CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 141/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS
il 19 dicembre 2000
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 si caratterizza innanzitutto per una innovazione di forma giacché è stato redatto con un numero di articoli limitato ed essenziale, seppur contenenti un rilevante numero di commi.
Si è cioè adottata l'articolazione già presente nella legge finanziaria dello Stato.
Circa i contenuti espressi dal disegno di legge assumono particolare rilevanza, quanto all'articolo 1, le disposizioni iniziali e cioè i commi 1 e 2. Essi esprimono per un verso (commi 1 e 14) l'intenzione di realizzare una selezione delle risorse contenute nel conto dei residui dei capitoli di bilancio da lunga data e, per l'altro verso (commi 2 e 4) la chiusura dei conti correnti bancari aperti anch'essi da lunga data, per verificare la necessità di permanenza dei presupposti che li giustificarono.
Giova al riguardo evidenziare l'effetto che dette disposizioni produrranno sui conti finanziari della Regione.
Con l'eliminazione degli impegni si ipotizza l'accertamento di economie alla chiusura dell'esercizio 2000 valutate in 700 miliardi, mentre per effetto della chiusura dei conti correnti bancari si prevede l'acquisizione alle entrate regionali di risorse valutate in 50 miliardi.
Di dette nuove risorse, le prime comporteranno la possibilità di prevedere, a parità di costi, l'autorizzazione di nuovi mutui per investimenti in opere di carattere permanente, le seconde di destinare a nuovi interventi accantonamenti in larga misura inutilizzati.
Ben è vero che in conseguenza di tali eliminazioni può prevedersi la necessità di fronteggiare esigenze operative in corso e, a tal fine, sono state previste specifiche dotazioni in appositi fondi di riserva.
Tale intervento, in sintesi, consentirà di attualizzare le esigenze di spesa favorendo quelle nuove e prendendo atto di quelle non più erogabili.
Da segnalare, per quanto riguarda i contenuti dell'articolo 1, una serie di norme che intendono adeguare ulteriormente, rispetto alla recente legge regionale n. 23/1999, la legge di contabilità regionale, con particolare riferimento alle attività gestorie e di controllo.
In particolare le modifiche all'articolo 46 essenzialmente adeguano l'ambito del controllo della Ragioneria Generale in materia di rendiconti resi dai funzionari delegati ed ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, a quello normato, in via generale, dall'articolo 56 della legge regionale n. 11/1983.
Il testo sostitutivo dell'articolo 51 ed il nuovo articolo 54 ter tendono ad ottenere miglioramenti dalla attuale gestione del servizio di Tesoreria, consentendo una maggiore immediatezza nella esecuzione e rendicontazione delle operazioni effettuate dal Tesoriere. In dettaglio la prima norma consentirà, per i titoli pagabili allo sportello, di non movimentare sul territorio il titolo cartaceo, che verrà quindi trasmesso per via telematica, e la relativa quietanza, acquisita dallo sportello pagatore su atto separato dal titolo, verrà custodita, a cura del Tesoriere, per cinque anni ed esibita a richiesta dell'Amministrazione Regionale. Con ciò potranno evitarsi i ritardi e i possibili smarrimenti nella trasmissione dei titoli, con notevole vantaggio per l'utenza. La seconda norma tende a snellire le procedure di acquisizione delle entrate, evitando al Tesoriere l'invio delle quietanze anche per versamenti di importo minimo. Il Tesoriere rilascerà l'apposita dichiarazione di versamento solo a coloro che ne faranno richiesta. Peraltro le due norme risultano in linea con la più recente normativa nazionale in materia.
Considerazione particolare deve dedicarsi al " pacchetto" di norme interessanti il Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006 nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno.
Trattasi dei commi da 27 a 43 che contengono le autorizzazioni di spesa necessarie all'operatività del Programma e concernono altresì norme procedurali per garantirne l'applicazione.
Per quanto riguarda l'importanza essenziale di tale Programma nel contesto dell'intera manovra finanziaria si rimanda alla nota preliminare illustrativa del quadro unitario dei programmi di spesa di cui quello in argomento è evidentemente il fulcro, prevista in uno con le note di programma in attuazione dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 11/1983.
Di notevole rilevanza è, inoltre, quanto alle iniziative e alle dotazioni finanziarie previste, il programma legislativo che la Giunta intende attuare nel corso dell'esercizio 2001.
Le dotazioni finanziarie, espresse in milioni di lire, assommano a complessive lire 372.026.000.000 per l'anno 2001, lire 271.385.000.000 per l'anno 2002 e lire 199.235.000.000 per l'anno 2003.
In tale contesto, numerose ed importanti per lo sviluppo economico e sociale della società isolana appaiono le riserve finanziarie dei disegni di legge collegati e non "programmati" nelle Tabelle A, B e C allegate al disegno di legge finanziaria; di essi meritano specifica menzione i seguenti "collegati": la rivisitazione della legge regionale n. 39/1993 sul volontariato e connesse iniziative sul versante della protezione civile e sociale, la disciplina dell'IRAP nell'ottica delle provvidenze alternative in termini di sgravi fiscali rispetto alle incentivazioni tradizionali, la disciplina regionale per le zone montane, le incentivazioni alle imprese artigiane per l'apprendistato, le incentivazioni alle imprese commerciali ed ai loro consorzi fidi, gli interventi in favore della cooperazione, gli interventi integrativi in materia di pubblica istruzione, con particolare riferimento al diritto allo studio, alla cultura, all'informazione ed allo sport, la promozione di iniziative a favore della cooperazione sociale e dell'imprenditoria giovanile ed infine, i Programmi di Iniziativa Comunitaria PIC.
Quanto alle autorizzazioni di spesa integrative previste nell'articolo in argomento rileva quella pari a 40 miliardi per l'anno 2001 per l'attuazione della legge regionale n. 32/1985 in materia di edilizia abitativa (comma 61) e quella, pure di 40 miliardi, per la concessione delle agevolazioni a carattere pluriennale, in forma attualizzata, in attuazione della legge regionale n. 35/1991 a favore delle imprese commerciali (comma 26).
Infine si segnala che l'articolo in trattazione prevede una importantissima disposizione concernente l'accorpamento di tutte le risorse finanziarie disponibili in sede regionale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata in un unico contesto organico.
Trattasi di risorse che, per l'avvio dell'iniziativa, ammontano a lire 120,5 miliardi nel 2001 ed a lire 204,5 miliardi nel 2002 da utilizzare previa approvazione di un programma che terrà conto delle priorità d'intervento.
In tal modo verrà interrotta la prassi finora adottata della occasionalità e disorganicità degli interventi finanziati o cofinanziati dalla Regione in materia; merita d'osservare che il modello operativo normato consente inoltre alla Regione di anticipare gli oneri statali o comunitari quando ritardi pregiudichino l'avvio delle iniziative concordate.
Tale normativa non mancherà inoltre di rendere più efficace e ponderata l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 14 del 1996 concernente Programmi Integrati d'Area; a tale proposito si richiama l'introduzione delle parti sociali nel procedimento di approvazione dei relativi Accordi di programma (comma 50).
Quanto all'articolo 2, i commi dall'1 al 6 concernono il Consorzio per l'assistenza alle piccole ed alle medie imprese denominato "Consorzio 21"; la normativa proposta prevede l'adeguamento del contributo annuale, la disciplina delle modalità di gestione delle attività delegate dalla Regione allo stesso Consorzio ed il riconoscimento degli oneri derivanti dalle procedure di rimborso dell'IVA.
Nel comma 7 si prevede il rifinanziamento dei contratti a termine per l'attività di ricerca da parte di neo laureati previsti dall'articolo 37 della legge finanziaria del 1994.
Rilevante è la previsione di cui ai commi 10, 11 e 12 che consente il rifinanziamento per il terzo anno del Piano del lavoro nonché quella del comma 13 che integra, portandola fino a lire 90 miliardi, la dotazione per l'anno 2001, per gli interventi comunali per l'occupazione.
In materia di occupazione si menzionano anche i commi 14, 15 e 16 relativi, rispettivamente, alla prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7/ Al e 7/A4 del programma relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione (artt. 92 e 93, L.R. n. 11/1988 e art. 18, L.R. n. 37/1998), la cui determinazione d'onere è pari a lire 6,5 miliardi per l'anno 2001, ed alla previsione di utilizzazione delle disponibilità del capitolo 01080 per l'attuazione indifferentemente delle LL.RR. n. 37/1998 (artt. 9 e 18) n. 17/2000 (art. 23) e n. 4/2000 (art. 26).
Inoltre sono state previste disposizioni particolari a favore dell'imprenditorialità femminile (comma 18) e dei giovani imprenditori agricoli (comma 20).
Infine, comma 21, è stata determinata in lire 80 miliardi l'entità finanziaria per la realizzazione del programma di formazione professionale per l'anno 2001 di cui lire 20 miliardi sono destinati all'obbligo formativo di cui all'art. 68 della Legge n. 144/1999.
L'articolo 3 contiene disposizioni che interessano le attività culturali, sanitarie e socio - assistenziali tra le quali si menzionano:
- il rafforzamento dello sforzo finanziario della Regione a favore della formazione professionale post - universitaria di alto contenuto scientifico e tecnologico e dei corsi post-universitari per l'anno 2001 (+ lire 4 miliardi);
- la previsione dello stanziamento complessivo dell'apporto regionale al Fondo Sanitario Nazionale per la spesa corrente per l'anno 2001 (+ lire 1.094 miliardi);
- la disposizione che intende introdurre un nuovo e più razionale criterio per l'acquisizione di beni e servizi da parte degli enti decentrati della spesa sanitaria che comporti economizzazioni di spesa attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per tutto o parte del territorio regionale;
- l'integrazione della quota regionale a copertura dei maggiori oneri della spesa sanitaria per esercizi pregressi;
- la previsione di spesa di lire 3 miliardi quale apporto finanziario regionale a titolo di concorso nelle spese per le rette d'ospitalità dovute dai tossicodipendenti.
L'articolo 4 contiene alcune norme non riconducibili alle categorie trattate dai precedenti articoli; tra esse si evidenzia:
- l'autorizzazione di spesa per l'anno 2001 relativa alla concessione alle aziende di trasporto dei contributi di esercizio;
- l'integrazione di lire 5 miliardi della previsione di spesa per l'anno 2001 destinata all'alfabetizzazione informatica e linguistica;
- la rideterminazione dello stanziamento del fondo per gli accordi sindacali di cui all'articolo 62 della L.R. n. 31/1998 per l'anno 2001;
- alcune abrogazioni di norme.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARI
composta dai Consiglieri
LA SPISA, Presidente e relatore di maggioranza - SCANO, Vice Presidente - BIGGIO, Segretario - DETTORI Bruno, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - CAPPAI - COGODI, relatore di minoranza - COSSA - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo, relatore di minoranza - SELIS - SPISSU, relatore di minoranza - USAI
Relazione di maggioranza
On. La Spisa
pervenuta il 16 febbraio 2001
La manovra finanziaria 2001 si presenta con alcune importantissime novità, che oggettivamente la distinguono dalle precedenti.
Il primo fattore di novità consiste nel fatto che sta entrando a regime la riforma della contabilità regionale, che ci porta ad esaminare un testo strutturalmente diverso da quello su cui eravamo abituati ad operare negli anni scorsi.
Il bilancio si caratterizza per la suddivisione delle entrate e delle spese in Unità Previsionali di Base (UPB). La differenza non è di poco conto, in quanto comporta una diversa aggregazione degli stanziamenti per finalità più ampie di quelle ricomprese tradizionalmente nei capitoli. Ciò determina una maggiore flessibilità nella gestione dell'esercizio da parte dell'Esecutivo, che può modificare la distribuzione delle risorse, all'interno delle UPB, senza dover ricorrere alla procedura di modifica del bilancio.
Tale relativo accrescimento di discrezionalità gestionale è controbilanciato, nel nuovo sistema della contabilità della Regione, da un nuovo strumento di predeterminazione, in sede di approvazione della manovra finanziaria, delle finalità, degli obiettivi, dei criteri, dei risultati attesi dell'attività dell'Amministrazione.
Lo strumento previsto dalla riforma è quello delle Note di programma, che accompagnano il bilancio, costituendone il supporto programmatico.
La Commissione, proprio a motivo di questa novità sostanziale e procedurale, ha dedicato alle Note una particolare attenzione, ed anche un periodo di esame particolarmente ampio. Le Note, pervenute in allegato al disegno di legge, hanno richiesto un approfondimento ulteriore e, in alcuni casi, un'integrazione che la stessa Giunta ha ritenuto di dover fornire, su richiesta del Consiglio.
Era ed è comprensibile, infatti, che l'Amministrazione nel suo complesso trovasse qualche difficoltà a modificare atti e procedure consolidate negli anni. Con il massimo dell'oggettività possibile, non si può fare a meno di rilevare che la pressione degli impegni gestionali, su cui le nostre strutture sono concentrate, ha inibito la crescita di un metodo organizzativo razionale, finalizzato a raggiungere buoni livelli di quantità e di qualità nell'amministrazione.
