CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 34-219-284-335/A


Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei
 

Approvato dalla Quarta Commissione nella seduta del 6 luglio 2016

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RRELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente - TATTI, Vice presidente - LAI, Segretario e relatore di maggioranza - FASOLINO, Segretario - DEMONTIS - MELONI - RANDAZZO - SATTA, relatore di minoranza - UNALI - ZANCHETTA

Relazione di maggioranza

On.le LAI

pervenuta l'11 luglio 2016

L'approvazione da parte della Quarta Commissione consiliare permanente del testo unificato costituito dalle proposte di legge n. 34-219-284-355/A recante la normativa di "Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei" rappresenta un momento molto significativo ed importante dell'attuale fase della legislatura consiliare.

Al fine di apprezzarne adeguatamente la portata, è opportuno ricordare che invano nel tempo altre Assemblee legislative hanno fallito tale importante traguardo, lasciando la Sardegna come l’ultima regione in Italia priva di una puntuale ed efficace disciplina di tutela e valorizzazione dei funghi epigei ed ipogei. Si ricorda, a tale proposito, che la prima iniziativa legislativa in merito risale al 1986 e che, nel corso delle successive legislature i rappresentanti di tutti i gruppi politici hanno, a loro volta, presentato simili proposte di legge, tutte accomunate dall’unica sorte di non essere mai non solo approvate ma neanche discusse.

In tale contesto, l'approvazione del testo unificato in esame assume una importanza molto significativa non solo per il conseguimento dell'obbiettivo principale, la sua approvazione appunto, ma anche per le seguenti considerazioni:
a) in primo luogo è importante sottolineare che si tratta di quattro testi normativi di provenienza dei gruppi consiliari;
b) le modalità di esame e discussione sono state improntate alla massima collaborazione e condivisione tra i vari gruppi consiliari che, nel superare la rituale contrapposizione tra schieramenti, hanno fattivamente collaborato al fine di prevenire ad un testo apprezzato da tutte le componenti;
c) è stata effettuata una diffusa consultazione delle associazioni micologiche sarde maggiormente rappresentative, pur in presenza di una rilevante dispersione delle stesse nel territorio; le successive audizioni effettuate, unitamente a quella di esperti micologi del settore, hanno ulteriormente rafforzato nei componenti della Commissione la necessità e l'urgenza di un intervento nel comparto, al fine sia di preservare le specie fungine, sia di affiancare alcune forme di iniziativa economica che, soprattutto nelle zone interne, stanno emergendo; sotto tale ultimo profilo le audizioni hanno consentito alla Commissione di apprezzare l'esistenza e l'espansione di un settore di nicchia costituito dalla raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei (i tartufi) in alcune zone dell'Isola segnatamente nel Sarcidano; in tale zone zona è particolarmente avvertita l'urgenza di una normativa di tutela che consenta l'espansione di una significativa filiera economica che trova, già oggi, fondamento nella raccolta e commercializzazione dei tartufi e che ponga un freno all'indiscriminata ricerca che, nella situazione attuale, rischia di provocare danni irreversibili all'ecosistema.

Sulla base di tali doverose premesse, si sottolinea come la normativa proposta abbia impegnato a fondo la Commissione, che ha provveduto a nominare una sottocommissione per istruire adeguatamente il tema.

Nel rimandare alla puntuale lettura dei singoli articoli, preme evidenziare gli aspetti significativi della disciplina proposta:
a) è stato costantemente cercato un elevato punto di equilibrio tra le esigenze di regolamentazione della materia e la considerazione di non introdurre disposizioni eccessivamente rigide e penalizzanti per gran parte della popolazione sarda, che da lunghissimo tempo pratica la raccolta dei funghi nel territorio dell'Isola; ciò ha comportato da un lato la previsione di autorizzazioni, mediante il rilascio del tesserino, dall'altro la previsione di un tesserino amatoriale e la deroga per gli ultra sessantenni liberi di raccogliere i funghi nel comune di residenza senza autorizzazione; inoltre il costo assai modesto del tesserino amatoriale (20 euro annuali) lo rende accessibile a tutti;
b) esiste una estesa possibilità per la frequentazione dei previsti corsi di formazione; ciò al fine di non gravare ulteriormente i comuni di tale compito;
c) è puntualmente disciplinato l'esercizio professionale della raccolta, cioè quella che viene effettuata da coloro che la utilizzano per integrare il reddito e il controllo sanitario, con la partecipazione degli ispettorati micologici delle ASL soprattutto nella fase di commercializzazione dei prodotti;
d) è stata separatamente disciplinata la raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei, essendo caratterizzati da particolari problematiche ed esigenze;
e) l'articolato sistema sanzionatorio introdotto è stato calibrato in relazione alla gravità delle infrazioni e, in sede di prima applicazione, sarà applicato per la metà degli importi previsti e non opererà, per alcune previsioni, fino alla compita realizzazione delle norme sui documenti autorizzativi.

In conclusione il testo approvato rappresenta un elevato punto d'incontro tra differenti esigenze, introduce una disciplina chiara ed equilibrata della materia, pone le premesse per uno sfruttamento sostenibile della risorsa, ponendo un freno alle reiterate incursioni di estranei animati solamente da scopi predatori, e consente di intraprendere una nuova fase in tale settore, caratterizzata da una maggiore conoscenza delle specie e una più apprezzata consapevolezza dell'importanza dei funghi.

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Relazione di minoranza

On.le SATTA

pervenuta l'8 luglio 2016

La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 luglio 2016, ha approvato definitivamente all'unanimità il testo unificato delle proposte di legge n. 34-219-284-335/A recanti norme sulla "Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei".

La Commissione prima di iniziare l'esame delle quattro proposte di legge presentate sia da consiglieri di maggioranza che di minoranza, ha proceduto alle audizioni delle principali associazioni micologiche che da tempo si occupano dello studio del settore, di un esperto micologo profondo conoscitore delle specie fungine sarde e di una pro loco che organizza da anni la sagra del tartufo, i quali hanno portato un contribuito conoscitivo utile nell'iter formativo della legge.
Le varie proposte di legge recepiscono una istanza molto diffusa nelle popolazioni e nelle amministrazioni locali, soprattutto dei comuni montani in cui i funghi, sia epigei che ipogei (tartufi) crescono in rilevanti quantità, che consiste nel contrasto alla raccolta di eccessive quantità di funghi e soprattutto alle errate modalità di raccolta che compromettono la stessa riproducibilità delle specie e conseguentemente determinano la vulnerabilità dell'ecosistema. Le pressanti richieste di intervento del legislatore regionale in materia hanno trovato il favore dei componenti della Commissione, consapevoli della necessità di dotare la Sardegna di una legge regionale attuativa delle leggi quadro nazionali n. 352 del 1993 e n. 752 del 1985, in sintonia con quanto hanno fatto già da anni le altre regioni italiane.

Per l'unificazione dei testi la Commissione ha deciso di nominare una sottocommissione. La sottocommissione ha cercato di mantenere un equilibrio tra due esigenze contrastanti. Da un lato vi è la necessità dell'intervento regolatore e, nei casi più gravi, sanzionatorio, del legislatore anche per scongiurare problemi di ordine pubblico a causa dei conflitti tra raccoglitori e i titolari dei fondi intenti ad escluderli dalla raccolta sui propri terreni e per scongiurare gravi pericoli per la salute dei cittadini che spesso si improvvisano raccoglitori pur ignorando le differenze tra funghi edibili e le specie nocive. Dall'altro lato la Commissione si è anche preoccupata di non rendere troppo complessa la raccolta dei funghi che nella cultura generale e negli usi secolari costituisce comunque un passatempo e spesso una vera e propria passione a cui le popolazioni non rinunciano, a condizione che non siano vincolate ad eccessi burocratici che ne renderebbero troppo complicata la sua pratica. La sottocommissione ha sottoposto il testo all'esame della Commissione che a sua volta ha apportato ulteriori contributi nell'intento di introdurre una disciplina equilibrata, intento che la Commissione ritiene di aver conseguito.

La legge consta di una prima parte recante i principi generali, principalmente caratterizzati dalla introduzione di un regime autorizzatorio, a cui fanno seguito discipline separate per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e dei funghi ipogei. La novità principale è rappresentata dalla introduzione del tesserino amatoriale, professionale e scientifico. Il tesserino amatoriale viene rilasciato dai comuni di residenza dietro il pagamento di 20 euro annuali e previa frequenza di un corso di quindici ore in cui vengono insegnate le regole basilari da rispettare nella raccolta dei funghi epigei e sopratutto utili a riconoscere i funghi commestibili da quelli non commestibili. Il tesserino professionale, che ha invece il costo di 100 euro, è rilasciato dopo la frequenza di un corso e il superamento del relativo esame. Il tesserino per fini scientifici, che consente la raccolta di funghi a fini di studio, ha una specifica disciplina. Tali tesserini consentono di raccogliere i funghi su tutto il territorio regionale. Inoltre per mantenere un equilibrio tra gli usi consolidati di raccolta libera e l'esigenza di introdurre un regime autorizzatorio, la Commissione ha ritenuto opportuno esentare dal conseguimento del tesserino amatoriale gli ultra sessantenni che raccolgono i funghi epigei nel territorio del proprio comune di residenza. Per i proprietari dei fondi, inoltre, è assolutamente libera la raccolta di funghi all'interno delle loro proprietà.

Con l'istituzione dei tesserini si sono fissati anche i limiti di quantità giornaliere raccoglibili, che sono 3 chili per gli amatori e 10 per i professionisti. Per la raccolta dei tartufi invece il tesserino amatoriale è rilasciato previo superamento di un esame e variano i costi di rilascio che sono 30 euro per l'amatoriale e 120 euro per il professionale e le quantità giornaliere di raccolta consentite sono un chilogrammo per gli amatori e tre per i professionisti. La differenza di disciplina fra funghi epigei ed ipogei è motivata dal fatto che gli ipogei sono più rari, crescono in zone limitate, sono più difficili da raccogliere e conseguentemente hanno un maggior valore sul mercato.

Per quanto attiene poi alla disciplina delle sanzioni, si è concordato di rinviarne l'applicazione al 1° settembre del 2017, al fine di consentire l'organizzazione dei corsi di formazione sia dei raccoglitori che degli addetti alla vigilanza, compito assegnato, tra gli altri, al Corpo forestale di vigilanza ambientale.

La Commissione ha inoltre focalizzato l'attenzione sulla raccolta operata da soggetti non residenti ai quali, a condizione che abbiano già un tesserino rilasciato nella propria regione, è rilasciato un permesso temporaneo dietro il versamento di un congruo contributo.

La Commissione ha poi disciplinato i divieti di raccolta, anche temporanei.

La Commissione, dopo aver fatto proprie le osservazioni formulate nei pareri delle Commissioni Terza e Quinta, ha completato la stesura del testo in clima di assoluta collaborazione e ha proceduto alla sua approvazione definitiva, all'unanimità, manifestando la disponibilità ad apportare le eventuali modifiche in Aula, qualora queste siano valutate come migliorative.

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La Terza Commissione, nella seduta del 5 luglio 2016, ha espresso l'allegato parere con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

La proposta di legge in esame stima gli oneri derivanti dalla sua attuazione in euro 20.000 per l'anno 2016 e in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli stessi si prevede di far fronte per l'anno 2016 attingendo dal Fondo nuovi oneri legislativi (FNOL) e a decorrere dall'anno 2017 attraverso l'utilizzo dei proventi discendenti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e il rinnovo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e per la restante parte nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Con riferimento ai profili finanziari, si osserva quanto segue.

