CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 335

presentata dai Consiglieri regionali
USULA - ZEDDA Paolo Flavio - PERRA

il 13 giugno 2016

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi e tutela degli ecosistemi vegetali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge disciplina le attività di raccolta e commercializzazione delle specie fungine nel territorio regionale e tutela gli ecosistemi vegetali, sempre più messi a rischio dal fenomeno del prelievo indiscriminato, non controllato e non normato.

La conoscenza delle specie fungine e la pressione sulle risorse micologiche è infatti progressivamente aumentata, tanto da minacciare la sopravivenza di molte specie, soprattutto di quelle più note e pregiate. Considerata l'importanza ecologica che i funghi rivestono in quanto demolitori di sostanza organica e micorrizici di molte essenze vegetali, è dunque indispensabile, e da più parti invocata, una tutela legislativa che salvaguardi tale prezioso e imprescindibile anello dell'ecosistema.

Non solo l'attività di appassionati e raccoglitori occasionali, ma anche quella dei raccoglitori professionali, che spesso creano intorno ai funghi veri e propri fenomeni di speculazione commerciale, è alla base dell'esigenza, sollecitata anche dalle associazioni micologiche e naturalistiche, di una normativa di settore che definisca e regolamenti la raccolta dei funghi e la loro commercializzazione, sancendone l'importanza in quanto elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e naturali.

Questa proposta di legge, che include anche il settore dei tartufi e dei funghi ipogei in genere, crea una base normativa capace di incidere sulla salvaguardia di un bene di cui si riconosce l'importanza non solo naturalistica, ma anche economica.

La salvaguardia dei funghi e degli ecosistemi di cui i funghi fanno parte viene realizzata attraverso la previsione di limiti, qualitativi e quantitativi, alla raccolta; l'effettività di tali limitazioni è garantita dall'attività di vigilanza assicurata principalmente dalle forze di polizia locale e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, per i quali vengono organizzati specifici corsi di formazione.

La corretta informazione e la sensibilizzazione delle popolazioni sono presupposti per garantire la salvaguardia e il rispetto dell'ecosistema. In particolare, i raccoglitori per scopi commerciali dovranno garantire un grado di preparazione professionale che assicuri la corretta conoscenza delle caratteristiche delle specie e delle tecniche di raccolta che non danneggino l'apparato riproduttore, rischiando di compromettere l'intera pianta.

Le disposizioni contenute nel progetto di legge riconoscono, inoltre, a questa pregiata risorsa biologica un'importanza economica in grado di fornire un'importante opportunità di integrazione al reddito delle popolazioni locali, specialmente delle aree montane, economicamente più deboli.

Secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, la legge riconosce agli enti locali il compito di attuazione delle fasi più importanti e salienti dell'azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche e dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi nel relativo territorio per coloro i quali traggono un reddito dall'attività di raccolta.

Attività di coordinamento, promozione e sostegno delle iniziative rivolte alla conoscenza, a studi e ricerche, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse micologiche naturali, così come il rilascio del permesso alla raccolta occasionale e dilettantistica, sono esercitate dalla Regione. La Regione finanzia altresì i corsi di formazione per il personale di vigilanza e per gli studiosi dei funghi e della conservazione delle risorse naturali della Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Raccolta dei funghi

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei; tutela l'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche al fine di preservare il ruolo biologico e le funzioni ecologiche di cui i funghi sono naturalmente portatori; definisce compiti e funzioni degli ispettorati micologici.

 

Art. 2
Disciplina della raccolta dei funghi
epigei e ipogei

1. Nel territorio della Regione la raccolta dei funghi epigei e ipogei è consentita previo permesso, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità di cui alla presente legge.

 

Art. 3
Raccolta nelle aree protette

1. I regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, adottano regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.

 

Art. 4
Tutela degli ecosistemi e limiti alla raccolta
dei funghi

1. Sono oggetto di raccolta e commercializzazione le specie fungine commestibili; la commercializzazione è limitata alle specie commestibili indicate nell'Allegato A.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere fino a tre chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere fino a otto chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30 annuali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.

4. I maggiori di 14 anni possono essere abilitati alla raccolta dei funghi epigei spontanei mediante rilascio di tesserino amatoriale, mentre i minori di tale età possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso del tesserino che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo in possesso del titolo previsto dal decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e promossi o organizzati dalle ASL, dai comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientalistiche riconosciute senza fini di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede e operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

6. È sempre vietato raccogliere, vendere somministrare e detenere Amanita caesarea allo stato di ovolo, Boletus edulis e relativo gruppo e Tuber spp. immaturi.

7. È vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.

8. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. Solo per la raccolta dei funghi ipogei, da effettuare con l'ausilio di cani addestrati, può essere utilizzato apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche.

9. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi, aperti, aerati e forati.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

 

Art. 5
Raccolta dei funghi per scopi commerciali

1. La raccolta dei funghi per scopi commerciali è subordinata al possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6 e al permesso provinciale disciplinato dai commi seguenti.

2. I comuni possono rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a tre chilogrammi alle persone in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6 per le quali la raccolta dei funghi commestibili spontanei costituisce prevalente fonte di lavoro e sussistenza. Il permesso abilita alla raccolta di un massimo complessivo giornaliero di otto chilogrammi di specifiche specie fungine nell'ambito del territorio della provincia nella quale è ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.

3. I permessi sono rilasciati rispettando le proporzioni del territorio comunale di possesso e complessivamente il numero non può essere superiore al limite massimo di un permesso ogni mille ettari di terreno interessato per provincia o unione di comuni.

4. Il permesso per la raccolta dei funghi per scopi commerciali ha validità annuale e scade il 30 settembre. È rilasciato, a titolo oneroso, ai soli titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 6 e per l'ambito territoriale della provincia nella quale è ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.

5. Le domande per il rilascio dei permessi, corredate degli estremi dell'abilitazione alla raccolta, sono presentate entro il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate, entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il permesso si intende accordato qualora la domanda non sia rigettata entro il termine. Qualora il numero delle richieste superi il limite stabilito, si procede a verifica sulle condizioni economiche del beneficiario del permesso.

6. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune o unione dei comuni per il rilascio del permesso di raccolta per fini commerciali è stabilito con deliberazione adottata dallo stesso comune o unione dei comuni. Il permesso è esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

 

Art. 6
Abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è rilasciata esclusivamente a coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. L'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita di funghi freschi spontanei è rilasciata dalle ASL competenti per territorio del comune di residenza, anche per singole specie, previo esame presso le ASL teso ad accertare:
a) la conoscenza delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi;
b) la capacità di riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, anche ai fini della prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

3. Per praticare la raccolta del tartufo, sulla base delle modalità previste nel comma 2, il raccoglitore sì sottopone ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

 

Art. 7
Esportazione dei funghi

1. È fatto divieto esportare, per fini commerciali, dalla Sardegna funghi spontanei freschi.

2. I non residenti in Sardegna che si rechino fuori dal territorio della Sardegna possono portare con sé un massimo di tre chilogrammi di funghi spontanei freschi.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai funghi spontanei freschi dei quali sia documentato l'acquisto da un soggetto titolare del permesso di cui all'articolo 5.

 

Art. 8
Commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. Ogni ASL istituisce una o più commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi ipogei ed epigei spontanei.

2. Le commissioni sono composte:
a) dal direttore del Servizio igiene alimenti nutrizione (SIAN) o da un suo delegato;
b) dal responsabile dell'Ispettorato micologico e da un micologo, abilitato dallo stesso ispettorato, delle aziende sanitarie locali;
c) da un funzionario amministrativo del comune presso cui è organizzata la prova d'esame.

3. Ciascuno dei componenti, ad esclusione dei micologi, può essere rappresentato, con delega scritta, da un'altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale.

 

Art. 9
Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione dei tartufi

1. Nel territorio della Regione, la raccolta dei tartufi è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le modalità e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 15 luglio di ogni anno a cura della Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 12.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle sono poste lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - legge regionale n.___ del ___".

3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

5. I tartufi (Tuber spp.) o altri funghi ipogei appartenenti al genere Terfezia destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantità massima di raccolta consentita è di un chilogrammo al giorno. Da questa limitazione sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.

6. La ricerca dei funghi ipogei è svolta con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, da effettuarsi con apposito attrezzo (vanghetta o vanghella) è limitato al punto dove il cane lo abbia iniziato. È fatto obbligo di procedere alla immediata riempitura delle buche aperte per la raccolta.

7. È in ogni caso vietata:
a) la raccolta dei tartufi immaturi;
b) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne;
c) la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane.

8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. Per la raccolta a scopi commerciali dei tartufi freschi spontanei si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6.

9. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

 

Art. 10
Raccolta per scopi scientifici e didattici:
permessi speciali

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la commissione scientifica micologica di cui all'articolo 12, in occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse scientifico e didattico, in deroga alle norme previste dalla presente legge, rilascia speciali permessi per la raccolta dei funghi anche non commestibili. Tali permessi sono a titolo gratuito, hanno durata annuale e sono rinnovabili.

2. Quando le manifestazioni previste nel comma 1 hanno carattere comunale o provinciale e si ripetono stabilmente ogni anno, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare in via definitiva il comune o la provincia di competenza.

3. Per documentate esigenze di carattere scientifico, in particolare per favorire l'attività di studio e di ricerca presso istituzioni pubbliche o gruppi e associazioni micologiche, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 12, può concedere permessi personali annuali di raccolta, rinnovabili gratuitamente, anche in deroga alle norme contenute nella presente legge.