Non si è ancora affermato il criterio di una necessaria e continua verifica dell'attuazione della spesa, da cui occorre partire per impostare i programmi di spesa futura. La lentezza e l'inefficacia di una parte consistente delle procedure finalizzate all'uso delle risorse stanziate ogni anno, è messa impietosamente a nudo dalla nuova forma di redazione del bilancio che mostra, accanto alle previsioni dell'esercizio, i residui attivi e passivi accumulati negli anni precedenti.
Non è pura esercitazione retorica ricordare che la semplificazione delle procedure, e la stessa modifica dell'assetto istituzionale dell'apparato amministrativo regionale, permane come il più grande obiettivo da perseguire nell'azione legislativa e amministrativa. E' auspicabile, e forse anche prevedibile, che lo snellimento della struttura del bilancio, attraverso l'introduzione delle UPB, porti nel tempo benefici effetti sulla accelerazione della spesa.
In questo contesto si pone un problema, su cui la Commissione si è soffermata, proponendo alcune modifiche rispetto al testo originario ed auspicandone altre da formulare eventualmente in Aula: la maggiore discrezionalità dell'esecutivo deve trovare un adeguato contrappeso in un più efficace potere di verifica da parte del Consiglio regionale, attraverso strumenti di conoscenza e di controllo sull'operato della Giunta, che non aumentino i tempi di attuazione delle misure previste nelle leggi, ma che stimolino il miglioramento della qualità degli atti e segnalino eventuali scostamenti rispetto alle finalità contenute negli stanziamenti del bilancio e nelle stesse Note di programma. Su questo punto maggioranza e opposizione hanno concordato e rinviato ad un ulteriore approfondimento del problema in Aula.
Il secondo elemento di novità che caratterizza questa manovra consiste nella quantità di risorse di cui la Regione dispone quest'anno.
Siamo passati, infatti, da un bilancio di circa 9.300 miliardi nel 2000, ad un livello di 13.524 miliardi per il 2001.
Ciò è dovuto in gran parte ad un evento eccezionale: l'iscrizione nel bilancio di quest'anno delle somme derivanti dalla prima e dalla seconda annualità del Programma Operativo Regionale, che ammontano a oltre 1.990 miliardi di lire.
L'incremento delle entrate deriva, per la parte restante, dalla cancellazione di residui passivi accumulati negli esercizi precedenti, per un ammontare di 700 miliardi, che ha consentito di ridurre il disavanzo di amministrazione e, conseguentemente, di prevedere una nuova autorizzazione alla contrazione di mutui per investimenti.
Oltre a questa voce, derivante da una ragionevole stima dell'estinzione di una certa quantità di obblighi contratti in passato dall'amministrazione regionale, hanno inciso sull'incremento delle entrate: gli aumenti delle somme trasferite dallo Stato a titolo di compartecipazione tributaria, nella misura di oltre 300 miliardi; il recupero di risorse accantonate nei fondi di rotazione, per oltre 155 miliardi; il risparmio derivante dalla cancellazione di un gran numero di conti correnti, pari a circa 50 miliardi.
L'obiettivo che la Giunta ed il Consiglio hanno da perseguire è quello di utilizzare queste risorse per qualificare azioni di governo della spesa, finalizzate al raggiungimento di risultati tangibili dalla società e dall'economia sarda.
In quest'ottica l'impostazione data alla manovra che arriva oggi in Consiglio è di orientare le scelte prioritarie innanzi tutto nella direzione del rafforzamento del tessuto imprenditoriale dell'Isola. Sono state finanziate con una notevole quantità di risorse le principali leggi di incentivazione, già esistenti a favore dei diversi settori produttivi.
Il settore dell'industria passa dai 265 miliardi previsti nel 2000 a quasi 397 miliardi per il 2001. L'agricoltura passa da 445 miliardi e 500 milioni a 798 miliardi. Il turismo passa da poco più di 92 miliardi a oltre 139. L'artigianato passa da 93 miliardi e 751 milioni a 131 miliardi e 532 milioni. Il commercio passa da meno di 10 miliardi a ben 46. La cooperazione passa da poco più di 16 miliardi a 78 miliardi e 700 milioni.
Viene complessivamente incrementato il livello dei trasferimenti al sistema delle autonomie locali, che si attesta intorno ai 1.070 miliardi, con una novità costituita dall'espressa previsione di un accantonamento di 10 miliardi per il 2001 e di 20 miliardi per i successivi quindici anni finalizzato a dotare gli enti locali di una congrua somma da destinare al risanamento finanziario, che si rende necessario anche a causa dell'esistenza di numerosi contenziosi giurisdizionali a carico degli stessi.
La finanziaria di quest'anno prevede, sempre a vantaggio degli enti locali della Sardegna, un accantonamento di 50 miliardi che, in proiezione decennale, dovrebbe consentire l'attuazione di un programma straordinario per l'edilizia scolastica, su cui si è concentrata l'attenzione di tutto il mondo della scuola.
Un cenno particolare merita anche la politica del lavoro, per la quale sono previsti significativi accantonamenti nel Fondo Nuovi Oneri Legislativi, finalizzati: alla nuova edizione della legge sull'imprenditorialità giovanile (200 miliardi nel 2001 ed altrettanti nel 2002 e nel 2003), alla nuova legge sull'apprendistato (20 miliardi nel 2001ed altrettanti nel 2002 e nel 2003); viene infine confermato lo stanziamento annuale previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998.
Conclusivamente la manovra finanziaria proposta dalla Giunta ed integrata dalla Commissione, per il livello quantitativo delle risorse e per la qualità degli interventi cui esse sono destinate è in grado di imprimere al sistema Sardegna un consistente impulso per l'avvio di una nuova fase di crescita: per questa ragione se ne auspica una sollecita approvazione da parte del Consiglio.
Relazione di minoranza
On.le Spissu
pervenuta il 21 febbraio 2001
La manovra di bilancio 2001 - 2003 presentata dalla Giunta e approvata in Commissione dalla maggioranza è caratterizzata da evidenti contrasti con gli indirizzi di riforma della politica finanziaria regionale maturati negli ultimi anni, la cui validità sembrava invece condivisa da tutti gli schieramenti consiliari.
Risultano, infatti, palesemente accantonati:
- gli obiettivi di risanamento della finanza regionale, sia in termini di riduzione dell'indebitamento sia in termini di riqualificazione della spesa;
- gli impegni di riforma della legislazione nei settori strategici di intervento economico e sociale della Regione.
Nel contempo si assiste non soltanto ad un'applicazione inadeguata dei nuovi strumenti di contabilità, introdotti dalla riforma del 1999, ma anzi ad un tentativo di forzatura e di stravolgimento dei medesimi:
- la redazione delle note di programma, anche nella versione integrata dalla Giunta, appare del tutto disorganica e tale da non consentire né una conoscenza effettiva e puntuale, né un indirizzo programmatico efficace in ordine all'attività gestionale dell'Amministrazione;
- numerose norme dei disegni di legge finanziaria e di bilancio sono volte al palese ridimensionamento del ruolo di indirizzo e di controllo del Consiglio, con l'evidente intendimento di dilatare la discrezionalità della Giunta nella gestione delle risorse.
In un contesto di accresciuta disponibilità della massa finanziaria manovrabile, derivante soprattutto dai fondi europei del QCS 2000-2006, oltreché da maggiori entrate tributarie, si sarebbe attesa una manovra capace di incidere strutturalmente sulla realtà regionale, promuovendo l'avvio di una nuova fase di crescita economica e sociale senza che vi fosse motivo di abbandonare la linea di rigore impostata dai Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria finora approvati.
Si è assistito invece, da parte della Giunta e della maggioranza che la sostiene, ad un ulteriore "gonfiamento" del bilancio in termini di competenza, sia sul fronte delle entrate, sia sul fronte degli stanziamenti di spesa ipotizzati, la cui valenza appare non estranea all'imminente scadenza elettorale.
Si tratta nella sostanza di un autentico passo indietro rispetto ai processi di rinnovamento apertisi negli anni precedenti:
- la realizzazione di presunte economie di gestione e la riduzione del disavanzo di amministrazione avrebbero dovuto comportare un abbattimento dell'indebitamento, mentre la Giunta e la maggioranza hanno previsto l'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui per ben 1.550 miliardi di lire (1.050 nel solo anno 2000);
- tutto ciò senza una verifica puntuale dei meccanismi che hanno determinato, nel 2000, un nuovo rallentamento del trend di spesa della Regione, che si è attestata, sia in termini di impegni sia in termini di pagamenti, su livelli percentuali - rispetto alle risorse disponibili nel bilancio di esercizio- decisamente inferiori a quelli degli anni precedenti;
- una delle principali ragioni di tale rallentamento è costituita dall'incapacità manifestata dalla Giunta e dalla maggioranza consiliare di mettere in campo gli atti legislativi di riforma indispensabili per realizzare la massima efficacia degli strumenti operativi di gestione delle risorse; è ormai noto che il semplice incremento degli stanziamenti in conto competenza produce, nei soggetti economici e sociali e nella generalità dei cittadini aventi diritto a incentivazioni o a prestazioni pubbliche, aspettative destinate a restare frustrate, in assenza di norme che semplifichino apparati e procedure (si pensi alla riforma degli enti regionali e alle principali leggi d'incentivazione), che adeguino la legislazione regionale ai nuovi parametri dei regolamenti comunitari (si pensi allo scandaloso ritardo nella predisposizione di una nuova legge sull'imprenditoria giovanile), che realizzino un sistema moderno di istruzione, di formazione professionale, di diritto allo studio, che disciplinino in forma organica l'intervento della Regione nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica, dell'innovazione produttiva;
- resta del tutto sconosciuto lo stato di attuazione degli interventi strutturali finanziati dal precedente QCS, dalla legge 402, dai fondi CIPE per le aree depresse;
- è rimasta al palo l'attuazione degli impegni contenuti nell'Intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione;
- interi settori della spesa regionale, in particolare quella sanitaria, restano del tutto fuori controllo.
In questo contesto, una manovra finanziaria dilatata quantitativamente e non qualificata nei contenuti può risultare utile ai fini delle promesse preelettorali, ma in concreto è destinata ad accrescere il volume dei residui passivi, ossia, al di là del dato contabile, il volume del debito politico contratto con la collettività sarda da una Regione consapevole di non potervi far fronte. Con risultati in termini di credibilità del sistema politico ed istituzionale facilmente prevedibili.
Di tutto ciò il centro-destra non sembra rendersi consapevole, ma sia ben chiaro che il centro-sinistra non intende condividerne le responsabilità.
Il centro-sinistra ha infatti proposto già in Commissione un'organica linea di interventi modificativi, i cui contenuti fondamentali possono così riassumersi:
- sul piano delle procedure, non solo è stato chiesto il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di contabilità in ordine alla redazione di Note di Programma, al fine di dare al fondamentale documento di accompagnamento del bilancio l'effettiva funzione di collegamento e di specificazione operativa delle linee di programmazione contenute nel DPEF, ma è stata proposta anche l'introduzione di previsioni integrative della normativa vigente, che riequilibrino i rapporti tra l'accresciuta discrezionalità gestionale attribuita alla Giunta e le funzioni di conoscenza, controllo, indirizzo del Consiglio regionale;
- sul piano della gestione finanziaria, è stata - inutilmente - richiesta la conoscenza completa dello stato di attuazione delle previsioni di spesa contenute nel bilancio e degli interventi a valere sulle contabilità speciali, nonché una verifica realistica e non virtuale (o, peggio, fittizia) delle effettive economie di gestione e di amministrazione, al fine quantomeno di mantenere invariato il livello di indebitamento, secondo quanto previsto dal DPEF 2001-2003, o persino di ridurne l'entità;
- sul piano dei contenuti, si è proposta la destinazione delle risorse verso interventi strutturali, come la realizzazione delle grandi infrastrutture (acqua, energia, trasporti, reti telematiche), l'incentivazione dell'innovazione economica e produttiva, la ricerca scientifica e tecnologica, l'agroalimentare, il sostegno all'autonomia universitaria e alle prospettive di riqualificazione e di crescita del sistema universitario sardo, la riforma della formazione professionale, la verifica e, per quanto possibile, il mantenimento degli impegni finanziari assunti nel tempo dalla legislazione della Regione nei confronti del sistema delle imprese, la predisposizione di aggiornati interventi sull'imprenditoria giovanile, il riordino e il potenziamento degli interventi nei settori socio-sanitari, l'incremento dei trasferimenti al sistema degli enti locali.
Giunta e maggioranza hanno dimostrato in Commissione, rispetto a tale impostazione, un'assoluta e difficilmente comprensibile linea di chiusura. Ciò non poteva che comportare, da parte dell'opposizione, un voto negativo su tutto il complesso della manovra proposta.
Il centro-sinistra riproporrà in Aula e di fronte all'opinione pubblica sia i propri fondamentali motivi di dissenso, sia le proprie proposte modificative: l'auspicio è che si creino, nel confronto assembleare, spazi di ragionevolezza favorevoli ad una sostanziale correzione della manovra, nell'interesse generale della Sardegna.
