CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
TESTO UNIFICATO N. 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (PARTE I), 9/STAT (PARTE I), 12/STAT (PARTE I), 13/STAT (PARTE I)
PARTE I/A
Legge statutaria elettorale e sulla forma di governo
ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la SardegnaApprovato dalla Prima Commissione nella seduta del 19 luglio 2012
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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio, relatore - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - PITEA - SORU - STERI
pervenuta il 23 ottobre 2012
1. Iter di approvazione in Commissione
Il testo approvato è frutto di una elaborazione scaturita da un lungo dibattito, sul tema delle riforme, che ha preso avvio fin dall'inizio della Quattordicesima Legislatura.
In una prima fase il tema, già discusso durante l'attività della Prima Commissione, in seguito alla presentazione di numerose mozioni, è stato oggetto di una apposita sessione di lavori dell'Aula, iniziata nell'autunno del 2010. Alla conclusione della sessione, il 18 novembre del 2010, è stato approvato l'ordine del giorno n. 41, presentato da tutti i presidenti dei gruppi consiliari: con questo atto di indirizzo politico il Consiglio ha demandato alla Prima Commissione il compito di delineare un percorso per la riforma dello Statuto speciale e di individuare gli altri principali temi sui quali incentrare le riforme, quali la legge statutaria e l'organizzazione regionale.
L'ordine del giorno n. 41 è stato inserito nei lavori della Prima Commissione (integrata con i Presidenti di gruppo, secondo quanto previsto dal medesimo ordine del giorno) fin dai primi mesi dell'anno 2011.
Avviata la discussione, nella seduta del 30 marzo 2011 la Commissione aveva inizialmente stabilito di procedere all'esame dell'argomento attraverso la costituzione di due sottocommissioni, una per la riforma dello Statuto speciale, l'altra per l'esame degli ambiti da disciplinare con legge statutaria.
Dal settembre del 2011, in Commissione, l'argomento delle riforme si è focalizzato sul tema della composizione del Consiglio regionale e, in particolare, sull'esigenza (dettata dalla necessità di contenere e razionalizzare la spesa) di ridurre il numero dei consiglieri. L'esame si è concluso con l'approvazione e la conseguente presentazione al Parlamento, di una proposta di legge costituzionale da parte del Consiglio regionale che prevede la riduzione del numero dei consiglieri da ottanta a sessanta.
In seguito a ciò, fin dalle prime sedute del 2012, la Commissione ha proseguito il mandato del Consiglio, conferito con l'ordine del giorno n. 41, con l'esame di tutte le proposte di legge vertenti sulle riforme istituzionali. Tali proposte sono state riordinate per diversi ambiti: proposte di legge costituzionale di riforma dello Statuto e di istituzione della cosiddetta Assemblea costituente, proposte di legge regionale sulla Consulta per la riforma dello Statuto, proposte di legge statutaria, proposte di legge sull'organizzazione amministrativa regionale, proposte su alcuni aspetti dell'ordinamento degli enti locali. Ha quindi proceduto a nominare i relatori interni per ciascuno dei suddetti ambiti.
Dal marzo del 2012, la Commissione - anche in seguito alle sollecitazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo manifestate nell'ambito della programmazione bimestrale dei lavori - ha concentrato le proprie attività sull'esame delle proposte di legge statutaria. A tal fine, stabilendo di procedere all'esame congiunto delle proposte di legge statutaria fino ad allora presentate, la Commissione ha adottato un primo testo base contenente alcune opzioni sulla disciplina dei rapporti tra gli organi di governo della Regione e del sistema elettorale, rinviando l'esame di altri argomenti di competenza della fonte statutaria - quali, ad esempio, gli strumenti di partecipazione popolare, il sistema delle fonti regionali, gli organi di garanzia statutaria, i rapporti tra la Regione e gli enti locali - attraverso lo stralcio delle relative proposte.
Dopo aver ulteriormente discusso su alcuni aspetti fondamentali della disciplina, la Commissione ha proseguito l'iter adottando un secondo testo base, predisposto dal relatore interno, che conteneva scelte maggiormente definite secondo le indicazioni scaturite dalla discussione in Commissione quali l'elezione diretta del Presidente della Regione.
Concluso l'esame degli articoli, nella seduta pomeridiana del 19 luglio 2012 la Commissione ha infine licenziato il testo per l'Aula, dopo aver stabilito di stralciare la parte relativa alle pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive, con l'intento di approfondire l'argomento in Aula, e la parte relativa alla disciplina del procedimento e dell'organizzazione delle elezioni (il cui testo, licenziato nella medesima seduta, dovrà seguire, per volontà della Commissione, l'iter legislativo ordinario).
Il testo per l'Aula è stato licenziato a maggioranza.
2. I contenuti
Il testo è una legge "statutaria" che va incontro a una procedura di approvazione rinforzata con maggioranza qualificata e serve a disegnare compiti e rapporti degli organi regionali (Consiglio, Presidente e Giunta) in stretta connessione con il sistema elettorale e, quindi, con il mandato popolare.
La Commissione, da ultimo, aveva avuto mandato a dare priorità alla riforma del sistema elettorale, per apportarvi modifiche anche parziali in modo da evitare di tornare al voto con un sistema non convincente per molti profili. Si voleva dar maggior rilievo alla scelta degli elettori e abolire il listino e il meccanismo del premio impostato sull'aumento dei seggi, mantenendo però un quadro di stabilità e rappresentatività.
La Commissione, facendo leva sul dibattito già svolto e in considerazione della necessaria concatenazione fra sistema elettorale e forma di governo, ha ritenuto di poter allargare la proposta anche ad altri temi nella ricerca di un accordo ampio fra le forze politiche. Ciò del resto, come già accennato, in coerenza con l'ordine del giorno dell'Aula n. 41 che richiedeva un insieme coordinato di proposte per i diversi aspetti delle riforme.
Il testo alla fine licenziato si compone di tre grandi parti:
- i rapporti fra organi e l'articolarsi dei poteri e delle funzioni fra di essi in un assetto il più possibile equilibrato;
- il sistema elettorale con elezione diretta del Presidente della Regione contestuale al Consiglio regionale in modo da garantire una maggioranza stabile senza penalizzare la rappresentatività del Consiglio;
- il regime delle ineleggibilità, delle incompatibilità e dei doveri nell'esercizio delle funzioni pubbliche.L'intento è di dar vita ad un sistema equilibrato, nella chiarezza della scelta degli elettori e nella trasparenza delle posizioni, in cui il sistema elettorale si integra e si spiega alla luce del quadro dei rapporti fra poteri ed organi e delle rispettive responsabilità.
Restano fuori altri aspetti come gli istituti di democrazia diretta, la disciplina delle fonti normative, i rapporti con gli enti locali, eventuali organi di garanzia; aspetti esclusi per privilegiare le parti ritenute più urgenti e in attesa di un accordo più generale, ma che potranno anche subito dopo trovare disciplina in altri testi.
In sintesi questi sono i contenuti essenziali della proposta di legge statutaria.
La forma di governo riprende il disegno della precedente statutaria e si propone di migliorarne la disciplina rafforzando i poteri di controllo ed indirizzo del Consiglio in equilibrio col ruolo del Presidente eletto direttamente e titolare e responsabile della politica regionale; è prestata maggiore attenzione a temi come il controllo della spesa ed i rapporti fra diversi livelli di governo ed in particolare con l'Unione europea; si definisce in modo più ordinato la composizione della Giunta.
Il sistema elettorale, data l'impossibilità di ritoccare il macchinoso e complesso sistema vigente disciplinato dalla legge statale per le regioni ordinarie e a noi derivato in via provvisoria, è stato ri-disciplinato per intero. Si riprendono aspetti essenziali del sistema attuale come l'elezione diretta del Presidente in un collegio regionale con voto disgiunto, l'elezione dei consiglieri in collegi circoscrizionali in liste collegate ad un candidato presidente, un premio di maggioranza articolato in base al risultato conseguito, una soglia di sbarramento equilibrata. Ma altri meno apprezzabili vengono decisamente superati. Si preferisce il numero fisso dei consiglieri, in luogo del numero mobile verso l'alto, si prevede che tutti i consiglieri siano eletti nelle circoscrizioni in base a cifre individuali e si elimina il listino regionale senza preferenza, si prevede l'elezione dei candidati presidenti di tutte le coalizioni che superano la soglia di sbarramento ed ottengono seggi, dando così spazio ad una sorta di diritto di tribuna.
Si è prestata attenzione al tema delle ineleggibilità ed incompatibilità disciplinando, rispetto alla precedente statutaria, in modo severo e specifico l'incompatibilità degli assessori, introducendo per tutti, Presidente, consiglieri, assessori, divieti tassativi di commistione di interessi, rendendo più severa la disciplina del blind trust in modo da superare i limiti evidenziati dalle critiche mosse al testo della scorsa legislatura. Questa parte si completa con la previsione di incandidabilità per il Presidente che abbia ricoperto l'incarico per due legislature e per il Presidente dimissionario nella sola legislatura successiva. È invece esclusa l'incompatibilità fra assessore e consigliere.
La Commissione ha deciso di lasciare ancora spazio al confronto fra forze politiche riguardo al tema della rappresentanza femminile in Consiglio regionale rispetto al quale manca ancora un accordo sullo strumento più opportuno rispetto al sistema elettorale prescelto.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Legge statutaria elettorale e sulla forma di governo ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Capo I
Forma di governoArt. 1
Organi della Regione1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
Art. 2
Consiglio regionale1. I consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale e diretto.
2. Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, fa parte del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni; il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
4. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 3; il decreto di indizione è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.
6. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.
7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in base alla disciplina dettata dal Regolamento interno di cui all'articolo 19 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 3
Funzioni del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale è il massimo organo rappresentativo del popolo sardo.
2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.
3. Il Consiglio regionale svolge altresì funzioni di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo, dell'Amministrazione regionale e di tutte le articolazioni e apparati da essa dipendenti e, fra le altre:
a) approva gli atti generali di programmazione e le loro variazioni;
b) approva gli atti di pianificazione a contenuto regolamentare e le loro variazioni;
c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione, la modifica o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di società in house e di altri soggetti giuridici e organismi di diritto pubblico che svolgono funzioni regionali;
d) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
e) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alle lettere a) e b);
f) impegna il Presidente della Regione, con delibera motivata, a promuovere il ricorso davanti alla Corte costituzionale in materie di particolare rilievo per l'autonomia regionale.4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.
Art. 4
Nomine1. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea, quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni, quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.
2. Le nomine di competenza dell'Esecutivo che riguardano gli organi di amministrazione degli enti, delle aziende e delle società regionali, i responsabili delle gestioni liquidatorie, i responsabili delle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari che possono procedere alla audizione del designato.
3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di designazione e l'atto di nomina, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.
4. In caso di parere contrario il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni le proprie decisioni, motivandole.
Art. 5
Bilancio e controllo e trasparenza della spesa1. Il Consiglio regionale approva il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.
2. La legge regionale stabilisce i casi e i tipi di variazioni di bilancio che possono essere deliberati dall'Esecutivo e tra questi quelli che sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione del parere; il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
3. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate sono accompagnati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità con cui ne è assicurata la copertura.
4. Le commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta la relazione di cui al comma 3 per ogni proposta di legge e emendamento al loro esame.
5. L'Esecutivo regionale ogni tre mesi invia al Consiglio regionale una comunicazione sulle entrate e sulle spese.
Art. 6
Rapporti internazionali, con l'Unione europea
e con altre regioni1. La Regione, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto, sviluppa rapporti con altre regioni, con stati e loro enti territoriali e altri soggetti di diritto internazionale, in particolare con quelli del bacino del Mediterraneo e con altre realtà insulari e periferiche, e promuove con essi forme di cooperazione.
