CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 432

presentata dal Consigliere regionale
SANNA Gian Valerio

il 23 ottobre 2012

Norme urgenti in materia di riordino della amministrazioni provinciali della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge attua le previsioni legislative contenute nella legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, attraverso la quale si è inteso delineare il percorso costitutivo del processo di riordino degli enti locali in Sardegna e segnatamente quello delle amministrazioni provinciali.

In virtù delle prerogative di autonomia e delle competenze in materia di ordinamento delle autonomie locali regionali, la Regione con la presente proposta introduce ai fini del piano di riordino oltre ai criteri espressi dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per la definizione degli ambiti rivisitati delle amministrazioni provinciali, ulteriori criteri volti alla migliore rappresentazione delle condizioni demografiche e morfologiche dell'Isola e mirate perciò a contenere i processi di desertificazione e di spopolamento ai quali da anni la Sardegna risulta sottoposta.

Altro aspetto caratterizzante la proposta di legge è quello della semplificazione delle amministrazioni provinciali risultanti in termini di organizzazione interna e concretamente con una composizione dei consigli provinciali pari a dieci componenti e l'assenza della giunta, mentre si prevede un sistema di elezione diretta del presidente e del consiglio sulla base del sistema elettorale attualmente vigente per tali amministrazioni.

La proposta di legge contempla altresì una serie di disposizioni volte alla partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nelle fasi di definizione del piano di riordino e la semplificazione anche degli apparati amministrativi, sia in termini di dotazioni organiche generali che di quelle dirigenziali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), la Regione autonoma della Sardegna in armonia con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), adotta le presenti norme per la definizione di un piano di riordino delle province e delle loro funzioni nell'ambito regionale.

 

Art. 2
Determinazione delle province

1. Le province della Sardegna sono determinate sulla base delle previsioni del decreto 25 maggio 2012, n. 73 (Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012. Abrogazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 recante disposizioni in materia di "Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio"), adottato dal Presidente della Regione in esito ai referendum popolari regionali del 6 maggio 2012 e segnatamente all'abrogazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), e nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 e della deliberazione del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2012. In alternativa i nuovi enti provinciali devono possedere una densità abitativa uguale o inferiore ai 65 abitanti per chilometro quadrato e contestualmente una superficie territoriale circoscrizionale non inferiore ai 3.500 chilometri quadrati.

 

Art. 3
Redazione del piano di riordino

1. Il Piano di riordino è redatto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) entro il 31 dicembre 2012 assicurando la consultazione delle popolazioni interessate così come previsto dall'articolo 43 dello Statuto di autonomia. Ai fini della redazione del piano la Giunta regionale predispone un'ipotesi di assetto amministrativo in ossequio ai criteri di cui all'articolo 2 e, sulla base della continuità territoriale delle nuove circoscrizioni, acquisisce la delibera dei consigli comunali interessati a più ambiti con un quorum deliberativo di almeno i due terzi degli aventi diritto attestante la scelta dell'ambito circoscrizionale. Quando non dovesse raggiungersi tale quorum si provvede all'espressione della volontà popolare tramite referendum comunali.

 

Art. 4
Approvazione del piano di riordino

1. Entro il 28 febbraio 2013, acquisiti gli esiti delle consultazioni ed il parere della competente Commissione consiliare del Consiglio regionale, la Giunta regionale approva in via definitiva il piano di riordino indicando in esso i termini e le modalità attraverso i quali intende dare attuazione allo stesso con riguardo agli aspetti finanziari e patrimoniali derivanti dalla soppressione o trasformazione degli enti cessati.

 

Art. 5
Organi provinciali

1. Gli organi di governo delle province risultanti dal riordino sono esclusivamente il consiglio provinciale ed il presidente della provincia così come previsti dal decreto legge n. 95 del 2012 ed eletti sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, comunque, dalle norme previgenti al decreto legge n. 95 del 2012. Con successiva legge regionale sono determinati i collegi uninominali circoscrizionali per ambito provinciale. Per la determinazione degli stessi si fa riferimento in via obbligatoria alle unioni di comuni presenti nel territorio e ad un equilibrio demografico la cui forbice non può superare i 2.000 abitanti sia in eccesso che in difetto. La Commissione consiliare competente elabora la proposta di suddivisione dei collegi non oltre novanta giorni dall'approvazione della presente legge e, prima di sottoporla all'approvazione del Consiglio regionale, acquisisce il parere del CAL ai sensi delle norme vigenti.

 

Art. 6
Competenze delle province

1. Le province risultanti dal piano di riordino mantengono le competenze previste dalle vigenti leggi regionali fino a diversa determinazione da adottarsi con provvedimenti legislativi regionali in armonia con lo Statuto regionale.

 

Art. 7
Procedure di appalto

1. Qualora all'esercizio di una o più funzioni o servizi il 50 per cento delle amministrazioni provinciali provveda tramite processi di esternalizzazione o d'appalto, è reso obbligatorio in capo a tutte le amministrazioni provinciali provvedere tramite procedura unica regionale di appalto dei servizi e delle funzioni da esperirsi a carico dell'ente provinciale più popoloso.

 

Art. 8
Determinazione delle dotazioni organiche

1. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, unitamente al CAL, definisce entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con apposito protocollo d'intesa, gli standard operativi essenziali (SOE) delle dotazioni organiche e dirigenziali necessari per lo svolgimento dell'insieme delle funzioni e delle competenze delle province risultanti dal processo di riordino. Le dotazioni organiche conseguentemente a tale procedura risultano vincolate ed invariabili fino al pieno rispetto degli standard operativi essenziali fissati e per il raggiungimento dei quali potranno essere utilizzati processi di blocco del turnover e di mobilità.

 

Art. 9
Soppressione di figure professionali

1. Nelle amministrazioni provinciali risultanti dal piano di riordino sono abolite le figure del direttore generale e di ogni altra funzione di staff o consulenza di supporto in capo alla presidenza, potendo quest'ultima avvalersi delle dotazioni organiche in servizio presso l'ente locale.