CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 34
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Salvatore - PIRISI - DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO
il 4 gennaio 2000Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
ARTICOLI DAL N.79 AL N.90
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO
III Art. 79 1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni: a) predisposizione, verifica ed aggiornamento dei programmi e dei piani regionali di settore; b) individuazione dei criteri di riparto ed assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale; c) finanziamento di programmi di sviluppo della ricerca dell'attività delle Università o di altri istituti di analogo livello e interventi per il diritto allo studio universitario e per la formazione post-universitaria; d) interventi regionali a favore di enti ed istituzioni che svolgono attività interessanti un bacino di utenza sovra-provinciale; e) interventi per la ricerca, la sperimentazione l'informazione e l'aggiornamento del personale scolastico; f) ripartizione per Province dei fondi per contributi alle scuole materne non statali e indicazione dei criteri per la loro erogazione da parte dei Comuni; g) ripartizione per Province dei fondi per contributi per agevolare il turismo scolastico e indicazione dei criteri per la loro erogazione da parte dei Comuni; h) indicazione dei criteri per l'elaborazione di iniziative distrettuali di informazione ed orientamento scolastico, nonché per l'educazione permanente degli adulti, e ripartizione dei fondi stanziati fra i singoli distretti secondo gli ulteriori criteri indicati dai Comuni e Province; i) indicazione dei criteri per l'elaborazione di progetti di supporti integrativi e di sperimentazione a sostegno del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore, nonché finanziamento di singoli progetti; l) individuazione dei criteri e approvazione dei programmi in attuazione della Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 per la promozione, tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna; m) ripartizione per Province dei fondi per contributi agli Istituti Professionali di Stato e indicazione dei criteri per la loro erogazione; n) erogazione dei contributi a favore dei Consorzi Universitari di Nuoro e Oristano e della Associazione per l'istituzione della libera Università di Nuoro "AILUN" e indicazione dei criteri per il loro impiego; o) enunciazione dei criteri per la predisposizione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche autonome, loro approvazione e redazione sulla base delle proposte degli enti locali interessati. 2. La redistribuzione delle competenze tra Regione ed enti locali, in materia di scuole materne, trova applicazione a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della Legge di riforma dei cicli scolastici. 3. E' affidata all'E.R.S.U. di Cagliari, che potrà avvalersi dello stesso Collegio di cui in appresso, l'erogazione, mediante apposita graduatoria, delle borse di studio regionali per la frequenza dei corsi biennali presso il Collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina. |
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Art. 80 1. Oltre alle funzioni ed ai compiti di programmazione di cui all'articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono conferiti alle Province i compiti e le funzioni relativi a: a) integrazione dei criteri per la erogazione da parte delle Province e dei Comuni dei fondi per contributi agli Istituti professionali di Stato; b) integrazione dei criteri per l'elaborazione di iniziative distrettuali di informazione ed orientamento scolastico, nonché per l'educazione permanente degli adulti ed il loro finanziamento; c) integrazione dei criteri per l'elaborazione di progetti di supporti integrativi e di sperimentazione a sostegno del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore e per il loro finanziamento; d) realizzazione, funzionamento e manutenzione ordinaria degli edifici da destinare a sedi di Istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli Istituti d'arte; di conservatori di musica, di accademie, di Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di Convitti e di Istituzioni educative statali; e) elaborazione di criteri per la promozione di studi, ricerche e pubblicazioni di carattere scientifico da parte di residenti nel territorio provinciale o attinenti ad esso o comunque di interesse della Provincia stessa e per l'attribuzione, da parte delle Università presso cui esse si svolgeranno, dei fondi stanziati a tal fine da Regione e Provincia; f) integrazione dei criteri regionali per la distribuzione e l'impiego dei fondi regionali e provinciali di intervento a favore delle Università della terza età; g) ubicazione degli immobili da adibire a Casa dello studente e indicazione delle modalità per la loro fruizione; h) destinazione dei contributi regionali alle scuole materne per arredamenti e attrezzature d'uso e ripartizione dei relativi fondi da assegnare da parte dei Comuni alle singole scuole. 2. Sono conferiti alla Provincia di Nuoro i compiti e le funzioni, compresi quelli integrativi di indirizzo, relativi all'impiego dei contributi regionali a favore del Consorzio Universitario di Nuoro e dell'Associazione per l'istituzione della Libera Università di Nuoro "AILUN". 3. Sono conferiti alla Provincia di Oristano i compiti e le funzioni per l'impiego dei fondi regionali a favore del locale Consorzio Universitario. |
