Regolamento del Consiglio regionale
Capo XII
DELLE PROCEDURE D'URGENZA
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Art.
100
Inserimento nella programmazione bimestrale
1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque Consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un Consigliere per Gruppo per non pi� di cinque minuti.
2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.
2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente.�
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1
Comma
aggiunto il 22 settembre
2005.
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1. Il Presidente della Giunta o il Consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per l'esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.
2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approvazione, i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 100 e dal comma 4 dell'articolo 48, sono ridotti alla met�.
Art.
102
Iscrizione immediata all'ordine del giorno
1. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimit� la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.
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versione integrale del Regolamento
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XII - Delle procedure d'urgenza
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali