CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 7/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MULA

il 20 ottobre 2011

Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

INTRODUZIONE

Il presente disegno di legge, in attuazione del disposto dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dalla legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, si propone di dare il via all'approvazione di una nuova legge regionale che disciplini la forma di governo della Regione e gli altri aspetti essenziali correlati al funzionamento degli organi regionali.

Nella stesura del presente provvedimento siamo partiti dalla legge regionale n. 1 del 2007, cioè la statutaria approvata nella XIII legislatura, di cui noi Riformatori condividiamo l'impianto, generale e soprattutto l'impronta presidenzialista, per introdurre modifiche che la rendono più moderna e più efficace.

Anche noi riteniamo che si tratti della prima parte di un processo che deve necessariamente prevedere anche la stesura e l'approvazione del nuovo Statuto, sapendo che quest'ultimo dipende solo in parte dalla volontà del Parlamento dei sardi mentre la legge statutaria è esclusivamente nelle nostre competenze e determinazioni.

In quest'ottica abbiamo ritenuto opportuno che la legge che stiamo proponendo all'attenzione del Consiglio comprendesse tutto ciò che era ed è valido della precedente legge statutaria n. 1 del 2006 e che comunque rientra nella sfera di autodeterminazione della Regione, ignorando, per il momento, gli aspetti più incisivi che rientrano nella sfera dello Statuto e che quindi, almeno adesso, non possono essere né ipotizzati né tanto meno essere presi in considerazione.

LA QUESTIONE DELLA FORMA DI GOVERNO

Non vi è dubbio che la questione della forma di governo sia materia che assodatamente viene considerata del tutto "decostituzionalizzata" per cui essa può essere determinata da una legge che, sia pure approvata con "procedura rafforzata", non deve essere necessariamente di rango costituzionale, il che significa che la Regione può, con legge statutaria, scegliere la forma di governo che ritiene più adatta alle sue peculiari caratteristiche sociali, politiche ed ambientali.

La prospettiva, direi storica, dei Riformatori sardi è quella marcatamente presidenzialista ed è quindi da questa base che siamo partiti per elaborare la presente proposta che prevede la sostanziale conferma della situazione attualmente in vigore e che deriva a sua volta dalla disciplina transitoria prevista dalla legge costituzionale del 2001.

Durante questo lavoro ci siamo posti, tra gli altri, il problema dell'opportunità di confermare o meno la nostra visione presidenzialista, anche alla luce dell'esperienza che abbiamo maturato in questi dieci anni, e non nascondiamo certamente che ci sono state luci ed ombre come, in particolare, ha dimostrato la XIII legislatura dove un presidente forte e determinato e con un programma preciso, ma non uniformemente condiviso dalla sua maggioranza, è stato il punto focale di una serie di tensioni fortissime che hanno squassato non solo il Consiglio, ma anche buona parte della società sarda.

D'altra parte, non è certo possibile ignorare come nell'esperienza storica dell'autonomismo sardo sviluppatosi in regime di Regione autonoma nel secondo dopoguerra, sia pure non senza valide motivazioni, il dominus della situazione sia stato il Consiglio con il suo potere pressoché assoluto di fare e disfare le Giunte.

Il tutto senza che il popolo sovrano ne avesse parte in causa, restando, anzi, spettatore più o meno interessato dei cosiddetti giochi di palazzo. Si vuol dire che l'equilibrio tra i due poteri è stato talmente sbilanciato a favore del Consiglio da determinare acclarate e indiscutibili conseguenze negative in termini di bassa produttività legislativa e di efficienza complessiva del sistema che ha costantemente privilegiato esecutivi deboli ed esposti continuamente ai venti delle crisi.
Il tutto in un clima costante di confusione nel quale è stato impossibile per chiunque, e quindi neppure per i cittadini elettori, comprendere dove stavano le responsabilità delle scelte, giuste o sbagliate che fossero.

La necessità di fare chiarezza sotto questo profilo, cioè di stabilire con assoluta certezza chi fa cosa, unita alla diffusamente avvertita esigenza di accrescere sia le possibilità sia le connesse responsabilità democratiche di scelta da parte degli elettori, ci ha convinto a stare ancora dalla parte del presidenzialismo più netto.