La Commissione segnala che nel vigente bilancio il Fondo nuovi oneri legislativi (FNOL) non reca alcuna disponibilità finanziaria per gli anni 2016-2018. Si suggerisce, pertanto, l'opportunità di posticipare l'attuazione delle disposizioni comportanti spese al 2017 e di individuare quale copertura finanziaria le nuove entrate discendenti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e il rinnovo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, ferma restando la possibilità di integrare annualmente lo stanziamento in esame con legge di bilancio.

Concludendo, si propone alla Commissione di merito di riformulare la norma finanziaria nei seguenti termini: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le nuove entrate discendenti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e il rinnovo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 e nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 - programma 02 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".

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La Quinta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 29 giugno 2016, ha espresso a maggioranza, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno, il proprio parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge n. 34-219-284-335 (Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei), con le seguenti osservazioni:
- la Commissione reputa necessario procedere, agli articoli 11 comma 4 e 13 comma 5, alla sostituzione del richiamo alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, norma ormai abrogata, con un riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che, all'articolo 4, disciplina la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli;
- la Commissione reputa, inoltre, opportuno, all'articolo 12, comma 10, sostituire il riferimento al solo articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con un richiamo alla legge nella sua interezza, posto che l'articolo 8 non esaurisce la disciplina della lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei tartufi e che tale disciplina viene esplicitata anche in diverse altre disposizioni della medesima legge.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Tutela e disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei.

Capo I
Finalità e principi generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e successive modifiche ed integrazioni, e con la legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e ipogei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, conservazione e riproducibilità, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili degli ecosistemi e della rilevanza per l'economia locale.

 

Art. 2
Principi

1. La raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei nel territorio regionale è regolamentata e può essere effettuata, previo rilascio di autorizzazione, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e limiti definiti dalla presente legge.

 

Capo II
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei

Art. 3
Autorizzazioni alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione della deroga prevista dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, è subordinata al possesso del tesserino nominativo a valenza regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione. Il tesserino è rilasciato a coloro che, compiuto il sedicesimo anno di età, presentino richiesta al comune di residenza o all'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni, corredata dalla certificazione della frequenza e/o superamento dei corsi di formazione e dall'attestazione del versamento del costo annuale di cui agli articoli 4 e 5. Il tesserino è rilasciato dall'ente locale competente secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'articolo 19.

2. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esibito nei luoghi di raccolta, unitamente all'attestato del versamento della quota annuale, al personale addetto alla vigilanza.

3. Il tesserino può essere amatoriale, professionale o per la raccolta a fini scientifici.

 

Art. 4
Tesserino amatoriale

1. Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera pro-capite di funghi sino a tre chilogrammi in tutto il territorio regionale ed ha un costo fissato in euro 20 all'anno. Al fine della sua validità si considera l'anno solare a decorrere dalla data di emissione. Il rilascio del tesserino è subordinato alla frequenza di un corso di formazione, senza esame finale, della durata minima di quindici ore, con frequenza obbligatoria di almeno dodici ore, di cui un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuto o diretto con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi. I corsi di formazione sono promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati su un programma base definito secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'articolo 19. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sulla regolarità dei corsi e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 3, comma 1, i residenti nei comuni della Sardegna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto il sessantesimo anno di età, possono effettuare la raccolta dei funghi, esclusivamente all'interno del territorio comunale di residenza, senza possedere il tesserino amatoriale. Resta fermo il limite di raccolta di tre chilogrammi per persona al giorno.

