CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Mozione n. 91
PILURZU – FUNDONI – DERIU – CORRIAS – PIANO – PISCEDDA – SAU – SOLINAS Antonio – SORU, sul riparto delle spese sostenute dai comuni per la degenza presso le Residenze sanitarie assistenziali (RSA), di pazienti affetti da demenze, Alzheimer, altre patologie dementigene, deficit cognitivo e disturbi del comportamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
– l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività;
– l’articolo 117 della Costituzione (come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)), da un lato ha inserito la materia della tutela della salute fra quelle di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, consentendo dunque di diversificare l’organizzazione dei modelli regionali, mentre, dall’altro lato, ha riservato alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio;
– l’articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), ha sostituito l’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, e il successivo comma 836 ha stabilito che “dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato”;
VISTI:
– la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di garantire a tutti i cittadini l’accesso in condizioni di uguaglianza alle prestazioni sanitarie; in particolare, l’articolo 5, che prevede che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria sia esercitata dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri;
– l’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ricomprende, fra le altre, le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria (che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, l’inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative). Per quanto concerne tali prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, esse sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa, dai piani nazionali e regionali;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 30/15 (Azioni di integrazione sociosanitaria. Definizione modalità operative per la copertura degli oneri di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Annualità 2013. UPB S05.03.005. Approvazione preliminare), recepita in forma definitiva con la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2013, n. 47/25 (Azioni di integrazione sociosanitaria. Definizione modalità operative per la copertura degli oneri di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Annualità 2013. UPB S05.03.005. Approvazione definitiva), nella quale sono state individuate le modalità operative relative alla presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie accreditate a carattere di riabilitazione globale dei soggetti interessati alle relative prestazioni. Dette modalità, nel rispetto delle disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali), riassegnano ai comuni le funzioni sociali nell’ambito dei servizi integrati. A seguire, con la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2013, n. 49/38 (Approvazione Accordo ANCI – Regione Sardegna. Azioni di integrazione sociosanitaria. Definizione modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti) è stato approvato l’accordo ANCI-Regione Sardegna, riguardante la definizione delle modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti alle prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2025, n. 30/58 (Piano regionale per le demenze e l’Alzheimer. Triennio 2024-2026) che approva il piano triennale regionale per le demenze e l’Alzheimer – triennio 2024-2026, che rimarca, fra gli altri aspetti, che le demenze sono state recentemente indicate come una priorità per la sanità pubblica. Nel piano si evidenzia come le malattie dementigene siano caratterizzate da un costante e significativo incremento epidemiologico. Tale andamento è strettamente correlato al principale fattore di rischio riconosciuto dalla letteratura scientifica e dalla programmazione sanitaria nazionale e internazionale, ossia l’età anagrafica. Ne consegue che l’aumento progressivo delle fasce di popolazione in età avanzata determina, in termini proporzionali, un’espansione della platea maggiormente esposta al rischio di sviluppare patologie neurodegenerative. In questo quadro, la Sardegna si colloca tra le regioni italiane maggiormente interessate dal fenomeno, in ragione della sua peculiare struttura demografica. Circa un quarto della popolazione regionale, infatti, ha un’età superiore ai sessantacinque anni, dato che assume particolare rilevanza ai fini della pianificazione sanitaria e sociosanitaria, come previsto dal piano nazionale demenze e dai conseguenti atti di programmazione regionale. Le stime più recenti indicano in oltre trentamila i pazienti affetti da patologie neurodegenerative sul territorio regionale, con un impatto rilevante non solo sul sistema sanitario, ma anche sui servizi sociali e sulle reti familiari di cura, richiedendo pertanto interventi integrati, coerenti e strutturati, in conformità ai principi di appropriatezza, equità e sostenibilità sanciti dalla normativa vigente;