Ci aspettiamo che nel sistema che deriverà dalla presente proposta sia il cittadino l'arbitro del suo destino politico e sociale, a seguito delle sue scelte dirette e senza intermediazione dei partiti e neppure del Consiglio e, soprattutto, che gli elettori sappiano a chi stanno affidando la loro rappresentanza e, senza possibilità di dubbio, chi rappresenta l'esecutivo e chi rappresenta il potere legislativo e di controllo.

Quindi la nostra proposta ribadisce la scelta di un presidente eletto direttamente dal popolo a suffragio universale e senza passaggi confermativi in Consiglio regionale: in poche parole l'elezione è diretta e non può essere cambiata da nessuno, salvo ovviamente la volontà dello stesso presidente una volta eletto.

D'altro lato si ritiene indispensabile che in un sistema istituzionale con un buon equilibrio tra i diversi poteri il Consiglio abbandoni del tutto le funzioni esecutive di cui si è spesso inappropriatamente impossessato a scapito dell'esecutivo per svolgere meglio e più incisivamente le sue funzioni di legislatore e di controllo.

Abbiamo inoltre deciso di rafforzare la figura del presidente affiancandogli un vice presidente che lo possa sia aiutare nello svolgimento dei suoi gravosi compiti sia sostituire in caso di assenza e/o impedimento di qualunque natura, ma con una norma ben precisa: in caso di sfiducia da parte del Consiglio, il vice presidente decade automaticamente dalla carica insieme con il presidente.

Non esiste insomma, in questa proposta di legge, la possibilità che il Consiglio si possa liberare con un atto politico-parlamentare del presidente eletto dal popolo per sostituirlo con il vice presidente e ci sono solo due possibilità che il vice presidente sostituisca il presidente e porti a termine la legislatura: l'impedimento, di natura fisica o giudiziaria, con le procedure previste nell'articolo 27 da parte della Commissione di garanzia, oppure le dimissioni volontarie dello stesso.

Riteniamo di avere migliorato la costruzione precedente e restiamo convinti che l'elezione diretta del Presidente implichi già di per sé un assetto più nettamente distinto dei poteri, con l'attribuzione rispettivamente al Presidente e al Consiglio regionale dei poteri esecutivi e di quelli legislativi e quindi di funzioni chiaramente e strutturalmente diverse, cosa che costituisce il punto cruciale del presente progetto di legge statutaria.

LA LEGGE E LE NOVITÀ RISPETTO ALLA LEGGE STATUTARIA N.1 DEL 2006

L'articolo 1, che specifica l'oggetto della legge, è rimasto immutato rispetto alla precedente versione della statutaria, così come è rimasto sostanzialmente identico tutto il titolo I che riguarda la disciplina dei referendum, che però è stato un po' ampliato fino a comprendere alcuni aspetti della normativa elettorale.

In particolare, con l'articolo 2, è stato introdotto nella legge il cosiddetto "election day", che in realtà non è un giorno soltanto, ma un intero week end allungabile fino al lunedì, nel quale dovranno essere concentrate tutte le consultazioni elettorali, di qualunque livello, nonché quelle referendarie.

La decisione garantisce notevoli risparmi sulle spese organizzative senza ledere in alcun modo i diritti democratici dei cittadini i quali, anzi, possono conoscere con assoluta certezza e con grande anticipo, ogni anno, la data precisa delle votazioni per qualunque tipo di consultazione.

La data prescelta è quella del secondo fine settimana del mese di giugno perché ideale dal punto di vista climatico, consente l'eventuale turno di ballottaggio prima dell'arrivo del periodo estivo vero e proprio e non intralcia l'andamento scolastico che giunge al termine giusto in quei giorni.

Per quanto si riferisce ai referendum veri e propri, l'articolato mantiene la struttura precedente con l'unica variazione di rilievo relativa al numero di richiedenti necessario per presentare un referendum abrogativo che è stato portato a 25.000. Ciò in quanto l'atto di abrogazione di una legge, votata e approvata da un organo parlamentare democraticamente eletto, é un atto di grandissima rilevanza politica e non si può consentire che un meccanismo troppo semplificato permetta ad un ristretto, ma organizzato, numero di persone di tenere in scacco il Consiglio regionale con un continuo susseguirsi di referendum abrogativi.

Infatti, se pure campati per aria e destinati a essere bocciati dal corpo elettorale, la ripetizione costante ed eccessiva di referendum abrogativi altererebbe le regole del normale gioco democratico.

L'articolo 8 introduce nell'ordinamento regionale la figura del vice presidente, i cui compiti, diritti e doveri sono meglio specificati negli articoli seguenti, in particolare al comma 2 dell'articolo 18.

Gli articoli 14 e 15 definiscono meglio la regolamentazione delle attività di controllo da parte del Consiglio e l'ultimo comma dell'articolo 15 responsabilizza, con maggiore puntualità rispetto al passato, i dirigenti e amministratori regionali nei confronti delle richieste provenienti dai consiglieri.

All'articolo 16, tra le garanzie spettanti all'opposizione, si introduce quella di un ragionevole periodo di tempo per l'esame dei provvedimenti consiliari, anche nel caso in cui, com'è auspicabile, si proceda per regolamento ad un contingentamento dei tempi con fissazione in anticipo del momento della votazione finale.

Un'altra importante modifica compare all'articolo 17 nel quale, oltre ad introdurre la figure del vice presidente e a stabilire le modalità generali dell'elezione dello stesso e del presidente, si stabilisce che in caso di impedimento di qualunque natura a svolgere le funzioni sia del presidente sia del vice presidente, il Consiglio regionale possa procedere alla nomina di un nuovo presidente e di un nuovo vice presidente, che resteranno in carica fino alla successiva "giornata elettorale" così come definita all'articolo 2.

Le competenze del Presidente della Regione restano in questo articolato le stesse previste dalla legge statutaria n. 1 del 2006, ma con alcune aggiunte particolarmente importanti sotto il profilo della gestione del bilancio della Regione: il presidente infatti potrà, solo sulla legge finanziaria e di bilancio annuale, porre la fiducia e chiedere pertanto al Consiglio di votarla senza modifica, pena lo scioglimento del Consiglio e la decadenza dello stesso presidente.

L'articolo 19 introduce la figura del vice assessore che in verità, sotto una denominazione diversa, ere già presente nella precedente legge statutaria.

Altre importante novità contenuta nell'articolo 22 è la disciplina della mozione di sfiducia, che contiene alcune modifiche minori e, al comma 4, la previsione che in caso di dimissioni volontarie non si vada ad elezioni anticipate, ma che il vice presidente assuma le funzioni del presidente fino al termine del mandato originario.

Ciò in quanto non si vede per quale motivo le dimissioni volontarie del presidente, che possono essere dovute ad un infinità di ragioni diverse anche scollegate dalla situazione politica, debbano determinare una traumatica fine della legislatura con grave nocumento del fluire delle regolari funzioni democratiche della Regione.

L'elezione a voto diretto del vice presidente consente di ovviare a questa situazione con l'assunzione della carica da parte di un soggetto che è comunque pienamente legittimato dal voto del popolo elettore il quale, al momento delle elezioni, è pienamente, informato che sta eleggendo, oltre al presidente, anche un vice presidente che ha, tra i suoi diritti e doveri, anche quello di succedere eventualmente al presidente.

Tutta la disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità è rimasta sostanzialmente immutata mentre quella relativa al conflitto di interessi, lunga e macchinosa, è stata eliminata dalla presente proposta sulla base di due considerazioni principali:
- una visione liberale della società richiede di avere fiducia nei cittadini che al momento del voto devono decidere loro, con la propria volontà e sulla base delle loro convinzioni, se un soggetto è degno della loro fiducia o meno;
- non esiste regola che possa mettere sicuramente al riparo dal conflitto d'interessi e anche l'introduzione di una forma, pur pignola ed accurata, di blind trust non può offrire nessuna particolare garanzia se non di facciata.

Pertanto ci è sembrato opportuno mettere al bando proibizioni, divieti, procedure complesse, costose e inattuabili e lasciare che a decidere siano i cittadini tramite i normali meccanismi della democrazia, rafforzati comunque da previsioni precise e da una procedura che consente alla Consulta di garanzia di pronunciarsi in merito a eventuali conflitti di interessi che dovessero essere sollevati da una parte consistente del Consiglio (articolo 27).

