Ordine del giorno voto n. 1/XVII


CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

ORDINE DEL GIORNO VOTO DERIU – PIANO – FUNDONI – CANU – PIZZUTO – COZZOLINO – DI NOLFO – CASULA – ORRÙ – CIUSA – LI GIOI – MANDAS – MATTA – FRAU – COCCO – CAU – DESSENA – SOLINAS Alessandro, sulla necessità di modificare l’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di sopprimere il riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari e di scongiurare una ulteriore concentrazione di detenuti in regime speciale nel territorio della Regione sarda.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– l’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), al comma 2-quater, come modificato dall’articolo 2, comma 25, lettera f), n. 1), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione, noto come carcere duro, “devono essere ristretti all’interno di istituti a loro dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria”;
– nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2025, il Sottosegretario di Stato ha reso un’informativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), avente ad oggetto la riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi detentivi e l’individuazione e la realizzazione di nuovi reparti e istituti dedicati, da destinare al regime speciale differenziato di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975;
– sulla scorta di quanto dichiarato nella predetta informativa, il Governo, al fine di dare compiuta attuazione al regime speciale di detenzione di cui all’articolo 41-bis, intende procedere all’accorpamento degli attuali dodici istituti a livello nazionale (L’Aquila, Milano Opera, Sassari, Spoleto, Novara, Parma, Viterbo, Cuneo, Roma Rebibbia, Terni, Tolmezzo, Nuoro) dotati di sezione dedicata al 41-bis, in sette istituti esclusivamente dedicati a siffatto regime detentivo, ubicati in cinque regioni: Piemonte (Alessandria), Abruzzo (L’Aquila), Emilia-Romagna (Parma), Lombardia (Vigevano) e Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari);
– l’accorpamento di cui sopra implica una redistribuzione della popolazione carceraria che, nel caso della Sardegna, come dichiarato dal Sottosegretario di Stato, determinerebbe sicuramente un aumento del numero di detenuti sottoposti a carcere duro;
– dal resoconto (verbale) della Conferenza Stato-Regioni risulta che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avrebbe individuato le carceri di Bancali, Uta e Badu’e Carros per ospitare detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis;
 
RILEVATO che:
– in Sardegna si registra una densità carceraria tra le più alte in Italia, inferiore soltanto all’Umbria e all’Abruzzo, corrispondente a un detenuto per circa 680 residenti;
– la spesa sanitaria pro capite per ciascun carcerato in Sardegna è molto più elevata rispetto ad altre regioni, dovendo essere ripartita su un numero molto più basso di residenti: il costo per un cittadino sardo è cinque volte superiore a quello sostenuto da un cittadino friulano e pari al doppio rispetto a quello gravante su un cittadino emiliano;
– circa un migliaio di reclusi allocati in Sardegna non è residente nell’isola, per cui la regione deve sostenere i costi sanitari di tali soggetti senza alcuna forma di compensazione con le altre regioni o con lo Stato;
– i cosiddetti “fondi carcere”, che lo Stato eroga alle Regioni, esulano completamente da un meccanismo di compensazione delle conseguenze derivanti dall’altissima densità della popolazione carceraria, in rapporto a quella residente, e dall’altissimo numero di soggetti non residenti in Sardegna;
 
TENUTO CONTO che:
– i soggetti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis sono particolarmente onerosi sotto il profilo dei costi sanitari, anche perché scontano l’ergastolo o lunghe pene detentive, gravando sulle casse regionali per decenni;
– il sistema sanitario penitenziario versa già in condizioni di forte criticità: mancano gli specialisti e i macchinari, è insufficiente il personale medico e infermieristico e le urgenze possono essere gestite solo grazie alla costante presenza dei medici e del personale del Servizio 118;
– l’arrivo di ulteriori detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis rischierebbe di compromettere ulteriormente l’equilibrio del sistema aggravando una situazione prossima al collasso;
 
CONSIDERATA:
– la cronica carenza di organici della polizia penitenziaria in Sardegna che, anche a causa dell’insularità, sconta percentuali di scopertura di gran lunga maggiori rispetto a quelle della penisola;
– la necessità di assicurare preliminarmente un adeguato contingente di personale con funzioni di educatore allo stato insufficiente a fronteggiare un ulteriore consistente aumento della popolazione detentiva e, a fortiori, in un regime speciale di cui all’articolo 41-bis;
 
CONSIDERATO che l’incremento della popolazione carceraria comporterebbe un sensibile aggravio del carico di lavoro del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, che già sconta gli effetti del sottodimensionamento dell’organico del personale di magistratura e amministrativo;
 
