Regolamento del Consiglio regionale

Capo XII

DELLE PROCEDURE D'URGENZA

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Art. 100
Inserimento nella programmazione bimestrale

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque Consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un Consigliere per Gruppo per non pi� di cinque minuti.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 101
Procedura abbreviata

1. Il Presidente della Giunta o il Consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per l'esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.

2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approvazione, i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 100 e dal comma 4 dell'articolo 48, sono ridotti alla met�.

 

 

Art. 102
Iscrizione immediata all'ordine del giorno

1. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimit� la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.

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