CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 291
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CORDA - COCCO Pietro - CUCCA - MANCA - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORUil 30 giugno 2011
Disposizioni in materia di assegno vitalizio e di indennitą dei consiglieri regionali della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge č volta ad abrogare la prima parte dell'articolo 130 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Viene abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio per gli ex consiglieri regionali a partire dalla XV legislatura. La proposta di legge precisa che per i consiglieri che dovessero essere rieletti nella XV legislatura o in legislature successive tale periodo di esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico o economico rispetto a quanto gią maturato.
Si intende inoltre intervenire sul trattamento economico dei consiglieri regionali chiamati a ricoprire incarichi all'interno dell'Assemblea o delle Commissioni, pertanto l'indennitą consiliare prevista dallo Statuto sardo nell'articolo 26, determinata in base alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, č onnicomprensiva.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale1. Dalla XV legislatura regionale č abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 130 del Regolamento interno approvato il 22 luglio 1988, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella XIV legislatura o cessati dal mandato entro la XIV legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella XV legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al gią maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 2
Abrogazione delle indennitą di carica1. Ai consiglieri regionali in carica nella XV legislatura e in quelle successive non compete l'indennitą di carica attualmente prevista per i membri dell'Ufficio di Presidenza, per il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni e per il Vice Presidente della Giunta delle elezioni.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).