CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 11/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SORU - BEN AMARAil 17 marzo 2012
Legge elettorale regionale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende introdurre, ai sensi dell'articolo 15 del vigente Statuto della Regione, nuove norme riguardanti le modalità di elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
In armonia con le vigenti norme elettorali, ovvero le leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995, si è introdotto un insieme di disposizioni volte alla modifica della modalità di determinazione della quota maggioritaria attraverso l'eliminazione del listino regionale e l'individuazione nelle stesse liste provinciali del premio di maggioranza da assegnare alla coalizione regionale vincente.
Nella presente proposta i termini contenuti nella legislazione previgente e indicanti la "lista regionale" sono sostituiti con il termine "coalizione regionale", intendendosi come tale l'insieme delle liste provinciali convergenti su uno stesso candidato alla Presidenza della Regione e il candidato stesso.
L'attribuzione del premio di maggioranza ovvero della quota maggioritaria avviene in conformità a una graduatoria che si stabilisce fra coloro che non sono risultati eletti nella parte proporzionale e disposti, all'interno di ogni coalizione regionale, secondo l'ordine della propria cifra elettorale determinata dal rapporto percentuale fra voti validi riportati dal singolo candidato nella circoscrizione provinciale e il totale dei voti validi nell'intera circoscrizione.
La proposta di legge elettorale ha un carattere minimale e si appoggia per quanto non espressamente previsto in essa sulle vigenti disposizioni in materia elettorale.
Con la presente proposta dunque la Regione elimina dal suo ordinamento la possibilità di avere consiglieri regionali nominati invece che eletti, mentre resta demandata all'ordinamento statutario la previsione di modifica della consistenza del Consiglio regionale della Sardegna. La proposta di legge di che trattasi ha capacità operativa indipendentemente dal numero dei consiglieri regionali accreditati dallo Statuto.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Norme generali1. Il Consiglio regionale della Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto. Le disposizioni riguardanti la lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati è eletto con sistema maggioritario, sulla base delle stesse liste provinciali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. Le liste provinciali devono essere presentate con l'indicazione del collegamento al candidato a Presidente della Regione prescelto e quando risultano essere più di una con il simbolo della coalizione regionale che vanno a formare. La dichiarazione di presentazione di ciascuna coalizione regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della Regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni. La presentazione della coalizione regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della coalizione regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica). In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le coalizioni regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni, è ridotto alla metà. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma secondo, della legge n. 108 del 1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data dell'indizione delle elezioni.
4. Ai fini di cui al comma 3, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi d'informazione di proprietà pubblica sono tenuti a informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
6. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una coalizione regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della coalizione regionale predetta.
7. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima coalizione regionale. In tal caso, la coalizione regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate.
8. Alle liste provinciali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 2
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8 della legge n.108 del 1968, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) esegue lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione; ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 10.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e la cifra elettorale di ciascuna coalizione regionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista; a tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore; i seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti alla quota maggioritaria ovvero al collegio unico regionale;
c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna coalizione regionale;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato é data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f ) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta; il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
6. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8 della legge n. 108 del 1968, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
c) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.7. L'Ufficio centrale regionale divide, successivamente, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio a una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
8. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna coalizione regionale;
b) individua la coalizione regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
c) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla coalizione regionale di cui alla lettera b) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati risultati non eletti nelle liste provinciali collegate alla coalizione regionale vincente, sulla base di una graduatoria formata, all'interno di ogni coalizione regionale, secondo l'ordine della maggiore cifra elettorale determinata dal rapporto percentuale fra voti validi riportati dal singolo candidato nella circoscrizione provinciale ed il totale dei voti validi nell'intera circoscrizione, il tutto fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla coalizione regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale sulla base della graduatoria di cui al comma 3, lettera f), e con riguardo ai migliori quozienti individuali determinati dai voti validi di ogni candidato diviso i voti validi complessivamente espressi nella rispettiva circoscrizione provinciale; a tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali; i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui ai commi 10 e 11, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 10; qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla coalizione regionale in questione;
e) proclama quindi eletti i candidati compresi nella coalizione regionale così come determinati alla lettera c);
f) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione regionale di cui alla lettera b) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le coalizioni regionali;
g) nel caso in cui la verifica prevista alla lettera f) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla coalizione regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla coalizione regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi delle lettere d) ed e) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi della lettera c);
h) nel caso in cui la verifica prevista alla lettera f) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui alla lettera g) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.9. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
11. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
Art. 3
Norma transitoria1. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni ed eventualmente in deroga ai termini naturali di scadenza della corrente legislatura le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale sono fissate entro una finestra temporale compresa fra il 1° maggio ed il 30 giugno.
Art. 4
Norme di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla legge n.108 del 1968 e alla legge n. 43 del 1995, ed ogni altra norma vigente in materia di procedura elettorale.