Regolamento del Consiglio regionale
Capo XIII
DELLE PETIZIONI
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Art.
103
Modalit� di presentazione
1. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, pu� inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o espongano comuni necessit�, purch� accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.
2. Le petizioni vengono quindi comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni Consigliere pu� prenderne visione.
1. Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge gi� assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti propongono al Consiglio la presa in considerazione o la archiviazione.
2. Nel caso di presa in considerazione il Consiglio pu� deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.
3. Se uno o pi� Consiglieri su una o pi� petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.
4. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.
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versione integrale del Regolamento
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali