Ordine del giorno n. 59/XVII


CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

CASULA – CANU – CAU – PORCU – COZZOLINO – CORRIAS – DERIU – CIUSA – LI GIOI – MANDAS – MATTA – LOI – ORRÙ, sull’intento di comprendere, all’interno del Comparto unico di contrattazione, anche le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), come previsto dall’emendamento n. 21.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione della proposta di legge n. 68/A (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali), sull’intento di comprendere, all’interno del Comparto unico di contrattazione, anche le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), come previsto dall’emendamento n. 21,

PREMESSO che:
– l’articolo 11 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) prevede che “I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell’inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell’Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali”;
– l’articolo 12, della legge regionale n. 9 del 2006 rubricato “Contrattazione collettiva Regione-enti locali”, al comma 1 prevede che “in attuazione dell’articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il “Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali”, di cui fa parte il personale dell’Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali”;
– l’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 precisa che “dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali”;
– l’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 stabilisce che “il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento”;

RILEVATO che l’inciso “e degli altri enti locali”, che conclude il comma 1 dell’articolo 12, significa che l’elencazione che lo precede non può intendersi in senso esaustivo ed esclusivo, ma meramente indicativo;

CONSIDERATO che:
– le CCIAA sono qualificabili come “enti locali” e debbano ritenersi, pertanto, già ricomprese nella disposizione così come formulata;
– le CCIAA svolgono all’interno dell’Amministrazione regionale numerose attività a supporto dell’Amministrazione regionale anche su delega della stessa;

VISTO che la normativa di istituzione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali ha disposto in modo inequivocabile che il Comparto debba riguardare tutti gli enti ed autonomie locali nelle quali si applichi il “CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali” e che le CCIAA applicano lo stesso contratto “Comparto delle funzioni locali”,

impegna la Giunta regionale

1) ad adottare ogni atto di propria competenza affinché si possa garantire l’inclusione delle CCIAA della Sardegna nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, come previsto all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006;
2) a favorire, attraverso il confronto con le rappresentanze istituzionali e sindacali interessate, un percorso di armonizzazione contrattuale e organizzativa che consenta di assicurare coerenza, uniformità e coordinamento tra le diverse articolazioni del sistema pubblico regionale;
3) a sostenere, nelle sedi competenti, ogni iniziativa utile a garantire il pieno riconoscimento del ruolo delle camere di commercio nel contesto del sistema regionale, valorizzando le professionalità interne e rafforzando la sinergia tra Amministrazione regionale, enti locali e sistema camerale sardo.

Cagliari, 8 ottobre 2025


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell’8 ottobre 2025

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