In difetto, la maggioranza avrà dimostrato ancora una volta di non sapere e di non volere offrire all'Isola le opportunità che un effettivo rinnovamento della politica economico-finanziaria della Regione e un'accresciuta disponibilità di risorse potrebbero creare per l'avvio di un ciclo di crescita complessiva al passo con quello delle realtà più dinamiche del Paese e dell'Europa.
Relazione di minoranza
On.le Cogodi
pervenuta il 21 febbraio 2001
I. Maggiori Risorse
Il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 è ritenuto dalla attuale Giunta regionale di centro-destra "estremamente importante" per il fatto che reca un ammontare considerevole di risorse: circa 13 mila miliardi, diverse migliaia di miliardi in più rispetto al Bilancio usuale della Regione.
La accresciuta disponibilità di risorse finanziarie, lungi dall'essere un titolo di merito della attuale maggioranza di governo della regione, costituisce, invece, per loro, un elemento di gravissima irresponsabilità politica, per diverse ragioni:
a) per il ritardo assurdo e colpevole con cui il Bilancio preventivo per il 2001 è stato presentato al Consiglio: ben tre mesi di ritardo iniziale, più due mesi di trattazione in Commissione, col risultato di poter avere la spesa regionale pienamente operativa solamente a metà anno, alla vigilia dell'estate. Con tuttociò che il fatto comporta in termini di efficienza, di incisività, di trasparenza e di efficacia della spesa regionale. Un gravissimo ed imperdonabile danno inferto all'economia regionale per insipienza, incapacità, superficialità e rissosità dei vecchi "satrapi" della politica regionale, malamente ispirati ad un superficiale nuovismo e tuttavia permeati di sostanziale e durevole conservatorismo;
b) le risorse finanziarie "in più" non sono frutto, neppure minimo, della iniziativa della attuale Giunta, ma derivano interamente dall'azione di governo, fattiva e lungimirante, della precedente coalizione di centro-sinistra, che ha determinato: il permanere della Regione Sarda nell'Obiettivo 1 dell'Unione Europea; la stipula delle Intese di Programma col Governo nazionale; l'avvio di un consistente processo di riordino, di risanamento e di riqualificazione della spesa pubblica regionale.
II. Peggiori impieghi
L'accresciuta disponibilità di risorse finanziarie avrebbe dovuto suggerire la opportunità di una migliore selezione della spesa regionale, puntando decisamente ad affrontare i principali nodi storici del permanente ritardo nello sviluppo della Regione. L'occasione era propizia per inaugurare un "nuovo corso", per promuovere una coraggiosa e risolutiva strategia dello sviluppo essenzialmente fondata sulla innovazione e sulla qualità ambientale dei processi e dei prodotti "in Sardegna". I fattori determinanti per operare questa positiva inversione di tendenza erano e, ancora, sono:
a) il pieno impiego delle risorse umane (opportunità di occupazione produttiva per tutti; elevazione culturale; formazione permanente; messa a frutto di tutte le capacità di ideazione e di intrapresa, interna ed esterna, dei sardi, nell'Isola e nel mondo);
b) l'esaltazione delle qualità ambientali del territorio sardo (risanamento ambientale, moderna gestione del patrimonio culturale, assetti civili, prevenzione e gestione attiva della buona salute delle persone, degli animali e del complessivo ambiente naturale dell'Isola).
Al contrario, la maggiore capacità di spesa regionale è invece prevalentemente incanalata nei mille e più rivoli e rivoletti usuali. La logica pervasiva della politica di Bilancio del centro-destra è: "Per tutti quelli che già hanno avuto e hanno, un pochino di più. Di tutto un po'".
Con tale logica perversa si è confezionato un Bilancio "corporativo", teso a rispondere alla domanda immediata delle categorie economiche più influenti, ma sostanzialmente esangue rispetto al progetto di vitalizzazione del sistema produttivo moderno, differenziato e competitivo, quale può essere quello proprio e specifico della Sardegna.
Tradotto in termini politici (della "politichetta" della destra) il Bilancio attuale della Regione si presenta perciò dispersivo negli effetti e clientelare nei metodi. Un Bilancio elettorale, maliziosamente dosato sia nei modi (generici flussi di spesa e censimento dei potenziali beneficiari) sia nei tempi di gestione (concomitanza con le prossime elezioni).
III. Lavoro, Lavoro e ancora Lavoro.
A fronte di un Bilancio annuale di circa 13 mila miliardi la Regione persiste nel destinare alle "politiche attive del lavoro" meno del 5% delle proprie risorse. Eppure il Bilancio è "della Regione", cioè di tutti i sardi, ivi compresa quella parte di popolazione (circa un terzo) che è ancora tenuta ai margini dei processi produttivi (inoccupati, disoccupati, precari, sotto-occupati, occupati "in nero", emarginati, "nuovi poveri" ecc.)
Ma anche le molteplici leggi regionali a sostegno della occupazione sono volutamente mal gestite, maltrattate e prevalentemente deviate dai loro fini istituzionali (così è per la L.R. 28, per l'art. 94 della L.R. 11/88, per i principali interventi della L.R. 37/98). L'art. 19 della Legge 37, mille miliardi della Regione da utilizzare tramite i Comuni per progetti di occupazione attraverso nuova impresa locale, è sostanzialmente ridotta (in modo palesemente illegittimo) ad un generico intervento di opere pubbliche. Per colpa della coalizione di governo di centro-destra che non crede e quindi non vuole moderne ed efficaci "politiche attive per il lavoro". In tal modo vengono penalizzati i disoccupati, viene colpita la prospettiva strategica dello sviluppo locale, vengono lasciati soli e scoraggiati proprio quei Comuni e quegli Amministratori locali che hanno profuso un lodevole impegno per rispondere, pur fra mille difficoltà, ai veri obiettivi fissati dalle leggi regionali per il lavoro.
Perciò appare indispensabile correggere sostanzialmente la manovra di Bilancio e la normativa della Legge Finanziaria perché si abbia, da subito un efficace coordinamento ed un adeguato potenziamento degli interventi diretti al sostegno della occupazione produttiva, a partire dall'insieme dei Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) e per rispondere via via, in modo valido, a tutti i disoccupati della Sardegna.
Relazione di minoranza
On.le Giacomo Sanna
pervenuta il 21 febbraio 2001
La manovra finanziaria per il triennio 2000-2003 è senz'altro nuova nella forma. Si consideri la rilevante modifica introdotta nella struttura del bilancio regionale. Ma è vecchia nei contenuti.
Anche i tempi con i quali si è proceduto alla presentazione del bilancio regionale sono i soliti. Caratterizzati dai pesanti ritardi che hanno prodotto mesi di esercizio provvisorio e che non possono, in alcun caso, trovare giustificazione nelle carenze della scorsa legislatura.
Nessuna discontinuità verso il recente passato. Nonostante le modifiche introdotte dalla nuova normativa per una semplificazione della lettura dei documenti di bilancio ed una maggiore trasparenza, mai come in questa occasione si è riscontrata una serie di lacune, manchevolezze e imperfezioni documentali. Tali da limitare persino i diritti e le prerogative proprie del Consiglio regionale.
La sostanziale incompletezza dei documenti a corredo, previsti dalle norme di contabilità, è stata la più palese delle testimonianze sul grado di difficoltà con il quale il Consiglio Regionale ha potuto esercitare il ruolo istituzionale di indirizzo e controllo sulle scelte finanziarie dell'esecutivo. In particolare, gravi carenze si sono riscontrate nel rapporto sullo stato di attuazione del bilancio 2000 e nelle note relative ad alcune Unità Previsionali di Base. Si è assistito ad un vero e proprio depotenziamento del ruolo del Consiglio Regionale. Più che una discussione seria e costruttiva, si sono agevolate le polemiche ed i contrasti non soltanto dell'opposizione, ma persino degli esponenti della stessa maggioranza di centro-destra.
Per quanto accese e serrate, le polemiche non hanno nascosto le manchevolezze e le carenze gravi di un bilancio che non è azzardato definire impresentabile. Privo di un filo conduttore, di una strategia collegata ad un originale progetto di sviluppo, di una visione armoniosa dello sviluppo e che persiste nelle politiche assistenzialistiche e nei "trasferimenti a pioggia".
Un bilancio la cui impostazione è quella ordinaria e che è appropriato definire, come qualcuno ha già fatto, tradizionale nel senso negativo del termine.
Vengono appalesate le manchevolezze del governo di centro - destra ed il tentativo di privare il Consiglio del ruolo e delle funzioni proprie nelle questioni attinenti la ripartizione programmatica delle risorse finanziarie. Si è proceduto disegnando, invece, la centralità assoluta della Giunta Regionale. In questa direzione sono da intendersi le proposte dell'esecutivo regionale tendenti all'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 20 del 3 luglio 1998, attraverso le quali verrebbero eliminati il parere e l'approvazione del Consiglio Regionale sulle eventuali modifiche dei programmi comunitari.
Ma tali tentazioni di esclusiva prevalenza vengono evidenziate anche in quelle parti del bilancio che riguardano gli Enti Locali. Si registrano immotivate diminuzioni degli stanziamenti. Ciò, in netto contrasto con la mole di trasferimenti di nuove funzioni al sistema delle autonomie locali.
A poco serve il nuovo stanziamento di 10 miliardi per finanziare enti locali e Iacp, quando poi vengono diminuiti i contributi alle spese per il loro funzionamento, tagliati i fondi per le iniziative di sviluppo e occupazione, ridotti i contributi per la gestione associata di servizi e funzioni comunali. Si esalta il centralismo e la burocrazia, si mortificano gli enti locali, si rinvia a data da destinarsi lo shock burocratico della Regione e si continua ad alimentare clientelismo e assistenzialismo.
Fatto ancor più grave, tutto ciò avviene con un bilancio la cui massa finanziaria disponibile, circa 13 mila miliardi, è superiore di ben 2 mila miliardi rispetto a quella dell'anno 2000, grazie al risanamento della finanza pubblica statale, alla nuova programmazione europea ed a maggiori entrate tributarie.
Disponibilità finanziarie che avrebbero meritato un utilizzo più corretto incentrato sulla creazione di un percorso che portasse la Sardegna fuori dalle secche del sottosviluppo.
Mentre invece ci si è limitati alla distribuzione delle risorse senza una precisa strategia di sviluppo. Si è lasciata ampia discrezionalità alla Giunta affinché venga privilegiato lo scambio politico e le clientele di governo.
Nessuna valenza di tipo aggiuntivo, rispetto alle ordinarie risorse regionali, viene riservata alle risorse comunitarie. Si interrompe la politica di risanamento del bilancio regionale e si disattende l'impegno solenne assunto dalla maggioranza di centro destra con il DPEF.
La contrazione di nuovi mutui per investimenti, di importo complessivo pari a 1.550 miliardi, di cui 1.050 miliardi per l'anno 2001, è l'esatto contrario di ciò che è stato affermato nel documento di programmazione economica e finanziaria, nel quale si affermava di porre termine all'indebitamento.
Contraddizioni che meritano approfondimenti e che creano fondate perplessità circa l'affidabilità politica dell'attuale Giunta. Figlia di politiche del passato, questa Giunta, non esita a ricorrere a discutibili metodi del passato.
Tali logiche fanno sì che venga creata una ulteriore disponibilità finanziaria di 320 miliardi derivanti dalla decorrenza dell'ammortamento dei mutui negli anni successivi rispetto a quello di autorizzazione. Così l'ammortamento del mutuo 2001 decorre dal 1 gennaio 2002 e così via.
E' senz'altro difficile riscontrare una qualche azione politica tesa al risanamento del bilancio regionale. E' senz'altro più semplice individuare l'alto grado di influenza elettorale trasferita nei numeri del bilancio della nostra regione.
I nodi storici del sottosviluppo, nonostante la grande disponibilità delle risorse, sono destinati a restare tali. Così è per i trasporti che continuano ad essere caratterizzati da interventi meramente settoriali. Non si scorgono politiche innovative che li pongano come centrali per l'economia isolana. Ne è testimonianza l'esigua dotazione finanziaria che evidenzia la riduttiva e miope visione da parte della Giunta. Non si registra neppure alcuna volontà di dotare la nostra regione di un serio strumento programmatorio in materia di trasporti. Nessuno stanziamento è previsto nel triennio 2000-2003 per l'aggiornamento del piano regionale.
Del tutto assente è la volontà di riformare la nostra regione. Nessuna risorsa per l'annunciata e mai realizzata riforma degli enti strumentali. Nessuna iniziativa per favorire le riforme in materia di incentivi alle imprese. Nessun intervento radicale per risolvere i problemi dell'emergenza idrica.
Le carenze interessano interi settori della nostra economia. Esempi davvero significativi della scarsa sensibilità politica della Giunta verso i problemi reali della Sardegna.
I temi di grande attualità, dall'ambiente alla gestione delle aree protette regionali, vengono mortificati dall'esiguità delle risorse a disposizione: insufficienti persino a garantire la corretta gestione dei due parchi già istituiti di Molentargius e Porto Conte.
Alla luce di tali considerazioni viene difficile capire quali siano le ragioni del consenso che la Giunta dichiara di registrare a sostegno della manovra finanziaria. E' fondata l'ipotesi che tale favore derivi dai 18 disegni di legge collegati alla finanziaria. Attraverso i quali si è dato seguito alle richieste provenienti dalle categorie produttive, dai sindacati, dalle varie associazioni di volontariato, sportive, di spettacolo, etc. e attraverso i quali si è cercato di colmare le lacune più vistose. E' davvero improbabile che tale consenso sia anche duraturo. Lo scorso anno su 6 collegati presentati solo 1 ha visto l'approvazione dell'aula e le procedure regolamentari rendono impossibile l'approvazione dei 18 collegati presentati dalla Giunta.
Questi ultimi collegati rappresentano l'ennesima moneta, questa volta falsa, fatta circolare nel mercato della politica e del consenso. Immessa da una maggioranza di centro destra, nata facendo mercato della politica e delle istituzioni regionali.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. E' accertata al 31 dicembre 2000 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1995, nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2000 e provenienti da esercizi anteriori al 1996; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea. 2. E' disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi a tutto il 31 dicembre 1995 ed è valutata in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) la relativa entrata (UPB 01027 - cap. 36203). 3. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante attingimento dai fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e con la procedura ivi prevista. 4. In conseguenza delle economie accertate in esecuzione del comma 1, valutate in lire 700.000.000.000 (euro 361.519.829,36), il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000, al netto della quota in ammortamento a' termini dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è ridotto di pari importo ed è presunto in lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26). 5. E' autorizzata nell'anno 2001 la contrazione di uno o più mutui o prestiti obbligazionari per un importo di lire 700.000.000.000 (euro 361.519.829,36) da destinare, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983, ad investimenti in opere di carattere permanente; per le stesse finalità è confermata l'autorizzazione alla contrazione di mutui, per un importo di lire 660.000.000.000 (euro 340.861.553,40), di cui all'articolo 2 lettera e) della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1. 6. E' altresì autorizzata nell'anno 2001 la contrazione di uno o più mutui per la copertura del disavanzo di amministrazione di lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26) di cui al comma 4, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle leggi finanziarie degli anni precedenti. 7. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 5, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella G), allegata alla presente legge. 8. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 2002. 9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati in lire 283.000.000.000 (euro 146.157.302,44) per gli anni dal 2002 al 2016 (UPB S03.038 - cap. 03146) (UPB S03.039 - cap. 03147). 10. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, agli articoli 2 e 10 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 18, alla legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, quali autorizzazioni alla contrazione di mutui, restano valide per l'anno 2001. 11. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2001, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo. 12. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 5, 6, e 10, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, per l'emissione di prestiti obbligazionari, quelle di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15. 13. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono, in quanto applicabili, anche per le contabilità speciali, le cui economie e i cui recuperi sono attribuiti per il 50 per cento al fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I per le finalità di cui al comma 3; il restante 50 per cento affluisce in conto entrata per essere utilizzato con successiva legge. 14. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n.18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella D), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella. 15. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge. 16. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n.11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella F), allegata alla presente legge. 17. Nelle tabelle A) e B) e C) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003. 18. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - UPB S03.006 - cap. 03016) anno 2001 euro 25.711.806,72 anno 2002 euro 19.307.741,17 anno 2003 euro 16.906.216,59 b) fondo speciale per spese in
conto capitale (fondi regionali - UPB S03.007 - cap. 03017) euro140.600.724,66 anno 2002 euro 74.369.793,46 anno 2003 euro 70.496.366,72 c) fondo speciale per spese in conto capitale (assegnazioni statali e comunitarie - UPB S03.007 - cap. 03018) anno 2001 euro 25.822.844,95 anno 2002 euro 15.493.706,97 anno 2003 euro 15.493.706,97 19. Nella legge regionale n. 11 del 1983 sono introdotte le seguenti variazioni: a) all'articolo 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali del bilancio, con decreto dell'Assessore del bilancio, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia da inviarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso al Consiglio regionale ed alla Ragioneria Generale."; b) il comma 5 dell'articolo 46 (Aperture di credito) è sostituito dai seguenti: "Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria Generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro, sia dal dirigente preposto al servizio, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. La Ragioneria Generale, sui rendiconti pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, esercita nei tre mesi successivi la ricezione, un riscontro contabile dei titoli di spesa accertando la giusta imputazione al relativo ordine di accreditamento, senza estendere l'esame alla legalità ed alla regolarità della spesa."; c) dopo il comma 5 dell'articolo 46 sono inseriti i seguenti: "Sui rendiconti resi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, la Ragioneria Generale esercita, nei tre mesi successivi alla ricezione, una verifica di natura contabile, senza estendere l'esame alla legalità e alla regolarità della spesa. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di gestione dell'Amministrazione regionale e della Corte dei Conti, sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi."; d) dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente: "Art. 46 bis (Particolari modalità di spesa) 1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione Sarda è consentita, da parte della Presidenza e degli Assessorati, l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possano trarre i funzionari individuati quali responsabili della gestione. 2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare nelle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate. 3. Il predetto funzionario deve riversare, altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1."; e) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: "Art. 51 (Pagamento dei titoli di spesa) 1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli Istituti Tesorieri. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di se. 2. Su richiesta dell'Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale, che lo stesso Tesoriere dovrà custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento. 3. Sono fatte salve: a) la facoltà degli Istituti Tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all'articolo 8, comma 4, del capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di Tesoreria, allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27; b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico; c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi ed indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti delle vigenti norme regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. 4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura."; f) dopo l'articolo 54 bis è aggiunto il seguente: "Art. 54 ter (Operazioni di riscossione) 1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro, che può essere anche in formato meccanografico. 2. Il registro viene fornito annualmente dall'Amministrazione regionale, numerato e timbrato in ogni pagina. 3. Il tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1 del presente articolo, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria Generale."; g) nell'ultimo comma dell'articolo 62 l'espressione: "Con decreto dell'Assessore competente" è sostituita dalla seguente: "con determinazione del Direttore generale competente". 20. È disposto nell'anno 2001 il versamento in conto entrate del bilancio regionale delle somma di lire 70.000.000.000 (euro 36.151.982,94) proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.016 - cap. 36103): a) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; b) lire 35.000.000.000 (euro 18.075.991,47) dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, nella misura di lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50) da quello presso la SFIRS S.p.A.; c) lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50) dal fondo per l'estensione, all'intera Regione, dei benefici previsti dell'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, disposta dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, costituito presso la Banca CIS S.p.A.. 21. Al recupero dei fondi di cui al comma 20 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 22. E' autorizzata, nell'anno 2002, l'iscrizione delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 20 nella UPB S09.021, (rispettivamente capp. 09045/13, 09042/03 e 09045/15) ed il versamento delle stesse agli istituti di credito indicati nelle precitate lettere a), b) e c), nelle misure nelle stesse indicate. 23. Ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione Sardegna gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparati agli istituti di credito. 24. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di usura, i tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, sono rinegoziati in modo tale da essere pari ai tassi di interesse, ivi compreso il tasso di mora, posti a carico dei beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni. 25. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i termini di utilizzo dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, qualora decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001. 26. Le agevolazioni a carattere pluriennale previste dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concesse in forma attualizzata. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, determina i tassi di attualizzazione in relazione ai tassi di riferimento vigenti (UPB S07.036 - cap. 07055). 27. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2359 dell'8 agosto 2000 recante approvazione del programma operativo "Sardegna" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e del successivo complemento di programmazione è approvato il relativo piano finanziario ed il costo totale degli assi prioritari selezionati. 28. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 27 sono quantificate in complessivi: euro 507.186,000 per l'anno 2000 euro 519.646,000 per l'anno 2001 euro 532.486,000 per l'anno 2002 euro 689.744,000 per l'anno 2003 euro 524.704,000 per l'anno 2004 euro 553.120,000 per l'anno 2005 euro 565.572,000 per l'anno 2006 e fanno carico alle competenti unità previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2001-2006. 29. I programmi di settore e di comparto, nonché gli indirizzi politico - amministrativi delle singole misure, vengono approvati in attuazione dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 30. Per la realizzazione degli interventi di formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento previsti dalle misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.4 e 5.3 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 31. Il programma di cui alla misura 3.1 deve tener conto del principio delle pari opportunità di genere e di condizione sociale al fine di garantire l'accesso equilibrato al mercato del lavoro. 32. Il programma di cui alle misure 3.4 e 3.10 può prevedere l'erogazione di piccoli sussidi a favore di imprese sociali a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999, in particolare, il programma relativo alla misura 3.10 può prevedere iniziative integrate di finanziamento, formazione e consulenza finalizzate alla nascita di imprenditorialità con particolare riferimento ai nuovi bacini di impiego, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per quanto compatibile col regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999. 33. Il programma di cui alla misura 3.11 può prevedere la concessione di prestiti d'onore per l'avvio ed il consolidamento delle imprese femminili nella misura e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 185 del 2000; tale beneficio non è cumulabile con quelli disposti dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, o da altre fonti normative in base alle quali siano stati disposti analoghi benefici. Lo stesso programma può prevedere, inoltre, la concessione di incentivi alle aziende pubbliche e private per sostenere azioni innovative nella riorganizzazione del lavoro e per conciliare la doppia presenza, particolarmente in determinate fasi della vita delle donne secondo quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal relativo decreto d'attuazione. Tali incentivi non sono cumulabili con altri analoghi benefici. 34. Per la realizzazione delle sottoelencate misure del Programma Operativo Regionale 2000-2006, si applicano le procedure accanto a ciascuna indicate: a) Misura 4.1/A per l'animazione economica: la Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta, dell'Assessore della programmazione e dell'Assessore dell'industria, approva un piano organico di intervento complessivo a favore dei soggetti che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta Regionale; b) Misura 4.1/B per i servizi reali alle PMI: con le modalità di cui alla misura precedente sono attribuiti agli stessi soggetti finanziamenti, entro il regime del de minimis e con il limite del 50 per cento di contributo alle spese ammissibili, per prestazioni di servizi reali a seguito di bando pubblico, fornite da società di servizi prescelte dalle PMI destinatarie finali e rispondenti a standard di qualità prefissati; c) Misura 4.1/C per incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione dei progetti di impresa: i finanziamenti sono concessi in attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, articolo 3, e della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, articolo 3, quest'ultima norma soggetta, in attesa di approvazione comunitaria, ai limiti di provvidenze del regime de minimis; d) Misura 4.1/D per fondi per la capitalizzazione delle PMI: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all'andamento dei piani di impresa. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari; e) Misura 4.1./E per prestiti partecipativi alle PMI: l'Assessorato dell'industria d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con premi di risultato con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del de minimis, riferito alle quote di agevolazione sui tassi medi di mercato; f) Misura 4.1/F per fondi di garanzia dei Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione: l'Assessorato dell'industria d'intesa con l'Assessorato della programmazione, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione secondo procedure di evidenza pubblica. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del de minimis, riferito all'abbattimento dei costi medi di mercato delle garanzie assicurative; g) Misura 4.1/G per gli sportelli unici per le imprese: l'Assessorato dell'industria provvede alla definizione ed attuazione, secondo le procedure riportate nel Complemento di Programmazione, di un progetto unitario di supporto per la gestione degli sportelli unici per le imprese, che preveda la validazione delle migliori pratiche di organizzazione, gestione e strutturazione dei contenuti informativi; h) Misura 4.1/H per il monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionale alle attività produttive: l'Assessorato dell'industria provvede alla realizzazione del sistema informativo sulle infrastrutturazioni produttive e sul prioritario fabbisogno, in collaborazione con soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta. Con apposita delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore della programmazione, è approvato, sulla base della aggiornata ricognizione sul fabbisogno di mercato, un piano regionale di completamenti infrastrutturali a valere sui finanziamenti della Misura; i) Misura 4.2/A per i sistemi informativi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all'attrazione di investimenti esterni: l'Assessorato dell'industria provvede alla realizzazione, in connessione con la misura 4.1/H ed in collaborazione con il Centro regionale di programmazione, soggetto attuatore della Misura 4.4/A, di un sistema informativo di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all'attrazione di investimenti esterni, anche attraverso affidamento di incarico a soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta; l) Misura 4.2/B per l'attrazione diretta di investimenti esterni: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con la Presidenza della Giunta regionale, provvede alla realizzazione di un programma approvato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta e dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore della programmazione, contenente un insieme organico di interventi per la attrazione diretta di investimenti esterni; m) Misura 4.2/C per dispositivi di accoglienza per gli imprenditori esteri: l'Assessore dell'industria provvede, d'intesa con la Presidenza della Giunta regionale, alla realizzazione, previa approvazione nell'ambito del programma di cui alla precedente Misura 4.2/B, di un insieme organico di interventi per l'assistenza all'insediamento degli imprenditori esteri; n) Misura 4.3/A per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - animazione economica: sono beneficiari dell'intervento i soggetti contemplati nell'apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1/A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di animazione economica specificamente rivolti alla creazione di impresa; o) Misura 4.3/B per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - incubazione di impresa: sono beneficiari degli interventi i soggetti contemplati nell'apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1./A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di incubazione di impresa entro strutture centralizzate o attraverso assistenza diffusa fornita anche con supporti telematici attraverso erogazione di specifici servizi a costi agevolati. L'abbattimento dei costi praticato alle PMI è soggetto al regime del de minimis; p) Misura 4.3/C per fondi di seed capital per l'avviamento di nuove imprese: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all'andamento dei piani di impresa. Per la gestione della misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico - finanziari; q) Misura 4.3/D per fondi etici a favore di nuove micro - imprese: l'Assessorato del turismo, commercio e artigianato, d'intesa con l'Assessorato dell'industria e secondo i criteri previste nel Complemento di Programmazione, previo bando di gara, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la gestione di "prestiti d'onore" (finanziamenti in conto capitale) riservati ad iniziative con potenzialità di espansione produttiva ed occupazionale desunte dal piano d'affari, anche inerenti produzioni tipiche. I contributi devono avere un tetto massimo fissato in 30 mila euro e non possono superare il 70 per cento dell'investimento. Può inoltre essere concesso un ulteriore finanziamento pari a 30 mila euro sul quale è accordato un contributo in conto interessi. La Giunta Regionale individua, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità di selezione delle domande per la concessione delle agevolazioni, le quali sono soggette al regime del de minimis. 