Regolamento del Consiglio regionale
Capo XVIII
DELLE INCHIESTE CONSILIARI
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Art.
124
Finalit� e procedure
1. Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 125, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.
Art.
125
Commissione d'inchiesta
1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione � nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio pu� delegare la nomina al Presidente.
2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio pu� disporre inchieste in materia di competenza della Regione.
4. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorch� un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.
5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta � iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.
6. E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonch� agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.
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versione integrale del Regolamento
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali