CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
PIGA – TRUZZU – CERA – MASALA – USAI – MELONI Corrado – TALANAS – MAIELI – ARONI – TUNIS – RUBIU – COCCIU – TICCA – SCHIRRU – PERU – MULA – PIRAS – SORGIA sul rinvio all’anno 2026 dell’applicazione delle disposizioni previste al punto 2, del comma 13, dell’articolo 6, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 e delle conseguenti linee di indirizzo.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione del Disegno di legge n. 40/AÂ contenente “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”,
PREMESSO che:
– la legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), ha previsto il riconoscimento, in ambito regionale, della fibromialgia come patologia cronica, progressiva e invalidante;
– la legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) all’articolo 12, ha introdotto l’articolo 7-bis (Fase transitoria), all’interno della precedente legge regionale n. 5 del 2019, il quale ha consentito l’istituzione, in via provvisoria e sperimentale, dell’indennità regionale di fibromialgia (IRF), rivolta agli ammalati residenti in Sardegna, con cui, al di là dell’aspetto puramente economico, sono stati generati importanti benefici ed evidenti ricadute sociali a favore dei pazienti sardi;
RILEVATO che:
– nel corso del solo anno 2023, i cittadini sardi beneficiari dell’indennità regionale di fibromialgia (IRF) per l’importo di euro 800, sono stati circa 6400;
– nel corso del solo anno 2024, i cittadini sardi beneficiari dell’indennità regionale di fibromialgia (IRF), per l’importo di euro 800, sono stati oltre 9000 e che tale il numero ha dato conferma dell’importante valenza e delle significative ricadute sociali di tale iniziativa;
DATO ATTO che il comma 13, dell’articolo 6 della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento dei debiti fuori bilancio) ha stabilito, al punto 2, che, a decorrere dall’anno 2024, che l’indennità regionale fibromialgia sia erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal Servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800 in relazione alle disponibilità del bilancio regionale;
CONSIDERATO che:
– l’introduzione delle modifiche normative stabilite dalla regionale n. 13 del 2024, stanno generando numerose criticità applicative, sia per gli utenti beneficiari che per gli uffici incaricati dell’istruttoria delle domande;
– gli utenti beneficiari lamentano difficoltà interpretative delle nuove disposizioni che stanno creando incertezza sui tempi e modi per ottenere l’indennità , in modo particolare sulle date di richiesta domanda, sull’ISEE socio sanitario e sulla tipologia delle spese ammesse a rendicontazione, da cui potrebbero derivare possibili esclusioni di soggetti che precedentemente rientravano nei criteri di ammissione oltre che per il prolungamento dei tempi di istruttoria, con conseguenti ritardi nell’erogazione dei contributi economici;
– gli uffici comunali competenti all’istruttoria delle istanze lamentano difficoltà interpretative delle nuove disposizioni con possibili disagi nella ricezione delle domande IRF;
RITENUTO auspicabile, per quanto riportato in narrativa, il rinvio all’anno 2026 dell’applicazione delle disposizioni previste al punto 2, del comma 13, dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2024 e delle conseguenti linee di indirizzo, di cui la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2025, n. 9/22 (Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale) con conseguente conferma per l’anno 2025 delle linee di indirizzo stabilita dalla precedente deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 7/12 (Linee di indirizzo 2023/2024 per la concessione di un sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia (IRF)),
impegna la Giunta regionale
ad adottare ogni atto affinché l’applicazione delle disposizioni previste al punto 2, del comma 13, dell’articolo 6, della legge regionale 18 settembre 2024, e della deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2025, n. 9/22, sia rinviata a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per il corrente anno 2025 siano confermate le linee di indirizzo applicative stabilite con la precedente deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 7/12.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 marzo 2025