CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 1/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - COSSA - MELONI Francesco - FOIS - MULA

il 12 maggio 2009

Incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente progetto di legge riguarda l'incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere regionale.

Com'è noto, di norma l'attuale architettura istituzionale tende a separare le funzioni della Giunta da quelle del Consiglio, optando per l'incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere e vietando espressamente il cumulo delle due cariche.

Questo è fondamentalmente dovuto al fatto che i principi dei moderni Stati costituzionali prevedono, come base della loro organizzazione funzionale, la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il principio di fondo che ispira tale assetto istituzionale risiede nella distinzione che deve esserci tra chi amministra e chi è chiamato a controllare l'operato dell'amministratore, ed è abbastanza evidente che la commistione dei ruoli ed in particolare il cumulo di entrambe le funzioni comporterebbe un evidente conflitto di interessi.

Tale separazione ha peraltro una storia legislativa alquanto lunga nella nostra Regione: a tale proposito è utile ricordare la legge regionale 27 agosto 1992, n.16, che, approvata nella prospettiva futura dell'introduzione del sistema maggioritario, prevedeva per la prima volta nella storia dell'autonomia anche l'incompatibilità fra l'ufficio di assessore regionale e quello di consigliere regionale (articolo l, comma 1).

Nel giugno del 1994 le elezioni regionali si svolgevano in vigenza della predetta legge e, dopo la vittoria, il centrosinistra del Presidente Palomba varava la prima Giunta composta totalmente da tecnici.

Senza alcun apparente valido motivo il Consiglio regionale, con la legge n. 12 del 2005, abrogava la normativa dando inizio ad una sarabanda di governi regionali che, all'insegna dell'instabilità, si contraddistinsero per la brevità della durata, sia nella legislatura 1994-1999 che in quella successiva.

Il tutto evidentemente strettamente connesso al fatto che, caduta l'incompatibilità, i consiglieri potevano aspirare a turno a diventare assessori generando quindi continue difficoltà, quando non crisi politiche vere e proprie, alle giunte di turno.

Di fronte a questi evidenti e indiscutibili effetti disastrosi per la stabilità del governo regionale si riaffermò progressivamente, nella coscienza politica, la necessità di tornare indietro su un principio, la separazione del potere esecutivo e di quello legislativo, che ha visto il suo definitivo affermarsi con la legge statutaria regionale n. 1 del 2008 (legge statutaria) promulgata dal presidente della Regione nonostante il referendum cui era stata sottoposta non avesse raggiunto la maggioranza dei si degli elettori.

Basandosi sul fatto che il quorum del 50 per cento degli aventi diritto non aveva partecipato al referendum, e quindi considerando nullo il referendum, il Presidente aveva comunque deciso di promulgare la legge che, pertanto, con la sua pubblicazione sul BURAS, diventava operativa nel 2008.

Il Governo Berlusconi ha impugnato la promulgazione della legge di fronte alla Corte costituzionale e il recente accoglimento del ricorso, nel travolgere l'intera legge statutaria, ha di nuovo abrogato l'incompatibilità tra gli uffici di assessore e consigliere.

In considerazione di quanto precede, sia per rispettare un indiscutibile bastione logico e filosofico del sistema democratico occidentale, ed in particolare di quello presidenziale, sia per evitare il ripetersi degli inconvenienti di cui si è detto, con i loro effetti deteriori sulla stabilità dei governi, appare quanto mai opportuno riproporre la norma sulla incompatibilità.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Incompatibilità fra le cariche di assessore e di consigliere regionale

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. I consiglieri regionali nominati assessori dal Presidente della Regione devono presentare, nella prima seduta utile, le proprie le proprie dimissioni dal Consiglio, che ne prende atto senza alcuna votazione.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

2. Da tale data il Presidente ha trenta giorni di tempo per adeguare la composizione della Giunta regionale.