CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 34
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Salvatore - PIRISI - DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO
il 4 gennaio 2000Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
ARTICOLI DAL N.58 AL N. 69
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO V Art. 58 1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni: a) la programmazione dei flussi di spesa in relazione alla categoria delle opere; b) l'emanazione di direttive relative ai parametri e agli standard tipologici da utilizzare nella programmazione locale e nella progettazione delle opere, ai requisiti dei materiali utilizzabili, ai contenuti tecnico strutturali ed alle norme sulla sicurezza, ai procedimenti di formazione e di approvazione dei progetti e degli appalti in linea con i principi fondamentali della trasparenza amministrativa e di garanzia e uniformità procedimentale; c) la vigilanza sul rispetto delle direttive e dei vincoli di cui alla presente Legge; d) il coordinamento statistico da effettuarsi attraverso l'osservatorio degli appalti e delle opere pubbliche; e) la gestione del servizio idrografico regionale; f) le funzioni di programmazione e di attuazione delle opere pubbliche quali le grandi infrastrutture viarie, dei sistemi idrici, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, della ricerca, delle opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione, delle opere classificate di rilevanza regionale da specifiche leggi. 2. L'attuazione delle opere di cui sopra potrà essere affidata alle Province, ai Comuni e loro associazioni fatte salve tutte le funzioni relative agli interventi di costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili adibiti ad uffici o servizi della Regione che restano di esclusiva competenza regionale. |
. | . |
Art. 59 1. Sono di competenza delle Province le opere pubbliche afferenti i settori di cui all'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 che interessino l'intero territorio provinciale o il territorio di più Comuni e non siano di competenza della Regione. 2. Sono di competenza delle Province i compiti e le funzioni inerenti la programmazione e attuazione delle opere pubbliche di ambito provinciale e i compiti consultivi e di ausilio tecnico amministrativo in materia di opere pubbliche nei confronti dei Comuni e delle loro aggregazioni. 3. Sono aboliti i Comitati tecnico-amministrativi provinciali così come disciplinati dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni. I pareri già di loro competenza saranno rilasciati dagli Uffici Tecnici provinciali. |
. | . |
Art. 60 1. Sono di competenza dei Comuni le opere pubbliche di interesse locale da realizzarsi nella circoscrizione territoriale dell'ente, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; le opere pubbliche ricomprese nei piani residenziali o per gli insediamenti produttivi, nei piani di recupero e di riconversione urbana e quelle di infrastrutturazione rurale. 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi della consulenza della Provincia, mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. I Comuni esercitano tutte le funzioni programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, in attuazione dei piani urbanistici comunali. |
. | . |
CAPO VI Sez. I Art. 61 1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e finzioni: a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano regionale di protezione civile; b) l'indicazione alle Province dei criteri per la formazione e qualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti la protezione civile e dei volontari, al fine di garantire una omologazione dei comportamenti di intervento su scala regionale; c) la predisposizione di un centro operativo permanente di coordinamento; d) le procedure di spesa per l'assunzione a tempo determinato di operai qualificati e specializzati e per la stipula di convenzioni con tecnici ed esperti per l'espletamento dei servizi di protezione civile; e) la concessione in uso a Comuni e Province dei mezzi e attrezzature regionali per emergenze e contributi per la relativa gestione; f) la realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione ed elaborazione dati nonché la raccolta e aggiornamento dei dati relativi alle dotazioni dei nuclei operativi e relativi elenchi; g) l'erogazione di contributi a Comuni, Province e Comunità Montane per spese relative ad interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; h) l'indicazione alle Province dei criteri per l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato per spese di assicurazione, acquisto attrezzature, e manutenzione dei mezzi e attrezzature di proprietà delle associazioni stesse. |
. | . |
Art. 62 1. Sono di competenza delle Province i seguenti compiti e funzioni: a) l'attuazione in ambito provinciale del Piano regionale di protezione civile, nonché la predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti da attivare in caso di eventi calamitosi; b) la gestione nell'ambito territoriale di competenza del sistema regionale di rilevamento trasmissione ed elaborazione dati; c) la formazione e qualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti la protezione civile e dei volontari nel rispetto dei criteri regionali, al fine di garantire una omologazione dei comportamenti di intervento su scala regionale; d) l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato per spese di assicurazione, acquisto attrezzature e manutenzione dei mezzi e attrezzature di proprietà delle associazioni stesse nel rispetto dei criteri regionali; e) le convenzioni per affidamento al volontariato di mezzi di proprietà della protezione civile per attività di prevenzione e il rimborso del carburante utilizzato a tal fine; f) il rimborso ai Comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari per il trasporto, il vitto, l'alloggio e l'assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi. |
. | . |
Art. 63 1. Sono di competenza dei Comuni i seguenti compiti e funzioni: a) l'attuazione in ambito comunale del Piano regionale di protezione civile, nonché la predisposizione dei piani comunali e intercomunali di emergenza e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi; b) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza, anche con l'utilizzo del volontariato di protezione civile; c) la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile. |
. | . |
Sez. II Art. 64 1. Sono di competenza della Regione, oltre i compiti e le funzioni di vigilanza e sorveglianza ambientale, da esercitarsi attraverso il Corpo forestale, i seguenti: a) la pianificazione degli interventi di prevenzione e lotta antincendio, il coordinamento delle risorse disponibili su base regionale, nonché un'attività operativa sussidiaria rispetto a quella degli enti locali; b) la predisposizione e l'emanazione dell'ordinanza regionale antincendio; c) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi, anche boschivi, con mezzi aerei regionali. |
. | . |
Art. 65 1. Sono di competenza delle Province i seguenti compiti e funzioni: a) la ricognizione e la mappatura delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione alla esclusione parziale o totale delle medesime dal vincolo, su richiesta degli interessati o su proposta dell'amministrazione forestale e l'applicazione del vincolo idrogeologico ogniqualvolta sia necessario; b) l'adozione dei regolamenti e delle prescrizioni concernenti le modalità per l'esercizio del pascolo, il governo e l'utilizzazione dei boschi; c) l'autorizzazione alla trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; d) la progettazione, direzione e gestione di cantieri di sistemazione idraulico forestale; e) l'attività tecnica e gestionale dei vivai forestali; f) la prevenzione e lotta antincendio in funzione della specificità del territorio e dell'andamento climatico locale. |
. | . |
Art. 66 1. Sono di competenza dei Comuni tutti gli altri compiti e funzioni e, in particolare, quelli relativi alla tutela dei boschi, della flora, dei pascoli ed agli incendi nei boschi e nelle aree extraurbane. |
. | . |
CAPO
VII Art. 67 1. Sono di competenza della Regione: a) la determinazione del livello dei servizi minimi necessari per soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, nonché la ripartizione per Province delle risorse finanziarie per assicurarlo nei collegamenti interni a ciascuna Provincia; b) la determinazione delle tariffe dei servizi minimi anche al fine di garantire l'intermodalità dei trasporti; c) la definizione degli indirizzi per la predisposizione dei piani di bacino e la pianificazione dei trasporti locali; d) la predisposizione del piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci, nonché il suo aggiornamento; e) l'approvazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; f) la programmazione degli investimenti nel settore; g) la regolamentazione dei servizi di cabotaggio che si svolgono in ambito regionale. |
. | . |
Art. 68 1. Sono di competenza della Provincia: a) i servizi di linea provinciali e la predisposizione dei piani provinciali di bacino nel rispetto degli indirizzi regionali; b) la eventuale istituzione, d'intesa con la Regione, con oneri finanziari a carico del proprio bilancio, di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli programmati da quest'ultima; c) l'affidamento dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché la stipula e la gestione dei contratti di servizio. |
. | . |
Art. 69 1. Sono di competenza del Comune tutti gli altri compiti e funzioni in particolare: a) la predisposizione dei piani urbani del traffico e della rete dei servizi di propria competenza; b) l'eventuale istituzione, d'intesa con la Regione, con oneri finanziari a carico del proprio bilancio, di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli da quest'ultima definiti; c) l'affidamento dei servizi di trasporto di ambito comunale, nonché la stipula e la gestione dei relativi contratti di servizio; d) il rilascio del nulla osta per l'immatricolazione e l'alienazione di autobus urbani; e) la regolamentazione delle eventuali variazioni dei programmi e degli orari di servizio. |
. | . |