CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 607-19-25-206-291-315 (Prima parte)-324-400-426-525-535-579-PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE N.1(XIII leg.)-5/A


Razionalizzazione e contenimento delle spese
relative al funzionamento degli organi statutari della Regione

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 23 dicembre 2013

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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

ARTIZZU, Presidente - COCCO Pietro, Vice presidente - GRECO, Segretario - AGUS, Segretario - CAMPUS - COSSA - FLORIS Rosanna - PETRINI - PITEA - SANNA Matteo - SORGIA - SORU - STERI, relatore

pervenuta il 27 dicembre 2013

La Commissione, nella seduta del 23 dicembre 2013, ha preso in esame la proposta di legge n. 607 e ha stabilito di procedere all'esame congiunto della medesima con le altre proposte e disegni di legge già assegnati e vertenti nella medesima materia. Ha stabilito di assumere come testo base la proposta di legge n. 607.

A conclusione dell'esame degli articoli, sempre nella seduta del 23 dicembre 2013, la Commissione ha dunque trasmesso un testo unificato (Testo Unificato PP.LL. 607-19-25-206-291-315/I-324-400-426-525-535-DL 579- PP.LL. pop. 1-5 (Razionalizzazione e contenimento delle spese relative al funzionamento degli organi statutari della Regione)) alla Terza Commissione, ai fini dell'espressione del parere finanziario.

Nella seduta del 27 dicembre 2013, acquisito il parere favorevole della Commissione Terza, la Prima Commissione ha dunque licenziato, all'unanimità, il testo per l'Aula.

Il presente testo completa il percorso iniziato dal legislatore regionale fin dalla precedente legislatura, mediante atti adottati dall'Ufficio di Presidenza o dallo stesso Consiglio, di decisa riduzione della spesa relativa al funzionamento degli Organi statutari della Regione. Al proposito si può ricordare, tra le tante decisioni, l'eliminazione, deliberata dall'Ufficio di Presidenza, del vitalizio a favore dei Consiglieri cessati dal mandato; l'approvazione della proposta di modifica dello Statuto per la riduzione da ottanta a sessanta del numero dei Consiglieri regionali, successivamente approvata dalle Camere con la legge costituzionale n. 3 del 2013; un intervento sulla riduzione dell'indennità e dei rimborsi spese apportata con la legge regionale n. 12 del 2012. Si può inoltre ricordare la recente legge regionale n. 32 del 2013 nella quale, in attesa del riordino della materia, che nel presente testo si concretizza, ha eliminato fino alla prossima legislatura i contributi a favore dei Gruppi consiliari devolvendo il risparmio in tal modo ottenuto alla realizzazione di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2013.

Il testo scaturito dall'esame in Commissione, pur apportando alcune integrazioni, ha accolto, in gran parte, la disciplina contenuta nel testo dei proponenti della proposta di legge n. 607.

Esso disciplina in modo chiaro l'ammontare del trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale e le voci di cui tale ammontare si compone. In riferimento allo status di Consigliere e di Assessore il testo, inoltre, disciplina: le modalità di erogazione delle sanzioni in caso di assenza ingiustificata dei Consiglieri e degli Assessori alle sedute cui sono tenuti a partecipare; le modalità con cui calcolare l'assegno di fine mandato; alcune specificazioni in tema di pubblicità e trasparenza del loro stato patrimoniale. Non prevede più l'indennità di carica dei Vicepresidenti e dei Segretari del Consiglio nonché dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Commissioni.

L'articolato, infine, contiene una disciplina sul funzionamento dei Gruppi consiliari che, accentuando l'indirizzo seguito dalle recenti riforme statali, dispone la soppressione dei contributi ad essi destinati ai sensi della vigente legislazione regionale. Al fine di rendere trasparente e inequivocabile la disciplina sul funzionamento dei Gruppi consiliari, di conseguenza, il testo prevede una sovvenzione annuale calcolata nel suo ammontare massimo e destinata esclusivamente alla copertura dei costi relativi al personale occorrente per lo svolgimento delle attività istituzionali, il cui numero non può superare il numero complessivo dei Consiglieri.

Nel complesso il testo unificato prevede un contenimento della spesa che, confrontato con i precedenti esercizi finanziari, comporta una riduzione della spesa nel bilancio della Regione pari a 6.450.000 euro per l'anno 2014 e a 8.750.000 euro per l'anno 2015.

Rispetto al testo dei proponenti, la Commissione ha integrato, con i commi 7 bis, 7 ter, e 7 quater dell'articolo 9, la disciplina relativa al personale prevedendo che i Gruppi consiliari possano avvalersi non solo di personale dipendente di ruolo nella pubblica amministrazione, così come disposto nella proposta di legge n. 607, ma anche di personale esterno, purché dotato di adeguate e specifiche capacità professionali connesse all'attività istituzionale dei Gruppi. Come è emerso dalla discussione, le modifiche consentono ai singoli Gruppi una maggiore possibilità di scelta del personale, al fine di avvalersi delle professionalità più confacenti alle esigenze istituzionali.

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La terza Commissione nella seduta pomeridiana del 23 dicembre 2013, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Aula, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, il Presidente.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Razionalizzazione e contenimento delle spese relative al funzionamento degli organi statutari della Regione.

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell'ordinamento regionale, nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, ulteriori misure in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari.

 

Art. 2
Attuazione dell'articolo 26
dello Statuto speciale per la Sardegna

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna si articola in:
a) indennità consiliare;
b) rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato;
c) indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni.

