CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 301
presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANIil 26 luglio 2011
Soppressione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio. Abrogazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali), e della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Le 110 province italiane costano 16 miliardi di euro l'anno e, nonostante sin dalla nascita della Repubblica ci si interroghi sull'opportunità di mantenere questi enti intermedi che hanno evidenziato la loro inadeguatezza rispetto alle esigenze di una razionale organizzazione del sistema del decentramento, ben quindici nuove province sono state istituite tra il 1974 e il 2004.
Questa tendenza alla frammentazione amministrativo-territoriale sembra inarrestabile, tanto che anche nelle ultime legislature sono stati presentati vari progetti di legge finalizzati a istituire nuove province.
Il caso più eclatante di moltiplicazione delle province è rappresentato proprio dalla Sardegna che, con una popolazione complessiva regionale di 1.668.128 abitanti, ha visto la recente istituzione di ben quattro nuove province: Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio.
Tra altri record negativi, la nostra regione vanta ora anche quello di annoverare le province col minor numero di abitanti e in particolare la Provincia d'Ogliastra con circa 58.000 abitanti pari allo 0,1 per cento della popolazione italiana, è in assoluto la più spopolata.
Il raddoppio delle province sarde è stato sancito con la legge regionale 9 luglio 2001, n. 9, e le amministrazioni provinciali sono diventate operative con le elezioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005.
Nate tra le mille polemiche che hanno infuocato il loro difficile e tortuoso percorso istitutivo, con numerose reazioni di protesta dentro e fuori la nostra Regione, le nuove province hanno riscontrato uno scarso gradimento anche tra i propri cittadini, tanto che il primo rinnovo alle elezioni amministrative del 2010 ha registrato picchi di astensione pari anche al 70 per cento, confermando dubbi e perplessità riguardo alla opportunità di mantenere in vita i nuovi enti provinciali.
Già nel 2008 l'Italia dei valori ha presentato in Parlamento una proposta di legge costituzionale recante il titolo "Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province" di recente bocciata dalla Camera dei deputati.
La necessaria soppressione delle province italiane, secondo i proponenti, troverebbe giustificazione anzitutto nelle stesse motivazioni storiche che hanno portato alla nascita delle province italiane, rimarcando come "le province nascono dall'alto, quali circoscrizioni prefettizie, con un territorio commisurato al tempo percorso da un messo a cavallo dal confine alla sede prefettizia. Non c'è dunque alcun legame con il bacino di utenza ideale per l'erogazione e per il coordinamento dei servizi, nonché per l'espressione della rappresentanza, cui dovrebbe essere commisurato l'assetto degli enti locali alla luce della visione complessiva che la Costituzione ha del sistema del decentramento. Le province non sono radicate storicamente, diversamente dai comuni, circa i quali, al più, ci si può interrogare sull'opportunità di favorirne l'aggregazione".
Se è difficile trovare giustificazioni nelle origini storiche, ancor più arduo appare ormai fondare il mantenimento delle province in virtù delle funzioni attualmente svolte che, per quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, riguardano la difesa del suolo e delle risorse idriche, la viabilità, la caccia e la pesca, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, compresa l'edilizia scolastica. Si tratta di funzioni che sono già svolte a livello interprovinciale o regionale (come nel caso degli ambiti territoriali ottimali idrici e per lo smaltimento dei rifiuti) o che potranno essere meglio svolte dalle unioni dei comuni nel frattempo costituitesi.
Riguardo poi al potere di rappresentanza della provincia, nonostante il sistema elettorale introdotto con le riforme degli ultimi anni, non si è prodotto l'auspicato collegamento diretto tra corpo elettorale e presidenti della provincia e la rappresentatività di questi ultimi resta alquanto ridotta, sia rispetto ai presidenti di regione, sia, e ancor più, rispetto ai sindaci.
Rispetto poi al problema dei costi delle province si è registrato un incremento significativo dei trasferimenti di risorse finanziarie nel biennio 2001-2002 e ciò è accaduto in corrispondenza dell'attribuzione alle amministrazioni provinciali di alcune, peraltro limitate, competenze in materia di gestione del mercato del lavoro e delle strade dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). Complessivamente, nel 2005 le entrate raggiungevano i 16 miliardi di euro, mentre le uscite si attestavano a 16,5 miliardi di euro.
Questo, nel concreto, significa che i contribuenti devono sborsare 16 miliardi per mantenere un apparato di 110 province che dovevano essere abolite nel 1970 con l'istituzione delle regioni. Sono passati 41 anni e le province non sono state abolite, anzi, sono aumentate di numero, come il caso Sardegna dimostra.
