CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
TESTO UNIFICATO N. 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (PARTE I), 9/STAT (PARTE I), 12/STAT (PARTE I), 13/STAT (PARTE I)
PARTE II/A
Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 19 luglio 2012
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio, relatore - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - PITEA - SORU - STERI
pervenuta il 23 ottobre 2012
La Commissione, a maggioranza, ha licenziato il testo unificato nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2012.
Il testo - anche attraverso la modifica della legge regionale n. 7 del 1979 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) che, per questi aspetti, � attualmente in vigore in via suppletiva - regola nel dettaglio l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione impostate sul sistema previsto dal testo di legge statutaria licenziato dalla Commissione nella medesima seduta.
La Commissione ha stabilito di stralciare il presente testo dalla legge "statutaria" in considerazione del fatto che, stante il suo contenuto, per la sua approvazione si pu� seguire l'iter ordinario previsto per le leggi regionali "ordinarie". Il testo, infatti, disciplina principalmente aspetti di carattere tecnico-organizzativo che, per quanto importanti, non riguardano lo specifico ambito delle scelte fondamentali sul sistema elettorale, riservato dallo Statuto speciale alla fonte statutaria. Di conseguenza, sebbene dal punto di vista formale il testo della Commissione risulti come testo unificato di leggi statutarie, il suo iter seguir� la procedura normale.
Essendo funzionale al sistema elettorale, � disposta l'entrata in vigore del testo contestualmente all'entrata in vigore della futura legge statutaria. Qualora ci� non fosse possibile, al fine di evitare vuoti normativi, con l'entrata in vigore della nuova legge statutaria per le parti che riguardano l'organizzazione elettorale � disposta, in via transitoria, l'applicazione della disciplina attualmente in vigore, in quanto compatibile, fino all'approvazione della nuova legge sulla procedura elettorale.
Il testo si compone di 23 articoli. La maggior parte di essi sostituisce le disposizioni della precedente disciplina elettorale non pi� coerente con il nuovo sistema per gli aspetti procedurali e organizzativi, quali la presentazione delle liste e delle candidature e le eventuali esclusioni, gli uffici incaricati dei conteggi e i relativi procedimenti, le modalit� pratiche di attribuzione dei seggi, i casi particolari di nullit� del voto, ecc. Per le parti che restano compatibili con il nuovo sistema, il testo rimanda, invece, alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 7 del 1979.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).
Art. 1
Finalit�1. La presente legge detta norme integrative per l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale statutaria in materia elettorale.
Capo I
Operazioni per l'attribuzione dei seggiArt. 2
Determinazione dei seggi per circoscrizione1. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, � approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero � calcolato secondo la formula stabilita dalla legge regionale statutaria elettorale.
Art. 3
Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio
centrale regionale1. Alle operazioni previste nella presente legge provvedono gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale costituiti ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale statutaria elettorale.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.
Art. 5
Compiti dell'Ufficio centrale regionale1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilit� e incompatibilit� denunciate:
a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
c) esclude dall'attribuzione di seggi le coalizioni collegate ai candidati presidente che non hanno superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge regionale statutaria elettorale;
d) attribuisce i seggi alle altre coalizioni secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge regionale statutaria elettorale;
e) ripartisce i seggi assegnati alle singole coalizioni tra i gruppi di liste in esse comprese compiendo le operazioni di cui all'articolo 33 della legge regionale statutaria elettorale;
f) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale statutaria elettorale;
g) proclama eletti alla carica di consigliere regionale gli altri candidati presidente, secondo le modalit� di cui all'articolo 35 della legge regionale statutaria elettorale;
h) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 36 della legge regionale statutaria elettorale.2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e d� immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonch� alle prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
Art. 6
Verbali1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale � redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare � consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro � depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
2. Nel verbale sono indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale statutaria elettorale.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale rimette subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Regione ed alle prefetture.
Capo II
Modalit� di espressione del votoArt. 7
Scheda elettorale1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A.
