Funzioni e status

I consiglieri regionali in questa legislatura sono 60, a seguito della modifica della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3, proposta dallo stesso Consiglio, eletti nella consultazione elettorale del 24 febbraio 2019.

I consiglieri entro tre giorni dall’insediamento devono dichiarare l’adesione ad un gruppo politico.

Tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio e degli eventuali consiglieri nominati assessori, fanno parte di una Commissione consiliare. Per assicurare il giusto rapporto di maggioranza ed opposizione e la equilibrata rappresentanza e la partecipazione di tutti i gruppi politici, alcuni dei consiglieri fanno parte di più di una Commissione.

Le Commissioni si riuniscono regolarmente per l’istruttoria e un primo esame ed elaborazione dei testi (leggi, programmi, documenti) che devono essere approvati dall’Aula o per deliberare atti di propria competenza (pareri, risoluzioni).

Diversi consiglieri sono inoltre impegnati anche in altri organi, con compiti di organizzazione interna e degli uffici (Ufficio di Presidenza) o di regolamentazione e programmazione dei lavori (Conferenza dei Presidenti di Gruppo, Giunta per il Regolamento, Giunta delle elezioni).

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