Infine, per quanto riguarda la Consulta di garanzia, abbiamo accolto una proposta formulata a suo tempo dal Consiglio delle autonomie e aggiunto, tra i possibili componenti, anche soggetti con precedenti esperienze amministrative e gestionali.

Tuttavia, in considerazione dei delicatissimi compiti che la Consulta si potrebbe trovare ad affrontare, si é ritenuto di aggiungere una norma che richieda espressamente il possesso di una laurea magistrale da un lato e, dall'altro, che non possano essere eletti alla Consulta soggetti la cui appartenenza politica troppo recente possa far dubitare della loro terzietà.

CONCLUSIONI

Come già si è verificato per la legge statutaria della precedente legislatura anche in questa compaiono alcune norme che sono al limite della costituzionalità perché è palese che tra la statutaria e lo Statuto esiste sicuramente un intreccio fortissimo che richiederebbe che si lavorasse contemporaneamente sui due fronti.

Questo non è possibile data la diversità dei soggetti implicati (Consiglio regionale da un lato e Parlamento nazionale dall'altro) e quindi abbiamo cercato di restare il più possibile nell'ambito dei limiti propri della legge statutaria, ma resta comunque l'esigenza che in tempi brevissimi si vada ad una revisione dello Statuto che certo non può essere limitata alla riduzione del numero dei consiglieri recentemente varata dal Consiglio.

Sperando di essere riusciti nel delicato impegno di non esondare dai limiti imposti dalla situazione giuridica e costituzionale, abbiamo introdotto comunque diverse profonde modifiche della legge statutaria n. 1 del 2006 pur salvandone molti aspetti indubbiamente moderni e condivisibili.

Nella presente proposta di legge vi sono tutti gli elementi collegabili con certezza agli attuali poteri di autodeterminazione della Regione, lasciando alla successiva elaborazione dello Statuto quelle materie nelle quali il Consiglio regionale non può procedere date le limitazioni dei poteri di cui esso può godere nella presente situazione istituzionale.

I CONTENUTI DELLA LEGGE

Per scelta di chiarezza e per facilitare l'esame congiunto delle diverse proposte, passate e presenti, abbiamo deciso di mantenere la stessa struttura formale della legge n. 1 del 2006 per cui i titoli sono rimasti gli stessi con l'unica eccezione, già descritta al paragrafo precedente, dei titoli relativi alla disciplina del conflitto d'interessi.

Il titolo I, costituito da un solo articolo, serve a definire l'oggetto della legge.

Il titolo II, costituito da sette articoli, è deputato alla normativa referendaria e ad alcune norme elettorali generali.

Il titolo III rappresenta il fulcro della legge, costituito, come nella legge statutaria n. 1 del 2006, da sette capi con un complesso di 21 articoli che concernono la forma di governo della Regione.

Il titolo III stabilisce compiti e diritti del Presidente della Regione, del Vice presidente, della Giunta regionale e del Consiglio nonché la costituzione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi rapporti con il Consiglio. Il capo V, in particolare, disciplina i complessi e delicati rapporti tra Consiglio e Presidente mentre il VI riguarda le norme sulla ineleggibilità e sulle incompatibilità.

Il titolo IV e il titolo V, composti rispettivamente da tre e due articoli, sono dedicati alle fonti alle norme di garanzia, mentre il titolo VI è dedicato alle norme finali e transitorie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Oggetto della legge

Capo I
Oggetto

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

 

Titolo II
Partecipazione popolare, referendum ed elezioni

Capo I
Referendum ed elezioni

Art. 2
Disposizioni generali

1. La legge regionale disciplina e regola le modalità di attuazione dei referendum, cui hanno diritto di partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa ameno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di tre anni.

4. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), è ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

5. È istituita in Sardegna la giornata elettorale annuale che coincide obbligatoriamente con il secondo fine settimana del mese di giugno, eventualmente allungato al successivo lunedì. Tutte le consultazioni elettorali e/o referendarie che devono svolgersi, per scadenza naturale o meno della legislatura regionale o delle consiliature provinciali o comunali, nel corso di un determinato anno si svolgono nella stessa giornata elettorale di quello specifico anno.

