CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 428
presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDUil 17 ottobre2012
Norme urgenti in materia di province
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
ANALISI RISULTATI REFERENDUM
Analizzando l'esito dei referendum del 6 maggio 2012, emerge un dato sul quale appare opportuno approfondire la riflessione. I dieci referendum, cinque abrogativi e cinque consultivi, sono stati promossi, nella loro globalità, come una iniziativa univoca di moralizzazione della vita pubblica e di contrasto alla cosiddetta casta politica regionale. I referendum abrogativi, una volta superato il quorum, producono l'effetto di espungere dall'ordinamento le norme in cui hanno prevalso i "SI". I referendum consultivi devono, invece, "soltanto" indurre riflessioni nel legislatore. Ed allora è opportuno ricordare che nessun partito si è schierato per il "NO" ai referendum, il comitato promotore ha improntato la propria campagna referendaria per ottenere, da un lato, la più ampia partecipazione alla consultazione (e superare quindi il quorum del 33 per cento) e, dall'altro, ottenere dieci "SI". Nessun partito, nessun movimento, nessuna associazione ha invitato a votare per qualche referendum "SI" e per qualcun altro "NO". Ebbene il risultato dell'affluenza al voto è stato di 525.000 votanti (con piccolissimi scostamenti fra i vari referendum) su un totale di 1.479.712 elettori (pari al 35,5 per cento); pertanto oltre 954.000 sardi (pari al 64,5 per cento) non si sono recati alle urne. Parte dell'astensionismo è certamente ascrivibile ad una quota fisiologica (20-25 per cento) e la restante parte (40-45 per cento) è invece formata da chi contesta lo strumento referendario o preferisce optare sul mancato raggiungimento del quorum piuttosto che votare "NO". La messa in pratica di quest'ultima strategia, giustifica risultati "bulgari", con percentuali di "SI", oscillanti fra il 97 ed il 98 per cento nei primi quattro referendum, quelli relativi all'abrogazione delle nuove quattro province. Percentuali analoghe si registrano anche nei referendum su Assemblea costituente, primarie, compensi dei consiglieri regionali, riduzione dei componenti del Consiglio regionale e abolizione dei consigli di amministrazione (CDA). Il risultato sorprendente, per certi versi eclatante è, invece, quello del referendum n. 5, sull'abolizione delle quattro province storiche, in questo caso i "SI" si sono più che decuplicati, salendo da poche migliaia ad oltre 175.000, pari al 34 per cento, il che significa che si sono espressi per il "SI" il 66 per cento dei votanti, ma "soltanto" 23 per cento dei sardi.
In alcune province i "SI" superano abbondantemente il 35 per cento, come a Nuoro (37,5 per cento), a Sassari (39,2 per cento) e ad Oristano superano addirittura il 40 per cento.
Questo dato, al di là della volontà dei promotori, dei partiti, delle associazioni, ecc. che hanno promosso 10 "SI", testimonia di una forte consapevolezza degli elettori che hanno voluto distinguere nettamente fra le nuove province e quelle storiche. Così contestualmente all'ostilità per la proliferazione delle province e dei micro capoluoghi in Sardegna, è stata anche indicata al legislatore la volontà di conservare una regione policentrica, evitando il cagliaricentrismo.
NORME COSTITUZIONALI E STATUTARIE
L'articolo 5 della Costituzione sancisce, assieme al principio dell'indivisibilità della Repubblica italiana, quello della valorizzazione delle autonomie locali.
L'articolo 114, novellato, non solo prevede l'ente provinciale nell'architettura istituzionale dei poteri pubblici, ma gli assegna un ruolo equiordinato allo Stato, alle regioni ed ai comuni, oltre che alle città metropolitane.
L'articolo 3, comma 1, lettera b) dello Statuto di autonomia attribuisce, naturalmente nei limiti sanciti dalla Costituzione, potestà primaria alla Regione Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni.
L'articolo 43 dello Statuto al primo comma statuisce che le Province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano la struttura di enti territoriali, mentre al secondo comma stabilisce le modalità (legge regionale) di modifica delle circoscrizioni e delle funzioni.
Dal combinato disposto di tali norme emerge come, a costituzione vigente, non sia possibile sopprimere l'ente intermedio provinciale. Emerge altresì come in Sardegna la sopravvivenza delle province appare rafforzata, con l'esplicito riferimento dello Statuto da un lato alle Province di Cagliari, Sassari e Nuoro e dall'altro alla previsione di una consultazione referendaria per la modifica delle circoscrizioni. Un altro principio appare discendere dalla statuizione di equiordinazione, sancita dall'articolo 114 della Costituzione, e cioè quello della impossibilità per un ente (appunto equiordinato) di sciogliere altri enti od organi legittimamente eletti (peraltro dalla stessa base legittimante) nel corso di un mandato democratico affidato dai cittadini.
NUOVA NORMATIVA STATALE ED ARTICOLAZIONE PERIFERICA DELLO STATO
Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto spending review) convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, hanno determinato, attraverso il criterio dimensionale abitanti/territorio, una consistente riduzione del numero delle province italiane. Alle regioni a statuto speciale viene assegnato il termine di sei mesi, tre dei quali già trascorsi, per adeguare i propri ordinamenti ai principi della riforma statale. La vera ratio della norma è quella attuare dei consistenti risparmi strutturali, non con l'abolizione di qualche consiglio e di qualche giunta provinciale, come solo i più distratti osservatori possono ritenere, ma invece con la ben più consistente riduzione dell'apparato periferico dello Stato.
