CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Mozione n. 116
FLORIS – RUZZU – PIGA – CERA – MASALA – MELONI Corrado – MULA – RUBIU – SORGIA – USAI, sulle misure urgenti per la riduzione del prezzo finale dei carburanti a favore delle imprese e dei residenti in Sardegna, in attuazione del principio di insularità e a fronte delle tensioni geopolitiche internazionali.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– le attuali tensioni geopolitiche internazionali stanno causando una forte volatilità nei mercati energetici, con un conseguente e significativo aumento del prezzo dei carburanti alla pompa, che incide pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi operativi delle imprese;
– la Sardegna, a causa della sua condizione di insularità, subisce in modo amplificato gli effetti di tali rincari. I maggiori costi di trasporto e logistica per l’approvvigionamento dei prodotti energetici si traducono in un prezzo finale strutturalmente più elevato rispetto alla terraferma, aggravando il divario economico e sociale;
– il trasporto su gomma rappresenta in Sardegna il principale, se non l’unico, strumento per la mobilità di persone e merci, data la conformazione del territorio e la limitatezza delle infrastrutture alternative. L’aumento del costo dei carburanti si ripercuote a cascata su tutti i settori produttivi (agricoltura, turismo, commercio, artigianato) e sui costi dei beni di prima necessità, generando pressioni inflazionistiche localizzate;
– tale situazione rischia di compromettere la competitività delle imprese sarde e di esacerbare le condizioni di svantaggio strutturale legate all’insularità, in contrasto con gli obiettivi di coesione territoriale perseguiti dall’ordinamento nazionale ed europeo;
CONSIDERATO che:
– l’articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e le successive integrazioni, come il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, riconoscono alle Regioni a statuto ordinario e speciale la facoltà di disporre, con propria legge, la “riduzione del prezzo alla pompa” dei carburanti per i cittadini residenti. Tali interventi devono essere finanziati con risorse regionali, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea;
– la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2011, ha confermato la legittimità di una legge regionale (nella specie, della Regione Friuli-Venezia Giulia), che introduceva un contributo per l’acquisto di carburanti, ritenendola non in contrasto con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. La Corte ha chiarito che tali misure, se configurate come un contributo al consumatore finale e non come un’esenzione fiscale diretta, non invadono la competenza esclusiva statale in materia di tributi;
– il sistema delle accise trova la sua fonte primaria nel quadro normativo dell’Unione europea, pur lasciando agli Stati membri ampi margini di autonomia nella disciplina attuativa. Essa, non preclude agli Stati membri e agli enti substatali di adottare misure di sostegno economico ai consumatori, a condizione che non costituiscano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Un intervento è qualificabile come aiuto di Stato solo se incide sugli scambi tra Stati membri, concede un vantaggio selettivo a determinate imprese e falsa o minaccia di falsare la concorrenza (Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2011). Un contributo generalizzato ai cittadini residenti per l’acquisto di carburante per uso privato difficilmente integra tali presupposti;
– l’autonomia finanziaria delle Regioni, sancita dall’articolo 119 della Costituzione, costituisce il fondamento per l’adozione di politiche di spesa volte a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica;
– lo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) attribuisce alla Regione ampie competenze legislative e amministrative, nonché strumenti di autonomia finanziaria, per perseguire il benessere economico e sociale del proprio territorio, tenendo conto delle sue peculiarità;
– il principio di insularità, introdotto nell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 (Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità), impone alla Repubblica di riconoscere gli svantaggi derivanti dalla condizione geografica delle isole e di promuovere misure per rimuoverli. Tale principio costituisce un criterio direttivo fondamentale per l’interpretazione e l’attuazione delle politiche pubbliche, sia a livello nazionale che regionale;
– esistono precedenti di interventi normativi statali volti a mitigare il costo dei carburanti in aree geografiche specifiche. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), all’articolo 1, comma 594, ha istituito un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria o la Svizzera, al fine di contrastare il fenomeno del “turismo del pieno”. Sebbene la finalità sia diversa, tale norma dimostra la legittimità di interventi differenziati su base territoriale;
RILEVATO che:
– si evidenzia, inoltre, come l’agevolazione sulle accise già disposta dal Governo Meloni rappresenti un intervento di rilievo nel quadro delle politiche di compensazione degli svantaggi derivanti dalle tensioni geopolitiche attuali. Le accise sui carburanti sono una delle principali voci di costo per cittadini e imprese, esse assumono una valenza strategica nel contenimento dei prezzi e nel sostegno alla mobilità interna ed esterna. In tale prospettiva, la Regione è chiamata a tener conto di tale stanziamento nazionale, promuovendo azioni sinergiche e complementari che ne amplifichino l’impatto, nell’ottica di garantire maggiore equità territoriale e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della Sardegna;
– l’adozione di misure regionali straordinarie per mitigare il caro-carburanti appare non solo opportuna, ma necessaria per dare concreta attuazione al principio costituzionale di insularità e per sostenere l’economia e la società sarda in un momento di particolare criticità;
– l’introduzione di un contributo o di una riduzione del prezzo finale dei carburanti per i residenti, come già stanziata negli anni 2000 sotto la Presidenza Pili. Finanziato con risorse del bilancio regionale, rappresenterebbe una misura efficace per alleviare l’onere economico su famiglie e imprese, in linea con le facoltà concesse dalla normativa nazionale e con la giurisprudenza costituzionale,
impegna la Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) ad avviare, con la massima urgenza, una valutazione tecnica, economica e giuridica per definire un modello di intervento finalizzato alla riduzione del prezzo finale dei carburanti per i cittadini residenti in Sardegna, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell’articolo 3, comma 15, della legge n. 549 del 1995;
2) a istituire un sistema di contributi o agevolazioni, finanziato con adeguate risorse regionali, che possa essere operativo nel più breve tempo possibile, specificando le modalità operative (per esempio tessere sconto, rimborsi, ecc.) e i criteri per l’individuazione dei beneficiari;
3) ad aprire un tavolo di confronto con il Governo nazionale per definire un quadro di interventi strutturali volti a compensare permanentemente il maggior costo dei carburanti derivante dalla condizione di insularità, anche attraverso la compartecipazione a specifici fondi statali o la rinegoziazione delle quote di gettito fiscale, in piena attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
Cagliari, 20 aprile 2026