MOZIONE N. 79

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 79

CAU – PORCU – COZZOLINO, sulla richiesta di deroga, specifica per il settore apistico, alla soglia di perdita del 30 per cento prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai fini del riconoscimento dei danni da calamità naturali.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), istituisce il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) e definisce, all’articolo 5, le modalità di intervento a favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali;
– tale norma prevede che gli aiuti possano essere concessi solo nel caso in cui il danno subito dall’impresa superi il 30 per cento della produzione lorda vendibile media aziendale (ridotta al 20 per cento nelle aree svantaggiate);
– la Regione ha da tempo riconosciuto l’importanza strategica del comparto apistico, non solo per la produzione di miele e derivati, ma anche per il ruolo fondamentale svolto nella impollinazione e nella tutela della biodiversità agricola e ambientale;

CONSIDERATO che:
– l’attività apistica presenta peculiarità sostanziali rispetto alle altre forme di allevamento zootecnico, sia dal punto di vista biologico che economico;
– il miele, a differenza della maggior parte dei prodotti agricoli e zootecnici, può mantenere gli standard di alta qualità per diversi anni, se correttamente conservato, senza subire alterazioni e conservando i requisiti previsti dalla normativa vigente;
– tale caratteristica consente agli apicoltori di stabilizzare il fatturato aziendale anche in anni di forte calo produttivo, attraverso la vendita delle scorte accumulate negli anni precedenti, evitando quindi una diminuzione immediata del fatturato, pur in presenza di un danno economico effettivo;
– in situazioni eccezionali, gli apicoltori possono anche acquistare miele da altri produttori locali fino ad un massimo del 50 per cento della loro produzione per mantenere attiva l’attività commerciale, prevenendo il rischio di fallimento e garantendo la continuità della presenza sul mercato;
– nella maggior parte dei casi, le imprese apistiche gestiscono l’intera filiera produttiva e commerciale, fino alla vendita diretta al consumatore finale o alla grande distribuzione, con un impatto diretto sulla stabilità del reddito e sulla sopravvivenza dell’azienda in caso di crisi produttive;

VALUTATO che:
– la rigidità della soglia del 30 per cento di perdita del fatturato come unico parametro per l’accesso agli aiuti del fondo di solidarietà nazionale, non consente di rappresentare adeguatamente la realtà economica del comparto apistico;
– le calamità naturali (siccità, ondate di calore, gelate tardive o avversità fitosanitarie) possono causare gravi perdite di produzione, anche se tali perdite non si traducono immediatamente in un calo del fatturato dichiarato, poiché l’apicoltore può temporaneamente attingere a scorte o compensare con altre misure di emergenza;
– sia opportuno introdurre una deroga specifica per il settore apistico all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che consenta di riconoscere gli effetti economici delle calamità naturali, anche in assenza di una riduzione immediata del fatturato del 30 per cento;
– tale deroga dovrebbe basarsi sulla valutazione oggettiva della perdita produttiva, sulla riduzione della capacità di produzione futura e sull’incremento dei costi di mantenimento e reintegro degli alveari, in modo da garantire parità di trattamento rispetto agli altri comparti agricoli e zootecnici,

impegna la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

1) a farsi promotori, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di una proposta di modifica o di deroga specifica all’articolo 5 del decreto legislativo
n. 102 del 2004, volta a riconoscere la specificità del comparto apistico nel calcolo delle perdite ammissibili ai fini dell’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale;
2) a predisporre, nelle more di un adeguamento nazionale, misure regionali straordinarie di sostegno economico e tecnico alle aziende apistiche colpite da calamità naturali, basate su criteri di valutazione della perdita produttiva effettiva e non esclusivamente sul calo di fatturato;
3) a promuovere, in collaborazione con le organizzazioni di categoria e le associazioni apistiche regionali, un tavolo tecnico permanente per la definizione di indicatori specifici di danno nel comparto apistico, anche ai fini della programmazione dei fondi europei e regionali di settore;
4) a valorizzare, nelle politiche agricole regionali, il ruolo strategico dell’apicoltura per la salvaguardia dell’ambiente, la biodiversità e la produttività delle altre colture agricole.

Cagliari, 28 ottobre 2025

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