Quindi la Sardegna, con circa 1.700.000 abitanti ed un territorio di oltre 24.000 Kmq, potrebbe agevolmente essere ripartita in quattro province, mantenendo quindi le articolazioni periferiche dei ministeri, oggi coincidenti con i capoluoghi provinciali di: Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano. Si tratta di servizi ai cittadini e di diverse centinaia di posti di lavoro in: prefetture, questure, comandi provinciali di carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, motorizzazione, provveditorati agli studi, agenzia delle entrate, Banca d'Italia, ecc.
RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO
Per ottenere il risultato di impedire il disimpegno dello Stato e, al contempo, rispettare l'esito dei referendum abrogativi, le norme vigenti di rango costituzionale ed i requisiti dimensionali previsti dalle recenti disposizioni statali (magari riducendo leggermente il parametro della popolazione, da 350.000 a 300.000 ed incrementando quello del territorio) è necessario prevedere l'accorpamento dei territori delle soppresse Province di Olbia-Tempio e dell'Ogliastra con quella di Nuoro ed i comuni appartenenti alle Province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano con quella di Oristano. I territori delle province interessati dalla nuova articolazione provinciale dovranno essere consultati, con referendum, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto.
NUOVA ARCHITETTURA DEI POTERI PUBBLICI IN SARDEGNA
È evidente che questa norma ha le caratteristiche della transitorietà. È necessario, direttamente in Consiglio regionale o attraverso il passaggio in una assemblea costituente, riscrivere l'ambito di governo (il patto con lo Stato) e la forma di governo, intesa non come organizzazione dell'ente Regione, ma, invece, come sistema di governo complessivo (la cosiddetta architettura istituzionale) dei poteri pubblici nel territorio regionale. Solo dopo l'individuazione dei diversi livelli istituzionali, delle competenze, delle funzioni, degli organi di ciascun livello e delle relative relazioni fra un livello e gli altri, sarà possibile pensare ad un ordinamento degli enti locali della Sardegna.
La presente proposta di legge, composta di 6 articoli, tende quindi a superare, seppur transitoriamente, l'attuale fase di incertezza, con la previsione del mantenimento delle quattro province storiche, ridelimitate al fine di poter conservare anche la caratteristica di ambiti territoriali dell'organizzazione periferica dello Stato.
Nello specifico l'articolo 1 chiarisce che la riforma ordinamentale degli enti locali dovrà essere conseguente alla scelta statutaria su ruolo e forma dei poteri pubblici in Sardegna, a partire dalle funzioni che dovrà svolgere direttamente la Regione e quelle che invece dovranno essere devolute ai comuni ed agli, eventuali, enti intermedi.
L'articolo 2 prevede l'articolazione in quattro province (Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano).
L'articolo 3 conferma temporaneamente le attuali competenze attribuite alle province.
L'articolo 4 definisce le procedure di organizzazione degli ambiti provinciali.
Infine gli articoli 5 e 6 contengono, rispettivamente, la norma transitoria e quella di entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi1. In attesa dell'approvazione di una legge statutaria di principio sulla riorganizzazione dei poteri pubblici in Sardegna e della successiva approvazione di una legge sull'ordinamento delle autonomie locali e sui loro rapporti con la Regione, nel rispetto dell'articolo 114 della Costituzione, dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica di cui al comma 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), in attuazione dell'esito referendario del 6 maggio 2012, la Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, riorganizza gli enti territoriali con particolare riferimento all'ente intermedio provinciale, nel rispetto del principio della riduzione dei costi degli apparati pubblici e con il fine di garantire maggior efficienza dell'attività amministrativa.
Art. 2
Province1. La Regione autonoma della Sardegna è articolata in quattro province, con i seguenti capoluoghi: Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.
2. La delimitazione delle circoscrizioni delle quattro province avviene secondo la procedura di cui all'articolo 4.
3. Ciascuna circoscrizione provinciale deve avere una popolazione residente compresa fra i 300.000 ed i 600.000 abitanti e una dimensione territoriale non inferiore a 3.500 chilometri quadrati.
Art. 3
Competenze1. Nelle more di una organica riforma statutaria dei poteri pubblici in Sardegna e dell'ordinamento degli enti locali, di cui all'articolo 1, le province svolgono le funzioni ad esse attribuite dalle normativa statale vigente e quelle delegate dalla Regione con specifiche leggi regionali.
Art. 4
Procedure per la delimitazione degli ambiti
provinciali1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione del Consiglio regionale provvede, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad approvare uno schema di accorpamento dei comuni afferenti alle province soppresse a seguito del referendum del 6 maggio 2012, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3 e, di norma, prevedendo l'inserimento dei comuni appartenenti alle Province soppresse di Olbia-Tempio e Ogliastra nella Provincia di Nuoro e di quelli appartenenti alle Province soppresse di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano nella Provincia di Oristano.
2. I cittadini residenti nei comuni facenti parte delle soppresse Province di Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, attraverso referendum, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto, indetto dal Presidente della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, esprimono un parere sulla proposta di delimitazione degli ambiti provinciali.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale lo schema definitivo.
4. Il Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sullo schema definitivo, lo approva.
Art. 5
Norma transitoria1. La composizione e le modalità di elezione degli organi delle province sono disciplinati con la legge ordinamentale degli enti locali di cui all'articolo 1.
2. Gli organi delle otto province, legittimamente eletti, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati amministrativi.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.