2. La Regione partecipa al processo di integrazione europea e concorre alla formazione degli atti, all'attuazione della normativa comunitaria, negli ambiti di propria competenza, e alla determinazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea; sviluppa ogni iniziativa per assicurarsi l'accesso alle risorse europee e al loro pieno utilizzo; attiva gli strumenti previsti in sede nazionale ed europea per tutelare e promuovere la propria identità e la specialità del proprio ordinamento in attuazione del principio di sussidiarietà fra livelli di governo.
3. La Giunta regionale assicura la piena informazione del Consiglio in merito alle iniziative volte alla sottoscrizione di accordi o intese internazionali o con altre regioni e sui rapporti con l'Unione europea.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi dell'attività della Regione nei rapporti internazionali, con l'Unione europea e con le altre regioni.
5. Spetta al Consiglio regionale inoltre:
a) concorrere alla formazione degli atti dell'Unione europea;
b) esprimersi sulla conformità degli atti legislativi dell'Unione europea, aventi ad oggetto materie di competenza regionale, al principio di sussidiarietà in base a quanto stabilito dall'ordinamento dell'Unione europea;
c) ratificare gli accordi con stati e le intese con enti territoriali interni ad altro stato ai sensi del comma 9 dell'articolo 117 della Costituzione;
d) ratificare con legge le intese della Regione con altre regioni.
Art. 7
Programmi finanziati con risorse europee o statali1. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi dei programmi attuativi delle politiche europee o statali o comunque finanziati con risorse europee o statali e ne verifica l'attuazione.
2. A tal fine la Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure di negoziato con gli altri livelli di governo, propone al Consiglio, per l'approvazione, le linee di indirizzo dei programmi.
3. La Giunta regionale in tutte le fasi riferisce al Consiglio sulle iniziative assunte in attuazione delle linee di indirizzo e sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
4. Conclusa la procedura di approvazione nazionale ed europea, la Giunta regionale trasmette gli atti al Consiglio che si pronuncia con un voto ed eventualmente formula indirizzi per la loro attuazione, modifica o integrazione.
5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio le proposte di modifica dei programmi che comportano modifiche sostanziali, spostamenti delle risorse tra priorità strategiche, nuovi interventi o la soppressione di quelli già previsti; le commissioni competenti esprimono sulle proposte un parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde; resta ferma la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e).
6. La Giunta regionale, nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne faccia richiesta, trasmette rapporti periodici sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con risorse statali o europee.
Art. 8
Attuazione delle leggi e valutazione delle politiche1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti giuridici, sociali ed economici delle politiche regionali con le modalità previste dal Regolamento interno.
2. Le attività di controllo e valutazione sono pubblicate negli atti del Consiglio regionale.
Art. 9
Diritto all'informazione del consigliere1. Ogni consigliere, su richiesta scritta ha diritto ad ottenere, entro quindici giorni, dagli uffici della Presidenza della Regione, dagli assessorati e da ogni altro ufficio regionale, da enti, agenzie, società, aziende ed istituti regionali, copia di atti e documenti e tutte le informazioni e la documentazione per l'esercizio del mandato.
2 Ai consiglieri regionali è sempre garantito, per consultazione, l'accesso protetto alle banche dati dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti, agenzie e società in house e ad ogni altra fonte informativa gestita da tali soggetti per la gestione del bilancio e della spesa e per l'adozione delle determinazioni amministrative, a fini conoscitivi e di verifica dell'andamento della spesa e della finanza pubblica e dell'attività amministrativa.
3. In caso di inadempimento, ai responsabili si applicano le sanzioni previste dall'ordinamento.
Art. 10
Supporto all'esercizio delle funzioni consiliari1. Nell'esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 2, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno svolgimento di tutte le funzioni ad esso attribuite ivi comprese le attività per l'istruttoria e la redazione degli atti di propria competenza, per la documentazione, per l'accesso agli atti e alle informazioni, per i rapporti con gli altri livelli istituzionali e con gli enti locali.
Art. 11
Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente della Regione non è ricandidabile se ha ricoperto la medesima carica, con elezione a suffragio universale e diretto, per due mandati anche non consecutivi.
3. É consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Il Presidente della Regione cessato dalla carica per dimissioni volontarie non è immediatamente ricandidabile alla medesima carica.
Art. 12
Funzioni del Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) è responsabile dell'attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio;
d) nomina e revoca gli assessori e indica, tra questi, il vice presidente, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo e in tutti i casi previsti dalla legge;
e) nomina i rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, quando la legge gliene attribuisce la competenza;
f) indice le elezioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali.
Art. 13
Presentazione del programma - nomina e revoca
degli assessori1. Il Presidente della Regione, nella prima seduta utile successiva alla costituzione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, illustra il programma politico per la legislatura e presenta la composizione della Giunta e gli incarichi attribuiti a ciascun assessore compreso quello di vice presidente.
2. Il Presidente, allo scadere della metà della legislatura, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere.
3. Il Presidente, in caso di revoca dell'incarico e di nomina di nuovo assessore o vice presidente, riferisce al Consiglio, nella seduta successiva, sulle ragioni politiche della sua scelta in relazione agli obiettivi del programma.
4. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno, discute sulle comunicazioni di cui al presente articolo ed esprime, eventualmente, la propria valutazione con atto di indirizzo politico.
Art. 14
Giunta e assessori regionali1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori.
2. In attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 51 della Costituzione, nella composizione della Giunta ciascuno dei due generi è rappresentato da non meno di tre assessori, pena la nullità del decreto di nomina.
3. La carica di assessore non è incompatibile con quella di consigliere regionale.
4. Il Presidente della Regione, con le modalità previste dalla legge regionale, attribuisce gli incarichi agli assessori, all'atto della loro nomina, e può delegare a uno o più di essi funzioni di competenza della Presidenza della Regione.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima; gli atti della Giunta sono pubblicati entro tre giorni dalla loro adozione, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
6. Gli assessori svolgono autonomamente le funzioni a ciascuno attribuite; sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti di loro competenza in relazione alle strutture dell'Amministrazione cui sono preposti.
7. Al Presidente e agli assessori sono corrisposte le indennità e il trattamento stabiliti per i consiglieri regionali.
Art. 15
Funzioni della Giunta regionale1. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo;
b) delibera i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
d) delibera la promozione delle liti e la resistenza in giudizio, compresi i ricorsi che è tenuta a promuovere per effetto di deliberazioni del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f);
e) disciplina la propria organizzazione interna e il suo funzionamento;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni di alta amministrazione non attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.
Art. 16
Organizzazione amministrativa della Regione1. La legge disciplina l'organizzazione generale dell'Amministrazione regionale.
2. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi esecutivi, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'attuazione della legge regionale di cui al comma 1 e indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida alla dirigenza amministrativa che provvede all'attuazione.
3. Il rapporto tra potere politico e direzione amministrativa è improntato ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi esecutivi.
Art. 17
Mozione di sfiducia - Scioglimento per dimissioni1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione; il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni; in tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.
5. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione; entro tale data possono essere ritirate.
Art. 18
Mozione di censura individuale1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione deve essere posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
3. Entro venti giorni dall'approvazione della mozione di censura il Presidente della Regione comunica al Consiglio le proprie decisioni, motivandole.
Capo II
Sistema elettorale regionaleSezione I
Sistema elettoraleArt. 19
Elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.
4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
5. Il Presidente della Regione e i candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto una percentuale uguale o superiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di Presidente, fanno parte del Consiglio regionale.
6. Alla coalizione collegata al Presidente eletto con una percentuale di voti inferiore al 60 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di Presidente è attribuito un premio, in base al risultato conseguito, in modo da assicurare almeno il 55 per cento ovvero il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera a).
7. Sono escluse dall'attribuzione di seggi le coalizioni collegate a candidati presidente che ottengono una percentuale di voti inferiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati alla carica di presidente.
Art. 20
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti circoscrizione, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
e) candidato presidente il candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 21
Circoscrizioni elettorali1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno due ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.
Art. 22
Liste circoscrizionali1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.
3. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, sono rappresentati entrambi i generi.
4. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste.
5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.
Art. 23
Elettorato attivo1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Art. 24
Elettorato passivo1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Art. 25
Divieto di candidature plurime1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.
2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.
Art. 26
Elezioni primarie1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.
Art. 27
Espressione del voto1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista circoscrizionale e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione anche non collegato alla lista votata.
3. Ciascun elettore può anche esprimere il voto solo a favore di una lista circoscrizionale o solo a favore di un candidato presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale.
5. Se l'elettore non esprime il voto per il candidato presidente, il voto attribuito alla lista circoscrizionale è attribuito anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.
Art. 28
Modalità di ripartizione dei seggi1. I seggi sono ripartiti tra le coalizioni in base alla percentuale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei rispettivi candidati presidente, calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati Presidente e, comunque, assicurando una maggioranza ai sensi dell'articolo 32.
2. I seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti tra i gruppi di liste che ne fanno parte, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno.
3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali con le modalità previste dall'articolo 34.
Sezione II
Attribuzione dei seggiArt. 29
Determinazione dei risultati circoscrizionali1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:
a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
d) la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.
Art. 30
Proclamazione del Presidente1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 29, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.
2. Si proclama, dunque, eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore.
Art. 31
Soglia di sbarramento - Esclusioni1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 30, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascun candidato presidente sul totale dei voti ottenuti da tutti i candidati presidente e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni collegate ai candidati presidente che non hanno superato la percentuale richiesta dall'articolo 19, comma 7.
Art. 32
Attribuzione dei seggi alle coalizioni -
Premio di maggioranza1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 31, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal Presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti dai candidati presidente che hanno superato la soglia di sbarramento.
2. Qualora tale percentuale sia inferiore al 60 per cento, si assegna:
a) alla coalizione collegata al Presidente proclamato eletto:
1) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto almeno il 40 per cento;
2) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto meno del 40 per cento;
b) a ciascuna delle altre coalizioni ammesse all'attribuzione di seggi una percentuale dei seggi restanti, pari alla percentuale di voti validi ottenuti dai candidati presidente ad esse collegati, calcolata sul totale dei soli voti validi attribuiti a tali candidati.3. Qualora la percentuale di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento, si assegna a ciascuna coalizione ammessa all'attribuzione di seggi un numero di seggi proporzionale alla percentuale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato.
4. Nel calcolo dei seggi sono sempre compresi i due assegnati ai sensi dell'articolo 30, comma 2.
5. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.
6. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 5, si sottraggono i due seggi già assegnati alle due coalizioni ai sensi dell'articolo 30, comma 2.
Art. 33
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste1. I seggi assegnati alle singole coalizioni si ripartiscono tra i gruppi di liste in esse comprese secondo le seguenti operazioni:
a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che lo compongono;
b) si determina il quoziente elettorale regionale di coalizione dividendo la cifra elettorale di coalizione, data dalla somma di tutte le cifre elettorali circoscrizionali della coalizione determinate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), per il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione, determinato ai sensi dell'articolo 32;
c) si determina il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale di coalizione; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.2. A ciascun gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra elettorale dello stesso; i seggi ancora da attribuire sono quindi assegnati ai gruppi di liste per le quali la divisione dà i maggiori resti.
Art. 34
Attribuzione dei seggi
alle liste circoscrizionali1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.
4. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.5. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
Art. 35
Attribuzione dei seggi
agli altri candidati presidente1. Eseguite le operazioni di cui all'articolo 34, oltre ai due già proclamati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, si proclamano consiglieri regionali anche i candidati presidente che hanno superato la soglia di sbarramento.
2. A tal fine si attribuisce a ciascun candidato presidente l'ultimo dei seggi eventualmente attribuiti, con il minore resto o, in mancanza, con la cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto, alle liste circoscrizionali ad esso collegate.