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Art. 81 1. Oltre a quelli già attribuiti dalla previgente normativa regionale e statale, sono conferiti ai Comuni tutti i compiti e le funzioni non espressamente riservati alla competenza della Regione o delle Province ed in particolare: a) realizzazione, funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sedi di scuole materne e dell'obbligo; b) utilizzo di fondi regionali, provinciali, e comunali per la realizzazione e il completamento di immobili da adibire a casa dello studente; c) assegnazione alle scuole materne di contributi regionali per arredamenti ed attrezzature d'uso; d) integrazione a livello comunale dei criteri per l'elaborazione di iniziative distrettuali di informazione ed orientamento scolastico, nonché per l'educazione permanente degli adulti ed il loro finanziamento; e) integrazione, in funzione di esigenze di ambito comunale, dei criteri per l'elaborazione di progetti di supporti integrativi e di sperimentazione a sostegno del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore e per il loro finanziamento. |
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CAPO
IV Art. 82 1. Sono di competenza della Regione: a) la elaborazione degli indirizzi della programmazione annuale e pluriennale nell'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti; b) la ripartizione delle risorse tra le Province secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti dalle leggi regionali; c) le funzioni e i compiti relativi ad attività corsuali la cui dimensione minima sia raggiungibile solo in ambito regionale. |
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Art. 83 1. Spetta alle Province: a) la individuazione dei fabbisogni formativi nei rispettivi territori; b) la partecipazione alla elaborazione della programmazione annuale e pluriennale della Regione in materia di formazione, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle leggi vigenti; c) le funzioni amministrative e di gestione delle attività ricadenti nel territorio provinciale; d) le funzioni di vigilanza e di controllo della gestione dei corsi di formazione professionale di rilevanza provinciale; e) la tenuta dell'albo dei docenti della formazione professionale. |
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Art. 84 1. Le Comunità montane, i Comuni, le associazioni di Comuni e i loro consorzi concorrono alla programmazione provinciale dei corsi ricadenti nel proprio territorio ed esercitano le relative funzioni amministrative. |
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CAPO V Art. 85 1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni: a) la predisposizione, la verifica ed l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali di settore; b) l'individuazione dei criteri di riparto ed assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale; c) l'individuazione dei criteri e l'approvazione dei programmi in attuazione della Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, per la promozione, tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna; d) la promozione e programmazione delle attività e delle iniziative previste dalla Legge regionale 14 settembre 1993, n. 44, per l'istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia"; e) l'indicazione delle linee d'indirizzo per l'esercizio da parte delle Province dei compiti delegati dell'ex soprintendenza dei beni librari; f) la ripartizione per Province dei finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali d'interesse regionale; g) le linee d'indirizzo per l'inventariazione, la tutela e la valorizzazione dei beni del patrimonio archeologico industriale; h) l'attuazione ad esaurimento dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, affidati ad esecutori soggetti terzi nei comparti di intervento dei beni culturali e librari. |
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Art. 86 1. Oltre ai compiti ed alle funzioni di programmazione di cui all'articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono conferiti alle Province i compiti e le funzioni relativi ai piani di intervento, con il concorso dei Comuni, per il restauro, la valorizzazione e l'acquisizione del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché quelli per l'istituzione e il completamento dei musei locali e di interesse locale e ripartizione dei fondi assegnati alle Province dalle Regioni. |
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Art. 87 1. Oltre ai compiti e alle funzioni già attribuite dalla previgente normativa regionale e statale, sono conferiti ai Comuni tutti i compiti e le funzioni in materia di beni culturali non espressamente riservati dai precedenti articoli alla competenza della Regione o delle Province ed in particolare: a) la manutenzione straordinaria e il restauro di beni archeologici; b) l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni culturali. 2. Sono conferiti ai sottoelencati Comuni i compiti e le funzioni di gestione amministrativa dei seguenti interventi contributivi: 1) Comune di Cagliari: contributo a favore della locale Deputazione di Storia Patria per la Sardegna; 2) Comune di Iglesias: contributo a favore della locale Associazione e premio "Lao Silesu" ; 3) Comune di Orani: contributo a favore della locale Fondazione e premio letterario "Costantino Nivola"; 4) Comune di Oristano: contributo a favore del locale Istituto Storico Arborense; 5) Comune di Villacidro: contributo a favore della locale Fondazione e premio letterario Giuseppe Dessì". |
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CAPO
VI Art. 88 1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni: a) la predisposizione, verifica ed aggiornamento dei programmi e dei piani regionali di settore; b) l'individuazione dei criteri di riparto ed assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale; c) gli interventi per divulgare la conoscenza dei problemi della Sardegna e dell'attività istituzionale della Regione; d) l'individuazione delle linee di indirizzo per l'assegnazione dei sostegni finanziari per la qualificazione degli operatori della musica popolare e tradizionale della Sardegna nella sua storia, arte, problemi e realizzazioni; e) il concorso interessi sui mutui agevolati per l'impiantistica sportiva, contratti dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive a carattere dilettantistico sulla base delle convenzioni in essere tra la Regione Sarda e l'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di opere inserite nei piani regionali e provinciali; f) i sostegni finanziari alle Federazioni sportive nazionali ed agli Enti di Promozione operanti in Sardegna, per attività connesse al perseguimento dei loro fini istituzionali inseriti in appositi piani regionali e provinciali; g) i contributi agli enti locali, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva operanti in Sardegna, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici, ai centri sportivi universitari per l'organizzazione in Sardegna di manifestazioni sportive di rilievo nazionale o internazionale; h) la gestione delle convenzioni tra la Regione e le compagnie di trasporto, per agevolazioni tariffarie sulle trasferte fuori Sardegna di associazioni e società sportive a carattere dilettantistico; i) la ripartizione su base provinciale dei contributi ad enti e organismi, operanti nel campo del teatro e della musica, per l'organizzazione di manifestazioni teatrali e musicali e per le spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi medesimi. |
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Art. 89 1. Oltre ai compiti e alle funzioni di programmazione di cui all'articolo 15 della Legge n. 142 del 1990, sono conferiti alle Province i compiti e le funzioni relativi: a) alla selezione delle domande di contributi per l'organizzazione teatrali e musicali e per le spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente da enti operanti nel campo del teatro e della musica e assegnazione agli enti medesimi di finanziamenti di provenienza anche regionale; b) al "programma straordinario" per l'impiantistica sportiva interessante bacini d'utenza ultracomunali nel rispetto della programmazione regionale; c) all'assegnazione nell'ambito del territorio provinciale degli interventi finanziari di sostegno alle iniziative editoriali volte a far conoscere la Sardegna nella sua storia, arte, problemi e realizzazioni; d) all'integrazione dei criteri regionali per l'assegnazione dei sostegni per la qualificazione degli operatori della musica popolare e tradizionale della Sardegna e loro erogazione; 2. Sono conferiti alle Province i compiti e le funzioni relativi all'erogazione di contributi ad organismi pubblici o privati per l'acquisto e la ristrutturazione di strutture per l'esercizio teatrale. |
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Art. 90 1. Oltre ai compiti e alle funzioni già attribuiti dalla previgente normativa regionale e statale, sono conferiti ai Comuni tutti i compiti e le funzioni in materia di informazione, sport e spettacolo non espressamente riservate dai precedenti articoli alla competenza della Regione o delle Province ed in particolare: a) i contributi ai sodalizi sportivi dell'Isola per la partecipazione ai campionati nazionali comportanti trasferte fuori della Sardegna; b) i contributi, per manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di pubblico spettacolo in generale; c) la costituzione, riordinamento, ed incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali; d) l'assegnazione agli enti di promozione, società o associazioni sportive a carattere dilettantistico, di contributi ottenuti da Regione e Provincia per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base; e) l'assegnazione di stanziamenti regionali e provinciali agli enti di promozione, società o associazioni sportive a carattere dilettantistico ed alle organizzazioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature sportive; f) i contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico, diversi da quelli comunali; g) i contributi per la partecipazione di atleti a manifestazioni sportive in territorio extra-regionale non riconducibili alle partecipazioni ai campionati nazionali assistite dalle agevolazioni della Legge regionale 15 aprile 1994, n. 14; h) l'organizzazione diretta o erogazione di contributi alle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva operanti in Sardegna, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici e ai centri sportivi universitari per l'organizzazione in Sardegna di manifestazioni sportive di rilievo locale; i) i contributi a gruppi ed associazioni musicali per le iniziative di sviluppo delle attività musicali popolari. |
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