N. 2/XVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 2 (ex 4/XV – ex 6/XIV)

presentata dal comitato promotore Italia dei valori Sardegna

il 23 aprile 2012

Norme per la riduzione del numero dei consiglieri regionali e per la determinazione di principi in materia di legislazione elettorale. Legge regionale ai sensi dell’articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Da tempo è avvertita l’urgenza di ridurre il numero dei consiglieri regionali della Sardegna, ormai considerati sovrabbondanti. Analogamente alla proposta per la riduzione dei parlamentari si considera congruo il loro dimezzamento, portandoli da 80 a 40. A parte ciò che farà il Parlamento, già investito di una analoga proposta di legge costituzionale, la Regione può operare tale scelta con una legge di natura statutaria, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna. Detto dimezzamento non crea problemi di rappresentatività perché, con separata disposizione, si prevede che la legge elettorale debba promuovere la parità tra i sessi e debba garantire l’elezione di almeno un consigliere per collegio elettorale, affinché sia garantita la rappresentanza dei territori storici.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Riduzione del numero dei consiglieri regionali

1. L’articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è sostituito dal seguente:
“16. Il Consiglio regionale è composto da quaranta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.”.

Art. 2
Rappresentanza di genere e dei territori

1. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi, la legge elettorale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
2. La legge elettorale assicura l’elezione di almeno un consigliere regionale per ciascuna delle circoscrizioni elettorali.

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