 

Art. 3
Referendum abrogativo

1. Venticinquemila elettori possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

 

Art. 4
Referendum propositivo

1. Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta contiene una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento dell'ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta utile.

5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

 

Art. 5
Referendum consultivo

1. Diecimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale.

2. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
b) un terzo dei consiglieri regionali.

3. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

 

Art. 6
Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

 

Art 7
Disciplina dei referendum

1. Con apposita legge la Regione disciplina il procedimento e le modalità di svolgimento dei referendum, inclusi quelli che riguardano le leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, che sono ammessi comunque nelle forme e nei modi previsti dallo stesso Statuto.

 

Titolo III
Forma di governo della Regione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 8
Regole e doveri dell'attività politica

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione, il Vice presidente e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo e del popolo italiano". Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

2. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

3. Nessun cittadino può espletare più di due mandati, completi o parziali, nella carica di Presidente della Regione.

 

Art. 9
Controllo della spesa

1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

 

Capo II
Consiglio regionale

Art. 10
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.

2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'insediamento.

3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.

5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.

6. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 11
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'Amministrazione regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.

3. In particolare il Consiglio regionale:
a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;
b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta dalla legge, e le loro variazioni;
c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;
d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;
e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);
g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione.

4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

 

Art. 12
Nomine

1. Il Consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.

2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere all'audizione del nominato.

3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

 

Art 13
Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. A tal fine il Regolamento interno del Consiglio prevede appositi strumenti che consentano ai consiglieri di poter adempiere prontamente ed efficacemente a tali funzioni.

2. Il Consiglio regionale disciplina con legge le modalità e le procedure per la valutazione degli effetti giuridici, sociali ed economici delle proprie leggi, prevedendo in particolare quali soggetti e in quali termini sono tenuti a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.

3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. È assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

 

Art 14
Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

2. I direttori generali della Regione, i presidenti, i direttori o gli amministratori degli enti regionali sono direttamente responsabili della mancata osservanza della norma di cui al comma 1.

 

Art. 15
Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'articolo 10, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.

2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

 

Art. 16
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico Statuto delle opposizioni.

2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività legislativa e del sindacato di controllo;
b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
c) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;
d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza;
e) alla garanzia di un ragionevole periodo di tempo per la discussione ed un esame approfondito dei provvedimenti, anche in caso di contingentamento dei tempi con fissazione in anticipo dei momento della votazione finale.

 

Capo III
Presidente e Vice presidente della Regione

Art 17
Presidente e Vice presidente della Regione

1. Il Presidente e il Vice presidente della Regione sono eletti nella stessa lista elettorale a suffragio universale diretto e assumono le funzioni all'atto della proclamazione. Il Presidente e il Vice presidente durano in carica per cinque anni.

2. In caso di cessazione dalle funzioni o di impossibilità a ricoprirle sia del Presidente che del Vice presidente, qualunque ne sia la ragione, il Consiglio regionale elegge, nella prima seduta utile e a maggioranza semplice, i nuovi Presidente e Vice presidente della Regione che durano in carica fino alla successiva "giornata elettorale" così come stabilita all'articolo 2, comma 5.

 

Art. 18
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
d) provvede, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza; il parere é espresso entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'Amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale; l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge;
j) pone la fiducia, ove lo ritenga necessario, sui provvedimenti legislativi di carattere economico-finanziario; in tal caso il consiglio può approvare o respingere il provvedimento, ma non può emendarlo; la bocciatura o l'approvazione con modifiche di un provvedimento su cui è stata posta la fiducia comporta la decadenza del Presidente e del Vice presidente e lo scioglimento del Consiglio, che restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla successiva "giornata elettorale";
k) ha la responsabilità della predisposizione del bilancio della Regione e del relativo controllo e a tal fine é istituita presso la Presidenza una specifica direzione generale.

2. Il Vice presidente della Regione sostituisce il Presidente in caso di vacanza e/o di inabilità temporanea o definitiva a qualunque titolo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera f) ed esercita le mansioni a lui delegate dal Presidente nell'ambito di quelle previste dal comma 1. Il Vice presidente è componente a pieno titolo della Giunta regionale e gli può essere conferito l'incarico di assessore regionale.