3. I residenti nelle zone classificate montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza fino ad un massimo di cinque chilogrammi al giorno per persona, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e della deroga di cui al comma 2

4. I costi di cui al comma 1 non sono dovuti qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

 

Art. 5
Tesserino professionale e scientifico

1. Il tesserino professionale consente al titolare di raccogliere sino a dieci chilogrammi di funghi al giorno delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e ha un costo fissato in euro 100 annuali. Al fine della sua validità si considera l'anno solare a decorrere dalla data di emissione. Il tesserino è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e, frequentato e superato un apposito corso di formazione, sono iscritti in un apposito Registro regionale dei raccoglitori professionali, istituito dalla presente legge e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 19.

2. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici è rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina, comprese quelle ipogee, per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie.

3. Hanno diritto al rilascio del tesserino, previa apposita richiesta, per la raccolta per motivi di studio e scientifici:
a) i micologi iscritti all'albo nazionale dei micologi;
b) i docenti e ricercatori universitari delle facoltà che si occupano di studi di botanica, di micologia, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia ed altre discipline che possano implicare studi sui funghi;
c) i privati a condizione che dimostrino l'attività di studio tramite un curriculum con allegati eventuali lavori già pubblicati, oppure tramite presentazione di un progetto di studio.

4. Il tesserino per motivi di studio consente la raccolta di un massimo di un chilogrammo di funghi edibili e di un massimo di due chilogrammi in totale, salvo le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 18.

5. I costi di cui al comma 1 non sono dovuti qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

 

Art. 6
Proprietari e conduttori di fondi

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi e alle limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 solamente per la raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vietano la raccolta dei funghi nel proprio fondo appongono cartelli informativi lungo tutto il perimetro, ad una distanza non superiore ai 20 metri l'uno dall'altro.

 

Art. 7
Permessi temporanei per i non residenti in Sardegna

1. I soggetti non residenti in Sardegna, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Sardegna, in possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalla regione di residenza, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni in cui intendono effettuare la raccolta, di apposito permesso giornaliero o settimanale e dietro versamento di un contributo rispettivamente pari a euro 15 e euro 40 che consente al titolare di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno nel territorio del comune che ha rilasciato il permesso.

 

Art. 8
Modalità di raccolta

1. I limiti quantitativi, stabiliti agli articoli 4, 5 e 7 al giorno e per persona, non si applicano quando la raccolta sia costituita da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che li superi.

2. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori aerati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di sacchetti o buste.

4. I minori di sedici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso del tesserino che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita all'accompagnatore.

5. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm 5.

 

Art. 9
Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata, salvo che per motivi di studio:
a) nelle riserve integrali regionali;
b) nelle aree specificamente interdette, previo parere della commissione scientifica di cui all'articolo 15, dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli istituti universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
c) nelle aree urbane destinate a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica, nelle zone industriali, negli aeroporti e comunque in tutte le aree sospette di esposizione a fonti di inquinamento fisico, chimico o microbiologico quali ad esempio discariche di rifiuti o cumuli di macerie inquinate.

2. La raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne.

3. In tutto il territorio regionale è vietata l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

4. È vietata la raccolta di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Sono vietate inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. Sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

7. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

 

Art. 10
Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 352 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori agricoli, i gestori in proprio del bosco, i soci delle cooperative agricolo-forestali residenti nei territori classificati montani e i titolari di diritto di uso civico ai sensi della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici), possono richiedere all'amministrazione competente l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da idonee tabelle. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso del tesserino professionale di cui all'articolo 5.

 

Art. 11
Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. La vendita al dettaglio e/o la somministrazione dei funghi freschi spontanei e secchi sfusi è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, in coerenza con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei e conservati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, può essere presentata esclusivamente da coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. L'abilitazione alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi spontanei è rilasciata dalle ASL anche per gruppi di specie, previo esame presso le ASL medesime teso ad accertare la capacità di riconoscere le specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, ai fini della prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

3. È consentita esclusivamente la commercializzazione delle specie dei funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995. Tale elenco può essere integrato, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 15, con la previsione di ulteriori specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, previa comunicazione al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

4. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

5. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 in materia di autorizzazione rilasciata agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate.

