CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 284
presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Pier Mario - UNALI - CONGIU - BUSIA - CHERCHI Augusto - DESINI - RUBIU - LEDDA - CARTA - CRISPONI - LOCCI - PINNA Giuseppino - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA - OPPIil 19 novembre 2015
Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'annata particolarmente mite e le piogge autunnali hanno favorito lo sviluppo di tutte le specie fungine tanto da annoverare il 2015 come un'annata eccezionale che difficilmente si potrà ripetere.
Questa eccezionale produzione, accompagnata da miti e soleggiate giornate autunnali, ha portato nei boschi in cerca di funghi tantissime persone che, molte volte, per mancanza di conoscenza del territorio, degli ecosistemi e per il loro atteggiamento "predatorio" sicuramente avranno fatto incetta di funghi, ma altrettanto sicuramente, come dimostrano le cronache locali, hanno fatto danni all'ambiente e all'economia delle zone rurali.
La pratica della raccolta dei funghi, in particolare di alcune specie, è diffusa in tutta la Sardegna, per cui non si vuol mettere in discussione il diritto di ciascuno a raccogliere un quantitativo minimo destinato al consumo, ma limitare l'eccessiva presenza antropica nei boschi ovvero creare una maggiore consapevolezza ecologica e di rispetto dell'ambiente e di chi dal bosco trae reddito e sostentamento.
Da ultimo, ma non di minore importanza, considerato che con l'aumento dei raccoglitori si è avuto un incremento esponenziale dei ricoverati per ingestione di funghi tossici, si vuole dare un minimo di conoscenze scientifiche sulle varietà fungine e sulla tossicità dei funghi a chi si avvicina alla raccolta dei funghi.
La presente proposta di legge è diretta a porre rimedio a una rilevante lacuna normativa, disciplinando con alcune disposizioni semplici e chiare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale, nonché a promuovere le iniziative necessarie per la tutela, la conservazione e la riproducibilità dei funghi, la salvaguardia degli ecosistemi naturali e la tutela dei consumatori.
Seguendo l'esempio di altre regioni italiane, che da anni hanno normato la materia, la proposta di legge si prefigge, da un lato, di individuare i territori soggetti a vincolo di raccolta quali le riserve integrali regionali e, dall'altro, di vietare comportamenti e azioni connesse alla ricerca e alla raccolta dei funghi che si ritengono pregiudizievoli sia per la salute e l'incolumità della persona e sia per la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale e la conservazione degli habitat di crescita.
La proposta è suddivisa in dodici articoli:
- l'articolo 1 illustra le finalità della proposta;
- l'articolo 2 subordina la raccolta dei funghi al possesso di un'apposita autorizzazione, escludendo da tale obbligo i proprietari o usufruttuari dei fondi e i loro familiari che non avranno limiti di raccolta sui propri terreni e, se a fini economici, potranno riservarsi la raccolta con l'apposizione di cartelli e tabelle lungo i confini della propria area e la raccolta effettuata all'interno del proprio comune o detta propria unione di comuni di residenza;
- l'articolo 3 prevede che la raccolta dei miceti possa essere subordinata al rilascio di un tesserino da parte dei comuni o dalle unioni dei comuni; l'articolo individua le modalità di rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta, distinguendo tra tesserino amatoriale, tesserino professionale e tesserino per la raccolta a fini scientifici, prevedendo diversi limiti massimi di raccolta giornaliera e subordinando il rilascio del tesserino amatoriale e professionale alla previa frequenza di un apposito corso di micologia;
- l'articolo 4 prevede la possibilità di concedere permessi temporanei per la raccolta a favore dei non residenti nell'isola;
- l'articolo 5 disciplina le modalità di raccolta e di trasporto dei funghi, al fine di assicurare comunque il rilascio e la diffusione nell'ambiente delle spore fungine e di evitare la raccolta possa apportare danni allo strato umifero del terreno;
- l'articolo 6 individua le aree in cui non è consentita la raccolta, prevedendo che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, possa individuare delle aree ulteriori in cui vietare la raccolta per un periodo di tempo circoscritto;
- l'articolo 7 disciplina le autorizzazioni speciali ritardabili in occasione di mostre o seminari;
- l'articolo 8 prevede la possibilità che la Regione promuova iniziative dirette a favorire la conoscenza della flora fungina, anche attraverso la concessione di appositi contribuiti a enti e associazioni;
- l'articolo 9 individua i soggetti tenuti a garantire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge;
- l'articolo 10 introduce le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
- l'articolo 11 contiene le disposizioni di carattere finanziario;
- l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Finalità e raccoltaArt. 1
Finalità1. La Regione con la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la tutela, la conservazione e riproducibilità dei funghi, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia rurale.
Art. 2
Raccolta dei funghi spontanei1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita previa autorizzazione di cui all'articolo 3, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6:
a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi; ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo appongono cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro;
b) la raccolta nel territorio del comune di residenza e dell'unione dei comuni in cui il comune di residenza è eventualmente ricompreso, entro i limiti di quantità previsti dall'articolo 3, comma 1.
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta
dei funghi epigei spontanei1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale.
2. Il tesserino, personale e non cedibile, è rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà.
3. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi o dall'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a cinque chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie, ha un costo fissato in euro 10 annuali.4. I costi di cui alle lettere a), b) e c) non sono dovuti qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno e dai mitologi iscritti al registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa all'ambiente emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino.
6. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
7. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza, per almeno 12 ore, di un corso di micologia della durata di almeno 15 ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dai comuni, dalle unioni dei comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale.
Art. 4
Permessi temporanei
per i non residenti in Sardegna1. I soggetti non residenti in Sardegna, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni interessata, di apposito permesso e dietro versamento di un contributo determinato ogni tre anni dalla Giunta regionale.
2. Sul permesso sono riportati gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.
Art. 5
Modalità di raccolta1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. È autorizzata la raccolta al giorno e per persona nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 3, comma 3, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi e areati onde consentire la diffusione delle spore; è vietato l'utilizzo di contenitori o buste di plastica. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione.
4. È vietata, inoltre, la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno,
5. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 6
Divieti di raccolta1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve integrali regionali;
b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli istituti universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
c) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle zone industriali e negli aeroporti.2. La Giunta regionale su richiesta motivata degli enti locali interessati, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, con provvedimento motivato, può disporre limitazioni temporali in aree circoscritte e per periodi definiti alla raccolta dei funghi.
Art. 7
Autorizzazioni speciali1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associazioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, a istituti scolastici e a organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.
Art. 8
Divulgazione e contributi1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente organizza corsi, in collaborazione con la associazioni micologiche, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 9
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli organi di polizia locale.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 10
Sanzioni amministrative1. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 20 a euro 50 per chi effettua la raccolta nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a);
b) da euro 30 a euro 60 per chi effettua la raccolta senza il possesso del tesserino nominativo regionale di cui all'articolo 3, comma 1, o, nel caso di non residente in Sardegna, del permesso temporaneo dall'articolo 4;
c) di euro 15 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti dall'articolo 3;
d) da euro 20 a euro 100 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 concernenti le modalità di raccolta;
e) da euro 50 a euro 100 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 6.
Capo II
Commercializzazione dei funghiArt. 11
Requisiti e condizioni
per la commercializzazione1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, sono:
a) suddivisi per specie;
b) contenuti in cassette o altri imballaggi tali da consentite una sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.4. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati prevenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.
6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
Capo III
Disposizioni finaliArt. 11
Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.
2. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).