiamo dicendo che non possiamo in alcun modo metterci nelle condizioni di dare delle risposte puntuali alle esigenze di sviluppo della Sardegna, perché perseguiamo una logica propria di un consiglio di amministrazione. Questo consiglio di amministrazione perseguirà non gli interessi dei sardi, ma gli interessi particolari, così come ha fatto quel birichino che ha aggiunto la parola "ristrutturazione" perché sapeva che non tutelava gli interessi dei sardi, ma interessi ben precisi che presto denunceremo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per illustrare gli emendamenti numero 1889, 1890 e 1891.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie, Presidente. Gli emendamenti si danno per illustrati.

Ne approfitto per consigliare al collega Pili, di cui comprendendo la stanchezza, di rileggersi bene l'emendamento numero 855 e il contesto del primo comma e poi leggersi anche la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 bis, troverà che nel 1989, anno in cui non c'era nessun consiglio di amministrazione, si legiferava allo stesso modo, c'era lo stesso rispetto del legislatore che la Giunta oggi riconosce a quest'Aula. Per quanto riguarda l'emendamento numero 1890, la Giunta lo ritira.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (D.S.), relatore. Grazie, Presidente. Esprimo parere negativo sugli emendamenti che sono stati illustrati testé dall'onorevole Pili, in attesa delle denunce di cui ha parlato. Mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti che sono stati illustrati dalla Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prima di aggiornare i lavori a domani mattina per il proseguo della discussione, desidererei almeno conoscere chi sarà il primo iscritto a parlare, in modo tale che sappia che domani mattina dovrà intervenire per primo. Il primo iscritto è l'onorevole Pili. I lavori sono aggiornati a domani mattina alle ore 10. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 21 e 32.