35. Per l'attuazione della Misura 4.5, lettera c) del Complemento di Programmazione al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, nella legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente: "Art. 3 bis - 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti pubblici, consorzi di enti pubblici e operatori privati che non rivestano la qualifica giuridica di impresa e che non abbiano fini di lucro, in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione di itinerari culturali turistici integrati e la loro gestione previsti dalla Misura 4.5, lettera c), del Complemento di Programmazione al P.O.R. Sardegna 2000-2006.". 36. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 4.5 per il potenziamento e la qualificazione dell'industria turistica della Sardegna si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 40, e 11 marzo 1998, n. 9. Nelle more della approvazione comunitaria della normativa di riferimento, è applicabile il regime di provvidenze del de minimis. 37. Per la realizzazione delle azioni formative, di potenziamento delle competenze sinergiche ai contenuti dell'Asse IV - sistemi locali di sviluppo -, nonché per l'effettuazione di azioni di formazione continua previste nella misura 4.6 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione professionale di concerto con l'Assessore della programmazione. 38. Per l'attuazione degli interventi previsti nella Misura di cui al comma 37 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e alla Legge 31 dicembre 1978, n. 845 secondo le modalità previste nel Complemento di Programmazione e previo bando di gara, al quale possono partecipare anche agenzie regionali governative provviste di specifica ed attestata esperienza nell'attuazione di azioni previste nella Misura. 39. Per la realizzazione degli interventi in agricoltura previsti dalla Misura 4.9, lettera c), si applicano le intensità di aiuto previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21. 40. Le predette intensità di aiuto sostituiscono quelle già previste per l'attività agrituristica dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18. Conseguentemente è abrogato il comma 5 dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 18 del 1998. 41. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle misure 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21 l'intensità massima degli aiuti è quella prevista dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1257/1999. Le direttive applicative sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 42. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12001/02 sono prioritariamente destinati al cofinanziamento degli interventi previsti nella Misura 5.2 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, relativa al miglioramento dell'offerta dei servizi socio - assistenziali. 43. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) disposta dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, differita all'anno 2001 dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, è destinata quale cofinanziamento della Misura 6.3 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, relativa alla realizzazione di infrastrutture e servizi per la rete unica della pubblica amministrazione (RUPAR), per l'informatizzazione dei sistemi di archiviazione e protocollo della pubblica amministrazione, per la diffusione dell'innovazione tecnologica e dei servizi multimediali e per l'attività di integrazione sistemistica dei diversi sistemi informativi (UPB S03.008 - cap. 03056/01/P). 44. Al fine di favorire il coordinamento in sede regionale delle iniziative finanziarie in un quadro di riferimento programmatico organico volto al perseguimento degli obiettivi generali dello sviluppo, i finanziamenti autorizzati dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni - Programmi integrati d'area - (cap. 03056), ad esclusione di quelli finalizzati dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, quelli autorizzati dall'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 - Finanziamenti per la contrattazione programmata - (cap. 03059.02) e quelli autorizzati dall'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 1993 n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni - Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale - (cap. 03059), sono inclusi tra quelli disponibili per l'attuazione della programmazione negoziata anche quale concorso al finanziamento degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea. 45. A decorrere dell'anno 2001 sono soppressi i capitoli 03056, 03059 e 03059/02 ed è istituito il Fondo per il finanziamento della programmazione negoziata nella cui dotazione confluiscono le dotazioni sussistenti in conto dei suddetti capitoli (UPB S03.008 - cap. 03056/01). 46. Al relativo programma di interventi si provvede a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. 47. In conto delle disponibilità del Fondo di cui al comma 45 ed al fine di accelerare l'attuazione degli interventi oggetto della contrattazione negoziata l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con le risorse di cui al comma 44, gli oneri relativi alla partecipazione dello Stato o dell'Unione Europea. 48. Le somme assegnate dallo Stato a fronte delle anticipazioni di cui al comma 47, sono iscritte sul capitolo 36121 del bilancio regionale per essere attribuite, con decreto dell'Assessore della programmazione, al Fondo di cui al comma 45 (cap. 03056/01). 49. L'attività di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 a decorrere dall'anno 2001, è attribuita alla competenza dell'Assessore della programmazione (UPB S03.016 - cap. 03057); l'organo già competente alla spesa di cui al precitato comma 3 continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 a valere sul capitolo 02105/01. 50. Nel comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni (Programmi Integrati d'Area), dopo l'espressione "con la collaborazione degli Assessori competenti" è inserita l'espressione "sentite le parti sociali". 51. E' rideterminata in lire 120.500.000.000 (euro 62.233.056,34 ) per l'anno 2001 ed in lire 204.500.000.000 (euro 105.615.435,86 ) per l'anno 2002 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (UPB S03.008 - cap. 03056/01). 52. I limiti di impegno autorizzati per la concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici di cui alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono complessivamente rideterminati per gli anni 2001-2002-2003 rispettivamente in lire 16.700.000.000 (euro 8.624.830,21 ), lire 42.030.000.000 (euro 21.706.683,47 ) e lire 39.930.000.000 (euro 20.622.123,98 ) (UPB S06.025 - cap. 06060). 53. Il limite di impegno di cui all'articolo 37 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è ridotto di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49 ) nell'anno 2001, di lire 2.541.000.000 (euro 1.312.316,98 ) nell'anno 2002 e di lire 3.685.000.000 (euro 1.903.143,67 ) nell'anno 2003 (UPB S06.025 - cap. 06068/01). 54. Il limite di impegno di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire 17.800.000.000 (euro 9.192.932,8 ) per l'anno 2001, in lire 16.080.000.000 (euro 8.304.626,94 ) per l'anno 2002 e in lire 15.219.000.000 (euro 7.859.957,55 ) per l'anno 2003 (UPB S06.025 - cap. 06220). 55. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata per l'anno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ), per l'anno 2002 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 ) e per l'anno 2003 in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29 ) (UPB S06.063 - cap. 06245/02). 56. Per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S08.044 - cap. 08033). 57. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, è integrata per l'anno 2001 di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S08.044 - cap. 08033/01). 58. E' autorizzata per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39 ) per l'anno 2001 (UPB S08.051- cap. 08073/01). 59. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è integrata per l'anno 2001 di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,6) (UPB S08.044 - cap. 08084). 60. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminato in lire 6.400.000.000 (euro 3.305.324,15 ) per l'anno 2001, in lire 5.800.000.000 (euro 2.995.450,01 ) per l'anno 2002 e in lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94 ) per l'anno 2003 (UPB S08.066 - cap. 08109). 61. Per la prosecuzione degli interventi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000.000.000 (euro 20.658.275,96) (UPB S08.066 - cap. 08112). 62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è integrata per l'anno 2001 di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S08.041 - cap. 08180). |
Art. 1 1. E' disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi a tutto il 31 dicembre 1995 ed è valutata in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) la relativa entrata (UPB 01027 - cap. 36203). 2. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 1 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 2001, n. 3, si provvede mediante attingimento dai fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni e con la procedura ivi prevista. 3. In conseguenza delle economie accertate in esecuzione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001, valutate in lire 700.000.000.000 (euro 361.519.829,36), il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000, al netto della quota in ammortamento a' termini dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è ridotto di pari importo ed è presunto in lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26). 4. Al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di lire 1.550.000.000.000 (euro 800.508.193,58) in ragione di lire 1.050.000.000.000 (euro 542.279.744,04) per l'anno 2001 e di lire 250.000.000.000 (euro 129.114.224,77) per ciascuno degli anni 2002 e 2003; per le stesse finalità è confermata l'autorizzazione alla contrazione di mutui, per un importo di lire 660.000.000.000 (euro 340.861.553,40), di cui all'articolo 2, lettera e) della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1. 5. E' altresì autorizzata nell'anno 2001 la contrazione di uno o più mutui per la copertura del disavanzo di amministrazione di lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26) di cui al comma 3, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle leggi finanziarie degli anni precedenti. 6. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 5, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella G), allegata alla presente legge. 7. L'ammortamento dei mutui di cui ai commi 4 e 5 decorre dal 1° gennaio 2002 per quanto attiene quelli la cui contrazione è autorizzata nell'anno 2001 e rispettivamente dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2004 quelli la cui contrazione è autorizzata rispettivamente nell'anno 2002 e nell'anno 2003. 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi (UPB S03.038 - cap. 03146, UPB S03.039 - cap. 03147): anno 2002 lire 321.000.000.000 anno 2003 anno dal 2004 al 2016 lire
375.000.000.000 anno 2017 anno 2018 anno 2019 9. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, agli articoli 2 e 10 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 18, alla legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, quali autorizzazioni alla contrazione di mutui, restano valide per l'anno 2001. 10. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2001, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo. 11. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 4, 5, e 9, valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e per l'emissione di prestiti obbligazionari quelle di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 della medesima legge regionale. 12. Le disposizioni previste dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001 valgono, in quanto applicabili, anche per le contabilità speciali, le cui economie, disponibilità e recuperi sono attribuiti, per il 50 per cento della somma complessivamente recuperata e fino all'importo di lire 85.700.000.000 (euro 44.260.356,25), al titolo di spesa 12.05.02 del programma di intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, per ripristinare la dotazione ridotta dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, e per la differenza, al fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per le finalità di cui al comma 2. 13. In caso di esaurimento della dotazione del fondo di cui al precitato titolo di spesa 11.4.02/I e di sussistenza della necessità di assolvere agli obblighi di cui al comma 2, il fondo medesimo è incrementato con risorse del bilancio regionale, mediante versamento dal capitolo 03034/01 (UPB S03.029) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, impinguato attraverso appositi trasferimenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 03009/01 (UPB S03.015) secondo la procedura dell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983. 14. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2000. 15. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n.18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella D), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella. 16. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge. 17. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n.11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e per il triennio 2001/2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella F), allegata alla presente legge. 18. Nelle tabelle A) e B) e C) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003. 19. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - UPB S03.006 - cap. 03016)
anno 2002 euro 19.307.741,17 anno
2003 euro 16.906.216,59 b) fondo speciale per spese in
conto capitale (fondi regionali - UPB S03.007 - cap. 03017)
euro
269.714.967,43 anno
2002
euro
203.484.018,24 anno
2003
euro
199.610.591,49 c) fondo speciale per spese in
conto capitale (assegnazioni statali e comunitarie - UPB S03.007 -
cap. 03018) anno 2001
euro
25.822.844,95 anno
2002
euro
15.493.706,97 anno 2003 euro 15.493.706,97 20. Nella legge regionale n. 11 del 1983 sono introdotte le seguenti modifiche: a) all'articolo 38 (Leggi
regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali del bilancio, con decreto dell'Assessore del bilancio, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia da inviarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso al Consiglio regionale ed alla Ragioneria Generale.";
b) il comma 5 dell'articolo 46
(Aperture di credito) è sostituito dai seguenti: "Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria Generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro, sia dal dirigente preposto al servizio, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. La Ragioneria Generale, sui rendiconti pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, esercita nei tre mesi successivi la ricezione, un riscontro contabile dei titoli di spesa accertando la giusta imputazione al relativo ordine di accreditamento, senza estendere l'esame alla legalità ed alla regolarità della spesa.";
c) dopo il comma 5 dell'articolo
46 sono inseriti i seguenti: "Sui rendiconti resi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, pervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, la Ragioneria Generale esercita, nei tre mesi successivi alla ricezione, una verifica di natura contabile, senza estendere l'esame alla legalità e alla regolarità della spesa. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di gestione dell'Amministrazione regionale e della Corte dei Conti, sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.";
d) dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente: "Art. 46 bis (Particolari modalità di spesa) 1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione Sarda è consentita, da parte della Presidenza e degli Assessorati, l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possano trarre i funzionari individuati quali responsabili della gestione.
