CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore - PIRISI - DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO

il 4 gennaio 2000

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali


ARTICOLI DAL N.40 AL N.57

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO  III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sez. I
Tutela delle aree protette e informazione ambientale

Art. 40
Funzioni di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione del sistema territoriale delle aree protette di rilevanza regionale finalizzato alla identificazione e classificazione del patrimonio naturale di cui all'articolo 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) la perimetrazione e l'istituzione delle aree protette, costituite da parchi, riserve e monumenti naturali, sentiti gli enti locali interessati;

c) l'indicazione degli habitat naturali e di specie e, sentiti gli enti locali interessati, l'adozione delle misure necessarie per la loro salvaguardia anche ai fini della ricomprensione tra i siti di importanza Comunitaria;

d) la programmazione dell'informazione ambientale, il coordinamento del polo regionale e il finanziamento dei centri di educazione.

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Art. 41
Conferimenti alle Province

1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni:

a) il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione territoriale e ambientale della Regione;

b) l'individuazione nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali o aree di rilevante interesse naturalistico;

c) la predisposizione di studi per la valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale e naturalistico;

d) l'acquisizione di aree di rilevante interesse naturalistico;

e) la predisposizione di studi, la realizzazione e gestione di centri di educazione ambientale.

   

Art. 42
Conferimenti ai Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni tutti gli altri compiti e funzioni, ed in particolare la gestione delle aree protette e la predisposizione dei relativi piani di sviluppo nei modi e nei termini previsti dalle leggi regionali.

   

Sez.  II
Inquinamento delle acque
 

Art. 43
Funzioni di competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) la predisposizione del piano di risanamento e di riuso regionale delle acque e la conseguente programmazione dell'uso delle risorse ad esso relative;

b) l'adozione di norme in materia di scarichi e di pubbliche fognature nel rispetto degli ambiti previsti dalla normativa statale;

c) il sistema autorizzativo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

d) la direzione del sistema di controllo e monitoraggio attraverso il catasto regionale degli scarichi;

e) il coordinamento dei programmi degli enti locali attraverso la verifica di coerenza alla pianificazione regionale degli interventi per la realizzazione dei nuovi impianti di depurazione o per l'adeguamento e la ristrutturazione di quelli esistenti;

f) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;

g) il rilevamento qualitativo e la classificazione delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

   

Art. 44
Conferimenti alle Province

1. Sono di competenza delle Province i seguenti compiti e funzioni:

a) la programmazione dell'uso delle risorse a livello provinciale e la regolamentazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di competenza provinciale;

b) il mappaggio biologico dei corsi d'acqua;

c) la predisposizione del catasto dei pozzi e degli scarichi a livello provinciale;

d) il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico a mare e nelle acque di transizioni, nel sottosuolo, nel suolo e nei corpi idrici superficiali, da insediamenti civili superiori a 50 vani o 5.000 metri cubi o 100 abitanti equivalenti, da aziende zootecniche aventi un carico di bestiame superiore a 40 quintali di peso vivo per ettaro e da allevamenti ittici produttivi o assimilabili ai civili;

e) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle sostanze indicate nell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92;

f) il controllo degli scarichi con il supporto degli organismi di cui all'articolo 9 della Legge 21 giugno 1994, n. 61.

   

Art. 45
Conferimenti ai Comuni 

1. Sono di competenza dei Comuni tutti gli altri compiti e funzioni, in particolare:

a) i regolamenti fognari comunali;

b) la regolamentazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di competenza comunale;

c) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubbliche fognature di reflui civili e produttivi e degli scarichi provenienti da insediamenti di tipo abitativo inferiori a 5.000 metri cubi o 50 vani.

   

Sez.  III  
Inquinamento atmosferico

Art. 46
Funzioni di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) la pianificazione in materia di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria e la conseguente programmazione dell'uso delle risorse;

b) la fissazione dei valori dell'aria nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate;

c) la fissazione dei valori delle emissioni in impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee di indirizzo indicate dallo Stato;

d) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e rilevazione degli inquinanti atmosferici;

e) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

f) la predisposizione delle relazioni annuali sulla qualità dell'aria;

g) la definizione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e per la regolamentazione delle attività a ridotto inquinamento atmosferico;

h) il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti industriali ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

   

Art. 47
Conferimenti alle Province 

1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni:

a) la gestione delle reti di rilevamento della qualità dell'aria esistenti e il loro eventuale adeguamento e potenziamento, sulla base delle indicazioni del piano regionale nonché la valutazione dei dati di rilevamento provenienti da reti locali pubbliche e private insistenti sul territorio provinciale;

b) le autorizzazioni (e l'esercizio di tutte le attività connesse a tale potestà autorizzatoria) alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 derivanti da impianti artigianali, piccole imprese e attività di servizio per i nuovi impianti, nonché per quelli già esistenti sulla base di atti di indirizzo e coordinamento della Regione;

c) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni.

   

Art. 48
Conferimento ai Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni regionali e provinciali inerenti le emissioni in atmosfera, nonché gli altri compiti e funzioni non spettanti ad altri enti locali compresi quelli inerenti la rilevazione e il controllo delle emissioni provenienti da sorgenti mobili.

   

Sez. IV
Inquinamento acustico

Art. 49
Funzioni di competenza della Regione

1. E' di competenza della Regione la normazione attuativa della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e la predisposizione del piano triennale di intervento di bonifica dell'intervento acustico.

   

Art. 50
Conferimenti alle Province

1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni:

a) il controllo e la vigilanza per il rispetto della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nel proprio ambito territoriale, da esercitarsi con il supporto degli organismi di cui alla Legge 21 gennaio 1994, n. 61 (agenzie regionali per l'ambiente);

b) concessione di contributi ai Comuni per l'organizzazione di sistemi di monitoraggio acustico nonché per l'attuazione delle misure previste nei piani di risanamento;

c) l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei singoli Comuni nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

   

Art. 51
Conferimenti ai Comuni

1. Sono di competenza del Comune tutti gli altri compiti e funzioni e in particolare:

a) la classificazione del proprio territorio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, per l'applicazione dei valori di qualità;

b) l'adozione dei piani di risanamento acustico nei modi e nei termini di cui all'articolo 7 della Legge n. 447 del 1995;

c) l'individuazione di valori limite di 0. inferiori rispetto a quelli determinati ai sensi della classificazione di cui al comma 1 qualora il proprio territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, secondo gli indirizzi dettati dalla Regione;

d) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi;

e) la richiesta di documentazione di cui all'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995;

f) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;

g) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

   

Sez. V
Gestione dei rifiuti
 

Art. 52
Funzioni di competenza della Regione 

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) la pianificazione regionale della gestione dei rifiuti e della bonifica delle aree inquinate e la programmazione dell'utilizzo delle relative risorse;

b) la predisposizione di norme attuative di quelle statali;

c) l'azione di promozione  e di incentivazione a livello regionale delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti.

   

Art. 53
Conferimenti alle Province

1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni:

a) la pianificazione provinciale degli interventi nel settore e la definizione delle priorità degli stessi al fine di garantire una gestione unitaria nel proprio ambito territoriale secondo i criteri e le finalità degli indirizzi regionali nonché la definizione della disciplina delle forme di gestione dei rifiuti e la regolamentazione delle relative procedure;

b) l'approvazione dei progetti di gestione dei rifiuti e l'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività, compreso l'utilizzo dei fanghi in agricoltura;

c) il controllo periodico e la verifica degli interventi di bonifica, di tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti;

d) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'ammissione alle procedure semplificate di cui al D.Lgs n. 22/97, nonché l'iscrizione negli appositi registri delle imprese e degli enti sottoposti a dette procedure e relativi controlli;

e) l'indicazione delle modalità organizzative delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti e la promozione delle attività di riutilizzo e di recupero;

f) l'individuazione, sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;

g) l'autorizzazione di cui al D.Lgs n. 95/92 concernente gli oli usati;

h) l'esercizio delle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti attribuite dal regolamento CEE n. 259/93 alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;

i) le autorizzazioni alla bonifica e al ripristino dei siti inquinati laddove gli interventi riguardino aree comprese nel territorio di più Comuni;

l) la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti da bonificare.

   

Art. 54
Conferimenti ai Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni tutti gli altri compiti e funzioni e in particolare:

a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa;

b) l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 21 del D.Lgs. n. 22/1997;

c) l'istituzione dei servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.

   

CAPO  IV
RISORSE IDRICHE E DIFESE DEL SUOLO

Art. 55
Funzioni di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) la predisposizione del piano regionale di bacino, del piano delle acque, del piano regionale di risanamento delle acque e del piano regolatore generale  degli acquedotti, nonché i poteri di direttiva e di vigilanza sui soggetti coinvolti nell'attuazione dei medesimi piani;

b) l'aggiornamento periodico del bilancio idrico;

c) le concessioni per grandi derivazioni di cui all'articolo 6 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 775, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, nonché quelle per uso industriale;

d) il riordino delle utenze e la determinazione dell'entità delle tariffe, limitatamente agli enti distributori;

e) la programmazione delle spese connesse alla gestione delle risorse idriche e alla manutenzione delle relative opere;

f) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione degli impianti di acquedotto fognatura e depurazione;

g) la promozione della ricerca, della valorizzazione, della utilizzazione e della tutela delle risorse idriche.

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Art. 56
Conferimenti alle Province 

1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni:

a) i piani di tutela delle acque e di tutela del suolo nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento;

b) le concessioni di estrazioni del materiale litoide dai corsi d'acqua;

c) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

d) l'attività di polizia idraulica e delle acque;

e) la concessione delle licenze di cui all'articolo 3.

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Art. 57
Conferimenti ai Comuni

1. Sono di competenza del Comune tutti gli altri compiti e funzioni e in particolare:

a) l'istruttoria per la concessione delle licenze per le piccole derivazioni, per la ricerca e l'utilizzo delle acque sotterranee e per lo scavo dei pozzi per l'attingimento temporaneo delle acque nonché quelle relative alla localizzazione dei vasconi freatici;

b) il rilascio delle piccole concessioni di superfici e pertinenze di corsi d'acqua pubblici (concessioni per uso erbatico e falcio erba, per taglio piante e canne).

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Relazioni

Articoli dal n.1 al n.18

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Articoli dal n.58 al n.69

Articoli dal n.70 al n.78

Articoli dal n.79 al n.90