2. La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato sulla medesima linea da una riga per l'eventuale indicazione di preferenza; alla destra di tale rettangolo � riportata la dizione "candidato presidente" seguita nella riga immediatamente inferiore dal nome e cognome del candidato presidente; il primo rettangolo nonch� il nome e cognome del candidato presidente sono contenuti in un rettangolo pi� ampio; in caso di collegamento di pi� liste circoscrizionali al medesimo candidato presidente, il nome e cognome del candidato sono posti sempre a destra, ma in posizione centrale all'interno di tale secondo rettangolo che contiene a sinistra tutti i rettangoli, ciascuno con contrassegno e riga per l'indicazione della preferenza di tutte le liste; sono vietati altri segni o indicazioni.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato � determinato mediante sorteggio.
Art. 8
Voto1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.
2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sul nome del candidato presidente e/o un segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, anche se non collegata al candidato alla carica di Presidente della Regione prescelto.
3. Per esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale, l'elettore scrive il cognome del candidato nella riga posta alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
4. In caso di identit� di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la preferenza � espressa riportando il nome e cognome; in caso di identit�, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, pu� scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi � possibilit� di confusione tra pi� candidati della stessa lista circoscrizionale.
Art. 9
Schede bianche e nulle - Cause di nullit�1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volont� dell'elettore si � manifestata in modo non univoco.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.
4. Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anzich� nominativamente.
5. La validit� del voto � ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volont� effettiva dell'elettore.
Art. 10
Casi particolari1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere � inserito.
3. Il voto di preferenza purch� certo:
a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato � inserito;
b) prevale sul voto di lista, quando questo � apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o su pi� contrassegni, ed � attribuito anche alla lista in cui il candidato � inserito.4. Se l'elettore ha espresso pi� di una preferenza, le preferenze sono nulle ed � valido il voto di lista.
5. Se l'elettore ha segnato pi� di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista � nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, � comunque attribuito il voto al candidato presidente.
Capo III
Presentazione delle liste e delle candidatureArt. 11
Sottoscrizione delle liste1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 500 e non pi� di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non pi� di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione � richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione � parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari di essi, responsabili per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.
Art. 12
Candidature1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unit� superiore.
4. Ogni lista circoscrizionale deve garantire, a pena di esclusione, la rappresentanza di entrambi i generi.
5. Nessun candidato pu� essere compreso in pi� di una lista circoscrizionale, pena la nullit� delle sue candidature.
Art. 13
Dichiarazione di collegamento1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 contiene:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento � accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non pu� essere ammessa;
b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.
Art. 14
Presentazione della candidatura
a Presidente della Regione1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata.
3. Le candidature sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione.
4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata.
5. Il rappresentante di coalizione provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.
Art. 15
Compiti della cancelleria della Corte d'appello1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identit� personale del rappresentante di coalizione, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia � consegnata immediatamente al rappresentante.
2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente, � annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.
Art. 16
Esame e ammissione delle candidature1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:
a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o pi� gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonch� dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente;
e) esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ricoperto la medesima carica, con elezione a suffragio universale e diretto, per due mandati anche non consecutivi, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale statutaria elettorale;
f) esclude i candidati cessati dalla carica di Presidente della Regione per dimissioni volontarie nella legislatura precedente a quella delle elezioni.2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonch� delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.
3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonch� correzioni formali e deliberare in merito.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione.
5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.
Art. 17
Ulteriori casi di esclusione delle candidature1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 18, comma 1, della presente legge escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali � accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura.
Art. 18
Ordine delle candidature1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 16, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine gi� assegnato al candidato ai sensi della lettera a), � assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste ad essi collegati per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);
e) provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto sono consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione appositamente convocati.
Art. 19
Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale � presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.
Art. 20
Autenticazioni1. Per le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 si applica l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche ed integrazioni.
Capo IV
Norme finali e transitorieArt. 21
Rinvio1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modificazioni
2. Ai fini della costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979 continua ad avere applicazione la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali).
Art. 22
Legge regionale n. 7 del 1979:
abrogazioni e modifiche1. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati: gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i punti 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77 bis, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 83 e 84, la tabella.
2. Il punto 3) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 � sostituito dal seguente: "3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano rappresentati entrambi i generi e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;".
3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge.
Art. 23
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale.
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