CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
TESTO UNIFICATO N. 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (PARTE I), 9/STAT (PARTE I), 12/STAT (PARTE I), 13/STAT (PARTE I)
PARTE I/A - STRALCIO
Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna
Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 19 luglio 2012
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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio, relatore - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - PITEA - SORU - STERI
pervenuta il 23 ottobre 2012
1. Iter di approvazione in Commissione
Il testo approvato è frutto di una elaborazione scaturita da un lungo dibattito, sul tema delle riforme, che ha preso avvio fin dall'inizio della Quattordicesima Legislatura.
In una prima fase il tema, già discusso durante l'attività della Prima Commissione, in seguito alla presentazione di numerose mozioni, è stato oggetto di una apposita sessione di lavori dell'Aula, iniziata nell'autunno del 2010. Alla conclusione della sessione, il 18 novembre del 2010, è stato approvato l'ordine del giorno n. 41, presentato da tutti i presidenti dei gruppi consiliari: con questo atto di indirizzo politico il Consiglio ha demandato alla Prima Commissione il compito di delineare un percorso per la riforma dello Statuto speciale e di individuare gli altri principali temi sui quali incentrare le riforme, quali la legge statutaria e l'organizzazione regionale.
L'ordine del giorno n. 41 è stato inserito nei lavori della Prima Commissione (integrata con i Presidenti di gruppo, secondo quanto previsto dal medesimo ordine del giorno) fin dai primi mesi dell'anno 2011.
Avviata la discussione, nella seduta del 30 marzo 2011 la Commissione aveva inizialmente stabilito di procedere all'esame dell'argomento attraverso la costituzione di due sottocommissioni, una per la riforma dello Statuto speciale, l'altra per l'esame degli ambiti da disciplinare con legge statutaria.
Dal settembre del 2011, in Commissione, l'argomento delle riforme si è focalizzato sul tema della composizione del Consiglio regionale e, in particolare, sull'esigenza (dettata dalla necessità di contenere e razionalizzare la spesa) di ridurre il numero dei consiglieri. L'esame si è concluso con l'approvazione e la conseguente presentazione al Parlamento, di una proposta di legge costituzionale da parte del Consiglio regionale che prevede la riduzione del numero dei consiglieri da ottanta a sessanta.
In seguito a ciò, fin dalle prime sedute del 2012, la Commissione ha proseguito il mandato del Consiglio, conferito con l'ordine del giorno n. 41, con l'esame di tutte le proposte di legge vertenti sulle riforme istituzionali. Tali proposte sono state riordinate per diversi ambiti: proposte di legge costituzionale di riforma dello Statuto e di istituzione della cosiddetta Assemblea costituente, proposte di legge regionale sulla Consulta per la riforma dello Statuto, proposte di legge statutaria, proposte di legge sull'organizzazione amministrativa regionale, proposte su alcuni aspetti dell'ordinamento degli enti locali. Ha quindi proceduto a nominare i relatori interni per ciascuno dei suddetti ambiti.
Dal marzo del 2012, la Commissione - anche in seguito alle sollecitazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo manifestate nell'ambito della programmazione bimestrale dei lavori - ha concentrato le proprie attività sull'esame delle proposte di legge statutaria. A tal fine, stabilendo di procedere all'esame congiunto delle proposte di legge statutaria fino ad allora presentate, la Commissione ha adottato un primo testo base contenente alcune opzioni sulla disciplina dei rapporti tra gli organi di governo della Regione e del sistema elettorale, rinviando l'esame di altri argomenti di competenza della fonte statutaria - quali, ad esempio, gli strumenti di partecipazione popolare, il sistema delle fonti regionali, gli organi di garanzia statutaria, i rapporti tra la Regione e gli enti locali - attraverso lo stralcio delle relative proposte.
Dopo aver ulteriormente discusso su alcuni aspetti fondamentali della disciplina, la Commissione ha proseguito l'iter adottando un secondo testo base, predisposto dal relatore interno, che conteneva scelte maggiormente definite secondo le indicazioni scaturite dalla discussione in Commissione quali l'elezione diretta del Presidente della Regione.
Concluso l'esame degli articoli, nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2012 la Commissione ha infine licenziato il testo per l'Aula, dopo aver stabilito di stralciare la parte relativa alle pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive, con l'intento di approfondire l'argomento in Aula, e la parte relativa alla disciplina del procedimento e dell'organizzazione delle elezioni (il cui testo, licenziato nella medesima seduta, dovrà seguire, per volontà della Commissione, l'iter legislativo ordinario).
Il testo per l'Aula è stato licenziato a maggioranza.
2. I contenuti
Il testo è una legge "statutaria" che va incontro a una procedura di approvazione rinforzata con maggioranza qualificata e serve a disegnare compiti e rapporti degli organi regionali (Consiglio, Presidente e Giunta) in stretta connessione con il sistema elettorale e, quindi, con il mandato popolare.
