CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
PISCEDDA – DERIU – FUNDONI – PIANO – PILURZU – SOLINAS Antonio – SORU – SAU, sulla parità di trattamento tra lavoratori e sul riconoscimento degli arretrati dell’indennità di amministrazione di cui all’articolo 8 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002-2024 al personale della lista speciale di cui alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008), a prescindere dalla condizione di servizio.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione del disegno di legge n. 158/S/A (Legge di stabilità regionale 2026),
PREMESSO che:
– al fine di “ridurre le sperequazioni esistenti nell’ambito della stessa Amministrazione, armonizzando il trattamento economico accessorio di tutti i dipendenti regionali”, l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le organizzazioni sindacali regionali del comparto formazione professionale hanno sottoscritto in data 11 luglio 2025 un Accordo integrativo che ha riconosciuto l’indennità di amministrazione di cui all’articolo 8 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002-2024 vigente per il personale dell’Amministrazione regionale, al personale della lista speciale di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, in servizio al momento della sottoscrizione dell’Accordo;
– tale indennità di natura retributiva fissa e ricorrente, elemento retributivo accessorio che rientra nel calcolo della c.d. base pensionabile, è stata correttamente corrisposta a regime il 1° luglio 2025 al personale della lista speciale in servizio al momento della sottoscrizione dell’Accordo;
– tuttavia l’Accordo prevedeva anche la corresponsione degli arretrati per il periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2025, limitandoli sempre al personale in servizio ed escludendo dal beneficio degli arretrati dell’indennità il personale in quiescenza al momento della sottoscrizione, pur avendo tale personale prestato servizio nel periodo di maturazione della stessa indennità 2022-2024 e pertanto maturato, integralmente o in parte, il diritto economico;
– tale limitazione, esclusivamente convenzionale, ha determinato una disparità di trattamento e pregiudizio economico tra lavoratori che hanno svolto le medesime mansioni nel periodo di riconoscimento degli arretrati (2022-2025), e appare in contrasto con i principi di parità di trattamento, legittimo affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 3 e articolo 97 della Costituzione) e con la stessa ratio perequativa e armonizzatrice richiamata nelle premesse dell’Accordo stesso;
CONSIDERATO che:
– la natura esclusivamente convenzionale esclude il personale in quiescenza dal beneficio degli arretrati;
– contrasta con le direttive emanate dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che già con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 52/73 (L.R. n. 3/2008, art. 6, lett. f). Lista speciale ad esaurimento. Apertura tavolo della contrattazione decentrata e regolamentazione delle prestazioni lavorative) dava mandato alla Direzione generale la promozione di accordi con le organizzazioni sindacali di settore, nell’ambito della contrattazione integrativa, ritenuti necessari al completamento del processo di armonizzazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti della lista a quelle del personale dell’Amministrazione regionale, e con il disposto della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2019, n. 51/14 (Linee d’indirizzo per gli adempimenti di natura gestionale del datore di lavoro relativi al personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2008)), si riconosceva a tutto il personale avente diritto (in servizio e quiescenza) il pagamento degli arretrati contrattuali e dell’incremento aggiuntivo di fascia A (retribuzione di rendimento), ai sensi dell’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) F.P. 2007-2010, per gli anni 2008-2015;
– in un caso analogo di personale dipendente da datore di lavoro pubblico e con contratto privatistico, l’Accordo 6 maggio 2024 “Incremento indennità di Amministrazione forestale” non ha introdotto limitazioni soggettive, costituendo un precedente di inclusione generale del personale avente titolo nel periodo di riferimento,
impegna la Giunta regionale
1) a mettere in atto tutte le azioni per sanare una limitazione soggettiva, esclusivamente convenzionale, che ha determinato profonda disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno svolto le medesime mansioni nel medesimo periodo, con conseguente pregiudizio economico per i lavoratori cessati, in contrasto con i principi costituzionali di equità e di corretta gestione delle risorse pubbliche;
2) a riferire in Consiglio regionale in merito agli sviluppi e alle eventuali azioni intraprese.
Cagliari, 13 gennaio 2026
Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 gennaio 2026