CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 6/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - CAPELLI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU -
SANNA Matteoil 19 ottobre 2011
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), prevede che la cosiddetta legge statutaria deve, tra l'altro, disciplinare le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
In attuazione del testo dell'articolo 15 dello Statuto la presente proposta di legge ha, per l'appunto, come obiettivo quello di disciplinare le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Nel rispetto dei principi di rappresentatività e di governabilità, la soluzione proposta adotta un sistema di tipo parlamentare e proporzionale corretto. Essa prevede, da un lato, l'elezione indiretta del Presidente della Regione, con ciò disinnescando gli eccessi che determina il sistema presidenziale in vigore e, dall'altro, contempla un premio di maggioranza a salvaguardia e garanzia di una concreta governabilità. Quest'ultimo è caratterizzato dall'attribuzione di almeno il 55 per cento dei seggi alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti validi su base regionale. In tal modo la stabilità di governo è sempre assicurata e viene definitivamente meno la necessità di aumentare oltre misura il numero dei consiglieri.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Nome elettoraliSezione I
Disposizioni generaliArt. 1
Sistema elettorale1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi circoscrizionali.
2. Ciascuna lista indica un proprio candidato alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Regione.
3. Più liste concorrenti che indichino gli stessi candidati alle cariche di Presidente e di Vicepresidente della Regione possono accorparsi in coalizioni. In tal caso, le liste presentano un medesimo programma ed un contrassegno comune e si considerano fra loro collegate.
4. La non ammissione, la mancata presentazione o l'esclusione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione, la mancata presentazione o l'esclusione non riguardino più di due ottavi dei collegi.
5. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime automaticamente la preferenza per i candidati alla carica di Presidente e di Vicepresidente della Regione da essa indicati.
6. Alla lista o alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale è garantita comunque, calcolando il Presidente ed il Vicepresidente della Regione, una rappresentanza complessiva nell'Assemblea di almeno il 55 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio regionale.
7. I consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.
Art. 2
Collegi elettorali1. Il territorio della Regione è ripartito in collegi elettorali circoscrizionali. I collegi di norma sono corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale. I collegi circoscrizionali, fermo restando che sono in numero di otto, possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
2. La ripartizione dei seggi fra i collegi circoscrizionali è stabilita, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio circoscrizionale è calcolato dividendo per sessanta la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, ed assegnando ad ogni collegio provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nel collegio. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi circoscrizionali che abbiano i più alti resti.
Art. 3
Elettorato attivo1. Sono elettori per il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.
Sezione II
Procedimento elettorale preparatorioArt. 4
Indizione delle elezioni1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, ovvero dalla commissione di cui all'articolo 50, comma 4, dello Statuto nei casi previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è emanato nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 18 dello Statuto.
3. Nei casi di svolgimento anticipato delle elezioni, il decreto è pubblicato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che dà luogo alle elezioni anticipate e ad almeno quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, fermo restando che queste devono svolgersi entro tre mesi dal verificarsi della causa dell'anticipo.
4. In caso di decesso di un candidato a Presidente o Vicepresidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con decreto del Presidente della Regione. Il rinvio, che non può superare il termine di sessanta giorni, deve consentire in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.
Art. 5
Sottoscrizione delle liste1. Le liste dei candidati per ogni collegio circoscrizionale sono sottoscritte:
a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 250.001 e 500.000 abitanti;
e) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 100.000 e 250.000 abitanti;
d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi con meno di 100.000 abitanti.2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Art. 6
Numero dei candidati1. Ciascuna lista presentata nei collegi provinciali comprende un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio.
2. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto, ogni lista è formata da candidati e candidate assicurando che ogni sesso sia presente nelle liste nella misura di almeno un quinto dei candidati.
Art. 7
Candidature multiple1. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più di una lista circoscrizionale.
Art. 8
Termini per la presentazione delle liste1. Le liste dei candidati per i collegi circoscrizionali sono presentate alla cancelleria del tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio elettorale provinciale, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.
Art. 9
Pubblicità e controllo delle spese elettorali1. Con legge regionale ordinaria sono stabilite le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni per il Consiglio regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese.
2. Nelle more dell'approvazione di detta legge si applica la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32), sostituendo gli importi indicati nell'articolo 1 con quelli di euro 30.000 e di euro 0,05 e l'importo indicato nell'articolo 2 con quello di euro 0,10.
Sezione III
VotazioneArt. 10
Indizione delle elezioni1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
2. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Art. 11
Schede per la votazione1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, distinti riquadri contenenti ognuno il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista provinciale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista provinciale votata. A fianco di ciascun contrassegno di lista sono contenuti il nome e cognome del Presidente e del Vicepresidente indicati.