VALUTATO che:
– il regime detentivo speciale è applicato a soggetti condannati per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione e richiede specifiche misure di sicurezza e controllo all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari;
– andrebbe approfondito anche il possibile impatto negativo sul tessuto socioeconomico e in particolare il pericolo rappresentato da infiltrazioni mafiose in un territorio facilmente penetrabile, come quello della Sardegna, privo di una competitiva classe imprenditoriale;
 
RILEVATO che il trasferimento di ulteriori detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis, presso le carceri di Bancali, Uta e Badu’e Carros, determinerebbe un insostenibile aumento della densità della popolazione carceraria, incidendo negativamente sul rapporto tra numero di residenti e numero di detenuti, allo stato già sbilanciato rispetto a quello rilevato nelle altre regioni;
 
VALUTATO che la previsione normativa che indica le aree insulari, come soluzioni preferenziali per i detenuti in carcere duro, è stata formulata in un diverso contesto storico e risulta ormai superata e che in Sardegna sono comunque già presenti circa novanta reclusi sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis;
 
VISTE:
– la proposta di legge n. 1615 a firma dei senatori on. Meloni e Nicita depositata al Senato della Repubblica in data 1° agosto 2025 e recante “Modifica all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari”;
– la proposta di legge n. 2781 a firma del deputato on. Pittalis depositata alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2026, recante “Modifica all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di collocazione insulare degli istituti penitenziari destinati ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione”;
 
RITENUTO di dover condividere il contenuto delle proposte di legge per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari in quanto va superata “l’associazione tra insularità, isolamento e marginalizzazione”, non soltanto perché è ingiustificata, “ma anche dannosa per la promozione dello sviluppo e della coesione sociale dei territori insulari, in quanto fa leva sul dato geografico come semplice strumento di segregazione e ignora di contro l’esigenza di incentivare politiche che favoriscano l’inclusione, la promozione e la valorizzazione di tali territori”;
 
CONSIDERATO che l’abrogazione dello specifico riferimento alle aree insulari non comprometterebbe le fondamentali esigenze di sicurezza a cui risponde la normativa vigente che potrebbero essere comunque garantite con la collocazione dei detenuti in regime speciale all’interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati o, in alternativa, all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto;
 
RITENUTO che le scelte di questa portata debbano essere attentamente valutate nelle loro conseguenze complessive e che si tratta di una questione che presenta implicazioni rilevanti e tra loro connesse: il rapporto istituzionale tra Stato e Regione, l’impatto sulle comunità locali e la tenuta complessiva del sistema penitenziario regionale, con particolare riferimento anche alle condizioni operative del personale, su strutture già segnate da carenze di organico e criticità organizzative;
 
chiede al Parlamento ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna
 
1) di promuovere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un confronto istituzionale volto a salvaguardare gli interessi della Regione ed evitare scelte suscettibili di accrescerne l’isolamento o la marginalità;
2) di voler procedere alla modifica dell’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, al fine di sopprimere il riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale nelle aree insulari, dando seguito ai progetti di legge di analogo contenuto già depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica;
3) di definire criteri omogenei per la distribuzione territoriale dei detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis, fondati sui principi di equilibrio, proporzionalità e sostenibilità sotto i profili organizzativo, sanitario, logistico e della sicurezza pubblica, così da prevenire concentrazioni di detenuti in regime speciale in determinati territori, e di prevedere, in ogni caso, adeguati meccanismi di compensazione finanziaria a favore della Regione Sardegna, proporzionati al numero di detenuti non residenti e all’eventuale incremento dei soggetti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis assegnati agli istituti dell’Isola, con particolare riferimento ai maggiori oneri sanitari, organizzativi e logistici sostenuti dal sistema regionale;
4) di impegnare il Governo, nelle more della definizione della modifica legislativa concernente l’articolo 41-bis, a sospendere qualunque iniziativa volta a disporre la redistribuzione straordinaria di ulteriori detenuti sottoposti al regime speciale negli istituti penitenziari della Sardegna in considerazione:
– dell’elevata densità detentiva dell’Isola;
– della significativa presenza di detenuti non residenti;
– delle criticità strutturali del sistema sanitario penitenziario;
– della cronica carenza negli organici della polizia penitenziaria;
– dei rischi derivanti da una forte concentrazione nel territorio sardo di detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis che potrebbe compromettere l’equilibrio territoriale.

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 febbraio 2026

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