Regolamento del Consiglio regionale
Capo XIX
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
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Art.
126
Nomine in organi collegiali
1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per la nomina di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali ciascun Consigliere vota per uno dei membri da eleggersi.
2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ci� sia possibile.
3. Si intendono nominati coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parit� di voti � eletto il pi� anziano di et�.
4. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo � fatto in seduta pubblica.
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versione integrale del Regolamento
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali