Regolamento del Consiglio regionale

Capo XVIII

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

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Art. 124
Finalit� e procedure

1. Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 125, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

 

 

Art. 125
Commissione d'inchiesta

1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione � nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio pu� delegare la nomina al Presidente.

2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio pu� disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

4. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorch� un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.

5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta � iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.

6. E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonch� agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.

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