CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 386/A
INTERROGAZIONE PIANO, con richiesta di risposta scritta, in ordine alle valutazioni ambientali e ai potenziali impatti del progetto di “stalla etica” nel territorio di Sardara.
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– la Cooperativa Produttori Arborea ha annunciato, anche attraverso comunicazioni pubbliche e articoli di stampa, la realizzazione di un progetto denominato “stalla etica” nel territorio del Comune di Sardara, che, a regime, risulterebbe destinato ad ospitare circa 1.000 capi bovini;
– l’intervento è localizzato in un’area connotata da una rilevante valenza ambientale, sanitaria e turistica, in prossimità del polo termale di Santa Maria Aquas, che rappresenta una risorsa strategica per l’economia locale e regionale, nonché un presidio sanitario di riconosciuto rilievo;
– la normativa statale in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) e in particolare la parte seconda, disciplina le procedure di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA, quali strumenti fonda-mentali di prevenzione e tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
– l’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti che, per dimensioni, localizzazione e caratteristiche, possano determinare impatti ambientali significativi e negativi, anche qualora non rientrino tra quelli soggetti a VIA obbligatoria;
RILEVATO che:
– l’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 include espressamente gli allevamenti intensivi tra le tipologie progettuali potenzialmente soggette a procedura di screening ambientale, demandando all’autorità competente una valutazione puntuale degli effetti sull’ambiente, con particolare riferimento alla gestione dei reflui zootecnici, alle emissioni, al consumo idrico e alla pressione sul suolo;
– secondo quanto riportato da organi di stampa e da documentazione resa pubblica, il progetto in questione risulterebbe articolato in più strutture (stalle, vitellaie, vasche per i liquami e fabbricati accessori), configurando un complesso zootecnico di notevole impatto sul territorio;
– dalle medesime fonti emerge che, allo stato, non risulterebbe avviata alcuna procedura di verifica di assoggettabilità a VIA né sarebbe stato richiesto un formale parere preventivo al Servizio regionale competente in materia di valutazioni ambientali, nonostante le dimensioni dell’intervento e la sua collocazione in un’area sensibile;
– il Comune di Sardara ha espresso rilievi e criticità in ordine ai titoli edilizi e procedurali necessari per la realizzazione dell’opera, evidenziando la complessità del progetto e la necessità di un corretto inquadramento amministrativo e ambientale;
– parrebbe, altresì, che nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al progetto in oggetto, sia stata avviata una conferenza di servizi, in ragione della complessità dell’intervento e della pluralità di interessi pubblici coinvolti, con particolare riferimento ai profili ambientali e urbanistico-territoriali;
CONSIDERATO che:
– la concentrazione di un numero così elevato di capi bovini comporta una produzione significativa di reflui zootecnici, con potenziali effetti negativi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche in relazione alla possibile estensione delle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della normativa nazionale di recepimento;
– l’eventuale compromissione delle risorse idriche e ambientali potrebbe arrecare danni rilevanti e difficilmente reversibili al comparto termale e alle attività sanitarie e turistiche presenti nel territo-rio di Sardara;
– il principio di precauzione, sancito dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e recepito dall’ordinamento nazionale, impone alle autorità pubbliche di attivare tutte le procedure preventive necessarie in presenza di rischi potenziali per l’ambiente e la salute, anche in assenza di una piena certezza scientifica;
– la corretta applicazione delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità costituisce un presupposto imprescindibile per garantire trasparenza amministrativa, tutela dell’interesse pubblico e partecipazione informata delle comunità locali;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di valutazione ambientale, non è consentito il frazionamento artificioso di un progetto al fine di sottrarlo alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale e che, pertanto, ai fini dell’assoggettabilità alle procedure preventive, deve essere considerata l’unità sostanziale dell’iniziativa imprenditoriale, avuto riguardo alla capacità produttiva potenziale, alla localizzazione in area sensibile e agli effetti cumulativi sull’ambiente e sulla salute pubblica, anche qualora l’attività venga formalmente avviata con un nume-ro di capi inferiore alle soglie dimensionali previste dalla normativa vigente;
RITENUTO che:
– un progetto di allevamento bovino di tali dimensioni, localizzato in un’area a elevata sensibilità ambientale e sanitaria, debba essere oggetto di una valutazione ambientale preventiva;
– sia necessario chiarire se siano state attivate, o avrebbero dovuto essere attivate, le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare elusioni o interpretazioni restrittive della normativa ambientale;
– rientri tra le competenze dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente vigilare sull’osservanza della disciplina in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità, anche attraverso il Servi-zio regionale competente,
chiede di interrogare l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere se:
1) un progetto per la realizzazione di un allevamento bovino di circa 1.000 capi, come quello descritto in premessa, debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
2) la Cooperativa Produttori Arborea abbia presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione al progetto della cosiddetta “stalla etica” nel territorio del Comune di Sardara e, in caso affermativo, quale sia lo stato del relativo procedimento;
3) il Comune di Sardara e/o la Cooperativa Produttori Arborea abbiano presentato apposita richiesta di parere al Servizio regionale VIA in ordine all’assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente;
4) alla luce del principio di precauzione e del divieto di frazionamento artificioso dei progetti, l’Assessorato ritenga che l’eventuale avvio dell’attività zootecnica con un numero di capi inferiore alle soglie dimensionali previste dalla normativa possa, comunque, richiedere l’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale, in ragione della localizzazione in prossimità di fonti termali di rilevanza sanitaria ed economica e del potenziale rischio di compromissione delle falde acquifere.
Cagliari, 17 febbraio 2026