2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare nelle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.
3. Il predetto funzionario deve riversare, altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.";
e) l'articolo 51 è sostituito dal
seguente: "Art. 51 (Pagamento dei titoli di spesa) 1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli Istituti Tesorieri. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.
2. Su richiesta dell'Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale, che lo stesso Tesoriere dovrà custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.
3. Sono fatte salve: a) la facoltà degli Istituti Tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all'articolo 8, comma 4, del capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di Tesoreria, allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27;
b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico; c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi ed indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti delle vigenti norme regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.";
f) dopo l'articolo 54 bis è aggiunto il seguente: "Art. 54 ter (Operazioni di riscossione) 1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro, che può essere anche in formato meccanografico.
2. Il registro viene fornito annualmente dall'Amministrazione regionale, numerato e timbrato in ogni pagina.
3. Il tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1 del presente articolo, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria Generale.";
g) nell'ultimo comma dell'articolo
62 l'espressione: "Con decreto dell'Assessore competente" è sostituita dalla seguente: "con determinazione del Direttore generale competente". 21. È disposto nell'anno 2001 il versamento in conto entrate del bilancio regionale delle somma di lire 105.257.000.000 (euro 54.360.703,83) proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.016 - cap. 36103): a) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; b) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A.; c) lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50) dal fondo per l'estensione, all'intera Regione, dei benefici previsti dell'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, disposta dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; d) lire 4.500.000.000 (euro 2.324.056,05) dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; e) lire 6.700.000.000 (euro 3.460.261,22) dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; f) lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) dal fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; g) lire 29.695.362 (15.336,37) dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; h) lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; i) lire 278.764 (euro 143,97) dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 26.402 (euro 13,64) dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 16.362 (euro 8,45) da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 236.000 (euro 121,88) da quello presso la banca CIS S.p.A.; l) lire 110.094.874 (euro 56.859,26) dal fondo per le anticipazioni dei contributi UE per l'imboschimento dei terreni seminativi di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; m) lire 38.550.000 (euro 19.909,41) dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 760.000 (euro 392,51) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 37.790.000 (euro 19.516,91) da quello presso la Banca CIS S.p.A.; n) lire 69.586.000 (euro 35.938,17) dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 56.000 (euro 28,92) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 69.530.000 (euro 35.909,25) da quello presso la Banca CIS S.p.A.; o) lire 699.390.000 (euro 35.836,94) dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 15.890.000 (euro 8.206,50) da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 683.500.000 (euro 352.998,29) da quello presso la Banca CIS S.p.A.; p) lire 10.030.000 (euro 5.180,06) dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; q) lire 11.000.000.000 (euro 5.601.025,89) dal fondo per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e di lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94) dal fondo costituito presso la SFIRS S.p.A.; r) lire 29.140.000 (euro 15.049,55) dal fondo per la concessione di anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; s) lire 56.140.000 (euro 28.993,89) dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 20, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; t) lire 242.358.000 (euro 125.167,46) dal fondo per l'abbattimento degli interessi su anticipazioni bancarie di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso la SFIRS S.p.A.; u) lire 471.737.000 (euro 243.631,83) dal fondo per le garanzie fidejussorie in via sussidiaria di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
v) lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) dal fondo per l'attuazione del PIM (Piccole e Medie Imprese Industriali) di cui all'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
z) lire 750.000.000 (euro 387.342,67) dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
aa) lire 3.200.000.000 (euro 1.652.662,08) dal fondo per la concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie di cui all'articolo 16 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
bb) lire 1.650.000.000 (euro 852.153,88) dal fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie a cooperative e società giovanili di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
cc) lire 4.700.000.000 (euro 2.427.347,43) dal fondo per gli interventi nelle aree minerarie di Montevecchio e di Ingurtosu di cui all'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, costituito presso la SFIRS S.p.A.. 22. Al recupero dei fondi di cui al comma 21 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 23. E' autorizzata, nell'anno 2002, l'iscrizione delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 21 nella UPB S09.021, (rispettivamente capp. 09045/13, 09042/03 e 09045/15) ed il versamento delle stesse agli istituti di credito indicati nelle precitate lettere a), b) e c), nelle misure nelle stesse indicate. 24. Ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione Sardegna gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparati agli istituti di credito. 25. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di usura, i tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, sono rinegoziati in modo tale da essere pari ai tassi di interesse, ivi compreso il tasso di mora, posti a carico dei beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine la Giunta regionale predispone un elenco dei finanziamenti e delle condizioni rinegoziate per informare i beneficiari attraverso le associazioni di categoria. 26. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001, i termini di utilizzo dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, qualora decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001. 27. Le agevolazioni a carattere pluriennale previste dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concesse in forma attualizzata. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, determina i tassi di attualizzazione in relazione ai tassi di riferimento vigenti (UPB S07.036 - cap. 07055). 28. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2359 dell'8 agosto 2000 recante approvazione del programma operativo "Sardegna" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e del successivo complemento di programmazione è approvato il relativo piano finanziario ed il costo totale degli assi prioritari selezionati. 29. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 28 sono quantificate in complessivi: anno
2000 anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno
2005 anno 2006 e fanno carico alle competenti unità previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2001-2006. 30. Per la realizzazione degli interventi di formazione, specializzazione, riqualificazione, aggiornamento, organizzazione dei servizi per l'impiego, adeguamento del sistema della formazione nonché altri interventi nel mercato del lavoro previsti dalle misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.3 e 6.4 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 31. Il programma di cui alle misure 3.4 e 3.10 può prevedere l'erogazione di piccoli sussidi a favore di imprese sociali a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999, in particolare, il programma relativo alla misura 3.10 può prevedere iniziative integrate di finanziamento, formazione e consulenza finalizzate alla nascita di imprenditorialità con particolare riferimento ai nuovi bacini di impiego, secondo le finalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per quanto compatibile col regolamento (CE) n. 1784 del 2 luglio 1999. 32. Il programma di cui alla misura 3.11 può prevedere la concessione di prestiti d'onore per l'avvio delle imprese femminili nella misura e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 185 del 2000; tale beneficio non è cumulabile con quelli disposti dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, o da altre fonti normative in base alle quali siano stati disposti analoghi benefici. Lo stesso programma può prevedere, inoltre, la concessione di incentivi alle aziende pubbliche e private per sostenere azioni innovative nella riorganizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal relativo decreto d'attuazione. Tali incentivi non sono cumulabili con altri analoghi benefici. 33. Per la realizzazione delle sottoelencate misure del Programma Operativo Regionale 2000-2006, si applicano le procedure accanto a ciascuna indicate nel Complemento di programmazione: a) Misura 4.1/A per l'animazione economica: la Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta, dell'Assessore della programmazione e dell'Assessore dell'industria, approva un piano organico di intervento complessivo a favore dei soggetti che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta Regionale; b) Misura 4.1/B per i servizi reali alle PMI: con le modalità di cui alla misura precedente sono attribuiti agli stessi soggetti finanziamenti, entro il regime del de minimis e con il limite del 50 per cento di contributo alle spese ammissibili, per prestazioni di servizi reali a seguito di bando pubblico, fornite da società di servizi prescelte dalle PMI destinatarie finali e rispondenti a standard di qualità prefissati; c) Misura 4.1/C per incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione dei progetti di impresa: i finanziamenti sono concessi in attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, articolo 3, che introduce l'articolo 10 bis della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, quest'ultima norma soggetta, in attesa di approvazione comunitaria, ai limiti di provvidenze del regime de minimis; d) Misura 4.1/D per fondi per la capitalizzazione delle PMI: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all'andamento dei piani di impresa. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari; e) Misura 4.1./E per prestiti partecipativi alle PMI: l'Assessorato dell'industria d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con premi di risultato con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi per prestiti partecipativi. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del de minimis, riferito alle quote di agevolazione sui tassi medi di mercato; f) Misura 4.1/F per fondi di garanzia dei Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione: l'Assessorato dell'industria d'intesa con l'Assessorato della programmazione, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione secondo procedure di evidenza pubblica. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del de minimis, riferito all'abbattimento dei costi medi di mercato delle garanzie assicurative;
g) Misura 4.1/G per gli sportelli unici per le imprese: l'Assessorato dell'industria provvede alla definizione ed attuazione, secondo le procedure riportate nel Complemento di Programmazione, di un progetto unitario di supporto per la gestione degli sportelli unici per le imprese, che preveda la validazione delle migliori pratiche di organizzazione, gestione e strutturazione dei contenuti informativi; h) Misura 4.1/H per il monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionale alle attività produttive: l'Assessorato dell'industria provvede alla realizzazione del sistema informativo sulle infrastrutturazioni produttive e sul prioritario fabbisogno, in collaborazione con soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta. Con apposita delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore della programmazione, è approvato, sulla base della aggiornata ricognizione sul fabbisogno di mercato, un piano regionale di completamenti infrastrutturali a valere sui finanziamenti della Misura;
i) Misura 4.2/A per i sistemi informativi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all'attrazione di investimenti esterni: l'Assessorato dell'industria provvede alla realizzazione, in connessione con la misura 4.1/H ed in collaborazione con il Centro regionale di programmazione, soggetto attuatore della Misura 4.4, di un sistema informativo di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all'attrazione di investimenti esterni, anche attraverso affidamento di incarico a soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta;
l) Misura 4.2/B per l'attrazione diretta di investimenti esterni: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con la Presidenza della Giunta regionale, provvede alla realizzazione di un programma approvato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta e dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore della programmazione, contenente un insieme organico di interventi per la attrazione diretta di investimenti esterni;
m) Misura 4.2/C per dispositivi di accoglienza per gli imprenditori esteri: l'Assessore dell'industria provvede, d'intesa con la Presidenza della Giunta regionale, alla realizzazione, previa approvazione nell'ambito del programma di cui alla precedente Misura 4.2/B, di un insieme organico di interventi per l'assistenza all'insediamento degli imprenditori esteri;
n) Misura 4.3/A per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - animazione economica: sono beneficiari dell'intervento i soggetti contemplati nell'apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1/A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di animazione economica specificamente rivolti alla creazione di impresa;
o) Misura 4.3/B per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - incubazione di impresa: sono beneficiari degli interventi i soggetti contemplati nell'apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1./A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di incubazione di impresa entro strutture centralizzate o attraverso assistenza diffusa fornita anche con supporti telematici attraverso erogazione di specifici servizi a costi agevolati. L'abbattimento dei costi praticato alle PMI è soggetto al regime del de minimis;
p) Misura 4.3/C per fondi di seed capital per l'avviamento di nuove imprese: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all'andamento dei piani di impresa. Per la gestione della misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari;
q) Misura 4.3/D per fondi etici a favore di nuove micro-imprese: l'Assessorato del turismo, commercio e artigianato, d'intesa con l'Assessorato dell'industria e secondo i criteri previste nel Complemento di Programmazione, previo bando di gara, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la gestione di "prestiti d'onore" (finanziamenti in conto capitale) riservati ad iniziative con potenzialità di espansione produttiva ed occupazionale desunte dal piano d'affari, anche inerenti produzioni tipiche. I contributi devono avere un tetto massimo fissato in 30 mila euro e non possono superare il 70 per cento dell'investimento. Può inoltre essere concesso un ulteriore finanziamento pari a 30 mila euro sul quale è accordato un contributo in conto interessi. La Giunta Regionale individua, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità di selezione delle domande per la concessione delle agevolazioni, le quali sono soggette al regime del de minimis;
r) Misura 4.4 per lo sviluppo integrato d'area: il Centro regionale di programmazione provvede alla realizzazione delle azioni di coordinamento e di gestione previste dal Complemento di programmazione, secondo le modalità ivi definite, in materia di Programmi Integrati Territoriali (PIT) di cui al Quadro Comunitario di Sostegno.
34. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 4.5 per il potenziamento e la qualificazione dell'industria turistica della Sardegna si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 40, e 11 marzo 1998, n. 9. Nelle more della approvazione comunitaria della normativa di riferimento, è applicabile il regime di provvidenze del de minimis. 35. Per la realizzazione delle azioni formative, di potenziamento delle competenze sinergiche ai contenuti dell'Asse IV - sistemi locali di sviluppo - nonché per l'effettuazione di azioni di formazione continua previste nella misura 4.6 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione professionale di concerto con l'Assessore della programmazione. 36. Per l'attuazione degli interventi previsti nella Misura di cui al comma 35 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e alla Legge 31 dicembre 1978, n. 845 secondo le modalità previste nel Complemento di Programmazione e previo bando di gara, al quale possono partecipare anche agenzie regionali governative provviste di specifica ed attestata esperienza nell'attuazione di azioni previste nella Misura. 37. Per la realizzazione degli interventi in agricoltura previsti dalla Misura 4.9, lettera c), si applicano le intensità di aiuto previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21. 38. Le intensità di aiuto di cui al comma 37 sostituiscono quelle già previste per l'attività agrituristica dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18. Conseguentemente è abrogato il comma 5 dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 18 del 1998. 39. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle misure 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21 l'intensità massima degli aiuti è quella prevista dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1257/1999. Le direttive applicative sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. 40. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12001/02 sono prioritariamente destinati al cofinanziamento degli interventi previsti nella Misura 5.2 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, relativa al miglioramento dell'offerta dei servizi socio-assistenziali. 41. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) disposta dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, differita all'anno 2001 dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, è destinata quale cofinanziamento della Misura 6.3 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, relativa alla realizzazione di infrastrutture e servizi per la rete unica della pubblica amministrazione (RUPAR), per l'informatizzazione dei sistemi di archiviazione e protocollo della pubblica amministrazione, per la diffusione dell'innovazione tecnologica e dei servizi multimediali e per l'attività di integrazione sistemistica dei diversi sistemi informativi (UPB S03.008 - cap. 03056/01/P). 42. Al fine di favorire il coordinamento in sede regionale delle iniziative finanziarie in un quadro di riferimento programmatico organico volto al perseguimento degli obiettivi generali dello sviluppo, i finanziamenti autorizzati dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni - Programmi integrati d'area - (cap. 03056), ad esclusione di quelli finalizzati dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, quelli autorizzati dall'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 - Finanziamenti per la contrattazione programmata - (cap. 03059.02) e quelli autorizzati dall'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 1993 n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni - Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale - (cap. 03059), sono inclusi tra quelli disponibili per l'attuazione della programmazione negoziata anche quale concorso al finanziamento degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea. 43. A decorrere dell'anno 2001 sono soppressi i capitoli 03056, 03059 e 03059/02 ed è istituito il Fondo per il finanziamento della programmazione negoziata nella cui dotazione confluiscono le dotazioni sussistenti in conto dei suddetti capitoli (UPB S03.008 - cap. 03056/01); al relativo programma di interventi si provvede a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. 44. In conto delle disponibilità del Fondo di cui al comma 43 ed al fine di accelerare l'attuazione degli interventi oggetto della contrattazione negoziata l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con le risorse di cui al comma 42, gli oneri relativi alla partecipazione dello Stato o dell'Unione Europea. 45. Le somme assegnate dallo Stato a fronte delle anticipazioni di cui al comma 44, sono iscritte sul capitolo 36121 del bilancio regionale per essere attribuite, con decreto dell'Assessore della programmazione, al Fondo di cui al comma 43 (cap. 03056/01). 46. L'attività di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 a decorrere dall'anno 2001, è attribuita alla competenza dell'Assessore della programmazione (UPB S03.016 - cap. 03057); l'organo già competente alla spesa di cui al precitato comma 3 continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 a valere sul capitolo 02105/01. 47. Nel comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni (Programmi Integrati d'Area), dopo l'espressione "con la collaborazione degli Assessori competenti" è inserita l'espressione "sentite le parti sociali". 48. E' rideterminata in lire 120.500.000.000 (euro 62.233.056,34 ) per l'anno 2001 ed in lire 204.500.000.000 (euro 105.615.435,86 ) per l'anno 2002 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (UPB S03.008 - cap. 03056/01). 49. I limiti di impegno autorizzati per la concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici di cui alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono complessivamente rideterminati per gli anni 2001-2002-2003 rispettivamente in lire 16.700.000.000 (euro 8.624.830,21 ), lire 42.030.000.000 (euro 21.706.683,47 ) e lire 39.930.000.000 (euro 20.622.123,98 ) (UPB S06.025 - cap. 06060). 50. Il limite di impegno di cui all'articolo 37 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è ridotto di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49 ) nell'anno 2001, di lire 2.541.000.000 (euro 1.312.316,98 ) nell'anno 2002 e di lire 3.685.000.000 (euro 1.903.143,67 ) nell'anno 2003 (UPB S06.025 - cap. 06068/01). 51. Il limite di impegno di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire 17.800.000.000 (euro 9.192.932,8 ) per l'anno 2001, in lire 16.080.000.000 (euro 8.304.626,94 ) per l'anno 2002 e in lire 15.219.000.000 (euro 7.859.957,55 ) per l'anno 2003 (UPB S06.025 - cap. 06220). 52. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata per l'anno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ), per l'anno 2002 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 ) e per l'anno 2003 in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29 ) (UPB S06.063 - cap. 06245/02). 53. Per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S08.044 - cap. 08033). 54. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, è integrata per l'anno 2001 di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S08.044 - cap. 08033/01). 55. E' autorizzata per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39 ) per l'anno 2001 (UPB S08.051- cap. 08073/01). 56. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è integrata per l'anno 2001 di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,6) (UPB S08.044 - cap. 08084). 57. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminato in lire 6.400.000.000 (euro 3.305.324,15 ) per l'anno 2001, in lire 5.800.000.000 (euro 2.995.450,01 ) per l'anno 2002 e in lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94 ) per l'anno 2003 (UPB S08.066 - cap. 08109). 58. Per la prosecuzione degli interventi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000.000.000 (euro 20.658.275,96) (UPB S08.066 - cap. 08112). 59. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 30 giugno 2001 l'Amministrazione regionale contribuisce all'abbattimento degli interessi di ammortamento per un periodo massimo di venti semestralità della durata del mutuo. 60. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è integrata per l'anno 2001 di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S08.041 - cap. 08180). | |
Art. 2 1. Nel comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 13, sostituito dall'articolo 19, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la valutazione dell'onere per l'anno 2001 è modificata in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 ) (UPB S03.052 - cap. 03069). 2. A valere sulle disponibilità sussistenti sul titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988/1989/1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Consorzio 21 - è autorizzato ad avviare, in collaborazione con le Università sarde, la sperimentazione e la messa a regime di una metodologia operativa finalizzata all'attrazione in Sardegna di iniziative industriali ad elevata tecnologia e delle connesse attività di ricerca e sviluppo, da localizzarsi nelle aree industriali e nei poli del Parco Scientifico e Tecnologico. 3. La metodologia di cui al comma 2 consiste nell'offerta combinata, in favore delle imprese esterne, di laboratori pubblici attrezzati per lo svolgimento delle loro attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di servizi di formazione avanzata, in particolare nel campo dell'elettronica e dell'elettrotecnica applicata, e dei supporti finanziari per concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca applicata e di commercializzazione dei risultati della ricerca, da remunerarsi attraverso le royalties derivanti dalla vendita dei prodotti o dei servizi delle imprese medesime. 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti: "6 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi che precedono possono essere utilizzate le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni. Tali modalità sono estendibili anche ad interventi finanziati con altre risorse destinate agli stessi soggetti attuatori dei commi che precedono. 6 ter. I beni acquisiti dal Consorzio 21 in attuazione del comma 5 sono acquisiti al patrimonio dallo stesso soggetto delegato; in caso di scioglimento del Consorzio gli stessi beni sono acquisiti al patrimonio regionale. 6 quater. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla procedura abbreviata per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, nonché gli interessi passivi relativi alle stesse somme, nella misura prevista dal proprio Tesoriere per le giacenze attive. 6 quinquies. L'onere derivante dall'applicazione del comma 6 quater è valutato in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,9 0) e fa carico alle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, della contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268.". 5. Nella rendicontazione conclusiva dell'intero finanziamento deve essere allegata l'attestazione di regolarità amministrativa e contabile da parte del Collegio sindacale. 6. Restano valide le disposizioni contrattuali sussistenti e non contrastanti con i commi 5 e 6. 7. Per le finalità previste dall'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ) (UPB S03.029 - cap. 03034/01). 8. L'onere per l'attuazione per gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è determinato per l'anno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ) (UPB S03.029 - cap. 03034/01). 9. Gli stanziamenti di cui ai commi 7 e 8 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991. 10. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione da parte dei comuni, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 333.000.000.000 (euro 171.980.147,4 0) (UPB S04.017 - cap. 04019/03). 11. Il relativo onere è valutato in lire 35.415.000.000 (euro 18.290.321,08) per gli anni dal 2001 al 2015 (UPB S03.038 - cap. 03150/01) (UPB S03.039 - cap. 03150/02). 12. Per l'attuazione dei commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 10 dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. 13. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzato, nell'anno 2001, l'ulteriore stanziamento di lire 70.000.000.000 (euro 36.151.982,94 ) (UPB S04.017 - cap. 04021/02). 14. Al fine di consentire agli enti locali interessati la predisposizione e presentazione dei progetti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata, per l'anno 2001, la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7/A1 e 7/A4 del programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998. 15. La misura dell'aiuto regionale di cui al comma 14 è determinata secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000; la relativa spesa è quantificata in lire 6.500.000.000 (euro 3.356.969,84 ) a valere sulla dotazione del capitolo 11129 del bilancio per l'anno 2001 (UPB S11.031). 16. Le somme disponibili nel conto dei residui del capitolo 01080 (UPB S01.018) provenienti dalla competenza dell'anno 2000 possono essere utilizzate, senza il vincolo della destinazione di provenienza, in attuazione delle seguenti norme: a) articoli 9 e 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37; b) articolo 23 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17; c) articolo 26 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. 17. Le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli 10156 e 10157 (UPB S10.053) del bilancio sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per cui furono stanziate; i recuperi operati sui contributi concessi in conto del capitolo 10156 sono versati in conto del capitolo 34005 (UPB E10.017) delle entrate del bilancio per essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni, al medesimo capitolo 10156. 18. Per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale quota di cofinanziamento regionale, l'ulteriore spesa di lire 1.506.000.000 (euro 777.784,09 ) (UPB S10.025 - cap. 10207). 19. Il termine di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, deve intendersi prorogato fino alla predisposizione degli atti previsti nell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1995, n. 13. 20. Per l'attuazione degli interventi recati nell'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 1998 destinati a favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, è autorizzata nell'anno 2001, la spesa di lire 12.000.000.000 (euro 6.197.482,79 ) (UPB S06.072 - cap. 06201). 21. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2001, in lire 80.000.000.000 (euro 41.316.551,93 ) (UPB S10.010 - cap. 10001), di cui lire 20.000.000.000 destinate all'attuazione dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 39.696.000.000 destinate al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006. |
Art. 2 1. Nel comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 13, sostituito dall'articolo 19, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la valutazione dell'onere per l'anno 2001 è modificata in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7) (UPB S03.052 - cap. 03069). 2. A valere sulle disponibilità sussistenti sul titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988/1989/1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Consorzio 21 - è autorizzato ad avviare, in collaborazione con le Università sarde, la sperimentazione e la messa a regime di una metodologia operativa finalizzata all'attrazione in Sardegna di iniziative industriali ad elevata tecnologia e delle connesse attività di ricerca e sviluppo, da localizzarsi nelle aree industriali e nei poli del Parco Scientifico e Tecnologico. 3. La metodologia di cui al comma 2 consiste nell'offerta combinata, in favore delle imprese esterne, di laboratori pubblici attrezzati per lo svolgimento delle loro attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di servizi di formazione avanzata, in particolare nel campo dell'elettronica e dell'elettrotecnica applicata, e dei supporti finanziari per concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca applicata e di commercializzazione dei risultati della ricerca, da remunerarsi attraverso le royalties derivanti dalla vendita dei prodotti o dei servizi delle imprese medesime. 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti: "6 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi che precedono possono essere utilizzate le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni. Tali modalità sono estendibili anche ad interventi finanziati con altre risorse destinate agli stessi soggetti attuatori dei commi che precedono. 6 ter. I beni acquisiti dal Consorzio 21 in attuazione del comma 5 sono acquisiti al patrimonio dallo stesso soggetto delegato; in caso di scioglimento del Consorzio gli stessi beni sono acquisiti al patrimonio regionale. 6 quater. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla procedura abbreviata per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, nonché gli interessi passivi relativi alle stesse somme, nella misura prevista dal proprio Tesoriere per le giacenze attive.6 quinquies. L'onere derivante dall'applicazione del comma 6 quater è valutato in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) e fa carico alle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, della contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268.". 5. Nella rendicontazione conclusiva dell'intero finanziamento deve essere allegata l'attestazione di regolarità amministrativa e contabile da parte del Collegio sindacale. 6. Restano valide le disposizioni contrattuali sussistenti e non contrastanti con i commi 5 e 6. 7. Per le finalità previste dall'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S03.029 - cap. 03034/01). 8. L'onere per l'attuazione per gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è determinato per l'anno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) (UPB S03.029 - cap. 03034/01). 9. Gli stanziamenti di cui ai commi 7 e 8 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991. 10. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione da parte dei comuni, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 333.000.000.000 (euro 171.980.147,40) (UPB S04.017 - cap. 04019/03). 11. Il relativo onere è valutato in lire 35.415.000.000 (euro 18.290.321,08) per gli anni dal 2001 al 2015 (UPB S03.038 - cap. 03150/01) (UPB S03.039 - cap. 03150/02). 12. Per l'attuazione dei commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 10 dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. 13. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzato, nell'anno 2001, l'ulteriore stanziamento di lire 70.000.000.000 (euro 36.151.982,94) (UPB S04.017 - cap. 04021/02). 14. Al fine di consentire agli enti locali interessati la predisposizione e presentazione dei progetti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata, per l'anno 2001, la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7/A1 e 7/A4 del programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998. 15. La misura dell'aiuto regionale di cui al comma 14 è determinata secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000; la relativa spesa è quantificata in lire 6.500.000.000 (euro 3.356.969,84) a valere sulla dotazione del capitolo 11129 del bilancio per l'anno 2001 (UPB S11.031). 16. Le somme disponibili nel conto dei residui del capitolo 01080 (UPB S01.018) provenienti dalla competenza dell'anno 2000 possono essere utilizzate, senza il vincolo della destinazione di provenienza, in attuazione delle seguenti norme: a) articoli 9 e 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37; b) articolo 23 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17; c) articolo 26 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. 17. Le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli 10156 e 10157 (UPB S10.053) del bilancio sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per cui furono stanziate; i recuperi operati sui contributi concessi in conto del capitolo 10156 sono versati in conto del capitolo 34005 (UPB E10.017) delle entrate del bilancio per essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni, al medesimo capitolo 10156. 18. Per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale quota di cofinanziamento regionale, l'ulteriore spesa di lire 1.506.000.000 (euro 777.784,09) (UPB S10.025 - cap. 10207). 19. Il termine di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, deve intendersi prorogato fino alla predisposizione degli atti previsti nell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1995, n. 13. 20. Per l'attuazione degli interventi recati nell'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 1998 destinati a favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, è autorizzata nell'anno 2001, la spesa di lire 12.000.000.000 (euro 6.197.482,79) (UPB S06.072 - cap. 06201). 21. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2001, in lire 80.000.000.000 (euro 41.316.551,93) (UPB S10.010 - cap. 10001), di cui lire 20.000.000.000 destinate all'attuazione dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 39.696.000.000 destinate al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006. | |
