CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 206

presentata dallA Consigliera regionale

ZUNCHEDDU

il 21 ottobre 2010

Norme per la riduzione dei costi della politica

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

È in atto da tempo in Italia e nella nostra Isola un atteggiamento di crescente distacco e sempre più accentuata critica nei confronti della classe politica, senza distinzioni di sorta, avvertita come un ceto distaccato dal resto della società, incapace di affrontare con la giusta consapevolezza e la necessaria competenza i gravi problemi, economici, sociali e morali che attanagliano la vita stessa dei cittadini e di dare soluzioni reali ed eque.

Tale fenomeno è oggi accentuato dal momento che viviamo, caratterizzato in senso negativo dagli effetti della crisi economica mondiale, cui il Governo italiano non ha saputo dare risposte adeguate in termini di difesa dell'economia e dei livelli di occupazione e si è invece limitato all'adozione di misure, peraltro inefficaci, di contenimento del disavanzo dei conti pubblici, attraverso tagli odiosi e indiscriminati alla spesa sociale, la riduzione della qualità dei servizi e la sottrazione di risorse dovute alle regioni ed agli enti locali, in larga parte destinate, anch'esse, alla conservazione ed allo sviluppo della rete sociale affidata agli organi rappresentativi delle comunità regionali e locali.

La nostra Isola vive con particolare drammaticità le conseguenze della crisi mondiale e italiana e delle deficienze del Governo, a causa delle sue storiche arretratezze, ma anche di un Governo della Sardegna incapace di fronteggiare la crisi e di contrapporsi con dignità e orgoglio ai tagli operati dallo Stato italiano anche sulle risorse economiche dovute per legge ai sardi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: crescono la disoccupazione, la povertà e il disagio sociale; le imprese e le famiglie sono ormai allo stremo.

In tale contesto, la crisi e la critica dei cittadini verso il ceto politico non possono non investire, giustamente, anche il trattamento economico dei rappresentanti delle istituzioni, avvertito come un privilegio tanto più ingiustificato in un momento di sacrifici generalizzati, particolarmente gravosi per le classi sociali meno agiate.

Non si vogliono, qui, mettere in discussione le ragioni storiche che hanno portato il nostro ordinamento democratico e antifascista a riconoscere come legittimo ed addirittura doveroso il riconoscimento di un'indennità ai rappresentanti dei cittadini nelle assemblee legislative, parlamentari e regionali, a garanzia della loro indipendenza materiale e morale.

Si impone però, da parte del Consiglio regionale della Sardegna, un gesto di responsabilità nei confronti dei cittadini, attraverso un intervento legislativo volto a ridimensionare e a moralizzare il trattamento economico dei consiglieri e quindi riequilibrare e contemperare i due valori: da un lato la garanzia del libero svolgimento del mandato, dall'altro il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale. Questa proposta di legge intende avviare un processo dando un segnale, non solo formale, che i tempi sono cambiati, che si intende fare sul serio e che anche l'attività dei consiglieri regionali deve sottostare ai limiti e ai vincoli della legge.

In particolare, si rende necessaria l'emanazione di norme volte ad introdurre un contenimento dei compensi dei consiglieri regionali. Inoltre, ogni consigliere regionale dovrebbe stilare e rendere pubblico un rendiconto trimestrale di spesa per far capire ai cittadini come utilizza il denaro di cui dispone, quindi un nuovo sistema di democrazia diretta, incentrato sul controllo diffuso da parte degli elettori.

L'indennità va fissata per legge nella sua interezza, senza distinzione tra indennità e diaria, con la pubblica discussione e con la dovuta considerazione dei pesi complessivi e del sacrificio che questa attività, quando è fedelmente esplicata, indubbiamente comporta.

Con la presente proposta di legge il Gruppo dei Rossomori intende contribuire a ridurre i costi della rappresentanza politica e a limitare le spese del Consiglio regionale a quelle strettamente necessarie, accrescendo, al contempo, la trasparenza e la responsabilità dell'agire amministrativo, con la finalità ultima di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

In particolare, attraverso la presente proposta di legge i compensi dei membri del Consiglio regionale subiscono una riduzione di circa il 50 per cento. La norma ora vigente prevede che sia l'indennità spettante ai consiglieri sia il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza dei medesimi venga determinata in misura non inferiore all'80 per cento di quella spettante ai membri del parlamento; questa proposta determina la stessa percentuale nella misura del 40 per cento e prevede inoltre che la misura complessiva mensile di dette indennità non possa superare il ventiquattresimo delle corrispondenti indennità annue spettanti al presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, così garantendo tale limite massimo in caso di aumento dell'indennità in favore dei parlamentari.