La Commissione, da ultimo, aveva avuto mandato a dare priorità alla riforma del sistema elettorale, per apportarvi modifiche anche parziali in modo da evitare di tornare al voto con un sistema non convincente per molti profili. Si voleva dar maggior rilievo alla scelta degli elettori e abolire il listino e il meccanismo del premio impostato sull'aumento dei seggi, mantenendo però un quadro di stabilità e rappresentatività.
La Commissione, facendo leva sul dibattito già svolto e in considerazione della necessaria concatenazione fra sistema elettorale e forma di governo, ha ritenuto di poter allargare la proposta anche ad altri temi nella ricerca di un accordo ampio fra le forze politiche. Ciò del resto, come già accennato, in coerenza con l'ordine del giorno dell'Aula n. 41 che richiedeva un insieme coordinato di proposte per i diversi aspetti delle riforme.
Il testo alla fine licenziato si compone di tre grandi parti:
- i rapporti fra organi e l'articolarsi dei poteri e delle funzioni fra di essi in un assetto il più possibile equilibrato;
- il sistema elettorale con elezione diretta del Presidente della Regione contestuale al Consiglio regionale in modo da garantire una maggioranza stabile senza penalizzare la rappresentatività del Consiglio;
- il regime delle ineleggibilità, delle incompatibilità e dei doveri nell'esercizio delle funzioni pubbliche.L'intento è di dar vita ad un sistema equilibrato, nella chiarezza della scelta degli elettori e nella trasparenza delle posizioni, in cui il sistema elettorale si integra e si spiega alla luce del quadro dei rapporti fra poteri ed organi e delle rispettive responsabilità.
Restano fuori altri aspetti come gli istituti di democrazia diretta, la disciplina delle fonti normative, i rapporti con gli enti locali, eventuali organi di garanzia; aspetti esclusi per privilegiare le parti ritenute più urgenti e in attesa di un accordo più generale, ma che potranno anche subito dopo trovare disciplina in altri testi.
In sintesi questi sono i contenuti essenziali della proposta di legge statutaria.
La forma di governo riprende il disegno della precedente statutaria e si propone di migliorarne la disciplina rafforzando i poteri di controllo ed indirizzo del Consiglio in equilibrio col ruolo del Presidente eletto direttamente e titolare e responsabile della politica regionale; è prestata maggiore attenzione a temi come il controllo della spesa ed i rapporti fra diversi livelli di governo ed in particolare con l'Unione europea; si definisce in modo più ordinato la composizione della Giunta.
Il sistema elettorale, data l'impossibilità di ritoccare il macchinoso e complesso sistema vigente disciplinato dalla legge statale per le regioni ordinarie e a noi derivato in via provvisoria, è stato ri-disciplinato per intero. Si riprendono aspetti essenziali del sistema attuale come l'elezione diretta del Presidente in un collegio regionale con voto disgiunto, l'elezione dei consiglieri in collegi circoscrizionali in liste collegate ad un candidato presidente, un premio di maggioranza articolato in base al risultato conseguito, una soglia di sbarramento equilibrata. Ma altri meno apprezzabili vengono decisamente superati. Si preferisce il numero fisso dei consiglieri, in luogo del numero mobile verso l'alto, si prevede che tutti i consiglieri siano eletti nelle circoscrizioni in base a cifre individuali e si elimina il listino regionale senza preferenza, si prevede l'elezione dei candidati presidenti di tutte le coalizioni che superano la soglia di sbarramento ed ottengono seggi, dando così spazio ad una sorta di diritto di tribuna.
Si è prestata attenzione al tema delle ineleggibilità ed incompatibilità disciplinando, rispetto alla precedente statutaria, in modo severo e specifico l'incompatibilità degli assessori, introducendo per tutti, Presidente, consiglieri, assessori, divieti tassativi di commistione di interessi, rendendo più severa la disciplina del blind trust in modo da superare i limiti evidenziati dalle critiche mosse al testo della scorsa legislatura. Questa parte si completa con la previsione di incandidabilità per il Presidente che abbia ricoperto l'incarico per due legislature e per il Presidente dimissionario nella sola legislatura successiva. È invece esclusa l'incompatibilità fra assessore e consigliere.
La Commissione ha deciso di lasciare ancora spazio al confronto fra forze politiche riguardo al tema della rappresentanza femminile in Consiglio regionale rispetto al quale manca ancora un accordo sullo strumento più opportuno rispetto al sistema elettorale prescelto.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Capo II
Sistema elettorale regionaleSezione I
Sistema elettoraleArt. 19
Elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.
4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
5. Il Presidente della Regione e i candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto una percentuale uguale o superiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di Presidente, fanno parte del Consiglio regionale.
6. Alla coalizione collegata al Presidente eletto con una percentuale di voti inferiore al 60 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di Presidente è attribuito un premio, in base al risultato conseguito, in modo da assicurare almeno il 55 per cento ovvero il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera a).
7. Sono escluse dall'attribuzione di seggi le coalizioni collegate a candidati presidente che ottengono una percentuale di voti inferiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di presidente.
