CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 34
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Salvatore - PIRISI - DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO
il 4 gennaio 2000Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
ARTICOLI DAL N.1 AL N.18
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I CAPO I Art. 1 1. La Regione sarda, in applicazione dei principi sanciti dal proprio statuto speciale e in attuazione della Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 15 marzo 1997, n. 59, conferisce ai Comuni singoli o associati, alle Province e alle Comunità Montane tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità territoriali. 2. Tra le funzioni ed i compiti conferiti sono comunque ricompresi quelli affini, connessi, strumentali e complementari, ivi comprese le attività di controllo e vigilanza. 3. Gli adempimenti richiesti dal conferimento avverranno gradualmente ed entro il periodo massimo di due anni dell'entrata in vigore della presente Legge, decorso il quale l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti sarà svolto dagli enti destinatari a decorrere dall'inizio dell'esercizio successivo. 4. Contestualmente al conferimento la Regione assicura: a) la concentrazione nell'ente locale della responsabilità organizzativa, gestionale e finanziaria della funzione conferita; b) le risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle norme della presente Legge, ivi compresi quelli provenienti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, sono interamente devoluti agli enti cui vengono conferite le relative funzioni e compiti. |
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Art. 2 1. Sono riservate alla Regione: a) le funzioni di programmazione e indirizzo; b) le funzioni di coordinamento per garantire il necessario raccordo tra le funzioni ed i compiti conferiti agli enti locali con quelli che residuano in capo alla Regione e le altre funzioni e compiti ad esse connesse; c) tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale o che, in quanto direttamente incidenti sulla tutela e sul soddisfacimento di diritti e interessi diffusi, comportino la necessità di interventi unitari e indivisibili. |
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Art. 3 1. I rapporti tra gli enti destinatari della seguente Legge sono ispirati a principi di fattiva cooperazione. A tal fine alla fase istruttoria del procedimento di esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 2, lett. a), e delle altre di natura programmatoria riservate alla Regione, è assicurata la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, anche attraverso la conferenza permanente Regione ed enti locali. 2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, dati, informazioni e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di rispettiva competenza. 3. La Regione, per la cura di interessi regionali, può utilizzare, previa convenzione, gli uffici degli enti locali. |
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Art. 4 1. Con autonomo provvedimento legislativo verranno modificate le competenze, la composizione e il funzionamento dell'attuale Conferenza permanente Regione - enti locali, istituita e regolata con D.P.G. del 18 novembre 1993 n. 331. |
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Art. 5 1. I soggetti destinatari del conferimento disciplinano, con propri regolamenti, le modalità organizzative e procedurali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le norme, anche di Legge, regolatrici della materia che verranno individuate dalle leggi regionali attributive delle funzioni. |
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Art. 6 1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, da devolvere al sistema degli enti locali e comunque di quelli non espressamente riservati alla Regione, è conferito ai soggetti di cui all'articolo 7 della presente Legge. 2. Al conferimento delle funzioni e dei compiti la Regione provvede a sentire le rappresentanze degli enti locali e la Conferenza Regione - enti locali. |
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Art. 7 1. Sono destinatari della presente Legge: a) i Comuni singoli o associati e i loro consorzi; b) le Comunità Montane; c) le Province. 2. La Legge regionale potrà differenziare le funzioni e i compiti da conferire a singoli Comuni in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e demografiche degli stessi. |
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Art. 8 1. Nel caso di accertata inosservanza degli obblighi inerenti a diritti fondamentali, l'Assessorato regionale competente per materia diffida per iscritto l'ente locale ad adempiere entro un periodo di tempo compreso i 30 e 120 giorni a seconda della gravità dell'omissione. 2. Decorsi inutilmente i termini assegnati, l'Assessorato, nei successivi 60 giorni nomina un commissario ad acta, avvalendosi di qualificati funzionari delle Province, delle Comunità Montane, di Comuni o loro aggregazioni, diversi dall'ente interessato. |
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Art. 9 1. Contestualmente al conferimento delle funzioni e dei compiti, la Regione assicura l'esercizio degli stessi anche attraverso l'assegnazione di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge e che svolga la propria attività negli uffici le cui funzioni sono oggetto di conferimento. |
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TITOLO II CAPO I Art. 10 1. Sono conservate alla Regione le seguenti funzioni: a) programmazione e pianificazione territoriale dello sviluppo artigianale; b) disciplina della produzione artigianale e delle relative incentivazioni reali, creditizie e finanziarie; c) coordinamento e vigilanza dell'attività di incentivazione creditizia e finanziaria della produzione e dello sviluppo artigianale. |
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Art. 11 1. La costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla Legge regionale 10 settembre 1990 n. 41 con i relativi adempimenti è conferita alle Province. 2. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Province. 3. Le funzioni che gli articoli 4, 5, 6, 10 della Legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 attribuiscono all'Assessore regionale competente in materia di artigianato sono esercitate dai competenti organi dell'amministrazione provinciale. 4. E' abrogato l'articolo 3 della Legge regionale 10 settembre 1990, n. 41. |
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CAPO II Art. 12 1. Sono conservate alla Regione le seguenti funzioni: a) programmazione e pianificazione territoriale dello sviluppo industriale e della produzione energetica; b) disciplina della produzione industriale ed energetica e delle relative incentivazioni reali, creditizie e finanziarie; c) coordinamento e vigilanza sull'attività di incentivazione creditizia e finanziaria della produzione e dello sviluppo industriale ed energetico. |
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Sez. I Art. 13 1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni: a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive sentiti gli Enti locali interessati; b) la tenuta e l'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava; c) il rilascio di permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava necessari alla realizzazione di grandi opere di rilevante interesse regionale la cui realizzazione abbia una ricaduta sull'intero territorio regionale; d) l'istituzione e il finanziamento del fondo per il ripristino ambientale, nonché l'indicazione dei criteri per il finanziamento dei progetti predisposti a tal fine dai singoli Comuni; e) la determinazione e la revisione del canone di concessione di cui all'articolo 26 della Legge regionale n. 30 del 1989; f) la predisposizione della guida dei materiali lapidei di pregio della Regione sarda. |
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Art. 14 1. Sono di competenza delle Province i seguenti compiti e funzioni: a) l'indicazione delle aree afferenti il proprio ambito territoriale in cui escludere l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge regionale n. 30 del 1989; b) la vigilanza sull'eventuale esercizio abusivo dell'attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cava; c) il rilascio di permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava necessari alla realizzazione di opere di interesse provinciale; d) l'attività di polizia mineraria. |
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Art. 15 1. Sono di competenza dei Comuni i seguenti compiti e funzioni: a) l'adeguamento degli strumenti urbanistici di loro competenza al piano regionale delle attività estrattive; b) i pareri sul rilascio dell'autorizzazione regionale alla ricerca e alla coltivazione di materiali di cava e torbiera nel proprio ambito territoriale; c) i progetti per gli interventi di ripristino ambientale nel proprio ambito territoriale. |
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CAPO III Art. 16 1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni: a) l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali o regionali nonché la concessione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea; b) la ripartizione tra Province delle disponibilità finanziarie relative ai programmi e agli incentivi di cui alla lettera a); c) la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonché gli interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali; d) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione ed il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui; e) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, nonché, d'intesa con le Province, l'aggiornamento professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale; f) l'orientamento delle produzioni e le indagini di mercato a ciò finalizzate, nonché, negli spazi definiti dalla normativa Comunitaria, la regolamentazione delle modalità di offerta dei prodotti agricoli e dei mercati ivi compresa le forme organizzative; g) la definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni; h) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali; i) il sostegno finanziario alle associazioni professionali agricole regionali ai sensi della Legge regionale 8 dicembre 1986, n. 1. |
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Art. 17 1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni: a) l'erogazione degli incentivi e aiuti a favore degli operatori agricoli nonché l'incentivazione delle iniziative finalizzate al miglioramento strutturale e infrastrutturale dell'agricoltura; b) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal sistema statistico nazionale e dai programmi statistici regionali; c) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo; d) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari; e) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; f) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonché la realizzazione delle relative azioni comuni; g) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi; h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli operatori agroturistici. |
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Art. 18 1. Sono di competenza del Comune i seguenti compiti e funzioni: a) le funzioni in materia di infrastrutture di carattere generale al servizio di più allevatori, di cui alle leggi regionali 10 dicembre 1973, n. 39 e 6 settembre 1976, n. 44; b) l'istruttoria e il collaudo delle pratiche relative alla concessione di contributi per viabilità rurale e strade interpoderali; c) l'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche ai soggetti di cui all'articolo 3 della Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18. |
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