 

Capo IV
Giunta regionale

Art. 19
Giunta e assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dal Vice presidente e da un numero massimo di otto assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. Gli assessori, su decisione della Giunta, possono essere coadiuvati da uno o più vice assessori, che hanno delega su specifiche materie e che possono partecipare alle sedute della Giunta solo in sostituzione dell'assessore cui fanno riferimento. Il numero complessivo dei vice assessori non può superare quattro unità. La carica di vice assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta é data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

4. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 30 per cento dei componenti.

5. Al Presidente, al Vice presidente, agli assessori e ai vice assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

 

Art. 20
Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.

2. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;
d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.

3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

4. I vice assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale dell'Assessore di riferimento, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti.

 

Art. 21
Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.

2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

 

Capo V
Rapporti fra consiglio regionale, Presidente della Regione e Giunta

Art. 22
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non è posta in discussione prima di dieci giorni ed è votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente, il Vice presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione non determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice presidente che contestualmente nomina un nuovo Vice presidente, insieme al quale esercita le funzioni fino alla fine del mandato originario. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

 

Art. 23
Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censure nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.

2. La mozione non è posta in discussione prima di dieci giorni ed è votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di censura.

 

Capo VI
Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 24
Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente e di Vice presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente e/o Vice presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati di ogni ordine e grado che prestano servizio nel territorio regionale.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

 

Art. 25
Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nel collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o In parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati di ogni ordine e grado che prestano servizio nel territorio regionale; i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
j) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o In parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

 

Art. 26
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di Vice presidente della Regione, di assessore regionale, di vice assessore regionale e di consigliere regionale:
a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore e di vice assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.

3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'articolo 27, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.

6. Quando esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall'articolo 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale e all'assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 34.

7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.

8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.

9. Qualora l'interessato non vi provveda nel successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

10. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

 

Art. 27
Conflitto d'interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, del Vice presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

3. Il Consiglio regionale, con una mozione firmata da almeno un terzo dei consiglieri, può sollevare la questione di sussistenza di un conflitto di interessi in atto nei confronti del Presidente e/o del Vice presidente della Regione e/o degli assessori regionali e/o di uno o più consiglieri regionali qualora ritenga sussistente uno dei casi di cui al comma 1. Sulla questione decide la Consulta di garanzia di cui all'articolo 32 che può:
a) dichiarare insussistente il conflitto di interessi;
b) dichiarare esistente il conflitto di interessi, ma risolvibile secondo quanto previsto al comma 2;
c) dichiarare esistente il conflitto di interessi e non risolvibile con le procedure di cui al comma 2; in questo caso rimette la pratica al Consiglio che si esprime in proposito nella prima seduta utile.

 

Capo VII
Consiglio delle autonomie locali

Art. 28
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

 

Titolo IV
Fonti

Capo I
Fonti

Art. 29
Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.

2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

 

Art. 30
Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare sono sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.

3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L'iniziativa legislativa popolare non é ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.

7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

 

Art. 31
Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito dei riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

 

Titolo V
Organi di garanzia

Capo I
Consulta di garanzia

Art. 32
Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il Consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale.

2. I componenti della Consulta sono scelti tre i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tre gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione. I componenti della Consulta possono inoltre essere scelti anche fra persone di comprovata pluriennale esperienza in campo giuridico-amministrativo, conseguita in attività dirigenziali e professionali o nell'esercizio di pubbliche funzioni, che siano in possesso di laurea magistrale.

3. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

4. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

5. La Consulta elegge fra i suoi componenti il presidente, che dure in carica tre anni e non è rieleggibile.

6. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

 

Art. 33
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:
a) esprime parere sulla conformità allo Statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;
c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
e) decide sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse per il Presidente, il Vice presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dall'articolo 27, comma 3);
f) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

 

Titolo VI
Disposizioni transitorie

Capo I
Norme transitorie

Art. 34
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), e successive modificazioni.

 

Art. 35
Disposizioni in materia elettorale

1. Fino all'entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

 

Art. 36
Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.

3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'articolo 17 dello Statuto speciale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 32.