CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 25
presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI
l'11 giugno 2009
Norme per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In un momento di grande difficoltà economica per il Paese e per l'Isola, appare indilazionabile l'esigenza di rivedere i costi della politica che sono lievitati in maniera esponenziale in questi ultimi anni, paradossalmente, in coincidenza con l'aggravarsi della crisi del sistema economico nazionale e regionale, oltre che europeo, con la drastica diminuzione del potere di acquisto dei cittadini e la sempre crescente difficoltà da parte dello Stato e degli enti locali di far fronte anche ad esigenze primarie della popolazione per la scarsità delle risorse finanziarie disponibili.
Fermo restando che diverse ed articolate dovranno essere le azioni volte al contenimento ed alla riqualificazione della spesa pubblica e che dovranno toccare tutti i settori di intervento, un primo forte segnale deve provenire necessariamente dalla massima istituzione regionale, con l'adozione di norme volte al contenimento ed alla regolamentazione in legge dei compensi dei consiglieri regionali, dei componenti degli organi elettivi e degli amministratori degli enti locali dell'Isola e degli enti strumentali che ad essi fanno capo.
Per quanto riguarda le norme relative agli enti locali, si ritiene che la Regione in questo campo debba esercitare appieno la propria competenza primaria, di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sia per contenere una spesa già fortemente in crescita, sia per individuare criteri omogenei a parità di condizioni. Del resto la Regione ha il diritto-dovere di disciplinare questa materia anche perché contribuisce in via ordinaria e con leggi di settore a finanziare in maniera determinante gli enti locali dell'Isola.
La proposta si divide in tre capi: il primo riguarda il trattamento economico dei consiglieri regionali; il secondo disposizioni integrative alle indennità e alle incompatibilità previste per i consiglieri e gli amministratori degli enti locali; il terzo il trattamento economico e le incompatibilità degli amministratori e dei componenti dei collegi dei revisori e dei sindaci degli enti, istituti, consorzi, aziende e società che fanno capo alla Regione e agli enti locali territoriali.
La proposta di legge viene formalmente presentata all'Assemblea consiliare perché oggetto di un preciso impegno assunto da "Italia dei valori - rinascimento sardo" nei confronti degli elettori in occasione della partecipazione alle consultazioni popolari per il rinnovo dell'ultimo Consiglio regionale.
Sull'argomento si era peraltro espresso il corpo elettorale nei referendum consultivi del 1999, dai quali emergeva la chiara volontà che fossero ridotti in maniera sostanziosa gli emolumenti dei consiglieri regionali.
D'altronde diverse sono le iniziative popolari recentemente attivate per il ridimensionamento degli emolumenti in parola.
Varie sono poi le considerazioni che hanno portato a formulare la presente proposta di legge, volta a rivedere il trattamento economico, le concessioni ed i benefici a favore dei consiglieri, senza alcun intento demagogico, ma individuando un trattamento ragionevole e consono all'altezza e alla delicatezza della carica, eliminando soprattutto quei benefici che appaiono dei veri e propri privilegi, eccessivi e non motivabili.
Innanzitutto l'esigenza di dare un segnale forte e concreto sulla necessità di moralizzare la vita pubblica nell'Isola, attraverso una rivisitazione e riqualificazione di tutta la spesa regionale, che necessariamente dovrà, come già sta avvenendo del resto, imporre dei sacrifici a tutti i cittadini interessati. Questa operazione sarà tanto più efficace e credibile, oltre che sopportabile, nella misura in cui l'esempio provenga dalla massima istituzione regionale, che con vari provvedimenti di riforma è chiamata appunto ad esigere da tutte le altre istituzioni e dai cittadini comportamenti virtuosi volti ad evitare sprechi e ad utilizzare al meglio le scarse risorse disponibili.
Un'altra considerazione riguarda il sistema normativo che ha nel tempo disciplinato gli emolumenti ed i benefici a vario titolo spettanti ai consiglieri regionali. Questo ha portato il trattamento complessivo a livelli tali per cui, mediamente, cioè tenendo conto del trattamento dei consiglieri senza incarichi e di quelli con incarichi, un rappresentante del popolo sardo percepisce un trattamento mensile pari a quello percepito da un operaio o un impiegato in un intero anno.