4. Le autorizzazioni speciali previste nei commi 1 e 2 non consentono la raccolta giornaliera di più di cinque esemplari per ciascuna specie fungina.

5. I titolari di autorizzazione speciale di cui ai commi 1, 2 e 3 alla fine di ogni anno documentano la propria attività e relativi studi alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

Art. 11
Aree interdette

1. Al fine di proteggere aree di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonché di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può, d'iniziativa propria, su segnalazione degli uffici forestali o su proposta degli enti locali interessati, sospendere con decreto la raccolta generalizzata dei funghi, in determinate aree o su tutto il territorio regionale, per periodi continui non inferiori a quattro settimane. La sospensione della raccolta può anche riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o in determinate aree.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione, sentiti gli enti locali interessati, è preceduta dal parere obbligatorio della commissione scientifica micologica prevista all'articolo 12.

3. Nei boschi percorsi da incendio la raccolta dei funghi è vietata per una durata di tre anni. Il divieto è imposto con ordinanza del sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell'ispettorato forestale competente per territorio. I comuni interessati, sulla base dei dati sulle superfici percorse da incendio forniti da competenti organi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compilano l'elenco delle aree interdette alla raccolta dei funghi. Le aree in cui è vietata la raccolta dei funghi ai sensi del presente comma sono esattamente indicate mediante apposita tabellazione a cura dei comuni competenti per territorio. Le tabelle indicano la data dell'incendio e il periodo di divieto della raccolta dei funghi.

 

Art. 12
Istituzione della Commissione
scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica, costituita dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, che la presiede e dai seguenti componenti:
a) quattro rappresentanti delle università della Sardegna;
b) tre rappresentanti degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13;
c) un rappresentante degli ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
d) un rappresentante dei funzionari tecnici dell'Agenzia regionale "Forestas";
e) uno o due micologi qualificati segnalati dalle associazioni micologiche regolarmente registrate.

2. I componenti della commissione scientifica micologica sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e possiedono una specifica competenza in materia forestale, agraria, biologica e medica.

3. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati nel caso si discuta di questioni riguardanti specifici territori.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, con proprio decreto, alla costituzione della commissione scientifica micologica.

5. La Commissione, inoltre, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dalle province e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.

 

Art. 13
Ispettorati micologici

1. Al fine della tutela della salute pubblica, l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalla Regione, secondo le modalità previste nella presente legge, ai sensi del decreto del Ministero della sanità n. 686 del 1996.

2. Gli ispettorati micologici operanti nell'ambito delle aziende sanitarie locali della Sardegna svolgono funzioni di centri di controllo micologico pubblico.

 

Art. 14
Corsi di formazione per micologi

1. La Regione programma e organizza corsi di formazione per micologi.

2. I corsi di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, possono essere organizzati da enti pubblici o privati che dispongano di:
a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;
b) docenti qualificati e in numero sufficiente.

3. Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di laurea di primo livello o del diploma di scuola superiore.

4. I corsi, di durata biennale e a carattere teorico pratico, hanno una durata non inferiore a 320 ore e forniscono ai partecipanti una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'Allegato B. La parte pratica del corso si compone di esperienze pratiche in diversi ambienti della Sardegna per un numero di ore non inferiori a 190. Alla seconda sessione annuale del corso sono ammessi solo i candidati micologi che abbiano superato una prova di esame teorico-pratica al termine del primo anno del corso.

5. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale che si tiene alla fine della seconda sessione del corso. All'esame finale sono ammessi i candidati micologi che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle ore previste e per due sessioni.

 

Art. 15
Studi, ricerche, informazione, divulgazione

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del patrimonio forestale e dei prodotti secondari del bosco, nonché alla tutela ambientale in senso lato, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi, oltreché degli organismi pubblici competenti quali le ASL con i propri ispettorati micologici, anche delle associazioni micologiche e naturalistiche più rappresentative.

2. A tale scopo la Regione finanzia studi, ricerche, convegni e azioni di informazione e divulgazione. Finanzia altresì corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. L'Amministrazione regionale concede altresì contributi ad enti ed associazioni per l'allestimento e la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche destinate a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, nonché per la stampa di bollettini e riviste micologiche.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Capo II
Commercializzazione dei funghi

Art. 16
Commercializzazione dei funghi

1. La vendita dei funghi freschi è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

4. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi secondo le modalità stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

 

Art. 17
Controlli sanitari

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda sanitaria competente.

 

Capo III
Vigilanza, sanzioni, norme finanziarie e finali

Art. 18
Vigilanza

1. La vigilanza per l'osservazione della presente legge è demandata, limitatamente all'ambito di competenza, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, alle aziende sanitarie locali, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, agli organi di polizia rurale e municipale degli enti locali.

2. Il tesserino personale attestante il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali, e ogni altra autorizzazione riguardante la raccolta dei funghi per qualsiasi scopo, sono esibiti su richieste del personale di vigilanza di cui al comma 1.

 

Art. 19
Pubblicità

1. I decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente concernenti i divieti di raccolta dei funghi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e affissi agli albi degli enti locali interessati e presso le stazioni forestali e di vigilanza ambientale.

 

Art. 20
Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolta l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati agli ispettorati micologici delle ASL e ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi o quant'altro previsto dalla presente legge.

2. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il permesso comunale di cui all'articolo 5 o in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso stesso;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non commestibili raccolti in violazione all'articolo 4, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi commestibili consentita (articolo 4, comma 3);
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato di Amanita caesarea allo stato di ovulo, di Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e di Tuber ssp. immaturi (articolo 4, comma 4);
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi oggetto della presente legge raccolto o detenuto senza le autorizzazioni previste dall'articolo 9;
f) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei (articolo 4, comma 6);
g) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per il trasporto dei funghi raccolti in contenitori non consentiti (articolo 4, comma 7);
h) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per l'asportazione dal sottobosco di materiale terroso (articolo 4, comma 8);
i) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per la raccolta dei funghi nei boschi percorsi da incendio nei precedenti tre anni, a condizione cha tali aree siano indicate con le apposite tabelle ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
j) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 50 per la mancata esibizione dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi (articolo 5, comma 7);
k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei divieti di cui all'articolo 4 comma 2; la violazione di tale divieto comporta la sospensione automatica, per tre anni, dell'autorizzazione alla raccolta;
l) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti o venduti in violazione dei divieti di cui agli articoli 4, 5 e 9; la violazione di tali divieti comporta altresì, ove non disposto diversamente, la sospensione, automatica per anni tre dell'autorizzazione alla raccolta;
m) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo di funghi esportato in violazione del disposto di cui all'articolo 7;
n) la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora la violazione delle disposizioni contenute nel capo II costituisca reato, comporta l'applicazione da parte delle autorità competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.

3. Per il primo biennio di applicazione della presente legge, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono ridotte della metà.

 

Art. 21
Competenza alla definizione degli accertamenti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è organo competente alla definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge.

 

Art. 22
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2016; alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

 

 

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Tabella (art. 9, c. 2)

Elaphomyces anthracinus

Genea fragrans

Genea verrucosa

Hymenogaster luteus

Hymenogaster lycoperdineus

Hymenogaster rehsteineri

Melanogaster variegatus

Tuber aestivum

Tuber borchii

Tuber brumale

Tuber melanosporum

Tuber mesentericum

Tuber oligospermum

Tuber rufum

Wakefieldia macrospora

ALLEGATO A
Elenco dei funghi freschi spontanei destinati alla commercializzazione

Agaricus bernardi

Agaricus bisporus

Agaricus campestris

Agrocybe cilindracea

Amanita cesarea

Armillaria mellea

Boletus aereus

Boletus aestivalis

Boletus edulis

Boletus impolitus

Boletus regius

Cantharellus cibarius e loro varietà

Clitocybe geotropa

Lactarius deliciosus

Lactarius vinosus

Leccinum corsicum, sin. Boletus sardous

Leccinum lepidum

Leccinum duriusculum

Macrolepiota procera e loro varietà

Morchella spp.

Pleurotus eryngii e sue varietà

Pleurotus ostreatus

Terfezia ssp.

 

ALLEGATO B
Argomenti essenziali del programma dei corsi di micologia

Generalità sui funghi

Nozioni di biologia dei funghi

Tallo e organizzazione cellulare

Riproduzione

Cicli biologici

Ruolo dei funghi in natura: concetti di ecosistema e di catena alimentare

Equilibri biologici

Importanza dei funghi nell'economia umana

Nutrizione dei funghi

Parassitismo

Saprofitismo

Significato e importanza delle micorrize

Riconoscimento delle principali specie fungine della Sardegna

Morfologia dei funghi: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore

Classificazione dei funghi

Cenni di sistematica e di nomenclatura

Caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi

Test micologici, microscopici e reagenti

Criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti, anche con l'ausilio di diapositive e materiale fresco

I funghi in rapporto all'igiene pubblica

Valore alimentare dei funghi.

Pregiudizi popolari sui funghi

Le specie di funghi ammesse alla vendita, alla somministrazione e alla commercializzazione

Cenni sulla coltivazione dei funghi

Le specie di funghi velenosi

Confronti e possibili confusioni tra specie commestibili e specie tossiche

Cenni di micotossicologia e ruolo del micologo

Inattivazione delle tossine dei funghi

Legislazione sanitaria sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e somministrazione dei funghi