2. L'indennità consiliare mensile è pari a euro 6.600 lordi, mentre il rimborso forfettario mensile è pari a euro 3.850.

3. Il rimborso forfettario è maggiorato, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, di una quota pari a:
a) euro 650 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata oltre i 100 km dalla sede del Consiglio;
b) euro 300 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata tra i 71 e i 100 km dalla sede del Consiglio.

4. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, inoltre, un'indennità di carica mensile lorda aggiuntiva pari a:
a) euro 2.500 per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio;
b) euro 1.200 per i componenti della Giunta regionale;
c) euro 800 per i Consiglieri Questori.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina la disciplina relativa al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari.

 

Art. 3
Trattamento economico dei componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri

1. Ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali competono:
a) l'indennità e il 70 per cento del rimborso di cui all'articolo 2, comma 2;
b) l'indennità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

 

Art. 4
Sanzioni a carico dei consiglieri e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori consiliari

1. In caso di assenza ingiustificata dei consiglieri alle sedute dell'Aula o delle Commissioni consiliari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo del trattamento spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi del Consiglio regionale secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute del Consiglio regionale, alle quali debbano partecipare in rappresentanza della Giunta, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti, la disciplina di cui al comma 1.

 

Art. 5
Gratuità della partecipazione dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta in organismi

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore regionale e di Consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. In ogni caso all'indennità di cui agli articoli 2 e 3 non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati o società con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

 

Art. 6
Disciplina dell'assegno di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 130 del Regolamento interno del Consiglio regionale è definita dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto del limite di una mensilità di indennità consiliare per ogni anno di mandato per un massimo di dieci anni.

 

Art. 7
Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale
dei consiglieri e degli assessori regionali

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 6, dopo le parole "incentivi regionali", sono aggiunte le seguenti: "la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o in intestazioni fiduciarie";
b) nel comma 8 dopo la parola "consiglieri" sono aggiunte le parole: "e assessori";
c) nel comma 11, dopo le parole "Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna", sono aggiunte le seguenti: "e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

 

Art. 8
Funzionamento dei Gruppi consiliari

1. Il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, al fine di consentire lo svolgimento della loro attività istituzionale, assicura ai Gruppi consiliari:
a) ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale una dotazione strumentale e di locali che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi e dei loro componenti;
b) una sovvenzione annuale per la copertura dei costi relativi al personale, fissata dall'Ufficio di Presidenza, che non può eccedere il costo di un'unità di personale di categoria D dell'Amministrazione regionale, posizione economica 5, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri componenti del Gruppo.

2. Sono soppressi i contributi ai Gruppi consiliari previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)).

 

Art. 9
Personale dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici.

2. La richiesta di comando presso uno dei Gruppi consiliari, su proposta nominativa del Presidente del Gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del Gruppo medesimo, è inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.

3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del Gruppo richiedente.

4. Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale). L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della medesima legge.

5. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i Gruppi consiliari.

6. Il costo del personale comandato, compresa l'indennità di cui al comma 4, deve rientrare nei limiti dell'ammontare massimo individuato per il Gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).

7. I dipendenti comandati conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze funzionali del Gruppi cui sono assegnati.

7 bis. Qualora i gruppi consiliari intendano avvalersi di personale comunque esterno alla pubblica amministrazione dotato di specifiche e adeguate capacità culturali e professionali connesse alle attività istituzionali dei componenti dei gruppi consiliari, il Consiglio regionale attiva la sovvenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), a favore dei gruppi a copertura dei contratti sottoscritti dai rispettivi presidenti dei gruppi e affidati alla gestione degli stessi per il tramite di un soggetto terzo gestore il cui costo è coperto dalla medesima sovvenzione.

7 ter. Il personale reclutato ai sensi del comma 7 bis non è contrattualizzato oltre i limiti temporali della legislatura e si attiene all'interno della sede istituzionale al codice comportamentale stabilito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

7 quater. Ai fini della valutazione della congruità degli oneri derivanti dalla contrattualizzazione dei soggetti di cui al comma 7 bis, con il limite massimo della sovvenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fa fede il costo del contratto comprensivo di ogni altro onere fiscale o previdenziale discendente dalla applicazione della disciplina giuridica in materia di rapporto di lavoro.

 

Art. 10
Avanzi di gestione dei Gruppi consiliari

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione registrati dai rendiconti inerenti ai contributi ricevuti dai Gruppi consiliari e presentati alla scadenza della XIV legislatura secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Collegio dei Questori, possono essere devoluti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), o comunque possono essere devoluti in beneficenza.

 

Art. 11
Copertura finanziaria

1. Le spese previste dalla presente legge relative agli articoli 2 e 8 gravano, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) sul bilancio interno del Consiglio regionale; quelle relative agli articoli 2, comma 4, lettera b), e 3 gravano sul bilancio della Regione.

2. Per effetto delle minori spese previste dalla presente legge, valutate in euro 6.450.000 per l'anno 2014 e in euro 8.750.000 per l'anno 2015, nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S01.01.001
Spese per il Consiglio regionale
2013 euro ---
2014 euro 6.000.000
2015 euro 8.100.000

UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e degli uffici di supporto
2013 euro ---
2014 euro 450.000
2015 euro 650.000

in aumento

UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2013 euro ---
2014 euro 6.450.000
2015 euro 8.750.000
mediante incremento della voce 1 della tabella A allegata ala legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).

3. Alle spese per gli anni successivi si provvede con le corrispondenti UPB del bilancio della Regione.

 

Art. 12
Abrogazione norme

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari);
b) la legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali).

2. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla XV legislatura.