6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta la notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

7. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi o altrimenti conservati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

8. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a campione sulle partite in commercio.

9. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio e/o somministrati, sono certificati presso gli ispettorati micologici delle ASL.

 

Capo III
Raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei

Art. 12
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi ipogei

1. La raccolta dei funghi ipogei è subordinata al possesso del tesserino nominativo a valenza regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione. Il tesserino è rilasciato a coloro che, conseguita la maggiore età, presentino richiesta al comune di residenza o all'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni, corredata dalla certificazione della frequenza e del superamento dei corsi di formazione e dell'attestazione del versamento del costo annuale di cui al comma 3. Il tesserino è rilasciato dall'ente locale competente secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'articolo 19.

2. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esibito nei luoghi di raccolta, unitamente all'attestato del versamento della quota annuale, al personale addetto alla vigilanza.

3. Il tesserino può essere:
a) amatoriale, con un costo annuale di 30 euro;
b) professionale con un costo annuale di 120 euro.

4. La disciplina del corso di formazione e del suo superamento finalizzata al rilascio del tesserino amatoriale e professionale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 19.

 

Art. 13
Raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei

1. Nel territorio regionale, la raccolta dei funghi ipogei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le specie, le modalità e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 30 settembre dell'anno precedente previo parere della commissione scientifica di cui all'articolo 15.

2. Hanno diritto di proprietà sui funghi ipogei prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano in base ad idoneo titolo giuridico; tale diritto si estende a tutti i funghi ipogei, di qualunque specie essi siano, purché le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle sono poste lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - legge regionale n.___ del ___".

3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

5. I tartufi (Tuber spp.) o altri funghi ipogei appartenenti al genere Terfezia destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantità massima di raccolta consentita è di un chilogrammo al giorno per i possessori del tesserino amatoriale e tre chilogrammi al giorno per i possessori del tesserino professionale. Da queste limitazioni sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.

6. La ricerca dei funghi ipogei è svolta con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, da effettuarsi con apposito attrezzo (vanghetta o vanghella) è limitato al punto dove il cane lo abbia iniziato. È fatto obbligo di procedere alla immediata riempitura delle buche aperte per la raccolta.

7. È in ogni caso vietata:
a) la raccolta dei tartufi immaturi;
b) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne;
c) la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane.

8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita, sono distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

9. La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi è effettuata nel rispetto della legge n. 752 del 1985, e successive modifiche e integrazioni.

 

Capo IV
Disposizioni di carattere generale

Art. 14
Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su proposta degli enti locali interessati, sentito il parere delle università degli studi aventi sede in Sardegna, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

 

Art. 15
Istituzione della Commissione scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica composta da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
b) il responsabile del servizio territoriale provinciale dell'Ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;
c) un esperto scelto tra quelli segnalati dalla ASL;
d) un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali.

2. La commissione, oltre alle competenze di cui alla presente legge, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dagli enti locali e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.

3. Ai componenti della commissione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 16
Commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. Ogni ASL istituisce, senza nuovi o maggiori oneri, una o più commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi ipogei ed epigei spontanei.

2. Le commissioni sono composte:
a) dal direttore del Servizio igiene alimenti nutrizione (SIAN) o da un suo delegato;
b) dal responsabile dell'Ispettorato micologico e da un micologo, abilitato dallo stesso ispettorato, delle aziende sanitarie locali;
c) da un funzionario amministrativo della ASL.

3. Ciascuno dei componenti, ad esclusione dei micologi, può essere rappresentato, con delega scritta, da un'altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale.

 

Art. 17
Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente organizza corsi, in collaborazione con la associazioni micologiche, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei e ipogei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. La Regione finanzia, inoltre, corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei e ipogei spontanei.

 

Art. 18
Autorizzazioni speciali

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associazioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni, ad aziende sanitarie locali, a istituti scolastici e a organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata di tali iniziative.