Art. 20
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti circoscrizione, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
e) candidato presidente il candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 21
Circoscrizioni elettorali1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno due ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.
Art. 22
Liste circoscrizionali1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.
3. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, sono rappresentati entrambi i generi.
4. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste.
5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.
Art. 23
Elettorato attivo1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Art. 24
Elettorato passivo1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Art. 25
Divieto di candidature plurime1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.
2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.
Art. 26
Elezioni primarie1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.
Art. 27
Espressione del voto1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista circoscrizionale e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione anche non collegato alla lista votata.
3. Ciascun elettore può anche esprimere il voto solo a favore di una lista circoscrizionale o solo a favore di un candidato presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale.
5. Se l'elettore non esprime il voto per il candidato presidente, il voto attribuito alla lista circoscrizionale è attribuito anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.
Art. 28
Modalità di ripartizione dei seggi1. I seggi sono ripartiti tra le coalizioni in base alla percentuale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei rispettivi candidati presidente, calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati Presidente e, comunque, assicurando una maggioranza ai sensi dell'articolo 32.
2. I seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti tra i gruppi di liste che ne fanno parte, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno.
3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali con le modalità previste dall'articolo 34.
Sezione II
Attribuzione dei seggiArt. 29
Determinazione dei risultati circoscrizionali1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:
a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
d) la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.
Art. 30
Proclamazione del Presidente1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 29, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.
2. Si proclama, dunque, eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore.
Art. 31
Soglia di sbarramento - Esclusioni1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 30, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascun candidato presidente sul totale dei voti ottenuti da tutti i candidati presidente e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni collegate ai candidati presidente che non hanno superato la percentuale richiesta dall'articolo 19, comma 7.
Art. 32
Attribuzione dei seggi alle coalizioni -
Premio di maggioranza1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 31, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal Presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti dai candidati presidente che hanno superato la soglia di sbarramento.
2. Qualora tale percentuale sia inferiore al 60 per cento, si assegna:
a) alla coalizione collegata al Presidente proclamato eletto:
1) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto almeno il 40 per cento;
2) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto meno del 40 per cento;
b) a ciascuna delle altre coalizioni ammesse all'attribuzione di seggi una percentuale dei seggi restanti, pari alla percentuale di voti validi ottenuti dai candidati presidente ad esse collegati, calcolata sul totale dei soli voti validi attribuiti a tali candidati.3. Qualora la percentuale di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento, si assegna a ciascuna coalizione ammessa all'attribuzione di seggi un numero di seggi proporzionale alla percentuale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato.
4. Nel calcolo dei seggi sono sempre compresi i due assegnati ai sensi dell'articolo 30, comma 2.
5. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.
6. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 5, si sottraggono i due seggi già assegnati alle due coalizioni ai sensi dell'articolo 30, comma 2.
Art. 33
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste1. I seggi assegnati alle singole coalizioni si ripartiscono tra i gruppi di liste in esse comprese secondo le seguenti operazioni:
a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che lo compongono;
b) si determina il quoziente elettorale regionale di coalizione dividendo la cifra elettorale di coalizione, data dalla somma di tutte le cifre elettorali circoscrizionali della coalizione determinate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), per il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione, determinato ai sensi dell'articolo 32;
c) si determina il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale di coalizione; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.2. A ciascun gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra elettorale dello stesso; i seggi ancora da attribuire sono quindi assegnati ai gruppi di liste per le quali la divisione dà i maggiori resti.
Art. 34
Attribuzione dei seggi
alle liste circoscrizionali1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.
4. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.5. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
Art. 35
Attribuzione dei seggi
agli altri candidati presidente1. Eseguite le operazioni di cui all'articolo 34, oltre ai due già proclamati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, si proclamano consiglieri regionali anche i candidati presidente che hanno superato la soglia di sbarramento.
2. A tal fine si attribuisce a ciascun candidato presidente l'ultimo dei seggi eventualmente attribuiti, con il minore resto o, in mancanza, con la cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto, alle liste circoscrizionali ad esso collegate.
Art. 36
Proclamazione dei consiglieri1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Art. 37
Surrogazioni1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere di uno dei candidati presidente di cui all'articolo 35, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale alla quale è stato sottratto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e spetta al candidato primo dei non eletti di quella lista circoscrizionale.
3. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito ad una lista circoscrizionale ad esso collegata mediante il seguente procedimento: si individua il gruppo di liste al quale spetterebbe l'ulteriore seggio per effetto dei maggiori resti in base alla divisione di cui all'articolo 33, comma 2, e, all'interno di esso, la lista circoscrizionale proseguendo nella graduatoria di cui all'articolo 34, comma 4, lettera b); il seggio è attribuito al candidato primo dei non eletti di quella lista circoscrizionale.
Capo IV
Norme transitorieArt. 48
Disposizioni in materia elettorale1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995 n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.