2. Più liste che abbiano designato gli stessi candidati alla carica di Presidente e di Vicepresidente della Regione possono accorparsi in coalizione. In tal caso ciascun riquadro contenente una lista provinciale è racchiuso, insieme a quelli delle altre liste provinciali accorpate nella medesima coalizione, in un riquadro di dimensioni maggiori contenente a fianco il contrassegno della coalizione e il nome e cognome del Presidente e del Vicepresidente indicati.
Sezione IV
Calcolo dei risultatiArt. 12
Clausola di sbarramento1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto, nell'insieme dei collegi circoscrizionali, meno del 10 per cento dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto nell'insieme dei collegi provinciali più del 5 per cento dei voti validi.
Art. 13
Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma dei voti validi ottenuti, dalle liste di ciascuna coalizione nelle singole sezioni della circoscrizione;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità; la parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.2. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 1, lettera a);
b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 1, lettera d);
c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 12 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
d) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale; alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati il 55 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio regionale, se tale quota non risulta già raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente e procede poi, con le stesse modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ammesse;
f) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa; a tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità; la parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione; divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione; i seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.3. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione; i seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 4, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione; sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero; il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.4. Dopo le operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 1, lettera a); se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 2, lettera f), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna; in caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta; i seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 2, lettera f); qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti a norma della del comma 3, lettera a), e i seggi residui spettanti a norma del comma 4, lettera b); quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera c).
6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, è inviato subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
Sezione V
Incompatibilità e ineleggibilitàArt. 14
Condizioni di eleggibilità
dei consiglieri regionali1. Sono eleggibili a consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.
2. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
b) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime in Sardegna e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) il difensore civico regionale;
g) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale, i giudici di pace e i 9 giudici tributari che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
h) i capi di gabinetto, i segretari particolari e i consulenti facenti parte degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
i) i dipendenti, ivi compresi i dirigenti con contratto a tempo determinato, della Regione e degli enti regionali nonché i dipendenti del Consiglio;
j) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
k) gli amministratori di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti funzionalmente e finanziariamente dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali;
l) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
m) i direttori responsabili e gli editori di carta stampata e di emittenti televisive che occupino nei rispettivi settori almeno il 30 per cento del mercato di vendita o di ascolto.3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre centottanta giorni antecedenti quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. Per gli editori di cui al comma 2, lettera m), la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre centottanta giorni antecedenti quello fissato per la presentazione delle candidature.
5. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio ricoperto.
7. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15
Incompatibilità dei consiglieri regionali1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:
a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;
b) di membro del Parlamento europeo;
c) di ministro e sottosegretario di Stato;
d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;
e) di presidente e di assessore provinciale;
f) di presidente e di assessore di comunità montana;
g) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;
c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropri azione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337);
f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.3. Le ipotesi di cui al comma 2, lettere c) e f), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.
5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 17.
Sezione VI
Norme finaliArt. 16
Convalida degli eletti1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
2. In sede di convalida il Consiglio regionale esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
4. Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 17
Decadenza dalla carica di consigliere regionale1. La perdita delle condizioni di eleggibilità o il verificarsi delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, sia esistenti al momento della elezione sia ad essa sopravvenute, comporta la decadenza dalla carica di consigliere regionale.
2. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
4. Quando, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio regionale la contesta all'interessato.
5. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.
6. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.
7. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
8. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
9. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 18
Surroga degli eletti1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), e gli ulteriori criteri ivi previsti.
2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Regione collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dal comma 4, lettera b), e dal comma 1, lettera c), dell'articolo 14.
Art. 19
Norma di rinvio1. Sono disciplinate con apposita legge regionale ordinaria, per quanto non disposto dal presente capo, le norme concernenti:
a) la costituzione e la composizione degli uffici elettorali provinciali e dell'ufficio elettorale regionale ed i compensi spettanti ai loro componenti;
b) i contrassegni di lista, le modalità per il loro deposito e le regole per la loro accettazione;
c) la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista;
d) le modalità di accettazione delle candidature, di sottoscrizione e di presentazione delle liste;
e) la verifica, da parte degli uffici elettorali, del rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e la disciplina del relativo contenzioso;
f) la formazione degli uffici elettorali di sezione;
g) le operazioni di votazione;
h) le operazioni degli uffici elettorali di sezione concernenti lo scrutinio e la verbalizzazione dei risultati;
i) le operazioni degli uffici elettorali provinciali concernenti lo spoglio delle schede non scrutinate dalle sezioni e il riesame di quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1, si applicano in via suppletiva, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.
Capo II
Organi della RegioneSezione I
Presidente e VicepresidenteArt. 20
Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione è indicato al momento dell'elezione del Consiglio regionale ed è confermato dall'Assemblea regionale, nella seduta successiva a quella di elezione del Presidente del Consiglio a seguito dell'approvazione del programma di governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la legislatura.
2. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione sono confermati dal Consiglio regionale, con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Dalla data di proclamazione del Presidente da parte dell'Assemblea regionale cessano il Presidente e la Giunta regionale in carica.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, la decadenza del Presidente della Regione a seguito di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso si procede all'indizione di nuove elezioni.
5. In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, il quale nomina a sua volta altro Vicepresidente tra i componenti della Giunta regionale.
6. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.
Art. 21
Funzioni1. Il Presidente rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti e indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente, entro dieci giorni successivi all'elezione, nomina i componenti della Giunta e si presenta dinanzi al Consiglio per esporre il programma del Governo regionale, che è approvato a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente della Regione ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.
4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla sua sostituzione entro i successivi dieci giorni.
5. Entro il mese di marzo di ogni anno il Presidente presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma e ne illustra l'aggiornamento, che viene approvato a maggioranza assoluta.
Art. 22
Incompatibilità1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Si applicano inoltre al Presidente della Regione le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali.
3. La sussistenza di una causa di incompatibilità o ineleggibilità è contestata al Presidente della Regione dal Consiglio regionale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
4. Il Presidente della Regione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove a maggioranza assoluta ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Presidente della Regione a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.
6. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio del potere di rimozione previsto dall'articolo 50, comma 6, dello Statuto.
Art. 23
Mozione di sfiducia1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è discussa non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
4. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.
Art. 24
Dimissioni, morte e impedimento permanente1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Presidente della Regione per iscritto al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione all'Assemblea entro tre giorni.
2. È in facoltà del Presidente dimissionario rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sulle dimissioni nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione all'Assemblea.
4. Le dimissioni volontarie, la morte o l'impedimento permanente del Presidente della Regione non causano lo scioglimento del Consiglio. Il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente.
Art. 25
Rimozione1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Presidente della Regione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Assemblea entro tre giorni.
Art. 26
Vicepresidente della Regione1. Il Vicepresidente della Regione è indicato al momento dell'elezione del Consiglio regionale ed è eletto dall'Assemblea regionale contestualmente alla nomina del Presidente.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente indicate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. In caso di dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Regione, nominando altro Vicepresidente.
Sezione II
Giunta regionaleArt. 27
Composizione della Giunta regionale1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, dal Vicepresidente e da dodici assessori, di cui almeno due espressione di genere femminile.
2. Gli assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Regione. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Presidente del Consiglio, che ne dà tempestivamente notizia all'Assemblea. Su tali atti il Presidente della Regione rende dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sull'argomento nelle forme previste dal suo regolamento.
3. Gli assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento all'atto della nomina nelle forme previste per i consiglieri e non hanno diritto al voto.
4. Qualora un assessore sia assente o impedito, il Presidente ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al Consiglio.
5. Nel caso che un assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, in via provvisoria, ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo assessore, che avviene entro dieci giorni dalla cessazione.
Art. 28
Incompatibilità degli assessori1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
2. Si applicano inoltre agli assessori le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
3. La sussistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità è contestata dal Consiglio regionale al Presidente della Regione, che ne informa l'assessore interessato.
4. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'assessore a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.
6. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio delibera la decadenza dell'assessore. Si applica l'articolo 28, comma 5.
7. Il Presidente può nominare assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini residenti in Sardegna che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
8. Il numero degli assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 50 per cento dei componenti la Giunta regionale.
Art. 29
Funzionamento della Giunta regionale1. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Le altre norme sul funzionamento della Giunta sono adottate con legge regionale ordinaria.
Art. 30
Mozione di sfiducia individuale1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore è motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di sostituirlo nei termini stabiliti dall'articolo 28, comma 5.
Sezione III
Consiglio regionaleArt. 31
Presidente del Consiglio1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto per l'intera durata della legislatura.
4. Il Consiglio regionale può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, rimuovere il Presidente del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o reiterate e gravi violazioni della legge o del regolamento interno del Consiglio.
Art. 32
Competenze del Consiglio regionale1. Oltre alle funzioni legislative e regolamentari attribuite dallo Statuto, sono di competenza del Consiglio regionale:
a) l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria, economica, sociale e territoriale, riguardanti anche singoli settori, che abbiano ambito regionale e carattere di generalità e pluriennalità;
b) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento interno, di mozioni, ordini del giorno ed altri atti di indirizzo comunque denominati, che il Presidente della Regione rispetta ed applica; il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme nelle quali si procede alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
Sezione IV
Norme finaliArt. 33
Ambito di applicazione1. Le norme recate dalla presente legge, ivi comprese quelle sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e le norme del capo II sugli organi della Regione, trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Art. 34
Rinvio e applicazione1. Le norme in contrasto o in difformità con la presente legge sono abrogate.
2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1979, così come successivamente modificata.