CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore - PIRISI - DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO

il 4 gennaio 2000

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali


ARTICOLI DAL N.70 AL N.78

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO  IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ'  

CAPO  I
TUTELA DELLA SALUTE

Art. 70
Funzioni di competenza regionale

1. Appartengono alla competenza della Regione i compiti e le funzioni indicati dalla Legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 ed in particolare:

a) la predisposizione  e la gestione del piano sanitario regionale e dell'atto annuale di adeguamento;

b) la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti annuali di riparto e attribuzione dei finanziamenti in parte corrente alle Aziende USL e ospedaliere e alle Università degli Studi;

c) la predisposizione  e l'adozione dei piani dì investimento per interventi in conto capitale a favore delle Aziende USL e ospedaliere e delle Università;

d) la predisposizione e l'adozione di provvedimenti di finanziamento, anche di assegnazione statale, da destinare alla realizzazione di progetti obiettivo previsti dal piano sanitario regionale e dal piano sanitario nazionale, nonché da programmi di settore;

e) la ripartizione per Province dei finanziamenti per la costruzione, la ristrutturazione e il completamento dei mattatoi, sentiti i criteri proposti - entro 30 giorni dalla richiesta - dalle conferenze di azienda di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1995;

f) la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti delle Aziende USL e ospedaliere per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite;

g) la valutazione delle esigenze formative e l'indicazione dei criteri per la predisposizione di programmi per la formazione di base e continua nonché per la riqualificazione del personale dipendente e convenzionato impegnato nei servizi sanitari;

h) la quantificazione del fabbisogno di operatori sanitari;

i) l'incentivazione dell'attività formativa di competenza delle Università degli Studi, anche attraverso borse di studio da destinare all'attività di formazione e di specializzazione degli operatori;

l) il finanziamento di programmi di studio e di ricerca sulle condizioni di salute della popolazione;

m) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici e le altre funzioni strumentali alla programmazione regionale, ed in particolare quelle attinenti il funzionamento della Commissione regionale per la programmazione sanitaria;

n) l'indicazione dei criteri generali per la definizione delle piante organiche delle Aziende USL e ospedaliere;

o) l'indicazione dei criteri per la revisione delle piante organiche delle farmacie;

p) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie ad assicurare omogeneità:

1) nell'attuazione degli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria regionale e nei piani riferiti a specifici settori d'intervento;

2) nell'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario regionale;

3) nell'applicazione e nella gestione degli accordi per i medici di base, gli specialisti ambulatoriali, i biologi, i chimici e gli psicologi;

4) nell'applicazione e la gestione dell'accordo collettivo relativo ai rapporti con le farmacie convenzionate nonché nell'attuazione della normativa sull'assistenza farmaceutica.

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Art. 71
Funzioni di controllo, verifica e vigilanza della Regione 

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) l'approvazione dei provvedimenti annuali e pluriennali di programmazione sanitaria delle Aziende USL e ospedaliere di cui alla lLegge regionale 24 marzo 1997,  n. 10;

b) il controllo sugli atti deliberativi delle Aziende USL e ospedaliere ai sensi dell'articolo 54 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995 nonché dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1986 e 14 del 1995;

c) le verifiche e le valutazioni dell'attività di controllo di gestione e di qualità di cui all'articolo 58 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995;

d) gli interventi ispettivi, di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle Aziende sanitarie e dagli altri soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale.

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Art. 72
Funzioni amministrative di competenza regionale

1. Rimangono alla competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 gennaio 1997;

b) la determinazione e l'aggiornamento del tariffario delle prestazioni ospedaliere e specialistiche;

c) l'aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero regionale;

d) l'erogazione di contributi per convegni e congressi di valenza regionale, nazionale e internazionale;

e) la gestione dell'albo nazionale degli enti ausiliari operanti nel campo delle tossicodipendenze, nonché del registro delle attività e dei programmi speciali.

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Art. 73
Conferimenti alle Aziende sanitarie

1. Sono conferite alle Aziende sanitarie le seguenti funzioni:

a) il rilascio delle autorizzazioni sanitarie al funzionamento di cui all'articolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1997;

b) il riparto dei finanziamenti attribuiti dalla Regione  e la concessione dei relativi contributi per il funzionamento e il potenziamento dei centri per la lotta contro le malattie sociali di cui alla legge regionale n. 11 del 1997;

c) le autorizzazioni per l'esercizio delle attività termali;

d) l'erogazione di sussidi per malattie sociali dovute per gli hanseniani, i malati di T.B.C., gli invalidi di guerra;

e) le erogazioni di contributi alle associazioni di volontariato di cui alla Legge regionale n. 39 del 1993 e articolo 118 della legge regionale n. 11 del 1988;

f) l'erogazione del contributo straordinario a pazienti in condizioni particolarmente disagiate e che hanno dovuto contrarre dei prestiti per prestazioni sanitarie autorizzate all'estero di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 1991;

g) l'erogazione del contributo per il trasporto della salma in caso di decesso del paziente che usufruisce di prestazioni sanitarie autorizzate in ambito nazionale e all'estero di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 1991;

h) la concessione delle indennità di residenza e integrativa alle farmacie rurali di cui alla Legge 8 marzo 1968 n. 22 e alla legge regionale n. 12 del 1984;

i) l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di carattere igienico-sanitario; depenalizzate ai sensi della Legge 689/81 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571;

l) l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione delle acque minerali di cui al D.Lgs. n. 105 del 1992;

m) l'autorizzazione alla produzione, commercio e deposito di gas quali additivi alimentari di cui agli articoli  59 e 60 del D.P.R. 327 del 1980;

n) la disciplina sanzionata in relazione alla violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e negli ambienti di vita (depenalizzazione) di cui al D. Lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994;

o) la corresponsione delle indennità spettanti per animali abbattuti di cui alla Legge n. 218 del 1988;

p) l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione delle farmacie;

q) l'autorizzazione all'apertura di farmacie e di dispensari farmaceutici;

r) l'autorizzazione all'apertura di strutture per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano;

s) l'erogazione di prestazioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica;

t) le autorizzazioni di assistenza ospedaliera indiretta e di assistenza sanitaria all'estero;

u) la rilevazione delle esigenze formative e la proposizione alla Regione dei criteri da adottarsi per la predisposizione dei programmi per la formazione di base;

v) ogni altra funzione amministrativa attribuita alla Regione dalla normativa e non ricompresa tra quelle indicate all'articolo 4.

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CAPO  II
SERVIZI SOCIALI

 Art. 74
Funzioni di competenza regionale

1. Appartengono alla competenza della Regione i compiti e le funzioni indicati dalla Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni, ed in particolare:

a) la predisposizione del piano socio-assistenziale regionale e la determinazione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 1993 dei criteri di riparto del fondo socio-assitenziale;

b) la verifica e la predisposizione dell'aggiornamento del piano regionale socio-assistenziale;

c) la relazione annuale sullo stato di attuazione dei servizi socio-assistenziali;

d) la valutazione della rispondenza agli indirizzi del piano regionale dei programmi comunali annuali e dei progetti obiettivo;

e) la ripartizione tra Province degli stanziamenti di parte corrente da destinare al finanziamento di progetti obiettivo e di quelli in conto capitale da destinare alla realizzazione di strutture socio-assistenziali;

f) la rilevazione delle esigenze formative e la predisposizione di programmi per la formazione di base e continua nonché per la riqualificazione del personale impiegato nei servizi sociali;

g) la predisposizione dell'aggiornamento del regolamento di attuazione della Legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali;

h) la programmazione degli interventi in materia di immigrazione in attuazione della legislazione statale;

i) le funzioni strumentali alla programmazione concernenti:

1) la gestione del sistema informativo socio-assistenziale;

2) l'effettuazione di studi e ricerche sulle cause che determinano situazioni di bisogno;

3) il funzionamento della Consulta regionale per i servizi socio-assitenziali.

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Art. 76
Funzioni conferite alle Province 

1. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni:

a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della Legge regionale n. 4 del 1988 e del Titolo IV del D.P.G.R. n. 12 del 1989;

b) l'iscrizione al registro regionale dei soggetti privati che operano nel settore socio-assistenziale di cui all'articolo 42 della Legge regionale n. 4 del 1988 e dell'articolo 25 del D.P.G.R. n. 12  del 1989;

c) l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, la revisione del registro e la cancellazione dal registro di cui agli articoli 6, 7 e 8 della Legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;

d) la promozione dell'associazione tra i comuni per la gestione congiunta degli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lett. g), e 13 della Legge regionale n. 4 del 1988;

e) la promozione e il coordinamento delle risorse socio-assistenziali erogate da enti diversi di cui all'articolo 9, comma 2, lett.c) della Legge regionale n. 4 del 1988;

f) la promozione di servizi e strutture di aggregazione sociale, d'intesa con i Comuni, di cui all'articolo 25 della Legge regionale n. 4 del 1988;

g) la promozione della conoscenza, della tutela del patrimonio etnico e culturale nonché dell'integrazione sociale delle popolazioni nomadi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 9 del 1988;

h) la promozione di servizi socio-assistenziali in favore di persone affette da patologie psichiatriche o da minorazione psichica di cui all'articolo 1 della Legge regionale n. 15 del 1992;

i) la vigilanza e il controllo degli interventi in materia di immigrazione, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

l) il sostegno finanziario alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi ed enti affini.

2. Sono demandate alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo degli organi amministrativi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 480 del 1975.

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Art. 77
Funzioni conferite ai Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni i seguenti compiti e funzioni:

a) la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della Legge regionale 25 novembre 1983, n. 27;

b) la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della Legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1993, n. 43;

c) la concessione e l'erogazione di sussidi agli utenti affetti da patologie psichiatriche di cui alle leggi regionali n. 15 del 19 e n. 20 del 1997.

 

2.  E' conferito al Comune di Sassari il sostegno finanziario all'Istituto Medico Pedagogico "Gesù Nazareno".

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Art. 78
Norma finanziaria

1. Per gli anni 1999 e 2000 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui all'articolo 77 sono assegnate ai Comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998, attraverso corrispondente riduzione del capitolo 12001/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e contestuale istituzione di un nuovo capitolo (04020/02) nello stato di previsione dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.

2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in scadenza.

3. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della Legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni. 

4. Con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono qualificate e trasferite ai Comuni le risorse necessarie per:

a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della Legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni;

b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle Aziende USL, trasferite ai Comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;

c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'articolo 14 della Legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.

5. I Comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.

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Relazioni

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