A questo trattamento occorre poi aggiungere, com'è noto, altre tre indennità che vengono liquidate nei mesi di marzo, giugno e settembre e l'indennità di reinserimento nella società civile, liquidata al termine della legislatura. Ciascun consigliere ha poi diritto a 12 biglietti aerei all'anno, per voli nazionali e internazionali, che possono essere utilizzati anche dai propri familiari.
Un'ultima considerazione riguarda la capacità che deve avere il Consiglio regionale di autolimitarsi, previo un serio confronto sull'argomento, ove tutti i cittadini possano seguire il dibattito pubblico e fare le proprie valutazioni, ridimensionando il trattamento economico, non disgiunto dall'esigenza, in altra sede legislativa, di rivedere il numero dei consiglieri regionali per effetto della istituzione delle nuove province e del decentramento della gran parte delle funzioni regionali che ne deriverà, soprattutto in relazione alla situazione delle altre regioni italiane. Si ritiene che il numero congruo per la Sardegna possa essere ricompreso tra i 60 e gli 80 Consiglieri, non tanto con riferimento alla popolazione residente, perché in tal caso anche 60 sarebbero ben al di sopra della media nazionale, quanto all'esigenza di venire incontro alle aspettative di territori molto vasti e fortemente differenziati tra loro sotto il profilo economico, culturale e sociale.
Apparirebbe intollerabile agli occhi dell'opinione pubblica la mancanza di volontà del Consiglio di operare in questo senso di sua iniziativa e la credibilità dell'Assemblea regionale verrebbe fortemente minata se la revisione delle indennità discendesse dalle forti pressioni dei cittadini. Nel passato la classe politica regionale, come quella nazionale del resto, non ha tenuto in alcuna considerazione la volontà espressa dal corpo elettorale chiamato ad esprimersi sull'argomento, né sembra ancora oggi mostrare sensibilità alle critiche e alle sollecitazioni continuamente espresse da semplici cittadini, da varie associazioni, da organi di stampa e in altre sedi.
La situazione economica della Sardegna è così grave ed il malessere sociale così diffuso, da rendere il trattamento economico dei consiglieri ancor più esagerato, spesso ingiustificato. Sono queste situazioni che rendono i cittadini distanti dalle istituzioni democratiche, perché non credibili, e la Sardegna in questo momento ha bisogno di grande compattezza tra istituzioni, forze produttive e forze sociali, perché dovrà affrontare giorni molto difficili, dove tutti sono chiamati a svolgere la loro parte per il bene comune.
In generale, si evidenzia che la proposta ha radicalmente modificato l'impostazione della legislazione vigente che attualmente, posti alcuni "paletti", attribuisce poteri decisionali in materia all'Ufficio di presidenza del Consiglio. Con il presente testo normativo la gran parte della disciplina del trattamento economico dei Consiglieri regionali viene prevista in legge, rimanendo in capo a quell'organo i compiti di cui si dirà più avanti. Lo scopo è quello di ribadire il principio della disciplina con legge di una materia così delicata, consentendo conseguentemente un forte controllo sociale su di essa. La legge è un atto pubblico che può essere consultato da qualsiasi cittadino in varie forme. Inoltre questa scelta comporta che le modifiche al trattamento economico dei consiglieri debbano essere necessariamente disposte sempre con legge, ove saranno contenute le motivazioni che dovranno giustificarle, ed essere discusse in un dibattito consiliare.
Nel merito la proposta prevede, all'articolo 1, che l'indennità consiliare, l'indennità di carica (ad eccezione di quelle per i membri dell'Ufficio di presidenza, escluso il Presidente del Consiglio, e quelle per i vice presidenti delle Commissioni consiliari che vengono abrogate) e la diaria siano stabilite in misura fissa pari al 70 per cento di quelle previste per i membri del Parlamento. Attualmente la normativa regionale vigente prevede questa percentuale in misura non superiore all'80 per cento per le prime due e in misura non superiore al 100 per cento per la terza.
All'articolo 2 si dispone espressamente l'abolizione delle indennità di carica spettanti ai membri dell'Ufficio di presidenza (ad esclusione del Presidente) ed ai vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni (ritenendosi tali cariche adeguatamente compensate dal trattamento economico complessivo spettante ad ogni consigliere), di tutte le concessioni e le facilitazioni di viaggio, nonché l'abolizione delle tre mensilità aggiuntive, denominate dalla normativa vigente "contributi per spese di documentazione ecc.". Lo stesso articolo prevede l'abrogazione di ogni altra indennità, concessione e facilitazione al di fuori di quelle previste dalla proposta.