Art. 36
Proclamazione dei consiglieri1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Art. 37
Surrogazioni1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere di uno dei candidati presidente di cui all'articolo 35, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale alla quale è stato sottratto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e spetta al candidato primo dei non eletti di quella lista circoscrizionale.
3. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito ad una lista circoscrizionale ad esso collegata mediante il seguente procedimento: si individua il gruppo di liste al quale spetterebbe l'ulteriore seggio per effetto dei maggiori resti in base alla divisione di cui all'articolo 33, comma 2, e, all'interno di esso, la lista circoscrizionale proseguendo nella graduatoria di cui all'articolo 34, comma 4, lettera b); il seggio è attribuito al candidato primo dei non eletti di quella lista circoscrizionale.
Capo III
Ineleggibilità e incompatibilitàArt. 38
Ineleggibilità alla carica
di Presidente della Regione1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i responsabili delle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi, aziende regionali e i commissari nominati in loro vece;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e i rappresentanti legali di società controllate dalla Regione;
e) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o di enti regionali;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
g) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al Tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna;
l) i presidenti, gli amministratori, i direttori generali e i rappresentanti legali di imprese o società con un volume d'affari annuo superiore a cinque milioni di euro calcolato sulla media degli ultimi tre bilanci approvati.2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale, intendendosi per tale, il termine di cinque anni dalla data delle ultime elezioni.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
Art. 39
Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e i responsabili delle strutture di vertice dell'Amministrazione regionale, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi, aziende regionali e i commissari nominati in loro vece;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e i rappresentanti legali di società controllate dalla Regione;
f) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o di enti regionali;
g) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i dirigenti, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
h) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
i) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
l) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al Tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
m) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni; per le aziende ospedaliere e ospedaliere universitarie, nei collegi elettorali in cui ha sede legale l'azienda; i commissari nominati in loro vece.2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale, intendendosi per tale, il termine di cinque anni dalla data delle ultime elezioni.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 38.
Art. 40
Incompatibilità con la carica di Presidente della Regione e di assessore regionale1. In attuazione dell'articolo 39 dello Statuto speciale per la Sardegna, la carica di Presidente della Regione e di assessore regionale è incompatibile con:
a) ogni ufficio o carica pubblica, ivi compresa quella di amministratore locale ai sensi del comma 2 dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) cariche, uffici o funzioni comunque denominate in enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e società a partecipazione pubblica;
c) cariche, uffici o funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di cui al comma 1, di qualsiasi natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; cariche, uffici, altre funzioni comunque denominate o attività di gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.2. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione e proventi, fatta eccezione per quelli derivanti da prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, o di vantaggio per il titolare.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta l'assessore ha dieci giorni di tempo per cessare dagli incarichi e dalle funzioni incompatibili a pena di decadenza dalla carica.
4. Il Presidente della Regione comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale l'avvenuta decadenza; successivamente riferisce ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
5. Costituisce condizione di incompatibilità con la carica di assessore regionale la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 42; l'interessato trasferisce i propri diritti o stipula il negozio fiduciario di cui all'articolo 43, entro i trenta giorni successivi alla data del giuramento.
6. Il Presidente della Regione vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 41
Incompatibilità con la carica di consigliere regionale1. Non possono rivestire la carica di consigliere regionale:
a) gli assessori di province, i sindaci e gli assessori dei comuni al di sopra dei diecimila abitanti;
b) i componenti le commissioni tributarie, i giudici di pace e i giudici onorari che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
c) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
d) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
e) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, o componenti degli organi di amministrazione o controllo o dipendenti di ente, istituto, agenzia, azienda, consorzio regionale o società a partecipazione regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia, l'azienda, il consorzio regionale o la società a partecipazione regionale e non hanno ancora estinto il debito;
f) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda, agenzia, consorzio regionale o società a partecipazione regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
g) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, azienda, consorzio regionale o società a partecipazione regionale;
h) coloro che detengono direttamente o indirettamente la titolarità o il controllo, i presidenti, gli amministratori, i direttori generali e i rappresentanti legali di imprese o società che risultino vincolate direttamente o indirettamente, con la Regione o con enti, istituti, agenzie, aziende o consorzi regionali per contratti di lavori, servizi e forniture.2. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del comma 1 non si applicano quando riguardano un fatto connesso con l'esercizio del mandato regionale o di amministratore locale.
3. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.
4. Quando esistano al momento dell'elezione, o si verifichino successivamente, cause di incompatibilità o quando sopravvengano cause di ineleggibilità, sono immediatamente contestate al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale.
5. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o a esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.
7. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto; contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.
8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
10. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 5 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
Art. 42
Ineleggibilità per attività d'impresa1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 38, non può essere eletto Presidente della Regione colui che esercita attività d'impresa o detiene direttamente o indirettamente il controllo di società, se l'impresa o la società ha realizzato un volume d'affari annuo superiore a cinque milioni di euro calcolato sulla media degli ultimi tre bilanci approvati.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato trasferisce i propri diritti o stipula un negozio fiduciario con le caratteristiche di cui all'articolo 43, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale, intendendosi per tale, il termine di cinque anni dalla data delle ultime elezioni.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato trasferisce i propri diritti o stipula un negozio fiduciario entro i trenta giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
Art. 43
Negozio fiduciario1. Il negozio fiduciario è stipulato con un soggetto, d'ora in poi "fiduciario", scelto da colui che si trova nella condizione di cui all'articolo 42, comma 1, d'ora in poi "stipulante", su una rosa di tre soggetti con competenze adeguate indicata da un collegio composto da tre magistrati amministrativi.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla sua elezione, chiede al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di indicare i tre magistrati che comporranno il collegio e, tra questi, chi lo presiede.
3. Il negozio fiduciario deve necessariamente prevedere:
a) il trasferimento dei beni e diritti dello stipulante al fiduciario almeno per la durata della carica, eventualmente anche con il divieto di procedere ad alienazione, divisione, ipoteca, o modifica sostanziale dei beni e diritti trasferiti;
b) il divieto per il fiduciario di richiedere allo stipulante o di ricevere da lui consigli, direttive o istruzioni;
c) il divieto per il fiduciario di rivelare allo stipulante informazioni relative all'esercizio dei diritti e alla gestione dei beni, salva la possibilità di consultare il collegio di cui al comma 1, al verificarsi di un evento straordinario in grado di pregiudicare gravemente l'integrità degli stessi.4. Nella vigenza del negozio fiduciario l'impresa o la società di cui all'articolo 42, comma 1, non può stipulare nuovi contratti o accordi con la Regione o con enti, istituti, agenzie, aziende, consorzi regionali o società a partecipazione regionale né prorogare quelli in essere.
Art. 44
Doveri di trasparenza1. La legge stabilisce le modalità con cui il Presidente, i consiglieri, gli assessori regionali, comunicano al Consiglio regionale, per la successiva pubblicazione, i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche in società, le associazioni di qualsiasi natura delle quali fanno parte e ogni informazione attinente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Art. 45
Conflitto d'interessi1. Si ha conflitto di interessi in tutti i casi in cui esiste un conflitto tra i doveri pubblici di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale e un interesse privato e/o personale proprio, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, per il quale il soggetto possa conseguire, per effetto della funzione pubblica, un vantaggio specifico rispetto ad ogni altro componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione, gli assessori e i consiglieri regionali non possono esprimere il proprio voto su una proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappiano o debbano sapere di essere in conflitto di interessi.
Capo IV
Norme transitorieArt. 46
Organizzazione: disciplina applicabile1. Fino all'approvazione di una nuova legge in materia di organizzazione della Regione continua ad applicarsi, la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli assessorati regionali), intendendosi il numero degli assessori pari a quello degli assessorati ivi previsto.
Art. 47
Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità1. Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 38, 39 e 42.
3. In fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale richiede la nomina del collegio di cui all'articolo 43 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
Disposizioni in materia elettorale1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995 n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.