CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 324

presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - BRUNO - PITTALIS - LADU - SANNA Matteo - CAMPUS - PERU - PITEA - TOCCO - LOCCI - LAI - RODIN - SANJUST - SALIS - MARIANI - CUGUSI - SECHI - ZUNCHEDDU - DIANA Giampaolo - LOTTO

il 29 ottobre 2011

Possibilità di rinuncia all'indennità di carica consiliare.
Modifica della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Dalla stampa si è appreso che vi sono ragioni burocratiche, sollevate dagli uffici del Consiglio regionale della Sardegna, che non consentono la rinuncia, da parte di chi avrebbe diritto a percepire le indennità aggiuntive consiliari, alle cosiddette indennità di carica.

Tali indennità di carica, non attribuite su basi meritocratiche, appaiono anacronistiche, soprattutto in un momento come questo nel quale l'opinione pubblica esige sobrietà ed un netto significativo taglio dei privilegi di chi ricopre pubbliche funzioni.

Al fine di togliere dall'imbarazzo chi vuole rinunciare a tale indennità di carica ed al contempo i funzionari che non sono in grado di assecondare tale generoso atteggiamento, si ritiene di dover prevedere la possibilità di rinuncia, modificando la lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1985

1. Alla fine della lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 aprile 1966, n. 2, e alla L.R. 1° marzo 1968, n. 15, e abrogazione della L.R. 19 aprile 1977, n. 14, provvedimenti relativi al Consiglio regionale), dopo la parola "Parlamento" sono aggiunte le seguenti parole: ", a tale indennità gli aventi diritto possono rinunciare;".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).