La soppressione delle province italiane, oltre che consentire la realizzazione di un assetto politico istituzionale più lineare e sicuramente più funzionale, permetterebbe quindi un enorme risparmio per le casse dello Stato e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di volontà di riformare la macchina amministrativa, a vantaggio della semplificazione di un sistema che sia efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. Da ultimo, l'accorciamento della catena decisionale costituirebbe senza dubbio un decisivo deterrente contro corruzioni e clientele. In questo quadro, la soppressione delle province diventa più che mai il simbolo di un forte e coerente impegno nei confronti del Paese.
Per quanto riguarda in particolare la Sardegna, un primo passo può essere rappresentato proprio dalla soppressione delle nuove province, la cui istituzione ha suscitato clamorose reazioni negative a livello nazionale e regionale, riscontrando scarso gradimento anche a livello territoriale.
Si è calcolato che le otto province della nostra regione costano circa 133 euro procapite ai sardi, di cui 72 milioni a valere sul fondo unico per gli enti locali, già erogati dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per il 2010 e circa 70 milioni stanziati per il 2011.
La presente proposta vuole quindi dare un impulso verso una riduzione dei costi delle province sarde, con l'auspicio che le risorse risparmiate vengano ridistribuite ai comuni ed alle unioni dei comuni costituitesi.
In particolare l'articolo 1, riguardante l'oggetto e la finalità, prevede l'abrogazione della legge regionale n. 9 del 2001, istitutiva delle nuove province, della legge regionale n. 10 del 2003, sulla ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali e della legge regionale n. 4 del 1997 che detta le norme per il riassetto generale delle province e modificazione delle circoscrizioni provinciali; in particolare l'abrogazione della legge regionale n. 4 del 1997 ha lo scopo di evitare che, soppresse le nuove province, resti in vigore la legge procedimentale con cui si potrebbe successivamente dar vita ad altre nuove province, di fatto vanificando lo spirito della presente proposta di legge. Al comma 3, si stabilisce quindi il ripristino delle province preesistenti.
L'articolo 2 demanda alla Giunta regionale la predisposizione di un disegno di legge per regolare il passaggio di funzioni, beni di proprietà e personale dipendente dalle province soppresse alle province ripristinate e alle unioni dei comuni nel frattempo costituitesi.
L'articolo 3 prevede la cessazione delle nuove province al primo rinnovo dei consigli provinciali dopo l'entrata in vigore della presente legge e, al comma 2, regola l'ipotesi di scioglimento anticipato con la nomina di un commissario che gestisca l'ente fino alla scadenza naturale, al fine di evitare periodi di vuoto amministrativo.
Non è prevista la norma finanziaria in quanto la presente proposta non comporta ulteriori spese, mirando alla riduzione delle province ed ad un conseguente abbattimento dei costi, con un considerevole risparmio di denaro pubblico, necessità quanto mai pressante ed indifferibile davanti ad una crisi economica di così gravi proporzioni da richiedere misure e sacrifici straordinari a tutti i livelli, primo fra tutti quello politico.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.
2. Sono altresì abrogate la legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali), e la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), e tutte le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.
Art. 2
Disposizioni per il riassetto delle
circoscrizioni provinciali1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a presentare uno o più disegni di legge al fine di:
a) predisporre una disciplina di riforma della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), che ridefinisca la distribuzione delle funzioni tra la Regione, le provincie, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane di cui alla legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).
b) regolare il passaggio delle funzioni, dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province istituite ai sensi della legge regionale n. 9 del 2001 alle provincie preesistenti e/o alle unioni dei comuni nel frattempo costituitesi.2. La disciplina di cui al comma 1, lettere a) e b), entra in vigore il giorno successivo alla data di cessazione delle provincie, prevista dal comma 1 dell'articolo 3.
Art. 3
Cessazione dei consigli provinciali. Circoscrizioni delle provincie preesistenti1. Le province istituite ai sensi della legge regionale. n. 9 del 2001, cessano alla data del primo rinnovo dei consigli provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano successivo alla data d'entrata in vigore della presente legge.
2. Il rinnovo dei consigli provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, eletti nel turno elettorale dell'anno 2010, avviene nel turno elettorale successivo alla scadenza della ordinaria durata in carica dei medesimi; a tal fine le circoscrizioni delle Provincie di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano sono quelle definite dalla legislazione previgente alla data di entrata in vigore della normativa abrogata dalla presente legge.
Art. 4
Scioglimento anticipato.
Nomina del commissario1. In caso di scioglimento anticipato di uno o più consigli provinciali, il commissario nominato ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), rimane in carica fino alla scadenza della ordinaria durata dei consigli provinciali eletti nel turno elettorale dell'anno 2010.