CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 525

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CUCCUREDDU - DEDONI - COCCO Daniele Secondo - DIANA Mario -
SANNA Giacomo - SANNA Matteo - STERI

il 5 giugno 2013

Abolizione del contributo a favore dei gruppi consiliari

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il decreto legge n. 174 del 2012 riguardante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, detta un'organica serie di norme per le regioni; in particolare all'articolo 1 prevede il controllo della Corte dei conti sugli atti della Regione e dei gruppi consiliari, e all'articolo 2 la riduzione dei costi della politica delle regioni.

Per le regioni a statuto speciale, i termini di adeguamento dei propri ordinamenti ai principi dettati dal decreto legge sono stati individuati, per quanto riguarda l'articolo 1, in un anno dall'entrata in vigore, mentre per quanto riguarda gli aspetti relativi alla riduzione delle spese l'adeguamento deve avvenire compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione.

In attesa di provvedere agli adeguamenti delle varie norme dell'ordinamento della Regione sarda, si è ritenuto di continuare nella politica di contenimento delle spese perseguita dal Consiglio regionale con l'abolizione del contributo a favore dei gruppi consiliari, fatta salva, naturalmente, la parte indirizzata alla copertura dei costi del personale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Abolizione del contributo ai gruppi consiliari

1. Nelle more del recepimento dei principi di contenimento della spesa pubblica contenuti nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), è abolito il contributo ai gruppi consiliari previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012, fatta salva la quota destinata alla copertura dei costi del personale di ciascun gruppo.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).