 

Art. 19
Linee guida regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida disciplinanti, in particolare:
a) le modalità, i criteri di rilascio, i dati da riportare e le caratteristiche grafiche del tesserino regionale di abilitazione alla raccolta di cui agli articoli 4, 5 e 12 e del permesso temporaneo per i non residenti di cui all'articolo 7,
b) il Registro regionale dei raccoglitori professionali di cui all'articolo 5;
c) l'organizzazione, le modalità di partecipazione e frequenza e il programma base del corso di formazione per il rilascio del tesserino amatoriale e per il superamento del corso per il rilascio di quello professionale per la raccolta dei funghi epigei, con l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della legge n. 352 del 1993, che possono ottenere le agevolazioni per integrazione del reddito;
d) le modalità attuative e la durata dell'autorizzazione di cui all'articolo 10;
e) le modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 752 del 1985, di frequenza e di superamento del corso di formazione per il rilascio del tesserino amatoriale e professionale di cui all'articolo 12 per la raccolta dei funghi ipogei;
f) le modalità per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate;
g) le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi di cui all'articolo 20;
h) le modalità di accertamento della tracciabilità dei funghi raccolti;
i) l'individuazione del conto corrente intestato alla Regione presso cui effettuare il versamento di cui agli articoli 4, 5, 7 e 21 e la specificazione della causale della ricevuta del versamento.

 

Art. 20
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

 

Art. 21
Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, a condizione che se ne dimostri la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati agli ispettorati micologici delle ASL e ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi.

2. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50 a euro 80 per chi effettua la raccolta senza il possesso del tesserino nominativo regionale di cui all'articolo 3 o, nel caso di non residente in Sardegna, del permesso temporaneo di cui all'articolo 7;
b) la sanzione da euro 20 a euro 50 per la mancata esibizione dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi di cui all'art. 3;
c) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei limiti quantitativi di cui agli articoli 4 e 5;
d) da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolto in violazione del limite quantitativo di cui all'articolo 7;
e) da euro 50 a euro 200 per il trasporto nel bosco dei funghi raccolti in contenitori non consentiti dall'articolo 8, comma 3;
f) da euro 100 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato degli esemplari fungini immaturi di cui all'articolo 8, comma 5;
g) da euro 50 a euro 200 per chi utilizza mezzi vietati dall'articolo 9, comma 5, nella raccolta dei funghi spontanei;
h) da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o in violazione delle prescrizioni in essa contenute;
i) da euro 500 a euro 1.500 per la raccolta o detenzione di funghi ipogei senza le autorizzazioni previste dall'articolo 12;
j) da euro 300 a euro 900 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi ipogei raccolto in violazione del limite quantitativo di cui all'articolo 13, comma 5;
k) da euro 200 a euro 500 per la violazione del calendario di raccolta e dei divieti di cui all'articolo 13;
l) da euro 500 a euro 2.000 da parte delle autorità competenti per la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora la violazione delle disposizioni contenute nel capo II e nel capo III costituisca reato.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di funghi ipogei, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati su apposito conto corrente postale intestato alla Regione e confluiscono nel fondo regionale di cui all'articolo 22, comma 1.

 

Art. 22
Istituzione di fondo regionale e norma finanziaria

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, un fondo regionale presso il quale confluiscono i proventi derivanti dal versamento delle quote annuali per il rilascio e rinnovo dei tesserini di cui agli articoli 4, 5 e 7 e dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le nuove entrate derivanti dal versamento delle quote per il rilascio ed il rinnovo annuale dei tesserini di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 e nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 - programma 02 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

Art. 23
Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili con la presente legge.

3. In sede di prima applicazione:
a) le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 21 sono ridotte della metà per il primo biennio di applicazione della presente legge;
b) le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, lettere a), b) e i), decorrono dal 1° settembre 2017, fatta salva la riduzione di cui alla lettera a).

 

Art. 24
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).