Regolamento del Consiglio regionale
Capo XXIV
DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO
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Art.
131
Uffici e personale del Consiglio
1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonch� il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.
2. Una pianta organica, approvata dall'Ufficio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.
3. Regolamenti speciali approvati dall'Ufficio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.
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versione integrale del Regolamento
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali