CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 34

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 16 maggio 2014

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende porre rimedio alla carenza di una legislazione regionale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e ipogei, al fine di salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, di impedire l'asportazione o il danneggiamento delle specie fungine ed evitare il verificarsi di episodi di avvelenamento. La necessità di individuare regole chiare e certe è da tempo avvertita sia dai raccoglitori occasionali, sia dai micologi e dagli ambientalisti, per permettere una corretta convivenza tra uomo e natura.

La proposta subordina, come previsto dalle norme statali, la raccolta dei funghi al possesso di apposita abilitazione (tesserino) rilasciata, previo superamento di un esame, dalle commissioni circoscrizionali, da istituirsi con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La verifica delle conoscenze in materia è quanto mai opportuna e urgente per contrastare il fenomeno, in continuo aumento, delle intossicazioni da specie velenose e per evitare danni arrecati da persone prive dei più elementari concetti in materia ecologica e ambientale.

A oggi non si è ancora provveduto a normare neppure la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), nonostante abbia preso avvio, sin dagli anni '90 un programma regionale di sviluppo della tartuficoltura che si propone di acquisire informazioni sistematiche sui tartufi di pregio presenti nell'Isola, di analizzare gli areali naturali esistenti e di realizzare nuovi impianti. Attualmente in Sardegna risultano presenti le specie indicate nella tabella 1 allegata alla presente proposta di legge.

In particolare, la presente proposta prevede, all'articolo 2, il rilascio di due tipologie di tesserino, amatoriale e professionale, che permette al titolare di raccogliere rispettivamente tre chilogrammi e dieci chilogrammi al giorno. Gli articoli 3 e 4 indicano le modalità di raccolta, i limiti e gli eventuali divieti, anche temporanei, conseguenti all'andamento climatico o al fenomeno degli incendi.

L'articolo 5 disciplina la raccolta dei funghi ipogei (tartufi) introducendo, anche in questo caso, il rilascio, a seguito di esame, di un tesserino di abilitazione, di durata decennale e con validità sull'intero territorio nazionale. Lo stesso articolo indica anche le modalità di raccolta e di individuazione delle tartufaie.

Il successivo articolo 6 riguarda le commissioni per il rilascio del tesserino, ne stabilisce la durata e la composizione ed affida all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente il compito di nominarle.

L'articolo 7 prevede la promozione, da parte della Regione, di campagne informative e di sensibilizzazione sulla salvaguardia della flora fungina e sulla tutela della salute.

Secondo quanto previsto all'articolo 8, la Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, il regolamento di attuazione che definisce la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta; le caratteristiche del tesserino di abilitazione alla raccolta e le modalità di rilascio, anche in caso di duplicati; le modalità per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e,controllate, di cui al,comma 3 dell'articolo 5; le modalità di funzionamento delle commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 6; le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale; le modalità per la vigilanza e il controllo da parte degli organi di cui al successivo articolo 10 e le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

Per quanto riguarda la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi l'articolo 9 rinvia alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo".

L'articolo 10 affida la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente proposta di legge agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, alle compagnie barracellari e agli organi della polizia locale.

Infine gli articoli 11 e 12 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina e regolamenta la raccolta dei funghi epigei spontanei e ipogei e mira alla salvaguardia dell'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, impedendo il danneggiamento delle specie fungine.

 

Art. 2
Disciplina della raccolta di funghi

1. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti previsti dalla presente legge.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita su tutto il territorio regionale ai possessori del tesserino nominativo, subordinato al superamento di un esame da sostenersi presso la commissione circoscrizionale, di cui all'articolo 6.

3. É possibile acquisire le seguenti tipologie di tesserino:
a) tesserino amatoriale che consente al titolare di raccogliere sino a 3 chilogrammi di funghi al giorno. Il limite di 3 chilogrammi non viene però applicato nel caso in cui il suddetto peso sia raggiunto da un unico esemplare. Per il rilascio del tesserino amatoriale è necessario il pagamento di una tassa regionale pari a euro 20;
b) tesserino professionale (o commerciale), di durata triennale; è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e consente al titolare di raccogliere fino a 10 chilogrammi di funghi al giorno. Per il rilascio del tesserino professionale è necessario il pagamento di una tassa regionale pari a euro 50.

 

Art. 3
Limitazioni alla raccolta di funghi

1. Per la raccolta di funghi è vietato usare qualsiasi mezzo che provochi danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio dei funghi e all'apparato radicale della pianta.

2. I funghi sono raccolti e trasportati in contenitori rigidi che consentano la fuoriuscita delle spore.

3. Nei boschi è vietata la distruzione di qualsiasi specie di funghi, la raccolta e l'asporto dello strato umifero del terreno.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, valutato l'andamento climatico, può vietare, per un periodo non superiore ai quattro mesi, la raccolta in tutto o in parte del territorio regionale.

 

Art. 4
Divieto di raccolta

1. Nelle aree percorse dal fuoco è interdetta, con ordinanza del sindaco, sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la raccolta dei funghi per almeno tre anni.

2. Il divieto è evidenziato con cartello visivo ad altezza di 2,50 metri dal suolo.

3. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di particolare interesse naturalistico individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 5
Raccolta dei funghi ipogei (tartufi)

1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, per le specie indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Hanno diritto esclusivo di proprietà sui tartufi i proprietari del fondo purché siano apposte tabelle delimitanti le tartufaie. Le tabelle sono poste ad altezza non inferiore a 2,50 metri dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e da un cartello all'altro delimitante la tartufaia, con la scritta in stampatello "Raccolta di tartufi riservata. Legge regionale n. ________ del ____".

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente rilascia, su richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione di tartufaie controllate o coltivate.

4. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore consegue un tesserino di abilitazione, previo superamento di un esame per l'accertamento della sua idoneità, presso la commissione circoscrizionale di cui all'articolo 6. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia autenticata del titolare. Il costo del tesserino è pari ad euro 30 annuali.

5. Il tesserino ha durata decennale ed è valido su tutto il territorio regionale.

6. La ricerca, da chiunque eseguita, è effettuata con l'ausilio del cane addestrato, e lo scavo è eseguito con l'apposito attrezzo (vanghetto), limitato all'area marcata dal cane.

 

Art. 6
Commissioni d'esame per il rilascio
delle abilitazioni alla raccolta

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sono istituite le commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta di funghi epigei spontanei e ipogei.

2. Le commissioni durano in carica cinque anni e sono composte da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
b) dal responsabile del servizio territoriale provinciale dell'Ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;
c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalla ASL competente per territorio;
d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali.

 

Art. 7
Promozione e informazione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi degli organismi pubblici e delle associazioni micologiche e naturalistiche radicate nel territorio e legalmente riconosciute.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei, anche attraverso la distribuzione di opuscoli informativi.

 

Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:
a) la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta;
b) le caratteristiche del tesserino di abilitazione alla raccolta e le modalità di rilascio, anche in caso di duplicati;
c) le modalità per il riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, di cui al comma 3 dell'articolo 5;
d) le modalità di funzionamento delle commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 6;
e) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale;
f) le modalità per la vigilanza e il controllo da parte degli organi di cui al successivo articolo 9 della presente legge e le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle stesse.

 

Art. 9
Lavorazione e commercializzazione
dei tartufi conservati

1. La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi è effettuata nel rispetto dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 10
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono demandati agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, alle compagnie barracellari e agli organi della polizia locale.

 

Art. 11
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 250.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.003 - Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale (cap. SC08.0034)
2014 euro 250.000
2015 euro 250.000
2016 euro 250.000

in aumento

UPB S04.08.021 - Interventi a tutela dell'ambiente (NI)
2014 euro 250.000
2015 euro 250.000
2016 euro 250.000

3. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

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Tabella 1

Elaphomyces anthracinus
Genea fragrans
Genea verrucosa
Hymenogaster luteus
Hymenogaster lycoperdineus
Hymenogaster rehsteineri
Melanogaster variegatus
Tuber aestivum
Tuber borchii
Tuber brumale
Tuber melanosporum
Tuber mesentericum
Tuber oligosperm um
Tuber rufum
Wakefieldia macrospora