Regolamento del Consiglio regionale
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Testo approvato
nella seduta antimeridiana del 22 luglio 1988.
Modificato nelle sedute del 23 febbraio 1993,
25 febbraio e 9 marzo 1999, 4 ottobre 2000,
22 settembre 2005, 11 dicembre 2012 e 22 luglio
2013
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Capo I
DEGLI ATTI PRELIMINARI
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Art. 1
Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei
Consiglieri
1. I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
Art. 2
Ufficio di Presidenza provvisorio
1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio � presieduto provvisoriamente dal Consigliere pi� anziano di et�.
2. I quattro Consiglieri pi� giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.
3. Il Presidente provvisorio proclama eletti Consiglieri i candidati che subentrino agli optanti tra pi� collegi o agli optanti per i due rami del Parlamento. A tal fine sospende la seduta e convoca subito l'Ufficio di Presidenza provvisorio per procedere ai relativi accertamenti.
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versione integrale del Regolamento
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I - Degli atti preliminari
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali