CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 301-428-430-432-435-442/A
PARTE II

Norme sul riordino delle province

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 13 dicembre 2012

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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - AGUS, Segretario - CAPELLI, relatore di minoranza - CONTU Mariano Ignazio - COSSA, relatore di maggioranza - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO - LAI - PITEA - SORU

Relazione di maggioranza

On.le Cossa

pervenuta il 10 gennaio 2013

Il testo unificato � frutto di una lunga discussione e fa sintesi delle differenti sensibilit� presenti nelle diverse proposte pervenute, dettate dalla necessit� di dare seguito agli esiti dei referendum del 6 maggio 2012 che hanno abrogato le leggi istitutive delle quattro province previste con legge regionale. L'esame del testo � stato contrassegnato da due necessit�: quella di dar corso alla scelta compiuta dagli elettori con i referendum, che di fatto hanno espresso la volont� di escludere del tutto dall'ordinamento istituzionale della Sardegna l'ente provincia e quella di creare un procedimento compatibile con un quadro istituzionale non ancora adeguato (sul piano costituzionale e dell'ordinamento nazionale) che pone vincoli all'attuazione della decisione degli elettori e comunque richiede tempi ragionevoli di attuazione, soprattutto per salvaguardare la continuit� dei servizi e delle funzioni.

Per queste ragioni non � stato possibile dar seguito al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali la cui impostazione richiede di fatto di smentire il risultato dei referendum. Arretramento che non � evidentemente possibile senza implicare, per il Consiglio regionale, una grave violazione costituzionale.

Tutte le forze consiliari hanno del resto riconosciuto la doverosit� dell'attuazione dei referendum, cos� come � sempre stata presente, come attesta la stessa legge regionale n. 11 del 2012, la considerazione che i referendum abrogativi hanno minato la stessa esistenza di tutte le otto province. Basti pensare alle radicali modificazioni intervenute nella delimitazione del territorio, elemento come noto costitutivo dell'ente.

Le divergenze tra le forze politiche hanno riguardato piuttosto tempi e modi per dar seguito operativo a questo effetto nel rispetto dei vincoli costituzionali esistenti.

Si � tenuto ben presente il dibattito nazionale e le soluzioni adottate dallo Stato, cui ci si � in parte rifatti, ma tenendo presente che la situazione regionale � assai pi� avanzata e richiede soluzioni immediate.

Le soluzioni individuate sono frutto di una mediazione, anche se il voto finale ha riproposto le differenze di posizione che permangono tra i diversi gruppi politici e all'interno di essi.

Ci si augura che il dibattito in Aula chiarisca meglio le posizioni e consenta di individuare, nello spazio tra i due vincoli entro i quali questo Consiglio si trova ad operare: i referendum e lo Statuto, soluzioni pi� condivise, eventualmente adeguando alcuni aspetti (ad esempio il voto di secondo livello per il quale certamente sono possibili modalit� diverse o le modalit� del commissariamento degli enti).

La Commissione, fin dalla seduta del 4 settembre 2012, ha inserito all'ordine del giorno il tema relativo all'attuazione della legge regionale n. 11 del 2012 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).

Nella seduta antimeridiana del 25 ottobre 2012 ha sentito i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, dell'Unione province sarde e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Nelle sedute successive ha stabilito di procedere all'esame congiunto delle proposte di legge n. 301, n. 428, n. 430, n. 432, n. 435, e n. 442 e del disegno di legge n. 440, decidendo di adottare come testo base la proposta di legge n. 430 e iniziando l'elaborazione di un testo unificato.

Nella seduta del 13 novembre 2012 la Commissione ha concluso l'esame degli articoli del testo unificato stabilendo di stralciare il disegno di legge n. 440. Ha quindi sospeso la votazione finale per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e del parere finanziario.

Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere contrario al testo unificato della Commissione. Pervenuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 2012, la Commissione, a maggioranza, ha licenziato il testo unificato.

Esso � composto da 12 articoli e contiene:
- la previsione delle quattro province storiche attraverso una procedura della definizione delle circoscrizioni territoriali (che include l'intervento del Consiglio delle autonomie locali, dei comuni interessati e delle popolazioni in essi ricomprese) che si deve concludere entro il 25 settembre 2013 con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una legge regionale che istituisce le nuove province;
- la previsione di due organi della provincia (il consiglio e il presidente); l'elezione del presidente della provincia da parte del consiglio provinciale tra i propri componenti; l'elezione del consiglio provinciale da parte dei sindaci dei comuni del territorio della provincia (i quali sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale) anche attraverso meccanismi che favoriscono la rappresentanza di entrambi i generi;
- l'assegnazione temporanea alle nuove province delle funzioni attualmente conferite in via generale dalla legislazione vigente alle province, in attesa dell'approvazione di una legge statutaria e di una riforma organica in materia di ordinamento degli enti locali; peraltro, nel caso in cui tale riforma non dovesse essere approvata entro tre mesi, il testo unificato prevede che alle province spettino le sole funzioni ad esse attribuite dalle pi� recenti riforme statali;
- alcune norme transitorie che dispongono la cessazione degli organi di governo delle attuali province (il 28 febbraio 2013) e la loro immediata sostituzione con commissari straordinari; l'attivit� preparatoria per il trasferimento delle funzioni alle province risultanti dal nuovo assetto; l'elezione dei nuovi consigli provinciali, entro il 30 novembre 2013; il trasferimento alle nuove province dei procedimenti, del personale e dei rapporti giuridici delle province preesistenti, entro il 28 febbraio 2014.

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Relazione di minoranza

On.le Capelli

pervenuta il 21 dicembre 2012

Il Consiglio regionale della Sardegna il 18 novembre del 2010, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 41, ha dato corso, dando mandato alla Prima Commissione consiliare, ad una sessione di lavori incentrata sul tema delle riforme partendo dalla considerazione, tra le altre, che: "si sovrappongono una pluralit� di temi e di livelli di intervento (Statuto, legge statutaria, legge elettorale, organizzazione regionale, Regolamento interno) rispetto ai quali occorre operare secondo un indirizzo unitario, senza rinunciare contemporaneamente ad un'iniziativa tempestiva rispetto ai temi pi� attuali del dibattito nazionale o su cui � possibile far maturare pi� rapidamente posizioni condivise".

Il programma dei lavori della Commissione ha prodotto i primi risultati con l'approvazione della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 e della legge regionale 13 aprile 2012, n. 9, tutte in materia di enti locali riguardanti, tra l'altro, la riduzione dei costi attraverso la rivisitazione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori. In sede di discussione dei suddetti progetti di legge � chiaramente emersa la necessit�, su proposta dei gruppi di minoranza, di avviare un pi� ampio, e complesso, riordino del sistema degli enti locali, dalle province alle unioni dei comuni e alle comunit� montane, e pi� in generale dell'architettura di governo del territorio nelle sue varie articolazioni. Percorso legislativo che imponeva uno stretto collegamento tra riforme di rango costituzionale e di legislazione ordinaria. La Commissione, a maggioranza, ha rigettato tale proposta.

Nel frattempo il Consiglio regionale aveva approvato in data 13 ottobre 2011 la proposta di legge nazionale n. 12 riguardante la riduzione del numero dei Consiglieri regionali da ottanta a sessanta, inviando la proposta al Parlamento nazionale per l'approvazione definitiva secondo l'iter costituzionale della doppia lettura.

Intanto l'ordine dei lavori della Prima Commissione � stato arricchito di varie proposte di legge riguardanti la cancellazione dei consigli di amministrazione degli enti e agenzie regionali, l'istituzione dell'Assemblea per la riscrittura dello Statuto e sulla soppressione delle province (proposta di legge n. 301 presentata dai Consiglieri regionali Salis, Cocco, Mariani il 26 luglio 2011). L'avvento, poi, della proposta referendaria basata principalmente su quesiti riguardanti argomenti gi� analizzati e in fase avanzata d'istruttoria dalla Commissione, ha determinato un rallentamento dei lavori della stessa. L'esito del referendum del 6 maggio 2012 ha di fatto confermato - all'insaputa dei cittadini che hanno partecipato al voto, volutamente non adeguatamente informati - la decisione di alcune parti politiche di procedere all'esame delle proposte di riforma istituzionale per singoli argomenti e non in un quadro complessivo di pi� alto e qualificante livello. Da qui la legge del 25 maggio 2012, n. 11, che, accogliendo l'esito referendario in particolare sui quesiti riguardanti la soppressione delle province, stabilisce tempi (peraltro non perentori) e modalit� finalizzati alla soppressione di tutte le amministrazioni provinciali.

Ne discende il testo unificato in esame approvato a maggioranza nella seduta del 13 dicembre 2012 che rappresenta la sintesi proposta dalla Commissione delle proposte di legge n. 301-428-430-432-435-442.

I commissari di minoranza, visto anche il parere negativo espresso dal Consiglio delle autonomie locali e sostanzialmente condividendolo, hanno convintamente votato contro il testo oggi proposto in discussione, evidenziando:
- il mancato rispetto dell'esito del referendum del 6 maggio 2012, in particolare per quanto riferito ai quesiti n. 4 e n. 5 in tema di soppressione delle province, determinando e individuando, all'articolo 1 del testo unificato, le Province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano in palese contrasto, appunto, della volont� popolare espressa con il referendum del 6 maggio 2012, e determinando, inoltre, il commissariamento degli stessi organi eletti, a suo tempo, a suffragio universale, e preservati da atti di autoritario scioglimento anticipato dalle disposizioni costituzionali di tutela delle rappresentanze politiche nelle istituzioni democratiche;
- la chiara mancanza di volont�, espressa dai commissari di maggioranza, nel voler intraprendere un'azione riformatrice che riguardasse l'intero assetto istituzionale regionale nelle sue varie articolazioni che portasse ad una razionalizzazione e semplificazione, con conseguente risparmio di risorse, determinando anche una maggiore efficacia ed efficienza dell'intera pubblica amministrazione sarda;
- la evidente illegittimit�, fino ai limiti della costituzionalit�, delle norme proposte;
- la rinuncia, di fatto, a procedere in un disegno di riforma coerente che andasse dalla riforma della Regione, in sede di legislazione, programmazione e controllo, all'intero sistema delle autonomie locali e degli enti settoriali;
- la mancata definizione delle funzioni attribuite agli organi di secondo livello proposti in sostituzione dei vecchi consigli e giunte provinciali, individuati dall'articolo 7 e perimetrati territorialmente secondo i criteri astratti, puramente numerici e difficilmente applicabili indicati dall'articolo 2 tralasciando la valutazione delle specificit� sociali, culturali ed economiche dei territori stessi.

Va infine rilevata la mancanza di un armonico raccordo tra la norma in questione e la definizione delle competenze trasferite ad agenzie e aziende che le esercitano su base provinciale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte � evidente che non pu� proporsi una modifica del testo semplicemente attraverso la presentazione di emendamenti e pertanto � auspicabile un rinvio dello stesso alla Commissione competente o un suo radicale rigetto da parte del Consiglio regionale.

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Il parere della Commissione Bilancio, richiesto in data 13 novembre 2012, non � pervenuto.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 5 dicembre 2012

Il Consiglio delle autonomie locali fa riferimento al documento approvato all'unanimit� nella seduta del 29 giugno 2012 a Gairo. A parere del Consiglio delle autonomie locali, la riforma delle province - cos� come del sistema pi� generale degli enti locali - non pu� prescindere da una complessiva riforma della Regione e tale riforma deve essere per forza di cose di rango statutario. Il testo unificato in esame, pertanto, soffre di questa miopia. Non analizza il tema del decentramento interno e quello della separazione delle funzioni fra i diversi livelli istituzionali. Produrr� un vulnus fra istituzioni e disservizi per i fruitori del sistema pubblico ovvero i cittadini, i lavoratori e le imprese. Il Consiglio delle autonomie locali segnala questo rischio poich� non pu� n� vuole essere complice di una riforma che di riforma ha solo il nome e che rischia di peggiorare il sistema istituzionale della Sardegna. In particolare il Consiglio delle autonomie locali segnala:
a) nel testo unificato viene indicata la data di scioglimento dei consigli provinciali (art. 10) al 28 febbraio 2013; tale norma appare assolutamente contraria ai principi costituzionali e alla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali ed appare un colpo di mano rispetto ad organismi istituzionali eletti democraticamente; a parere del Consiglio delle autonomie locali tali organi devono arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ovvero al 2015;
b) nel testo in esame le procedure di adesione alle nuove aggregazioni territoriali prevedono che siano i consigli comunali a deliberare; tale procedura appare lesiva dei diritti dei cittadini che devono essere chiamati ad esprimersi sull'adesione tramite referendum;
c) l'elezione di secondo livello da parte dei sindaci degli organismi provinciali non garantisce rappresentativit� democratica e la possibilit� da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti; il Consiglio delle autonomie locali non � aprioristicamente contrario ad un superamento delle aggregazioni provinciali, ma il percorso deve avvenire all'interno di una riforma del sistema istituzionale regionale di rango statutario; in assenza di tale riforma � preferibile mantenere una rappresentativit� democratica, ridotta nei numeri ed improntata alla morigeratezza e sobriet�, anche per gli organismi provinciali;
d) le province devono continuare a svolgere, fino a una riforma complessiva dell'ordinamento regionale, le funzioni stabilite finora dalla legislazione nazionale e regionale; in Sardegna appare necessaria una rivisitazione della legge regionale n. 9 del 2006 per evitare il consolidarsi di un insopportabile centralismo regionale; con la revisione della legge regionale n. 9 del 2006 si devono rideterminare le funzioni in capo alla Regione, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni secondo i principi costituzionali di sussidiariet�, di adeguatezza e di differenziazione.

Tutto ci� considerato, se il Consiglio regionale non recepir� le indicazioni di modifica fornite dal Consiglio delle autonomie locali il parere � da intendersi negativo, sia nel metodo per la disorganicit� delle norme e per l'assenza di una visione condivisa della riforma del sistema istituzionale sardo, sia nel merito, secondo quanto riferito ai punti a), b), c) e d).

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme sul riordino delle province

Art. 1
Riduzione del numero delle province e modifica delle circoscrizioni provinciali

1. Al fine di dare seguito al referendum regionale del 6 maggio 2012, nel rispetto degli articoli 5 e 114 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale e dei principi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch� misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), in quanto compatibili con lo Statuto speciale per la Sardegna, le province della Regione sono Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

2. Salve eventuali modifiche apportate con la procedura di cui agli articoli successivi, le circoscrizioni territoriali delle quattro province corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-lglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento regionale 31 marzo 1999 (legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 11 del 9 aprile 1999.

 

Art. 2
Schema di assetto delle circoscrizioni provinciali

1. Lo schema di assetto delle quattro circoscrizioni provinciali � definito su iniziativa del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), attraverso il coordinamento con i comuni interessati nel rispetto dei termini e secondo la procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Lo schema rispetta i seguenti parametri:
a) il numero delle province non pu� essere superiore a quattro;
b) � rispettata la continuit� territoriale delle circoscrizioni provinciali;
c) la dimensione territoriale delle circoscrizioni provinciali non � inferiore a 2.500 chilometri quadrati;
d) la popolazione residente non � inferiore a 150.000 abitanti.

 

Art. 3
Inserimento in altra provincia

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge � pubblicata nel BURAS una proposta di schema di assetto delle circoscrizioni provinciali predisposta dal Consiglio delle autonomie locali, raccolte eventuali proposte dei comuni.

2. Entro i venti giorni successivi i soli comuni che, in base allo schema proposto dal Consiglio delle autonomie locali, mutano provincia di appartenenza rispetto all'assetto gi� previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1� luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), come da ultimo modificato dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali), possono optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi, per l'inserimento in una provincia diversa purch� confinante con il proprio territorio.

3. L'opzione per l'inserimento in una diversa provincia pu� essere adottata, nel medesimo termine e con la maggioranza dei due terzi, anche da comuni il cui territorio non si trova al confine con una o pi� province, purch� la deliberazione sia coerente con quelle adottate da altri comuni ai sensi del comma 2 e salvi i requisiti di cui all'articolo 2.

4. Il Consiglio delle autonomie locali in tutte le fasi promuove e coordina gli accordi tra i comuni; in ogni caso di inutile decorrenza del termine la Giunta regionale provvede in luogo del Consiglio delle autonomie locali.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2 in assenza di deliberazione del comune, si intende deliberata l'adesione alla provincia indicata nella proposta di schema pubblicata.

 

Art. 4
Referendum delle popolazioni interessate

1. Qualora il consiglio comunale abbia deliberato senza la maggioranza dei due terzi, si pu� procedere a referendum sulla base della disciplina prevista dallo statuto comunale o, in assenza di una specifica disciplina, su richiesta di almeno il 10 per cento degli elettori del comune; la richiesta di indire il referendum � trasmessa alla Giunta regionale entro quarantacinque giorni successivi al termine di cui all'articolo 3,comma 2.

2. Le firme per la richiesta popolare devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

3. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il segretario comunale provvede a trasmetterli alla scadenza del termine di cui al comma 1, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, alla Giunta regionale che entro dieci giorni verifica la regolarit� delle richieste.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge o negli statuti comunali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 5
Svolgimento dei referendum

1. Il Presidente della Regione indice tutti i referendum nella medesima data per la quale fissa, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), il primo turno delle elezioni amministrative per l'anno 2013.

2. I quesiti sottoposti alternativamente a referendum sono espressi in successione, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di (nome del comune) faccia parte della provincia di (nome della provincia)?"; a margine della formula di ciascun quesito la scheda reca un riquadro vuoto nel quale l'elettore pu� tracciare un segno per il quesito prescelto.

3. Il numero dei quesiti corrisponde al numero delle province con le quali il territorio del comune interessato risulta confinante in base alla proposta di schema, pi� la provincia nella quale il medesimo comune risulta inserito.

