CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 310/A
INTERROGAZIONE SALARIS – TICCA – FASOLINO, con richiesta di risposta scritta, sull’attuazione dell’articolo 5, comma 25, della legge regionale n. 17 del 2023, recante disposizioni per l’assegnazione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della regione Sardegna prive di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile.
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I sottoscritti,
PREMESSO che l’articolo 5, comma 25, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, aveva disposto per l’anno 2024 la concessione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della regione Sardegna che, per mancanza anche temporanea del punto nascita nell’Azienda sanitaria locale (ASL), partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale (SSR);
CONSIDERATO che la legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), all’articolo 2, comma 10, ha modificato la richiamata disposizione della legge regionale n. 17 del 2023, destinando il contributo alle partorienti, nel 2024 e negli anni successivi, residenti nelle zone del territorio della Regione, con particolare riguardo alle isole minori che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del SSR;
VISTI:
– la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2025, n. 36/48 (Modalità e procedure per l’eroga-zione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori, ai sensi dell’art. 2, comma 10, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12), che al fine di identificare le zone particolarmente disagiate, ha richiamato gli standard organizzativi previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) e, in particolare, ha individuato il tempo indicativo di sessanta minuti previsto per le reti tempo-dipendenti quale effettivo limite massimo di percorrenza dal comune di residenza delle partorienti al punto nascita più prossimo, oltre il quale vengono individuati i comuni di residenza delle aventi diritto ad accedere al contributo;
– il decreto dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale 17 settembre 2025, n. 33, disciplinante modalità e procedure per l’erogazione del contributo alle partorienti;
– la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2025, n. 53/17 (Modalità e procedure per l’erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori, ai sensi dell’art. 2, comma 10, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12. Modifica della deliberazione n. 36/48 del 9.7.2025), che ha introdotto un margine di flessibilità pari al 10 per cento rispetto alla soglia originaria di sessanta minuti rideterminando il parametro temporale nella misura di “maggiore o uguale a cinquantaquattro minuti”;
CONSTATATO che ad oggi non risulta ancora adottato il conseguente decreto assessoriale che modifichi l’individuazione dei comuni di residenza delle partorienti beneficiarie del contributo rispetto a quella inserita nell’allegato A al decreto assessoriale n. 33 del 2025 che determinava una grave e ingiustificata discriminazione a danno delle famiglie di diversi comuni ogliastrini, come Gairo, Lanusei, Elini, Villagrande Strisaili, Arzana, Ilbono;
RAPPRESENTATO che il criterio adottato, basato esclusivamente sulla distanza temporale dai punti nascita attivi, ignora completamente la realtà del territorio dove strade tortuose e insicure, cantieri e semafori nei viadotti e nelle gallerie, condizioni climatiche spesso avverse di fatto rallentano gli spostamenti verso i centri dotati di punto nascita attivo, ovvero Nuoro e Cagliari;
EVIDENZIATO che una misura così concepita non tiene minimamente conto delle difficoltà concrete delle comunità periferiche ed espone numerose madri in stato di gravidanza a rischi importanti per la salute propria e del nascituro;
RIBADITO che i bonus possono rappresentare un importante sostegno temporaneo, ma non sono e non saranno mai la soluzione definitiva, poiché la vera risposta sta nella riapertura del punto nascita di Lanusei, presidio essenziale per garantire il diritto alla salute e pari opportunità alle donne e alle famiglie dell’intera Ogliastra,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se non ritengano di dover rivedere ulteriormente e con urgenza i contenuti delle deliberazioni 36/48 del 2025, 53/17 del 2025 e del decreto assessoriale n. 33 del 2025, prevedendo che il bonus sia riconosciuto anche a tutte le residenti nei territori in cui l’ambito di competenza dell’ASL è privo di punti nascita attivi, indipendentemente dalla distanza chilometrica, al fine di garantire condizioni di parità nell’accesso alle prestazioni sanitarie a prescindere dal comune di residenza.
Cagliari, 24 ottobre 2025