All'articolo 3 si prevede che l'Ufficio di presidenza sia competente a determinare esclusivamente le quote all'interno dei valori minimi e massimi ivi previsti, per l'assegnazione dei contributi ai gruppi; i modi e i termini per la presentazione dei rendiconti da parte degli stessi gruppi; il contributo a carico del Consiglio per la cassa di previdenza dei consiglieri regionali; i massimali di assicurazione infortuni dei consiglieri, la cui misura massima viene ridotta da dieci volte a otto volte l'indennità consiliare.
All'articolo 4 si prevede che i consiglieri regionali maturino l'assegno vitalizio non prima di aver compiuto 65 anni e si precisa che nulla è innovato per quanto riguarda la cassa di previdenza del Consiglio e sulle altre disposizioni previste dalla legge regionale n. 2 del 1966, e successive modificazioni, anche se è auspicabile che i criteri generali del trattamento previdenziale dei consiglieri vengano anch'essi disciplinati con legge, lasciando in capo agli organi consiliari la regolamentazione dei soli aspetti di dettaglio.
All'articolo 5, per evidenti ragioni, si è ritenuto opportuno che le norme entrino in vigore dalla prossima legislatura.
Le modifiche contenute nelle norme del capo I consentono di garantire ai rappresentanti della massima istituzione regionale emolumenti consoni alla delicatezza ed alla dignità dell'incarico popolare ricoperto, eliminando tuttavia quegli eccessi che non hanno ragione di esistere e che appaiono ingiustificati agli occhi di coloro che hanno conferito ai loro rappresentanti il mandato di governare al meglio delle loro capacità le istituzioni autonomistiche. Esse consentiranno, infatti, un risparmio nel corso di una legislatura calcolato in circa 30 milioni di euro, che potrà essere ancora più elevato se si dovesse ridurre, come auspicato, il numero dei consiglieri regionali. Con tale risparmio si potrebbe finanziare un piano per il lavoro in ogni legislatura.
Relativamente al capo II, la materia, com'è noto, è puntualmente disciplinata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contiene i principi e le disposizioni in materia di enti locali, applicabili anche nelle regioni a statuto speciale, purché compatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle norme di attuazione.
Nella stessa materia la Regione ha competenza primaria ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del proprio statuto e come tale può disciplinare in maniera differente l'ordinamento degli enti locali, rispettando i principi generali.
Sul punto, ferma restando la disciplina di cui agli articoli 63 e seguenti e 82 e seguenti del Testo unico degli enti locali, al fine di rispettare, per quanto possibile, le prerogative delle autonomie locali, organi di rilevanza costituzionale, e salvaguardare l'esigenza di omogeneizzazione della materia su tutto il territorio nazionale, si è ritenuto tuttavia di intervenire su tre punti: la sospensione per cinque anni - stanti le scarse risorse finanziarie degli enti locali dell'Isola - della facoltà attribuita dal comma 11 dell'articolo 82 del decreto legislativo succitato di incrementare, con delibera di Giunta e di Consiglio, le indennità ed i gettoni di presenza dei rispettivi componenti, in deroga alla misura fissata ordinariamente con decreto del Ministro dell'interno ai sensi del comma 8 dello stesso articolo; la sospensione, sempre per cinque anni, della trasformazione del gettone di presenza dei consiglieri in indennità di presenza e la previsione di ulteriori incompatibilità, al fine di evitare il proliferare degli incarichi in capo agli stessi soggetti istituzionali. Non si è ritenuto invece di intervenire in senso riduttivo sugli attuali emolumenti in quanto appaiono congrui rispetto alle incombenze alle quali sono chiamati gli amministratori ed i consiglieri degli enti locali.
Per quanto riguarda il capo III, si è ritenuto di dover omogeneizzare il trattamento economico degli amministratori e dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti, istituti, consorzi e società, che erano rimasti fuori dalla disciplina generale regionale, alle disposizioni della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, che assume come parametro per il trattamento economico degli amministratori degli enti regionali quello dei più alti dirigenti della Regione. La norma viene estesa anche agli stessi soggetti che fanno capo alle province ed ai comuni, atteso altresì che molte delle attuali competenze regionali in materia saranno trasferite agli enti locali territoriali. Restano esclusi i consorzi tra enti locali, la cui disciplina è contenuta nel citato testo unico, e i consorzi di bonifica, sia per la peculiarità della loro organizzazione, sia perché le loro norme istitutive già contengono l'assimilazione predetta. Del resto non è più giustificabile un trattamento economico di maggior favore rispetto ai più alti dirigenti della Regione, delle province e dei comuni per amministratori di enti e società che spesso gestiscono budget di gran lunga inferiori a quelli gestiti dagli enti da cui promanano.