4. Il Presidente della Regione dichiara inammissibili i quesiti che non consentono in nessun modo di rispettare i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

5. A pena di nullit� del voto ciascun elettore pu� esprimere la preferenza per un solo quesito. � approvata la proposta che ha riportato pi� voti validi.

6. Per il contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni amministrative, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative.

7. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio relative ai referendum.

8. Per quanto non previsto ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, secondo, sesto, settimo e ottavo comma, 24, 28, 29, 30, 31, 32, secondo, terzo e quarto comma, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, primo comma, della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni); ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alla preferenza espressa per uno dei quesiti posti in votazione.

 

Art. 6
Riassetto delle circoscrizioni provinciali

1. Appena concluse le operazioni del referendum, il sindaco ne comunica l'esito al Presidente della Regione, il quale entro cinque giorni proclama il risultato del referendum per ciascun comune e lo trasmette al Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali, entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati, tenendo conto delle eventuali variazioni rispetto alla proposta di schema risultante dalle deliberazioni dei comuni o dall'esito dei referendum, elabora lo schema definitivo e lo trasmette alla Giunta regionale.

3. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, nei successivi dieci giorni, verificato il rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 2, propone alla Giunta regionale, che delibera definitivamente, lo schema e il disegno di legge per l'istituzione delle province che � trasmesso al Consiglio regionale.

4. Qualora l'Assessore rilevi il mancato rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 2, propone alla Giunta gli adeguamenti necessari, sentiti i comuni interessati assicurando la presentazione del disegno di legge al Consiglio entro il 1� settembre 2013.

5. Il Consiglio regionale, entro il 25 settembre 2013, approva la legge che istituisce le province secondo le delimitazioni contenute nello schema definitivo.

 

Art. 7
Organi provinciali

1. Sono organi della provincia il consiglio provinciale e il presidente della provincia.

2. I consigli provinciali sono composti da 20 consiglieri, compreso il presidente, nelle province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti; da 15 consiglieri, compreso il presidente, nelle province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; da 10 consiglieri, compreso il presidente, nelle province fino a 250.000 abitanti.

3. Il presidente della provincia � eletto dal consiglio provinciale, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e esercita anche le funzioni che l'ordinamento attribuisce alla Giunta provinciale.

4. Al presidente della provincia e ai consiglieri provinciali � corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute per l'attivit� istituzionale.

 

Art. 8
Elezione del consiglio provinciale

1. Sono elettori del consiglio provinciale ed eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio delle provincia.

2. Ciascun sindaco pu� esprimere una sola preferenza.

3. Risultano eletti alla carica di consigliere provinciale, nei limiti dei seggi disponibili, i sindaci che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

4. In attuazione dell'articolo 117, comma 7, della Costituzione, la rappresentanza degli eletti ai consigli provinciali deve favorire il principio di parit� fra uomini e donne; comunque il genere meno rappresentato in ciascun consiglio provinciale non pu� avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della rispettiva provincia.

5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 4, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti ottenuti.

6. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.

7. La funzione di consigliere provinciale non � delegabile.

 

Art. 9
Funzioni

1. Fino all'approvazione di una legge statutaria sul sistema dei rapporti tra la Regione e gli enti locali della Sardegna e di una riforma organica sull'ordinamento degli enti locali, le province esercitano le funzioni a esse conferite dalla legislazione statale e regionale vigente.

2. In caso di mancata approvazione della riforma di cui al comma 1, a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province esercitano le sole funzioni a esse attribuite dall'articolo 23, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equit� e il consolidamento dei conti pubblici), e dal comma 10 dell'articolo 17 del decreto legge n. 95 del 2012.

 

Art. 10
Norme transitorie

Articolo stralciato, approvato il 28 giugno 2013 e diventato legge regionale 28 giugno 2013, n. 15

 

Art. 11
Riferimenti contenuti in norme vigenti

1. Salva diversa disposizione espressa, si continua a far riferimento alle delimitazioni territoriali delle otto province di cui alle leggi regionali n. 10 del 2002 e n. 10 del 2003, in materia sanitaria, elettorale e, comunque, in tutti i casi in cui le norme regionali attualmente vigenti le richiamano ai soli fini dell'individuazione di ambiti territoriali.

 

Art. 12
Copertura finanziaria

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge, articoli 4, 5 e 10, sono valutati in euro 350.000 per l'anno 2013.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2012-2014, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2012 euro ---
2013 euro 350.000
2014 euro ---
mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012);

in aumento

UPB S03.01.005
Spese per elezioni e referendum regionali
2012 euro ---
2013 euro 350.000
2014 euro ---