La proposta prevede, inoltre, forme di trasparenza e controllo della spesa dei singoli membri e dei gruppi, anch'esse nel segno della volontà di ridimensionare e moralizzare i costi della politica regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e dei contributi
a favore dei gruppi consiliari

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della
legge regionale n. 2 del 1966

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. L'indennità mensile spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna ed il rimborso delle spese di segreteria sono stabiliti in misura tale che non superino il ventiquattresimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento di quella fissata per i membri del Parlamento dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).
2. Ai consiglieri regionali spetta il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno per ogni riunione del Consiglio alla quale effettivamente prendano parte ed il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per i viaggi compiuti per ragioni istituzionali, connesse alla loro carica.
3. Il rimborso per la partecipazione alle attività del Consiglio regionale è attribuito in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate e in ogni caso non superiore al 50 per cento di quella fissata dall'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965. Per i consiglieri regionali la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari e non oltre 100 chilometri, è prevista un'integrazione del 10 per cento. Ove l'abitazione sia situata ad oltre 100 chilometri, l'integrazione è del 20 per cento.
4. Ciascun consigliere regionale stila e comunica all'Ufficio di presidenza un rendiconto trimestrale relativo alle spese sostenute per le finalità istituzionali entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
5. L'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio regionale, ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, è stabilita in misura pari al 40 per cento di quella prevista per le corrispondenti cariche del Parlamento.
6. Ai consiglieri regionali, al termine del loro mandato, è attribuita un'indennità di reinserimento dell'importo pari alla metà di un'indennità consiliare lorda, per ogni anno o frazione di anno in carica nella legislatura trascorsa.
7. Il contributo a favore di ciascun gruppo consiliare è stabilito nelle seguenti misure:
a) una quota mensile fissa per tutti i gruppi, non inferiore all'85 per cento di una indennità consiliare e non superiore a due volte la medesima; al Gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre consiglieri, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla sua consistenza;
b) una quota mensile variabile in misura non inferiore al 23 per cento dell'indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun gruppo;
c) una quota mensile variabile ragguagliata al costo dei dipendenti di ciascun gruppo, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusi eventuali benefici eccedenti i trattamenti minimi garantititi dai contratti collettivi; la somma dei contributi erogati a tale titolo ai gruppi non può superare il limite del 17 per cento dell'indennità consiliare e la somma di tali contributi e di quelli erogati ai sensi della lettera b) non può superare il limite del 50 per cento dell'indennità consiliare.".

 

Art. 2
Disciplina delle collaborazioni esterne

1. Il ricorso allo strumento delle collaborazioni esterne da parte dei gruppi consiliari è ammesso soltanto previa verifica e certificazione da parte dell'Ufficio di presidenza in merito alla carenza di specifiche ed adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione regionale.

2. In merito alle spese sostenibili da ciascun gruppo per le collaborazioni esterne, si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a).

 

Art. 3
Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina:
a) le quote all'interno dei valori minimi e massimi di cui all'articolo 1, comma 7;
b) i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo a favore dei gruppi consiliari;
c) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall'articolo 130 del regolamento interno;
d) i massimali di assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a otto volte l'indennità consiliare ragguagliata in ragione di un anno;
e) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai consiglieri regionali in carica per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, per un numero di viaggi in tutto il territorio europeo in misura non superiore a otto nel corso della legislatura e a tre all'anno. Il diritto al rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno è personale ed incedibile a qualunque titolo.

2. L'Ufficio di presidenza provvede alla verifica ed alla certificazione di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza pubblica sul sito ufficiale del Consiglio Regionale della Sardegna il rendiconto trimestrale di ciascun consigliere in carica previsto dall'articolo 1, comma 4.

 

Art. 4
Contributi previdenziali

1. Ciascun consigliere regionale ha facoltà di versare mensilmente una quota della propria indennità lorda a titolo di contributo integrativo pensionistico, presso il proprio ente previdenziale di riferimento.

2. Tale quota non può superare il 15 per cento dell'indennità lorda prevista dall'articolo 1.

 

Capo II
Disposizioni integrative alla disciplina delle indennità e delle incompatibilità dei consiglieri regionali e disposizioni finali

Art. 5
Sospensione delle indennità e prerogative accessorie dei consiglieri regionali che versano in stato di incompatibilità

1. È sospesa la corresponsione dell'indennità, dei rimborsi e delle altre voci accessorie comunque denominate, direttamente corrisposte ai consiglieri regionali nei casi di incompatibilità, anche sopravvenuta, previsti dallo Statuto speciale o dalla legge regionale di cui all'articolo 15 dello Statuto stesso, sino all'esercizio dell'opzione del consigliere incompatibile.

2. Nel periodo di mancato esercizio dell'opzione è consentita unicamente l'erogazione di somme relative a indennità, rimborsi e voci accessorie il cui diritto alla corresponsione sia maturato precedentemente al verificarsi dell'incompatibilità.

3. La sospensione opera dalla nomina alla carica incompatibile ovvero, nel caso in cui l'incompatibilità sia relativa ad organi legislativi o amministrativi, dalla loro prima riunione.

4. La corresponsione del trattamento economico riprende dalla presa d'atto dell'opzione a favore della carica di consigliere regionale, se accompagnata dalla dichiarazione di decadenza dalla carica rinunciata ad opera dell'organo competente.

5. La sospensione del trattamento economico si converte in cessazione definitiva alla presa d'atto dell'opzione del consigliere a favore della carica incompatibile.

 

Art. 6
Abrogazioni

1. L'articolo 1 ter della legge regionale n. 2 del 1966, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 1 ter
1. Al consigliere sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), è corrisposta, per il periodo di sospensione, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, soltanto qualora venga emessa sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.".

2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che preveda indennità, concessioni e facilitazioni al di fuori di quelle previste dalla presente legge.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.