PRESO ATTO che dalla verifica della casistica la maggior parte delle persone residenti in Sardegna e ricoverate nelle strutture accreditate, sono affette da demenza senile, parkinson, grave deterioramento cognitivo, deficit cognitivo, disturbi del comportamento, demenza senile con disturbi d’ansia, vasculopatia cerebrale, demenza grave con aspetti deliranti, esiti da ictus cerebrale e molte altre ancora, ovvero patologie per le quali le prestazioni di natura sanitaria risultano avere una maggiore rilevanza rispetto a quelle di natura socio-assistenziale, che assumono un carattere marginale e accessorio;
RICHIAMATE:
– la sentenza della Corte di Cassazione n. 22776/2016, che ha chiarito e ribadito che “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio – assistenziali” (art. 30 L. n. 730/1983). Conclude infatti la Corte: “i costi per le prestazioni connesse ai trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative, nonché a contenere la possibile degenerazione della malattia”, sono a carico delle sole Aziende sanitarie locali (ASL), precisando altresì che non si potrà distinguere tra quota sociale e quota sanitaria, ma di copertura esclusivamente sanitaria. A tal fine, a nulla rileva la tipologia o il nome delle case di riposo/ricovero, rilevando esclusivamente la natura e finalità delle prestazioni ivi rese;
– la Sentenza della Corte di Cassazione n. 14774/2019, allo stesso modo dispone che i ricoveri siano da considerarsi attività di rilievo sanitario se le prestazioni in essi erogati sono dirette, in via esclusiva e prevalente (…) d) nel caso di anziani, alla cura degli stati morbosi non curabili a domicilio (…). Secondo la Corte, infatti, in relazione alle prestazioni finalizzate alla cura e al recupero di soggetti disabili mentali, solo la mera attività di sorveglianza può essere considerata prestazione estranea al servizio sanitario. In tutti gli altri casi, l’onere di pagamento delle prestazioni rese al paziente psichiatrico, in cura presso una RSD, rimane in capo al Servizio Sanitario regionale/nazionale;
CONSIDERATO che:
– il progressivo e costante aumento delle patologie neurodegenerative e delle condizioni di cronicità ad elevata complessità assistenziale incide in maniera significativa sui bilanci dei Comuni, i quali sono frequentemente chiamati a sostenere quote di compartecipazione alle rette di degenza presso le strutture accreditate, con conseguenti criticità in termini di sostenibilità finanziaria;
– la normativa vigente in materia di livelli essenziali di assistenza, nonché l’orientamento consolidato della giurisprudenza, stabiliscono che, nei casi di ricovero di persone affette da malattia mentale cronica e da patologie neurodegenerative, qualora siano erogate prestazioni sanitarie continuative e inscindibili dalle prestazioni socioassistenziali, l’attività complessivamente resa debba essere qualificata come di rilievo sanitario;
– tali prestazioni rientrano, pertanto, tra gli interventi socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria, ai sensi della normativa statale e regionale, con conseguente imputazione integrale degli oneri economici al Servizio sanitario regionale (SSR);
RITENUTO che:
– la persona ricoverata nelle strutture accreditate, affetta da patologie neurodegenerative necessiti di un insieme unitario e continuativo di prestazioni sanitarie e di interventi socioassistenziali e residenziali, rispetto ai quali le prestazioni non sanitarie risultano funzionalmente connesse e assorbite da quelle sanitarie, in quanto strumentali e indispensabili alla loro erogazione;
– nei casi in cui la componente sanitaria risulti prevalente e qualificante l’intervento complessivo, l’onere della retta di degenza presso le strutture non possa gravare sui comuni né sui nuclei familiari, ma debba essere posto integralmente a carico del Servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi di universalità, appropriatezza e tutela del diritto alla salute sanciti dalla normativa vigente;
impegna la Giunta regionale e la Presidente della Regione
1) a prendere atto che il progressivo aggravarsi dell’incidenza delle patologie neurodegenerative nel territorio della Regione, unitamente all’aumento dei ricoveri nelle strutture accreditate dei pazienti che ne sono affetti, determina un incremento significativo e strutturale degli oneri di compartecipazione attualmente posti a carico dei comuni;
2) ad adottare le misure necessarie, nell’ambito della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia di livelli essenziali di assistenza, finalizzate alla costituzione e al finanziamento di un apposito fondo regionale destinato alla copertura integrale delle spese sanitarie connesse alla degenza in strutture accreditate delle persone affette da patologie neurodegenerative, al fine di garantire l’uniformità dei trattamenti sul territorio regionale e di alleviare l’impatto finanziario sugli enti locali.
Cagliari, 18 dicembre 2025