È disposta, infine, l'estensione anche agli amministratori di questi enti dei requisiti, dei divieti e delle incompatibilità normati dalla citata legge regionale n. 20 del 1995, prevedendo però un identico trattamento per tutti, con l'abrogazione della classificazione degli enti in due differenti gruppi che non ha più molto senso.
Nell'auspicare che il Consiglio regionale voglia condividere la presente proposta, che potrà essere certamente migliorata dall'apporto di tutti i gruppi, si confida in un iter accelerato della stessa perché venga dato un segnale forte ed inequivocabile alla collettività sulla volontà di voler realmente cambiare i criteri di gestione di istituzioni così fondamentali per la crescita economica, sociale e soprattutto civile della nostra Isola.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disciplina degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e dei contributi a favore dei gruppi dello stesso ConsiglioArt. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
n. 2 del 19661. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna ed il rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza sono stabiliti in misura pari al 70 per cento di quella fissata per i membri del Parlamento dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).2. La diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Cagliari per la partecipazione alle attività del Consiglio regionale, è attribuita in misura pari al 70 per cento di quella fissata dall'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965. Per i consiglieri regionali la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari e non oltre 100 chilometri, la stessa diaria è integrata del 15 per cento; ove l'abitazione sia situata oltre 100 chilometri la diaria è integrata del 30 per cento.
3. L'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio regionale, ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, è stabilita in misura pari al 70 per cento di quella prevista per le corrispondenti cariche del Parlamento.
4. Ai consiglieri regionali spetta il rimborso delle spese documentate di viaggio per ogni riunione del Consiglio alla quale effettivamente prendono parte ed il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per i viaggi compiuti per ragioni istituzionali, connesse alla loro carica.
5. Ai consiglieri regionali, al termine del loro mandato, è attribuita un'indennità di reinserimento dell'importo pari ad una indennità consiliare lorda per ogni anno o frazione di anno in carica nella legislatura trascorsa.
6. Il contributo a favore di ciascun gruppo consiliare è stabilito nelle seguenti misure mensili:
a) una quota fissa per tutti i gruppi, non inferiore all'85 per cento di una indennità consiliare e non superiore a due volte la medesima; al Gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre consiglieri, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla sua consistenza;
b) una quota variabile in misura non inferiore al 23 per cento dell'indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun gruppo;
c) una quota variabile ragguagliata al costo dei dipendenti di ciascun gruppo, esclusi eventuali benefici eccedenti i trattamenti minimi garantiti dai contratti collettivi; la somma dei contributi erogati a tale titolo ai gruppi non può superare il limite del 17 per cento della complessiva indennità consiliare e la somma di tali contributi e di quelli erogati ai sensi della lettera b) non può superare il limite del 50 per cento della complessiva indennità consiliare.7. Il contributo di cui al comma 6 è assegnato solo ai gruppi corrispondenti ai partiti o formazioni politiche che nel proprio statuto nazionale o regionale prevedano la designazione dei candidati alle elezioni regionali della Sardegna attraverso elezioni primarie.".
Art. 2
Abrogazioni1. Sono abrogate le norme contenute nella legge regionale n. 2 del 1966, e successive modificazioni, che prevedono:
a) l'attribuzione dell'indennità di carica ai membri dell'Ufficio di presidenza, ai vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, ad esclusione di quelle del Presidente del Consiglio regionale e dei presidenti delle Commissioni consiliari;
b) concessioni e facilitazioni di viaggio ai consiglieri regionali in carica, a quelli cessati dalla carica e ai rispettivi familiari a carico;
c) contributi annui a favore dei consiglieri regionali per spese di documentazione, aggiornamento e stampa, strumentazioni tecnologiche.2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che preveda indennità, concessioni e facilitazioni al di fuori di quelle previste dalla presente legge.
3. Il richiamo contenuto nell'articolo 1 bis della legge regionale n. 2 del 1966, e successive modificazioni, alla "lettera d) del precedente articolo", è sostituito dal seguente "comma 3 del precedente articolo".