Art. 3 1. E' prorogata al 31 dicembre 2001 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2000 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali: - Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 60 - Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali; - Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo e artistiche; - Legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna; - Legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 - articoli 11, 13, 14, 16 e 25 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda; - Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 26 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna; - Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale; - Legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 52, comma 5 - Quota regionale attuazione progetti Iniziative formazione e istruzione tecnica superiore (I.F.T.S.). 2. Al fine del rafforzamento dell'intervento finanziario della Regione a favore della frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di corsi post-universitari previsti dall'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, l'onere valutato dal comma 3 del medesimo articolo 32 per l'anno 2001 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 0 ) è rivalutato in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29 ) (UPB S11.016 - cap. 11139/02). 3. E' autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45 ) per l'istituzione, nell'anno accademico 2000-2001, di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (UPB S11.013 - cap. 11019). 4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. 5. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 361.519,83 ) a favore dell'Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese (A.I.L.U.N.) a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 11063/01). 6. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali finanziate ai sensi della legge regionale 24 novembre 1950, n. 64, è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,9) (UPB S11.037 - cap. 11105). Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; per le modalità di erogazione dei relativi contributi si applica la succitata legge regionale n. 64 del 1950. 7. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 1.094.500.000.000 (euro 565.262.076,05 ) quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (UPB S12.023 - cap. 12104/01) (UPB S12.027 - cap. 12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02). 8. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato da parte degli enti decentrati della spesa sanitaria, l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, promuove l'aggregazione delle Aziende U.S.L. e dell'Azienda ospedaliera con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o parte del territorio regionale, a cui aderiscono le Aziende interessate. 9. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 8 il medesimo Assessore della sanità propone alla Giunta regionale a quale od a quali Aziende U.S.L. è delegato il compito di adottare gli adempimenti volti all'acquisizione di beni e servizi di utilizzazione comune, nonché l'aggio di riconoscere all'Azienda o alle Aziende prescelte e da corrispondere alle medesime contestualmente al trasferimento delle risorse per il pagamento del bene o del servizio acquisito. 10. In attuazione dell'articolo 70, comma 5, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, la spesa di cui all'articolo 65 della stessa legge è determinata in lire 42.000.000.000 (euro 21.691.189,76 ) (UPB S12.027 - cap. 12103/01); una quota pari a lire 45.000.000.000 (euro 23.240.560,46 ) dello stanziamento dello stesso capitolo 12103/01 è riservata alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'integrazione delle quote indistinte, ovvero aventi specifiche destinazioni, del fondo sanitario nazionale, relative ad anni precedenti, decurtate ai sensi dell'articolo 12, n. 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, n. 143, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 11. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 0) quale concorso finanziario della Regione per il pagamento della retta dovuta dai tossicodipendenti per l'ospitalità nelle comunità terapeutiche (UPB S12.050 - cap. 12058/06); il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 3 1. E' prorogata al 31 dicembre 2001 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2000 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali: - legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 60 - Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali; - legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo e artistiche; - legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 39 - Interventi per attività teatrali e musicali; - legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna; - legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 - articoli 11, 13, 14, 16 e 25 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda; - legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 26 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna; - legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale; - legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 52, comma 5 - Quota regionale attuazione progetti Iniziative formazione e istruzione tecnica superiore (I.F.T.S.). 2. Al fine del rafforzamento dell'intervento finanziario della Regione a favore della frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di corsi post-universitari previsti dall'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, l'onere valutato dal comma 3 del medesimo articolo 32 per l'anno 2001 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 0 ) è rivalutato in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29 ) (UPB S11.016 - cap. 11139/02). 3. E' autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45 ) per l'istituzione, nell'anno accademico 2000-2001, di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (UPB S11.013 - cap. 11019). 4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. 5. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 361.519,83 ) a favore dell'Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese (A.I.L.U.N.) a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 11063/01). 6. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - cap. 11065/15). 7. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) a favore del Comune di Tempio Pausania, per l'attivazione dei nuovi corsi di laurea in tecniche erboristiche e in tossicologia degli inquinamenti ambientali (UPB S11.016 - cap. 11061/09). 8. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali finanziate ai sensi della legge regionale 24 novembre 1950, n. 64, è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) (UPB S11.037 - cap. 11105). Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; per le modalità di erogazione dei relativi contributi si applica la succitata legge regionale n. 64 del 1950. 9. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 1.094.500.000.000 (euro 565.262.076,05 ) quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (UPB S12.023 - cap. 12104/01) (UPB S12.027 - cap. 12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02). 10. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato da parte degli enti decentrati della spesa sanitaria, l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, promuove l'aggregazione delle Aziende U.S.L. e dell'Azienda ospedaliera con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o parte del territorio regionale, a cui aderiscono le Aziende interessate. 11. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 10 il medesimo Assessore della sanità propone alla Giunta regionale l'Azienda o le Aziende U.S.L. alle quali è delegato il compito di adottare gli adempimenti volti all'acquisizione di beni e servizi di utilizzazione comune, nonché l'aggio di riconoscere all'Azienda o alle Aziende prescelte e da corrispondere alle medesime contestualmente al trasferimento delle risorse per il pagamento del bene o del servizio acquisito. 12. In attuazione dell'articolo 70, comma 5, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, la spesa di cui all'articolo 65 della stessa legge è determinata in lire 42.000.000.000 (euro 21.691.189,76 ) (UPB S12.027 - cap. 12103/01); una quota pari a lire 45.000.000.000 (euro 23.240.560,46 ) dello stanziamento dello stesso capitolo 12103/01 è riservata alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'integrazione delle quote indistinte, ovvero aventi specifiche destinazioni, del fondo sanitario nazionale, relative ad anni precedenti, decurtate ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 143, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 13. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 0) quale concorso finanziario della Regione per il pagamento della retta dovuta dai tossicodipendenti per l'ospitalità nelle comunità terapeutiche (UPB S12.050 - cap. 12058/06); il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. E' autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) al Coordinamento regionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti di istituto (UPBS12.024 - cap. 12213/01). 15. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 60.000.000 (euro 30.987,41) a favore delle associazioni iscritte al Registro generale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 operanti a favore dei nefropatici, emodializzati e trapiantati quale contributo per gli oneri di gestione, il predetto contributo non è cumulabile con altri contributi regionali attinenti le stesse finalità. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S12.024 - cap. 12058/01). | |
Art. 4 1. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 (euro 72.303.965,87 ) per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - cap. 13002/01). 2. E' autorizzata, nell'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 1.200.000.000 (euro 619.748,28 ) quale saldo per l'anno 2000 dei contributi diretti a favorire la continuità territoriale con le isole minori sarde (UPB S13.017 - cap. 13039). 3. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, modificato ed integrato dalla legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, articolo 8, destinata all'alfabetizzazione informatica e linguistica, ivi comprese le spese di pubblicità, è integrata, nell'anno 2001, di lire 5.000.000.000 (euro 5.164.568,99 ) (UPB S03.024 - cap. 03070/04). 4. Al fine di promuovere un programma straordinario di utilizzazione delle acque reflue o piovane per agevolare l'attività antincendio, attraverso la realizzazione di vasche di accumulo o di laghi collinari, sono autorizzati nell'anno 2001 finanziamenti a favore dei Comuni per lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 ) (UPB S05.086 - cap. 05312); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. 5. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7 ) per il completamento degli interventi relativi alla realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, per l'acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e per la costituzione di una banca dati meteorologica (UPB S06.066 - cap. 06339). 6. Lo stanziamento da iscrivere al Fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, è rideterminato, per l'anno 2001 in lire 40.876.000.000 (euro 21.110.692,21 ) (UPB S03.005 - cap. 03014); una quota dello stanziamento recato dal fondo di cui al comma 5, non inferiore a lire 500.000.000 (euro 258.228,45 ) è destinata alla copertura assicurativa contro i danni recati nei confronti di terzi e dell'erario dai dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali nell'esercizio delle loro funzioni. 7. In deroga ai termini previsti dall'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le disposizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relative ai bilanci annuali e pluriennali formulati per unità previsionali di base e in termini di cassa, entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2002; gli stessi bilanci sono predisposti per l'anno 2001 in via sperimentale. 8. A decorrere dall'anno 2001: a) la legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata; b) le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, non si applicano nell'erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni; c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, sono abrogati. 9. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi. 10. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
Art. 4 1. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento
di lire 140.000.000.000 (euro 72.303.965,87) per la concessione
alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi
d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e
successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - cap.
13002/01). b) l'alfabetizzazione informatica da attuarsi
mediante l'assistenza di tutor, preferibilmente scelti nell'ambito
dei formatori di secondo e terzo livello di cui al progetto
"Sardegna 2000" mediante la creazione di un sito interattivo che
divulghi lezioni di informatica e che favorisca on line
l'autoapprendimento mediante lezioni giornaliere trasmesse per
mezzo di televisioni locali.Il relativo programma d'intervento è
predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
programmazione, credito e assetto del territorio, anche attraverso
la stipula di apposite convenzioni con enti e società regionali,
istituzioni, società specializzate nel settore (UPB S03.024 - cap.
03070/05). 7. E' autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per integrare i contributi concessi per la partecipazione ai campionati nazionali 2000/2001 di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (UPB S11.045 - cap. 11117/05). 8. Allo scopo di completare l'esecuzione di progetti relativi ad interventi di rilevante interesse per l'economia e l'occupazione nel settore delle infrastrutture pubbliche per l'irrigazione è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39); il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.063 - cap. 06250). 9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti locali e gli Istituti autonomi di case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenze di arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente; a tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno ciascuno di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione, il primo dall'anno 2001 all'anno 2015 e il secondo dall'anno 2002 all'anno 2016. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S03.025 - cap. 03070/06). 10. Al fine di risanare lo stagno San Giovanni di Terralba e ripristinare la pescosità è autorizzato, nell'anno 2001, il finanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) a favore del Comune di Terralba per la bonifica dello stagno di Marceddì attraverso la rimozione della mucillagine derivante dalla "mercerella enigmatica" da affidare al Consorzio delle Cooperative riunite di Marceddì (UPB S05.048 - cap. 05093/02). 11. E' autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) da ripartirsi a' termini dell'articolo 4, lettera i, della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni, tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio SAR per essere conferita al predetto Consorzio in conto aumento capitale sociale (UPB S06.066 - cap. 06339). 12. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 4 del 2000 è abrogata l'espressione "limitatamente all'anno finanziario 2000". 13. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, è abrogata l'espressione "purché non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali". 14. Lo stanziamento da iscrivere al Fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, è rideterminato, per l'anno 2001, in lire 40.876.000.000 (euro 21.110.692,21) (UPB S03.005 - cap. 03014); una quota dello stanziamento recato dal fondo di cui al comma 3 dell'articolo 62 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, non inferiore a lire 500.000.000 (euro 258.228,45) è destinata alla copertura assicurativa contro i danni recati nei confronti di terzi e dell'erario dai dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali nell'esercizio delle loro funzioni. 15. In deroga ai termini previsti dall'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le disposizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relative ai bilanci annuali e pluriennali formulati per unità previsionali di base e in termini di cassa, entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2002; gli stessi bilanci sono predisposti per l'anno 2001 in via sperimentale. 16. A decorrere dall'anno 2001: a) la legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata; b) le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, non si applicano nell'erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni; c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, sono abrogati. | |
Art. 5 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi. | ||
Art. 6 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |