CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore - PIRISI - DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO

il 4 gennaio 2000

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali


ARTICOLI DAL N.19 AL N.39

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV  
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 19
Competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione i compiti e le funzioni di vigilanza sul mancato funzionamento o costituzione degli organi camerali nonché sullo scioglimento dei consigli camerali.

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 Art. 20
Conferimento delle funzioni esercitate dalle Camere di commercio

1. Le funzioni amministrative indicate negli articoli. 44 e 51 del D.P.R. 19.06.1979 n. 348, anche se attualmente ancora esercitate dalle Camere di commercio, sono conferite alle Province, salvo quelle espressamente conferite ai Comuni dall'articolo 21.

2. Sono inoltre conferiti alle Province:

a) il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'abbattimento degli alberi di ulivo per i quali sia stata preventivamente accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili ovvero di quelli che, per l'eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto;

b) la facoltà di imporre l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo in sostituzione di quelli per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento.

 

 

Art. 21
Conferimenti ai Comuni

1. Sono conferiti ai Comuni i seguenti compiti e funzioni:

a) l'assenso ai vivai e agli stabilimenti con sede nel Comune alla produzione a scopo di vendita e alla vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento di cui all'articolo 2 della Legge 22 maggio 1973 n. 269;

b) l'assenso agli stabilimenti con sede nel Comune alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri di cui alla Legge 25 novembre 1971 n. 1096, così come modificata dalla Legge 20 aprile 1976 n. 195;

c) l'assenso all'esercizio, al trasferimento e alla trasformazione di molini per uso umano e zootecnico;

d) l'assenso all'impianto di nuovi panifici, nonché alla trasformazione e ai trasferimenti degli stessi;

e) l'assenso all'autorizzazione per la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini, nonché alla gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti.

 

 

CAPO V
COMMERCIO, FIERE  E  MERCATI

Art. 22
Funzioni di competenza regionale

1. Sono conservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) programmazione e pianificazione territoriale dello sviluppo commerciale, ivi comprese le attività di cui all'articolo 41, lett. a), del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;:

b) disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa ed ambulante incluse quelle concernenti i mercati all'ingrosso ed alla produzione, nonché le attività fieristiche, le mostre e d i mercati, e le relative incentivazioni reali, creditizie e finanziarie;

c) coordinamento e vigilanza dell'attività di incentivazione creditizia e finanziaria della produzione e dello sviluppo commerciale;

d) le funzioni di promozione commerciale delle attività e dei prodotti sardi in generale.

 

 

CAPO VI
TURISMO
 

Art. 23
Funzioni di competenza regionale

1. Sono conservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) programmazione e pianificazione territoriale dello sviluppo turistico e dell'industria alberghiera;

b) pianificazione territoriale relativa all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348;

c) disciplina dell'attività di esercizio dei servizi turistici e dell'industria alberghiera e delle relative incentivazioni reali, creditizie e finanziarie;

d) coordinamento e vigilanza dell'attività di incentivazione creditizia e finanziaria della produzione e dello sviluppo turistico e alberghiero;

e) le funzioni di promozione turistica ed agrituristica delle risorse della Sardegna di rilevanza unitaria regionale.

 

 

Art. 24
Conferimenti alle Province

1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) il ricevimento delle denunce e l'istruttoria in materia di tariffe di tutte le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22;

b) la determinazione delle tariffe soggette a controllo per le prestazioni di coloro che esercitano le professioni indicate all'articolo 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) gli esami di abilitazione, la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e il rilascio degli attestati di abilitazione per l'esercizio delle professioni indicate all'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 e all'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;

d) la promozione turistica e agrituristica delle risorse di rilevanza provinciale.

2. Sono altresì di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la promozione della conoscenza delle bellezza naturali e artistiche della Sardegna relativamente al proprio territorio.

 

 

Art. 25
Conferimenti ai Comuni

1. Nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 9 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, i Comuni provvedono alla valorizzazione turistica del proprio territorio.

2. Nell'esercizio di tali attività i Comuni provvedono in particolare:

a) all'erogazione dei contributi e dei sussidi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 1955, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

b) all'esercizio delle attività di cui all'articolo 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

c) all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge regionale 14 maggio 1984, n. 32;

d) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle agenzie di viaggi e turismo, delle loro filiali e succursali, anche a carattere stagionale, ivi comprese le funzioni relative alla determinazione del deposito cauzionale e della garanzia assicurativa;

e) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;

f) alla vigilanza e al controllo sulle attività turistiche e ricettive svolte nel territorio comunale dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della Legge n. 217 del 1983;

g) alla vigilanza e al controllo sulle attività non professionali di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 11 della Legge n. 217 del 1983, a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi associativi di cui all'articolo 10 della medesima legge che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

 

 

CAPO VII
LAVORO

Art. 26
Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni di programmazione e di coordinamento degli interventi con riflessi occupazionali nel territorio regionale;

b) la distribuzione alle Province delle risorse finanziarie per gli interventi ordinari e straordinari in materia di occupazione;

c) l'erogazione dei contributi alle organizzazioni confederali regionali dei lavoratori, ai sensi della legge regionale 28 aprile1978, n. 31;

d) i finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale di enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale ai sensi della legge regionale n. 13 del 1978;

e) il sostegno finanziario alle organizzazioni regionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi della legge regionale n. 29 del 1956.

 

 

Art. 27
Conferimenti alle Province

1. Spettano alle Province, che li esercitano nel rispetto degli indirizzi regionali, i seguenti compiti e funzioni:

a) di programmazione e di indirizzo in ordine agli interventi ordinari e straordinari ricadenti nel proprio ambito;

b) di distribuzione delle risorse finanziarie relative agli interventi di cui alla lett. a) - nell'ambito degli indirizzi regionali - ai Comuni, alle associazioni e ai consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e agli altri enti locali.

2. Spettano altresì alle Province:

a) le funzioni di gestione degli interventi ordinari e straordinari di rilevanza provinciale;

b) le funzioni di controllo, secondo la legislazione vigente, degli interventi ordinari e straordinari in materia di occupazione.

 

 

Art. 28
Conferimenti ai Comuni

1. Spettano ai Comuni i compiti e le funzioni di programmazione - secondo gli indirizzi regionale e provinciali - e quelli di gestione degli interventi ordinari e straordinari in materia di occupazione ricadenti nel proprio territorio.

 

 

CAPO VIII
COOPERAZIONE SOCIALE
 

Art. 29
Funzioni della Regione 

1. La Regione, acquisite le istanze delle organizzazioni settoriali, elabora - d'intesa con le Province - i piani di spesa e di finanziamento dei tipi di intervento per favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'attività cooperativistica a livello regionale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Spetta altresì alla Regione, che la esercita nelle forme e modalità previste dalla legislazione vigente, la vigilanza sull'impiego delle somme erogate dalle Province, ai sensi dell'articolo successivo.

 

 

Art. 30
Conferimenti alle Province

1. Spetta alle Province:

a) l'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionale, per favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'attività cooperativistica nel territorio provinciale;

b) la tenuta dell'Albo delle cooperative di cui alla Legge regionale n. 16 del 1997.

 

 

 CAPO  IX
EMIGRAZIONE

Art. 31
Funzioni della Regione

1. Sono di competenza regionale:

a) la formazione dei piani annuali e pluriennali degli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde residenti nell'Italia continentale e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti;

b) il sostegno finanziario al funzionamento delle associazioni regionali di tutela degli emigrati operanti in Sardegna e fuori.

 

 

Art. 32
Conferimenti alle Province

1. Spettano alle Province:

a) le funzioni e i compiti - da esercitare nel rispetto della programmazione regionale- relativi alla programmazione e alla gestione degli interventi economici a favore degli emigrati che rientrano nell'isola;

b) le funzioni e i compiti - da esercitare d'intesa con la Regione - relativi alla  programmazione in Italia e all'estero di manifestazioni culturali e promozionali presso le comunità dei sardi residenti in Italia e all'estero.

 

 

Art. 33
Conferimento ai Comuni

1. Spettano ai Comuni:

a) i compiti di assistenza sociale e finanziaria e di rimborso spese agli emigrati che rientrano in patria e il trasporto salme dei sardi deceduti in Italia e all'estero;

b) i rimborsi spese ai sardi emigrati che ritornano temporaneamente in Sardegna per l'esercizio del voto.

 

 

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE  

CAPO   I
TERRITORIO E URBANISTICA
 

Art. 34
Funzioni di competenza regionale 

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) gli atti di pianificazione indicati dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 nei quali vengono recepiti i vincoli preordinati al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela e utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale, nonché la verifica della rispondenza della programmazione provinciale agli atti di indirizzo e programmazione;

b) la realizzazione di rilevamenti aerofotogrammetrici con particolare riguardo alle zone costiere, ai centri storici ed alle aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza, nonché l'allestimento di un sistema informativo e cartografico per la pianificazione territoriale;

c) il censimento e il monitoraggio delle opere abusive;

d) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989 finalizzati alla realizzazione di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi, in attuazione della pianificazione urbanistica territoriale;

e) il rilascio dei pareri in merito alla realizzazione di opere pubbliche e/o di preminente interesse pubblico su iniziativa dello Stato o dei suoi concessionari.

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Art. 35
Conferimenti alle Province 

1. Sono di competenza della Provincia i seguenti compiti e funzioni:

a)  i piani urbanistici aderenti alla realtà del proprio ambito contemplati all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1989 e compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) l'approvazione dei piani regolatori portuali;

c) il rilascio dell'autorizzazione ai Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione (approvati) a formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi;

d) l'azione di vigilanza sulla rispondenza dei piani urbanistici alle prescrizioni regionali, nonché sulla loro corretta attuazione e, in collaborazione con l'amministrazione comunale, sull'eventuale insorgenza di fenomeni di abusivismo;

e) la concessione ai Comuni che ne facciano richiesta dei mezzi meccanici con relativo personale addetto per la demolizione delle opere abusive;

f) la promozione della conoscenza diffusa delle norme urbanistiche che regolano l'attività edilizia, la disciplina e l'uso del territorio;

g) l'intervento sostitutivo conseguente all'inerzia del Sindaco sull'istanza di concessione edilizia e del Consiglio comunale sull'istanza di autorizzazione a lottizzare;

h) il rilascio del nulla-osta per la realizzazione di edifici e impianti pubblici, o di interesse pubblico, in deroga al piano regolatore.

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Art. 36
Conferimenti ai Comuni

1. Sono di competenza del Comune tutti gli altri compiti e funzioni e in particolare:

a) l'adozione di piani urbanistici comunali e intercomunali finalizzati a pianificare l'uso del proprio territorio nel rispetto degli obbiettivi regionali e dei piani urbanistici provinciali;

b) il rilascio delle concessioni edilizie;

c) l'azione di vigilanza sull'eventuale insorgenza di fenomeni di abusivismo;

d) l'adozione di provvedimenti sanzionatori per le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali.

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CAPO II
TUTELA DEL PAESAGGIO  

Art. 37
Funzioni di competenza regionale

1. Sono di competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni:

a) l'apposizione dei vincoli di cui all'articolo 1 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) i piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della Legge n. 1497 del 1939 e all'articolo 10 della Legge regionale n. 45 del 1989;

c) gli atti di pianificazione urbanistica generale e attuativa ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 1497 del 1939 e agli articoli 10, 16 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificati dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765;

d) i controlli e gli altri provvedimenti di cui agli articoli. 7 e 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28;

e) la comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 della Legge n. 1497 del 1939;

f) l'acquisizione delle opere abusive in zone vincolate, ai sensi degli articoli 10 e 13 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

 

 

Art. 38
Conferimenti alle Province

1. Sono di competenza della Provincia i compiti e le funzioni inerenti la pianificazione territoriale di coordinamento ai sensi della Legge n. 1497 del 1939 e della Legge 8 agosto 1985, n. 431, a tutela delle bellezze naturali insistenti sul proprio ambito territoriale.

 

 

Art. 39
Conferimenti ai Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni tutti gli altri compiti e funzioni e in particolare quelli attuativi della pianificazione paesistica in sede di redazione dei piani urbanistici comunali, nonché la proposizione di modifiche e integrazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

2. Sono inoltre di competenza dei Comuni i compiti e le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.

 

 


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