Art. 3
Competenze dell'Ufficio di presidenza1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina:
a) le quote all'interno dei valori minimi e massimi di cui all'articolo 1, comma 6;
b) i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo a favore dei gruppi consiliari;
c) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall'articolo 130 del Regolamento interno;
d) i massimali di assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a otto volte l'indennità consiliare ragguagliata ad un anno.
Art. 4
Erogazione dell'assegno vitalizio1. L'assegno vitalizio è erogato ai consiglieri regionali cessati dal mandato quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Non sono ammesse deroghe al limite di età stabilito dal presente comma.
2. Per la disciplina della cassa di previdenza del Consiglio regionale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Consiglio regionale e le altre disposizioni contenute nella legge regionale n. 2 del 1966, e successive modificazioni.
Art. 5
Entrata in vigore1. Le disposizioni previste dal presente capo entrano in vigore a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
Disposizioni integrative alla disciplina delle indennità e delle incompatibilità degli amministratori e dei consiglieri degli enti locali territoriali dell'IsolaArt. 6
Disciplina delle indennità e delle nomine1. Ferma restando la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sono vietati gli incrementi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 11 e la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Gli amministratori e i consiglieri degli enti locali territoriali, ferme restando le disposizioni in materia di incompatibilità di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, non possono comunque essere nominati o designati a ricoprire cariche o ad esercitare funzioni di amministratore, presidente, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo, in associazioni, enti, istituti regionali, provinciali e comunali che gestiscano servizi per conto della Regione, della provincia o del comune, o siano costituiti con interventi finanziari della Regione, della provincia o del comune, o comunque gestiscano fondi regionali, provinciali o comunali, con obbligo del rendiconto, salvo gli incarichi e le funzioni conferiti da norme di legge, regolamentari o statutarie in ragione del mandato elettivo. In quest'ultimo caso i compensi per gli incarichi e le funzioni esercitati sono retribuiti al 50 per cento ed il restante 50 per cento è versato, a cura del soggetto erogatore, all'amministrazione dalla quale promana.
3. Il divieto di cui al comma 1 vale nei riguardi delle associazioni, enti, istituti e società non regionali, provinciali o comunali, ma operanti anche nella regione alla cui amministrazione o al cui controllo la Regione, la provincia o il comune abbia diritto di partecipare in virtù di leggi speciali, con la nomina o con la designazione di uno o più amministratori, sindaci, revisori e consulenti.
4. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali e di culto nei quali sia comunque interessata la Regione, la provincia o il comune.
Art. 7
Modalità di opzione1. Gli amministratori e i consiglieri degli enti locali territoriali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in alcune delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 6, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, optano tra le cariche che ricoprono e il mandato di presidente, di sindaco, di consigliere o la carica di assessore. In mancanza di comunicazione espressa da parte dell'interessato, si intende che il medesimo abbia inteso optare per il mandato o la carica provinciale e comunale e gli organi competenti della provincia e del comune provvedono alla loro sostituzione nelle altre cariche.
Capo III
Trattamento economico ed incompatibilità degli amministratori e dei componenti dei collegi dei revisori e dei sindaci degli enti, istituti, consorzi e società che fanno capo alla Regione e agli enti locali territorialiArt. 8
Trattamento economico ed incompatibilità1. Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori e dei sindaci delle ASL, dei consorzi industriali, degli enti, istituti, consorzi - esclusi quelli tra enti locali e di bonifica - e società istituiti dalla Regione, dalla provincia e dal comune, o da essi finanziariamente controllati, direttamente o indirettamente, si applicano i compensi, i requisiti, i divieti e le incompatibilità previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), per gli organi degli enti da essa contemplati.
2. I compensi per gli amministratori ed i componenti il collegio dei revisori e dei sindaci sono quelli previsti per gli enti di cui alla tabella A, primo gruppo, allegata alla legge regionale di cui al comma 1. È abrogata la distinzione fra enti del primo gruppo e del secondo gruppo di cui alla predetta tabella.
3. Per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'eventuale integrazione dell'indennità "ad personam" non può essere superiore al 20 per cento del trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali o decentrati per il personale degli enti locali.
Art. 9
Riferimenti di competenza1. Gli adempimenti ed i riferimenti attribuiti all'Amministrazione regionale e al Presidente della Regione dagli articoli della legge regionale n. 20 del 1995, devono intendersi riferiti, per quanto di rispettiva competenza, anche alla provincia e al suo presidente e al comune e al sindaco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano al rinnovo, per qualsiasi causa, degli organi in atto.